Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 17 aprile 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Daniela Roscio per parte attrice e l'avv. Marco Terracciano per parte convenuta. Nessuno è comparso per la parte terza chiamata.
L'Avv. Roscio, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Terracciano, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Rileva che l'assicurazione nelle proprie note conclusive ha di nuovo contestato una franchigia di 6.000,00 quanto è documentata una franchigia di euro 3.000,00 come peraltro ammesso anche dalla stessa assicurazione con la sua seconda memoria.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2038 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 ll'avv. oma alla via Massaciuccoli n. 97, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco
CONVENUTO
E
(P.I. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 ore, el miciliata presso lo studio dell'avv. Ignazio Abrignani, sito in Roma al piazzale delle Belle Arti n. 8 che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio il deducendo .2019 alle ore Controparte_1
20,20 era con direzione centro;
che quando era CP_1 giunto davanti all'entrata del parco comunale Goldoni una mattonella della pavimentazione sconnessa presente sul marciapiedi aveva ceduto sotto il suo peso creando una pericolosa buca, provocando la caduta dell'attore, con conseguenti gravi lesioni, tali da dover ricorrere al più vicino ospedale presso il quale gli veniva diagnosticata la frattura del polso destro. Sulla scorta delle precedenti considerazioni concludeva chiedendo accertarsi la responsabilità, nonché la condanna del in quanto Controparte_1 custode dei luoghi ai sensi dell'art. 2051 c.c.
2.Si costituiva in giudizio il eccependo la mancata Controparte_1 prova del fatto e, in ogni cas tuito. Concludeva per il rigetto della domanda e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in manleva della propria compagnia assicurativa Controparte_2
per l'ipotesi di condanna.
[...]
3.Si costituiva in giudizio la , rappresentando la Controparte_2 sussistenza di una franchigia fr rato di euro 6.000,00 e, nel merito, contestando la domanda tanto nell'an che nel quantum della quale chiedeva il rigetto.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di escussione testimoniale, interrogatorio formale e di CTU medico legale e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.La domanda di risarcimento del danno è stata svolta ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenuto conto della oggettiva qualifica di custode dei luoghi della convenuta. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, si è anche osservato, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2480; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152). Tale principio di diritto - più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20312; Cass. Sez. 3, ord. 2 dicembre 2021, n. 38089; Cass. Sez. 3, ord. 1 dicembre 2022, n. 35429; Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2023, n. 21675, Rv. 668745-01), anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943,) - è stato riaffermato con ulteriori precisazioni. Si è, pertanto, statuito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396- 01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Deve, dunque, ribadirsi - a dispetto di quanto la Suprema Corte ha talvolta affermato con orientamento ormai superato, cfr Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 12/10/2022) 19-12-2022, n. 37059, Cass. n. 25837/2017, Cass. n. 26524/2020, Cass. n. 4035/2021 Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116, Cass. Sez. 3, sent. 19 marzo 2023, n. 4051- che, "in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051 Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/11/2024) 31/03/2025, n. 8450). Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Pertanto, ferma restando la natura oggettiva della responsabilità speciale prevista dall'art. 2051 c.c. nella motivata valutazione del giudice di merito, la condotta del danneggiato può assumere:
-rilievo causale meramente concorrente;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato concorre "a cagionare il danno"; nel qual caso vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato ed una percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa (e, quindi, imputabile al custode della stessa); precisamente, il risarcimento, dovuto al danneggiato, è ridotto "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate";
- efficienza causale esclusiva;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato, per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo; nel qual caso tutto il danno ricadrà sul danneggiato e non vi sarà alcuna percentuale di danno imputabile al custode (cfr Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 22/01/2025) 27/01/2025, n. 1904). Vale anche osservare che la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del custode, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (così Sez. 3 -, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass. Civ. n. 24/01/2024, n. 2376; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 07/02/2024) 27/03/2024, n. 8346).
6.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va osservato, che, quindi, era onere della parte attrice dimostrare il nesso causale tra la caduta e l'alterazione del marciapiede. Sotto tale profilo, tuttavia, non vi è stata adeguata prova dalla parte attrice. Dalla documentazione versata in atti non vi è alcun elemento a supporto della dinamica dell'incidente e della caduta riferita dall'attore. Nel verbale di pronto soccorso viene riportata una mera caduta accidentale in strada. Non vi è stata richiesta di immediato intervento delle Forze dell'Ordine, la cui relazione di servizio è stata redatta solo in seguito della prima richiesta risarcitoria pervenuta a distanza di circa due mesi dall'incidente. Non è stato nemmeno richiesto l'intervento dei soccorsi del 118. I testi escussi non possono costituire sufficiente prova dell'incidente e della sua dinamica per come narrata dall'attore. Della presenza dei due testi - entrambi coetanei dell'attore e con medesima occupazione lavorativa (uno operaio edile e l'altro elettricista)- non vi è stato alcun riscontro, in quanto l'ambulanza non è stata chiamata e le Forze dell'Ordine non sono state tempestivamente allertate per relazionare in merito al sinistro e ai testimoni oculari presenti. Si deve poi anche aggiungere che la narrazione dell'incidente oggetto di conferma da parte dei testi (“le altre mattonelle che ricoprono il piano di calpestio, apparentemente ancorate al terreno, nel momento in cui il SI.re
, vi poggiava il piede, si spostavano creando una pericolosa buca a causa Pt_1 ale l'attore cadeva a terra”) non si rinviene in alcuna delle foto prodotte in giudizio, dalle quali invece si evince una condizione di dissesto del manto, ma non di mattonelle divelte e di buche presenti sul marciapiede. Dunque, dalla riproduzione fotografica non si evince la buca indicata dall'attore e dai testi quale causa dell'inciampo dell'attore.
7.Se poi, in ogni caso, si volesse invece accreditare l'unica ipotesi munita di riscontro nelle foto prodotte, ossia della caduta per via di un inciampo occorso nella zona soggetta ad avvallamenti e rigonfiamenti del manto, la domanda sarebbe comunque infondata sulla scorta dei principi appena ricordati in premessa. Infatti, la presenza delle sconnessioni del marciapiede erano pienamente visibili ed evitabili, sicchè , passando su di esso in una fase in cui Parte_1 vi era ancora la luce solare (come si evince dalle foto e confermato dall'orario dell'occorso avvenuto in piena estate), ove avesse improntato il suo comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgerle e altrettanto agevolmente evitarle senza alcun disagio, data l'ampiezza del sedime e la conoscenza pregressa già matura dei luoghi di causa. La caduta e le conseguenti lesioni asseritamente riportate, pertanto, non erano in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art. 2051 c.c. nè comunque potevano ritenersi cagionate dal fatto colposo della presunta danneggiante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., ma dovevano essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto della danneggiata, con esclusione di ulteriori fattori causali.
8.In conclusione, sulla scorta delle motivazioni che precedono la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. nei confronti del va respinta. Controparte_1
Le medesime motivazioni rendono infondata arcitoria ex art. 2043 c.c.. Conseguentemente rimane assorbita la domanda di manleva.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM attualmente vigente tenuto conto dell'attività in concreto svolta oltre che dell'assenza di complessità della questione trattata (parametri minimi). Le spese di giudizio sostenute da , quale terza chiamata, Controparte_2 devono essere poste in capo a pa e della causalità della chiamata. Infatti, va richiamato il principio della Suprema Corte secondo cui “Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ. Sez. I Ord., 04/10/2022, n. 28717). La domanda di manleva promossa dal non può Controparte_1 annoverarsi come pretesa del tutto arbitra infondata, con la conseguente mancata concretizzazione di un esercizio abusivo del diritto di difesa, unica circostanza idonea a legittimare il rimborso delle spese in capo al chiamante (Cass. n. 31889 del 06/12/2019), altrimenti come nella specie gravando in capo all'attrice che ha dato luogo con la proposizione della domanda alla chiamata in giudizio. Le spese di ctu vanno poste definitivamente in capo alla parte attrice.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
d el presente giudizio che liquid
[...] di euro 3.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese d te giudizio che liquida ne di euro 3.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
-PONE le spese di ctu definitivamente in capo alla parte attrice.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani