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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/12/2023 da:
a SA EL ES (ARG) il 12.9.1963 (C.F.: Parte_1
) e residente a [...], con l'Avv. SCANDURRA C.F._1
LUCA presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) e residente a [...], con l'Avv. MAGARACI C.F._2
ALESSANDRO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Argentina, successivamente trascritto presso il Comune di Trani
(anno 2001 atto n. 74 parte II serie C ) in regime di comunione legale dei beni.
con i seguenti figli: , n. a Buenos AI il 27/01/1998, maggiorenne Persona_1 non economicamente autosufficiente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
FATTO
La sig.ra , con ricorso depositato in data 22/12/2023, ha chiesto la Parte_1 pronuncia di separazione nei confronti del marito , con addebito a Controparte_1 carico del convenuto per le condotte adulterine e per aver abbandonato la casa familiare, e con richiesta di risarcimento del danno endofamiliare.
Nell'udienza del giorno 9 aprile 2024, verificata la regolarità della notifica, il convenuto non comparso è stato dichiarato contumace. Dalle dichiarazioni della ricorrente è emersa la percezione di un reddito di circa 800 € al mese, con il contributo del figlio maggiorenne convivente, in quanto stabilmente occupato, alle spese domestiche.
Alla luce degli elementi emersi il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha posto a carico del convenuto l'obbligo di versare alla moglie la somma di € 250,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento. Sotto il profilo istruttorio, è stata ordinata l'integrazione documentale a entrambe le parti, con rinvio all'udienza del 10/9/2024 per l'esame dei documenti.
Si è nel frattempo costituito in giudizio il convenuto , il quale, con Controparte_1 comparsa depositata in data 7/9/2024, ha contestato le allegazioni e le domande della ricorrente, nei confronti della quale ha chiesto a sua volta l'addebito della separazione.
Nell'udienza del giorno 10/9/2024 i difensori hanno chiesto un differimento, per addivenire a una conciliazione. È stato conseguentemente disposto un rinvio all'udienza del 14/1/2025, con termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e hanno conseguentemente chiesto la pronuncia di sentenza alle condizioni ivi indicate e di seguito riportate:
Dichiararsi la separazione dei coniugi e sciogliendo la Parte_1 Controparte_1 comunione ed autorizzando i coniugi a vivere separati con annotazione della separazione nei registri dell'Anagrafe del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto.
Disporsi a carico del marito ed in favore della moglie il versamento di un assegno di mantenimento
(euro 250 da maggio 2024 a gennaio 2025) pari ad euro 200 da febbraio 2025 con rivalutazione a decorrere dal mese di febbraio 2026.
Prevedersi (sino al divorzio) il pagamento del mutuo della ex casa familiare a carico delle parti giusta metà con uso esclusivo (sino al divorzio) della casa familiare in capo alla ricorrente.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c..
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Argentina il giorno 26/6/1997.
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura. 4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio: anno 2001 atto n. 74 parte II serie C) anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Pordenone, il 28/1/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/12/2023 da:
a SA EL ES (ARG) il 12.9.1963 (C.F.: Parte_1
) e residente a [...], con l'Avv. SCANDURRA C.F._1
LUCA presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) e residente a [...], con l'Avv. MAGARACI C.F._2
ALESSANDRO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Argentina, successivamente trascritto presso il Comune di Trani
(anno 2001 atto n. 74 parte II serie C ) in regime di comunione legale dei beni.
con i seguenti figli: , n. a Buenos AI il 27/01/1998, maggiorenne Persona_1 non economicamente autosufficiente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
FATTO
La sig.ra , con ricorso depositato in data 22/12/2023, ha chiesto la Parte_1 pronuncia di separazione nei confronti del marito , con addebito a Controparte_1 carico del convenuto per le condotte adulterine e per aver abbandonato la casa familiare, e con richiesta di risarcimento del danno endofamiliare.
Nell'udienza del giorno 9 aprile 2024, verificata la regolarità della notifica, il convenuto non comparso è stato dichiarato contumace. Dalle dichiarazioni della ricorrente è emersa la percezione di un reddito di circa 800 € al mese, con il contributo del figlio maggiorenne convivente, in quanto stabilmente occupato, alle spese domestiche.
Alla luce degli elementi emersi il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha posto a carico del convenuto l'obbligo di versare alla moglie la somma di € 250,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento. Sotto il profilo istruttorio, è stata ordinata l'integrazione documentale a entrambe le parti, con rinvio all'udienza del 10/9/2024 per l'esame dei documenti.
Si è nel frattempo costituito in giudizio il convenuto , il quale, con Controparte_1 comparsa depositata in data 7/9/2024, ha contestato le allegazioni e le domande della ricorrente, nei confronti della quale ha chiesto a sua volta l'addebito della separazione.
Nell'udienza del giorno 10/9/2024 i difensori hanno chiesto un differimento, per addivenire a una conciliazione. È stato conseguentemente disposto un rinvio all'udienza del 14/1/2025, con termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e hanno conseguentemente chiesto la pronuncia di sentenza alle condizioni ivi indicate e di seguito riportate:
Dichiararsi la separazione dei coniugi e sciogliendo la Parte_1 Controparte_1 comunione ed autorizzando i coniugi a vivere separati con annotazione della separazione nei registri dell'Anagrafe del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto.
Disporsi a carico del marito ed in favore della moglie il versamento di un assegno di mantenimento
(euro 250 da maggio 2024 a gennaio 2025) pari ad euro 200 da febbraio 2025 con rivalutazione a decorrere dal mese di febbraio 2026.
Prevedersi (sino al divorzio) il pagamento del mutuo della ex casa familiare a carico delle parti giusta metà con uso esclusivo (sino al divorzio) della casa familiare in capo alla ricorrente.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c..
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Argentina il giorno 26/6/1997.
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura. 4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio: anno 2001 atto n. 74 parte II serie C) anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Pordenone, il 28/1/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa