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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2839/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2839/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. DI MASO EMANUELE del foro di BOLOGNA
ATTORI OPPONENTI contro e per essa, (C.F. ) con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TESTA MARCELLI SARA del foro di ROMA C.F. ), e per essa , Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 con il patrocinio dell'avv. BACCHI SILVIA del foro di PISA
e per essa la procuratrice (C.F. ), con il patrocinio Controparte_5 CP_6 P.IVA_3 dell'avv. BARBARO ALESSANDRO e dell'avv. ALOI ANDREA del foro di MESSINA C.F. ), e per essa Controparte_7 P.IVA_4 Controparte_4 con il patrocinio dell'avv. ZANOTTI MICHELE
[...]
(C.F. ), Controparte_8 P.IVA_5
CONVENUTI OPPOSTI avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
Posta in decisione all'udienza del 10.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: si insiste preliminarmente nella revoca dell'ordinanza che ha disposto la discussione orale della causa ex art. 281 sexies e si chiede che vengano concessi i termini ex art. 183
VI co cpc, al fine di correttamente impugnare e contestare le costituzioni di controparte, solo genericamente contestate con la presente memoria.
In subordine si chiede l'accoglimento della domanda formulata, riportandosi alle conclusioni dell'atto di citazione, da intendersi quivi riportate e trascritte (ovvero: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza:
In via preliminare e pregiudiziale pagina 1 di 12 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta ovvero di pronta soluzione ravvisato il fumus boni iuris ed il periculum in mora – stante tutto quanto dedotto in narrativa – Voglia sospendere la procedura esecutiva immobiliare – non avendo il creditore procedente dimostrato la titolarità del credito da cui trae linfa l'omonima procedura immobiliare ossia risultando il creditore procedente assente dall'albo 106 T.U.B. e sussistendo in tal senso periculum in mora derivante dalla vendita dell'abitazione familiare;
- accertare e dichiarare la mancanza della legittimazione ad agire e di titolarità di credito in capo alla creditrice procedente, mancando la prova che i crediti oggetto di causa rientrino nelle ipotesi di cessione di crediti in blocco enunciate all'interno dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato in
Gazzetta indicato dalla procedente e chi per essa opposta nei propri atti;
- accertare e dichiarare la mancata iscrizione dall'albo ex art. 106 TUB della creditrice procedente e di chi per essa e, per l'effetto, pronunciare il difetto di legittimatio ad causam della creditrice procedente e, di chi per essa,
- accertare e dichiarare la mancata allegazione probatoria del titolo esecutivo nonché dei contratti cessione di credito richiesti ex art. 111 cpc in forza del quale la procedente e gli intervenuti sono succeduti a titolo particolare nei sedicenti diritti della cessionaria ovvero si fa riferimento alla mancata allegazione del contratto di cessione pro soluto in atti;
- accertare e dichiara la violazione degli artt. 479 e 480 c.pc. in quanto il mutuo rep n. 39.143 racc. n.
9.705 del 13.01.2009 Notaio Dott. non è stato allegato;
viceversa è stato allegato Persona_1 altro contratto di mutuo ossia Rep n. 40.804 – Racc. n. 10.897 del 20.03.2012 - sempre del Notaio
Dott. Persona_1
e, per l'effetto, respingere le domande proposte dalla creditrice procedente e ordinare sia l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare RG 254/2020 incardinato presso l'Ill.mo Tribunale Adito – con ogni conseguenza di legge sia la cancellazione della trascrizione dell'omonimo pignoramento immobiliare presso i registri della Conservatoria Immobiliare competente;
- Nel merito accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative ai tassi d'interesse del piano di ammortamento del contratto dei contratti di mutuo allegati sub atto di precetto dalla creditrice procedente in quanto superiori al tasso soglia di usura – a fortiori laddove si consideri la clausola di estinzione anticipata – la manipolazione del Tasso Euribor – la mancata indicazione del Divisore
Euribor applicato - in ragione di tutto quanto dedotto e prodotto in narrativa e, per l'effetto, espungere integralmente gli addebiti usurari, con tutte le conseguenze che ne derivano - procedendo in alternativa alla sostituzione delle suddette clausole con l'applicazione del tasso BOT - ed al ricalcolo dell'effettivo ammontare del saldo debitore - scomputando dalla somma eventualmente ancora dovuta dall'odierno opponente nei riguardi della - l'importo già versato per competenze illegittime in CP_9 armonia a quanto evidenziato in narrativa;
- In subordine accertare che la condotta delle convenute posta in violazione delle norme e delle indicazioni fornite da
in merito a trasparenza, correttezza e obblighi di informazione nonché di violazione del CP_10 principio di buona fede di cui all'art. 1337 c.c., per tutti i motivi suesposti ed in particolare per
l'illegittima applicazione della clausole d'interesse poste all'interno dei contratti di mutuo allegato sub precetto dalla procedente – così come indicati in atti - in ragione dell'applicazione implicita ossia senza espressa pattuizione del regime d'interessi composto;
in ragione della discrasia tra il valore dell' ISC / TAEG applicato al contratto;
in ragione della mancata indicazione del tasso di mora in contratto, delle spese d'istruttoria, del regime di capitalizzazione del piano di rimborso, omessa indicazione del divisore Euribor e, per l'effetto degli accertamenti dichiarare l'intervento dei precetti di cui all'art. 117 T.U.B. con ogni conseguenza di legge e, conseguentemente, condannare parte opposta - in virtù della violazione del principio di buona fede - al risarcimento del danno patito dagli odierni attori nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, sia pure mediante giudizio di equità o, in alternativa, di scomputare siffatta somma risarcitoria dal capitale,
pagina 2 di 12 rideterminando viceversa quella dovuta a titolo di saldo alla opposta;
- In ulteriore subordine
- accertare per tutti i motivi esposti in narrativa ed in particolare riguardo all'applicazione della clausole floor all'interno del contratti di mutuo succitati, che la condotta attuata dalla abbia CP_9 violato il principio di buona fede ex art. 1337 c.c. in combinato disposto alle indicazioni fornite da
in merito a trasparenza, correttezza e obblighi di informazione, fintanto da indurre CP_10
l'opponente a sottoscrivere il contratto dibattuto a condizioni sfavorevoli per sé stessa, stando l'assenza di apposita clausola CAP, integrando in tal modo le ipotesi normate dall'art. 1440 c.c. e, per
l'effetto riconoscere alla agli odierni attori, il consequenziale risarcimento del danno, al fine di riequilibrare il sinallagma contrattuale viziato dalla condotta sleale attuata dalla Banca opposta;
- accertare l'indeterminatezza delle condizioni generali afferenti il contratti di mutuo dibattuto - Pa relative manifestatamente all'errata indicazione dell' o del TAEG, alla luce di quanto dedotto in atti e, per l'effetto rideterminare il TAEG procedendo al ricalcolo dell'effettivo ammontare scorporando dalla somma ottenuta le spese illegittime.
- In via istruttoria
-si chiede di volersi disporre l'ordine di esibizione ex. art. 210 c.p.c. nei confronti delle convenute avente ad oggetto tutta la documentazione in suo possesso relativamente ai contratti di mutuo oggetto allegati sub precetto dalla procedente ed indicati in epigrafe, nonché gli estratti conto delle somme versate con la distinzione della somma capite e somma interessi;
-si chiede, inoltre, di volersi disporre CTU contabile a conferma di quanto indicato nella perizia redatta dalla Dott.ssa che si allegherà relativamente a tutto quanto dedotto in narrativa). Per_2
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distarsi in favore del procuratore costituito antistatario.
per Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione Controparte_1
In via preliminare
- Rigettare l'istanza di sospensione reiterata perché del tutto infondata in fatto ed in diritto, non provata, generica e priva dei requisiti del fumus e periculum
Nel merito
- Rigettare tutte le domande spiegate da parte avversa poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti.
- Rigettare la richiesta di CTU perché generica e meramente esplorativa
- Condannare parte attrice, per tutti i motivi sopra esposti, ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
per Affinché il Tribunale voglia respingere le domande tutte proposte dal Sig. Controparte_3 nei confronti della in quanto inammissibili e, comunque ed in ogni Parte_1 Controparte_3 caso, integralmente infondate in fatti ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente fase.
per : 1) Rigettare le domande proposte nei confronti della in Controparte_5 Controparte_5 persona della procuratrice in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in CP_6 diritto.
2) Con vittoria di spese e compensi di lite.
per Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza ed Controparte_7 eccezione disattesa e per tutti i motivi resi in atti,
pagina 3 di 12 - in via istruttoria, ammettere tutti quanti i mezzi istruttori richiesti nel corso del giudizio dalla
[...] rappresentata da oggi non Controparte_7 CP_11 Controparte_4 ammessi;
- nel merito, rigettare le domande tutte proposte dagli attori nei confronti di in Controparte_7 quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
pagina 4 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. introdotto da e Parte_1 [...]
a seguito della ordinanza in data 16.6.2023 del giudice della esecuzione iscritta al RGE Pt_2
254/2020 che, rilevato che la parte esecutata aveva contestato nella comparsa di costituzione la legittimazione ad agire del creditore procedente e degli intervenuti, con ciò proponendo, nella sostanza, opposizione alla esecuzione, ha fissato termine di giorni 120 per la introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini di cui all'art.163 bis c.p.c. ridotti della metà.
1.1 Come risulta dalla ordinanza del 16.6.2023 e come risulta dalla “comparsa di costituzione e risposta di riassunzione” depositata dagli odierni attori nel procedimento esecutivo, gli stessi hanno contestato unicamente che il creditore procedente (d'ora innanzi breviter anche ) e la Controparte_1 CP_1
creditrice intervenuta e avessero provato di essere titolari dei Controparte_3 Controparte_5
crediti nei loro confronti non avendo prodotto i contratti di cessione e non essendo la documentazione depositata sufficiente a dimostrare la loro legittimazione.
1.2 Ciò premesso, atteso che per costante elaborazione del giudice della nomofilachia, la struttura di giudizio unitario a cadenza bifasica propria delle opposizioni esecutive importa che sia il ricorso introduttivo della fase sommaria della controversia a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice adito, sicché ogni mutamento (eccedente i limiti della mera emendatio) delle ragioni di contestazioni poste a base dell'opposizione oppure dei provvedimenti richiesti integra una inammissibile domanda nuova (da ultimo, Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020,
n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n.
12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n. 16541), ne consegue che tutte le domande ulteriori proposte da parte opponente con l'atto di citazione introduttivo della presente fase di merito, diverse da quella attinente al difetto di legittimazione ad agire esecutivamente (recte questione di merito attinente alla mancata prova della titolarità dei crediti) degli odierni convenuti costituiti per non avere dimostrato di essere titolari dei crediti fatti valere nel processo esecutivo, debbono essere dichiarate inammissibili.
Del resto tale questione è stata espressamente rilevata alla udienza del 20.2.2025 e parte attrice nulla ha argomentato per contestare detto rilievo officioso né nella nota depositata il 1.4.2025 né al verbale della udienza del 10.4.2025, così che ogni altra argomentazione sul punto appare superflua.
1.3 Ne consegue che la unica domanda che può essere esaminata in questa sede è quella relativa pagina 5 di 12 all'eccepito difetto di legittimazione attiva del creditore procedente e degli intervenuti, contestata da parte attrice con la opposizione alla esecuzione proposta innanzi al giudice della esecuzione.
1.4 In ragione di ciò la causa è matura per la decisione con la conseguenza che non debbono essere concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. applicabile al presente giudizio ratione temporis, richiesti dal difensore di parte attrice.
Infatti in forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c. (cfr. tra le altre da ultimo Cass. Ordinanza n. 32577 del 23/11/2023).
2. Prima di verificare se i singoli convenuti abbiano dato prova di essere legittimati ad agire o intervenire nella esecuzione dando prova di avere acquistato i crediti che hanno asserito di avere acquistato occorre ricordare i seguenti principi.
Se è vero, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in materia (cfr. solo da ultimo
Cass. 3405/2024), che la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non
è di per sé sufficiente a dare la prova della cessione, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, tuttavia l'avviso anzidetto può fungere da prova dell'avvenuta cessione, quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (cfr. Cass. 21821/2023).
Ha infatti precisato più volte la Suprema Corte che nel caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione” (in tal senso cfr. Cass., Sez. III, n. 427 del 10/2/2023,
Cass. 31188 del 2017 e 20495/2020; Cass. 24978/2020).
Peraltro anche ove tale avviso non consenta di per sé di ritenere provata la cessione, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n.
pagina 6 di 12 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116), non potendosi invece affermare che l'unico atto con il quale si può provare tale cessione sia la produzione del contratto di cessione, come argomenta parte opponente.
Nel compiere tale accertamento particolare valore deve essere dato alla dichiarazione della cedente in quanto occorre ricordare che la Suprema Corte ha statuito che la dichiarazione del cedente […] notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo
(cfr. Cass. civ., n. 10200/2021).
2.1 Posizione di RE SEA SPV:
Cont Ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione prodotta dalla RE , nel caso di specie, possa dirsi raggiunta la prova della cessione alla stessa da parte del dei crediti sorti da CP_12
mutui fondiari (e conto corrente), come meglio indicati in atti.
Infatti la ha provato la titolarità del credito azionato in via esecutiva e dunque il diritto CP_1
ad agire in via esecutiva in ragione dei seguenti elementi:
i) dalla pubblicazione effettuata ex art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 65, del
07/06/2018 (cfr. doc. 4 prodotto da tale parte), si evince che ha ceduto a taluni i CP_12 CP_1
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto Controparte_13
corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e CP_10
segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della n. 139/1991, come CP_10
risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è depositata presso il Notaio di Milano, e Persona_3
pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/;
ii) risulta dal doc. 5 prodotto da che tra i crediti a essa ceduti da vi siano anche CP_1 CP_12
quelli nei confronti degli odierni opponenti contrassegnati dall'NDG n. 11267947 riferibile agli odierni opponenti e identificati con i numeri indicati al punto iii) che segue;
iii) dalla dichiarazione del creditore cedente che viene sotto riportata pagina 7 di 12 pagina 8 di 12 si evince chiaramente che tra i crediti ceduti vi siano anche quelli sorgenti dal mutuo per il quale la ha agito esecutivamente. CP_1
Ove infatti tale credito non fosse tra quelli oggetto di cessione di cui alla comunicazione di cessione, non si comprenderebbe perché la banca cedente avrebbe dovuto dichiarare, con dichiarazione confessoria (perché a seguito della stessa non potrebbe certamente più essere lei ad agire nei confronti del debitore), che il credito nei confronti degli odierni opponenti è stato ceduto a Controparte_1
Da tutti tali elementi non può che concludersi che il credito per il quale la ha agito CP_1
esecutivamente è stato ceduto dal alla . CP_12 CP_1
2.2. Posizione Controparte_3
è intervenuta nell'esecuzione immobiliare in forza di due distinti titoli esecutivi, Controparte_3
rappresentati da due decreti ingiuntivi nn. 1307/2015 e 1093/2015 emessi dal giudice designato di questo Tribunale (prodotti in questo giudizio come doc. 3 e 4 di tale parte) con i quali lo stesso su ricorso di ingiunse a il pagamento delle somme Controparte_14 Parte_1
di denaro ivi indicate.
Come si evince dalle sentenze n. 1661/2022 e n. 2139/2022 della Corte di Appello di Firenze le opposizioni a tali decreti ingiuntivi furono respinte dalle sentenze del Tribunale di Livorno n. 388 del
29.03.2018 e n. 124 del 31.01.2018.
Dalle sentenze n. 1661/2022 e n. 2139/2022 della Corte di Appello di Firenze si evince che il giudice dell'impugnazione, pronunciando anche nel contraddittorio della intervenuta a Controparte_3
mezzo della mandataria in qualità di cessionaria del credito, respinse Controparte_4
entrambe le impugnazioni e condannò l'appellante alla refusione delle spese nei confronti della
Controparte_3
Poiché in dette sentenze viene accertata implicitamente la qualità di cessionaria dei crediti portati dai due suddetti decreti ingiuntivi in capo a gli odierni attori opponenti non possono in Controparte_3
sede esecutiva contestare la titolarità dei crediti in capo a tale cessionaria, in quanto tale contestazione avrebbe dovuto essere avanzata (o dovrà essere avanzata ove ritenuta ammissibile) nei giudizi di cognizione avente ad oggetto la opposizione avverso i sopra indicati decreti ingiuntivi.
Per tale motivo pertanto la opposizione nella parte qua deve essere rigettata.
Peraltro occorre rilevare, ad abundantiam, che la ha dimostrato di essere titolare dei CP_3
crediti portati dai suddetti due decreti ingiuntivi in forza dei seguenti elementi:
i) la pubblicazione effettuata ex art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 148, del
16/12/2017 (cfr. doc. 7 di parte , dalla quale si evince che Cassa di Risparmi di San Miniato CP_3
ha ceduto a tutti i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in diverse forme dal Controparte_3
pagina 9 di 12 2.1.1980 al 31.12.2017 verso debitori classificati in sofferenza.
Unitamente ai crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla cartolarizzazione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo;
ii) l'estratto del contratto di cessione dei crediti, dove viene riportato il credito in oggetto ceduto (cfr. il doc. 8 prodotto da tale parte);
iii) la lettera della cedente ED OL (subentrata per fusione alla Controparte_14
- cfr. doc. 10 di ) che conferma l'avvenuta cessione del credito (cfr. doc. 9 di
[...] CP_3
). CP_3
iv) copia della lettera di notifica di cessione firmata anche dal cedente (cfr doc. 14 di ). CP_3
In forza di tutti tali elementi dunque non potrebbe, in ogni caso, non ritenersi provata la titolarità dei crediti portati dai suddetti decreti ingiuntivi in capo a Controparte_3
2.3 Posizione : Controparte_5
i) dai documenti 4, 5, 6, 7, 8 e 1 (pubblicazioni nella GU della cessione di crediti in blocco) risulta che la a seguito di successive cessioni, sia la attuale titolare del credito sorto dal contratto in Controparte_5 data 21.6.2013 prodotto come doc. 10 da tale parte;
Le indicazioni contenute nelle GU per la identificazione dei crediti dimostrano infatti che tra i crediti ceduti
Contr originariamente da vi sia anche quello per cui è causa;
ii) altri elementi che portano a tale conclusione sono altresì rappresentati dalla disponibilità in capo alla
Contr del contratto concluso con con gli opponenti e della certificazione ex art 50 TUB Controparte_5
che non si spiegherebbe nel caso in cui la stessa non fosse titolare dei crediti.
Da tutti tali elementi non può che concludersi che la abbia dato prova di essere la attuale Controparte_5 Contr titolare del credito sorgente dal contratto di finanziamento stipulato da con gli odierni opponenti e documentati dal doc. 10 prodotto da . CP_5
2.4 Posizione SIENA Controparte_7
Che attualmente la sia titolare dei crediti per i quali è intervenuta nella procedura Controparte_7
esecutiva risulta dai seguenti elementi:
i) dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/12/2017, parte seconda n. 15 (cfr. doc. 6 di tale parte) della avvenuta cessione;
ii) in detta cessione veniva indicato che i rapporti ceduti potevano essere verificati collegandosi al sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html.; come risulta dai doc. 24 e 25 collegandosi al predetto sito ed inserendo rispettivamente i dati del FG del pagina 10 di 12 credito ex Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (FG 2620459) e del rapporto ex MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.a. (rapporto 5024717) risulta chiaramente che entrambi i rapporti sono stati oggetto di cessione;
iii) dalla certificazione del 30 Marzo 2023 prodotta da come doc. n. 26 risulta il Controparte_7
credito di Monte dei Paschi di Siena Spa vantato nei confronti di IMMOBILIARE IL POZZO CP_9
SRL FG 2620459/71 id 201525360654001 è rientrato nella predetta operazione di cessione in favore di
Controparte_7
Contr Più in particolare, come risulta dalla suddetta certificazione il rapporto FG 2620459/71 di aveva ad oggetto i seguenti rapporti, tutti già in essere presso la Filiale di Cecina della suddetta banca:
- conto corrente 3830/15245 (oggetto del Decreto Ingiuntivo n. 309/2016, emesso nei confronti anche di dal Giudice Designato del Tribunale di Livorno in data 05 Marzo 2016 – cfr. doc. n. Parte_1
20);
- mutuo fondiario 3830/ 741402122
- mutuo fondiario 3830/ 741402123
- mutuo fondiario 3830/ 741402124
- mutuo fondiario 3830/ 741402125 iv) dalla certificazione del 30 Marzo 2023 prodotta da come doc. n. 27 risulta che Controparte_7
il credito di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a. vantato nei confronti della società
IMMOBILIARE IL POZZO S.R.L. FG 3029488/88 id 201532704000010 aveva ad oggetto il mutuo fondiario n. 1/ 502471701, vale a dire il contratto di mutuo stipulato in data 9 Dicembre 2008 ai rogiti del Dott. (Repertorio numero 39070 Raccolta numero 9535) - come si evince dal Persona_4
piano di ammortamento prodotto come doc. 15 da tale parte).
Da tutti tali elementi non può che concludersi che la è la attuale titolare dei Controparte_7
crediti per i quali è intervenuta nella esecuzione immobiliare pendente innanzi a questo Tribunale ed iscritto al RGE n. 254/2020.
3. In definitiva quindi il motivo di opposizione fondato sul difetto di legittimazione ad agire del creditore procedente e degli intervenuti per difetto di titolarità dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva pendente innanzi a questo Tribunale ed iscritto al RGE n. 254/2020 (da qualificarsi più correttamente come eccezione di merito) deve essere rigettato in quanto infondato.
3.1 Gli ulteriori motivi di opposizione debbono essere dichiarati inammissibili per quanto evidenziato al punto 1.2. che precede.
4. Va infine respinta la domanda di condanna degli attori ex art. 96 c.p.c. avanzata dal Controparte_1
non avendo tale parte neppure specificato se tale condanna venga invocata in base al primo o al terzo pagina 11 di 12 comma dell'art 96 c.p.c. e, in ogni caso, non avendo nemmeno dedotto la mala fede o colpa grave – elemento costitutivo di entrambe le fattispecie – da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo (Cass. n. 36591 del
2023), non potendo esse desumersi dalla mera infondatezza della domanda, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata (Cass. n.
19948 del 2023), e non risultando ulteriori circostanze idonee a farne ravvisare la sussistenza.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, per i giudizi di valore indeterminabile a complessità media, d'ufficio per le parti che non hanno depositato nota spese.
Nulla è dovuto a titolo di spese alla che non si è Controparte_8
costituita e dunque non ha sopportato spese rimborsabili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la opposizione nella parte in cui ha ad oggetto la contestazione della legittimazione ad agire del creditore procedente e degli intervenuti per asserito difetto di titolarità dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva RGE 254/2020.
Dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dagli opponenti.
Rigetta la domanda proposta da ex art. 96 c.p.c.. Controparte_1
Condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e le spese di lite, liquidate a Controparte_3 Controparte_5 Controparte_7
favore di ciascuna di esse in € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, €
3.738,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 3.579,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al
15% per spese generali.
Livorno, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2839/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. DI MASO EMANUELE del foro di BOLOGNA
ATTORI OPPONENTI contro e per essa, (C.F. ) con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TESTA MARCELLI SARA del foro di ROMA C.F. ), e per essa , Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 con il patrocinio dell'avv. BACCHI SILVIA del foro di PISA
e per essa la procuratrice (C.F. ), con il patrocinio Controparte_5 CP_6 P.IVA_3 dell'avv. BARBARO ALESSANDRO e dell'avv. ALOI ANDREA del foro di MESSINA C.F. ), e per essa Controparte_7 P.IVA_4 Controparte_4 con il patrocinio dell'avv. ZANOTTI MICHELE
[...]
(C.F. ), Controparte_8 P.IVA_5
CONVENUTI OPPOSTI avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
Posta in decisione all'udienza del 10.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: si insiste preliminarmente nella revoca dell'ordinanza che ha disposto la discussione orale della causa ex art. 281 sexies e si chiede che vengano concessi i termini ex art. 183
VI co cpc, al fine di correttamente impugnare e contestare le costituzioni di controparte, solo genericamente contestate con la presente memoria.
In subordine si chiede l'accoglimento della domanda formulata, riportandosi alle conclusioni dell'atto di citazione, da intendersi quivi riportate e trascritte (ovvero: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza:
In via preliminare e pregiudiziale pagina 1 di 12 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta ovvero di pronta soluzione ravvisato il fumus boni iuris ed il periculum in mora – stante tutto quanto dedotto in narrativa – Voglia sospendere la procedura esecutiva immobiliare – non avendo il creditore procedente dimostrato la titolarità del credito da cui trae linfa l'omonima procedura immobiliare ossia risultando il creditore procedente assente dall'albo 106 T.U.B. e sussistendo in tal senso periculum in mora derivante dalla vendita dell'abitazione familiare;
- accertare e dichiarare la mancanza della legittimazione ad agire e di titolarità di credito in capo alla creditrice procedente, mancando la prova che i crediti oggetto di causa rientrino nelle ipotesi di cessione di crediti in blocco enunciate all'interno dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato in
Gazzetta indicato dalla procedente e chi per essa opposta nei propri atti;
- accertare e dichiarare la mancata iscrizione dall'albo ex art. 106 TUB della creditrice procedente e di chi per essa e, per l'effetto, pronunciare il difetto di legittimatio ad causam della creditrice procedente e, di chi per essa,
- accertare e dichiarare la mancata allegazione probatoria del titolo esecutivo nonché dei contratti cessione di credito richiesti ex art. 111 cpc in forza del quale la procedente e gli intervenuti sono succeduti a titolo particolare nei sedicenti diritti della cessionaria ovvero si fa riferimento alla mancata allegazione del contratto di cessione pro soluto in atti;
- accertare e dichiara la violazione degli artt. 479 e 480 c.pc. in quanto il mutuo rep n. 39.143 racc. n.
9.705 del 13.01.2009 Notaio Dott. non è stato allegato;
viceversa è stato allegato Persona_1 altro contratto di mutuo ossia Rep n. 40.804 – Racc. n. 10.897 del 20.03.2012 - sempre del Notaio
Dott. Persona_1
e, per l'effetto, respingere le domande proposte dalla creditrice procedente e ordinare sia l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare RG 254/2020 incardinato presso l'Ill.mo Tribunale Adito – con ogni conseguenza di legge sia la cancellazione della trascrizione dell'omonimo pignoramento immobiliare presso i registri della Conservatoria Immobiliare competente;
- Nel merito accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative ai tassi d'interesse del piano di ammortamento del contratto dei contratti di mutuo allegati sub atto di precetto dalla creditrice procedente in quanto superiori al tasso soglia di usura – a fortiori laddove si consideri la clausola di estinzione anticipata – la manipolazione del Tasso Euribor – la mancata indicazione del Divisore
Euribor applicato - in ragione di tutto quanto dedotto e prodotto in narrativa e, per l'effetto, espungere integralmente gli addebiti usurari, con tutte le conseguenze che ne derivano - procedendo in alternativa alla sostituzione delle suddette clausole con l'applicazione del tasso BOT - ed al ricalcolo dell'effettivo ammontare del saldo debitore - scomputando dalla somma eventualmente ancora dovuta dall'odierno opponente nei riguardi della - l'importo già versato per competenze illegittime in CP_9 armonia a quanto evidenziato in narrativa;
- In subordine accertare che la condotta delle convenute posta in violazione delle norme e delle indicazioni fornite da
in merito a trasparenza, correttezza e obblighi di informazione nonché di violazione del CP_10 principio di buona fede di cui all'art. 1337 c.c., per tutti i motivi suesposti ed in particolare per
l'illegittima applicazione della clausole d'interesse poste all'interno dei contratti di mutuo allegato sub precetto dalla procedente – così come indicati in atti - in ragione dell'applicazione implicita ossia senza espressa pattuizione del regime d'interessi composto;
in ragione della discrasia tra il valore dell' ISC / TAEG applicato al contratto;
in ragione della mancata indicazione del tasso di mora in contratto, delle spese d'istruttoria, del regime di capitalizzazione del piano di rimborso, omessa indicazione del divisore Euribor e, per l'effetto degli accertamenti dichiarare l'intervento dei precetti di cui all'art. 117 T.U.B. con ogni conseguenza di legge e, conseguentemente, condannare parte opposta - in virtù della violazione del principio di buona fede - al risarcimento del danno patito dagli odierni attori nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, sia pure mediante giudizio di equità o, in alternativa, di scomputare siffatta somma risarcitoria dal capitale,
pagina 2 di 12 rideterminando viceversa quella dovuta a titolo di saldo alla opposta;
- In ulteriore subordine
- accertare per tutti i motivi esposti in narrativa ed in particolare riguardo all'applicazione della clausole floor all'interno del contratti di mutuo succitati, che la condotta attuata dalla abbia CP_9 violato il principio di buona fede ex art. 1337 c.c. in combinato disposto alle indicazioni fornite da
in merito a trasparenza, correttezza e obblighi di informazione, fintanto da indurre CP_10
l'opponente a sottoscrivere il contratto dibattuto a condizioni sfavorevoli per sé stessa, stando l'assenza di apposita clausola CAP, integrando in tal modo le ipotesi normate dall'art. 1440 c.c. e, per
l'effetto riconoscere alla agli odierni attori, il consequenziale risarcimento del danno, al fine di riequilibrare il sinallagma contrattuale viziato dalla condotta sleale attuata dalla Banca opposta;
- accertare l'indeterminatezza delle condizioni generali afferenti il contratti di mutuo dibattuto - Pa relative manifestatamente all'errata indicazione dell' o del TAEG, alla luce di quanto dedotto in atti e, per l'effetto rideterminare il TAEG procedendo al ricalcolo dell'effettivo ammontare scorporando dalla somma ottenuta le spese illegittime.
- In via istruttoria
-si chiede di volersi disporre l'ordine di esibizione ex. art. 210 c.p.c. nei confronti delle convenute avente ad oggetto tutta la documentazione in suo possesso relativamente ai contratti di mutuo oggetto allegati sub precetto dalla procedente ed indicati in epigrafe, nonché gli estratti conto delle somme versate con la distinzione della somma capite e somma interessi;
-si chiede, inoltre, di volersi disporre CTU contabile a conferma di quanto indicato nella perizia redatta dalla Dott.ssa che si allegherà relativamente a tutto quanto dedotto in narrativa). Per_2
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distarsi in favore del procuratore costituito antistatario.
per Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione Controparte_1
In via preliminare
- Rigettare l'istanza di sospensione reiterata perché del tutto infondata in fatto ed in diritto, non provata, generica e priva dei requisiti del fumus e periculum
Nel merito
- Rigettare tutte le domande spiegate da parte avversa poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti.
- Rigettare la richiesta di CTU perché generica e meramente esplorativa
- Condannare parte attrice, per tutti i motivi sopra esposti, ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
per Affinché il Tribunale voglia respingere le domande tutte proposte dal Sig. Controparte_3 nei confronti della in quanto inammissibili e, comunque ed in ogni Parte_1 Controparte_3 caso, integralmente infondate in fatti ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente fase.
per : 1) Rigettare le domande proposte nei confronti della in Controparte_5 Controparte_5 persona della procuratrice in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in CP_6 diritto.
2) Con vittoria di spese e compensi di lite.
per Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza ed Controparte_7 eccezione disattesa e per tutti i motivi resi in atti,
pagina 3 di 12 - in via istruttoria, ammettere tutti quanti i mezzi istruttori richiesti nel corso del giudizio dalla
[...] rappresentata da oggi non Controparte_7 CP_11 Controparte_4 ammessi;
- nel merito, rigettare le domande tutte proposte dagli attori nei confronti di in Controparte_7 quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
pagina 4 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. introdotto da e Parte_1 [...]
a seguito della ordinanza in data 16.6.2023 del giudice della esecuzione iscritta al RGE Pt_2
254/2020 che, rilevato che la parte esecutata aveva contestato nella comparsa di costituzione la legittimazione ad agire del creditore procedente e degli intervenuti, con ciò proponendo, nella sostanza, opposizione alla esecuzione, ha fissato termine di giorni 120 per la introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini di cui all'art.163 bis c.p.c. ridotti della metà.
1.1 Come risulta dalla ordinanza del 16.6.2023 e come risulta dalla “comparsa di costituzione e risposta di riassunzione” depositata dagli odierni attori nel procedimento esecutivo, gli stessi hanno contestato unicamente che il creditore procedente (d'ora innanzi breviter anche ) e la Controparte_1 CP_1
creditrice intervenuta e avessero provato di essere titolari dei Controparte_3 Controparte_5
crediti nei loro confronti non avendo prodotto i contratti di cessione e non essendo la documentazione depositata sufficiente a dimostrare la loro legittimazione.
1.2 Ciò premesso, atteso che per costante elaborazione del giudice della nomofilachia, la struttura di giudizio unitario a cadenza bifasica propria delle opposizioni esecutive importa che sia il ricorso introduttivo della fase sommaria della controversia a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice adito, sicché ogni mutamento (eccedente i limiti della mera emendatio) delle ragioni di contestazioni poste a base dell'opposizione oppure dei provvedimenti richiesti integra una inammissibile domanda nuova (da ultimo, Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020,
n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n.
12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n. 16541), ne consegue che tutte le domande ulteriori proposte da parte opponente con l'atto di citazione introduttivo della presente fase di merito, diverse da quella attinente al difetto di legittimazione ad agire esecutivamente (recte questione di merito attinente alla mancata prova della titolarità dei crediti) degli odierni convenuti costituiti per non avere dimostrato di essere titolari dei crediti fatti valere nel processo esecutivo, debbono essere dichiarate inammissibili.
Del resto tale questione è stata espressamente rilevata alla udienza del 20.2.2025 e parte attrice nulla ha argomentato per contestare detto rilievo officioso né nella nota depositata il 1.4.2025 né al verbale della udienza del 10.4.2025, così che ogni altra argomentazione sul punto appare superflua.
1.3 Ne consegue che la unica domanda che può essere esaminata in questa sede è quella relativa pagina 5 di 12 all'eccepito difetto di legittimazione attiva del creditore procedente e degli intervenuti, contestata da parte attrice con la opposizione alla esecuzione proposta innanzi al giudice della esecuzione.
1.4 In ragione di ciò la causa è matura per la decisione con la conseguenza che non debbono essere concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. applicabile al presente giudizio ratione temporis, richiesti dal difensore di parte attrice.
Infatti in forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c. (cfr. tra le altre da ultimo Cass. Ordinanza n. 32577 del 23/11/2023).
2. Prima di verificare se i singoli convenuti abbiano dato prova di essere legittimati ad agire o intervenire nella esecuzione dando prova di avere acquistato i crediti che hanno asserito di avere acquistato occorre ricordare i seguenti principi.
Se è vero, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in materia (cfr. solo da ultimo
Cass. 3405/2024), che la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non
è di per sé sufficiente a dare la prova della cessione, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, tuttavia l'avviso anzidetto può fungere da prova dell'avvenuta cessione, quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (cfr. Cass. 21821/2023).
Ha infatti precisato più volte la Suprema Corte che nel caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione” (in tal senso cfr. Cass., Sez. III, n. 427 del 10/2/2023,
Cass. 31188 del 2017 e 20495/2020; Cass. 24978/2020).
Peraltro anche ove tale avviso non consenta di per sé di ritenere provata la cessione, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n.
pagina 6 di 12 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116), non potendosi invece affermare che l'unico atto con il quale si può provare tale cessione sia la produzione del contratto di cessione, come argomenta parte opponente.
Nel compiere tale accertamento particolare valore deve essere dato alla dichiarazione della cedente in quanto occorre ricordare che la Suprema Corte ha statuito che la dichiarazione del cedente […] notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo
(cfr. Cass. civ., n. 10200/2021).
2.1 Posizione di RE SEA SPV:
Cont Ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione prodotta dalla RE , nel caso di specie, possa dirsi raggiunta la prova della cessione alla stessa da parte del dei crediti sorti da CP_12
mutui fondiari (e conto corrente), come meglio indicati in atti.
Infatti la ha provato la titolarità del credito azionato in via esecutiva e dunque il diritto CP_1
ad agire in via esecutiva in ragione dei seguenti elementi:
i) dalla pubblicazione effettuata ex art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 65, del
07/06/2018 (cfr. doc. 4 prodotto da tale parte), si evince che ha ceduto a taluni i CP_12 CP_1
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto Controparte_13
corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e CP_10
segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della n. 139/1991, come CP_10
risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è depositata presso il Notaio di Milano, e Persona_3
pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/;
ii) risulta dal doc. 5 prodotto da che tra i crediti a essa ceduti da vi siano anche CP_1 CP_12
quelli nei confronti degli odierni opponenti contrassegnati dall'NDG n. 11267947 riferibile agli odierni opponenti e identificati con i numeri indicati al punto iii) che segue;
iii) dalla dichiarazione del creditore cedente che viene sotto riportata pagina 7 di 12 pagina 8 di 12 si evince chiaramente che tra i crediti ceduti vi siano anche quelli sorgenti dal mutuo per il quale la ha agito esecutivamente. CP_1
Ove infatti tale credito non fosse tra quelli oggetto di cessione di cui alla comunicazione di cessione, non si comprenderebbe perché la banca cedente avrebbe dovuto dichiarare, con dichiarazione confessoria (perché a seguito della stessa non potrebbe certamente più essere lei ad agire nei confronti del debitore), che il credito nei confronti degli odierni opponenti è stato ceduto a Controparte_1
Da tutti tali elementi non può che concludersi che il credito per il quale la ha agito CP_1
esecutivamente è stato ceduto dal alla . CP_12 CP_1
2.2. Posizione Controparte_3
è intervenuta nell'esecuzione immobiliare in forza di due distinti titoli esecutivi, Controparte_3
rappresentati da due decreti ingiuntivi nn. 1307/2015 e 1093/2015 emessi dal giudice designato di questo Tribunale (prodotti in questo giudizio come doc. 3 e 4 di tale parte) con i quali lo stesso su ricorso di ingiunse a il pagamento delle somme Controparte_14 Parte_1
di denaro ivi indicate.
Come si evince dalle sentenze n. 1661/2022 e n. 2139/2022 della Corte di Appello di Firenze le opposizioni a tali decreti ingiuntivi furono respinte dalle sentenze del Tribunale di Livorno n. 388 del
29.03.2018 e n. 124 del 31.01.2018.
Dalle sentenze n. 1661/2022 e n. 2139/2022 della Corte di Appello di Firenze si evince che il giudice dell'impugnazione, pronunciando anche nel contraddittorio della intervenuta a Controparte_3
mezzo della mandataria in qualità di cessionaria del credito, respinse Controparte_4
entrambe le impugnazioni e condannò l'appellante alla refusione delle spese nei confronti della
Controparte_3
Poiché in dette sentenze viene accertata implicitamente la qualità di cessionaria dei crediti portati dai due suddetti decreti ingiuntivi in capo a gli odierni attori opponenti non possono in Controparte_3
sede esecutiva contestare la titolarità dei crediti in capo a tale cessionaria, in quanto tale contestazione avrebbe dovuto essere avanzata (o dovrà essere avanzata ove ritenuta ammissibile) nei giudizi di cognizione avente ad oggetto la opposizione avverso i sopra indicati decreti ingiuntivi.
Per tale motivo pertanto la opposizione nella parte qua deve essere rigettata.
Peraltro occorre rilevare, ad abundantiam, che la ha dimostrato di essere titolare dei CP_3
crediti portati dai suddetti due decreti ingiuntivi in forza dei seguenti elementi:
i) la pubblicazione effettuata ex art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 148, del
16/12/2017 (cfr. doc. 7 di parte , dalla quale si evince che Cassa di Risparmi di San Miniato CP_3
ha ceduto a tutti i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in diverse forme dal Controparte_3
pagina 9 di 12 2.1.1980 al 31.12.2017 verso debitori classificati in sofferenza.
Unitamente ai crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla cartolarizzazione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo;
ii) l'estratto del contratto di cessione dei crediti, dove viene riportato il credito in oggetto ceduto (cfr. il doc. 8 prodotto da tale parte);
iii) la lettera della cedente ED OL (subentrata per fusione alla Controparte_14
- cfr. doc. 10 di ) che conferma l'avvenuta cessione del credito (cfr. doc. 9 di
[...] CP_3
). CP_3
iv) copia della lettera di notifica di cessione firmata anche dal cedente (cfr doc. 14 di ). CP_3
In forza di tutti tali elementi dunque non potrebbe, in ogni caso, non ritenersi provata la titolarità dei crediti portati dai suddetti decreti ingiuntivi in capo a Controparte_3
2.3 Posizione : Controparte_5
i) dai documenti 4, 5, 6, 7, 8 e 1 (pubblicazioni nella GU della cessione di crediti in blocco) risulta che la a seguito di successive cessioni, sia la attuale titolare del credito sorto dal contratto in Controparte_5 data 21.6.2013 prodotto come doc. 10 da tale parte;
Le indicazioni contenute nelle GU per la identificazione dei crediti dimostrano infatti che tra i crediti ceduti
Contr originariamente da vi sia anche quello per cui è causa;
ii) altri elementi che portano a tale conclusione sono altresì rappresentati dalla disponibilità in capo alla
Contr del contratto concluso con con gli opponenti e della certificazione ex art 50 TUB Controparte_5
che non si spiegherebbe nel caso in cui la stessa non fosse titolare dei crediti.
Da tutti tali elementi non può che concludersi che la abbia dato prova di essere la attuale Controparte_5 Contr titolare del credito sorgente dal contratto di finanziamento stipulato da con gli odierni opponenti e documentati dal doc. 10 prodotto da . CP_5
2.4 Posizione SIENA Controparte_7
Che attualmente la sia titolare dei crediti per i quali è intervenuta nella procedura Controparte_7
esecutiva risulta dai seguenti elementi:
i) dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/12/2017, parte seconda n. 15 (cfr. doc. 6 di tale parte) della avvenuta cessione;
ii) in detta cessione veniva indicato che i rapporti ceduti potevano essere verificati collegandosi al sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html.; come risulta dai doc. 24 e 25 collegandosi al predetto sito ed inserendo rispettivamente i dati del FG del pagina 10 di 12 credito ex Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (FG 2620459) e del rapporto ex MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.a. (rapporto 5024717) risulta chiaramente che entrambi i rapporti sono stati oggetto di cessione;
iii) dalla certificazione del 30 Marzo 2023 prodotta da come doc. n. 26 risulta il Controparte_7
credito di Monte dei Paschi di Siena Spa vantato nei confronti di IMMOBILIARE IL POZZO CP_9
SRL FG 2620459/71 id 201525360654001 è rientrato nella predetta operazione di cessione in favore di
Controparte_7
Contr Più in particolare, come risulta dalla suddetta certificazione il rapporto FG 2620459/71 di aveva ad oggetto i seguenti rapporti, tutti già in essere presso la Filiale di Cecina della suddetta banca:
- conto corrente 3830/15245 (oggetto del Decreto Ingiuntivo n. 309/2016, emesso nei confronti anche di dal Giudice Designato del Tribunale di Livorno in data 05 Marzo 2016 – cfr. doc. n. Parte_1
20);
- mutuo fondiario 3830/ 741402122
- mutuo fondiario 3830/ 741402123
- mutuo fondiario 3830/ 741402124
- mutuo fondiario 3830/ 741402125 iv) dalla certificazione del 30 Marzo 2023 prodotta da come doc. n. 27 risulta che Controparte_7
il credito di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a. vantato nei confronti della società
IMMOBILIARE IL POZZO S.R.L. FG 3029488/88 id 201532704000010 aveva ad oggetto il mutuo fondiario n. 1/ 502471701, vale a dire il contratto di mutuo stipulato in data 9 Dicembre 2008 ai rogiti del Dott. (Repertorio numero 39070 Raccolta numero 9535) - come si evince dal Persona_4
piano di ammortamento prodotto come doc. 15 da tale parte).
Da tutti tali elementi non può che concludersi che la è la attuale titolare dei Controparte_7
crediti per i quali è intervenuta nella esecuzione immobiliare pendente innanzi a questo Tribunale ed iscritto al RGE n. 254/2020.
3. In definitiva quindi il motivo di opposizione fondato sul difetto di legittimazione ad agire del creditore procedente e degli intervenuti per difetto di titolarità dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva pendente innanzi a questo Tribunale ed iscritto al RGE n. 254/2020 (da qualificarsi più correttamente come eccezione di merito) deve essere rigettato in quanto infondato.
3.1 Gli ulteriori motivi di opposizione debbono essere dichiarati inammissibili per quanto evidenziato al punto 1.2. che precede.
4. Va infine respinta la domanda di condanna degli attori ex art. 96 c.p.c. avanzata dal Controparte_1
non avendo tale parte neppure specificato se tale condanna venga invocata in base al primo o al terzo pagina 11 di 12 comma dell'art 96 c.p.c. e, in ogni caso, non avendo nemmeno dedotto la mala fede o colpa grave – elemento costitutivo di entrambe le fattispecie – da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo (Cass. n. 36591 del
2023), non potendo esse desumersi dalla mera infondatezza della domanda, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata (Cass. n.
19948 del 2023), e non risultando ulteriori circostanze idonee a farne ravvisare la sussistenza.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, per i giudizi di valore indeterminabile a complessità media, d'ufficio per le parti che non hanno depositato nota spese.
Nulla è dovuto a titolo di spese alla che non si è Controparte_8
costituita e dunque non ha sopportato spese rimborsabili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la opposizione nella parte in cui ha ad oggetto la contestazione della legittimazione ad agire del creditore procedente e degli intervenuti per asserito difetto di titolarità dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva RGE 254/2020.
Dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dagli opponenti.
Rigetta la domanda proposta da ex art. 96 c.p.c.. Controparte_1
Condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e le spese di lite, liquidate a Controparte_3 Controparte_5 Controparte_7
favore di ciascuna di esse in € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, €
3.738,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 3.579,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al
15% per spese generali.
Livorno, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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