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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/10/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. IG LO PRESIDENTE REL.
Dott. Carmine Di Fulvio GIUDICE
Dott. IGna Tiziana Marganella GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n 1811 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 06/06/2025 da:
, nata il [...] a [...] e residente in [...], Parte_1
PESCARA, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Pettinella C.F._1
Contro
, nato il [...] ad [...] e residente a [...], Controparte_1
PESCARA, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avvocato Martina Liberatore C.F._2
Avente ad oggetto: separazione giudiziale coniugi.
Conclusioni delle parti: entrambe le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
Conclusioni del P.M.: esprime parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/06/2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza , sulla premessa che Parte_1
- in data 10/03/2023 e avevano contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Playa L'Avana ( Cuba );
- il relativo atto risultava trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO, al Registro degli Atti di Matrimonio, Anno 2024, Parte II, Serie C, n. 6;
- da tale matrimonio non erano nati figli;
- le incompatibilità caratteriali tra i coniugi ed i continui litigi avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza ed avevano determinato essa ricorrente a lasciare la casa coniugale condotta in locazione con contratto intestato al Frentano;
adiva l'intestato Tribunale, formulando rituale richiesta di fissazione dell'udienza di comparizione
1 personale dei coniugi, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“ pronunziare la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco.
2) La casa adibita a residenza coniugale sita in Pescara, Viale Giovanni Bovio n. 160, resta assegnata al sig. con gli arredi che la compongono. Il predetto si farà carico in via esclusiva degli Controparte_1 oneri legati al contratto di locazione.
3) Alcun mantenimento sarà dovuto dai coniugi l'uno in favore dell'altra, stante il reciproco stato di autosufficienza ed indipendenza economica “.
Ritualmente notificati alla controparte il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza del
9-10-2025, con comparsa di costituzione e risposta depositata in via telematica in data 7-10-2025 il coniuge convenuto si costituiva nel procedimento, sostanzialmente aderendo Controparte_1 alla domanda di separazione così come formulata dalla ricorrente.
All'udienza del 9-10-2025 le parti, non sussistendo provvedimenti temporanei ed urgenti da emettere, chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione dinanzi al Collegio, riportandosi alle rispettive conclusioni e rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusionali.
La domanda di separazione personale è fondata e merita accoglimento.
I coniugi hanno, infatti, confermato che, per incompatibilità caratteriali, è venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra loro, rendendosi impossibile la convivenza, tanto che già la ricorrente ha lasciato la casa coniugale. Sussistono, pertanto, le condizioni di legge per la pronuncia di una sentenza di separazione personale.
Non può farsi luogo ad alcuna pronuncia in ordine alla assegnazione della casa coniugale, attesa l'inesistenza di figli da tutelare, sicchè le sorti della predetta abitazione seguiranno le regole civilistiche ordinarie, non essendo, tra l'altro, contestato il fatto che la casa sia stata a suo tempo condotta in locazione dal . CP_1
I coniugi hanno dichiarato concordemente che non vi sono provvedimenti di carattere economico da assumere, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e la sostanziale non opposizione del resistente alla domanda della ricorrente alla quale ha aderito, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale tra i coniugi parti in causa;
- ordina che a cura della Cancelleria del Tribunale di Pescara sia trasmessa copia della presente sentenza
2 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 15-10-2025.
Il Presidente rel.
IG LO
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