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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione terza Civile – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Francesco Rizzi Presidente relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 44/2024 R.G. promossa da:
residente in [...] ed elettivamente Parte_1
domiciliati in Torino, via San Quintino n.40, presso lo studio dell'avv.
Stefania Bertacchi che la rappresenta e difende come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLANTE
c o n t r o
AR TI, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliata in c.so
Vittorio Emanuele II n.90 presso lo studio dell'avv. Alessandro Massaia che la rappresenta e difende per procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLATA
Oggetto: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale
Udienza di rimessione della causa in decisione del 13.2.2025
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: in riforma dell'impugnata sentenza, condannare la sig.ra AR TI a corrispondere alla sig.ra la somma di euro 70.000,00 a Parte_1
titolo di risarcimento del danno da illecito endofamiliare;
con vittoria di spese anche del primo grado del giudizio.
PER PARTE APPELLATA: respingere l'appello proposto in quanto inammissibile o comunque infondato e confermare l'impugnata sentenza;
con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
(madre di e NA di ) impugna la sentenza Parte_2 Parte_3
n.4857/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 28.11.23, con la quale è stata respinta la sua domanda di risarcimento danni extracontrattuale, da illecito endofamiliare, svolta nei confronti di AR TI (sua nuora e madre di
), per i danni non patrimoniali patiti in conseguenza della Parte_3
privazione del rapporto parentale con la TE privazione intervenuta per Pt_3
fatto e colpa della convenuta-appellata che con i suoi comportamenti avrebbe ostacolato, fino ad impedirla, la suo relazione affettiva con la TE.
Il Tribunale di Torino, con la qui appellata sentenza, ha ricondotto la fattispecie dell'illecito endofamiliare alla figura della responsabilità civile ex art.2043 c.c., assumendo, di conseguenza, che gravava sull'attore la specifica prova del danno ingiusto, della condotta colposa o dolosa e del nesso di causalità. Ha spiegato il giudice di primo grado che la prospettazione dell'attrice non solo non è risultata comprovata dall'analisi degli atti e dei documenti, ma è
pagina 2 di 12 apparsa smentita dai fatti acclarati. Assumeva il giudice di primo grado che, a seguito di ricorso depositato dai NN paterni l'11.10.2010 presso il Tribunale dei minorenni di Torino, l'organo giudiziario adito, con decreto del 5.4.2011, riscontrando un contesto di relazioni familiari difficili aveva disposto la regolamentazione degli incontri tra NN e TE e che tale provvedimento
(impugnato dalla madre), era stato riformato dalla Corte d'Appello di Torino, sezione speciale per i minorenni, con decreto 24.2.2013, per adeguarlo al mutamento della situazione familiare come evolutasi. Il GIP del Tribunale di
Torino, infatti, con provvedimento del 6.6.2011 aveva disposto l'allontanamento dalla casa familiare del padre della minore, , causa il reato di Parte_2
maltrattamenti (verso la moglie AR TI) e, inoltre, nel giudizio di separazione tra i coniugi, l'ordinanza presidenziale dell'8.9.2011 aveva disposto, da un lato, l'affido esclusivo della minore alla madre e, dall'altro, che gli incontri tra la minore ed il padre dovessero avvenire in luogo neutro, con presa in carico di da parte dei servizi sociali. La Corte d'Appello, di Pt_3
conseguenza, preso atto dei provvedimenti che precedono, dell'opposizione della minore ad intrattenere contatti con i NN nonché della necessità di non vanificare il provvedimento del giudice della separazione, disponeva (appunto, con il suddetto decreto 24.2.2013) che i contatti della TE con i NN potessero intervenire (solo) durante gli incontri con il padre ed alla presenza di un educatore.
Spiegava il giudice di primo grado che il conseguente primo incontro protetto avveniva, su iniziativa dei NN, solo circa un anno dopo, il 7.4.2014, alla presenza di uno psicologo dell'ASL, all'esito del quale i Servizi Socio-sanitari effettuavano un colloquio con la minore dal quale emergevano chiaramente, da un lato, il disagio della medesima alla ripresa dei rapporti con i familiari paterni legato ai ricordi passati riguardanti i difficili rapporti familiari e, dall'altro, il determinato desiderio di di mantenere l'interruzione dei contatti. Parte_3
pagina 3 di 12 Identici sentimenti della minore emergevano all'esito di successivo colloquio con la psicologa dell'ASL TO2 che redigeva la relazione clinica del 24.9.2014.
Spiegava il Tribunale che solo dopo oltre cinque anni da tale incontro protetto l'attrice ricorreva nuovamente al Tribunale di minorenni di Torino chiedendo, ulteriormente, la regolamentazione dei rapporti e che all'esito della relativa istruttoria (audizione della ragazza, ormai diciassettente, che dichiarava di non sentire alcun bisogno di incontrare la NA, e relazione dei Servizi Sociali), con provvedimento del 12.6.2020 il Tribunale dei Minorenni rigettava il ricorso spiegando, tra l'altro, che il diritto dei NN di intrattenere rapporti con i nipoti aveva carattere recessivo di fronte al preminente interesse del minore che era destinato a prevalere. Concludeva, di conseguenza, il Tribunale che dell'asserita condotta ostruzionistica della madre non vi era alcuna traccia agli atti di causa dai quali, al contrario, emergevano un'inerzia prolungata dell'attrice nell'attivare gli incontri protetti ed un atteggiamento della stessa oltremodo negativo nei riguardi della madre della ragazza, esternato di fronte alla minore sin da quando era molto piccola, cosa che aveva suscitato nella medesima (molto legata affettivamente alla madre) un doloroso sentimento negativo. La domanda, di conseguenza, veniva respinta con relativa statuizione anche in punto spese legali.
Con atto di citazione d'appello ritualmente e tempestivamente notificato impugna la sentenza chiedendo che AR TI sia Parte_1
condannata al pagamento in suo favore della somma di euro 70.000,00 a titolo di risarcimento del danno da illecito endofamiliare.
Con il primo motivo di impugnazione contesta che la condotta ostruzionistica della controparte non sia risultata provata, giacchè già con lettera
19.5.2006 (allorquando aveva solo quattro anni) la sig.ra TI Parte_3
aveva pacificamente ammesso di aver interrotto i rapporti con i suoceri dal che risultava, quindi, comprovato che la ragazza, sin da IN, aveva vissuto in un ambiente in cui la madre non aveva nessun tipo di relazione con i genitori del pagina 4 di 12 padre. Le stesse dichiarazioni rilasciate dalla convenuta-appellata di fronte al
Tribunale dei Minorenni comproverebbero che la madre provava disagio
(temendo pressioni psicologiche sulla IN) in occasione della visite che la figlia effettuava presso i NN paterni e che tale atteggiamento veniva trasmesso alla minore.
Con il secondo motivo di impugnazione assume che le dichiarazioni rilasciate da (sentita per la prima volta dai servizi sociali nel 2014, allorquando Pt_3
aveva dunque dodici anni) circa la sua volontà di non riprendere i rapporti con i NN paterni erano state il frutto di alienazione parentale giacchè la volontà della minore risultava viziata dall'atteggiamento della madre verso la famiglia del marito.
Con il terzo motivo d'impugnazione lamenta l'ammontare Parte_1
delle spese legali liquidate a suo carico (nonché la mancata compensazione delle stesse) giacchè la somma di euro 70.000,00 a titolo risarcitori era stata indicata unitamente alla richiesta di valutazione in via equitativa da parte del giudice e, inoltre, era stata respinta la domanda riconvenzionale di controparte avanzata a titolo di responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.
Si costituisce in giudizio AR TI chiedendo la reiezione dell'appello, la declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi (e, comunque, la loro reiezione) ed aderendo in toto alla motivazione della sentenza di primo grado.
L'APPELLO DEV'ESSERE RESPINTO
L'appello è palesemente infondato.
L'illecito endofamiliare è riconducibile alla fattispecie del neminem laedere ai sensi dell'art.2043 c.c. con i relativi oneri della prova a carico dell'asserito danneggiato: il fatto-evento, il danno ed il relativo nesso causale. Non emerge pero', la minima prova agli atti di causa di un illecito endofamiliare perpetrato da pagina 5 di 12 AR TI che avrebbe ostacolato, fino a troncarli, i rapporti della propria figlia con la NA paterna . Parte_3 Parte_1
In linea di diritto è bene chiarire, anche sul solco della giurisprudenza europea, che ai sensi dell'art.8 della CEDU il legame instaurato tra i NN e i nipoti dev'essere salvaguardato, ma in nome del superiore interesse del minore
(Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 2021 n.20152).
Ai sensi dell'art.315 bis, 2° c., c.c., “il figlio ha diritto…di mantenere rapporti significativi con i parenti” e, ai sensi dell'art.317 bis c.c., “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”.
Ne consegue che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, coerentemente con l'interpretazione dell'art.8 CEDU fornita dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è condizionato all'esclusivo interesse del minore. Tale interesse, nel caso in cui un genitore del minore contesti il diritto dei NN
a mantenere tali rapporti, è configurabile solo quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (Cass. 2018 n.15238).
Sulla base di tali premesse giuridiche, innanzi tutto, risulta completamente irrilevante che parte appellante rimarchi (pag.5 appello) che sin dal 2006 la sig.ra TI avesse un atteggiamento di chiusura verso di lei e suo marito.
Premesso che (pag.6 dello stesso appello) la madre della ragazza nel 2005 era stata addirittura minacciata di morte dal suocero (il che sicuramente giustificava una mancata frequentazione), cio' che rileva è che i suoi rapporti con i suoceri, ex se, non hanno rilievo nel presente giudizio rispetto al cui oggetto cio' che importa è che la IN (nonostante i suddetti pessimi rapporti) continuo'
(fatto pacifico) ad avere rapporti con i NN (nonostante i dissapori tra gli pagina 6 di 12 adulti della famiglia) che pero', le provocavano disagio (come da lei stesso lucidamente e consapevolmente dichiarato piu' volte sia in sede giudiziaria che ai medici dell'ASL) non certo per colpa della madre, ma per i negativi apprezzamenti sulla medesima (fino agli insulti) che i NN esprimevano
(coalizzati) insieme al padre (pag.4 e 5 della sentenza impugnata).
Tutte le (suddette) pronunce giurisdizionali che si sono succedute hanno attribuito all'atteggiamento della NA (sostanziantesi in un “eccesso” di manifestazioni d'affetto e nel disprezzo per la nuora, madre della ragazza) il suo cattivo rapporto con la TE. I giudici che si sono pronunciati hanno, addirittura, escluso che la NA e la TE potessero incontrarsi se non tramite
“incontri protetti”. Causa non secondaria del deteriorarsi del complessivo rapporto familiare è, poi, stata rappresentata dai pesanti maltrattamenti del padre della ragazza (proprio il figlio dell'attrice appellante) verso sua moglie
(la nuora dell'appellante e madre di sua TE).
Dopo, infatti, che il tribunale dei minorenni, con decreto del 5.4.2011, aveva regolamentato le modalità e la frequenza degli incontri tra TE e NN (dando atto che anche prima manteneva rapporti con questi ultimi), la Corte Pt_3
d'Appello, adita su impugnazione della madre, con decreto del 24.1.2013, a seguito dell'allontanamento cautelare del padre dalla casa coniugale per maltrattamenti della madre (psichici e fisici) stabilito con ordinanza 6.6.2011 dal GIP, ed a seguito dell'ordinanza presidenziale dell'8.9.2011 nel giudizio di separazione personale tra i coniugi (che attribuiva l'affido esclusivo della minore alla madre e imponeva incontri “protetti” alla presenza di operatori sanitari tra padre e figlia) aveva imposto identica regolamentazione ai rapporti tra NN e TE (per evitare di vanificare l'efficacia della disposizioni assunte nei confronti del padre che frequentando liberamente i suoi genitori avrebbe potuto aggirarle).
pagina 7 di 12 E', di conseguenza, a causa dei provvedimenti assunti dagli organi giudiziari nei riguardi del padre che i rapporti tra NN e TE si sono tanto rarefatti quanto irrigiditi causa la loro regolamentazione, non certo per colpa di assunti e presunti atteggiamenti della madre.
Solo un anno dopo il decreto del 24.1.2023 della Corte d'Appello, inoltre (a riprova del fatto che gli stessi NN ben poco hanno fatto per mantenere un intenso rapporto con la ragazza), a gennaio 2014, il legale dell'appellante ha avviato la procedura per ottenere l'adempimento del decreto della Corte
d'Appello e l'incontro successivo, avvenuto il 7.4.2014, ha provocato nella minore solo disagio causa manifestazioni di affettuosità, da parte della NA, esasperate e poco autentiche (a detta della stessa TE). Dopo tale incontro, infatti, i Servizi Sociali (doc. n.11 di parte convenuta-appellata) hanno effettuato, in data 17.10.2014, un colloquio con la minore, ritenuta del tutto capace di esprimere “la propria posizione in merito alla situazione familiare con serenità ed autonomia”, dal quale è emerso come “ha espresso Parte_3
come l'idea della ripresa di rapporti con i familiari paterni sia associata a sentimenti di disagio vissuti nel passato rispetto ai quali si sente meno sollecitata e piu' tranquilla mantenendo l'attuale situazione di interruzione dei contatti che chiede con determinazione di non modificare”. I Servizi Sociali hanno Pt_3
quindi concluso che “non risultano pertanto esservi spazi per riavviare una ripresa degli incontri protetti tra la minore e il nucleo paterno”.
La relazione clinica della psicologa della ASL TO2 del 26.9.2014, inoltre, ha evidenziato come la minore abbia riferito che dall'incontro con la NA Pt_3
ricorda il disagio per le manifestazioni di esasperata affettuosità da parte della NA, vissute come eccessive e poco autentiche…l'incontro con la NA e il riparlarne attuale inducono nella minore rievocazioni dolorose ed sembra Pt_3
rivivere un disagio antico. Ricorda che fin da piccola era abituale per lei trascorrere un intero giorno della settimana a casa dei NN paterni e come pagina 8 di 12 durante questa giornata vi fossero momenti molto faticosi, soprattutto in concomitanza dei pasti, quando spesso udiva giudizi negativi rivolti alla madre.
Negli anni seguenti…ricorda come il padre ed i NN si coalizzassero contro la madre, fino ad arrivare agli insulti. La IN assisteva a questo crescendo di veemenza, provando intensi sentimenti di impotenza e solitudine, tanto da attendere con paura il momento del pranzo e della cena…la ragazza non riesce a comprendere il motivo del comportamento tenuto dai NN e dal padre, le pare immotivato”.
Solo dopo altri cinque anni (nel 2019) la NA della minore, Parte_1
ricorreva ulteriormente al tribunale per i minorenni per ottenere una
[...]
nuova regolamentazione dei rapporti con la TE (asserendo che gli stessi si erano interrotti per colpa della madre della ragazza), la quale, ormai diciassettenne, e ben in grado di valutare autonomamente il proprio stato affettivo e psicologico (come già, del resto, espressamente attestato dai medici del Servizio socio-sanitario che l'avevano in carico e la seguivano) nego', nel corso dell'istruttoria, di sentire tanto il bisogno quanto il desiderio di incontrare la NA: “io non sento il bisogno di incontrare mia NA…sembra crudele, ma non ho questo desiderio…non ho sentito la loro mancanza negli anni”. Tale totale disinteresse emerge anche dalla relazione dei Servizi Sociali richiesta dal tribunale nel corso del procedimento. Il Tribunale dei Minorenni, conseguentemente, con decreto in data 12.6.2020 respingeva con articolata motivazione il ricorso di . Parte_1
Ancora una volta non emerge la minima prova che il declinare complessivo del rapporto personale ed affettivo tra NA e TE abbia avuto un benchè minimo rapporto di causalità con (pretesi) atteggiamenti della madre della ragazza
(neppure specificamente individuati) che, anche a dire della stessa ha Pt_3
sempre avuto nei suoi confronti, invece, un atteggiamento protettivo. Non per nulla in sede giudiziale, la Corte d'Appello di Torino, con sentenza 7.7.2015
pagina 9 di 12 ha stabilito (oltre all'addebito della separazione al marito, figlio dell'appellante)
l'affidamento esclusivo di alla madre. Pt_3
Per tutto quanto precede, di conseguenza, il secondo motivo d'appello è tanto inammissibile quanto infondato.
Inammissibile perché in maniera totalmente generica, e senza specifiche allegazioni, l'appellante riconduce il contenuto delle dichiarazioni della minore ad una non meglio precisata “alienazione parentale”, priva non solo di Pt_3
qualsivoglia riscontro, ma anche di una allegazione fattuale in grado anche solo di individuarne gli elementi.
Infondato perché, come emerge chiaramente e comprovatamente dalla stessa sentenza, i Servizi Sociali cominciarono a seguire sin dal 2011 (non dal Pt_3
2014 come pretenderebbe a seguito (come suvvisto) Parte_1
dell'ordinanza presidenziale (emessa nella causa di separazione) dell'8.9.2011 di affidamento della minore alla madre in cui si stabilivano anche gli incontri protetti in luogo neutro tra questa ed il padre. In secondo luogo perché non solo i Servizi Sociali con la relazione del 17.10.2014 hanno attestato che la minore era del tutto capace di esprimere “la propria posizione in merito alla situazione familiare con serenità e autonomia”, ma lo stesso Tribunale dei Minorenni, con il provvedimento del 12.6.2020 che ha respinto il ricorso di Parte_1
ha rilevato la presenza “di una ragazza tra poco maggiorenne dotata di capacità e di ragionamento che ha espresso la propria posizione in modo netto, chiaro e argomentato…”.
In definitiva, l'asserita condotta ostruzionistica della madre che potrebbe costituire lesione del diritto dell'ascendente a mantenere rapporti significativi con la TE è risultata priva di qualsivoglia riscontro probatorio, anzi.
Il suddetto diritto degli ascendenti costituisce una posizione soggettiva recessiva di fronte al preminente interesse dei nipoti che è, in ogni caso, destinato a prevalere, laddove la frequentazione con i NN non si esplichi in pagina 10 di 12 funzione di una loro crescita serena ed equilibrata, ma si traduca, al contrario, in una ragione di turbamento e di disequilibrio affettivo (Cass.2018 n.19779): esattamente il caso oggetto del presente giudizio, in forza di tutto quanto precede. Il diritto degli ascendenti è funzionale all'interesse dei nipoti e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi ed il giudice, quindi, non puo' disporre il mantenimento dei rapporti contro la volontà espressa del TE che abbia compiuto dodici anni o che, comunque, risulti capace di discernimento (Cass.2023 n.2881). “Relazione positiva, gratificante e soddisfacente” per la TE che è stata del tutto assente nel caso oggetto del presente giudizio e “mantenimento dei rapporti” cui la ragazza, certamente capace di discernimento, si è espressamente opposta ogni qual volta il suo parere è stato richiesto, sia dai Servizi Sociali che dagli organi giurisdizionali.
Infondato è, infine, anche il terzo motivo d'appello.
Innanzi tutto le spese legali sono state liquidate, nell'ammontare complessivo di euro 14.103,00, oltre accessori, nel rispetto dello scaglione tabellare per le cause di valore di euro 70.000,00 , giacchè questa è stata la espressa quantificazione della domanda operata da parte attrice-appellante (a nulla rilevando che la stessa avesse chiesto un'alternativa valutazione equitativa al giudicante).
In secondo luogo, la circostanza che in primo grado non sia stata accolta la richiesta di AR TI di condanna ex art.96 c.p.c., per responsabilità aggravata, a carico della controparte non rappresenta, unitamente alla reiezione della domanda di una soccombenza reciproca che possa Parte_1
giustificare la compensazione delle spese del giudizio. La richiesta di condanna della controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c., infatti, non è una domanda autonoma, ha carattere solo endoprocessuale ed è esclusivamente connessa alla domanda proposta nel giudizio (Cass.2021 n.18832), con la conseguenza che la sua pagina 11 di 12 reiezione non puo' configurare un'ipotesi di reciproca soccombenza a fronte del rigetto della domanda della controparte (Cass.2022 n.20317).
L'appello, di conseguenza, dev'essere respinto.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi delle tabelle ministeriali corrispondenti al valore della causa.
Sussistono i presupposti per l'imposizione del doppio contributo a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4857/2023 pubblicata in data 28/11/2023 del Tribunale di Torino che, per l'effetto, conferma integralmente;
dichiara tenuta e condanna parte appellante a pagare alla parte appellata le spese del presente grado del giudizio che liquida per compensi in euro 9.991,00, oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili;
per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25/2/2025 della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.
il Presidente estensore
dott. Francesco Rizzi
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