Articolo 10 della Legge 13 luglio 1966, n. 610
Articolo 9Articolo 11
Versione
23 agosto 1966
Art. 10.
A modifica dell' articolo 4 della legge 31 luglio 1954, n. 607 , qualora il danneggiato, od uno dei suoi aventi causa, limitatamente ai discendenti, ascendenti e coniuge, abbia trasferito, o trasferisca entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio domicilio in Comune diverso da quello nel quale sorgeva il fabbricato al momento del danno, sempreche' nell'ambito della stessa regione, e trattisi di fabbricato con accertata consistenza, prima dell'evento bellico, non superiore ad 8 unita' immobiliari, il ripristino puo' essere consentito nel Comune di nuovo domicilio.
Per usufruire di detta autorizzazione sia il danneggiato sia l'eventuale avente causa, richiedente della stessa, deve ricadere nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui all'articolo 3 della presente legge.
Entrata in vigore il 23 agosto 1966