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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 29/11/2024, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 2680/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
IL COLLEGIO
riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2680 dell'anno 2024 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione
promosso congiuntamente da
, difesa ed assistita dall'Avv. GABEI ROBERTA Parte_1
E
, difesa ed assistita dall'Avv. SEMINO ANTONELLA CP_1
Visto l'art. 473bis.51, u.c., c.p.c.;
Letti gli atti e la documentazione allegata;
Visto il parere del P.M.;
Rilevato che le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente rassegnato le proprie conclusioni nei termini che seguono:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare all'altro eventuali cambiamenti di residenza che si rendessero necessari per le rispettive esigenze di vita e di lavoro.
2) I coniugi si prestano fin da ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o valido documento per l'espatrio a soli fini di soggiorni turistici e di vacanza, fermo restando l'obbligo di ciascuno dei genitori di darne comunicazione all'altro prima di effettuare viaggi all'estero con il figlio minore. 3) La casa coniugale, sita in Loano (SV) Via Degli Alpini n. 8 Sub. A, di proprietà esclusiva del
Signor , con tutto quanto in essa contenuto, compreso l'interrato, verrà assegnata a CP_1
decorrere dal 15.11.2024 al sig. fino all'indipendenza economica del figlio. Per tale CP_1
data la signora dovrà ritirare tutti i suoi beni ed effetti personali e dovrà Parte_1
spostare altrove la propria residenza unitamente al proprio convivente sig. Persona_1
Qualora il Signor non riuscisse più a far fronte ai consistenti costi di detta casa e si CP_1
trovasse costretto a venderla, si impegna a comprare una casa intestandosela (bilocale) o a metterne a disposizione del figlio una (bilocale) dove, in entrambi i casi, potrà vivere con il figlio fino all'indipendenza economica di quest'ultimo. In ogni caso, al compimento dei 21 anni da parte del figlio, qualora lo stesso non abbia raggiunto l'indipendenza economica, il Sig. potrà vendere CP_1
la casa coniugale, impegnandosi fin d'ora a comprare una casa intestandosela (bilocale) o a metterne a disposizione del figlio una (bilocale) in Loano o in Boissano, con esclusione di altre località, dove,
in entrambi i casi, potrà vivere con il figlio fino all'indipendenza economica di quest'ultimo.
4) Avendo la mamma della Signora a suo tempo consegnato al Sig. , a Parte_1 CP_1
titolo di prestito, n. 3 assegni bancari per l'importo complessivo pari ad € 8.730,00 (Euro
ottomilasettecentotrenta/00) per la ristrutturazione della casa coniugale, a seguito del decesso della medesima e nonostante il credito sia prescritto, le parti concordano che il Sig. , il CP_1
quale si riconosce debitore, corrisponderà, alla vendita della casa, nel caso in cui venderà la casa direttamente al figlio l'importo di € 8.730,00 (Euro ottomilasettecentotrenta/00). Per_2
5) Il Signor si impegna a provvedere senza ritardo al pagamento del mutuo acceso CP_1
sulla casa coniugale, delle utenze e della Tari.
6) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori ex L. 54/2006, con residenza ed Per_2
abitazione principale presso il padre con tutti gli oneri di legge. Il figlio pranzerà dalla madre e cenerà dal padre. La madre potrà vedere il figlio quando lo desideri, secondo le esigenze di quest'ultimo. Potrà, comunque, tenerlo con sé a weekend alternati previo accordo anche telefonico con il padre. Inoltre potrà tenere con sé il figlio una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza annuale dei giorni di Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale tra Pasqua e Pasquetta e trenta giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive.
7) La Signora contribuirà al mantenimento del figlio minore Parte_1 Persona_3
tramite la corresponsione al Signor di un assegno mensile di Euro 150,00 (Euro CP_1
centocinquanta/00), da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. La Signora si obbliga a versare l'assegno di Parte_1
mantenimento fino a che il figlio non sarà diventato economicamente autosufficiente. Persona_3
La Signora si impegna altresì a versare al Signor il 50% delle Parte_1 CP_1
spese scolastiche previamente concordate ed il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale previamente concordate.
8) La Signora da parte sua dichiara di essere economicamente autosufficiente Parte_1
e pertanto rinuncia ad ogni assegno alimentare e/o di mantenimento per se stessa.
9) Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti”.
Rilevato che le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e, comunque, adeguate;
IL TRIBUNALE
Dato atto, conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti e dichiara estinta la procedura.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Savona, così deciso nella camera di consiglio del 22.11.2024
Il Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
IL COLLEGIO
riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2680 dell'anno 2024 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione
promosso congiuntamente da
, difesa ed assistita dall'Avv. GABEI ROBERTA Parte_1
E
, difesa ed assistita dall'Avv. SEMINO ANTONELLA CP_1
Visto l'art. 473bis.51, u.c., c.p.c.;
Letti gli atti e la documentazione allegata;
Visto il parere del P.M.;
Rilevato che le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente rassegnato le proprie conclusioni nei termini che seguono:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare all'altro eventuali cambiamenti di residenza che si rendessero necessari per le rispettive esigenze di vita e di lavoro.
2) I coniugi si prestano fin da ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o valido documento per l'espatrio a soli fini di soggiorni turistici e di vacanza, fermo restando l'obbligo di ciascuno dei genitori di darne comunicazione all'altro prima di effettuare viaggi all'estero con il figlio minore. 3) La casa coniugale, sita in Loano (SV) Via Degli Alpini n. 8 Sub. A, di proprietà esclusiva del
Signor , con tutto quanto in essa contenuto, compreso l'interrato, verrà assegnata a CP_1
decorrere dal 15.11.2024 al sig. fino all'indipendenza economica del figlio. Per tale CP_1
data la signora dovrà ritirare tutti i suoi beni ed effetti personali e dovrà Parte_1
spostare altrove la propria residenza unitamente al proprio convivente sig. Persona_1
Qualora il Signor non riuscisse più a far fronte ai consistenti costi di detta casa e si CP_1
trovasse costretto a venderla, si impegna a comprare una casa intestandosela (bilocale) o a metterne a disposizione del figlio una (bilocale) dove, in entrambi i casi, potrà vivere con il figlio fino all'indipendenza economica di quest'ultimo. In ogni caso, al compimento dei 21 anni da parte del figlio, qualora lo stesso non abbia raggiunto l'indipendenza economica, il Sig. potrà vendere CP_1
la casa coniugale, impegnandosi fin d'ora a comprare una casa intestandosela (bilocale) o a metterne a disposizione del figlio una (bilocale) in Loano o in Boissano, con esclusione di altre località, dove,
in entrambi i casi, potrà vivere con il figlio fino all'indipendenza economica di quest'ultimo.
4) Avendo la mamma della Signora a suo tempo consegnato al Sig. , a Parte_1 CP_1
titolo di prestito, n. 3 assegni bancari per l'importo complessivo pari ad € 8.730,00 (Euro
ottomilasettecentotrenta/00) per la ristrutturazione della casa coniugale, a seguito del decesso della medesima e nonostante il credito sia prescritto, le parti concordano che il Sig. , il CP_1
quale si riconosce debitore, corrisponderà, alla vendita della casa, nel caso in cui venderà la casa direttamente al figlio l'importo di € 8.730,00 (Euro ottomilasettecentotrenta/00). Per_2
5) Il Signor si impegna a provvedere senza ritardo al pagamento del mutuo acceso CP_1
sulla casa coniugale, delle utenze e della Tari.
6) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori ex L. 54/2006, con residenza ed Per_2
abitazione principale presso il padre con tutti gli oneri di legge. Il figlio pranzerà dalla madre e cenerà dal padre. La madre potrà vedere il figlio quando lo desideri, secondo le esigenze di quest'ultimo. Potrà, comunque, tenerlo con sé a weekend alternati previo accordo anche telefonico con il padre. Inoltre potrà tenere con sé il figlio una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza annuale dei giorni di Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale tra Pasqua e Pasquetta e trenta giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive.
7) La Signora contribuirà al mantenimento del figlio minore Parte_1 Persona_3
tramite la corresponsione al Signor di un assegno mensile di Euro 150,00 (Euro CP_1
centocinquanta/00), da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. La Signora si obbliga a versare l'assegno di Parte_1
mantenimento fino a che il figlio non sarà diventato economicamente autosufficiente. Persona_3
La Signora si impegna altresì a versare al Signor il 50% delle Parte_1 CP_1
spese scolastiche previamente concordate ed il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale previamente concordate.
8) La Signora da parte sua dichiara di essere economicamente autosufficiente Parte_1
e pertanto rinuncia ad ogni assegno alimentare e/o di mantenimento per se stessa.
9) Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti”.
Rilevato che le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e, comunque, adeguate;
IL TRIBUNALE
Dato atto, conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti e dichiara estinta la procedura.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Savona, così deciso nella camera di consiglio del 22.11.2024
Il Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo