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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5256 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3267 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 19/09/2025 e vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Elisabetta Pofi e Alberto Santigli in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello notificato telematicamente ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Anagni, via
Vittorio Emanuele n. 10;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Benedetto Gargani in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, viale di Villa Grazioli n. 15;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
8235/2023 emessa nel giudizio rubricato al n. 11345/2020 R.G., pubblicata in data 25/05/2023.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: < notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 337/2020, con il quale il Tribunale di Roma le aveva intimato il pagamento, in favore di , della Parte_1
somma di €. 199.999,84 oltre interessi e spese del monitorio, in forza di 16 assegni circolari emessi in Roma dalla allora Banca CR Firenze – Filiale di
Roma n. 11, sita in Via Varrone n. 8, in data 16/12/2009 all'ordine di Per_1
girati dalla medesima a che ne era
[...] Persona_1 Parte_1
legittima portatrice-girataria. Contestualmente, ha chiesto la sospensione immediata della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. A sostegno della spiegata opposizione,
[...]
ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, dal Controparte_1
momento che, in data 29/5/2013, nel rispetto dell'art. 1, commi 343 e 345 della Legge n. 266/2005, aveva devoluto la provvista degli assegni non incassati al Fondo per l'indennizzo delle vittime di frodi finanziarie. La
Banca opponente ha, altresì, eccepito che, essendo decorso infruttuosamente il termine triennale per l'incasso degli assegni, ai sensi dell'art. 84, comma 2 2 del R.D. n. 1736/1933, non aveva diritto a richiederne il Parte_1
pagamento, essendosi prescritto il diritto cartolare. A tale riguardo, la Banca ha sostenuto che il sequestro penale degli assegni circolari azionati dalla opposta in sede monitoria non aveva interrotto il termine triennale di prescrizione, da un lato, perché la Banca medesima non ne era a conoscenza dell'intervenuto sequestro dei titoli, dall'altro lato, poiché il sequestro penale non può essere considerato un impedimento all'esercizio del diritto cartolare, dal momento che la avrebbe potuto chiedere al giudice penale Parte_1
il rilascio di una copia autentica dei titoli, che la Banca avrebbe regolarmente pagato. Altresì, a seguito della devoluzione della provvista al citato Fondo, soltanto il richiedente l'assegno avrebbe diritto a chiedere il rimborso delle somme al Fondo medesimo, con azione che si prescriverebbe nei 10 anni successivi a quella del portatore. impugnando e contestando le avverse difese e chiedendo, rispettivamente, il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto che il rigetto dell'opposizione in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Parte opposta, inoltre, ha chiesto di essere surrogata al richiedente l'assegno nel diritto di ottenere dal menzionato Fondo la restituzione degli importi versati dalla
Banca e ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa , Controparte_2
legale rappresentante della MI.DA. S.r.l., beneficiaria degli Persona_1
assegni circolari in contestazione e socia della MI.DA. S.r.l., nonché della
CONSAP S.p.A., quale gestore del Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 1, comma 343, della legge n.
266/2005. Segnatamente, parte opposta ha sostenuto l'infondatezza delle eccezioni di carenza di legittimazione passiva dell'Istituto di credito e di prescrizione del diritto, attesa l'intervenuta sospensione del termine triennale di prescrizione dal momento che gli assegni posti a base del ricorso monitorio erano stati oggetto di sequestro penale, quale corpo del reato, con conseguente impossibilità di esercitare il relativo diritto fino al momento del
3 loro dissequestro. A detta di parte opposta, la sospensione della prescrizione del proprio diritto cartolare avrebbe determinato anche la sospensione del termine triennale oltre il quale l'Istituto di credito avrebbe potuto versare gli importi portati dagli assegni circolari de quibus al Fondo previsto dall'art. 1, comma 343, L. 266/2005, con conseguente diritto della stessa a ottenere dalla banca opponente il versamento della somma portata dagli assegni in contestazione. Con ordinanza del 05.05.2020, il Giudice, in accoglimento dell'istanza avanzata dalla Banca opponente, ha sospeso, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 13/1/2021 il Giudice ha rigettato la richiesta di chiamata in causa del terzo e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
6 c.p.c. Successivamente al deposito delle memorie istruttorie, alla udienza del 29/9/2021 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni. All'udienza a trattazione scritta del
15/2/2023, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 8235/2023 così statuiva: < 1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 337/2020; 2) rigetta le domande proposte da
3) condanna parte opposta alla rifusione delle spese Parte_1
processuali in favore di parte opponente, che liquida in euro 759,00 per spese vive ed euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA >>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. La somma ingiunta è quella portata da sedici assegni circolari emessi dalla allora banca
CR Firenze – Filiale di Roma n. 11, in data 16/12/2009, all'ordine di Per_1
e successivamente girati a . Tali assegni furono rinvenuti
[...] Parte_1
4 in casa di e sottoposti a sequestro penale in data 16.02.2010 Parte_1
nell'ambito del procedimento n. 14867/2008. Essi sono stati restituiti all'opposta solamente il 18.12.2018 (doc. 12) a seguito del decreto di dissequestro del 12.07.2018 (doc. 11). Emerge dal p.v. di sequestro (doc. 17)
e dalla sentenza del Tribunale Penale di Roma 26.01-6.03.2017, oltre ad essere affermato dalla stessa difesa di parte opposta (p. 19 comparsa conclusionale), che al momento dell'esecuzione del sequestro detti assegni erano nel materiale possesso di , ma non erano stati girati dalla Parte_1
beneficiaria. Ne consegue che la girata da parte di in favore Persona_1
della è avvenuta soltanto in data successiva al dissequestro e alla loro Pt_1
restituzione a quest'ultima il 18.12.2018. Le ragioni per la quale la Banca opponente ha rifiutato il pagamento degli assegni circolari in contestazione
- e poste anche a base dell'opposizione - risiede nel fatto che i titoli azionati in sede monitoria da risulterebbero prescritti in data 18 Parte_1
dicembre 2012 e, di conseguenza, il successivo 20.05.2013 la relativa provvista sarebbe stata versata dalla Banca emittente al Fondo Depositi
Dormienti istituito dall'art. 1, comma 343, L. 266/2005, sicché l'odierna sarebbe priva di legittimazione passiva a conoscere Controparte_1
della ingiunzione avversaria. Parte opposta, ha contestato sia l'effettiva devoluzione al Fondo della provvista e la correttezza dell'operato della
Banca opponente, sia l'interruzione del termine triennale di prescrizione essendo intervenuto nelle more il sequestro penale dei titoli, dissequestrati soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione. Sulla questione dell'interruzione della prescrizione in caso di assegni sottoposti a sequestro penale, la giurisprudenza prevalente, pur dando atto che “il possesso materiale del titolo di credito costituisce presupposto essenziale per l'esercizio delle azioni cartolari, poiché la posizione di legittimo portatore coincide con la titolarità del diritto di credito azionato e può essere provata solo con l'esibizione del titolo in originale (Cass., sez. 1^, 25
5 luglio 2001, n. 10119, m. 548460) …”, nondimeno, sottolinea il fatto che
“nel caso di sequestro penale, il rilascio di copia autentica del titolo può legittimare il possessore all'azione cartolare (Cass., sez. 3^, 15 febbraio
1996, n. 1165, m. 495857, Cass., sez. 1^, 3 ottobre 1990, n. 9778, m. 469374,
Cass., sez. 1^, 27 luglio 1967, n. 1994, m. 329011), anche perché, secondo quanto prevede l'art. 258 c.p.p., "può essere rilasciata copia autentica dei documenti in sequestro soltanto a coloro "che li detenevano legittimamente"" (Cass., sez. 1^, 29 maggio 1997, n. 4737, m. 504747)”
(Cass, Sez. 1, n. 5250/2010). Si è dunque affermato il principio secondo il quale “il sequestro di un assegno bancario da parte del giudice penale non costituisce impedimento, neppure di mero fatto, all'esercizio dei diritti cartolari, perché il legittimo portatore può, a norma dell'articolo 343 c.p.p.
[attuale art. 258 c.p.p.], chiedere il rilascio di copia autentica del titolo, copia che, ai sensi dell'articolo 2715 cod. civ., tiene luogo dell'originale ad ogni effetto;
solo nel caso in cui il giudice penale, nell'esercizio del potere discrezionale spettantegli, non autorizzi il rilascio della copia, si è in presenza di un caso di forza maggiore, costituente impedimento legale idoneo, a norma dell'articolo 2935 c.c., a protrarre il dies a quo della prescrizione sino al momento in cui una nuova richiesta di rilascio venga accolta, oppure il portatore rientri in possesso del titolo originale per cessazione del sequestro. Ne consegue che, ai fini della protrazione dell'inizio del termine di prescrizione dell'azione di regresso, il portatore ha
l'onere di provare di avere richiesto in tempo utile, prima dell'avveramento della prescrizione, la copia autentica del titolo e di essersi visto respingere
l'istanza da parte del giudice penale” (Cass., Sez. 1, n. 3454 del 20/02/2015;
Cass., Sez. 1, n. 5250 del 04/03/2010; Cass., Sez. 1, n. 7688 del 07/09/1994;
Cass. Sez. 1, n. 5690 del 01/12/1978; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5760 del
01/07/1987). Pertanto, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, in difetto di richiesta al giudice penale di copia autentica
6 dell'assegno circolare sequestrato, il diritto del beneficiario al pagamento si prescrive in tre anni dalla data di emissione del titolo. Solo nel caso in cui il legittimo portatore dimostri di avere richiesto il rilascio di copia autentica del titolo ed il giudice abbia negato tale richiesta si è in presenza di una causa di forza maggiore che impedisce l'esercizio del diritto ed è motivo di interruzione/sospensione della prescrizione “…idonea a protrarre il dies a quo della prescrizione sino al momento in cui una nuova richiesta di rilascio venga accolta, oppure il portatore rientri in possesso del titolo originale per cessazione del sequestro” (Cass. n. 7688/1994, cit.). Soltanto un isolato e meno recente orientamento di legittimità, pur richiamando i principi innanzi esposti, ritiene che, nel caso in cui i titoli cambiari rappresentano il corpo del reato “Il sequestro penale - disposto prima della scadenza - di titoli cambiari emessi o girati a favore dell'imputato costituisce, anche sotto il vigore del nuovo codice di procedura penale, un impedimento di ordine giuridico all'esercizio del diritto, impedimento incidente, a norma dell'art. 2935 cod. proc. civ., sull'inizio del decorso della prescrizione dei diritti cartolari fino al dissequestro disposto con la sentenza di assoluzione, senza che sulla configurabilità di tale impedimento possa incidere la circostanza che
l'imputato non abbia proposto richiesta di riesame del provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 343 bis cod. proc. pen., posto che, quando i titoli cambiari rappresentano il corpo del reato, nessun provvedimento di dissequestro è ipotizzabile fino a che il processo non si sia concluso con una sentenza definitiva di assoluzione, e rilevato altresì che, a norma dell'art.
258 cod. proc. pen., può essere rilasciata copia autentica dei documenti in sequestro soltanto a coloro "che li detenevano legittimamente" (Cass. Sez.
1, n. 4737 del 29/05/1997). In realtà, il contrasto giurisprudenziale può essere superato in considerazione del tipo di sequestro penale disposto nel caso di specie. Difatti, i giudici di legittimità hanno precisato che “In realtà, nel caso di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento penale, occorre
7 distinguere se si tratti di sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) o di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.), perché quando il provvedimento ablatorio non
è destinato solo ad acquisire la prova di un reato (art. 253 c.p.p.), ma anche
a impedire che il reato sia portato a ulteriori conseguenze (art. 321 c.p.p.), la stessa copia autentica di un titolo di credito può essere sequestrata, come già si riteneva nel vigore del codice di procedura penale abrogato, che pure non distingueva tra i due tipi di sequestro (Cass. pen., sez. 2^, 28 febbraio
1984, Penniello, m. 163432)” (Cass, Sez. 1, n. 5250/2010, cit.). Nella fattispecie in esame, la natura preventiva del sequestro penale benché sia stata allegata dalla opposta la quale ha sostenuto che gli Parte_1
assegni in contestazione costituivano il corpo del reato, non è stata tuttavia dimostrata attraverso la produzione in giudizio del decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. Tale circostanza neppure può ricavarsi induttivamente dal verbale di perquisizione e sequestro, ovvero dalla sentenza di assoluzione della o dal decreto di dissequestro. Parte_1
Costituiva specifico onere della parte che ha contro eccepito la sospensione dei termini di prescrizione, dimostrare che il sequestro penale dei titoli azionati in sede monitoria era stato disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p. e, dunque, che esso era stato disposto sul corpo del reato e costituiva un impedimento assoluto di ordine giuridico all'esercizio dei diritti cartolari da parte del legittimo portatore. Anche in relazione a quest'ultima locuzione, va precisato che per legittimo portatore dei titoli non va intesto – come fa la difesa di parte opposta – colui che li detiene più o meno legittimamente sotto il profilo penale, ma colui che in base alle regole legali sul trasferimento dei titoli sia titolare legittimo dei diritti cartolari. A tale riguardo, va ricordato che sebbene gli assegni circolari de quibus siano stati rinvenuti e sequestrati presso l'abitazione di , all'epoca del sequestro essi neppure Parte_1
risultavano girati in favore di quest'ultima, ma risultavano semplicemente emessi a favore di tale Come innanzi detto, la girata della Persona_1
8 in favore della non può che essere avvenuta dopo il dissequestro Per_1 Pt_1
dei titoli, allorquando l'azione cartolare diretta nei confronti della Banca emittente era già astrattamente prescritta. Ne consegue che, benché materialmente detenuti dalla gli assegni in questione non potevano Pt_1
essere incassati dalla stessa presso la Banca emittente prima della girata in suo favore da parte della Girata che la stessa ha dichiarato di non Per_1 Pt_1
aver richiesto temendo conseguenze pregiudizievoli nel portare all'incasso tali titoli e non conoscendo neppure la (cfr. pag. 47 della Persona_1
sentenza penale di assoluzione). Pertanto, al momento del sequestro, la Pt_1
non era neppure titolare di un diritto cartolare da esercitare o azionare nei confronti della Banca emittente, alla quale non è stato comunicato né il decreto di sequestro dei titoli in questione, né il passaggio della materiale detenzione di dei titoli emessi all'ordine di La Parte_1 Persona_1
stessa parte opposta afferma che la Banca opponente sarebbe stata a conoscenza del solo dissequestro dei titoli, poiché il relativo decreto era stato inviato a mezzo PEC dall'avvocato della da ultimo in data 18.9.2019. Pt_1
Nessuna evidenza di segno contrario si ricava dalla circostanza secondo la quale in data 15/2/2010 i Carabinieri del ROS di Firenze si recarono presso la Filiale n. 11 della Banca emittente notificando al suo Direttore il decreto di esibizione di documentazione bancaria emesso in data 13.02.2010 dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze con cui “veniva richiesto in particolare di acquisire la documentazione riferita all'emissione” di diversi assegni circolari (doc. n. 12). Difatti, tra il materiale acquisito non rientrano gli assegni circolari che sarebbero stati rinvenuti e sequestrati in data 16.02.2010 presso l'abitazione di e a nulla vale la Parte_2
considerazione che anche quelli rinvenuti ed acquisiti presso la Banca emittente erano assegni circolari richiesti dalla MI. ed emessi CP_3
all'ordine di Neppure è sufficiente a tal fine la circostanza Persona_1
che, in occasione dell'accesso presso la Banca emittente, sia stata rinvenuta
9 ed acquisita la documentazione attestante il versamento del bonifico di €
240.000,00 effettuato da sul conto della MI.DA. S.r.l., il falso Parte_1
contratto, senza firma e data “per l'attività di supporto alla supervisione e verifica alla progettazione degli interventi propedeutici per lo svolgimento del Grande Evento G8 sull'isola di La Maddalena” stipulato tra la
[...]
e la MI.DA. S.r.l. e le false fatture per prestazioni inesistenti emesse Pt_1
dalla MI.DA. S.r.l. nei confronti della medesima Non vi sono infatti Pt_1
ragioni per sostenere che la Banca fosse a conoscenza dell'emissione di fatture false da parte della MI.DA. S.r.l., in forza del falso contratto di supporto e, soprattutto, del fatto che il denaro bonificato dalla alla Pt_1
MI.DA. S.r.l. le fosse stato in parte restituito (per l'importo di € 200.000,00
c.a., una volta detratta l'IVA da evadere) a mezzo assegni circolari richiesti da MI.DA. S.r.l. ed intestati ad un terzo, sconosciuto alla Banca, qual era la
In alcun modo, pertanto, la Banca emittente può essere Persona_1
considerata a conoscenza del sequestro penale dei titoli in contestazione, prima della scadenza del termine triennale di prescrizione dell'azione cambiaria diretta, in assenza di una formale comunicazione del decreto e del verbale di sequestro, bensì sulla base di notizie di stampa relative al sequestro di assegni circolari presso l'abitazione di Parte_1
nell'ambito di indagini penali a suo carico o sulla base della notificazione del decreto di esibizione di documentazione bancaria. Quanto innanzi detto impedisce sia di ritenere sospeso, durante il sequestro dei titoli, il termine di prescrizione triennale dell'azione cartolare di cui all'art. 84 legge assegni, sia anche di considerare illegittima la devoluzione dei fondi relativi agli assegni circolari in questione al Fondo Depositi dormienti, in quanto avvenuta prima della scadenza del suddetto termine di prescrizione. Difatti, al riguardo va confermato quanto già affermato nell'ordinanza cautelare di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ovvero che: - ai sensi dell'art. 1, comma 345 ter, L. 266/2005, gli importi
10 degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all' art. 84 comma 2, R.D. n. 1736/1933, devono essere versati al fondo previsto dall'art. 1, comma 343, L. 266/2005 entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione,
- l'art. 84 comma 2, R.D. n. 1736/1933, a favore del quale opera il rinvio, prevede che l'azione contro l'emittente si prescrive in tre anni dall'emissione; - il rinvio al termine di prescrizione di tre anni previsto dall'articolo 84 comma 2, R.D. n. 1736/1933 va considerato un rinvio fisso, idoneo a determinare l'incorporazione della disposizione oggetto del rinvio in quella rinviante, di modo che le eventuali vicende relative alla prima non si riflettono sul rinvio stesso;
- il termine di prescrizione dell'azione diretta contro l'emittente per il pagamento degli assegni circolari va inteso, quindi, in maniera statica, immutabile ed 'insensibile' agli eventuali fatti interruttivi della prescrizione che possono interessare l'azione del beneficiario o
(eventualmente) del giratario contro l'Istituto di credito emittente;
- conseguentemente l'intervenuto sequestro in sede penale degli assegni circolari de quibus, non potrebbe aver sospeso anche il termine triennale previsto dall'art. 1, comma 345 ter, L. 266/2005 (tramite rinvio fisso all'art. 84 comma 2, R.D. n. 1736/1933), scaduto il quale, entro il 31 maggio dell'anno successivo, l'Istituto di credito doveva versare al Fondo previsto dall'art. 1, comma 343, L. 266/2005 gli importi portati dagli assegni in contestazione. Orbene, anche a non voler considerare in maniera statica il termine di prescrizione cui fa rinvio dell'art. 1, comma 345 ter, L. 266/2005, la circostanza che l'Istituto emittente gli assegni circolari de quibus, prima della scadenza del termine di prescrizione, non fosse stato messo a conoscenza, né del passaggio materiale della detenzione (senza girata) degli assegni circolari emessi all'ordine di tale né del decreto di Persona_1
sequestro degli stessi presso l'abitazione di , impediscono di Parte_1
ritenere che il termine entro il quale l'Istituto di credito era obbligato a
11 versare al Fondo Depositi dormienti abbia subito rinvii o spostamenti a causa del sequestro penale degli stessi. Ne consegue che, del tutto legittimamente l'Istituto di credito emittente, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 1, comma 345 ter, cit., entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui
è scaduto il termine di prescrizione degli assegni circolari in questione, avrebbe versato al suddetto Fondo la provvista ad essi relativa. Di conseguenza, risultano infondate le affermazioni di parte opposta secondo le quali la devoluzione della provvista al Fondo, se avvenuta, sarebbe avvenuta:
i) con la piena consapevolezza, da parte della Banca emittente, che le somme di cui agli assegni erano state poste sotto sequestro dall'Autorità penale e che gli assegni emessi in favore di (socia della Mi.Da. sua Persona_1
correntista) erano in possesso di , impossibilitata alla Parte_1
negoziazione del titolo;
ii) con una condotta scorretta e contraria ai principi della buona fede contrattuale, in quanto la medesima Banca, odierna opponente ben sapeva a chi fosse destinata la provvista e perfettamente cosciente che, quantomeno, per il tempo del processo, i titoli erano sequestrati e non negoziabili. Sempre in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevato dalla Banca opponente – che, come correttamente afferma la difesa di parte opposta, non va intesa quale legittimazione al processo (condizione dell'azione), bensì quale eccezione di merito relativa alla mancanza di titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione – sono infondate le ulteriori deduzioni avanzate da Parte_1
in ordine alla presunta mancata dimostrazione, da parte della Banca opponente, della effettiva devoluzione della provvista al Fondo e, in ogni caso, al mancato rispetto, sempre da parte dell'Istituto di credito, delle modalità applicative e degli oneri pubblicitari previsti in caso di devoluzione delle somme al Fondo dal DPR 116/2007. Sotto il primo profilo, parte opposta ha contestato la prova dell'avvenuta devoluzione al Fondo, da parte della Banca emittente, degli importi relativi alla provvista degli assegni non
12 riscossi nei termini di prescrizione, sostenendo che la devoluzione al Fondo non sarebbe mai avvenuta, essendo la Banca a conoscenza del sequestro e dunque della intangibilità delle somme e delle possibili conseguenze negative della loro disposizione. Posto che, come innanzi detto, la Banca emittente non era stata attinta da alcuna comunicazione in ordine al trasferimento materiale degli assegni circolari emessi all'ordine di tale Per_1
e del sequestro presso l'abitazione di che li deteneva
[...] Parte_1
senza alcuna girata da parte del beneficiario, ritiene il Tribunale che la documentazione versata in atti dalla Banca emittente costituisca idoneo elemento di prova in ordine alla effettiva devoluzione al Fondo Depositi dormienti della provvista relativa agli assegni prescritti in contestazione.
Essa, infatti, ha prodotto in giudizio sedici evidenze informatiche (doc. 05) dalle quali emerge che la provvista relativa ad ognuno dei sedici assegni circolari elencati nel ricorso monitorio è stata versata al Fondo Depositi
Dormienti in data 29.05.2013, successivamente alla intervenuta prescrizione del corrispondente titolo in data 18.12.2012. Ciascuna evidenza informatica indica il numero dell'assegno, la data di emissione, la data di prescrizione e la data di devoluzione al Fondo, con i relativi codici della transazione telematica. A fronte di tali evidenze specifiche evidenze documentali, risultano del tutto infondate le generiche contestazioni di parte opposta secondo la quale si tratterebbe di fogli privi di data certa, di firma e di eventuale attestazione e riferibilità a quella che era la Cassa di Risparmio di
Firenze, giacché ove si fosse effettivamente trattato di documentazione attestante falsamente la devoluzione della provvista al Fondo, la avrebbe Pt_1
potuto ottenere dalla NS S.p.A. (società incaricata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la gestione delle domande di rimborso delle somme versate al Fondo Depositi dormienti), documentazione idonea ad attestare che la provvista relativa ai titoli azionati non era stata versata dalla Banca emittente. Dunque, del tutto generiche e apodittiche appaiono le
13 censure mosse dall'opposta in ordine al mancato rispetto, da parte della
Banca emittente, degli adempimenti posti in capo agli intermediari in materia di rapporti dormienti dal d.lgs. 28 agosto 2008 n. 134, convertito con la legge n. 166/2008. Anche le contestazioni relative al secondo profilo - quello della asserita inosservanza delle modalità applicative e degli oneri pubblicitari previsti dal D.P.R. n. 116/2007 (recante il Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti) in caso di devoluzione delle somme al Fondo – non colgono nel segno, laddove si osservi che l'art. 2 del citato D.P.R. non include nell'ambito di applicazione del Regolamento la provvista relativa agli assegni circolari prescritti. Infatti, alla lettera a) vengono indicati i contratti di conto corrente o di deposito somme di denaro, alla lettera b) vengono indicati i contratti di deposito di strumenti finanziari (ossia il deposito amministrato di titoli, rappresentati da azioni, obbligazioni ed altri tipi di strumenti finanziari) e, infine, alla lettera c) vengono indicati i contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In nessun punto del citato art. 2 e, più in generale, in nessuna parte del Regolamento di cui al D.P.R. n. 116/2007 si fa riferimento ai titoli di credito o agli assegni circolari. Stante la particolarità dei titoli di credito non riscossi nei termini di prescrizione dal beneficiario o da un qualsiasi terzo giratario, neppure può sostenersi – come fa la difesa di parte opposta – che, in assenza di una espressa disposizione regolamentare sul punto, possa sussistere a carico della Banca emittente uno specifico obbligo di informazione e di rendiconto. Invece, il mancato rispetto di un generico obbligo di rendicontazione e di informazione da parte della Banca emittente derivante dal contratto di mandato perfezionato col cliente/correntista che ha richiesto l'emissione degli assegni circolari non riscossi fornendo la relativa provvista (ai sensi degli artt. 1710 e 1713 c.c.) potrebbe essere contestato soltanto dal cliente/correntista (nella specie, la MI.DA. S.r.l.), non anche dal
14 terzo giratario dei medesimi titoli prescritti (nella specie, la . Neppure Pt_1
può accogliersi la domanda riconvenzionale svolta da volta ad Parte_1
ottenere la condanna della Banca emittente al pagamento della somma corrispondente all'importo degli assegni circolari, valendo gli stessi come promessa di pagamento, ovvero sul presupposto che, una volta prescritta l'azione cartolare diretta, l'obbligazione restitutoria dell'emittente non si estingue se non con il decorso del termine di prescrizione decennale, che a sua volta decorre dalla scadenza della prescrizione triennale dell'azione cartolare, configurando il rapporto tra il titolare dell'assegno e la banca emittente nei termini del mandato. Pur essendo vero che i titoli di credito, oltre alle azioni cartolari, possono anche valere come promesse di pagamento, è pacifico che tale funzione può essere svolta soltanto nei rapporti diretti e non, come nel caso di specie, tra un successivo giratario e l'emittente, in quanto tra gli stessi manca qualsiasi rapporto sottostante.
Quanto all'obbligazione restitutoria dell'emittente, questa, una volta scaduto inutilmente il termine triennale di prescrizione dell'azione cartolare diretta da parte del beneficiario o di un giratario, sussiste soltanto nei confronti del cliente/mandante che ha richiesto l'emissione dell'assegno circolare e non anche del beneficiario o – come nel caso di specie - del terzo giratario. Questi ultimi, eventualmente possono agire in surrogatoria ai sensi dell'art. 2900
c.c., ma sempre a condizione che la Banca emittente, nel rispetto dell'art. 1, comma 345 ter, L. 266/2005, non abbia versato la relativa provvista al Fondo previsto dall'art. 1, comma 343, della medesima legge. In tal caso, infatti, come espressamente previsto dalla L. n. 266/2005, cit., resta impregiudicato, nei confronti del Fondo, il diritto alla restituzione del relativo importo, da parte del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso. Al riguardo, va altresì sottolineato che l'opponente ha chiesto di agire, in surrogazione del richiedente l'emissione degli assegni circolari azionati, soltanto nei confronti del Fondo Depositi dormienti gestito da NS
15 S.p.A., non anche nei confronti della Banca emittente. Nella fattispecie in esame, dunque, essendosi prescritta l'azione cartolare diretta e avendo, in ogni caso, provveduto, la Banca emittente, a versare la provvista degli assegni in contestazione al Fondo depositi dormienti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 345 ter, L. n. 266/2005, cit., vanno accolte tanto l'eccezione di prescrizione dell'azione cartolare diretta, quanto quella di mancanza di titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione, in capo alla medesima Banca emittente. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Infine, quanto alla domanda volta ad accertare il diritto del richiedente l'emissione degli assegni alla restituzione della provvista nei confronti del Fondo e quello della ad agire in via surrogatoria nei confronti della NS S.p.A., quale Ente Pt_1
gestore del Fondo depositi dormienti, con condanna del medesimo Fondo alla restituzione della provvista direttamente in suo favore, va ribadita in questa sede l'ordinanza istruttoria con la quale non è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo chiesta dalla in mancanza dei presupposti Pt_1
di legge. Difatti, con riferimento a tale domanda, parte opposta neppure ha allegato, né tantomeno provato, il titolo giuridico sulla base al quale potrebbe essere riconosciuta creditrice del soggetto che avrebbe diritto alla restituzione della provvista nei confronti del Fondo, così da poter agire, in surrogazione di questi, nei confronti del Fondo, ai sensi dell'art. 2900 c.c. In conclusione, anche la domanda spiegata da in via surrogatoria Parte_1
va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto,
a carico di parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal DM n. 55/2014 e s.m.i. per lo scaglione di valore di riferimento.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando un motivo di gravame, Parte_1
suddiviso in titoli, di seguito illustrati;
rassegnava le seguenti conclusioni:
16 < Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n.
8235/2023 pubbl. il 25/05/2023 Repert. n. 12110/2023 emessa dal Tribunale di Roma, Sez. XVII, Dott. Basile e notificata in data 29/5/2023, rigettata ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, poiché palesemente infondata in fatto ed in diritto e così provvedere: A) In accoglimento dell'appello proposto dalla IG.ra in via principale, DICHIARARE Parte_1
improponibili e/o inammissibili e/o infondate e, comunque RIGETTARE, le domande tutte proposte dalla con l'atto di Controparte_4
citazione in opposizione notificato alla IG.ra in data 11/2/2020 Parte_1
e, conseguentemente, accertato e dichiarato il diritto della IG.ra
[...]
a riscuotere le somme portate negli assegni circolari individuati Pt_1
come in premessa CONFERMARE il decreto ingiuntivo n. 337/2020 di cui trattasi, emesso dal Tribunale di Roma in data 7/1/2020 nei confronti della
B) in via subordinata, DICHIARARE Controparte_4
comunque il diritto della IG.ra a percepire, e per l'effetto condannare Pt_1
la Banca a pagare, l'importo di € 199.999,84= ovvero nella maggiore o minore somma ritenesse di giustizia, per le causali di cui in atti, valendo gli assegni come promessa di pagamento da parte della Banca, oppure accertando e dichiarando l'illegittima/irregolare devoluzione delle somme da parte della Banca al Fondo depositi dormienti, costituito presso il Ministero della Economia;
ovvero B1) accertata e dichiarata la negligenza della Banca nella devoluzione delle somme innanzi indicate al detto Fondo, condannare la Banca al pagamento dell'importo innanzi indicato, o nella maggiore o minore somma ritenesse di giustizia, a titolo risarcitorio;
C) in via ulteriormente subordinata, ove dovesse ritenersi prescritta l'azione diretta nei confronti della Banca emittente e l'assenza del diritto in capo alla IG.ra a riscuotere le somme portate negli assegni circolari individuati come Pt_1
in premessa, per ognuno dei titoli di cui sopra, previa l'autorizzazione alla chiamata in causa del sig. , della sig.ra nonché Controparte_2 Persona_1
17 della CONSAP S.P.A, di cui sopra, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto alla restituzione della provvista in capo al richiedente gli assegni circolari ( , in proprio e nella qualità e e, Controparte_2 Persona_1
conseguentemente accertata l'inerzia del richiedente all'esercizio del relativo diritto, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della IG.ra Pt_1
ad agire in via surrogatoria nei confronti della NS Spa, quale ente gestore del Fondo depositi dormienti, con sentenza di condanna nei confronti del detto Fondo, alla restituzione della provvista direttamente in favore del creditore surrogante IG.ra . D) in ogni caso con vittoria di spese Parte_1
e competenze di giudizio.>>
§ 4.1– Si costituiva per eccepire Controparte_1
l'inammissibilità del gravame e per chiederne in subordine il rigetto per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia: - dichiarare inammissibile o comunque rigettare il gravame avversario ed ogni domanda ed istanza avversaria, per i motivi esposti in narrativa, in quanto infondate, sia in fatto, che in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari e con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 17 novembre 2023 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19 settembre 2025 assegnando il termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
Il difensore di parte appellata ha depositato le note conclusionali autorizzate.
§ 4.3– All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
18 § 5. – le questioni preliminari
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità del << macro- motivo di circa 40 pagine >> sollevata da parte appellata che ha denunciato la violazione dei principi di chiarezza, specificità e sinteticità.
Invero, la numerazione e denominazione dei sottotitoli: << II.
1. Sui titoli di credito, sul loro sequestro ex art. 321 cpp e sulla sospensione del diritto all'incasso.>>; l'ulteriore sotto articolazione in punti contraddistinti da lettere
A; B, C e D;
<< II.
2. Sul difetto di legittimazione passiva eccepito della
Banca.>>; << II.
2.B. Sulla illegittimità/irregolarità della procedura di devoluzione al fondo da parte della banca.>>; < alla restituzione della provvista. Richiesta di autorizzazione alla Pt_1
chiamata in causa del terzo ed esercizio dell'azione in surroga>> consentono di individuare con precisione i passi motivazionali attinti e le statuizioni oggetto di censura e di richiesta di revisione.
§ 6. – il motivo di gravame
L'appello contiene un motivo suddiviso in sottotitoli afferenti alle questioni sottese ai capi di sentenza impugnati.
§ 6.1 – << II.
1. Sui titoli di credito, sul loro sequestro ex art. 321 cpp e sulla sospensione del diritto all'incasso.>>.
Sulla premessa che mai la banca avesse dedotto che gli assegni di cui essa era legittima portatrice e girataria non le fossero stati legittimamente Pt_1
girati dalla signora lamentava che il Tribunale, travalicando i propri Per_1
poteri ed in aperto contrasto con le evidenze documentali, aveva autonomamente stabilito che i detti assegni all'epoca del sequestro non fossero stati girati dalla signora e che fosse stati girati da questa ad Per_1
essa solo successivamente alla loro restituzione da parte del Tribunale. Pt_1
Deduceva l'erroneità dell'affermazione del Tribunale, frutto di una svista.
19 IGnificava che in virtù del principio di non contestazione, trattandosi di fatto non contestato, il primo giudice non aveva il potere di decidere nel senso sopra indicato;
inoltre, dal verbale di acquisizione bancaria emergeva il contrario essendo scritto << ..del decreto di esibizione e Persona_2
documentazione bancaria emesso dalla Procura di Firenze in data
13.02.2010, con cui veniva chiesto, in particolare, di acquisire la documentazione riferita all'emissione degli assegni circolari, di seguito indicati, intestati a sequestrati – già con firma di girata- a don Persona_1
il quale ha riferito di averli ricevuti in consegna in data CP_5
21.01.2010 da tale ( che era giunto presso la sede Per_3 Persona_4
della Congregazione in via Narni accompagnato da . Persona_5
IGnificava che nel ricorso monitorio aveva illustrato le ragioni per le quali essa non aveva potuto portare all'incasso gli assegni emessi all'ordine Pt_1
di e dalla stessa girati e consegnati ad essa appellante, Persona_1
legittima portatrice, nei tre anni dall'emissione ovvero per il fatto che gli stessi erano stati sottoposti a sequestro penale nel procedimento n.
14867/2008 in data 16 febbraio 2010 e dissequestrati solo a seguito della sentenza di assoluzione del 11/10/2017, del successivo decreto di dissequestro del 12.07.2018 e riconsegnati alla legittima portatrice in data
18/12/2018. Lamentava che la BA non aveva avanzato contestazione dettagliata al fatto così rappresentato da essa ricorrente, sicché il tribunale aveva violato la regola che lo chiamava a porre a base della decisione i fatti provati perché non contestati;
il Tribunale, al contrario, aveva deciso su una questione mai sollevata, mai contestata nel giudizio, che non era mai stata oggetto del contraddittorio delle parti incorrendo così nel vizio di ultrapetizione.
Con ulteriore profilo evidenziava che la decisione era viziata da ultrapetizione anche con riguardo al passo motivazionale in cui il Tribunale aveva affermato che la prescrizione dell'azione cartolare non poteva dirsi
20 interrotta a causa del sequestro penale dei titoli, in quanto il primo giudice aveva sostenuto che per incassare gli assegni sarebbe stato sufficiente che essa si munisse di una copia autentica del titolo fornita dal Giudice Pt_1
penale. IGnificava che la Banca non aveva mai contestato che il sequestro degli assegni fosse stato operato in quanto essi costituivano il “ corpo del reato” ex art. 319 c.p., nei confronti di persona indagata (quale era essa Pt_1
all'epoca dei fatti), secondo l'ipotesi di reato inizialmente formulata a suo carico << non appariva detenere i titoli in maniera legittima>>. Sosteneva che, al contrario di quanto statuito dal giudice di prime cure, l'indisponibilità derivante dal sequestro aveva configurato per essa quale indagata del Pt_1
reato di corruzione e, successivamente, per un residuale delitto tributario,
l'impossibilità di richiedere al giudice penale una copia autentica dei titoli e quindi di poter esercitare il diritto cartolare che rimaneva sospeso, rendendo inesigibile il credito così come enunciato da Cass. n. 7157/2012 ed altre conformi. IGnificava che la giurisprudenza richiamata dal primo giudice risultava pertinente a fattispecie in cui i soggetti attinti fossero “ soggetti terzi” per i quali non era in discussione la legittima detenzione del titolo e non per essa indagata, la quale, solo dopo dieci anni di procedimento Pt_1
penale e l'assoluzione, era stata riconosciuta legittima detentrice dei titoli poiché detti assegni non costituivano il prezzo di alcuna corruzione, tanto che gli stessi venivano dissequestrati e le venivano restituiti.
Da ultimo, censurava il mancato esame da parte del Tribunale della documentazione in atti dalla quale emergeva la prova della conoscenza da parte della Banca dei titoli sequestrati. Evidenziava che l'allegato 012 del fascicolo di parte opposta conteneva i numeri esatti degli assegni oggetto di causa, sicché la banca non poteva non sapere, tenuto conto del clamore mediatico che aveva avuto la vicenda di tale sequestro. Sosteneva che la motivazione di prime cure era lacunosa nella parte in cui il Tribunale aveva sostenuto che la mancata prova della notifica dei decreti di sequestro stesse
21 a dimostrare che la banca non ne fosse a conoscenza, in quanto essa Pt_1
aveva dimostrato, attraverso la produzione della copia del verbale di acquisizione bancaria, che in data 15 febbraio 2010 i Carabinieri si erano recati presso la Filiale n. 11 della banca ed avevano notificato al direttore sig. il decreto di esibizione di documentazione bancaria Parte_3
emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze in data 13/02/2010, verbale dal cui contenuto emergeva che i militari avevano chiesto conto alla
Direttrice della provvista dalla quale venivano gli assegni e che la Banca aveva fornito ai ROS il contratto tra Mi.Da ed essa e copia del bonifico Pt_1
bancario di essa a Mi.da, oltre alla fattura emessa da Mi.da a Pt_1 Pt_1
Sosteneva che da tale documentazione emergeva la circostanza della conoscenza in capo alla banca dei rapporti tra Mi.da ed essa Pt_1
IGnificava, da ultimo, che la circostanza che su detti specifici assegni gravasse il provvedimento di sequestro era fatto notorio in ragione della grande eco riportata dalla notizia (cfr. pag. 17 appello). Evidenziava che il tribunale sulla circostanza non aveva ammesso i mezzi istruttori richiesti di cui reiterava l'istanza di questo grado. Da tanto argomentava che vi erano in atti prove documentali idonee a dimostrare la << condotta scorretta e contraria i principi della buona fede contrattuale della Banca nel devolvere al fondo la provvista che ben sapeva a chi fosse destinata e perfettamente cosciente che, quantomeno, per il tempo del processo, i titoli erano sequestrati e non negoziabili.>>
§ 6.2 –<< II.
2. Sul difetto di legittimazione passiva eccepito della Banca.>>;
Sulla premessa che la banca nel giudizio di primo grado aveva eccepito unicamente il proprio difetto di legittimazione passiva (in quanto a norma del disposto di cui all'art. 1 comma 345 ter della Legge 266/2005 aveva devoluto al Fondo Depositi Dormienti le somme di cui alla provvista degli assegni non riscosse nel triennio) l'appellante lamentava che il Tribunale
22 aveva male interpretato le risultanze documentali, poiché dalle stesse non emergeva la prova che tale conferimento della provvista fosse avvenuto in favore del Fondo Depositi Dormienti. IGnificava che la prova documentale era rappresentata da una schermata di PC con numeri, date e descrizioni;
fogli privi di data certa, firma, attestazione e riferibilità a quella che era la
Cassa di Risparmio di Firenze.
Con ulteriore profilo evidenziava l'illegittimità/ irregolarità della procedura di devoluzione al fondo da parte della banca, per essere la banca venuta meno all'obbligo di informazione e rendiconto nei confronti del cliente del mancato incasso dei sedici assegni nel termine di prescrizione triennale, e per non aver reso edotto il mandante dell'operato di essa Banca, ovvero della devoluzione della provvista al Fondo. Segnalava, quale ulteriore irregolarità, la mancata attuazione del disposto di cui al D. Lgs 28 agosto 2008 n. 134 conv. in L. 166/2008, come novellato con l'introduzione dell'art. 345 sexies della L. 266/2005, che aveva introdotto in capo agli intermediari, in materia di rapporti dormienti, l'obbligo di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'elenco degli assegni circolari prescritti ovvero non riscossi nei tre anni dalla data di emissione e solo successivamente di trasferire entro il 31 maggio dell'anno successivo i correlati importi al Fondo. Censurava il comportamento della banca e del tribunale che aveva omesso qualsivoglia esame << ha violato tutti i precetti in questione omettendo l'esecuzione delle cautele di cui alla norma e devolvendo al Fondo somme che ben sapeva essere sottoposte a sequestro penale>> lamentando che la procedura era legislativamente imposta e non derogabile.
§ 6.3 – < alla restituzione della provvista. Pt_1
Richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ed esercizio dell'azione in surroga>>
23 Il motivo viene svolto in via subordinata, per l'ipotesi in cui questa Corte intenda confermare la pronuncia di primo grado in punto di declaratoria di prescrizione dell'azione diretta. Premessa l'ammissibilità dell'azione surrogatoria, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_6
Mi.Da. srl al fine di consentire la sostituzione processuale di essa appellante nei diritti nascenti in capo al richiedente l'assegno circolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 345 ter L. 266/2005 nei confronti del Fondo di
Garanzia: <<“gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all'articolo 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del fondo di diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo” >>; essendo il richiedente l'assegno, come da documentazione acquisita dal ROS presso la Banca [doc. allegato 019 fascicolo opposta] il
IG. , nella qualità di Amministratore Unico della Mi.Da. Srl. Controparte_2
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – Il primo motivo è infondato in tutte le sue prospettazioni.
È dirimente osservare che il Tribunale ha evidenziato che dal verbale di sequestro (doc. 17) e dalla sentenza del Tribunale di Roma 26.01- 06.03.
2017 oltre ad essere affermato dalla stessa difesa di parte opposta (p. 19 comparsa conclusionale) emergeva che, al momento dell'esecuzione del sequestro, gli assegni circolari emessi in data 16/12/2009 da Banca CR
Firenze – Filiale di Roma n. 11 all'ordine di << erano nel Persona_1
24 materiale possesso di , ma non erano stati girati dalla Parte_1
proprietaria>>. Il tribunale ha affermato che, sulla base del materiale probatorio versato in atti, emergeva che, essendo stati i suddetti sedici assegni (rinvenuti nella disponibilità di sottoposti a sequestro un data Pt_1
16 febbraio 2010 e risultando gli stessi restituiti alla predetta in data 18 dicembre 2018 (a seguito del decreto di dissequestro del 12.07.2018 (doc.
11), la firma di girata da a poteva essere stata Persona_1 Parte_1
apposta solo successivamente alla restituzione dei titoli (18.12.2018)
Orbene, dall'esame del documento titolato proc. Pen.14867/2008 Procura della Repubblica di Firenze [verbale di perquisizione e contestuale sequestro operato nei confronti di (omissis) del 16 febbraio 2010 Parte_1
ore17,15 e seguenti (…) ed in particolare alle ore 21.00 in Anagni presso l'abitazione della ], da pag. 7 risulta: l'indicazione e la descrizione degli Pt_1
assegni circolari, in numero di 16, di cui viene trascritto il numero, la data di emissione ( per tutti il 16 dicembre 2009), l'importo ( per tutti l'importo di €
12.499,99) e che sono all'ordine tutti di Con la precisazione Persona_1
< con all'esterno la serigrafia Multi Color Impression, all'interno di una cassaforte collocata nel seminterrato dell'abitazione perquisita.>>
Non risulta dato atto che sugli stessi, sul retro, fosse apposta la firma di girata di in favore di in quanto, all'evidenza, detta Persona_1 Parte_1
firma non era presente.
Nella sentenza conclusiva del giudizio penale dibattimentale del Tribunale di Roma Rg n. 11614/2012 RGNR e n. 1612472013 R dibatt. del 26 gennaio
2017 la posizione di viene esaminata dal Collegio a pagina 46- Parte_1
47 e 48 sub capo 31. Il Tribunale dà atto che la posizione quale indagata Pt_1
emerge da un'informativa del settembre 2013, all'esito di un sequestro eseguito dai ROS dei CC nell'ambito dell'attività di intervento del 2010: <<
25 in sede di perquisizione a casa dell'architetto venivano sequestrati una Pt_1
serie di assegni circolari emessi a favore di o Persona_1 Parte_4
anche in questo caco vi erano state segnalazioni per operazioni sospette relativa al c/c intestato alla MIDA srl, infatti risultava alimentato da una serie di bonifici bancari per somme importanti. In particolare, risultava alimentato l'11.12.2009 con un bonifico disposto da per 240.000,00 euro. Parte_1
L'imputata veniva nominata quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di una serie di opere finalizzate allo svolgimento del G8 alla
Maddalena.>> Risulta riportato il contenuto delle sit rese dalla << Pt_1
mi propose di pagare meno tasse attraverso il conferimento Persona_6
di un falso incarico di supporto alla società MIDA che avrebbe emesso le relative fatture (…) si occupò di tutto …l'11.12.2009 tramite Per_6
bonifico bancario la accredita alla MIDA srl le somme riportate dalle Pt_1
fatture nn. 3 e 9 per complessivi 240.000,00 euro. Dopo una settimana, la riceve dal assegni circolari intestati a tale Pt_1 Per_6 Persona_1
dell'importo pari a quello bonificato alla società emittente detratta l'Iva per
40.000,00 trattenuta dall'emittente.>>
Il Tribunale così prosegue nella motivazione: << titoli che non vengono incassati dall'imputata in quanto testualmente: io non conoscevo Per_1
e in realtà pensavo che gli assegni sarebbero stati intestati a me.
[...]
Proprio perché non la conoscevo non mi fidai e non cambiai gli assegni…terrorizzata perché ho detto ma chi è questo nome strano?..li ho messi in cassaforte.>> il Tribunale ha dato atto che le fatture false non vennero utilizzate nella dichiarazione annuale e che la spaventata, diede Pt_1
indicazioni al suo commercialista di non considerare le fatture e restituiva, aderendo alla definizione con il ravvedimento operoso, l'Iva fraudolentemente detratta nella dichiarazione trimestrale.
26 Il tribunale ha reso una motivazione aderente agli atti di causa anche nella parte in cui ha ricordato che fu la stessa nella propria comparsa Pt_1
conclusionale di primo grado a pag. 19, a dare atto che al momento della perquisizione e del sequestro detti assegni erano nella sua materiale disponibilità, ma che non le erano stati girati dalla Persona_1
Invero, nell'argomentare che i suddetti assegni rappresentavano il corpo del reato, con riguardo al disposto di cui all'art.258 c.p.c. osservava a pag. Pt_1
19 della conclusionale: < la disposizione dell'art. 258 c.p.p., richiamata da controparte, può essere invocata solamente da quei soggetti 'terzi' e per i quali non è in discussione la legittima detenzione del titolo, ipotesi non verificatasi nel caso di specie. Invero, come si evince dal relativo verbale, al momento dell'esecuzione del sequestro i detti assegni erano nel possesso della IG.ra ma non erano stati girati e, per di più, l'ipotesi investigativa Pt_1
era quella che servissero a consumare il reato di corruzione commesso dalla unitamente agli altri imputati e Solo Pt_1 CP_7 Persona_4
successivamente, attraverso i 10 anni di procedimento penale e la assoluzione della è stato accertato che i detti assegni sequestrati erano Pt_1
'legittimamente' detenuti dalla medesima e non costituivano il prezzo Pt_1
di alcuna corruzione, tanto che sono stati restituiti alla odierna creditrice opposta, che li ha poi potuti girare e azionare.>>
Osserva la Corte che, sulla scorta degli elementi di prova richiamati dal tribunale e diversamente commentati dall'appellante nel motivo in esame, la motivazione di prime cure merita integrale conferma in quanto gli assegni rinvenuti nella cassaforte collocata nel seminterrato dell'abitazione della oggetto di mirata perquisizione, erano privi della firma di girata per Pt_1
l'incasso da a Trattasi di fatto pacifico, essendo dedotto anche Per_1 Pt_1
dalla medesima nel primo grado del presente giudizio. Invero, non Pt_1 Pt_1
solo nella comparsa conclusionale – come evidenziato dal primo giudice –
27 ma anche nella comparsa di costituzione e risposta aveva affermato il fatto che gli assegni al momento in cui subiva il sequestro non le erano stati girati.
Si legga pagina 15 della comparsa di costituzione di primo grado: < giurisprudenza appena citata evidenzia, in conclusione, che la disposizione dell'art. 258 c.p.p., richiamata da controparte, può essere invocata solamente da quei soggetti 'terzi' e per i quali non è in discussione la legittima detenzione del titolo, ipotesi non verificatasi nel caso di specie. Invero, come si evince dal relativo verbale, al momento dell'esecuzione del sequestro i detti assegni erano nel possesso della IG.ra ma non erano stati girati Pt_1
e, per di più, l'ipotesi investigativa era quella che servissero a consumare il reato di corruzione commesso dalla unitamente agli altri imputati Pt_1
e >> Il grassetto è nel testo. CP_7 Persona_4
Ne consegue che la conclusione logica a cui è pervenuto il primo giudice, che gli assegni in sequestro possano essere stati girati alla dalla Pt_1 Per_1
solo dopo il dissequestro e la restituzione degli stessi, è perfettamente aderente alle risultanze processuali ed alla presa di posizione della nel Pt_1
primo atto (comparsa di costituzione) sui fatti allegati dalla Banca opponente, linea difensiva mantenuta per tutto il primo grado di giudizio e sino alla comparsa conclusionale di identico contenuto. Trattasi di fatto assolutamente incontroverso nel giudizio penale celebratosi a carico della medesima, avendo costituito oggetto di specifica motivazione. Pt_1
Tanto consente di respingere gli ulteriori profili di censura illustrati nel motivo in esame, posto che è diventata legittima detentrice dei titoli e Pt_1
quindi abilitata a presentarli all'incasso solo dopo che questi le sono stati girati dalla fatto che necessariamente si poteva collocare Per_1
temporalmente dopo il dissequestro e la restituzione alla avvenuta in Pt_1
data 18 dicembre 2018 (allegato 012 del fascicolo di primo grado cfr. verbale di apertura del faldone n. 6).
28 Trattandosi di assegni emessi in data 16 dicembre 2009 in favore di Per_1
e non avendo questa portato all'incasso i titoli suddetti, gli stessi
[...]
risultavano prescritti allo scadere del triennio.
è divenuta legittima prenditrice degli assegni circolari quando i diritti Pt_1
cartolari risultavano prescritti. All'epoca del sequestro ella li custodiva nella sua cassaforte, ne era in possesso ma non le erano stati girati dalla beneficiaria.
La notazione “ già con firma di girata “ di cui fa menzione l'appellante nel motivo in esame si riferisce inequivocabilmente agli assegni sequestrati a don (cfr. verbale di sequestro) CP_5
Osserva la Corte che è manifestamente infondato il motivo nella parte in cui l'appellante chiede la revisione della sentenza con riguardo alla presunta conoscenza da parte della banca del sequestro dei titoli. Premesso che l'accertamento della mancanza di legittimazione in capo a a portare Pt_1
all'incasso i titoli fino al momento in cui non ne è divenuta, con la girata, legittima portatrice, è decisivo per ritenere superfluo ogni ulteriore accertamento, vi è che alcun decreto di sequestro risulta notificato alla banca, dal momento che il sequestro a carico della risulta redatto in data 16 Pt_1
febbraio 2010, a seguito dell'accesso presso il suo ufficio (ore 17.15) ed in tarda serata presso la sua abitazione (ore 21.00). Diversamente, i militari procedevano all'accesso in banca (l'unico) in data 15 febbraio 2010 (allegato
14 fascicolo primo grado) notificando al Direttore il decreto di esibizione del
13 febbraio 2010 e quindi in data antecedente al sequestro di quanto rinvenuto in data 16 febbraio 2010 nella cassaforte sita nella casa della Pt_1
Né il clamore del fatto, di cui aveva dato notizia la stampa locale, poteva costituire conoscenza legale in capo al Direttore della banca che quegli assegni sequestrati a il 16 febbraio 2010 potessero costituire il corpo del CP_8
reato.
29 § 7.2 –– Il secondo motivo è inammissibile
Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta la cattiva qualità e Pt_1
l'incompletezza della copia della documentazione informatica fornita dalla banca per dimostrare il deposito della provvista degli assegni non riscossi al
Fondo Deposito, trattandosi di rilievo al quale non è legittimata essendo Pt_1
ella diventata portatrice degli assegni solo nel 2018.
Osserva conclusivamente la Corte che correttamente il Tribunale ha accolto il motivo di opposizione spiegato dalla banca che si è opposta al pagamento dell'importo incorporato nel decreto ingiuntivo, trattandosi di assegni circolari prescrittisi il 18 dicembre 2012, ovvero tre anni dopo la loro emissione e la cui provvista risultava già versata dalla banca - entro il 31 maggio dell'anno successivo ( e precisamente il 29 maggio 2013) - al Fondo
Depositi Dormienti istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze in ossequio alla normativa di settore ( art. 1 comma 345 ter L.
266/2005).
§ 7.3 – il terzo motivo è inammissibile
Il motivo non si confronta con la motivazione espressa dal primo giudice che ha rigettato la domanda di autorizzazione alla chiamata in causa di CP_2
in proprio e quale legale rappresentante della Mida srl e della sig.
[...]
al fine di consentire la sostituzione processuale di nei Persona_1 Pt_1
diritti vantati dai predetti nei confronti del Fondo ex art. 1 comma 345 ter L.
266/2005 sul presupposto che: < surrogazione del richiedente l'emissione degli assegni circolari azionati, soltanto nei confronti del Fondo Depositi Dormienti gestito da NS s.p.a. non anche nei confronti della Banca emittente>>.
Osserva la Corte che l'articolo in esame in effetti riporta nel testo, ultimo capoverso l'inciso: <
30 del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo>>, ma -come osservato dal primo giudice- nel caso in esame, l'unico soggetto nei cui confronti poteva venir esercitata l'azione surrogatoria, il Fondo, non era parte del giudizio essendo parte la sola Banca nei cui confronti il richiedente l'emissione dell'assegno non ha titolo per espletare l'azione ex art. 2900 cod. civ. per l'ipotesi in cui la provvista sia già stata conferita al Fondo.
Il richiedente potrà agire nei confronti del Fondo e non della banca. (cfr. motivazione prime cure pagg, 10/11)
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore di parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa pari all'importo del decreto ingiuntivo opposto 199.999,84 (e così fino a € 260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase di trattazione- istruttoria che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si applicano i valori medi dimidiati.
§ 8. 1– la domanda di parte appellata di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. va accolta.
Innanzitutto, va osservato che è risultata integralmente soccombente sia Pt_1
all'esito del primo grado di giudizio che del secondo.
Va ricordato, in iure, che la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., secondo la giurisprudenza di legittimità è: << volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con
31 un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione >> (Cass., S.U., n. 22405/2018).
La Suprema Corte ha altresì affermato che deve ricorrere: << la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso >> non essendo sufficiente: << la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate >> (Cass., n. 29831/2023). La Corte di cassazione ha, altresì affermato che tale condanna postula un accertamento caso per caso: << dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi contrastanti, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile >> (Cass. n. 27702/2023).
Nel caso di specie, l'appellante ha agito con colpa grave nel grado d'appello con una condotta processuale che integra l'abuso del processo e che va ben al di là della mera proposizione di domande palesemente infondate, essendovi plurimi riscontri che l'attrice avesse piena consapevolezza
32 dell'infondatezza delle proprie ragioni a fronte della puntuale motivazione di prime cure, sopra trascritta, tant'è che in luogo di contrastare detta motivazione con specifica critica ha introdotto fatti nuovi, diversi da quelli da essa stessa ammessi in primo grado.
Quanto alla liquidazione, l'importo può determinarsi nella stessa misura liquidata a titolo di compensi professionali con ciò valorizzandosi i combinati profili dell'abuso del processo, del valore della causa e della sua durata.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la sentenza resa Pt_1 Controparte_1
tra le parti dal Tribunale di Roma n. 8235/2023 pubblicata in data
25/05/2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. Condanna parte l'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c. a corrispondere all'appellata la somma di € 12.154,00;
33 4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 19/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3267 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 19/09/2025 e vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Elisabetta Pofi e Alberto Santigli in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello notificato telematicamente ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Anagni, via
Vittorio Emanuele n. 10;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Benedetto Gargani in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, viale di Villa Grazioli n. 15;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
8235/2023 emessa nel giudizio rubricato al n. 11345/2020 R.G., pubblicata in data 25/05/2023.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: < notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 337/2020, con il quale il Tribunale di Roma le aveva intimato il pagamento, in favore di , della Parte_1
somma di €. 199.999,84 oltre interessi e spese del monitorio, in forza di 16 assegni circolari emessi in Roma dalla allora Banca CR Firenze – Filiale di
Roma n. 11, sita in Via Varrone n. 8, in data 16/12/2009 all'ordine di Per_1
girati dalla medesima a che ne era
[...] Persona_1 Parte_1
legittima portatrice-girataria. Contestualmente, ha chiesto la sospensione immediata della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. A sostegno della spiegata opposizione,
[...]
ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, dal Controparte_1
momento che, in data 29/5/2013, nel rispetto dell'art. 1, commi 343 e 345 della Legge n. 266/2005, aveva devoluto la provvista degli assegni non incassati al Fondo per l'indennizzo delle vittime di frodi finanziarie. La
Banca opponente ha, altresì, eccepito che, essendo decorso infruttuosamente il termine triennale per l'incasso degli assegni, ai sensi dell'art. 84, comma 2 2 del R.D. n. 1736/1933, non aveva diritto a richiederne il Parte_1
pagamento, essendosi prescritto il diritto cartolare. A tale riguardo, la Banca ha sostenuto che il sequestro penale degli assegni circolari azionati dalla opposta in sede monitoria non aveva interrotto il termine triennale di prescrizione, da un lato, perché la Banca medesima non ne era a conoscenza dell'intervenuto sequestro dei titoli, dall'altro lato, poiché il sequestro penale non può essere considerato un impedimento all'esercizio del diritto cartolare, dal momento che la avrebbe potuto chiedere al giudice penale Parte_1
il rilascio di una copia autentica dei titoli, che la Banca avrebbe regolarmente pagato. Altresì, a seguito della devoluzione della provvista al citato Fondo, soltanto il richiedente l'assegno avrebbe diritto a chiedere il rimborso delle somme al Fondo medesimo, con azione che si prescriverebbe nei 10 anni successivi a quella del portatore. impugnando e contestando le avverse difese e chiedendo, rispettivamente, il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto che il rigetto dell'opposizione in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Parte opposta, inoltre, ha chiesto di essere surrogata al richiedente l'assegno nel diritto di ottenere dal menzionato Fondo la restituzione degli importi versati dalla
Banca e ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa , Controparte_2
legale rappresentante della MI.DA. S.r.l., beneficiaria degli Persona_1
assegni circolari in contestazione e socia della MI.DA. S.r.l., nonché della
CONSAP S.p.A., quale gestore del Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 1, comma 343, della legge n.
266/2005. Segnatamente, parte opposta ha sostenuto l'infondatezza delle eccezioni di carenza di legittimazione passiva dell'Istituto di credito e di prescrizione del diritto, attesa l'intervenuta sospensione del termine triennale di prescrizione dal momento che gli assegni posti a base del ricorso monitorio erano stati oggetto di sequestro penale, quale corpo del reato, con conseguente impossibilità di esercitare il relativo diritto fino al momento del
3 loro dissequestro. A detta di parte opposta, la sospensione della prescrizione del proprio diritto cartolare avrebbe determinato anche la sospensione del termine triennale oltre il quale l'Istituto di credito avrebbe potuto versare gli importi portati dagli assegni circolari de quibus al Fondo previsto dall'art. 1, comma 343, L. 266/2005, con conseguente diritto della stessa a ottenere dalla banca opponente il versamento della somma portata dagli assegni in contestazione. Con ordinanza del 05.05.2020, il Giudice, in accoglimento dell'istanza avanzata dalla Banca opponente, ha sospeso, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 13/1/2021 il Giudice ha rigettato la richiesta di chiamata in causa del terzo e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
6 c.p.c. Successivamente al deposito delle memorie istruttorie, alla udienza del 29/9/2021 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni. All'udienza a trattazione scritta del
15/2/2023, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 8235/2023 così statuiva: < 1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 337/2020; 2) rigetta le domande proposte da
3) condanna parte opposta alla rifusione delle spese Parte_1
processuali in favore di parte opponente, che liquida in euro 759,00 per spese vive ed euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA >>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. La somma ingiunta è quella portata da sedici assegni circolari emessi dalla allora banca
CR Firenze – Filiale di Roma n. 11, in data 16/12/2009, all'ordine di Per_1
e successivamente girati a . Tali assegni furono rinvenuti
[...] Parte_1
4 in casa di e sottoposti a sequestro penale in data 16.02.2010 Parte_1
nell'ambito del procedimento n. 14867/2008. Essi sono stati restituiti all'opposta solamente il 18.12.2018 (doc. 12) a seguito del decreto di dissequestro del 12.07.2018 (doc. 11). Emerge dal p.v. di sequestro (doc. 17)
e dalla sentenza del Tribunale Penale di Roma 26.01-6.03.2017, oltre ad essere affermato dalla stessa difesa di parte opposta (p. 19 comparsa conclusionale), che al momento dell'esecuzione del sequestro detti assegni erano nel materiale possesso di , ma non erano stati girati dalla Parte_1
beneficiaria. Ne consegue che la girata da parte di in favore Persona_1
della è avvenuta soltanto in data successiva al dissequestro e alla loro Pt_1
restituzione a quest'ultima il 18.12.2018. Le ragioni per la quale la Banca opponente ha rifiutato il pagamento degli assegni circolari in contestazione
- e poste anche a base dell'opposizione - risiede nel fatto che i titoli azionati in sede monitoria da risulterebbero prescritti in data 18 Parte_1
dicembre 2012 e, di conseguenza, il successivo 20.05.2013 la relativa provvista sarebbe stata versata dalla Banca emittente al Fondo Depositi
Dormienti istituito dall'art. 1, comma 343, L. 266/2005, sicché l'odierna sarebbe priva di legittimazione passiva a conoscere Controparte_1
della ingiunzione avversaria. Parte opposta, ha contestato sia l'effettiva devoluzione al Fondo della provvista e la correttezza dell'operato della
Banca opponente, sia l'interruzione del termine triennale di prescrizione essendo intervenuto nelle more il sequestro penale dei titoli, dissequestrati soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione. Sulla questione dell'interruzione della prescrizione in caso di assegni sottoposti a sequestro penale, la giurisprudenza prevalente, pur dando atto che “il possesso materiale del titolo di credito costituisce presupposto essenziale per l'esercizio delle azioni cartolari, poiché la posizione di legittimo portatore coincide con la titolarità del diritto di credito azionato e può essere provata solo con l'esibizione del titolo in originale (Cass., sez. 1^, 25
5 luglio 2001, n. 10119, m. 548460) …”, nondimeno, sottolinea il fatto che
“nel caso di sequestro penale, il rilascio di copia autentica del titolo può legittimare il possessore all'azione cartolare (Cass., sez. 3^, 15 febbraio
1996, n. 1165, m. 495857, Cass., sez. 1^, 3 ottobre 1990, n. 9778, m. 469374,
Cass., sez. 1^, 27 luglio 1967, n. 1994, m. 329011), anche perché, secondo quanto prevede l'art. 258 c.p.p., "può essere rilasciata copia autentica dei documenti in sequestro soltanto a coloro "che li detenevano legittimamente"" (Cass., sez. 1^, 29 maggio 1997, n. 4737, m. 504747)”
(Cass, Sez. 1, n. 5250/2010). Si è dunque affermato il principio secondo il quale “il sequestro di un assegno bancario da parte del giudice penale non costituisce impedimento, neppure di mero fatto, all'esercizio dei diritti cartolari, perché il legittimo portatore può, a norma dell'articolo 343 c.p.p.
[attuale art. 258 c.p.p.], chiedere il rilascio di copia autentica del titolo, copia che, ai sensi dell'articolo 2715 cod. civ., tiene luogo dell'originale ad ogni effetto;
solo nel caso in cui il giudice penale, nell'esercizio del potere discrezionale spettantegli, non autorizzi il rilascio della copia, si è in presenza di un caso di forza maggiore, costituente impedimento legale idoneo, a norma dell'articolo 2935 c.c., a protrarre il dies a quo della prescrizione sino al momento in cui una nuova richiesta di rilascio venga accolta, oppure il portatore rientri in possesso del titolo originale per cessazione del sequestro. Ne consegue che, ai fini della protrazione dell'inizio del termine di prescrizione dell'azione di regresso, il portatore ha
l'onere di provare di avere richiesto in tempo utile, prima dell'avveramento della prescrizione, la copia autentica del titolo e di essersi visto respingere
l'istanza da parte del giudice penale” (Cass., Sez. 1, n. 3454 del 20/02/2015;
Cass., Sez. 1, n. 5250 del 04/03/2010; Cass., Sez. 1, n. 7688 del 07/09/1994;
Cass. Sez. 1, n. 5690 del 01/12/1978; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5760 del
01/07/1987). Pertanto, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, in difetto di richiesta al giudice penale di copia autentica
6 dell'assegno circolare sequestrato, il diritto del beneficiario al pagamento si prescrive in tre anni dalla data di emissione del titolo. Solo nel caso in cui il legittimo portatore dimostri di avere richiesto il rilascio di copia autentica del titolo ed il giudice abbia negato tale richiesta si è in presenza di una causa di forza maggiore che impedisce l'esercizio del diritto ed è motivo di interruzione/sospensione della prescrizione “…idonea a protrarre il dies a quo della prescrizione sino al momento in cui una nuova richiesta di rilascio venga accolta, oppure il portatore rientri in possesso del titolo originale per cessazione del sequestro” (Cass. n. 7688/1994, cit.). Soltanto un isolato e meno recente orientamento di legittimità, pur richiamando i principi innanzi esposti, ritiene che, nel caso in cui i titoli cambiari rappresentano il corpo del reato “Il sequestro penale - disposto prima della scadenza - di titoli cambiari emessi o girati a favore dell'imputato costituisce, anche sotto il vigore del nuovo codice di procedura penale, un impedimento di ordine giuridico all'esercizio del diritto, impedimento incidente, a norma dell'art. 2935 cod. proc. civ., sull'inizio del decorso della prescrizione dei diritti cartolari fino al dissequestro disposto con la sentenza di assoluzione, senza che sulla configurabilità di tale impedimento possa incidere la circostanza che
l'imputato non abbia proposto richiesta di riesame del provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 343 bis cod. proc. pen., posto che, quando i titoli cambiari rappresentano il corpo del reato, nessun provvedimento di dissequestro è ipotizzabile fino a che il processo non si sia concluso con una sentenza definitiva di assoluzione, e rilevato altresì che, a norma dell'art.
258 cod. proc. pen., può essere rilasciata copia autentica dei documenti in sequestro soltanto a coloro "che li detenevano legittimamente" (Cass. Sez.
1, n. 4737 del 29/05/1997). In realtà, il contrasto giurisprudenziale può essere superato in considerazione del tipo di sequestro penale disposto nel caso di specie. Difatti, i giudici di legittimità hanno precisato che “In realtà, nel caso di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento penale, occorre
7 distinguere se si tratti di sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) o di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.), perché quando il provvedimento ablatorio non
è destinato solo ad acquisire la prova di un reato (art. 253 c.p.p.), ma anche
a impedire che il reato sia portato a ulteriori conseguenze (art. 321 c.p.p.), la stessa copia autentica di un titolo di credito può essere sequestrata, come già si riteneva nel vigore del codice di procedura penale abrogato, che pure non distingueva tra i due tipi di sequestro (Cass. pen., sez. 2^, 28 febbraio
1984, Penniello, m. 163432)” (Cass, Sez. 1, n. 5250/2010, cit.). Nella fattispecie in esame, la natura preventiva del sequestro penale benché sia stata allegata dalla opposta la quale ha sostenuto che gli Parte_1
assegni in contestazione costituivano il corpo del reato, non è stata tuttavia dimostrata attraverso la produzione in giudizio del decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. Tale circostanza neppure può ricavarsi induttivamente dal verbale di perquisizione e sequestro, ovvero dalla sentenza di assoluzione della o dal decreto di dissequestro. Parte_1
Costituiva specifico onere della parte che ha contro eccepito la sospensione dei termini di prescrizione, dimostrare che il sequestro penale dei titoli azionati in sede monitoria era stato disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p. e, dunque, che esso era stato disposto sul corpo del reato e costituiva un impedimento assoluto di ordine giuridico all'esercizio dei diritti cartolari da parte del legittimo portatore. Anche in relazione a quest'ultima locuzione, va precisato che per legittimo portatore dei titoli non va intesto – come fa la difesa di parte opposta – colui che li detiene più o meno legittimamente sotto il profilo penale, ma colui che in base alle regole legali sul trasferimento dei titoli sia titolare legittimo dei diritti cartolari. A tale riguardo, va ricordato che sebbene gli assegni circolari de quibus siano stati rinvenuti e sequestrati presso l'abitazione di , all'epoca del sequestro essi neppure Parte_1
risultavano girati in favore di quest'ultima, ma risultavano semplicemente emessi a favore di tale Come innanzi detto, la girata della Persona_1
8 in favore della non può che essere avvenuta dopo il dissequestro Per_1 Pt_1
dei titoli, allorquando l'azione cartolare diretta nei confronti della Banca emittente era già astrattamente prescritta. Ne consegue che, benché materialmente detenuti dalla gli assegni in questione non potevano Pt_1
essere incassati dalla stessa presso la Banca emittente prima della girata in suo favore da parte della Girata che la stessa ha dichiarato di non Per_1 Pt_1
aver richiesto temendo conseguenze pregiudizievoli nel portare all'incasso tali titoli e non conoscendo neppure la (cfr. pag. 47 della Persona_1
sentenza penale di assoluzione). Pertanto, al momento del sequestro, la Pt_1
non era neppure titolare di un diritto cartolare da esercitare o azionare nei confronti della Banca emittente, alla quale non è stato comunicato né il decreto di sequestro dei titoli in questione, né il passaggio della materiale detenzione di dei titoli emessi all'ordine di La Parte_1 Persona_1
stessa parte opposta afferma che la Banca opponente sarebbe stata a conoscenza del solo dissequestro dei titoli, poiché il relativo decreto era stato inviato a mezzo PEC dall'avvocato della da ultimo in data 18.9.2019. Pt_1
Nessuna evidenza di segno contrario si ricava dalla circostanza secondo la quale in data 15/2/2010 i Carabinieri del ROS di Firenze si recarono presso la Filiale n. 11 della Banca emittente notificando al suo Direttore il decreto di esibizione di documentazione bancaria emesso in data 13.02.2010 dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze con cui “veniva richiesto in particolare di acquisire la documentazione riferita all'emissione” di diversi assegni circolari (doc. n. 12). Difatti, tra il materiale acquisito non rientrano gli assegni circolari che sarebbero stati rinvenuti e sequestrati in data 16.02.2010 presso l'abitazione di e a nulla vale la Parte_2
considerazione che anche quelli rinvenuti ed acquisiti presso la Banca emittente erano assegni circolari richiesti dalla MI. ed emessi CP_3
all'ordine di Neppure è sufficiente a tal fine la circostanza Persona_1
che, in occasione dell'accesso presso la Banca emittente, sia stata rinvenuta
9 ed acquisita la documentazione attestante il versamento del bonifico di €
240.000,00 effettuato da sul conto della MI.DA. S.r.l., il falso Parte_1
contratto, senza firma e data “per l'attività di supporto alla supervisione e verifica alla progettazione degli interventi propedeutici per lo svolgimento del Grande Evento G8 sull'isola di La Maddalena” stipulato tra la
[...]
e la MI.DA. S.r.l. e le false fatture per prestazioni inesistenti emesse Pt_1
dalla MI.DA. S.r.l. nei confronti della medesima Non vi sono infatti Pt_1
ragioni per sostenere che la Banca fosse a conoscenza dell'emissione di fatture false da parte della MI.DA. S.r.l., in forza del falso contratto di supporto e, soprattutto, del fatto che il denaro bonificato dalla alla Pt_1
MI.DA. S.r.l. le fosse stato in parte restituito (per l'importo di € 200.000,00
c.a., una volta detratta l'IVA da evadere) a mezzo assegni circolari richiesti da MI.DA. S.r.l. ed intestati ad un terzo, sconosciuto alla Banca, qual era la
In alcun modo, pertanto, la Banca emittente può essere Persona_1
considerata a conoscenza del sequestro penale dei titoli in contestazione, prima della scadenza del termine triennale di prescrizione dell'azione cambiaria diretta, in assenza di una formale comunicazione del decreto e del verbale di sequestro, bensì sulla base di notizie di stampa relative al sequestro di assegni circolari presso l'abitazione di Parte_1
nell'ambito di indagini penali a suo carico o sulla base della notificazione del decreto di esibizione di documentazione bancaria. Quanto innanzi detto impedisce sia di ritenere sospeso, durante il sequestro dei titoli, il termine di prescrizione triennale dell'azione cartolare di cui all'art. 84 legge assegni, sia anche di considerare illegittima la devoluzione dei fondi relativi agli assegni circolari in questione al Fondo Depositi dormienti, in quanto avvenuta prima della scadenza del suddetto termine di prescrizione. Difatti, al riguardo va confermato quanto già affermato nell'ordinanza cautelare di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ovvero che: - ai sensi dell'art. 1, comma 345 ter, L. 266/2005, gli importi
10 degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all' art. 84 comma 2, R.D. n. 1736/1933, devono essere versati al fondo previsto dall'art. 1, comma 343, L. 266/2005 entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione,
- l'art. 84 comma 2, R.D. n. 1736/1933, a favore del quale opera il rinvio, prevede che l'azione contro l'emittente si prescrive in tre anni dall'emissione; - il rinvio al termine di prescrizione di tre anni previsto dall'articolo 84 comma 2, R.D. n. 1736/1933 va considerato un rinvio fisso, idoneo a determinare l'incorporazione della disposizione oggetto del rinvio in quella rinviante, di modo che le eventuali vicende relative alla prima non si riflettono sul rinvio stesso;
- il termine di prescrizione dell'azione diretta contro l'emittente per il pagamento degli assegni circolari va inteso, quindi, in maniera statica, immutabile ed 'insensibile' agli eventuali fatti interruttivi della prescrizione che possono interessare l'azione del beneficiario o
(eventualmente) del giratario contro l'Istituto di credito emittente;
- conseguentemente l'intervenuto sequestro in sede penale degli assegni circolari de quibus, non potrebbe aver sospeso anche il termine triennale previsto dall'art. 1, comma 345 ter, L. 266/2005 (tramite rinvio fisso all'art. 84 comma 2, R.D. n. 1736/1933), scaduto il quale, entro il 31 maggio dell'anno successivo, l'Istituto di credito doveva versare al Fondo previsto dall'art. 1, comma 343, L. 266/2005 gli importi portati dagli assegni in contestazione. Orbene, anche a non voler considerare in maniera statica il termine di prescrizione cui fa rinvio dell'art. 1, comma 345 ter, L. 266/2005, la circostanza che l'Istituto emittente gli assegni circolari de quibus, prima della scadenza del termine di prescrizione, non fosse stato messo a conoscenza, né del passaggio materiale della detenzione (senza girata) degli assegni circolari emessi all'ordine di tale né del decreto di Persona_1
sequestro degli stessi presso l'abitazione di , impediscono di Parte_1
ritenere che il termine entro il quale l'Istituto di credito era obbligato a
11 versare al Fondo Depositi dormienti abbia subito rinvii o spostamenti a causa del sequestro penale degli stessi. Ne consegue che, del tutto legittimamente l'Istituto di credito emittente, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 1, comma 345 ter, cit., entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui
è scaduto il termine di prescrizione degli assegni circolari in questione, avrebbe versato al suddetto Fondo la provvista ad essi relativa. Di conseguenza, risultano infondate le affermazioni di parte opposta secondo le quali la devoluzione della provvista al Fondo, se avvenuta, sarebbe avvenuta:
i) con la piena consapevolezza, da parte della Banca emittente, che le somme di cui agli assegni erano state poste sotto sequestro dall'Autorità penale e che gli assegni emessi in favore di (socia della Mi.Da. sua Persona_1
correntista) erano in possesso di , impossibilitata alla Parte_1
negoziazione del titolo;
ii) con una condotta scorretta e contraria ai principi della buona fede contrattuale, in quanto la medesima Banca, odierna opponente ben sapeva a chi fosse destinata la provvista e perfettamente cosciente che, quantomeno, per il tempo del processo, i titoli erano sequestrati e non negoziabili. Sempre in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevato dalla Banca opponente – che, come correttamente afferma la difesa di parte opposta, non va intesa quale legittimazione al processo (condizione dell'azione), bensì quale eccezione di merito relativa alla mancanza di titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione – sono infondate le ulteriori deduzioni avanzate da Parte_1
in ordine alla presunta mancata dimostrazione, da parte della Banca opponente, della effettiva devoluzione della provvista al Fondo e, in ogni caso, al mancato rispetto, sempre da parte dell'Istituto di credito, delle modalità applicative e degli oneri pubblicitari previsti in caso di devoluzione delle somme al Fondo dal DPR 116/2007. Sotto il primo profilo, parte opposta ha contestato la prova dell'avvenuta devoluzione al Fondo, da parte della Banca emittente, degli importi relativi alla provvista degli assegni non
12 riscossi nei termini di prescrizione, sostenendo che la devoluzione al Fondo non sarebbe mai avvenuta, essendo la Banca a conoscenza del sequestro e dunque della intangibilità delle somme e delle possibili conseguenze negative della loro disposizione. Posto che, come innanzi detto, la Banca emittente non era stata attinta da alcuna comunicazione in ordine al trasferimento materiale degli assegni circolari emessi all'ordine di tale Per_1
e del sequestro presso l'abitazione di che li deteneva
[...] Parte_1
senza alcuna girata da parte del beneficiario, ritiene il Tribunale che la documentazione versata in atti dalla Banca emittente costituisca idoneo elemento di prova in ordine alla effettiva devoluzione al Fondo Depositi dormienti della provvista relativa agli assegni prescritti in contestazione.
Essa, infatti, ha prodotto in giudizio sedici evidenze informatiche (doc. 05) dalle quali emerge che la provvista relativa ad ognuno dei sedici assegni circolari elencati nel ricorso monitorio è stata versata al Fondo Depositi
Dormienti in data 29.05.2013, successivamente alla intervenuta prescrizione del corrispondente titolo in data 18.12.2012. Ciascuna evidenza informatica indica il numero dell'assegno, la data di emissione, la data di prescrizione e la data di devoluzione al Fondo, con i relativi codici della transazione telematica. A fronte di tali evidenze specifiche evidenze documentali, risultano del tutto infondate le generiche contestazioni di parte opposta secondo la quale si tratterebbe di fogli privi di data certa, di firma e di eventuale attestazione e riferibilità a quella che era la Cassa di Risparmio di
Firenze, giacché ove si fosse effettivamente trattato di documentazione attestante falsamente la devoluzione della provvista al Fondo, la avrebbe Pt_1
potuto ottenere dalla NS S.p.A. (società incaricata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la gestione delle domande di rimborso delle somme versate al Fondo Depositi dormienti), documentazione idonea ad attestare che la provvista relativa ai titoli azionati non era stata versata dalla Banca emittente. Dunque, del tutto generiche e apodittiche appaiono le
13 censure mosse dall'opposta in ordine al mancato rispetto, da parte della
Banca emittente, degli adempimenti posti in capo agli intermediari in materia di rapporti dormienti dal d.lgs. 28 agosto 2008 n. 134, convertito con la legge n. 166/2008. Anche le contestazioni relative al secondo profilo - quello della asserita inosservanza delle modalità applicative e degli oneri pubblicitari previsti dal D.P.R. n. 116/2007 (recante il Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti) in caso di devoluzione delle somme al Fondo – non colgono nel segno, laddove si osservi che l'art. 2 del citato D.P.R. non include nell'ambito di applicazione del Regolamento la provvista relativa agli assegni circolari prescritti. Infatti, alla lettera a) vengono indicati i contratti di conto corrente o di deposito somme di denaro, alla lettera b) vengono indicati i contratti di deposito di strumenti finanziari (ossia il deposito amministrato di titoli, rappresentati da azioni, obbligazioni ed altri tipi di strumenti finanziari) e, infine, alla lettera c) vengono indicati i contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In nessun punto del citato art. 2 e, più in generale, in nessuna parte del Regolamento di cui al D.P.R. n. 116/2007 si fa riferimento ai titoli di credito o agli assegni circolari. Stante la particolarità dei titoli di credito non riscossi nei termini di prescrizione dal beneficiario o da un qualsiasi terzo giratario, neppure può sostenersi – come fa la difesa di parte opposta – che, in assenza di una espressa disposizione regolamentare sul punto, possa sussistere a carico della Banca emittente uno specifico obbligo di informazione e di rendiconto. Invece, il mancato rispetto di un generico obbligo di rendicontazione e di informazione da parte della Banca emittente derivante dal contratto di mandato perfezionato col cliente/correntista che ha richiesto l'emissione degli assegni circolari non riscossi fornendo la relativa provvista (ai sensi degli artt. 1710 e 1713 c.c.) potrebbe essere contestato soltanto dal cliente/correntista (nella specie, la MI.DA. S.r.l.), non anche dal
14 terzo giratario dei medesimi titoli prescritti (nella specie, la . Neppure Pt_1
può accogliersi la domanda riconvenzionale svolta da volta ad Parte_1
ottenere la condanna della Banca emittente al pagamento della somma corrispondente all'importo degli assegni circolari, valendo gli stessi come promessa di pagamento, ovvero sul presupposto che, una volta prescritta l'azione cartolare diretta, l'obbligazione restitutoria dell'emittente non si estingue se non con il decorso del termine di prescrizione decennale, che a sua volta decorre dalla scadenza della prescrizione triennale dell'azione cartolare, configurando il rapporto tra il titolare dell'assegno e la banca emittente nei termini del mandato. Pur essendo vero che i titoli di credito, oltre alle azioni cartolari, possono anche valere come promesse di pagamento, è pacifico che tale funzione può essere svolta soltanto nei rapporti diretti e non, come nel caso di specie, tra un successivo giratario e l'emittente, in quanto tra gli stessi manca qualsiasi rapporto sottostante.
Quanto all'obbligazione restitutoria dell'emittente, questa, una volta scaduto inutilmente il termine triennale di prescrizione dell'azione cartolare diretta da parte del beneficiario o di un giratario, sussiste soltanto nei confronti del cliente/mandante che ha richiesto l'emissione dell'assegno circolare e non anche del beneficiario o – come nel caso di specie - del terzo giratario. Questi ultimi, eventualmente possono agire in surrogatoria ai sensi dell'art. 2900
c.c., ma sempre a condizione che la Banca emittente, nel rispetto dell'art. 1, comma 345 ter, L. 266/2005, non abbia versato la relativa provvista al Fondo previsto dall'art. 1, comma 343, della medesima legge. In tal caso, infatti, come espressamente previsto dalla L. n. 266/2005, cit., resta impregiudicato, nei confronti del Fondo, il diritto alla restituzione del relativo importo, da parte del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso. Al riguardo, va altresì sottolineato che l'opponente ha chiesto di agire, in surrogazione del richiedente l'emissione degli assegni circolari azionati, soltanto nei confronti del Fondo Depositi dormienti gestito da NS
15 S.p.A., non anche nei confronti della Banca emittente. Nella fattispecie in esame, dunque, essendosi prescritta l'azione cartolare diretta e avendo, in ogni caso, provveduto, la Banca emittente, a versare la provvista degli assegni in contestazione al Fondo depositi dormienti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 345 ter, L. n. 266/2005, cit., vanno accolte tanto l'eccezione di prescrizione dell'azione cartolare diretta, quanto quella di mancanza di titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione, in capo alla medesima Banca emittente. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Infine, quanto alla domanda volta ad accertare il diritto del richiedente l'emissione degli assegni alla restituzione della provvista nei confronti del Fondo e quello della ad agire in via surrogatoria nei confronti della NS S.p.A., quale Ente Pt_1
gestore del Fondo depositi dormienti, con condanna del medesimo Fondo alla restituzione della provvista direttamente in suo favore, va ribadita in questa sede l'ordinanza istruttoria con la quale non è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo chiesta dalla in mancanza dei presupposti Pt_1
di legge. Difatti, con riferimento a tale domanda, parte opposta neppure ha allegato, né tantomeno provato, il titolo giuridico sulla base al quale potrebbe essere riconosciuta creditrice del soggetto che avrebbe diritto alla restituzione della provvista nei confronti del Fondo, così da poter agire, in surrogazione di questi, nei confronti del Fondo, ai sensi dell'art. 2900 c.c. In conclusione, anche la domanda spiegata da in via surrogatoria Parte_1
va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto,
a carico di parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal DM n. 55/2014 e s.m.i. per lo scaglione di valore di riferimento.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando un motivo di gravame, Parte_1
suddiviso in titoli, di seguito illustrati;
rassegnava le seguenti conclusioni:
16 < Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n.
8235/2023 pubbl. il 25/05/2023 Repert. n. 12110/2023 emessa dal Tribunale di Roma, Sez. XVII, Dott. Basile e notificata in data 29/5/2023, rigettata ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, poiché palesemente infondata in fatto ed in diritto e così provvedere: A) In accoglimento dell'appello proposto dalla IG.ra in via principale, DICHIARARE Parte_1
improponibili e/o inammissibili e/o infondate e, comunque RIGETTARE, le domande tutte proposte dalla con l'atto di Controparte_4
citazione in opposizione notificato alla IG.ra in data 11/2/2020 Parte_1
e, conseguentemente, accertato e dichiarato il diritto della IG.ra
[...]
a riscuotere le somme portate negli assegni circolari individuati Pt_1
come in premessa CONFERMARE il decreto ingiuntivo n. 337/2020 di cui trattasi, emesso dal Tribunale di Roma in data 7/1/2020 nei confronti della
B) in via subordinata, DICHIARARE Controparte_4
comunque il diritto della IG.ra a percepire, e per l'effetto condannare Pt_1
la Banca a pagare, l'importo di € 199.999,84= ovvero nella maggiore o minore somma ritenesse di giustizia, per le causali di cui in atti, valendo gli assegni come promessa di pagamento da parte della Banca, oppure accertando e dichiarando l'illegittima/irregolare devoluzione delle somme da parte della Banca al Fondo depositi dormienti, costituito presso il Ministero della Economia;
ovvero B1) accertata e dichiarata la negligenza della Banca nella devoluzione delle somme innanzi indicate al detto Fondo, condannare la Banca al pagamento dell'importo innanzi indicato, o nella maggiore o minore somma ritenesse di giustizia, a titolo risarcitorio;
C) in via ulteriormente subordinata, ove dovesse ritenersi prescritta l'azione diretta nei confronti della Banca emittente e l'assenza del diritto in capo alla IG.ra a riscuotere le somme portate negli assegni circolari individuati come Pt_1
in premessa, per ognuno dei titoli di cui sopra, previa l'autorizzazione alla chiamata in causa del sig. , della sig.ra nonché Controparte_2 Persona_1
17 della CONSAP S.P.A, di cui sopra, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto alla restituzione della provvista in capo al richiedente gli assegni circolari ( , in proprio e nella qualità e e, Controparte_2 Persona_1
conseguentemente accertata l'inerzia del richiedente all'esercizio del relativo diritto, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della IG.ra Pt_1
ad agire in via surrogatoria nei confronti della NS Spa, quale ente gestore del Fondo depositi dormienti, con sentenza di condanna nei confronti del detto Fondo, alla restituzione della provvista direttamente in favore del creditore surrogante IG.ra . D) in ogni caso con vittoria di spese Parte_1
e competenze di giudizio.>>
§ 4.1– Si costituiva per eccepire Controparte_1
l'inammissibilità del gravame e per chiederne in subordine il rigetto per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia: - dichiarare inammissibile o comunque rigettare il gravame avversario ed ogni domanda ed istanza avversaria, per i motivi esposti in narrativa, in quanto infondate, sia in fatto, che in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari e con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 17 novembre 2023 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19 settembre 2025 assegnando il termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
Il difensore di parte appellata ha depositato le note conclusionali autorizzate.
§ 4.3– All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
18 § 5. – le questioni preliminari
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità del << macro- motivo di circa 40 pagine >> sollevata da parte appellata che ha denunciato la violazione dei principi di chiarezza, specificità e sinteticità.
Invero, la numerazione e denominazione dei sottotitoli: << II.
1. Sui titoli di credito, sul loro sequestro ex art. 321 cpp e sulla sospensione del diritto all'incasso.>>; l'ulteriore sotto articolazione in punti contraddistinti da lettere
A; B, C e D;
<< II.
2. Sul difetto di legittimazione passiva eccepito della
Banca.>>; << II.
2.B. Sulla illegittimità/irregolarità della procedura di devoluzione al fondo da parte della banca.>>; < alla restituzione della provvista. Richiesta di autorizzazione alla Pt_1
chiamata in causa del terzo ed esercizio dell'azione in surroga>> consentono di individuare con precisione i passi motivazionali attinti e le statuizioni oggetto di censura e di richiesta di revisione.
§ 6. – il motivo di gravame
L'appello contiene un motivo suddiviso in sottotitoli afferenti alle questioni sottese ai capi di sentenza impugnati.
§ 6.1 – << II.
1. Sui titoli di credito, sul loro sequestro ex art. 321 cpp e sulla sospensione del diritto all'incasso.>>.
Sulla premessa che mai la banca avesse dedotto che gli assegni di cui essa era legittima portatrice e girataria non le fossero stati legittimamente Pt_1
girati dalla signora lamentava che il Tribunale, travalicando i propri Per_1
poteri ed in aperto contrasto con le evidenze documentali, aveva autonomamente stabilito che i detti assegni all'epoca del sequestro non fossero stati girati dalla signora e che fosse stati girati da questa ad Per_1
essa solo successivamente alla loro restituzione da parte del Tribunale. Pt_1
Deduceva l'erroneità dell'affermazione del Tribunale, frutto di una svista.
19 IGnificava che in virtù del principio di non contestazione, trattandosi di fatto non contestato, il primo giudice non aveva il potere di decidere nel senso sopra indicato;
inoltre, dal verbale di acquisizione bancaria emergeva il contrario essendo scritto << ..del decreto di esibizione e Persona_2
documentazione bancaria emesso dalla Procura di Firenze in data
13.02.2010, con cui veniva chiesto, in particolare, di acquisire la documentazione riferita all'emissione degli assegni circolari, di seguito indicati, intestati a sequestrati – già con firma di girata- a don Persona_1
il quale ha riferito di averli ricevuti in consegna in data CP_5
21.01.2010 da tale ( che era giunto presso la sede Per_3 Persona_4
della Congregazione in via Narni accompagnato da . Persona_5
IGnificava che nel ricorso monitorio aveva illustrato le ragioni per le quali essa non aveva potuto portare all'incasso gli assegni emessi all'ordine Pt_1
di e dalla stessa girati e consegnati ad essa appellante, Persona_1
legittima portatrice, nei tre anni dall'emissione ovvero per il fatto che gli stessi erano stati sottoposti a sequestro penale nel procedimento n.
14867/2008 in data 16 febbraio 2010 e dissequestrati solo a seguito della sentenza di assoluzione del 11/10/2017, del successivo decreto di dissequestro del 12.07.2018 e riconsegnati alla legittima portatrice in data
18/12/2018. Lamentava che la BA non aveva avanzato contestazione dettagliata al fatto così rappresentato da essa ricorrente, sicché il tribunale aveva violato la regola che lo chiamava a porre a base della decisione i fatti provati perché non contestati;
il Tribunale, al contrario, aveva deciso su una questione mai sollevata, mai contestata nel giudizio, che non era mai stata oggetto del contraddittorio delle parti incorrendo così nel vizio di ultrapetizione.
Con ulteriore profilo evidenziava che la decisione era viziata da ultrapetizione anche con riguardo al passo motivazionale in cui il Tribunale aveva affermato che la prescrizione dell'azione cartolare non poteva dirsi
20 interrotta a causa del sequestro penale dei titoli, in quanto il primo giudice aveva sostenuto che per incassare gli assegni sarebbe stato sufficiente che essa si munisse di una copia autentica del titolo fornita dal Giudice Pt_1
penale. IGnificava che la Banca non aveva mai contestato che il sequestro degli assegni fosse stato operato in quanto essi costituivano il “ corpo del reato” ex art. 319 c.p., nei confronti di persona indagata (quale era essa Pt_1
all'epoca dei fatti), secondo l'ipotesi di reato inizialmente formulata a suo carico << non appariva detenere i titoli in maniera legittima>>. Sosteneva che, al contrario di quanto statuito dal giudice di prime cure, l'indisponibilità derivante dal sequestro aveva configurato per essa quale indagata del Pt_1
reato di corruzione e, successivamente, per un residuale delitto tributario,
l'impossibilità di richiedere al giudice penale una copia autentica dei titoli e quindi di poter esercitare il diritto cartolare che rimaneva sospeso, rendendo inesigibile il credito così come enunciato da Cass. n. 7157/2012 ed altre conformi. IGnificava che la giurisprudenza richiamata dal primo giudice risultava pertinente a fattispecie in cui i soggetti attinti fossero “ soggetti terzi” per i quali non era in discussione la legittima detenzione del titolo e non per essa indagata, la quale, solo dopo dieci anni di procedimento Pt_1
penale e l'assoluzione, era stata riconosciuta legittima detentrice dei titoli poiché detti assegni non costituivano il prezzo di alcuna corruzione, tanto che gli stessi venivano dissequestrati e le venivano restituiti.
Da ultimo, censurava il mancato esame da parte del Tribunale della documentazione in atti dalla quale emergeva la prova della conoscenza da parte della Banca dei titoli sequestrati. Evidenziava che l'allegato 012 del fascicolo di parte opposta conteneva i numeri esatti degli assegni oggetto di causa, sicché la banca non poteva non sapere, tenuto conto del clamore mediatico che aveva avuto la vicenda di tale sequestro. Sosteneva che la motivazione di prime cure era lacunosa nella parte in cui il Tribunale aveva sostenuto che la mancata prova della notifica dei decreti di sequestro stesse
21 a dimostrare che la banca non ne fosse a conoscenza, in quanto essa Pt_1
aveva dimostrato, attraverso la produzione della copia del verbale di acquisizione bancaria, che in data 15 febbraio 2010 i Carabinieri si erano recati presso la Filiale n. 11 della banca ed avevano notificato al direttore sig. il decreto di esibizione di documentazione bancaria Parte_3
emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze in data 13/02/2010, verbale dal cui contenuto emergeva che i militari avevano chiesto conto alla
Direttrice della provvista dalla quale venivano gli assegni e che la Banca aveva fornito ai ROS il contratto tra Mi.Da ed essa e copia del bonifico Pt_1
bancario di essa a Mi.da, oltre alla fattura emessa da Mi.da a Pt_1 Pt_1
Sosteneva che da tale documentazione emergeva la circostanza della conoscenza in capo alla banca dei rapporti tra Mi.da ed essa Pt_1
IGnificava, da ultimo, che la circostanza che su detti specifici assegni gravasse il provvedimento di sequestro era fatto notorio in ragione della grande eco riportata dalla notizia (cfr. pag. 17 appello). Evidenziava che il tribunale sulla circostanza non aveva ammesso i mezzi istruttori richiesti di cui reiterava l'istanza di questo grado. Da tanto argomentava che vi erano in atti prove documentali idonee a dimostrare la << condotta scorretta e contraria i principi della buona fede contrattuale della Banca nel devolvere al fondo la provvista che ben sapeva a chi fosse destinata e perfettamente cosciente che, quantomeno, per il tempo del processo, i titoli erano sequestrati e non negoziabili.>>
§ 6.2 –<< II.
2. Sul difetto di legittimazione passiva eccepito della Banca.>>;
Sulla premessa che la banca nel giudizio di primo grado aveva eccepito unicamente il proprio difetto di legittimazione passiva (in quanto a norma del disposto di cui all'art. 1 comma 345 ter della Legge 266/2005 aveva devoluto al Fondo Depositi Dormienti le somme di cui alla provvista degli assegni non riscosse nel triennio) l'appellante lamentava che il Tribunale
22 aveva male interpretato le risultanze documentali, poiché dalle stesse non emergeva la prova che tale conferimento della provvista fosse avvenuto in favore del Fondo Depositi Dormienti. IGnificava che la prova documentale era rappresentata da una schermata di PC con numeri, date e descrizioni;
fogli privi di data certa, firma, attestazione e riferibilità a quella che era la
Cassa di Risparmio di Firenze.
Con ulteriore profilo evidenziava l'illegittimità/ irregolarità della procedura di devoluzione al fondo da parte della banca, per essere la banca venuta meno all'obbligo di informazione e rendiconto nei confronti del cliente del mancato incasso dei sedici assegni nel termine di prescrizione triennale, e per non aver reso edotto il mandante dell'operato di essa Banca, ovvero della devoluzione della provvista al Fondo. Segnalava, quale ulteriore irregolarità, la mancata attuazione del disposto di cui al D. Lgs 28 agosto 2008 n. 134 conv. in L. 166/2008, come novellato con l'introduzione dell'art. 345 sexies della L. 266/2005, che aveva introdotto in capo agli intermediari, in materia di rapporti dormienti, l'obbligo di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'elenco degli assegni circolari prescritti ovvero non riscossi nei tre anni dalla data di emissione e solo successivamente di trasferire entro il 31 maggio dell'anno successivo i correlati importi al Fondo. Censurava il comportamento della banca e del tribunale che aveva omesso qualsivoglia esame << ha violato tutti i precetti in questione omettendo l'esecuzione delle cautele di cui alla norma e devolvendo al Fondo somme che ben sapeva essere sottoposte a sequestro penale>> lamentando che la procedura era legislativamente imposta e non derogabile.
§ 6.3 – < alla restituzione della provvista. Pt_1
Richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ed esercizio dell'azione in surroga>>
23 Il motivo viene svolto in via subordinata, per l'ipotesi in cui questa Corte intenda confermare la pronuncia di primo grado in punto di declaratoria di prescrizione dell'azione diretta. Premessa l'ammissibilità dell'azione surrogatoria, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_6
Mi.Da. srl al fine di consentire la sostituzione processuale di essa appellante nei diritti nascenti in capo al richiedente l'assegno circolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 345 ter L. 266/2005 nei confronti del Fondo di
Garanzia: <<“gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all'articolo 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del fondo di diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo” >>; essendo il richiedente l'assegno, come da documentazione acquisita dal ROS presso la Banca [doc. allegato 019 fascicolo opposta] il
IG. , nella qualità di Amministratore Unico della Mi.Da. Srl. Controparte_2
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – Il primo motivo è infondato in tutte le sue prospettazioni.
È dirimente osservare che il Tribunale ha evidenziato che dal verbale di sequestro (doc. 17) e dalla sentenza del Tribunale di Roma 26.01- 06.03.
2017 oltre ad essere affermato dalla stessa difesa di parte opposta (p. 19 comparsa conclusionale) emergeva che, al momento dell'esecuzione del sequestro, gli assegni circolari emessi in data 16/12/2009 da Banca CR
Firenze – Filiale di Roma n. 11 all'ordine di << erano nel Persona_1
24 materiale possesso di , ma non erano stati girati dalla Parte_1
proprietaria>>. Il tribunale ha affermato che, sulla base del materiale probatorio versato in atti, emergeva che, essendo stati i suddetti sedici assegni (rinvenuti nella disponibilità di sottoposti a sequestro un data Pt_1
16 febbraio 2010 e risultando gli stessi restituiti alla predetta in data 18 dicembre 2018 (a seguito del decreto di dissequestro del 12.07.2018 (doc.
11), la firma di girata da a poteva essere stata Persona_1 Parte_1
apposta solo successivamente alla restituzione dei titoli (18.12.2018)
Orbene, dall'esame del documento titolato proc. Pen.14867/2008 Procura della Repubblica di Firenze [verbale di perquisizione e contestuale sequestro operato nei confronti di (omissis) del 16 febbraio 2010 Parte_1
ore17,15 e seguenti (…) ed in particolare alle ore 21.00 in Anagni presso l'abitazione della ], da pag. 7 risulta: l'indicazione e la descrizione degli Pt_1
assegni circolari, in numero di 16, di cui viene trascritto il numero, la data di emissione ( per tutti il 16 dicembre 2009), l'importo ( per tutti l'importo di €
12.499,99) e che sono all'ordine tutti di Con la precisazione Persona_1
< con all'esterno la serigrafia Multi Color Impression, all'interno di una cassaforte collocata nel seminterrato dell'abitazione perquisita.>>
Non risulta dato atto che sugli stessi, sul retro, fosse apposta la firma di girata di in favore di in quanto, all'evidenza, detta Persona_1 Parte_1
firma non era presente.
Nella sentenza conclusiva del giudizio penale dibattimentale del Tribunale di Roma Rg n. 11614/2012 RGNR e n. 1612472013 R dibatt. del 26 gennaio
2017 la posizione di viene esaminata dal Collegio a pagina 46- Parte_1
47 e 48 sub capo 31. Il Tribunale dà atto che la posizione quale indagata Pt_1
emerge da un'informativa del settembre 2013, all'esito di un sequestro eseguito dai ROS dei CC nell'ambito dell'attività di intervento del 2010: <<
25 in sede di perquisizione a casa dell'architetto venivano sequestrati una Pt_1
serie di assegni circolari emessi a favore di o Persona_1 Parte_4
anche in questo caco vi erano state segnalazioni per operazioni sospette relativa al c/c intestato alla MIDA srl, infatti risultava alimentato da una serie di bonifici bancari per somme importanti. In particolare, risultava alimentato l'11.12.2009 con un bonifico disposto da per 240.000,00 euro. Parte_1
L'imputata veniva nominata quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di una serie di opere finalizzate allo svolgimento del G8 alla
Maddalena.>> Risulta riportato il contenuto delle sit rese dalla << Pt_1
mi propose di pagare meno tasse attraverso il conferimento Persona_6
di un falso incarico di supporto alla società MIDA che avrebbe emesso le relative fatture (…) si occupò di tutto …l'11.12.2009 tramite Per_6
bonifico bancario la accredita alla MIDA srl le somme riportate dalle Pt_1
fatture nn. 3 e 9 per complessivi 240.000,00 euro. Dopo una settimana, la riceve dal assegni circolari intestati a tale Pt_1 Per_6 Persona_1
dell'importo pari a quello bonificato alla società emittente detratta l'Iva per
40.000,00 trattenuta dall'emittente.>>
Il Tribunale così prosegue nella motivazione: << titoli che non vengono incassati dall'imputata in quanto testualmente: io non conoscevo Per_1
e in realtà pensavo che gli assegni sarebbero stati intestati a me.
[...]
Proprio perché non la conoscevo non mi fidai e non cambiai gli assegni…terrorizzata perché ho detto ma chi è questo nome strano?..li ho messi in cassaforte.>> il Tribunale ha dato atto che le fatture false non vennero utilizzate nella dichiarazione annuale e che la spaventata, diede Pt_1
indicazioni al suo commercialista di non considerare le fatture e restituiva, aderendo alla definizione con il ravvedimento operoso, l'Iva fraudolentemente detratta nella dichiarazione trimestrale.
26 Il tribunale ha reso una motivazione aderente agli atti di causa anche nella parte in cui ha ricordato che fu la stessa nella propria comparsa Pt_1
conclusionale di primo grado a pag. 19, a dare atto che al momento della perquisizione e del sequestro detti assegni erano nella sua materiale disponibilità, ma che non le erano stati girati dalla Persona_1
Invero, nell'argomentare che i suddetti assegni rappresentavano il corpo del reato, con riguardo al disposto di cui all'art.258 c.p.c. osservava a pag. Pt_1
19 della conclusionale: < la disposizione dell'art. 258 c.p.p., richiamata da controparte, può essere invocata solamente da quei soggetti 'terzi' e per i quali non è in discussione la legittima detenzione del titolo, ipotesi non verificatasi nel caso di specie. Invero, come si evince dal relativo verbale, al momento dell'esecuzione del sequestro i detti assegni erano nel possesso della IG.ra ma non erano stati girati e, per di più, l'ipotesi investigativa Pt_1
era quella che servissero a consumare il reato di corruzione commesso dalla unitamente agli altri imputati e Solo Pt_1 CP_7 Persona_4
successivamente, attraverso i 10 anni di procedimento penale e la assoluzione della è stato accertato che i detti assegni sequestrati erano Pt_1
'legittimamente' detenuti dalla medesima e non costituivano il prezzo Pt_1
di alcuna corruzione, tanto che sono stati restituiti alla odierna creditrice opposta, che li ha poi potuti girare e azionare.>>
Osserva la Corte che, sulla scorta degli elementi di prova richiamati dal tribunale e diversamente commentati dall'appellante nel motivo in esame, la motivazione di prime cure merita integrale conferma in quanto gli assegni rinvenuti nella cassaforte collocata nel seminterrato dell'abitazione della oggetto di mirata perquisizione, erano privi della firma di girata per Pt_1
l'incasso da a Trattasi di fatto pacifico, essendo dedotto anche Per_1 Pt_1
dalla medesima nel primo grado del presente giudizio. Invero, non Pt_1 Pt_1
solo nella comparsa conclusionale – come evidenziato dal primo giudice –
27 ma anche nella comparsa di costituzione e risposta aveva affermato il fatto che gli assegni al momento in cui subiva il sequestro non le erano stati girati.
Si legga pagina 15 della comparsa di costituzione di primo grado: < giurisprudenza appena citata evidenzia, in conclusione, che la disposizione dell'art. 258 c.p.p., richiamata da controparte, può essere invocata solamente da quei soggetti 'terzi' e per i quali non è in discussione la legittima detenzione del titolo, ipotesi non verificatasi nel caso di specie. Invero, come si evince dal relativo verbale, al momento dell'esecuzione del sequestro i detti assegni erano nel possesso della IG.ra ma non erano stati girati Pt_1
e, per di più, l'ipotesi investigativa era quella che servissero a consumare il reato di corruzione commesso dalla unitamente agli altri imputati Pt_1
e >> Il grassetto è nel testo. CP_7 Persona_4
Ne consegue che la conclusione logica a cui è pervenuto il primo giudice, che gli assegni in sequestro possano essere stati girati alla dalla Pt_1 Per_1
solo dopo il dissequestro e la restituzione degli stessi, è perfettamente aderente alle risultanze processuali ed alla presa di posizione della nel Pt_1
primo atto (comparsa di costituzione) sui fatti allegati dalla Banca opponente, linea difensiva mantenuta per tutto il primo grado di giudizio e sino alla comparsa conclusionale di identico contenuto. Trattasi di fatto assolutamente incontroverso nel giudizio penale celebratosi a carico della medesima, avendo costituito oggetto di specifica motivazione. Pt_1
Tanto consente di respingere gli ulteriori profili di censura illustrati nel motivo in esame, posto che è diventata legittima detentrice dei titoli e Pt_1
quindi abilitata a presentarli all'incasso solo dopo che questi le sono stati girati dalla fatto che necessariamente si poteva collocare Per_1
temporalmente dopo il dissequestro e la restituzione alla avvenuta in Pt_1
data 18 dicembre 2018 (allegato 012 del fascicolo di primo grado cfr. verbale di apertura del faldone n. 6).
28 Trattandosi di assegni emessi in data 16 dicembre 2009 in favore di Per_1
e non avendo questa portato all'incasso i titoli suddetti, gli stessi
[...]
risultavano prescritti allo scadere del triennio.
è divenuta legittima prenditrice degli assegni circolari quando i diritti Pt_1
cartolari risultavano prescritti. All'epoca del sequestro ella li custodiva nella sua cassaforte, ne era in possesso ma non le erano stati girati dalla beneficiaria.
La notazione “ già con firma di girata “ di cui fa menzione l'appellante nel motivo in esame si riferisce inequivocabilmente agli assegni sequestrati a don (cfr. verbale di sequestro) CP_5
Osserva la Corte che è manifestamente infondato il motivo nella parte in cui l'appellante chiede la revisione della sentenza con riguardo alla presunta conoscenza da parte della banca del sequestro dei titoli. Premesso che l'accertamento della mancanza di legittimazione in capo a a portare Pt_1
all'incasso i titoli fino al momento in cui non ne è divenuta, con la girata, legittima portatrice, è decisivo per ritenere superfluo ogni ulteriore accertamento, vi è che alcun decreto di sequestro risulta notificato alla banca, dal momento che il sequestro a carico della risulta redatto in data 16 Pt_1
febbraio 2010, a seguito dell'accesso presso il suo ufficio (ore 17.15) ed in tarda serata presso la sua abitazione (ore 21.00). Diversamente, i militari procedevano all'accesso in banca (l'unico) in data 15 febbraio 2010 (allegato
14 fascicolo primo grado) notificando al Direttore il decreto di esibizione del
13 febbraio 2010 e quindi in data antecedente al sequestro di quanto rinvenuto in data 16 febbraio 2010 nella cassaforte sita nella casa della Pt_1
Né il clamore del fatto, di cui aveva dato notizia la stampa locale, poteva costituire conoscenza legale in capo al Direttore della banca che quegli assegni sequestrati a il 16 febbraio 2010 potessero costituire il corpo del CP_8
reato.
29 § 7.2 –– Il secondo motivo è inammissibile
Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta la cattiva qualità e Pt_1
l'incompletezza della copia della documentazione informatica fornita dalla banca per dimostrare il deposito della provvista degli assegni non riscossi al
Fondo Deposito, trattandosi di rilievo al quale non è legittimata essendo Pt_1
ella diventata portatrice degli assegni solo nel 2018.
Osserva conclusivamente la Corte che correttamente il Tribunale ha accolto il motivo di opposizione spiegato dalla banca che si è opposta al pagamento dell'importo incorporato nel decreto ingiuntivo, trattandosi di assegni circolari prescrittisi il 18 dicembre 2012, ovvero tre anni dopo la loro emissione e la cui provvista risultava già versata dalla banca - entro il 31 maggio dell'anno successivo ( e precisamente il 29 maggio 2013) - al Fondo
Depositi Dormienti istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze in ossequio alla normativa di settore ( art. 1 comma 345 ter L.
266/2005).
§ 7.3 – il terzo motivo è inammissibile
Il motivo non si confronta con la motivazione espressa dal primo giudice che ha rigettato la domanda di autorizzazione alla chiamata in causa di CP_2
in proprio e quale legale rappresentante della Mida srl e della sig.
[...]
al fine di consentire la sostituzione processuale di nei Persona_1 Pt_1
diritti vantati dai predetti nei confronti del Fondo ex art. 1 comma 345 ter L.
266/2005 sul presupposto che: < surrogazione del richiedente l'emissione degli assegni circolari azionati, soltanto nei confronti del Fondo Depositi Dormienti gestito da NS s.p.a. non anche nei confronti della Banca emittente>>.
Osserva la Corte che l'articolo in esame in effetti riporta nel testo, ultimo capoverso l'inciso: <
30 del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo>>, ma -come osservato dal primo giudice- nel caso in esame, l'unico soggetto nei cui confronti poteva venir esercitata l'azione surrogatoria, il Fondo, non era parte del giudizio essendo parte la sola Banca nei cui confronti il richiedente l'emissione dell'assegno non ha titolo per espletare l'azione ex art. 2900 cod. civ. per l'ipotesi in cui la provvista sia già stata conferita al Fondo.
Il richiedente potrà agire nei confronti del Fondo e non della banca. (cfr. motivazione prime cure pagg, 10/11)
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore di parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa pari all'importo del decreto ingiuntivo opposto 199.999,84 (e così fino a € 260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase di trattazione- istruttoria che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si applicano i valori medi dimidiati.
§ 8. 1– la domanda di parte appellata di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. va accolta.
Innanzitutto, va osservato che è risultata integralmente soccombente sia Pt_1
all'esito del primo grado di giudizio che del secondo.
Va ricordato, in iure, che la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., secondo la giurisprudenza di legittimità è: << volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con
31 un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione >> (Cass., S.U., n. 22405/2018).
La Suprema Corte ha altresì affermato che deve ricorrere: << la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso >> non essendo sufficiente: << la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate >> (Cass., n. 29831/2023). La Corte di cassazione ha, altresì affermato che tale condanna postula un accertamento caso per caso: << dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi contrastanti, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile >> (Cass. n. 27702/2023).
Nel caso di specie, l'appellante ha agito con colpa grave nel grado d'appello con una condotta processuale che integra l'abuso del processo e che va ben al di là della mera proposizione di domande palesemente infondate, essendovi plurimi riscontri che l'attrice avesse piena consapevolezza
32 dell'infondatezza delle proprie ragioni a fronte della puntuale motivazione di prime cure, sopra trascritta, tant'è che in luogo di contrastare detta motivazione con specifica critica ha introdotto fatti nuovi, diversi da quelli da essa stessa ammessi in primo grado.
Quanto alla liquidazione, l'importo può determinarsi nella stessa misura liquidata a titolo di compensi professionali con ciò valorizzandosi i combinati profili dell'abuso del processo, del valore della causa e della sua durata.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la sentenza resa Pt_1 Controparte_1
tra le parti dal Tribunale di Roma n. 8235/2023 pubblicata in data
25/05/2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. Condanna parte l'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c. a corrispondere all'appellata la somma di € 12.154,00;
33 4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 19/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
34