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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 232/2023 R.G. promosso
DA
( ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Sebastiano Bruno Caruso e Gaetano Sanfilippo;
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Catania e Giovanni Lo Presti;
Appellata
OGGETTO: accertamento lavoro subordinato – licenziamento inefficace – differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 745/2023 pubblicata il 27.2.2023, il giudice del lavoro del tribunale di Catania rigettava il ricorso con il quale aveva chiesto, Parte_1
previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di da aprile 2016, di dichiarare inefficace il licenziamento CP_1
orale intimatogli l'8.5.2018 e, di conseguenza, condannare la alla CP_1 reintegra e al pagamento dell'indennità e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 23/2015, oltre al pagamento di tutte le differenze retributive maturate a titolo di ferie non godute e delle retribuzioni maturate dal mese di settembre 2017 sino al licenziamento.
Il tribunale escludeva che nel caso di specie l'istruttoria espletata avesse confermato l'esistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato. Rilevava che parte ricorrente non aveva specificamente allegato e, dunque, provato di essere stato assoggettato al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione, il cui onere probatorio gravava sul lavoratore.
In ordine alla produzione documentale osservava che: i messaggi di posta elettronica con il testo “da studiare” risultavano privi di indicazioni sui tempi, sulle finalità e sulle conseguenze della eventuale inosservanza della relativa disposizione;
il messaggio di posta elettronica datato 26.1.2017 inviato da Parte_2
a molteplici destinatari, conteneva la generica affermazione “ognuno si
[...]
prenderà le proprie responsabilità”, senza esplicitare le fonti di detta responsabilità
e le relative conseguenze;
l'email del 10.5.2017, inviata da che, Testimone_1
per stessa ammissione di era soggetto esterno alla in quanto Pt_1 CP_1
“amministratore della società Artec E.S. Co. S.r.l. la quale collabora, per alcuni progetti, con la , con la quale veniva richiesto al ricorrente un maggiore CP_1
“impegno, dedizione, studio e zero polemiche” e di predisporre “un documento completo e pertinente entro oggi”, non poteva evidentemente considerarsi idonea a dimostrare l'esercizio di un potere direttivo e disciplinare da parte della CP_1
provenendo da un soggetto estraneo a detta società.
Riteneva, parimenti inidonea ai fini della prova della subordinazione, la testimonianza resa da (teste addotto dal ricorrente), il quale Testimone_2
aveva collaborato con la da giugno 2017 a marzo 2020. Il teste, infatti, CP_1
pur avendo riferito che era “tenuto a comunicare le sue assenze dal Pt_1
lavoro” aveva comunque precisato “non è mai successo che la società abbia opposto un rifiuto a che si assentasse” e che i dipendenti “in caso di assenza avrebbero CP_1
dovuto produrre una pezza giustificativa di tale assenza”, ma il ricorrente “non era tenuto a giustificare le sue assenze ma solo a comunicarle”. Per altro verso, Tes_2
aveva corroborato l'assunto di parte resistente secondo cui “metteva a CP_1
disposizione di tutti i soggetti terzi, non dipendenti, che si trovavano a transitare presso i locali della propria sede alcune scrivanie, riposte presso l'ufficio progettazione” e affermato: “E' vero che l'ingegnere aveva una sua Pt_1
postazione personale all'interno dei locali della ditta, non so da chi gli fosse stata assegnata, ma utilizzava un suo computer personale, mentre la maggior parte del personale aveva una postazione utilizzava p.c. dell'azienda”. Dalla testimonianza resa, inoltre, non era dato evincere l'obbligatorietà della partecipazione di Pt_1
alle riunioni aziendali. Sul punto il teste, pur confermando che il ricorrente era chiamato a partecipare a tali riunioni, precisava di non essere a conoscenza delle conseguenze in ipotesi di mancata partecipazione.
In ordine ai documenti allegati dal ricorrente con le note del 22 aprile 2022, in particolare lo storico degli spostamenti e la tabella delle presenze, evidenziava che gli stessi, formati dalla stessa parte che intendeva valersene, non provavano la ricorrenza di un obbligo di di “presentarsi regolarmente presso la sede Pt_1
aziendale” tenuto conto anche della documentazione prodotta dalla dalla CP_1
quale si evinceva che i dipendenti erano tenuti alla registrazione delle presenze mediante badge.
In conclusione, rilevato che il rapporto intercorso tra le parti non poteva qualificarsi quale rapporto di lavoro subordinato, il tribunale rigettava le domande proposte da che, appunto, presupponevano tale accertamento. Pt_1
Appellava la citata sentenza il soccombente, con ricorso depositato il
6.4.2023. Resisteva al gravame che, in via preliminare, chiedeva CP_1
dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione per contrasto con i presupposti di cui all'art. 434 c.p.c. La causa è stata posta in decisione all'udienza del 6 marzo 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'odierno appellato di inammissibilità del gravame.
La censura non merita accoglimento.
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017.
Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
1.1. In rito l'appellante eccepisce la nullità del giudizio di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dell' CP_2
1.2. Con un unico articolato motivo di gravame, nel merito, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver rigettato le domande proposte con il ricorso introduttivo sul presupposto della non sufficiente dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Deduce che il tribunale avrebbe erroneamente escluso la subordinazione valorizzando esclusivamente l'elemento della c.d. “eterodirezione forte”, omettendo di valutare adeguatamente il contenuto – di natura altamente professionale – della prestazione lavorativa oggetto di causa e di considerare la ricorrenza, nel caso di specie, degli ulteriori “indici della subordinazione”.
Precisa che la natura altamente professionale dell'attività espletata è stata confermata anche dall'appellata che, nella memoria di costituzione, ha affermato di non poter contare su personale altamente specializzato e “in ragione della acquisita
e riconosciuta capacità professionalità dell'ing. opportuno Controparte_3
instaurare con quest'ultimo un rapporto di collaborazione professionale diretta”, in quanto “l'attività di connessione di medi e grandi impianti in ragione della sua delicatezza e peculiarità non veniva affidata da ad alcuno dei suoi CP_1
dipendenti, privi delle necessarie competenze specialistiche”. Assume che, tenuto conto dell'attività espletata, il tribunale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto ritenere sussistente nel caso in esame un'ipotesi di subordinazione c.d. attenuata e, dunque, attribuire rilievo agli indici sussidiari della subordinazione, tutti provati in giudizio. Deduce che era stato, anzitutto, dimostrato lo “stabile inserimento della prestazione lavorativa nell'organizzazione aziendale”, attraverso la produzione dell'organigramma aziendale (doc. 5) – dal quale si evinceva tra l'altro l'attribuzione di un “ruolo gerarchico” sugli altri dipendenti dell'ufficio tecnico – nonché attraverso la dichiarazione ex DPR n. 445/2000 (doc.
7), non disconosciuta da controparte, con la quale il legale rappresentante della società appellata dichiarava che gli erano assegnate le funzioni di Project
Director/Direttore ufficio tecnico ed elencava le attività da svolgere, quali “analisi approfondita e tecnico-economica, pianificazione finanziaria delle attività, progettazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, predisposizione di contratti ….”. Aggiunge che doveva ritenersi provata la “continuità della prestazione lavorativa”, atteso che non si era trattato di un rapporto occasionale o discontinuo, ma di una “messa a disposizione costante dell'energia lavorativa per un periodo continuativo di oltre due anni”. Sostiene che l'obbligo di osservare un “orario di lavoro predeterminato e imposto dal datore di lavoro”, era stato confermato dal teste escusso in giudizio, il quale aveva riferito che: “l'Ingegnere così come tutto il resto del personale osservava il Pt_1
seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30”. Quanto al controllo dell'orario di ingresso e di uscita,
l'appellante precisa che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di primo grado, non tutti i dipendenti erano muniti di badge, e che il teste aveva dichiarato che: CP_1
“A controllare il rispetto dell'orario di lavoro, era principalmente il signore
che non era dipendente dell'azienda, di tanto in tanto era il Testimone_3
titolare della società che ci raccomandava la puntualità”. Parte_2
Premesso che “l'esercizio del potere direttivo”, tenuto conto del contenuto professionale dell'attività espletata, doveva ritenersi attenuato, l'appellante ribadisce che, come confermato dal teste al pari degli altri dipendenti della società Tes_2
appellata, era tenuto a partecipare alle riunioni aziendali nel corso delle quali “si impartivano direttive e/o ordini”.
Sostiene, poi, che le e-mail in atti (datate 26.1.2017 e 10.5.2017) provavano la sottoposizione al “potere disciplinare” del datore di lavoro. Assume che, a riguardo, il tribunale avrebbe riconosciuto in astratto la valenza disciplinare delle stesse, omettendo di attribuire tale rilievo in concreto. Precisa che, sebbene i messaggi di posta elettronica non fossero stati direttamente inviati dal datore di lavoro, questi ne era a conoscenza in quanto inserito in “copia conoscenza”.
Deduce che la pacifica circostanza per la quale la retribuzione era versata a cadenze fisse e in misura prestabilita, escludeva l'esistenza del “rischio d'impresa” e che, contrariamente a quanto affermato da controparte, esso appellante si avvaleva della “dotazione aziendale” e svolgeva la propria attività presso una “sede fissa”.
Quanto all'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con dominio aziendale,
l'appellante rileva che lo stesso gli era stato fornito e che “in assenza di precise direttive sul punto da parte del datore di lavoro” era solito utilizzare gli indirizzi e- mail personali. Evidenzia che il teste aveva confermato l'assunto relativo alla
“medesima programmazione delle ferie prevista per il personale dipendente”, Part dichiarando che “L'Ingegnere rimo, così come tutto il personale della CP_1 godeva di due settimane ad agosto, comunque una settimana corrispondeva
[...]
con la settimana di chiusura della sede. Poi ogni dipendente usufruiva di un altro periodo di ferie nel periodo natalizio, da natale a capodanno” e che l'appellata aveva ammesso di avergli corrisposto il “rimborso delle spese di trasferta”.
Assume, infine, di aver lavorato in regime di mono committenza per l'appellata e sottolinea l'esistenza di un'assoluta “dipendenza socio economica” nei confronti della CP_1
1.3. Insiste per l'accoglimento di tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo: dichiarazione di inefficacia/illegittimità del licenziamento orale con le conseguenze di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015; condanna al pagamento delle retribuzioni non versate e delle differenze retributive.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. È, anzitutto, privo di pregio il motivo di gravame relativo alla nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non CP_2
sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell' giacché la CP_2
domanda volta al versamento dei contributi è stata formulata quale conseguenza dell'inefficacia del licenziamento intimatogli dalla società appellata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015 che prevede: “Con la pronuncia di cui al comma
1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”. È, quindi, il legislatore stesso che ha disciplinato, in siffatte ipotesi, una condanna a favore di terzo. Ciò si desume anche da quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
8956/2020 che, nel chiarire che in ipotesi di domanda del lavoratore volta alla regolarizzazione contributiva l è litisconsorte necessario, ha espressamente CP_2
precisato che: “la condanna a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un'espressa previsione legislativa
(quali ad es. l'art. 18, commi 2 e 4 St. lav., e il D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 2, comma
2 e art. 3, comma 2)”.
2.2. Occorre in premessa ribadire che l'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte di un rapporto che ha assunto formalmente i caratteri della collaborazione autonoma, accompagnato dall'emissione di regolari fatture per il pagamento dell'onorario e contributi Inarcassa, grava sull'odierno appellante che sul presupposto dell'esistenza del rapporto subordinato fonda le pretese fatte vale nel presente giudizio.
Il giudice di primo grado, all'esito dell'esame del complesso quadro probatorio, ha escluso che avesse assolto tale onere probatorio rilevando Pt_1
che mancava nel ricorso introduttivo del giudizio anche l'allegazione di specifiche circostanze che potessero dimostrare che la libertà del ricorrente nello svolgimento dei compiti affidati fosse stata affievolita dall'eterodirezione da parte della società resistente, non avendo neanche allegato le conseguenze sanzionatorie cui Pt_1
sarebbe stato assoggettato in caso di inosservanza delle direttive datoriali, né la necessità di giustificare le assenze o l'inosservanza di un orario di lavoro.
Il collegio condivide tale valutazione ritenendo che nel caso in esame non vi è prova degli indici della subordinazione neanche attenuata. Ed invero, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Nel caso in esame non vi è alcun indizio dell'assoggettamento dell'ingegnere al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Non è Pt_1
decisiva al riguardo la circostanza che l'odierno appellante si recasse giornalmente presso gli uffici della società non essendovi prova in ordine all'obbligo di presenza e di osservanza dell'orario di lavoro, in realtà neanche allegato da , come Pt_1
correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, e alle conseguenze dell'eventuale assenza o del ritardo. La necessità dell'autorizzazione alle assenze è stata esclusa anche dal teste che ha evidenziato che , a differenza Tes_2 Pt_1
dei dipendenti, non doveva fornire giustificazioni alle assenze ma doveva solo comunicarle, poiché “il rapporto era a fattura” Di primo non doveva inviare certificato medico e non aveva il badge. Non era, pertanto, tenuto a osservare un orario, non era tenuto a essere presente e non doveva giustificare le assenze e i ritardi e, dunque, non era compensato in base all'orario di lavoro svolto.
La circostanza che presso la sede della società avesse una Pt_1
postazione, come peraltro anche altri professionisti che collaboravano con la società, come lo stesso teste, non è indice della subordinazione. Peraltro, , a Pt_1
differenza di altri professionisti che anche collaboravano con la società, utilizzava il suo pc e non un computer dell'azienda. Come evidenziato dal giudice di primo grado i documenti prodotti dall'appellante e, in particolare, i messaggi di posta elettronica non integrano direttive specifiche né appaiono prospettare conseguenze in caso di inosservanza dell'invito a studiare gli allegati o a partecipare alle riunioni.
Non vi è prova che fosse obbligato a partecipare alle riunioni e che fosse Pt_1
sottoposto a un potere disciplinare. Le richieste provenienti da soggetti estranei alla società sono irrilevanti al fine di valutare il rapporto tra e l'odierna Pt_1
appellata.
La certificazione in ordine all'attività di collaborazione svolta da Pt_1
con la società (allegato n.7 ricorso di primo grado) nulla indica in ordine alla natura subordinata del rapporto: è pacifico che collaborasse con la società e anzi, Pt_1
la società ha allegato – e non è stato contestato – che prima della collaborazione con si appoggiava per l'attività di progettazione a uno studio professionale Pt_1
associato di progettazione del quale faceva parte il quale, all'interno dello Pt_1
studio, si occupava di tale attività e dopo l'interruzione del rapporto tra e Pt_1 lo studio professionale la collaborazione è proseguita direttamente tra la società e
[...]
, con le stesse modalità. Pt_1
La mera circostanza che fosse indicato nell'organigramma della Pt_1
società nel team dell'ufficio progettazione, in assenza di altri elementi, non può integrare la prova della subordinazione. Nel ricorso introduttivo del giudizio non è stato neanche specificamente allegato in che modo avrebbe esercitato un Pt_1
presunto potere gerarchico nei confronti dei dipendenti della CP_1
Non appare decisivo l'utilizzo, peraltro non esclusivo, di una mail del dominio gmail che contiene un riferimento alla società, trattandosi, peraltro, di mail diversa da quella pacificamente utilizzata dai dipendenti.
In ordine all'asserito pagamento della retribuzione mensile in misura fissa, a seguito di emissione di fatture relative ai singoli mesi deve rilevarsi innanzitutto che non è provato che l'ingegnere operasse in regime di monocommittenza. Pt_1
Peraltro, non vi sono in atti tutte le fatture con numero progressivo del periodo di riferimento. Inoltre, le fatture non hanno tutte lo stesso importo: a titolo esemplificativo si veda la fattura n. 1 del 2017 relativa all'onorario di dicembre 2016 dell'importo di € 3229,51 cui segue fattura n. 2 di gennaio 2017 “saldo collaborazione tecnica aprile – dicembre 2016 onorario € 4549,18 e fattura n. 3 del
2017 “collaborazione tecnica gennaio 2017 totale onorario 3122,95, fattura n. 4
“collaborazione tecnica febbraio 2017” per euro 3111,48; fattura n. 5 per il mese di marzo 2017 dell'importo di € 3842,27; con la fattura n. 9 del 2017 si chiede l'onorario per la collaborazione per il mese di giugno per € 4153,97; per il mese di luglio è richiesto l'importo di € 4327,97; per il mese di agosto è richiesto l'importo di € 4632,45. Nella fattura pro forma n. 1 del 2018 l'ing. richiede Pt_1
compensi per dicembre 2017 e saldo 2017 nell'importo di € 18537,54 anche in sostituzione di precedenti fatture pro forma (non prodotte). Ulteriore conferma si trae dalla fattura n. 24 del 2019 prodotta dalla società nella quale sono indicate specificamente le attività per le quali è richiesto il compenso di € 7000,00 Impianti eolici di Casteltermini: dettaglio compensi Progettazione “as built”, perfezionamento pratica di connessione, pratica per l'accesso agli incentivi GSE e predisposizione documentazione per Agenzia delle Dogane per 2 impianti eolici di potenza nominale pari a 60 kw di proprietà ditta.
E' evidente che gli importi richiesti non sono fissi e peraltro è plausibile – come indicato dalla società – che le parti si fossero accordate per pagamenti mensili di acconti sui compensi dovuti per le singole attività di progettazione seguiti da fatture con le quali l'ingegnere richiedeva il saldo dovuti per i mesi per i Pt_1
quali aveva già ricevuto gli acconti. Anche i rimborsi spese richiesti appaiono compatibili con l'attività di collaborazione prestata. La documentazione in atti non consente di ritenere che tra le parti si sia svolto un rapporto di lavoro subordinato con osservanza di un orario di lavoro e compenso fisso commisurato all'orario osservato, atteso che le fatture prodotte indicano compensi per onorari diversi.
Alla stregua di quanto sopra esposto ritiene il collegio che non vi sia prova della subordinazione, neanche tenuto conto della nozione di subordinazione c.d. attenuata che riguarda le professioni intellettuali, per le quali comunque, nei limiti compatibili con l'autonomia professionale, l'attività deve pur sempre essere assoggettata a ingerenze e direttive nel caso in esame non allegate e provate(cfr. ex multis Cassazione civile sez. lav. - 25/07/2023, n. 22323 e ivi richiamata Cass.
6/5/2004 n. 8598).
2.3.L'appello non può trovare accoglimento.
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 7500,00 oltre rimborso spese generali, cpa e IVA.
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 232/2023 R.G. promosso
DA
( ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Sebastiano Bruno Caruso e Gaetano Sanfilippo;
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Catania e Giovanni Lo Presti;
Appellata
OGGETTO: accertamento lavoro subordinato – licenziamento inefficace – differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 745/2023 pubblicata il 27.2.2023, il giudice del lavoro del tribunale di Catania rigettava il ricorso con il quale aveva chiesto, Parte_1
previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di da aprile 2016, di dichiarare inefficace il licenziamento CP_1
orale intimatogli l'8.5.2018 e, di conseguenza, condannare la alla CP_1 reintegra e al pagamento dell'indennità e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 23/2015, oltre al pagamento di tutte le differenze retributive maturate a titolo di ferie non godute e delle retribuzioni maturate dal mese di settembre 2017 sino al licenziamento.
Il tribunale escludeva che nel caso di specie l'istruttoria espletata avesse confermato l'esistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato. Rilevava che parte ricorrente non aveva specificamente allegato e, dunque, provato di essere stato assoggettato al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione, il cui onere probatorio gravava sul lavoratore.
In ordine alla produzione documentale osservava che: i messaggi di posta elettronica con il testo “da studiare” risultavano privi di indicazioni sui tempi, sulle finalità e sulle conseguenze della eventuale inosservanza della relativa disposizione;
il messaggio di posta elettronica datato 26.1.2017 inviato da Parte_2
a molteplici destinatari, conteneva la generica affermazione “ognuno si
[...]
prenderà le proprie responsabilità”, senza esplicitare le fonti di detta responsabilità
e le relative conseguenze;
l'email del 10.5.2017, inviata da che, Testimone_1
per stessa ammissione di era soggetto esterno alla in quanto Pt_1 CP_1
“amministratore della società Artec E.S. Co. S.r.l. la quale collabora, per alcuni progetti, con la , con la quale veniva richiesto al ricorrente un maggiore CP_1
“impegno, dedizione, studio e zero polemiche” e di predisporre “un documento completo e pertinente entro oggi”, non poteva evidentemente considerarsi idonea a dimostrare l'esercizio di un potere direttivo e disciplinare da parte della CP_1
provenendo da un soggetto estraneo a detta società.
Riteneva, parimenti inidonea ai fini della prova della subordinazione, la testimonianza resa da (teste addotto dal ricorrente), il quale Testimone_2
aveva collaborato con la da giugno 2017 a marzo 2020. Il teste, infatti, CP_1
pur avendo riferito che era “tenuto a comunicare le sue assenze dal Pt_1
lavoro” aveva comunque precisato “non è mai successo che la società abbia opposto un rifiuto a che si assentasse” e che i dipendenti “in caso di assenza avrebbero CP_1
dovuto produrre una pezza giustificativa di tale assenza”, ma il ricorrente “non era tenuto a giustificare le sue assenze ma solo a comunicarle”. Per altro verso, Tes_2
aveva corroborato l'assunto di parte resistente secondo cui “metteva a CP_1
disposizione di tutti i soggetti terzi, non dipendenti, che si trovavano a transitare presso i locali della propria sede alcune scrivanie, riposte presso l'ufficio progettazione” e affermato: “E' vero che l'ingegnere aveva una sua Pt_1
postazione personale all'interno dei locali della ditta, non so da chi gli fosse stata assegnata, ma utilizzava un suo computer personale, mentre la maggior parte del personale aveva una postazione utilizzava p.c. dell'azienda”. Dalla testimonianza resa, inoltre, non era dato evincere l'obbligatorietà della partecipazione di Pt_1
alle riunioni aziendali. Sul punto il teste, pur confermando che il ricorrente era chiamato a partecipare a tali riunioni, precisava di non essere a conoscenza delle conseguenze in ipotesi di mancata partecipazione.
In ordine ai documenti allegati dal ricorrente con le note del 22 aprile 2022, in particolare lo storico degli spostamenti e la tabella delle presenze, evidenziava che gli stessi, formati dalla stessa parte che intendeva valersene, non provavano la ricorrenza di un obbligo di di “presentarsi regolarmente presso la sede Pt_1
aziendale” tenuto conto anche della documentazione prodotta dalla dalla CP_1
quale si evinceva che i dipendenti erano tenuti alla registrazione delle presenze mediante badge.
In conclusione, rilevato che il rapporto intercorso tra le parti non poteva qualificarsi quale rapporto di lavoro subordinato, il tribunale rigettava le domande proposte da che, appunto, presupponevano tale accertamento. Pt_1
Appellava la citata sentenza il soccombente, con ricorso depositato il
6.4.2023. Resisteva al gravame che, in via preliminare, chiedeva CP_1
dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione per contrasto con i presupposti di cui all'art. 434 c.p.c. La causa è stata posta in decisione all'udienza del 6 marzo 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'odierno appellato di inammissibilità del gravame.
La censura non merita accoglimento.
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017.
Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
1.1. In rito l'appellante eccepisce la nullità del giudizio di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dell' CP_2
1.2. Con un unico articolato motivo di gravame, nel merito, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver rigettato le domande proposte con il ricorso introduttivo sul presupposto della non sufficiente dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Deduce che il tribunale avrebbe erroneamente escluso la subordinazione valorizzando esclusivamente l'elemento della c.d. “eterodirezione forte”, omettendo di valutare adeguatamente il contenuto – di natura altamente professionale – della prestazione lavorativa oggetto di causa e di considerare la ricorrenza, nel caso di specie, degli ulteriori “indici della subordinazione”.
Precisa che la natura altamente professionale dell'attività espletata è stata confermata anche dall'appellata che, nella memoria di costituzione, ha affermato di non poter contare su personale altamente specializzato e “in ragione della acquisita
e riconosciuta capacità professionalità dell'ing. opportuno Controparte_3
instaurare con quest'ultimo un rapporto di collaborazione professionale diretta”, in quanto “l'attività di connessione di medi e grandi impianti in ragione della sua delicatezza e peculiarità non veniva affidata da ad alcuno dei suoi CP_1
dipendenti, privi delle necessarie competenze specialistiche”. Assume che, tenuto conto dell'attività espletata, il tribunale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto ritenere sussistente nel caso in esame un'ipotesi di subordinazione c.d. attenuata e, dunque, attribuire rilievo agli indici sussidiari della subordinazione, tutti provati in giudizio. Deduce che era stato, anzitutto, dimostrato lo “stabile inserimento della prestazione lavorativa nell'organizzazione aziendale”, attraverso la produzione dell'organigramma aziendale (doc. 5) – dal quale si evinceva tra l'altro l'attribuzione di un “ruolo gerarchico” sugli altri dipendenti dell'ufficio tecnico – nonché attraverso la dichiarazione ex DPR n. 445/2000 (doc.
7), non disconosciuta da controparte, con la quale il legale rappresentante della società appellata dichiarava che gli erano assegnate le funzioni di Project
Director/Direttore ufficio tecnico ed elencava le attività da svolgere, quali “analisi approfondita e tecnico-economica, pianificazione finanziaria delle attività, progettazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, predisposizione di contratti ….”. Aggiunge che doveva ritenersi provata la “continuità della prestazione lavorativa”, atteso che non si era trattato di un rapporto occasionale o discontinuo, ma di una “messa a disposizione costante dell'energia lavorativa per un periodo continuativo di oltre due anni”. Sostiene che l'obbligo di osservare un “orario di lavoro predeterminato e imposto dal datore di lavoro”, era stato confermato dal teste escusso in giudizio, il quale aveva riferito che: “l'Ingegnere così come tutto il resto del personale osservava il Pt_1
seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30”. Quanto al controllo dell'orario di ingresso e di uscita,
l'appellante precisa che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di primo grado, non tutti i dipendenti erano muniti di badge, e che il teste aveva dichiarato che: CP_1
“A controllare il rispetto dell'orario di lavoro, era principalmente il signore
che non era dipendente dell'azienda, di tanto in tanto era il Testimone_3
titolare della società che ci raccomandava la puntualità”. Parte_2
Premesso che “l'esercizio del potere direttivo”, tenuto conto del contenuto professionale dell'attività espletata, doveva ritenersi attenuato, l'appellante ribadisce che, come confermato dal teste al pari degli altri dipendenti della società Tes_2
appellata, era tenuto a partecipare alle riunioni aziendali nel corso delle quali “si impartivano direttive e/o ordini”.
Sostiene, poi, che le e-mail in atti (datate 26.1.2017 e 10.5.2017) provavano la sottoposizione al “potere disciplinare” del datore di lavoro. Assume che, a riguardo, il tribunale avrebbe riconosciuto in astratto la valenza disciplinare delle stesse, omettendo di attribuire tale rilievo in concreto. Precisa che, sebbene i messaggi di posta elettronica non fossero stati direttamente inviati dal datore di lavoro, questi ne era a conoscenza in quanto inserito in “copia conoscenza”.
Deduce che la pacifica circostanza per la quale la retribuzione era versata a cadenze fisse e in misura prestabilita, escludeva l'esistenza del “rischio d'impresa” e che, contrariamente a quanto affermato da controparte, esso appellante si avvaleva della “dotazione aziendale” e svolgeva la propria attività presso una “sede fissa”.
Quanto all'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con dominio aziendale,
l'appellante rileva che lo stesso gli era stato fornito e che “in assenza di precise direttive sul punto da parte del datore di lavoro” era solito utilizzare gli indirizzi e- mail personali. Evidenzia che il teste aveva confermato l'assunto relativo alla
“medesima programmazione delle ferie prevista per il personale dipendente”, Part dichiarando che “L'Ingegnere rimo, così come tutto il personale della CP_1 godeva di due settimane ad agosto, comunque una settimana corrispondeva
[...]
con la settimana di chiusura della sede. Poi ogni dipendente usufruiva di un altro periodo di ferie nel periodo natalizio, da natale a capodanno” e che l'appellata aveva ammesso di avergli corrisposto il “rimborso delle spese di trasferta”.
Assume, infine, di aver lavorato in regime di mono committenza per l'appellata e sottolinea l'esistenza di un'assoluta “dipendenza socio economica” nei confronti della CP_1
1.3. Insiste per l'accoglimento di tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo: dichiarazione di inefficacia/illegittimità del licenziamento orale con le conseguenze di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015; condanna al pagamento delle retribuzioni non versate e delle differenze retributive.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. È, anzitutto, privo di pregio il motivo di gravame relativo alla nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non CP_2
sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell' giacché la CP_2
domanda volta al versamento dei contributi è stata formulata quale conseguenza dell'inefficacia del licenziamento intimatogli dalla società appellata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015 che prevede: “Con la pronuncia di cui al comma
1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”. È, quindi, il legislatore stesso che ha disciplinato, in siffatte ipotesi, una condanna a favore di terzo. Ciò si desume anche da quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
8956/2020 che, nel chiarire che in ipotesi di domanda del lavoratore volta alla regolarizzazione contributiva l è litisconsorte necessario, ha espressamente CP_2
precisato che: “la condanna a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un'espressa previsione legislativa
(quali ad es. l'art. 18, commi 2 e 4 St. lav., e il D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 2, comma
2 e art. 3, comma 2)”.
2.2. Occorre in premessa ribadire che l'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte di un rapporto che ha assunto formalmente i caratteri della collaborazione autonoma, accompagnato dall'emissione di regolari fatture per il pagamento dell'onorario e contributi Inarcassa, grava sull'odierno appellante che sul presupposto dell'esistenza del rapporto subordinato fonda le pretese fatte vale nel presente giudizio.
Il giudice di primo grado, all'esito dell'esame del complesso quadro probatorio, ha escluso che avesse assolto tale onere probatorio rilevando Pt_1
che mancava nel ricorso introduttivo del giudizio anche l'allegazione di specifiche circostanze che potessero dimostrare che la libertà del ricorrente nello svolgimento dei compiti affidati fosse stata affievolita dall'eterodirezione da parte della società resistente, non avendo neanche allegato le conseguenze sanzionatorie cui Pt_1
sarebbe stato assoggettato in caso di inosservanza delle direttive datoriali, né la necessità di giustificare le assenze o l'inosservanza di un orario di lavoro.
Il collegio condivide tale valutazione ritenendo che nel caso in esame non vi è prova degli indici della subordinazione neanche attenuata. Ed invero, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Nel caso in esame non vi è alcun indizio dell'assoggettamento dell'ingegnere al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Non è Pt_1
decisiva al riguardo la circostanza che l'odierno appellante si recasse giornalmente presso gli uffici della società non essendovi prova in ordine all'obbligo di presenza e di osservanza dell'orario di lavoro, in realtà neanche allegato da , come Pt_1
correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, e alle conseguenze dell'eventuale assenza o del ritardo. La necessità dell'autorizzazione alle assenze è stata esclusa anche dal teste che ha evidenziato che , a differenza Tes_2 Pt_1
dei dipendenti, non doveva fornire giustificazioni alle assenze ma doveva solo comunicarle, poiché “il rapporto era a fattura” Di primo non doveva inviare certificato medico e non aveva il badge. Non era, pertanto, tenuto a osservare un orario, non era tenuto a essere presente e non doveva giustificare le assenze e i ritardi e, dunque, non era compensato in base all'orario di lavoro svolto.
La circostanza che presso la sede della società avesse una Pt_1
postazione, come peraltro anche altri professionisti che collaboravano con la società, come lo stesso teste, non è indice della subordinazione. Peraltro, , a Pt_1
differenza di altri professionisti che anche collaboravano con la società, utilizzava il suo pc e non un computer dell'azienda. Come evidenziato dal giudice di primo grado i documenti prodotti dall'appellante e, in particolare, i messaggi di posta elettronica non integrano direttive specifiche né appaiono prospettare conseguenze in caso di inosservanza dell'invito a studiare gli allegati o a partecipare alle riunioni.
Non vi è prova che fosse obbligato a partecipare alle riunioni e che fosse Pt_1
sottoposto a un potere disciplinare. Le richieste provenienti da soggetti estranei alla società sono irrilevanti al fine di valutare il rapporto tra e l'odierna Pt_1
appellata.
La certificazione in ordine all'attività di collaborazione svolta da Pt_1
con la società (allegato n.7 ricorso di primo grado) nulla indica in ordine alla natura subordinata del rapporto: è pacifico che collaborasse con la società e anzi, Pt_1
la società ha allegato – e non è stato contestato – che prima della collaborazione con si appoggiava per l'attività di progettazione a uno studio professionale Pt_1
associato di progettazione del quale faceva parte il quale, all'interno dello Pt_1
studio, si occupava di tale attività e dopo l'interruzione del rapporto tra e Pt_1 lo studio professionale la collaborazione è proseguita direttamente tra la società e
[...]
, con le stesse modalità. Pt_1
La mera circostanza che fosse indicato nell'organigramma della Pt_1
società nel team dell'ufficio progettazione, in assenza di altri elementi, non può integrare la prova della subordinazione. Nel ricorso introduttivo del giudizio non è stato neanche specificamente allegato in che modo avrebbe esercitato un Pt_1
presunto potere gerarchico nei confronti dei dipendenti della CP_1
Non appare decisivo l'utilizzo, peraltro non esclusivo, di una mail del dominio gmail che contiene un riferimento alla società, trattandosi, peraltro, di mail diversa da quella pacificamente utilizzata dai dipendenti.
In ordine all'asserito pagamento della retribuzione mensile in misura fissa, a seguito di emissione di fatture relative ai singoli mesi deve rilevarsi innanzitutto che non è provato che l'ingegnere operasse in regime di monocommittenza. Pt_1
Peraltro, non vi sono in atti tutte le fatture con numero progressivo del periodo di riferimento. Inoltre, le fatture non hanno tutte lo stesso importo: a titolo esemplificativo si veda la fattura n. 1 del 2017 relativa all'onorario di dicembre 2016 dell'importo di € 3229,51 cui segue fattura n. 2 di gennaio 2017 “saldo collaborazione tecnica aprile – dicembre 2016 onorario € 4549,18 e fattura n. 3 del
2017 “collaborazione tecnica gennaio 2017 totale onorario 3122,95, fattura n. 4
“collaborazione tecnica febbraio 2017” per euro 3111,48; fattura n. 5 per il mese di marzo 2017 dell'importo di € 3842,27; con la fattura n. 9 del 2017 si chiede l'onorario per la collaborazione per il mese di giugno per € 4153,97; per il mese di luglio è richiesto l'importo di € 4327,97; per il mese di agosto è richiesto l'importo di € 4632,45. Nella fattura pro forma n. 1 del 2018 l'ing. richiede Pt_1
compensi per dicembre 2017 e saldo 2017 nell'importo di € 18537,54 anche in sostituzione di precedenti fatture pro forma (non prodotte). Ulteriore conferma si trae dalla fattura n. 24 del 2019 prodotta dalla società nella quale sono indicate specificamente le attività per le quali è richiesto il compenso di € 7000,00 Impianti eolici di Casteltermini: dettaglio compensi Progettazione “as built”, perfezionamento pratica di connessione, pratica per l'accesso agli incentivi GSE e predisposizione documentazione per Agenzia delle Dogane per 2 impianti eolici di potenza nominale pari a 60 kw di proprietà ditta.
E' evidente che gli importi richiesti non sono fissi e peraltro è plausibile – come indicato dalla società – che le parti si fossero accordate per pagamenti mensili di acconti sui compensi dovuti per le singole attività di progettazione seguiti da fatture con le quali l'ingegnere richiedeva il saldo dovuti per i mesi per i Pt_1
quali aveva già ricevuto gli acconti. Anche i rimborsi spese richiesti appaiono compatibili con l'attività di collaborazione prestata. La documentazione in atti non consente di ritenere che tra le parti si sia svolto un rapporto di lavoro subordinato con osservanza di un orario di lavoro e compenso fisso commisurato all'orario osservato, atteso che le fatture prodotte indicano compensi per onorari diversi.
Alla stregua di quanto sopra esposto ritiene il collegio che non vi sia prova della subordinazione, neanche tenuto conto della nozione di subordinazione c.d. attenuata che riguarda le professioni intellettuali, per le quali comunque, nei limiti compatibili con l'autonomia professionale, l'attività deve pur sempre essere assoggettata a ingerenze e direttive nel caso in esame non allegate e provate(cfr. ex multis Cassazione civile sez. lav. - 25/07/2023, n. 22323 e ivi richiamata Cass.
6/5/2004 n. 8598).
2.3.L'appello non può trovare accoglimento.
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 7500,00 oltre rimborso spese generali, cpa e IVA.
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi