Ordinanza cautelare 25 novembre 2021
Sentenza 12 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/07/2022, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2022
N. 01193/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01111/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2021, proposto da
IA GL, OS ON e TO ON, rappresentati e difesi dall’avvocato Marcello Pennetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 12 del 14 maggio 2021, resa dal Comune di Brindisi e concernente “ abbandono di rifiuti su un terreno censito al Foglio 100 p.lla 18 ”, comunicata con nota p.e.c. del 18 maggio 2021 Prot. n. 0052647/2021, notificata il 27 maggio 2021, con la quale il Comune di Brindisi ha ordinato ai ricorrenti, in solido tra loro, di eseguire sul terreno in oggetto le seguenti attività con oneri a proprio carico: a. rimozione completa dei rifiuti presenti nell’area indicata e rispristino dello stato dei luoghi entro venti giorni dal ricevimento della presente ordinanza; b. conferimento ad impianto di recupero e/o smaltimento regolarmente autorizzato, dei rifiuti (speciali pericolosi e/o non pericolosi) oggetto dell’abbandono mediante impresa abilitata al trasporto; c. entro lo stesso termine di cui al punto a) presentazione al Settore Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Brindisi, della documentazione (Formulari di Identificazione dei Rifiuti) attestante la regolarità del trasporto e del conferimento di cui alla precedente lettera b) nonché della documentazione fotografica del terreno a seguito della rimozione dei rifiuti;
- ogni altro atto preliminare, presupposto, successivo e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con comunicazione in data 31.10.2020, prot. n. 1393/2020, la Stazione di Brindisi della Regione Carabinieri Forestale Puglia segnalava, al Sindaco del Comune di Brindisi, che presso un terreno in C.da Mass. Masciullo, censito al n. Fg. 100 part 18, risultavano essere stati abbandonati, da parte di ignoti, ingenti quantità di rifiuti vari (dei quali allegava documentazione fotografica) costituiti da: “ Rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione (scarti edili); Rifiuti in vetro, plastica, legno; Rifiuti derivanti da attività di autofficina/autocarrozzeria (parti di veicolo, coppe olio motore, barattoli di solventi) ”.
Con una successiva segnalazione del 02.03.2021, prot. n. 322/2021, ancora la Stazione di Brindisi della Regione Carabinieri Forestale Puglia comunicava che, in data 25.02.2021, era stata accertata, sul medesimo terreno, la presenza di ulteriori sversamenti di rifiuti eterogenei costituiti da: “ 1. Plastica; 2. R.A.E.E.; 3. Mobili di arredamento; 4. Bustoni neri in plastica contenenti sfridi di polistirolo; 5. Carte e cartoni di imballaggio; 6. Rifiuti sanitari; 7. Lastre in cemento amianto; 8. Serramenti ed altro materiale plastico (si veda allegato fotografico) ”.
Ulteriori sversamenti nel medesimo sito, venivano segnalati anche dalla Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, con nota prot. n. A00-185/1830 del 06.05.2021, all’esito dei servizi di vigilanza effettuati in data 29.04.2021.
Il Comune di Brindisi, stante le predette segnalazioni, esperiva i necessari accertamenti catastali dai quali appurava che il terreno in questione risultava intestato ai sig.ri ON TO CO e ON RM, entrambi deceduti.
Pertanto, con nota prot. n. 32605 del 25.03.2021, l’Amministrazione Comunale comunicava agli eredi degli anzidetti intestatari del suolo (sig.ri ON OS, ON TO, ON IG, ON IO e GL IA) l’avvio del procedimento volto all’adozione di una Ordinanza ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.
Al fine di garantire il contraddittorio nell’ambito del procedimento amministrativo, con la medesima nota venivano concessi, agli interessati, termini per il deposito di memorie, controdeduzioni e documenti.
Con comunicazione acquisita al prot. n. 36358 del 01.04.2021, il sig. ON IG dichiarava di aver rinunciato all’eredità del de cuius ON TO CO; medesima dichiarazione veniva rilasciata anche dal sig. ON IO con comunicazione acquisita al prot. n. 40303 del 14.04.2021.
Con pec acquisita al prot. n. 44563 del 27.04.2021, i sig.ri ON TO, ON OS e GL IA producevano, invece, memorie, chiedendo l’archiviazione del procedimento.
Il Dirigente del Settore Ambiente ed Igiene Urbana del Comune di Brindisi riscontrava la predetta comunicazione con nota prot. n. 46869 del 03.05.2021 nella quale rilevava che la giurisprudenza amministrativa, ivi citata, aveva evidenziato che, nel caso di area interessata nel tempo da plurimi abusivi sversamenti (come nel caso in questione), l’assenza di vigilanza o di accorgimenti atti a scongiurare il reiterarsi di possibili analoghi illeciti versamenti di materiali da parte di terzi nell’area di propria pertinenza integrasse una condotta colposa da parte del proprietario dell’area.
Alla luce dei fatti di cui innanzi, veniva dunque adottata, nei confronti dei sig.ri ON TO, ON OS e GL IA (effettivi eredi e dunque comproprietari del terreno de quo ), l’Ordinanza sindacale n. 12 del 14.05.2021, con la quale veniva imposto ai destinatari, in solido tra loro: “ di eseguire sul terreno in oggetto, le seguenti attività con oneri a proprio carico, a. rimozione completa dei rifiuti presenti nell’area indicata e ripristino dello stato dei luoghi entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della presente Ordinanza; b. conferimento ad impianto di recupero e/o di smaltimento regolarmente autorizzato, dei rifiuti (speciali pericolosi e/o non pericolosi) oggetto dell’abbandono, mediante impresa abilitata al trasporto; c. entro lo stesso termine di cui al punto a), presentazione al Settore Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Brindisi, della documentazione (Formulari di Identificazione dei Rifiuti) attestante la regolarità del trasporto e del conferimento di cui alla precedente lettera b) nonché della documentazione fotografica del terreno a seguito della rimozione dei rifiuti ”. La predetta Ordinanza rilevava che “ non vi è dubbio che le molteplici segnalazioni degli Organi di controllo circa lo sversamento di rifiuti sull’area in oggetto e il completo disinteresse dimostrato dai titolari denota perlomeno un’incuria ed una negligenza dei comproprietari: il che rivela anche la sussistenza di un comportamento tollerante le condotte illecite altrui che rischiano di trasformare il sito in una vera e propria discarica abusiva. Né può sottacersi, come si evince dall’estratto di mappa … e dalla documentazione fotografica prodotta dagli organi di controllo, che alla particella in questione si accede solo tramite un brevissimo tratto di strada interpoderale e, pertanto, la chiusura del lato del terreno prospiciente detta strada per evitare lo sversamento illecito di rifiuti da parte di terzi non impone un grande sacrificio a carico dei proprietari né costituisce un onere impossibile da attuare ”.
Successivamente, anche la Guardia di Finanza di Brindisi, con nota prot. n. 273257/2021, del 07.06.2021, segnalava al Comune di Brindisi che il fondo in questione risultava essere stato adibito a discarica di “ materiali edili di risulta ”, nonché “ di rifiuti speciali e pericolosi, tossici e nocivi, costituiti da lastre di eternit amianto rotte, residui ferrosi, resti di mobili in lego, apparecchiature elettriche RAEE, materiali di risulta ferrosi, varie taniche di plastica per uso trasporto bitume-benzina, pneumatici e parti di auto ”. Nella medesima nota, la Guardia di Finanza precisava che permanevano le “ supposizioni circa le responsabilità di ignoti ” in merito all’abbandono di rifiuti, “ fermo restando quelli che sono gli addebiti da muovere al proprietario dell’area in questione in merito alla mancata vigilanza sui luoghi ed al reiterato stato di abbandono in cui versa l’intera area, aggravato dalla presenza di rifiuti di vario tipo … ”.
I ricorrenti hanno censurato l’Ordinanza n. 12 del 14.05.2014 resa dal Comune di Brindisi, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: I. Violazione ed errata interpretazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 – Carenza istruttoria, difetto di motivazione – Erronea presupposizione dei fatti – Eccesso di potere per carenza dei presupposti. II. Violazione ed errata interpretazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 – Incompletezza istruttoria, difetto di motivazione – Erronea presupposizione dei fatti – Eccesso di potere per carenza dei presupposti. III. Violazione dell’art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione all’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 841 c.c. Eccesso di potere per contraddittorietà interna e per illogicità manifesta.
In data 27 luglio 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi per resistere al ricorso.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Il ricorso non è meritorio di accoglimento.
Con il primo e con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno assunto l’illegittimità dell’Ordinanza sindacale impugnata muovendo dalla considerazione per cui il Comune di Brindisi si sarebbe limitato ad individuarli quali responsabili dell’abbandono di rifiuti, unicamente sulla base delle risultanze catastali ed anagrafiche, senza tener conto che le indagini condotte non avrebbero dimostrato il necessario coefficiente psicologico (dolo o colpa) in ordine alla presenza dei rifiuti. Si sarebbe dunque concretizzata, a giudizio dei ricorrenti, una violazione dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale escluderebbe una responsabilità oggettiva del proprietario del fondo su cui sono abbandonati rifiuti e renderebbe necessaria l’imputabilità soggettiva della condotta al proprietario a titolo di dolo o colpa. Non sarebbe possibile ravvisare colpa nel fatto che il proprietario non abbia recintato il fondo, in quanto, per regola generale di diritto (art. 841 c.c.), la “chiusura del fondo” costituisce una mera facoltà del proprietario e non può essere considerata un suo obbligo.
I motivi di ricorso non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
Il provvedimento impugnato è stato adottato in espressa ed esplicita applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, il cui comma 3 prevede che, nelle ipotesi di “ deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ”, l’autore dell’abbandono dei rifiuti “ è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo ”. Alla luce del chiaro dettato normativo si deve osservare che l’obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi è imposto non solo, quindi, all’autore materiale del deposito dei rifiuti, ma anche al proprietario dell’area in cui è effettuato il deposito ed ai titolari di diritti reali o personali sulla stessa o, comunque, a coloro che siano in una situazione di detenzione, anche di fatto, con l’area medesima e che per questi ultimi l’obbligo in parola sussiste solo in caso di corresponsabilità ascrivibile quantomeno a titolo di colpa.
Quest’ultima ipotesi è stata ritenuta sussistente dal Comune di Brindisi e le relative statuizioni appaiono al Collegio legittime, poiché da quanto emerge dagli atti e dalle difese delle parti si ricava il dato oggettivo e non contestato che l’area in questione è stata interessata progressivamente da reiterati depositi/sversamenti di rifiuti da parte di terzi e che i proprietari – a conoscenza dei fatti – non hanno mai concretamente assunto alcuna idonea misura di protezione e di custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima potesse essere adibita a discarica abusiva di rifiuti da parte di terzi.
Infatti, costituisce misura palesemente inadeguata l’apposizione, da parte degli odierni ricorrenti, di cartelli finalizzati a vietare l’accesso, nonché di ulteriori cartelli volti a vietare l’abbandono di rifiuti.
A fronte di detta consapevolezza, l’assenza di vigilanza o di accorgimenti, atti a scongiurare il reiterarsi di possibili analoghi illeciti versamenti di materiali di risulta da parte di terzi nell’area di propria pertinenza, integra una condotta colposa da parte dei proprietari dell’area. Al riguardo va richiamata la condivisibile giurisprudenza (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 02/11/2011, n. 275; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 25/05/2016, n. 1301; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 21/11/2016, n. 2675; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 22/03/2017, n. 600) secondo cui il requisito della colpa postulato dall’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 ben può consistere nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele, anche di ordine civilistico, che l’ordinaria diligenza, accortezza ed attenzione suggeriscono per assicurare un’efficace protezione ambientale dell’area, soprattutto nei casi in cui tali omissioni siano colpevolmente mantenute anche a fronte di reiterati e progressivi sversamenti abusivi di rifiuti, come è dimostrato dalle segnalazioni del 31.10.2020, 02.03.2021 e 06.05.2021.
Come statuito da questo T.A.R. (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 20/01/2015, n. 288; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 04/11/2014, n. 2637; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 05/06/2014, n. 1373), l’apposizione di una recinzione costituisce “ una delle facoltà che compongono il “fascio” proprietario e può, quindi, essere considerata un dovere, ai fini che interessano, solo se in precedenza vi siano stati altri episodi di sversamento. In tal caso la funzione sociale attribuita dall’art. 42 della Costituzione trova un’esplicita sanzione nell’art. 192 e nelle altre norme del D.Lgs. n. 152 del 2006 che, per la tutela dell’ambiente, elevano il grado di attenzione che onera il proprietario, imponendogli accorgimenti che evitino il ripetersi di sversamenti e il diffondersi dell’inquinamento, quali appunto la recinzione del fondo ”. Giova precisare che, in presenza di tali presupposti, la fonte dell’obbligo di garanzia in capo al proprietario deve essere individuata non solo nell’art. 42 Cost., ma altresì negli artt. 2 Cost. (in cui si prevedono doveri di solidarietà economica e sociale tra i quali rientra anche quello di solidarietà ambientale) e 3-ter D.Lgs. n. 152/2006, a mente del quale “ la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private … ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15/12/2020, n. 8054; Cons. Stato, Sez. V, 13/04/2021, n. 3015).
Il Collegio, pur prendendo atto dell’orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. IV, 03/12/2020, n. 7657; Cons. Stato, Sez. V, 28/09/2015, n. 4504) in base al quale l’obbligo di recintare un fondo non è configurabile in quanto contrastante con la disposizione dell’art. 841 c.c., ritiene di dover pervenire a una diversa conclusione nel caso in esame, in ragione del fatto che lo sversamento di rifiuti, anche ingombranti e pericolosi, è stato progressivamente accertato dagli organi ispettivi in plurime circostanze a distanza di pochi mesi (cfr. segnalazioni datate 31.10.2020, 02.03.2021 e 06.05.2021), mentre i ricorrenti contestualmente sono rimasti inerti, non hanno affrontato concretamente la situazione, omettendo di apporre una recinzione e di segnalare i reiterati sversamenti alle competenti autorità, o l’hanno affrontata con misure palesemente inadeguate, quali l’apposizione di semplici cartelli.
Si evidenzia, d’altra parte, che l’obbligo di diligenza, cui fa riferimento l’art. 192 D.Lgs. n. 152/2006, deve essere valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato.
Pertanto, la doverosità della recinzione deve essere concretamente scrutinata alla luce del canone di diligenza media, con esclusione dell’obbligo di recintare il fondo qualora ciò dovesse comportare sacrifici sproporzionati.
Nel caso in esame, atteso che alla particella in questione si accede solo tramite un brevissimo tratto di strada interpoderale, la chiusura del lato del terreno prospiciente detta strada non avrebbe imposto un particolare sacrificio economico a carico dei proprietari.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, sia sufficiente rilevare che il Comune di Brindisi non ha mai ritenuto che l’atto di rinuncia all’eredità del sig. ON TO CO, da parte dei sig.ri ON IG e ON IO, avesse avuto l’effetto di devolvere l’eredità ai ricorrenti. Del resto, l’ordinanza impugnata è stata notificata solo ai ricorrenti, in quanto anche la parziale proprietà dei terreni in capo agli stessi li obbliga, in via solidale, ad adottare le necessarie misure a tutela dell’ambiente.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Ricorrono giustificati motivi, in ragione della particolarità delle questioni trattate, per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
TO Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | TO Pasca |
IL SEGRETARIO