CASS
Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2024, n. 41858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41858 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CU NU ST nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/05/2024 del TRIBUNALE di MILANO, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 31 maggio 2024 il Tribunale di Milano, sezione per il riesame, annullava parzialmente - limitatamente al reato di cui al capo B) - l'ordinanza emessa dal in data 8 maggio 2024 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza con la quale era stata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai contestati reati di rapina pluriaggravata e porto illegale di armi, ordinanza che nel resto veniva confermata. 2. In particolare, al IC era stato contestato il reato di rapina pluriaggravata per essersi lo stesso, in concorso con altre persone non identificate, al fine di trarne un profitto, impossessato della somma di euro 33.400,00, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 41858 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 02/10/2024 sottraendola a RZ IN NT, che legittimamente la deteneva anche per conto del suo datore di lavoro, con minaccia consistite nel puntare una pistola alla testa della vittima e nell'impugnare un coltello di grandi dimensioni poggiando la punta sul ventre della persona offesa, intimandole di consegnargli il denaro contante;
il tutto nel corso di un incontro finalizzato all'acquisto, da parte del datore di lavoro della persona offesa, di quattro autovetture da trasferire in Polonia, che il IC e i suoi accompagnatori avrebbero dovuto, nel corso del detto incontro, consegnare al RZ. 3. Avverso la detta ordinanza del 31 maggio 2024 proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo, con il quale deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. 4. Assumeva, in particolare, che le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, ritenute dal giudice della cautela determinanti ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non erano assistite da riscontri e non erano credibili, e, 5,.,1k. , la motivazione resa dal giudice del provvedimento impugnato era carente;
stigmatizzava, in particolare, l'assenza di immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza allocati nei pressi del luogo del reato e assumeva che le dichiarazioni della persona offesa dovevano essere valutate con particolare rigore. 5. Quanto alle esigenze cautelari la difesa proponeva una diversa valutazione degli elementi considerati dal giudice della cautela in relazione al ritenuto pericolo di reicidiva, deducendo che l'imputato era un soggetto incensurato, non era senza fissa dimora e aveva un lavoro regolare;
contestava anche i criteri di scelta della misura adottati con il provvedimento impugnato, assumendo che la motivazione sul punto era carente, in quanto si era concretata in una mera valutazione generica della personalità del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, essendo il provvedimento impugnato adeguatamente motivato in relazione a tutti i profili indicati nel ricorso. 2. Come è noto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, SS e altri, Rv. 253511), la 2 nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama l'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). Di tal che, non può revocarsi in dubbio come la valutazione del peso probatorio degli indizi sia compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione possa essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice;
spettaj alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di val..razi*e.,i4.. rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, 3 perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. 3. Nel caso di speciet il Tribunale ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dalle dichiarazioni accusatorie della parte offesa, ritenute del tutto credibili in quanto caratterizzate da chiarezza, coerenza e precisione, dal fatto che la medesima parte offesa non avesse un interesse personale ad accusare falsamente il ricorrente;
dalla circostanza che quest'ultimo si era accreditato come un commerciante d'auto ma era risultato totalmente sconosciuto al fisco e non aveva nemmeno documentato la disponibilità di una partita IVA;
dal fatto che lo stesso, pur avendo ammesso che nell'occorso si era presentato davanti alla persona offesa insieme ad altre persone, non ne aveva fornito i nominativi;
e f ancora, dalla circostanza che il IC si era presentato all'appuntamento con la persona offesa a bordo di una vettura priva di targa. 4. Con particolare riferimento alla assunta inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, deve innanzitutto premettersi che, in materia, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). Dette conclusioni appaiono tanto più giustificate 4 se, come nella fattispecie, la persona offesa non si sia costituita parte civile, dal momento che, in tal caso, il valore delle dichiarazioni rese non subisce alcuna attenuazione, essendo il proprio coinvolgimento nel fatto assai più sfumato e potendosi parificare detta posizione a quella di qualunque altro dichiarante non coinvolto nel fatto a ragione della totale assenza di interessi di carattere patrimoniale. Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che anche la persona offesa non costituita parte civile debba soggiacere ad un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi, è altrettanto vero che la giurisprudenza di legittimità, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. In tal senso, le Sezioni unite hanno infatti affermato che «può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato» (conformi, Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, dep. 27/07/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, dep. 02/08/2004, Patella, Rv. 229755). 5. Peraltro, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità , l'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, De Ritis, Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 13/01/2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 29/01/2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, dep. 23/05/2003, Assenza, Rv. 225232). 5 6. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come, nella fattispecie, il Tribunale per il riesame abbia ritenuto la piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della parte offesa sia in relazione alla loro intrinseca chiarezza, coerenza e precisione, sia in quanto assistite dagli ulteriori elementi sopra richiamati, ritenuti dal giudice del provvedimento impugnato idonei riscontri esterni, anche di carattere logico;
il tutto con una motivazione che appare immune dai vizi denunciati in quanto sufficiente, non manifestamente illogica e non contraddittoria. 7. Quanto alle esigenze cautelari, osserva la Corte che la difesa si è limitata a proporre una inammissibile rivalutazione, in senso diverso, degli elementi considerati dal giudice della cautela - consistiti, in particolare, nella personalità del ricorrente come emergente dai fatti oggetto del processo, dalle modalità dell'azione, caratterizzata da violenza e aggressività, e ancora dall'assenza di documentati e leciti mezzi di sostentamento del IC e dalla mancanza di qualunque rivisitazione critica della propria condotta -; deducendo in maniera meramente assertiva che in realtà il ricorrente non era senza fissa dimora e aveva un lavoro regolare. 8. Il Tribunale per il riesame ha anche motivato in maniera adeguata in ordine alla scelta della misura cautelare da applicare nel caso di specie, ritenendo, in particolare, insufficiente, per arginare il pericolo di recidiva 5 la diversa misura degli arresti domiciliari in considerazione delle su richiamate condizioni soggettive del ricorrente, nonché affermando, con considerazione non manifestamente illogica - nonché corredata dal richiamo al fatto che il lo stesso ricorrente era stato più volte sottoposto a controllo da parte delle forze dell'ordine e in tali occasioni, a riprova dello scarso radicamento nel territorio, aveva fornito indirizzi diversi che il IC "anche dal domicilio, potrebbe riattivare i canali e i rapporti con un contesto criminale dedito a delitti contro il patrimonio". 9. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. 10. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. 11. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione 6 della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. 12. La cancelleria, infine, provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 02/10/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 31 maggio 2024 il Tribunale di Milano, sezione per il riesame, annullava parzialmente - limitatamente al reato di cui al capo B) - l'ordinanza emessa dal in data 8 maggio 2024 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza con la quale era stata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai contestati reati di rapina pluriaggravata e porto illegale di armi, ordinanza che nel resto veniva confermata. 2. In particolare, al IC era stato contestato il reato di rapina pluriaggravata per essersi lo stesso, in concorso con altre persone non identificate, al fine di trarne un profitto, impossessato della somma di euro 33.400,00, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 41858 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 02/10/2024 sottraendola a RZ IN NT, che legittimamente la deteneva anche per conto del suo datore di lavoro, con minaccia consistite nel puntare una pistola alla testa della vittima e nell'impugnare un coltello di grandi dimensioni poggiando la punta sul ventre della persona offesa, intimandole di consegnargli il denaro contante;
il tutto nel corso di un incontro finalizzato all'acquisto, da parte del datore di lavoro della persona offesa, di quattro autovetture da trasferire in Polonia, che il IC e i suoi accompagnatori avrebbero dovuto, nel corso del detto incontro, consegnare al RZ. 3. Avverso la detta ordinanza del 31 maggio 2024 proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo, con il quale deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. 4. Assumeva, in particolare, che le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, ritenute dal giudice della cautela determinanti ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non erano assistite da riscontri e non erano credibili, e, 5,.,1k. , la motivazione resa dal giudice del provvedimento impugnato era carente;
stigmatizzava, in particolare, l'assenza di immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza allocati nei pressi del luogo del reato e assumeva che le dichiarazioni della persona offesa dovevano essere valutate con particolare rigore. 5. Quanto alle esigenze cautelari la difesa proponeva una diversa valutazione degli elementi considerati dal giudice della cautela in relazione al ritenuto pericolo di reicidiva, deducendo che l'imputato era un soggetto incensurato, non era senza fissa dimora e aveva un lavoro regolare;
contestava anche i criteri di scelta della misura adottati con il provvedimento impugnato, assumendo che la motivazione sul punto era carente, in quanto si era concretata in una mera valutazione generica della personalità del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, essendo il provvedimento impugnato adeguatamente motivato in relazione a tutti i profili indicati nel ricorso. 2. Come è noto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, SS e altri, Rv. 253511), la 2 nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama l'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). Di tal che, non può revocarsi in dubbio come la valutazione del peso probatorio degli indizi sia compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione possa essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice;
spettaj alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di val..razi*e.,i4.. rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, 3 perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. 3. Nel caso di speciet il Tribunale ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dalle dichiarazioni accusatorie della parte offesa, ritenute del tutto credibili in quanto caratterizzate da chiarezza, coerenza e precisione, dal fatto che la medesima parte offesa non avesse un interesse personale ad accusare falsamente il ricorrente;
dalla circostanza che quest'ultimo si era accreditato come un commerciante d'auto ma era risultato totalmente sconosciuto al fisco e non aveva nemmeno documentato la disponibilità di una partita IVA;
dal fatto che lo stesso, pur avendo ammesso che nell'occorso si era presentato davanti alla persona offesa insieme ad altre persone, non ne aveva fornito i nominativi;
e f ancora, dalla circostanza che il IC si era presentato all'appuntamento con la persona offesa a bordo di una vettura priva di targa. 4. Con particolare riferimento alla assunta inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, deve innanzitutto premettersi che, in materia, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). Dette conclusioni appaiono tanto più giustificate 4 se, come nella fattispecie, la persona offesa non si sia costituita parte civile, dal momento che, in tal caso, il valore delle dichiarazioni rese non subisce alcuna attenuazione, essendo il proprio coinvolgimento nel fatto assai più sfumato e potendosi parificare detta posizione a quella di qualunque altro dichiarante non coinvolto nel fatto a ragione della totale assenza di interessi di carattere patrimoniale. Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che anche la persona offesa non costituita parte civile debba soggiacere ad un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi, è altrettanto vero che la giurisprudenza di legittimità, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. In tal senso, le Sezioni unite hanno infatti affermato che «può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato» (conformi, Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, dep. 27/07/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, dep. 02/08/2004, Patella, Rv. 229755). 5. Peraltro, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità , l'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, De Ritis, Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 13/01/2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 29/01/2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, dep. 23/05/2003, Assenza, Rv. 225232). 5 6. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come, nella fattispecie, il Tribunale per il riesame abbia ritenuto la piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della parte offesa sia in relazione alla loro intrinseca chiarezza, coerenza e precisione, sia in quanto assistite dagli ulteriori elementi sopra richiamati, ritenuti dal giudice del provvedimento impugnato idonei riscontri esterni, anche di carattere logico;
il tutto con una motivazione che appare immune dai vizi denunciati in quanto sufficiente, non manifestamente illogica e non contraddittoria. 7. Quanto alle esigenze cautelari, osserva la Corte che la difesa si è limitata a proporre una inammissibile rivalutazione, in senso diverso, degli elementi considerati dal giudice della cautela - consistiti, in particolare, nella personalità del ricorrente come emergente dai fatti oggetto del processo, dalle modalità dell'azione, caratterizzata da violenza e aggressività, e ancora dall'assenza di documentati e leciti mezzi di sostentamento del IC e dalla mancanza di qualunque rivisitazione critica della propria condotta -; deducendo in maniera meramente assertiva che in realtà il ricorrente non era senza fissa dimora e aveva un lavoro regolare. 8. Il Tribunale per il riesame ha anche motivato in maniera adeguata in ordine alla scelta della misura cautelare da applicare nel caso di specie, ritenendo, in particolare, insufficiente, per arginare il pericolo di recidiva 5 la diversa misura degli arresti domiciliari in considerazione delle su richiamate condizioni soggettive del ricorrente, nonché affermando, con considerazione non manifestamente illogica - nonché corredata dal richiamo al fatto che il lo stesso ricorrente era stato più volte sottoposto a controllo da parte delle forze dell'ordine e in tali occasioni, a riprova dello scarso radicamento nel territorio, aveva fornito indirizzi diversi che il IC "anche dal domicilio, potrebbe riattivare i canali e i rapporti con un contesto criminale dedito a delitti contro il patrimonio". 9. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. 10. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. 11. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione 6 della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. 12. La cancelleria, infine, provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 02/10/2024