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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/07/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
RG VG N 218/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro SCIALABBA Presidente rel/est dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice dott. Alberto BALZANI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG 218/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso per modifica condizioni di divorzio, promosso da
c.f. , Parte_1 C.F._1 parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Genny Quercia, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
e
c.f. Controparte_1 C.F._2
parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Manuela Brosio, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
- ricorrenti -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
o s s e r v a
.1.
Con ricorso congiunto iscritto in data 30.1.2025, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano la modifica della sentenza n. 4233/2008 emessa dal Tribunale di Torino, il 26.5.2008, instando per la modifica delle visite padre-figlie, per la revoca del contributo di mantenimento per la figlia e per la modifica dell'importo e della modalità di corresponsione del contributo di Per_1
mantenimento pere la figlia , ferme tutte le altre statuizioni. Per_2
In particolare congiuntamente chiedevano:
“dare atto che e entrambi maggiorenni potranno recarsi dal padre secondo la loro Per_1 Per_3
volontà compatibilmente ai loro impegni universitari e lavorativi;
2. considerata l'età di e la volontaria sospensione degli studi e l'autonomia economica della Per_1 medesima, dichiarare la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del Sig. in Parte_1
favore della figlia dichiarando entrambi i genitori assolti da qualsivoglia obbligo di Persona_4 partecipazione alle spese ordinarie/ straordinarie di quest'ultima;
3. dichiarare che il sig. versi il contributo al mantenimento pari ad € 320,53 Parte_1
direttamente a favore della figlia alle coordinate bancarie intestate alla medesima, con Per_3
decorrenza da gennaio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e straordinarie così come ripartite e previste dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea;
4. dare atto che Le parti hanno regolato alla data odierna ogni rapporto anche pregresso debito/credito tra di loro pendente e con riferimento al mantenimento e alle spese ordinarie/straordinarie nessuna esclusa anche delle figlie e e di non aver più nulla a che pretendere le une dalle Per_1 Per_3
altre a qualsivoglia titolo o ragione.
Ferme tutte le altre statuizioni.
Spese di lite compensate”.
Il P.M., a cui venivano trasmessi gli atti per le sue conclusioni, in data 11.6.2025 concludeva per l'accoglimento del ricorso congiunto
.2.
Nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle richieste congiunte, per come sopra riportate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale modifica della sentenza 4233/2008 emessa dal Tribunale di Torino di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e così statuisce: Parte_1 Controparte_1
° prende atto dell'accordo di cui in parte motiva e provvede in conformità.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 18.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST.
Alessandro SCIALABBA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro SCIALABBA Presidente rel/est dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice dott. Alberto BALZANI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG 218/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso per modifica condizioni di divorzio, promosso da
c.f. , Parte_1 C.F._1 parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Genny Quercia, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
e
c.f. Controparte_1 C.F._2
parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Manuela Brosio, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
- ricorrenti -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
o s s e r v a
.1.
Con ricorso congiunto iscritto in data 30.1.2025, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano la modifica della sentenza n. 4233/2008 emessa dal Tribunale di Torino, il 26.5.2008, instando per la modifica delle visite padre-figlie, per la revoca del contributo di mantenimento per la figlia e per la modifica dell'importo e della modalità di corresponsione del contributo di Per_1
mantenimento pere la figlia , ferme tutte le altre statuizioni. Per_2
In particolare congiuntamente chiedevano:
“dare atto che e entrambi maggiorenni potranno recarsi dal padre secondo la loro Per_1 Per_3
volontà compatibilmente ai loro impegni universitari e lavorativi;
2. considerata l'età di e la volontaria sospensione degli studi e l'autonomia economica della Per_1 medesima, dichiarare la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del Sig. in Parte_1
favore della figlia dichiarando entrambi i genitori assolti da qualsivoglia obbligo di Persona_4 partecipazione alle spese ordinarie/ straordinarie di quest'ultima;
3. dichiarare che il sig. versi il contributo al mantenimento pari ad € 320,53 Parte_1
direttamente a favore della figlia alle coordinate bancarie intestate alla medesima, con Per_3
decorrenza da gennaio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e straordinarie così come ripartite e previste dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea;
4. dare atto che Le parti hanno regolato alla data odierna ogni rapporto anche pregresso debito/credito tra di loro pendente e con riferimento al mantenimento e alle spese ordinarie/straordinarie nessuna esclusa anche delle figlie e e di non aver più nulla a che pretendere le une dalle Per_1 Per_3
altre a qualsivoglia titolo o ragione.
Ferme tutte le altre statuizioni.
Spese di lite compensate”.
Il P.M., a cui venivano trasmessi gli atti per le sue conclusioni, in data 11.6.2025 concludeva per l'accoglimento del ricorso congiunto
.2.
Nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle richieste congiunte, per come sopra riportate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale modifica della sentenza 4233/2008 emessa dal Tribunale di Torino di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e così statuisce: Parte_1 Controparte_1
° prende atto dell'accordo di cui in parte motiva e provvede in conformità.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 18.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST.
Alessandro SCIALABBA