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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 05/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MORGIGNI ALDO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6543/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2480033690 TARI 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12270/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbale
Nominativo_1: come da verbale
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1. Il ricorso investe l'avviso di pagamento n. 2480033690, notificato il 14/01/2025, con il quale Roma Capitale richiede somme a titolo di TARI riferite all'anno d'imposta 2022, per complessivi euro 522,64 (docc. indicati in ricorso). La difesa del contribuente fonda l'impugnazione, in sintesi, su:
(i) mancata previa notifica di un “invito al pagamento”, richiamando una precedente sentenza (n. 15463/2023) che avrebbe annullato una cartella;
(ii) prescrizione, con riferimento all'annualità 2019;
(iii) omessa motivazione in ordine all'applicazione del “massimo edittale”;
(iv) richiesta cautelare di sospensione.
2. Preliminarmente la Corte osserva che il giudizio può essere definito in forma abbreviata non essendo stati presentati motivi aggiunti o regolamento di giurisdizione.
3. La prima censura non è fondata, anzitutto perché muove da un presupposto non dimostrato: l'esistenza, quale condizione indefettibile di legittimità dell'atto oggi impugnato, di un autonomo e distinto “invito al pagamento” che debba necessariamente precedere l'avviso di pagamento.
4. Nel ricorso tale pretesa “necessità” viene affermata in via apodittica, ma non è ricavabile, in termini assoluti, dal solo fatto che in un diverso giudizio sia stata annullata una cartella per carenze probatorie sulla notifica di un atto prodromico: un giudizio concernente un atto della riscossione (cartella) e non l'atto oggi all'esame
(avviso di pagamento), che ha funzione e struttura differenti.
5. In ogni caso, il richiamo alla sentenza n. 15463/2023 non conduce all'esito invocato, perché da quanto dedotto dalla stessa parte ricorrente, quella pronuncia ha annullato una cartella perché Roma Capitale non avrebbe fornito prova della regolare notifica di un atto prodromico, ritenuto necessario “ai fini della conoscenza dell'importo da pagare”.
6. In questa sede, tuttavia, non viene in rilievo la legittimità di una cartella né la prova della notifica di atti prodromici all'iscrizione a ruolo. poiché l'oggetto del giudizio è un avviso di pagamento relativo al 2022, notificato nel 2025, che reca la pretesa ed è esso stesso portatore della conoscenza legale dell'importo richiesto e della sua causale.
7. La precedente decisione, per come rappresentata nel ricorso, non accerta un “nulla di dovuto” sostanziale sul tributo 2022, ma si arresta a un vizio proprio dell'atto allora impugnato e/o della dimostrazione della sua sequenza notificatoria;
non può quindi essere utilizzata per trasformare un vizio formale di un diverso procedimento e di un diverso atto in una preclusione generalizzata alla reiterazione dell'azione amministrativa attraverso un nuovo e distinto atto, emesso nei termini e notificato al contribuente.
8. Né può condividersi l'assunto per cui il contribuente sarebbe privo di “conoscenza dell'importo da pagare”:
l'avviso di pagamento impugnato è stato notificato (dato non contestato, essendo indicata la data di notifica)
e contiene la richiesta specifica riferita al 2022, con individuazione documentale degli addebiti. La doglianza, così come formulata, finisce per confondere il tema dell'eventuale regolarità di precedenti passaggi procedimentali con la realtà processuale attuale, in cui l'atto impugnato è conosciuto e viene contestato nel merito e nella forma.
9. La seconda censura, relativa alla prescrizione, è costruita in modo inconferente rispetto all'oggetto effettivo della controversia. Il ricorrente, pur impugnando un avviso riferito alle somme indicate per il 2022, afferma che “quanto richiesto a titolo TARI per l'annualità 2019 allo stato risulta prescritto”.
10. La prospettazione non si misura con i dati del caso, in quanto le due poste contestate sono indicate come riferite all'anno 2022; il riferimento agli “anni 2019-2022” nel frontespizio dell'addebito non equivale, di per sé, a prova che la richiesta riguardi anche il 2019, tanto più che l'impugnazione è esplicitamente motivata dall'asserito mancato pagamento “per le descritte annualità” ma senza specificare quali somme, tra quelle oggi richieste, sarebbero imputabili al 2019 e con quale calcolo. In mancanza di una puntuale correlazione tra l'eccezione di prescrizione e la specifica pretesa oggetto dell'avviso impugnato, la censura rimane generica e non scrutinabile utilmente.
11. Anche volendo considerare l'eccezione in termini astratti, l'argomento non regge rispetto al 2022: l'avviso
è stato notificato nel gennaio 2025, dunque in un arco temporale incompatibile con il maturare di un termine prescrizionale quinquennale riferito a un'obbligazione tributaria annuale 2022.
12. La difesa del contribuente richiama, peraltro, l'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, disposizione che disciplina termini di notifica “a pena di decadenza” per gli atti impositivi locali;
ma, anche sotto tale profilo, la notifica nel 2025 non potrebbe mai porsi fuori dal termine di cinque anni successivi al 2022 (termine che, per l'annualità 2022, si colloca comunque ben oltre la data di notifica indicata nel ricorso): ne deriva che l'eccezione è, oltre che generica, anche infondata in diritto e in fatto rispetto all'annualità oggetto della richiesta.
13. Il terzo motivo, rubricato come “omessa motivazione circa l'applicazione del massimo della sanzione”, non è condivisibile per più ragioni: in primo luogo, l'avviso oggi impugnato è qualificato dalla stessa parte come “avviso di pagamento” relativo a omesso/insufficiente versamento TARI;
la doglianza, invece, viene costruita come se si fosse in presenza di un provvedimento discrezionale di irrogazione sanzionatoria “al massimo edittale”, richiamando parametri (anche di matrice generale) che presuppongono una scelta amministrativa tra minimo e massimo.
14. Ma nel ricorso non viene indicato, con necessaria precisione, quale concreta voce sanzionatoria sia stata applicata “al massimo”, né quale norma comunale o tributaria avrebbe imposto una motivazione rafforzata sulla scelta del quantum, né in che modo la motivazione dell'atto sarebbe mancante in relazione agli specifici conteggi riportati. In assenza di questa specificazione, la censura rimane una contestazione di stile, non ancorata a un'effettiva verifica della struttura dell'avviso e delle poste richieste.
15. In secondo luogo, il richiamo alla condotta pregressa del contribuente (“ha sempre provveduto a saldare le richieste di pagamento del tributo pervenutegli…”) non costituisce, di per sé, prova idonea a elidere l'omissione di versamento oggetto dell'avviso 2022, né dimostra l'illegittimità della determinazione dell'importo richiesto.
16. La regolarità in altre annualità non esclude l'irregolarità nell'annualità qui considerata;
e la legittimità dell'avviso va verificata sulla base dei presupposti impositivi e degli addebiti ivi contenuti, non su un giudizio generico di “buona fede” dedotto in via narrativa.
17. Quanto alla richiesta di sospensione ne è precluso l'esame essendo definito il merito della controversia.
18. In definitiva, il ricorso si fonda su un'impostazione che sovrappone piani diversi (cartella vs avviso di pagamento;
annualità 2019 vs annualità 2022), senza dimostrare un vizio proprio dell'atto impugnato né fornire una ricostruzione puntuale che consenta di ritenere prescritto o decaduto il credito relativo al 2022,
o carente la motivazione dell'avviso in relazione a specifiche voci e calcoli;
ne consegue il rigetto delle doglianze con compensazione delle spese non essendo costituito l'Ufficio
P.Q.M.
visto l'art. 47 ter d. lgs. n. 546/1992 rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MORGIGNI ALDO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6543/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2480033690 TARI 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12270/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbale
Nominativo_1: come da verbale
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1. Il ricorso investe l'avviso di pagamento n. 2480033690, notificato il 14/01/2025, con il quale Roma Capitale richiede somme a titolo di TARI riferite all'anno d'imposta 2022, per complessivi euro 522,64 (docc. indicati in ricorso). La difesa del contribuente fonda l'impugnazione, in sintesi, su:
(i) mancata previa notifica di un “invito al pagamento”, richiamando una precedente sentenza (n. 15463/2023) che avrebbe annullato una cartella;
(ii) prescrizione, con riferimento all'annualità 2019;
(iii) omessa motivazione in ordine all'applicazione del “massimo edittale”;
(iv) richiesta cautelare di sospensione.
2. Preliminarmente la Corte osserva che il giudizio può essere definito in forma abbreviata non essendo stati presentati motivi aggiunti o regolamento di giurisdizione.
3. La prima censura non è fondata, anzitutto perché muove da un presupposto non dimostrato: l'esistenza, quale condizione indefettibile di legittimità dell'atto oggi impugnato, di un autonomo e distinto “invito al pagamento” che debba necessariamente precedere l'avviso di pagamento.
4. Nel ricorso tale pretesa “necessità” viene affermata in via apodittica, ma non è ricavabile, in termini assoluti, dal solo fatto che in un diverso giudizio sia stata annullata una cartella per carenze probatorie sulla notifica di un atto prodromico: un giudizio concernente un atto della riscossione (cartella) e non l'atto oggi all'esame
(avviso di pagamento), che ha funzione e struttura differenti.
5. In ogni caso, il richiamo alla sentenza n. 15463/2023 non conduce all'esito invocato, perché da quanto dedotto dalla stessa parte ricorrente, quella pronuncia ha annullato una cartella perché Roma Capitale non avrebbe fornito prova della regolare notifica di un atto prodromico, ritenuto necessario “ai fini della conoscenza dell'importo da pagare”.
6. In questa sede, tuttavia, non viene in rilievo la legittimità di una cartella né la prova della notifica di atti prodromici all'iscrizione a ruolo. poiché l'oggetto del giudizio è un avviso di pagamento relativo al 2022, notificato nel 2025, che reca la pretesa ed è esso stesso portatore della conoscenza legale dell'importo richiesto e della sua causale.
7. La precedente decisione, per come rappresentata nel ricorso, non accerta un “nulla di dovuto” sostanziale sul tributo 2022, ma si arresta a un vizio proprio dell'atto allora impugnato e/o della dimostrazione della sua sequenza notificatoria;
non può quindi essere utilizzata per trasformare un vizio formale di un diverso procedimento e di un diverso atto in una preclusione generalizzata alla reiterazione dell'azione amministrativa attraverso un nuovo e distinto atto, emesso nei termini e notificato al contribuente.
8. Né può condividersi l'assunto per cui il contribuente sarebbe privo di “conoscenza dell'importo da pagare”:
l'avviso di pagamento impugnato è stato notificato (dato non contestato, essendo indicata la data di notifica)
e contiene la richiesta specifica riferita al 2022, con individuazione documentale degli addebiti. La doglianza, così come formulata, finisce per confondere il tema dell'eventuale regolarità di precedenti passaggi procedimentali con la realtà processuale attuale, in cui l'atto impugnato è conosciuto e viene contestato nel merito e nella forma.
9. La seconda censura, relativa alla prescrizione, è costruita in modo inconferente rispetto all'oggetto effettivo della controversia. Il ricorrente, pur impugnando un avviso riferito alle somme indicate per il 2022, afferma che “quanto richiesto a titolo TARI per l'annualità 2019 allo stato risulta prescritto”.
10. La prospettazione non si misura con i dati del caso, in quanto le due poste contestate sono indicate come riferite all'anno 2022; il riferimento agli “anni 2019-2022” nel frontespizio dell'addebito non equivale, di per sé, a prova che la richiesta riguardi anche il 2019, tanto più che l'impugnazione è esplicitamente motivata dall'asserito mancato pagamento “per le descritte annualità” ma senza specificare quali somme, tra quelle oggi richieste, sarebbero imputabili al 2019 e con quale calcolo. In mancanza di una puntuale correlazione tra l'eccezione di prescrizione e la specifica pretesa oggetto dell'avviso impugnato, la censura rimane generica e non scrutinabile utilmente.
11. Anche volendo considerare l'eccezione in termini astratti, l'argomento non regge rispetto al 2022: l'avviso
è stato notificato nel gennaio 2025, dunque in un arco temporale incompatibile con il maturare di un termine prescrizionale quinquennale riferito a un'obbligazione tributaria annuale 2022.
12. La difesa del contribuente richiama, peraltro, l'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, disposizione che disciplina termini di notifica “a pena di decadenza” per gli atti impositivi locali;
ma, anche sotto tale profilo, la notifica nel 2025 non potrebbe mai porsi fuori dal termine di cinque anni successivi al 2022 (termine che, per l'annualità 2022, si colloca comunque ben oltre la data di notifica indicata nel ricorso): ne deriva che l'eccezione è, oltre che generica, anche infondata in diritto e in fatto rispetto all'annualità oggetto della richiesta.
13. Il terzo motivo, rubricato come “omessa motivazione circa l'applicazione del massimo della sanzione”, non è condivisibile per più ragioni: in primo luogo, l'avviso oggi impugnato è qualificato dalla stessa parte come “avviso di pagamento” relativo a omesso/insufficiente versamento TARI;
la doglianza, invece, viene costruita come se si fosse in presenza di un provvedimento discrezionale di irrogazione sanzionatoria “al massimo edittale”, richiamando parametri (anche di matrice generale) che presuppongono una scelta amministrativa tra minimo e massimo.
14. Ma nel ricorso non viene indicato, con necessaria precisione, quale concreta voce sanzionatoria sia stata applicata “al massimo”, né quale norma comunale o tributaria avrebbe imposto una motivazione rafforzata sulla scelta del quantum, né in che modo la motivazione dell'atto sarebbe mancante in relazione agli specifici conteggi riportati. In assenza di questa specificazione, la censura rimane una contestazione di stile, non ancorata a un'effettiva verifica della struttura dell'avviso e delle poste richieste.
15. In secondo luogo, il richiamo alla condotta pregressa del contribuente (“ha sempre provveduto a saldare le richieste di pagamento del tributo pervenutegli…”) non costituisce, di per sé, prova idonea a elidere l'omissione di versamento oggetto dell'avviso 2022, né dimostra l'illegittimità della determinazione dell'importo richiesto.
16. La regolarità in altre annualità non esclude l'irregolarità nell'annualità qui considerata;
e la legittimità dell'avviso va verificata sulla base dei presupposti impositivi e degli addebiti ivi contenuti, non su un giudizio generico di “buona fede” dedotto in via narrativa.
17. Quanto alla richiesta di sospensione ne è precluso l'esame essendo definito il merito della controversia.
18. In definitiva, il ricorso si fonda su un'impostazione che sovrappone piani diversi (cartella vs avviso di pagamento;
annualità 2019 vs annualità 2022), senza dimostrare un vizio proprio dell'atto impugnato né fornire una ricostruzione puntuale che consenta di ritenere prescritto o decaduto il credito relativo al 2022,
o carente la motivazione dell'avviso in relazione a specifiche voci e calcoli;
ne consegue il rigetto delle doglianze con compensazione delle spese non essendo costituito l'Ufficio
P.Q.M.
visto l'art. 47 ter d. lgs. n. 546/1992 rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.