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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 5368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5368 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1476/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 12.01.2024
promossa da ( ), nata in [...] in data [...] residente a [...]Parte_1 C.F._1
MATTEI 52 20064 GORGONZOLA ITALIA rappresentata e difesa dall'Avv. VERGANI ANNA presso la quale è elettivamente domiciliata
Parte attrice nei confronti di
( ), nato in [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 residente in [...]52 20064 GORGONZOLA ITALIA;
Parte convenuta contumace
nato a LZ (MI) il [...] in [...] curatore speciale avv. Controparte_2
che lo rappresenta a e difende in proprio ex art 86 c.p.c. Persona_1
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 16.01.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE E DIVORZIO ex art 473 bis. 49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Curatore speciale, come da atto depositato in data 05.05.2025 1) Dichiarare l'addebito della separazione giudiziale - già definita con sentenza parziale sullo status n. 4213/24 dell'11/04/2024- al marito signor Controparte_1
1 2) Confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Gorgonzola (MI), Via Mattei n. 52 scala N con quanto l'arreda alla signora affinché la abiti con i figli;
Parte_1
3) Confermare l'affidamento del figlio minore nato a [...] il [...] al Controparte_2
Servizio Sociale del Comune di Gorgonzola ex art. 333 cc e 5 bis l. 5 bis l n. 184/83 per un periodo di anni due;
4) Disporre la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione, educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
5) Disporre il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del figlio minore presso la madre;
6) Incaricare il Servizio Sociale dell'Ente affidatario di regolamentare la frequentazione paterna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario del figlio minore, sentito il minore medesimo, tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico del figlio, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore e dei genitori;
7) Disporre che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria del figlio minore;
8) Disporre che il genitore collocatario prevalente previo avviso all'Ente affidatario e all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche in forma disgiunta: istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura o viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali / psicomotori secondo il POF – Piano Offerta Formativa dell'Istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi diurni (oratorio, gres, campus organizzate da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
9) Disporre che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi, il minore, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
10) Dispone che l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentito il minore,
2 convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. tutte le decisioni da assumere nell'interesse del minore istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi di studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
11) Disporre che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
12) Disporre che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
13) Incaricare l'Ente affidatario, per il tramite del Servizio Sociale e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza di avviare/proseguire gli interventi di supporto di seguito dettagliati interventi di supporto psicologico per il minore e per la madre, psicoterapeutico/psichiatrico per il padre, supporto alla genitorialità per entrambi i genitori;
14) Incaricare l'Ente affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, trasmettendo a questo Tribunale / Giudice Tutelare relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dal minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, in ogni caso, al Tribunale /Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per il minore;
15) Quanto alle statuizioni di natura economica:
- disporre che il padre contribuisca mensilmente al mantenimento dei due figli CP_2 Per_ (minorenne) e (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) versando alla madre la somma di € 300 per ciascun figlio (e così complessivamente € 600) con rivalutazione annuale ISTAT come per legge (prima rivalutazione novembre 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano da intendersi qui integralmente richiamate;
- disporre che l'A.U. universale sia percepito interamente dalla madre con la quale i figli convivono;
- disporre che il signor versi a titolo di contributo al mantenimento della Controparte_1 moglie signora la somma mensile di € 400 oltre rivalutazione annuale ISTAT Parte_1 come per legge (prima rivalutazione novembre 2025); 16) condannare il signor alla integrale refusione delle spese di lite;
Controparte_1
3 17) rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato affinché provveda relativamente alla pronuncia divorzile come richiesto nel ricorso introduttivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Algeria il 12/11/2000, atto trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Gorgonzola (anno 2000, atto n. 9, serie C). Dall'unione sono nati nato a [...] il [...], Persona_3
nata a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_4 Controparte_2
16/10/2009. Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/01/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la separazione con addebito al marito in ragione comportamenti violenti agiti nei confronti suoi e dei figli;
di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale;
di assegnare a sé la casa famigliare e di stabilire un mantenimento a carico del padre per i figli ed un assegno di mantenimento per sé. All 'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. dell'11 aprile 2024 verificata la regolarità della notifica ricevuta a mani dal marito, ha dichiarato la contumacia di , presente Controparte_1 personalmente in udienza senza l'assistenza di un legale. Il Giudice delegato, sentite le parti ed autorizzati i coniugi a vivere separati, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori La grave situazione di violenza allegata che la moglie ha riferito essere stata agita dal marito durante tutta la unione coniugale a danno suo e dei figli (è pendente processo penale per minacce e lesioni a cario del padre nei confronti del figlio più grande) è indice anche di fragilità materne nelle tutela dei tre figli ed impone a tutela del minore nato a [...] il [...] di Controparte_2 provvedere come di seguito
1) Dispone l' affidamento del minore ai SS del Comune di Gorgonzola ex art 333 cc e 5 bis L 5 bis l. n. 184/83 con limitazione della responabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
2) Dispone che i SS affidati in collaborazione con le competenti ASST e di concerto con il curatore speciale sotto nominato provvedano a:
- mantenere il minore allo stato collocato presso la madre in VIA MATTEI 52 20064 GORGONZOLA;
- prendere contatti con gli insegnanti del minore;
- Procedere ad accessi domiciliari
- Procedere a colloqui conoscitivi con i tre figli e con i genitori;
- Organizzare e scandire le modalità ed i tempi di incontro di con il padre, tenendo CP_2 conto dei desiderata del ragazzino e del suo eventuale rifiuto/ paura, prevedendo che in una prima fase gli incontri avvengano alla presenza di un operatore anche per verificare la qualità della relazione;
- Acquisire una relazione del centro antiviolenza a cui si è rivolta la madre;
4 - Depositare una relaizone di aggiornamneto entro il 30 ottobre 2024
3) Nomina l'avv curatore sociale del minore ex art 473 bis. 8 c.p.c. a cui va Persona_1 dato il compito , nella limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, di dare voce autonoma al minore previo suo ascolto e raccordo con i SS affidatari;
4) Assegna al curatore termine fino al 30 maggio 2024 per la costituzione in giudizio
5) Assegna la casa famigliare con quanto l'arreda alla madre in atti da cui si evince che la moglie, disoccupata, non ha redditi Parte_2 propri, è assegnataria della casa famigliare che ha costi fissi mensili di circa 500,00 euro, convive con il figlio maggiorenne percettore di reddito e si deve fare carico in via esclusiva del mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente
– visti gli scarsi rapporti con il padre- ed il fatto che da quanto dichiarato emerge che il padre percepisce un redditi mensile su 13 mesi di circa 2.000,00 euro e che vive ospite da un amico porta all'adozione dei seguenti provvedimenti:
6) Dispone che l'AUU universale sia percepito per intero dalla madre con cui i ragazzi convivono;
7) Pone a carico del padre, l'obbligo contribuire nel mantenimento dei figli versando alla madre con decorrenza dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di gennaio 2024 entro il 20 di ogni mese l'importo di 500,00 ( 250,00 euro per il minore e 250,00 per la figli maggiorenne studentessa ) prima rivalutazione gennaio 2025 oltre al il 50 Persona_4
% delle spese che non necessitano di preventivo consenso come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui di seguito trascritte
1. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
3. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5
8) Pone a carico del convenuto l'obbligo di versare alla moglie entro il 20 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di gennaio 2024 un assegno di mantenimento di 350,00 euro oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione gennaio 2025;
9) Respinge le istanze istruttorie articolate in ricorso in quanto di contenuto di contenuto estremamente generico e contenenti valutazioni non demandabili ai testimoni ferma la eventuale attivazione d'ufficio ex art 473 bis. 44 c.p.c
10) Ordina ex artt 473 bis .2 c.p.c. e art 210 con sede in Roncello, via CP_3
Lombardi 5 di depositare le certificazioni uniche relative ai redditi 2022 e 2023 nonchè le buste paga relative all'anno 2024 del sig. Controparte_1
11) Assegna alle parti termine fino all'8 novembre 2024 per l'eventuale deposito di memorie ex art 473 bis. 27 c.p.c.
12) Rinvia il procedimento all'udienza del 13 novembre 2024 ore 9.30;
13) Riserva di riferire al Collegio per la decisione sulla domanda sullo stato delle persone Si comunichi
- ai SS del Comune di Gorgonzola
- Al PM a cui si rinnova la richiesta ex art 473 bis. 42, III c.p.c. rif RGNR Persona_5
32985/23 di comunicare l'esistenza di procedimenti, definiti o pendenti, relativi ad abusi
o violenze a carico di Controparte_1 CodiceFiscale_3
01/01/1968 - con richiesta di trasmettere gli atti non coperti da segreto ex art. 329 cpp,
- Al curatore speciale avv Persona_1
Con sentenza non definitiva n. 4213/2024 dell'11 aprile 2024, pubblicata in data 16 aprile 2024 il Collegio ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per le ulteriori domande e per la pronuncia di divorzio, ed il procedimento è stato rinviato all'udienza del 13.11.2024. In data 24.05.2024 si è costituita in giudizio la Curatrice speciale del minore, Avv. . Persona_1
All'udienza del 13 novembre 2024, il Giudice delegato ha sottoposto alle parti costituite la relazione depositata dai Servizi Sociali;
il curatore speciale ha evidenziato la necessità di attivare anche un percorso di supporto alla genitorialità in favore della madre;
la difesa di parte ricorrente ha concordato sull'avvio del percorso e ha chiesto un aumento del contributo nel mantenimento dei figli da 250,00 ciascuno a 400,00 ciascuno ed un aumento del contributo della moglie da 350,00 a 500,00; il curatore speciale ha aderito alla domanda limitatamente al minore. Il Giudice delegato ha così statuito: “Vista la documentazione depositata a seguito dell'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. in data 27 giugno 2024 dall'avv Vergani;
Evidenziato che dalle buste paga e dalla CU tramessa dal datore di lavoro emerge che il padre – che in udienza CP_3 aveva riferito di percepire una retribuzione di 2.000,00 euro su 13 mensilità. Dichiarazione in forza della quale erano stati adottati i provvedimenti temporanei in assenza di ogni altro elemento- ha redditi maggiori di quelli riferiti: dall'ultima CU emerge, infatti, che il reddito netto mensile su 12 mensilità è di circa 2.730,00 euro su base 12 (superiore ai 2.116,00 tenuti in considerazione nell'ordinanza ex art 473 bis. 22 c.p.c.); Ritenuto che la effettiva consistenza delle capacità reddituali paterne emergenti all'esito dell'accertamento istruttorio disposto impone, nei limiti di cui in dispositivo, un aumento dei contributi per i figli e per il mantenimento della moglie (i redditi accertati
6 sono, infatti, fattore indicativo del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio); Ritenuto, inoltre, che è necessario, come richiesta delle parti, incaricare i SS affidatari di attivare nell'interesse della madre un percorso di supporto alla genitorialità con lo scopo di aiutarla a strutturarsi maggiormente nella relazione genitoriale;
Ritenuto, infine, che come emerge dalla relazione depositata il 30 ottobre 2024, occorre incaricare i SS in collaborazione con le competenti ASST di procedere a valutazione psicodiagnostica/ psichiatra della figura paterna al fine di modulare nel modo meglio rispondente all'interesse del minore gli incontri padre figlio;
P.T.M. Letto ed applicato l'art 473 bis. 23 c.p.c. a parziale modifica dei provvedimenti temporanei dell'11 aprile 2024
1. Pone, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024, a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente versando alla madre l'importo di 300,00 euro a figlio, oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione novembre 2025;
2. Pone, con decorrenza da novembre 2024, a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un assegno di mantenimento pari a 400,00 euro al mese oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione novembre 2025;
3. Dispone che i SS del Comune di Gorgonzola, in collaborazione con le competenti ASST provvedano a: - attivare nell'interesse della madre un percorso di supporto alla genitorialità con lo scopo di aiutarla a strutturarsi maggiormente nella relazione genitoriale;
- procedere a valutazione psicodiagnostica / psichiatra della figura paterna al fine di modulare nel modo meglio rispondente all'interesse del minore gli incontri padre figlio;
- depositare una relazione di aggiornamento entro il 20 aprile 2025.
4. Conferma nel resto l'ordinanza ex art 473 bis. 22, 40 c.p.c.
5. Rinnova la richiesta al PM dott.ssa di trasmettere gli atti di indagine in relazione al Persona_5 procedimento RGNR 32895/23 nell'ambito del quale in data 8 aprile 2024 è stato emesso decreto ex art 415 bis c.p.p. in relazione ai reati di maltrattamenti e lesioni a carico di Controparte_1
6. Rinvia il procedimento all'udienza del 7 maggio 2025 ore 9.30”.
All'udienza del 07.05.2025, i procuratori delle parti costituite hanno concordemente chiesto rinviarsi il procedimento ex art 473 bis. 21 c.p.c. anticipando di chiedere la definizione congiunta delle condizioni come anticipato con note depositate il 5 maggio 2025. Il Giudice delegato ha accolto la richiesta rinviando il procedimento all'udienza del 14.05.2025 All'udienza del 14.05.2025, la Sig.ra ha dichiarato: “Mi voglio divorziare. Le cose vanno bene Pt_1 ma anche male nel senso che mio marito non accetta il fatto che io mi voglia divorziare;
continua a portare avanti questa sua idea anche con i figli, e soprattutto con la ragazza, e parlare mi manda anche gente a casa per convincermi a tornare insieme cosa che io non voglio fare. Spesso lo trovo sotto casa. Per vedere non ha intenzione di coordinarsi con i servizi sociali allora si sente CP_2 direttamente con il ragazzo ogni tanto -l'ultima volta l'altro ieri- si presenta sotto casa gli porta qualcosa tipo una merenda stanno un pò insieme poi il ragazzo torna a casa. Si vedono solo sotto casa io non autorizzo il ragazzo ad andare in macchina con lui e nemmeno lui vuole. Sta proseguendo il percorso di supporto psicologico è andato due volte, se non sbaglio, più o meno 1 volta al mese e il ragazzo mi sembra contento. Voglio dire che ho mandato delle mail al mio marito per il pagamento
7 delle spese straordinarie;
io con lui mi voglio rapportare come madre non come moglie ma lui questa cosa non la accetta e mi manda delle mail in risposta in cui mi dice che ormai io ho scelto la mia strada che devo lasciarlo stare e che lui vuole morire in pace. ADR: ho lavorato come animatrice da ottobre a dicembre e ho guadagnato circa 350 € al mese. adesso è da aprile lavoro in mensa: Fino ad oggi ho lavorato per sei ore al giorno e percepivo 500
€ di retribuzione ma dato che è un lavoro molto pesante ho chiesto di passare part-time e quindi dovrei guadagnare 350 € al mese. Non svolgo lavoretti in nero. Vivo con tutti e tre i miei figli Per_3 che è il maggiore lavora. Adesso sta facendo gli straordinari perché a giugno ha in progetto di sposarsi;
lui e sua moglie verranno provvisoriamente a vivere da noi ma la loro idea è di prendersi poi una casa e vivere in autonomia. ADR: Per la situazione tranquilla io cerco sempre di non incontrare mio marito. se la gestisce CP_2 non ci sono particolari problemi certo si vedono non come ha stabilito il Tribunale.” I procuratori hanno chiesto congiuntamente di precisare le conclusioni come già depositate dalla moglie in data 5 maggio 2025 che il curatore speciale, nei limiti del suo mandato, ha fatti proprie, con rinuncia ai termini ex art 473 bis 28 cpc.
L'avvocato Vergani ha chiesto che venisse revocata con decorrenza dal deposito della richiesta al Consiglio dell'Ordine la ammissione provvisoria della signora al beneficio del patrocinio a Pt_1 spese dello Stato ed il curatore ha riservato il deposito di istanza di liquidazione. Il Giudice delegato, dato atto delle richieste, ha dichiarato esaurita l'istruzione e sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025.
**** Sul materiale probatorio Il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande formulate dalle parti. Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le ampie verbalizzazioni delle parti e la documentazione versata in atti, infatti, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine a tutte le questioni sottoposte al giudizio del Tribunale.
Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati l'11.04.2024, il Collegio con sentenza non definitiva n. 4213/2024 dell'11 aprile 2024, pubblicata in data 16 aprile 2024 ha dichiarato la separazione personale ed in data 14 maggio 2025 la moglie ha confermato la volontà di voler divorziare. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Sulla domanda di addebito La Sig.ra a fondamento della domanda di addebito ha allegato che il marito, durante tutta Parte_1 la durata del matrimonio, ha tenuto comportamenti di aggressivi che dal 2004 si sono tradotti anche
8 in violenza fisica, verbale e psicologica non soltanto nei propri confronti ma anche nei confronti dei figli ed in particolare sul primogenito, Persona_3
Dal materiale probatorio in atti emerge che:
- nel giugno 2009, quando la ricorrente era in stato di gravidanza avanzato, la stessa veniva ricoverata con diagnosi di percosse, traumatismo cranico, orbitario destro con emorragia sottocongiuntivale e trauma emimandibola destra. Questo episodio è descritto nel ricorso della Sig.ra ed anche nella denuncia che la stessa ha sporto Pt_1 nel 2016 nei confronti del resistente per i reati di cui agli artt. 570, 571, 572 e 582 c.p., successivamente ritirata.
- Nel 2023, a seguito di una lite, il Sig. ha aggredito il figlio Controparte_1 maggiore minacciandolo con un coltello con intervento delle forze dell'ordine. Per_3
A seguito di quest'ultimo episodio è stato aperto, nei confronti del resistente, il procedimento penale N. 22856/2023 RGNR, per il reato di minaccia a lesioni nei confronti del figlio;
- la Sig.ra in seguito a quest'ultimo episodio ha nuovamente denunciato il Pt_1 marito per il reato di maltrattamenti in famiglia che ha portato ad un altro procedimento penale a carico del resistente N. 32985/2023 RGNR. Entrambi i procedimenti risultano attualmente pendenti. Gli elementi di fatto riportati integrano i presupposti della domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente in quanto le condotte sopra descritte costituiscono evidenti violazioni da parte del dei doveri – minimi- che derivano dal matrimonio. CP_1
Deve, pertanto ritenersi, secondo un percorso di inferenza logica, che a determinare la frattura dell'unione coniugale siano state proprio le violenze del marito tenuto conto che la Corte di Cassazione con orientamento fatto proprio dal Collegio ha a più riprese ribadito che “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti della intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione delle predette pronunce, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei” (cfr.. Cass. 18475/2005; Cass. 26571/07; 5379/06; 15101/04; Cass. 7321/2005). La separazione deve pertanto, essere addebitata a il quale, maltrattando per Controparte_1 anni fisicamente e verbalmente la moglie, ha violato i presupposti minimi dell'unione coniugale così determinandone in modo irreversibile la crisi.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale Come da richiesta della madre e del curatore speciale, deve essere confermato l'affido del figlio minore nato a [...] il [...], all'Ente Comune di Gorgonzola, per la durata di due anni CP_2 artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 con collocamento presso l'abitazione materna già disposto dal Giudice delegato. La fragilità materna legata alla travagliata storia personale si riverbera, infatti, anche nella sua relazione con il figlio (il minore descrive difficoltà relazionale con il genitore e di come la stessa
9 faccia fatica a capirlo che lo hanno indotto a richiedere l'aiuto ai SS per la comunicazione alla madre della volontà di intraprendere un percorso di sostegno psicologico) con conseguente necessità, riconosciuta peraltro anche dalla stessa genitrice, di essere ancora supportata da un soggetto terzo con compiti di indirizzo e decisori importanti a tutela del figlio. Per quanto riguarda le modalità di frequentazione padre-figlio, il Collegio conferma l'incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di predisporre le modalità di frequentazione ritenute più opportune tenuto conto dell'interesse psico-fisico del minore, in particolare prevedendo la modalità Spazio Neutro, in quanto, nonostante l'età e la maturità di quest'ultimo non è ancora pronto CP_2
a vedere il padre liberamente. Deve essere confermata, inoltre, la delega ai Servizi Sociali, in collaborazione con le ASST, per la presa in carico dell'intero nucleo familiare con il compito di:
-avviare un percorso psicologico per il figlio minore come dallo stesso richiesto;
CP_2
- proseguire del percorso di sostegno alla genitorialità per la Sig.ra data la difficoltà relazionali Pt_1 della stessa all'interno del nucleo;
-avviareun percorso di sostegno psicologico e di supporto alla genitorialità per il Sig. CP_1 considerati gli attuali problemi personali dello stesso e al fine di poterlo preparare agli eventuali incontri con il figlio minore.
Sul mantenimento della prole, e sull'assegnazione della casa coniugale Per quanto riguarda Contributo nel mantenimento dei figli assegnazione della casa familiare e modalità di percezione dell'assegno unico universale, il Collegio fa proprie le valutazioni espresse dal Giudice delegato con ordinanza ex art 473 bis. 22 c.p.c. dell'11 aprile 2024 come parzialmente modificata ex art 473 bis. 23 c.p.c. il 13.11.2024 sopra riportate e da intendersi qui richiamate e trascritte. In assenza di allegazioni di segno contrario deve, infatti, ritenersi che la situazione reddituale e patrimoniale del marito sia rimasta invariata- né sono emersi elementi da cui sia possibile desumere una sopravvenuta limitazione della di lui capacità lavorativa-; tenuto altresì conto dell'età del figlio , del fatto che, nell'attualità, è ancora la madre a farsi integralmente carico (anche) di ogni necessità economica del minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente nell'attuale assenza di tempi di permanenza dei figli presso il padre, si ritiene congruo confermare quanto stabilito in punto economico all'udienza.
Sull' assegno divorzile Nella evidente disparità a reddituale ed economica tra i coniugi deve essere riconosciuto alla moglie il diritto a percepire dal marito un assegno divorzile nella sua funzione di alimentare (così correttamente qualificata la domanda avanzata in atti) che viene qui quantificato in euro 400 mensili da corrispondersi con decorrenza dalla mensilità successiva al deposito della sentenza oltre rivalutazione di legge prima rivalutazione giugno 2026.
Sulle spese di lite La soccombenza del marito in giudizio impone la sua condanna al pagamento integrale delle spese di lite sostenute dalla moglie (che ha rinunciato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con conseguente provvedimento di revoca emesso in data odierna dal collegio) che vengono liquidate nell'importo complessivo di 4.800,00 oltre spese generali oneri fiscali e presidenziali di legge.
10 Si provvede come da separato decreto alla liquidazione delle competenze del curatore speciale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
nella contumacia di parte convenuta ogni altra e diversa domanda Controparte_1 disattesa o respinta, Richiamata la sentenza non definitiva di separazione n. 4213/2024 dell'11 aprile 2024, pubblicata in data 16 aprile 2024 così provvede:
1. Dichiara la separazione addebitabile al marito
2. Dichiara lo scioglimento matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 in Algeria il 12.11.2000, atto trascritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio
[...] di Stato Civile del Comune di GORGONZOLA (MI) (anno 2000, atto n. 9, serie C); 3. Conferma l'affidamento del figlio minore nato a [...] il [...] al Controparte_2
Servizio Sociale del Comune di Gorgonzola ex art. 333 cc e 5 bis l. 5 bis l n. 184/83 per un periodo di anni due almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente all'Autorità procedente/alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
4. Conferma la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione, educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
5. Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del figlio minore presso la madre;
6. Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria del figlio minore;
7. Dispone che il genitore collocatario prevalente previo avviso all'Ente affidatario e all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche in forma disgiunta: istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura o viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali / psicomotori secondo il POF – Piano Offerta Formativa dell'Istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi diurni (oratorio, gres, campus organizzate da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
11 b. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
18) Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi, il minore, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
19) Dispone che l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentito il minore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. tutte le decisioni da assumere nell'interesse del minore istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi di studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
20) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
1) Dispone che i Servizi Sociali dell'Ente Affidatario, in collaborazione con le competenti ASST, provvedano a
- Organizzare e scandire le modalità di frequentazione padre/ figlio ritenute più opportune tenuto conto dell'interesse psico-fisico del minore, in particolare prevedendo la modalità Spazio Neutro, in quanto, nonostante l'età e la maturità di quest'ultimo non è ancora pronto a vedere il padre liberamente se e nei limiti CP_2 in cui il padre ne faccia seria richiesta;
- avviare un percorso psicologico per il figlio minore come dallo stesso CP_2 richiesto;
- proseguire un percorso di sostegno alla genitorialità per la Sig.ra data la Pt_1 difficoltà relazionali della stessa all'interno del nucleo;
- avviare un percorso di sostegno psicologico e di supporto alla genitorialità per il Sig.
considerati gli attuali problemi personali dello stesso e al fine di poterlo CP_1 preparare agli eventuali incontri con il figlio minore;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per il mino 21) Conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Gorgonzola (MI), Via Mattei n. 52 scala N con quanto l'arreda alla signora affinché la abiti con i figli;
Parte_1
22) Conferma a carico di , con decorrenza novembre 2024, Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne CP_2 Per_ non economicamente autosufficiente versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese,
12 l'importo di 300,00 euro a figlio, oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione novembre 2025; 23) Conferma a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle che non necessitano di preventivo consenso come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui di seguito trascritte
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
24) Dispone che l'assegno unico universale continui ad essere percepito interamente dalla madre
25) Pone a carico del convenuto l'obbligo di versare alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese con decorrenza dalla mensilità successiva al deposito della presente sentenza, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 400,00 mensili oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione giugno 2026;
26) Condanna al pagamento integrale delle spese di lite sostenute Controparte_1 da liquidate nell'importo complessivo di 4.800,00 oltre spese generali oneri Parte_1 fiscali e presidenziali di legge;
27) Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1) dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GORGONZOLA (MI) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge Si comunichi anche ai SS del Comune di Gorgonzola Così deciso in Milano, il 14 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Maria Cosmai
13 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 12.01.2024
promossa da ( ), nata in [...] in data [...] residente a [...]Parte_1 C.F._1
MATTEI 52 20064 GORGONZOLA ITALIA rappresentata e difesa dall'Avv. VERGANI ANNA presso la quale è elettivamente domiciliata
Parte attrice nei confronti di
( ), nato in [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 residente in [...]52 20064 GORGONZOLA ITALIA;
Parte convenuta contumace
nato a LZ (MI) il [...] in [...] curatore speciale avv. Controparte_2
che lo rappresenta a e difende in proprio ex art 86 c.p.c. Persona_1
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 16.01.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE E DIVORZIO ex art 473 bis. 49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Curatore speciale, come da atto depositato in data 05.05.2025 1) Dichiarare l'addebito della separazione giudiziale - già definita con sentenza parziale sullo status n. 4213/24 dell'11/04/2024- al marito signor Controparte_1
1 2) Confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Gorgonzola (MI), Via Mattei n. 52 scala N con quanto l'arreda alla signora affinché la abiti con i figli;
Parte_1
3) Confermare l'affidamento del figlio minore nato a [...] il [...] al Controparte_2
Servizio Sociale del Comune di Gorgonzola ex art. 333 cc e 5 bis l. 5 bis l n. 184/83 per un periodo di anni due;
4) Disporre la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione, educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
5) Disporre il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del figlio minore presso la madre;
6) Incaricare il Servizio Sociale dell'Ente affidatario di regolamentare la frequentazione paterna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario del figlio minore, sentito il minore medesimo, tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico del figlio, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore e dei genitori;
7) Disporre che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria del figlio minore;
8) Disporre che il genitore collocatario prevalente previo avviso all'Ente affidatario e all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche in forma disgiunta: istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura o viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali / psicomotori secondo il POF – Piano Offerta Formativa dell'Istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi diurni (oratorio, gres, campus organizzate da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
9) Disporre che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi, il minore, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
10) Dispone che l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentito il minore,
2 convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. tutte le decisioni da assumere nell'interesse del minore istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi di studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
11) Disporre che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
12) Disporre che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
13) Incaricare l'Ente affidatario, per il tramite del Servizio Sociale e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza di avviare/proseguire gli interventi di supporto di seguito dettagliati interventi di supporto psicologico per il minore e per la madre, psicoterapeutico/psichiatrico per il padre, supporto alla genitorialità per entrambi i genitori;
14) Incaricare l'Ente affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, trasmettendo a questo Tribunale / Giudice Tutelare relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dal minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, in ogni caso, al Tribunale /Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per il minore;
15) Quanto alle statuizioni di natura economica:
- disporre che il padre contribuisca mensilmente al mantenimento dei due figli CP_2 Per_ (minorenne) e (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) versando alla madre la somma di € 300 per ciascun figlio (e così complessivamente € 600) con rivalutazione annuale ISTAT come per legge (prima rivalutazione novembre 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano da intendersi qui integralmente richiamate;
- disporre che l'A.U. universale sia percepito interamente dalla madre con la quale i figli convivono;
- disporre che il signor versi a titolo di contributo al mantenimento della Controparte_1 moglie signora la somma mensile di € 400 oltre rivalutazione annuale ISTAT Parte_1 come per legge (prima rivalutazione novembre 2025); 16) condannare il signor alla integrale refusione delle spese di lite;
Controparte_1
3 17) rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato affinché provveda relativamente alla pronuncia divorzile come richiesto nel ricorso introduttivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Algeria il 12/11/2000, atto trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Gorgonzola (anno 2000, atto n. 9, serie C). Dall'unione sono nati nato a [...] il [...], Persona_3
nata a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_4 Controparte_2
16/10/2009. Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/01/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la separazione con addebito al marito in ragione comportamenti violenti agiti nei confronti suoi e dei figli;
di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale;
di assegnare a sé la casa famigliare e di stabilire un mantenimento a carico del padre per i figli ed un assegno di mantenimento per sé. All 'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. dell'11 aprile 2024 verificata la regolarità della notifica ricevuta a mani dal marito, ha dichiarato la contumacia di , presente Controparte_1 personalmente in udienza senza l'assistenza di un legale. Il Giudice delegato, sentite le parti ed autorizzati i coniugi a vivere separati, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori La grave situazione di violenza allegata che la moglie ha riferito essere stata agita dal marito durante tutta la unione coniugale a danno suo e dei figli (è pendente processo penale per minacce e lesioni a cario del padre nei confronti del figlio più grande) è indice anche di fragilità materne nelle tutela dei tre figli ed impone a tutela del minore nato a [...] il [...] di Controparte_2 provvedere come di seguito
1) Dispone l' affidamento del minore ai SS del Comune di Gorgonzola ex art 333 cc e 5 bis L 5 bis l. n. 184/83 con limitazione della responabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
2) Dispone che i SS affidati in collaborazione con le competenti ASST e di concerto con il curatore speciale sotto nominato provvedano a:
- mantenere il minore allo stato collocato presso la madre in VIA MATTEI 52 20064 GORGONZOLA;
- prendere contatti con gli insegnanti del minore;
- Procedere ad accessi domiciliari
- Procedere a colloqui conoscitivi con i tre figli e con i genitori;
- Organizzare e scandire le modalità ed i tempi di incontro di con il padre, tenendo CP_2 conto dei desiderata del ragazzino e del suo eventuale rifiuto/ paura, prevedendo che in una prima fase gli incontri avvengano alla presenza di un operatore anche per verificare la qualità della relazione;
- Acquisire una relazione del centro antiviolenza a cui si è rivolta la madre;
4 - Depositare una relaizone di aggiornamneto entro il 30 ottobre 2024
3) Nomina l'avv curatore sociale del minore ex art 473 bis. 8 c.p.c. a cui va Persona_1 dato il compito , nella limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, di dare voce autonoma al minore previo suo ascolto e raccordo con i SS affidatari;
4) Assegna al curatore termine fino al 30 maggio 2024 per la costituzione in giudizio
5) Assegna la casa famigliare con quanto l'arreda alla madre in atti da cui si evince che la moglie, disoccupata, non ha redditi Parte_2 propri, è assegnataria della casa famigliare che ha costi fissi mensili di circa 500,00 euro, convive con il figlio maggiorenne percettore di reddito e si deve fare carico in via esclusiva del mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente
– visti gli scarsi rapporti con il padre- ed il fatto che da quanto dichiarato emerge che il padre percepisce un redditi mensile su 13 mesi di circa 2.000,00 euro e che vive ospite da un amico porta all'adozione dei seguenti provvedimenti:
6) Dispone che l'AUU universale sia percepito per intero dalla madre con cui i ragazzi convivono;
7) Pone a carico del padre, l'obbligo contribuire nel mantenimento dei figli versando alla madre con decorrenza dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di gennaio 2024 entro il 20 di ogni mese l'importo di 500,00 ( 250,00 euro per il minore e 250,00 per la figli maggiorenne studentessa ) prima rivalutazione gennaio 2025 oltre al il 50 Persona_4
% delle spese che non necessitano di preventivo consenso come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui di seguito trascritte
1. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
3. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
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8) Pone a carico del convenuto l'obbligo di versare alla moglie entro il 20 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di gennaio 2024 un assegno di mantenimento di 350,00 euro oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione gennaio 2025;
9) Respinge le istanze istruttorie articolate in ricorso in quanto di contenuto di contenuto estremamente generico e contenenti valutazioni non demandabili ai testimoni ferma la eventuale attivazione d'ufficio ex art 473 bis. 44 c.p.c
10) Ordina ex artt 473 bis .2 c.p.c. e art 210 con sede in Roncello, via CP_3
Lombardi 5 di depositare le certificazioni uniche relative ai redditi 2022 e 2023 nonchè le buste paga relative all'anno 2024 del sig. Controparte_1
11) Assegna alle parti termine fino all'8 novembre 2024 per l'eventuale deposito di memorie ex art 473 bis. 27 c.p.c.
12) Rinvia il procedimento all'udienza del 13 novembre 2024 ore 9.30;
13) Riserva di riferire al Collegio per la decisione sulla domanda sullo stato delle persone Si comunichi
- ai SS del Comune di Gorgonzola
- Al PM a cui si rinnova la richiesta ex art 473 bis. 42, III c.p.c. rif RGNR Persona_5
32985/23 di comunicare l'esistenza di procedimenti, definiti o pendenti, relativi ad abusi
o violenze a carico di Controparte_1 CodiceFiscale_3
01/01/1968 - con richiesta di trasmettere gli atti non coperti da segreto ex art. 329 cpp,
- Al curatore speciale avv Persona_1
Con sentenza non definitiva n. 4213/2024 dell'11 aprile 2024, pubblicata in data 16 aprile 2024 il Collegio ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per le ulteriori domande e per la pronuncia di divorzio, ed il procedimento è stato rinviato all'udienza del 13.11.2024. In data 24.05.2024 si è costituita in giudizio la Curatrice speciale del minore, Avv. . Persona_1
All'udienza del 13 novembre 2024, il Giudice delegato ha sottoposto alle parti costituite la relazione depositata dai Servizi Sociali;
il curatore speciale ha evidenziato la necessità di attivare anche un percorso di supporto alla genitorialità in favore della madre;
la difesa di parte ricorrente ha concordato sull'avvio del percorso e ha chiesto un aumento del contributo nel mantenimento dei figli da 250,00 ciascuno a 400,00 ciascuno ed un aumento del contributo della moglie da 350,00 a 500,00; il curatore speciale ha aderito alla domanda limitatamente al minore. Il Giudice delegato ha così statuito: “Vista la documentazione depositata a seguito dell'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. in data 27 giugno 2024 dall'avv Vergani;
Evidenziato che dalle buste paga e dalla CU tramessa dal datore di lavoro emerge che il padre – che in udienza CP_3 aveva riferito di percepire una retribuzione di 2.000,00 euro su 13 mensilità. Dichiarazione in forza della quale erano stati adottati i provvedimenti temporanei in assenza di ogni altro elemento- ha redditi maggiori di quelli riferiti: dall'ultima CU emerge, infatti, che il reddito netto mensile su 12 mensilità è di circa 2.730,00 euro su base 12 (superiore ai 2.116,00 tenuti in considerazione nell'ordinanza ex art 473 bis. 22 c.p.c.); Ritenuto che la effettiva consistenza delle capacità reddituali paterne emergenti all'esito dell'accertamento istruttorio disposto impone, nei limiti di cui in dispositivo, un aumento dei contributi per i figli e per il mantenimento della moglie (i redditi accertati
6 sono, infatti, fattore indicativo del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio); Ritenuto, inoltre, che è necessario, come richiesta delle parti, incaricare i SS affidatari di attivare nell'interesse della madre un percorso di supporto alla genitorialità con lo scopo di aiutarla a strutturarsi maggiormente nella relazione genitoriale;
Ritenuto, infine, che come emerge dalla relazione depositata il 30 ottobre 2024, occorre incaricare i SS in collaborazione con le competenti ASST di procedere a valutazione psicodiagnostica/ psichiatra della figura paterna al fine di modulare nel modo meglio rispondente all'interesse del minore gli incontri padre figlio;
P.T.M. Letto ed applicato l'art 473 bis. 23 c.p.c. a parziale modifica dei provvedimenti temporanei dell'11 aprile 2024
1. Pone, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024, a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente versando alla madre l'importo di 300,00 euro a figlio, oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione novembre 2025;
2. Pone, con decorrenza da novembre 2024, a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un assegno di mantenimento pari a 400,00 euro al mese oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione novembre 2025;
3. Dispone che i SS del Comune di Gorgonzola, in collaborazione con le competenti ASST provvedano a: - attivare nell'interesse della madre un percorso di supporto alla genitorialità con lo scopo di aiutarla a strutturarsi maggiormente nella relazione genitoriale;
- procedere a valutazione psicodiagnostica / psichiatra della figura paterna al fine di modulare nel modo meglio rispondente all'interesse del minore gli incontri padre figlio;
- depositare una relazione di aggiornamento entro il 20 aprile 2025.
4. Conferma nel resto l'ordinanza ex art 473 bis. 22, 40 c.p.c.
5. Rinnova la richiesta al PM dott.ssa di trasmettere gli atti di indagine in relazione al Persona_5 procedimento RGNR 32895/23 nell'ambito del quale in data 8 aprile 2024 è stato emesso decreto ex art 415 bis c.p.p. in relazione ai reati di maltrattamenti e lesioni a carico di Controparte_1
6. Rinvia il procedimento all'udienza del 7 maggio 2025 ore 9.30”.
All'udienza del 07.05.2025, i procuratori delle parti costituite hanno concordemente chiesto rinviarsi il procedimento ex art 473 bis. 21 c.p.c. anticipando di chiedere la definizione congiunta delle condizioni come anticipato con note depositate il 5 maggio 2025. Il Giudice delegato ha accolto la richiesta rinviando il procedimento all'udienza del 14.05.2025 All'udienza del 14.05.2025, la Sig.ra ha dichiarato: “Mi voglio divorziare. Le cose vanno bene Pt_1 ma anche male nel senso che mio marito non accetta il fatto che io mi voglia divorziare;
continua a portare avanti questa sua idea anche con i figli, e soprattutto con la ragazza, e parlare mi manda anche gente a casa per convincermi a tornare insieme cosa che io non voglio fare. Spesso lo trovo sotto casa. Per vedere non ha intenzione di coordinarsi con i servizi sociali allora si sente CP_2 direttamente con il ragazzo ogni tanto -l'ultima volta l'altro ieri- si presenta sotto casa gli porta qualcosa tipo una merenda stanno un pò insieme poi il ragazzo torna a casa. Si vedono solo sotto casa io non autorizzo il ragazzo ad andare in macchina con lui e nemmeno lui vuole. Sta proseguendo il percorso di supporto psicologico è andato due volte, se non sbaglio, più o meno 1 volta al mese e il ragazzo mi sembra contento. Voglio dire che ho mandato delle mail al mio marito per il pagamento
7 delle spese straordinarie;
io con lui mi voglio rapportare come madre non come moglie ma lui questa cosa non la accetta e mi manda delle mail in risposta in cui mi dice che ormai io ho scelto la mia strada che devo lasciarlo stare e che lui vuole morire in pace. ADR: ho lavorato come animatrice da ottobre a dicembre e ho guadagnato circa 350 € al mese. adesso è da aprile lavoro in mensa: Fino ad oggi ho lavorato per sei ore al giorno e percepivo 500
€ di retribuzione ma dato che è un lavoro molto pesante ho chiesto di passare part-time e quindi dovrei guadagnare 350 € al mese. Non svolgo lavoretti in nero. Vivo con tutti e tre i miei figli Per_3 che è il maggiore lavora. Adesso sta facendo gli straordinari perché a giugno ha in progetto di sposarsi;
lui e sua moglie verranno provvisoriamente a vivere da noi ma la loro idea è di prendersi poi una casa e vivere in autonomia. ADR: Per la situazione tranquilla io cerco sempre di non incontrare mio marito. se la gestisce CP_2 non ci sono particolari problemi certo si vedono non come ha stabilito il Tribunale.” I procuratori hanno chiesto congiuntamente di precisare le conclusioni come già depositate dalla moglie in data 5 maggio 2025 che il curatore speciale, nei limiti del suo mandato, ha fatti proprie, con rinuncia ai termini ex art 473 bis 28 cpc.
L'avvocato Vergani ha chiesto che venisse revocata con decorrenza dal deposito della richiesta al Consiglio dell'Ordine la ammissione provvisoria della signora al beneficio del patrocinio a Pt_1 spese dello Stato ed il curatore ha riservato il deposito di istanza di liquidazione. Il Giudice delegato, dato atto delle richieste, ha dichiarato esaurita l'istruzione e sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025.
**** Sul materiale probatorio Il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande formulate dalle parti. Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le ampie verbalizzazioni delle parti e la documentazione versata in atti, infatti, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine a tutte le questioni sottoposte al giudizio del Tribunale.
Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati l'11.04.2024, il Collegio con sentenza non definitiva n. 4213/2024 dell'11 aprile 2024, pubblicata in data 16 aprile 2024 ha dichiarato la separazione personale ed in data 14 maggio 2025 la moglie ha confermato la volontà di voler divorziare. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Sulla domanda di addebito La Sig.ra a fondamento della domanda di addebito ha allegato che il marito, durante tutta Parte_1 la durata del matrimonio, ha tenuto comportamenti di aggressivi che dal 2004 si sono tradotti anche
8 in violenza fisica, verbale e psicologica non soltanto nei propri confronti ma anche nei confronti dei figli ed in particolare sul primogenito, Persona_3
Dal materiale probatorio in atti emerge che:
- nel giugno 2009, quando la ricorrente era in stato di gravidanza avanzato, la stessa veniva ricoverata con diagnosi di percosse, traumatismo cranico, orbitario destro con emorragia sottocongiuntivale e trauma emimandibola destra. Questo episodio è descritto nel ricorso della Sig.ra ed anche nella denuncia che la stessa ha sporto Pt_1 nel 2016 nei confronti del resistente per i reati di cui agli artt. 570, 571, 572 e 582 c.p., successivamente ritirata.
- Nel 2023, a seguito di una lite, il Sig. ha aggredito il figlio Controparte_1 maggiore minacciandolo con un coltello con intervento delle forze dell'ordine. Per_3
A seguito di quest'ultimo episodio è stato aperto, nei confronti del resistente, il procedimento penale N. 22856/2023 RGNR, per il reato di minaccia a lesioni nei confronti del figlio;
- la Sig.ra in seguito a quest'ultimo episodio ha nuovamente denunciato il Pt_1 marito per il reato di maltrattamenti in famiglia che ha portato ad un altro procedimento penale a carico del resistente N. 32985/2023 RGNR. Entrambi i procedimenti risultano attualmente pendenti. Gli elementi di fatto riportati integrano i presupposti della domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente in quanto le condotte sopra descritte costituiscono evidenti violazioni da parte del dei doveri – minimi- che derivano dal matrimonio. CP_1
Deve, pertanto ritenersi, secondo un percorso di inferenza logica, che a determinare la frattura dell'unione coniugale siano state proprio le violenze del marito tenuto conto che la Corte di Cassazione con orientamento fatto proprio dal Collegio ha a più riprese ribadito che “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti della intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione delle predette pronunce, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei” (cfr.. Cass. 18475/2005; Cass. 26571/07; 5379/06; 15101/04; Cass. 7321/2005). La separazione deve pertanto, essere addebitata a il quale, maltrattando per Controparte_1 anni fisicamente e verbalmente la moglie, ha violato i presupposti minimi dell'unione coniugale così determinandone in modo irreversibile la crisi.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale Come da richiesta della madre e del curatore speciale, deve essere confermato l'affido del figlio minore nato a [...] il [...], all'Ente Comune di Gorgonzola, per la durata di due anni CP_2 artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 con collocamento presso l'abitazione materna già disposto dal Giudice delegato. La fragilità materna legata alla travagliata storia personale si riverbera, infatti, anche nella sua relazione con il figlio (il minore descrive difficoltà relazionale con il genitore e di come la stessa
9 faccia fatica a capirlo che lo hanno indotto a richiedere l'aiuto ai SS per la comunicazione alla madre della volontà di intraprendere un percorso di sostegno psicologico) con conseguente necessità, riconosciuta peraltro anche dalla stessa genitrice, di essere ancora supportata da un soggetto terzo con compiti di indirizzo e decisori importanti a tutela del figlio. Per quanto riguarda le modalità di frequentazione padre-figlio, il Collegio conferma l'incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di predisporre le modalità di frequentazione ritenute più opportune tenuto conto dell'interesse psico-fisico del minore, in particolare prevedendo la modalità Spazio Neutro, in quanto, nonostante l'età e la maturità di quest'ultimo non è ancora pronto CP_2
a vedere il padre liberamente. Deve essere confermata, inoltre, la delega ai Servizi Sociali, in collaborazione con le ASST, per la presa in carico dell'intero nucleo familiare con il compito di:
-avviare un percorso psicologico per il figlio minore come dallo stesso richiesto;
CP_2
- proseguire del percorso di sostegno alla genitorialità per la Sig.ra data la difficoltà relazionali Pt_1 della stessa all'interno del nucleo;
-avviareun percorso di sostegno psicologico e di supporto alla genitorialità per il Sig. CP_1 considerati gli attuali problemi personali dello stesso e al fine di poterlo preparare agli eventuali incontri con il figlio minore.
Sul mantenimento della prole, e sull'assegnazione della casa coniugale Per quanto riguarda Contributo nel mantenimento dei figli assegnazione della casa familiare e modalità di percezione dell'assegno unico universale, il Collegio fa proprie le valutazioni espresse dal Giudice delegato con ordinanza ex art 473 bis. 22 c.p.c. dell'11 aprile 2024 come parzialmente modificata ex art 473 bis. 23 c.p.c. il 13.11.2024 sopra riportate e da intendersi qui richiamate e trascritte. In assenza di allegazioni di segno contrario deve, infatti, ritenersi che la situazione reddituale e patrimoniale del marito sia rimasta invariata- né sono emersi elementi da cui sia possibile desumere una sopravvenuta limitazione della di lui capacità lavorativa-; tenuto altresì conto dell'età del figlio , del fatto che, nell'attualità, è ancora la madre a farsi integralmente carico (anche) di ogni necessità economica del minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente nell'attuale assenza di tempi di permanenza dei figli presso il padre, si ritiene congruo confermare quanto stabilito in punto economico all'udienza.
Sull' assegno divorzile Nella evidente disparità a reddituale ed economica tra i coniugi deve essere riconosciuto alla moglie il diritto a percepire dal marito un assegno divorzile nella sua funzione di alimentare (così correttamente qualificata la domanda avanzata in atti) che viene qui quantificato in euro 400 mensili da corrispondersi con decorrenza dalla mensilità successiva al deposito della sentenza oltre rivalutazione di legge prima rivalutazione giugno 2026.
Sulle spese di lite La soccombenza del marito in giudizio impone la sua condanna al pagamento integrale delle spese di lite sostenute dalla moglie (che ha rinunciato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con conseguente provvedimento di revoca emesso in data odierna dal collegio) che vengono liquidate nell'importo complessivo di 4.800,00 oltre spese generali oneri fiscali e presidenziali di legge.
10 Si provvede come da separato decreto alla liquidazione delle competenze del curatore speciale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
nella contumacia di parte convenuta ogni altra e diversa domanda Controparte_1 disattesa o respinta, Richiamata la sentenza non definitiva di separazione n. 4213/2024 dell'11 aprile 2024, pubblicata in data 16 aprile 2024 così provvede:
1. Dichiara la separazione addebitabile al marito
2. Dichiara lo scioglimento matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 in Algeria il 12.11.2000, atto trascritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio
[...] di Stato Civile del Comune di GORGONZOLA (MI) (anno 2000, atto n. 9, serie C); 3. Conferma l'affidamento del figlio minore nato a [...] il [...] al Controparte_2
Servizio Sociale del Comune di Gorgonzola ex art. 333 cc e 5 bis l. 5 bis l n. 184/83 per un periodo di anni due almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente all'Autorità procedente/alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
4. Conferma la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione, educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
5. Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del figlio minore presso la madre;
6. Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria del figlio minore;
7. Dispone che il genitore collocatario prevalente previo avviso all'Ente affidatario e all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche in forma disgiunta: istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura o viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali / psicomotori secondo il POF – Piano Offerta Formativa dell'Istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi diurni (oratorio, gres, campus organizzate da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
11 b. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
18) Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi, il minore, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
19) Dispone che l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentito il minore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. tutte le decisioni da assumere nell'interesse del minore istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi di studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
20) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
1) Dispone che i Servizi Sociali dell'Ente Affidatario, in collaborazione con le competenti ASST, provvedano a
- Organizzare e scandire le modalità di frequentazione padre/ figlio ritenute più opportune tenuto conto dell'interesse psico-fisico del minore, in particolare prevedendo la modalità Spazio Neutro, in quanto, nonostante l'età e la maturità di quest'ultimo non è ancora pronto a vedere il padre liberamente se e nei limiti CP_2 in cui il padre ne faccia seria richiesta;
- avviare un percorso psicologico per il figlio minore come dallo stesso CP_2 richiesto;
- proseguire un percorso di sostegno alla genitorialità per la Sig.ra data la Pt_1 difficoltà relazionali della stessa all'interno del nucleo;
- avviare un percorso di sostegno psicologico e di supporto alla genitorialità per il Sig.
considerati gli attuali problemi personali dello stesso e al fine di poterlo CP_1 preparare agli eventuali incontri con il figlio minore;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per il mino 21) Conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Gorgonzola (MI), Via Mattei n. 52 scala N con quanto l'arreda alla signora affinché la abiti con i figli;
Parte_1
22) Conferma a carico di , con decorrenza novembre 2024, Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne CP_2 Per_ non economicamente autosufficiente versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese,
12 l'importo di 300,00 euro a figlio, oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione novembre 2025; 23) Conferma a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle che non necessitano di preventivo consenso come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui di seguito trascritte
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
24) Dispone che l'assegno unico universale continui ad essere percepito interamente dalla madre
25) Pone a carico del convenuto l'obbligo di versare alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese con decorrenza dalla mensilità successiva al deposito della presente sentenza, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 400,00 mensili oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione giugno 2026;
26) Condanna al pagamento integrale delle spese di lite sostenute Controparte_1 da liquidate nell'importo complessivo di 4.800,00 oltre spese generali oneri Parte_1 fiscali e presidenziali di legge;
27) Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1) dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GORGONZOLA (MI) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge Si comunichi anche ai SS del Comune di Gorgonzola Così deciso in Milano, il 14 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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