TRIB
Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/04/2025, n. 3665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3665 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1780/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1780/2019, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F. )nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in OZ alla Via G. Matteotti n. 43 presso lo studio dell'Avv. Egidio Melillo che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Gianluca Melillo;
Attrice
E
(C.F. e P.IVA ) con sede in Monte di Procida alla Controparte_1 P.IVA_1
via Torregaveta n° 169, in persona del suo rappresentante legale p.t. sig.
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. Vespucci n° 9, presso lo studio
1 dell'Avv. Strato Petrucci che la rappresenta e difende;
Convenuta
E
– n.q. di Impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_3
Vittime della Strada per la Regione Campania - con sede legale in 31021 Mogliano
Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, (C.F. , P.I. ), in P.IVA_2 P.IVA_3
persona dei legali rapp.ti p.t. nato a [...] il Controparte_4
20.7.1960 c.f. e , nato a [...] il [...], C.F._3 Controparte_5
c.f. , rapp.ta e difesa dell'avv. Giuseppe Caracciolo in virtù di C.F._4
procura generale alle liti rilasciata con atto notaio di Persona_1
Treviso del 16.1.2015 Rep. 186905 Raccolta n. 30367 e presso il suo studio elettivamente dom.ta in Napoli alla Piazza Bovio n.14.
Convenuta
Conclusioni :come da note scritte depositate dall'attrice in data 02.01.2025, dalla convenuta in data 02.01.2025, dalla convenuta Controparte_6 [...]
in data 06.01.2025. Controparte_7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi a codesto Tribunale la società in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore e la per ivi sentirli Controparte_7
condannare al risarcimento dei danni e delle lesioni patite in relazione al sinistro stradale verificatosi in data 06.04.2018 alle ore 09:30/10.00 circa, in Bacoli alla Via
2 Cornelia dei Gracchi.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'odierna istante, mentre camminava a piedi in Bacoli ed effettuava l'attraversamento della sede stradale di Via Cornelia dei
Gracchi , quando aveva già quasi raggiunto il cordolo spartitraffico/salvagente, veniva investita dal veicolo/autocarro Peugeot tg. EH 410 ZF, di proprietà della convenuta soc. il cui conducente, proveniente dalla Via Cuma, Controparte_1
con manovra improvvisa e senza alcun rallentamento, svoltava repentinamente verso la sua sinistra immettendosi incautamente nella predetta strada, sospingendo l'istante e facendola altresì rovinare a terra in malo modo.
A causa dell'investimento subito, riportava lesioni personali a seguito Parte_1
delle quali si rendeva necessario l'accompagnamento, a mezzo di ambulanza, presso il Presidio Ospedaliero “Santa Maria delle Grazie” di OZ ove i sanitari di turno le diagnosticavano “Trauma cranico – frattura caviglia destra – contusioni multiple”
e la sottoponevano ad un intervento chirurgico.
Per le lesioni subite l'attrice si doveva sottoporre a continue visite specialistiche e di controllo, nonché a costanti cure e terapie riabilitative, a completamente delle quali risultava essere clinicamente guarita con postumi invalidanti da accertarsi e quantificarsi in sede di visita medico legale.
L'odierna istante veniva, pertanto, sottoposta a visita medico legale da parte del dott. che riconosceva all'infortunata una I.T.T. di giorni 35, una I.T.P. Persona_2
di giorni 30 mediamente al 75%, oltre ad una ulteriore I.T.P di giorni 50 al 50% una di giorni 50 mediamente al 25% durante i quali non ha potuto dedicarsi alle sue normali attività, né alla sua vita di relazione ed una residuale IP del 9%.
Così concludeva l'attrice: “sentir dichiarare il sinistro de quo essersi verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo di parte convenuta e, per l'effetto, sentir condannare la convenuta in solido con la parte responsabile Controparte_8
civile, ed in subordine di chi per legge, al risarcimento dei danni tutti dall'istante subiti, nella misura indicata di 26.000 euro oltre interessi legali e compensativi ela rivalutazione monetaria maturati o i quelle altre somme che saranno ritenute eque da
3 liquidare; condannarsi sempre essi convenuti in solido, ed in subordine chi per legge al pagamento delle spese di giudizio e compensi di difesa da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, oltre oneri fiscali e rimborso forfettario delle spese non documentabili”.
In data 04.04.2019 si costituiva in giudizio la la quale Controparte_6
eccepiva in via preliminare l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda.
Nel merito deduceva la totale e completa infondatezza della pretesa risarcitoria.
Così concludeva la convenuta società: “Perché l'adito Tribunale voglia dichiarare improcedibile, inammissibile, improponibile ovvero rigettare la domanda attrice, siccome infondata in diritto con vittoria di spese e competenze di causa. Con riserva di meglio controdedurre, allegare e precisare nonché depositare documenti ed articolare mezzi istruttori nei termini di cui all'art. 183 VI comma del c.p.c. che sin da ora si richiedono”.
In data 05.04.2019 si costituiva in giudizio la la quale chiedeva Controparte_7
accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del D. L.vo 209/2005, per i motivi esposti in premessa;
c) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda;
d) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., per i motivi esposti, adottando i provvedimenti opportuni;
e) nel merito, rigettare la domanda attorea proposta, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
f) condannare, in ogni caso,
l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 16.11.2021 venivano escussi i testi di parte attrice e . All'udienza dell'11.07.2023 Parte_2 Controparte_9
veniva escusso il teste di parte attrice. All'udienza del 12.03.2024 Testimone_1
veniva escusso il teste di parte convenuta Testimone_2
In data 11.07.2023, il Giudice, tenuto conto delle richieste dei procuratori, nominava
CTU il dott. . Stante la rinuncia di quest'ultimo, in data 26.04.2024 Persona_3
4 il Giudice nominava CTU il dott. Persona_4
In data 03.05.2024, a seguito di formale rinuncia da parte dell'avv. Beniamino
Verde,si costituiva in giudizio per la convenuta , il nuovo Controparte_1
avvocato Strato Petrucci.
All'udienza del 15.11.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 07.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, alla quale riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. .
La domanda è fondata e va accolta per i motivi che di seguito si espongono.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, essendo la domanda sufficientemente individuata nei suoi elementi essenziali, sia in relazione alla causa petendi, sia in merito al petitum.
E' noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione
- sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda che il bene della vista richiesto (risarcimento dei danni subiti), l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità.
Relativamente alla causa petendi è altresì noto che secondo l'orientamento del tutto
5 consolidato tra i Supremi Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado dicomprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del
21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “ In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3,
n. 5, c.p.c.” ( cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attrice nell'atto di citazione ha compiutamente indicato le ragioni della domanda tra l'altro suffragate dalla documentazione allegata a corredo,
l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
Risulta, inoltre, sussistente la condizione di procedibilità della domanda, avendo l'istante prodotto la lettera di messa in mora (cfr. doc. allegato alla produzione attorea), completa degli elementi richiesti dagli artt. 145 e 148 D.Lgs 209/2005.
L'art.145 Cod. Ass. Priv. subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza del sinistro stradale, al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni a partire dal momento in cui il danneggiato abbia presentato all'impresa di assicurazione di un'istanza di risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
“avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'art. 148”.
6 L'art. 148, in particolare, prevede che la richiesta di risarcimento 1) deve contenere:
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro;
2) deve essere accompagnata: dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite;
da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo n.209 del 2005, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
Nel caso in esame vi è la pedissequa osservanza di quanto statuito dalla norma.
Risulta altresì superata l'eccezione sollevata da parte convenuta sull'inefficacia probatoria della documentazione ex adverso esibito e/o depositata in mera copia fotostatica.
La giurisprudenza, invero, afferma il principio secondo il quale la copia fotostatica, introdotta nel processo, costituisce una prova a tutti gli effetti, se non viene espressamente ed univocamente contestata dalla parte contro cui è prodotta la sua conformità all'originale.
Più precisamente: "la copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la sua conformità all'originale non viene contestata dalla parte contro cui è prodotta" (Cass.n.8108/2003).
Peraltro, come affermato sempre dal supremo Consesso, "in tema, di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni"» (Cass.nn.16557/2019 e 4912/2017).
Nel caso in questione, atteso che nessuna contestazione specifica è stata effettuata
7 dalla convenuta PA RA , la documentazione prodotta deve ritenersi pienamente utilizzabile.
Priva di previo giuridico è, altresì, la dedotta infondatezza della domanda attorea perché carente di prova concernente la scopertura assicurativa del veicolo investitore.
Invero, dalla documentazione depositata e dalle risultanze processuali (accertamento effettuato presso la Consap) è risultata la legittimazione delle parti nel presente giudizio, così come la sussistenza dei presupposti per la proposizione della domanda nei confronti della convenuta PA di Ass.ni nella suindicata qualità ai sensi dell'art. 283 C.d.A.
Tale norma afferma il principio secondo cui: “Il Controparte_10
, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla
[...]
circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione.”
La domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti, nelle dichiarazioni rese dai testi escussi e nella espletata CTU.
Nel dettaglio, il teste presente al momento del sinistro e della cui Parte_2
attendibilità non vi è specifica ragione di dubitare, all'udienza del 16.11.2021, nel confermare la dinamica descritta in citazione, così ha riferito:
Tanto so in quanto in detta circostanza io mi trovavo all'incrocio di via Fusaro, nei pressi dell'esercizio commerciale del gommista ivi ubicato, in quanto aspettavo che mi venisse sostituito il pneumatico della miaautovettura, una Fiat Panda di colore grigio;
stavo fumando una sigaretta quando ho visto una signora, di circa 54 - 55 anni che stava attraversando la strada, dall'altro lato del marciapiede rispetto a dove mi trovavo io, a circa 7-8 metri da me;
non so se la signora stava attraversando sulle strisce pedonali, quando sopraggiungeva un furgone Peugeot, dalla mia sinistra di colore marroncino o grigio, che viaggiava a circa 50-60 km orari proveniente da via Fusaro, che svoltava verso sinistra per immettersi nella strada che porta verso il
8 ristorante il Gabbiano, ma di cui non ricordo il nome che ha investito la sig.ra che stava attraversando la strada e si trovava al momento dell'impatto più o meno al centro della prima corsia rispetto al marciapiede da cui era scesa, prima che arrivasse al primo spartitraffico…Non so chi sia il proprietario del furgone ma sullo stesso vi era la scritta villa Aragonese…Posso dire che il furgone ha impattato la signora con il lato destro anteriore mentre la signora è stata colpita sul suo lato sinistro. A seguito dell'impatto, la signora, per non cadere, si è aggrappata al furgone, ossia allo specchietto laterale destro, che continuava a camminare, quando poi il furgone si è fermato, dopo aver trascinato un pò la signora, questa è caduta sul lato destro del furgone, credo;
mi sono portato nei pressi della signora ed è arrivata altra gente, tra cui una dott.ssa che era uscita da uno studio ubicato nei pressi, io poi sono andato via, dopo circa 10 minuti dall'impatto, per cui non so se è sopraggiunta
l'ambulanza. Di mia spontanea volontà ho lasciato i miei recapiti forse proprio alla dott.ssa ma non ne sono sicuro… Dopo l'impatto il conducente del furgone, credo fosse un signore di mezza età, ma non ricordo bene, scese dal furgone e si dispiaceva per la signora, ma non ricordo cosa diceva, però dall'espressione della faccia sembrava dispiaciuto. Posso dire che diceva di non chiamare la polizia o i carabinieri, quando è sceso si è messo le mani in volto perché era dispiaciuto dell'accaduto”.
Il teste escusso alla medesima udienza così dichiarava: “Posso Controparte_9
dire che uno dei titolari di , sig. è un mio conoscente in Controparte_1 CP_2
quanto era un ex calciatore che io fotografavo quando lui era giocatore ed io svolgevo la professione di fotografo. Fui chiamato da mio fratello per accompagnarlo presso la villa ma non so se fu contattato da uno dei titolari della villa o si recò di sua iniziativa: giunti sul posto incontrammo tre persone che erano lì, dei tre conoscevo solo il quale mi chiese cosa si poteva fare, io risposi CP_2
che occorreva prima verificare l'entità del danno e poi cercare di sistemare la situazione nel migliore dei modi;
mio fratello disse che avrebbe seguito l'iter giuridico. Della dinamica dell'incidente e delle rispettive responsabilità non ne
9 abbiamo parlato”.
Il teste escusso all'udienza dell'11.07.2023 così Testimone_1
dichiarava:“Conosco i fatti di causa perché mi trovavo al Fusaro presso il gommista ed aspettavo un amico perché dovevo cambiare una ruota all'auto. La signora veniva dal Fusaro per andare verso Cuma ed era sul marciapiede dal lato destro. La
Signora all'altezza della strada che conduce allo attraversava per Parte_3
andare verso il marciapiede opposto. Lì non ci sono strisce pedonali. Giunta in prossimità del cordolo che divide le due corsie, veniva investita da un furgoncino proveniente da Cuma, che effettuava una svolta a sinistra per immettersi sulla strada che porta allo Mi sono avvicinato anche con altre persone alla signora. Parte_3
Si è avvicinata anche un'infermiera o una dottoressa che le prestava soccorso. Il camioncino la urtava sul lato sinistro e lei lamentava dolore alla gamba sinistra, aveva anche sangue sul capo. la signora attraversava camminando diritto per andare verso l'altro marciapiede. La strada è abitata ed è a doppio senso di marcia. Nonso dire se sia urbana o extraurbana ma è una zona abitata. In quella zona è meno abitata. In mezzo alle due corsie di Via Cornelia dei Gracchi c'è un cordolo.
Confermo che non vi sono strisce pedonali. La signora è stata investita sul lato sinistro ed è caduta davanti il furgoncino mettendo le mani sul cofano. Non ricordo quale parte del furgoncino colpiva la signora. E' arrivata l'ambulanza ed ho dato i miei dati alla dottoressa poi sono andata via”.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice si presentano pienamente conformi a quanto indicato dalla nell'atto introduttivo limitandosi, infatti, ad ampliare e a Pt_1
specificare in modo più dettagliato le circostanze già rappresentate dall'attrice, fornendo ulteriori informazioni che arricchiscono e completano il quadro delineato in citazione, senza tuttavia discostarsi dai punti fondamentali già enunciati.
Tali testimonianze, non alterando la sostanza delle allegazioni iniziali, si pongono in continuità con esse, chiarendone meglio alcuni aspetti ed offrendo una più approfondita comprensione dei fatti oggetto del presente procedimento.
I testimoni hanno, infatti, confermato che il veicolo investitore era un furgone, così
10 come indicato dall'attrice . È stata altresì confermata la posizione della Parte_1
danneggiata al momento del sinistro, la quale si trovava quasi giunta al cordolo spartitraffico, in procinto di completare l'attraversamento della carreggiata. Le deposizioni hanno inoltre evidenziato che il punto d'urto ha interessato il lato sinistro del corpo della stessa, circostanza perfettamente compatibile con la dinamica dei fatti così come prospettata nell'atto di citazione. Parimenti, risulta confermata la provenienza del veicolo di parte convenuta da Via Cuma/via Fusaro. Relativamente al teste sebbene lo stesso non abbia fornito una descrizione della dinamica CP_9
del sinistro, dalla sua deposizione emergono elementi sufficienti a far ritenere configurabile la responsabilità, nella produzione del sinistro de quo, in capo alla società . Controparte_1
In punto di diritto giova rammentare l'art. 190 del Codice della Strada che sancisce il principio secondo cui: “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”.
In nessuna delle tre altre tre strade Via Fusaro, Via Cuma e Via Cornelia dei Gracchi esistevano, al momento del sinistro, attraversamenti pedonali, né distanti al punto di attraversamento, per cui l'unico modo per l'odierna attrice per attraversare la strada era quello da lei effettuato e cioè dal marciapiedi al primo cordolo spartitraffico, dal primo al secondo cordolo spartitraffico ed infine da questo al marciapiedi opposto.
Lo stesso articolo, al suo quinto comma, così recita: “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”.
Nel caso che ci occupa l'attrice si accingeva ad attraversare la strada con la massima cautela,con unatteggiamento di prudenza, scrupolosità e avvedutezza in quanto non si prefigurava alcun veicolo in arrivo. La vettura di proprietà di Controparte_1
giungendo da via Cuma, invero, si immetteva in modo del tutto imprevisto e
11 repentinonella corsia con una manovra rapida impossibile da prevedere.
A corroborare quanto sino ad ora esposto giova prendere in considerazione anche le risultanze della espletata CTU, la quale fornisce elementi di valutazione decisivi in merito alla sussistenza del nesso causale tra il sinistro e i danni riportati da Pt_1
.
[...]
Il dott. nelle proprie conclusioni così afferma: “Le lesioni riportate Persona_4
dal periziato sono sicuramente da imputarsi alla dinamica dell'incidente del 06
.04.2018 allorquando alle ore 10.00 circa mentre era intenta ad attraversare la strada via Cuma -Fusaro in Bacoli, veniva investita da un furgone. L'impatto avvenne sull 'emilato sinistro della perizianda con arrotamento del piede sinistro che rimase schiacciato sotto la ruota del furgone, procurandole lesioni”.
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. dott. Per_4
in ordine alla sussistenza dei postumi invalidanti in base alla documentazione
[...]
sanitaria esibita, alla indagine anamnestica e all'esame obiettivo praticati sul soggetto periziato, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione in atti.
Tali lesioni, secondo il CTU, hanno determinato postumi invalidanti permanenti che sono da quantificarsi nella misura del 7% (sette per cento) ed, inoltre, una ITT per giorni 40 (quaranta); una ITP al 75% per giorni 20 (venti); una ITP al 50 % per giorni
30 (trenta); una ITP al 25% per giorni 50 (cinquanta).
Quanto alla valutazione in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed
12 omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (60 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata dell' inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU ( che in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità stabilizzata nella misura del 7 %, pari al valore della invalidità permanente), nonché del D.M. 16.07.24 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024 il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di €
19.297,81 IVA compresa, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici
ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 9.449,32 per danno biologico;
€2.209,60 per i
40 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 828,60 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75 %; € 828,60 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; € 690,50 per i 50 giorni di invalidità parziale al 25%; € 4.668,41 a titolo di danno morale.
Risultano documentate spese mediche pari ad € 622,78.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attrice, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in
13 quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Relativamente alla richiesta di risarcimento del “danno da casalinga” con una recente pronuncia la Cassazione, confermando il suo costante orientamento, ha ribadito il principio secondo cui : “il soggetto che svolge attività lavorativa domestica, pur non percependo reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, con la conseguenza che la riduzione della sua capacità lavorativa configura un danno patrimoniale risarcibile, autonomo rispetto al danno biologico, in presenza della allegazione, prima ancora che della prova seppur anche presuntiva, del carattere se non sistematico, perlomeno continuativo, dello svolgimento di tale attività a suo stesso favore oltre che in adempimento dei doveri di solidarietà familiare” (v. Cass., 19/03/2009, n. 6658; Cass., 18/07/2023, n. 20922)“.
Nel caso di specie, il CTU ha accertato che le lesioni riportate dalla attrice non hanno inciso sulla capacità di lavoro specifica di casalinga (cfr. pag. 6 relazione peritale) .
Pertanto, nulla potrà essere risarcito a titolo di danno patrimoniale.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M.
14 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e condanna la Parte_1
e la in persona dei legali Controparte_11 Controparte_7
rapp.ti p.t., in solido tra loro, al risarcimento dei danni che liquida nella misura complessiva di € 19.297,81 IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna la e la in solido fra CP_6 Controparte_1 Controparte_7
loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 237,00 per spese ed euro €
2.540,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge,con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari Avv.to Egidio Melillo e Avv.
Gianluca Melillo.
- pone le spese di CTU , come da decreto di liquidazione in atti, a carico dei convenuti in solido fra loro.
Così deciso, in Napoli il 14.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
15 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1780/2019, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F. )nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in OZ alla Via G. Matteotti n. 43 presso lo studio dell'Avv. Egidio Melillo che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Gianluca Melillo;
Attrice
E
(C.F. e P.IVA ) con sede in Monte di Procida alla Controparte_1 P.IVA_1
via Torregaveta n° 169, in persona del suo rappresentante legale p.t. sig.
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. Vespucci n° 9, presso lo studio
1 dell'Avv. Strato Petrucci che la rappresenta e difende;
Convenuta
E
– n.q. di Impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_3
Vittime della Strada per la Regione Campania - con sede legale in 31021 Mogliano
Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, (C.F. , P.I. ), in P.IVA_2 P.IVA_3
persona dei legali rapp.ti p.t. nato a [...] il Controparte_4
20.7.1960 c.f. e , nato a [...] il [...], C.F._3 Controparte_5
c.f. , rapp.ta e difesa dell'avv. Giuseppe Caracciolo in virtù di C.F._4
procura generale alle liti rilasciata con atto notaio di Persona_1
Treviso del 16.1.2015 Rep. 186905 Raccolta n. 30367 e presso il suo studio elettivamente dom.ta in Napoli alla Piazza Bovio n.14.
Convenuta
Conclusioni :come da note scritte depositate dall'attrice in data 02.01.2025, dalla convenuta in data 02.01.2025, dalla convenuta Controparte_6 [...]
in data 06.01.2025. Controparte_7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi a codesto Tribunale la società in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore e la per ivi sentirli Controparte_7
condannare al risarcimento dei danni e delle lesioni patite in relazione al sinistro stradale verificatosi in data 06.04.2018 alle ore 09:30/10.00 circa, in Bacoli alla Via
2 Cornelia dei Gracchi.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'odierna istante, mentre camminava a piedi in Bacoli ed effettuava l'attraversamento della sede stradale di Via Cornelia dei
Gracchi , quando aveva già quasi raggiunto il cordolo spartitraffico/salvagente, veniva investita dal veicolo/autocarro Peugeot tg. EH 410 ZF, di proprietà della convenuta soc. il cui conducente, proveniente dalla Via Cuma, Controparte_1
con manovra improvvisa e senza alcun rallentamento, svoltava repentinamente verso la sua sinistra immettendosi incautamente nella predetta strada, sospingendo l'istante e facendola altresì rovinare a terra in malo modo.
A causa dell'investimento subito, riportava lesioni personali a seguito Parte_1
delle quali si rendeva necessario l'accompagnamento, a mezzo di ambulanza, presso il Presidio Ospedaliero “Santa Maria delle Grazie” di OZ ove i sanitari di turno le diagnosticavano “Trauma cranico – frattura caviglia destra – contusioni multiple”
e la sottoponevano ad un intervento chirurgico.
Per le lesioni subite l'attrice si doveva sottoporre a continue visite specialistiche e di controllo, nonché a costanti cure e terapie riabilitative, a completamente delle quali risultava essere clinicamente guarita con postumi invalidanti da accertarsi e quantificarsi in sede di visita medico legale.
L'odierna istante veniva, pertanto, sottoposta a visita medico legale da parte del dott. che riconosceva all'infortunata una I.T.T. di giorni 35, una I.T.P. Persona_2
di giorni 30 mediamente al 75%, oltre ad una ulteriore I.T.P di giorni 50 al 50% una di giorni 50 mediamente al 25% durante i quali non ha potuto dedicarsi alle sue normali attività, né alla sua vita di relazione ed una residuale IP del 9%.
Così concludeva l'attrice: “sentir dichiarare il sinistro de quo essersi verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo di parte convenuta e, per l'effetto, sentir condannare la convenuta in solido con la parte responsabile Controparte_8
civile, ed in subordine di chi per legge, al risarcimento dei danni tutti dall'istante subiti, nella misura indicata di 26.000 euro oltre interessi legali e compensativi ela rivalutazione monetaria maturati o i quelle altre somme che saranno ritenute eque da
3 liquidare; condannarsi sempre essi convenuti in solido, ed in subordine chi per legge al pagamento delle spese di giudizio e compensi di difesa da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, oltre oneri fiscali e rimborso forfettario delle spese non documentabili”.
In data 04.04.2019 si costituiva in giudizio la la quale Controparte_6
eccepiva in via preliminare l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda.
Nel merito deduceva la totale e completa infondatezza della pretesa risarcitoria.
Così concludeva la convenuta società: “Perché l'adito Tribunale voglia dichiarare improcedibile, inammissibile, improponibile ovvero rigettare la domanda attrice, siccome infondata in diritto con vittoria di spese e competenze di causa. Con riserva di meglio controdedurre, allegare e precisare nonché depositare documenti ed articolare mezzi istruttori nei termini di cui all'art. 183 VI comma del c.p.c. che sin da ora si richiedono”.
In data 05.04.2019 si costituiva in giudizio la la quale chiedeva Controparte_7
accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del D. L.vo 209/2005, per i motivi esposti in premessa;
c) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda;
d) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., per i motivi esposti, adottando i provvedimenti opportuni;
e) nel merito, rigettare la domanda attorea proposta, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
f) condannare, in ogni caso,
l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 16.11.2021 venivano escussi i testi di parte attrice e . All'udienza dell'11.07.2023 Parte_2 Controparte_9
veniva escusso il teste di parte attrice. All'udienza del 12.03.2024 Testimone_1
veniva escusso il teste di parte convenuta Testimone_2
In data 11.07.2023, il Giudice, tenuto conto delle richieste dei procuratori, nominava
CTU il dott. . Stante la rinuncia di quest'ultimo, in data 26.04.2024 Persona_3
4 il Giudice nominava CTU il dott. Persona_4
In data 03.05.2024, a seguito di formale rinuncia da parte dell'avv. Beniamino
Verde,si costituiva in giudizio per la convenuta , il nuovo Controparte_1
avvocato Strato Petrucci.
All'udienza del 15.11.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 07.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, alla quale riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. .
La domanda è fondata e va accolta per i motivi che di seguito si espongono.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, essendo la domanda sufficientemente individuata nei suoi elementi essenziali, sia in relazione alla causa petendi, sia in merito al petitum.
E' noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione
- sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda che il bene della vista richiesto (risarcimento dei danni subiti), l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità.
Relativamente alla causa petendi è altresì noto che secondo l'orientamento del tutto
5 consolidato tra i Supremi Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado dicomprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del
21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “ In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3,
n. 5, c.p.c.” ( cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attrice nell'atto di citazione ha compiutamente indicato le ragioni della domanda tra l'altro suffragate dalla documentazione allegata a corredo,
l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
Risulta, inoltre, sussistente la condizione di procedibilità della domanda, avendo l'istante prodotto la lettera di messa in mora (cfr. doc. allegato alla produzione attorea), completa degli elementi richiesti dagli artt. 145 e 148 D.Lgs 209/2005.
L'art.145 Cod. Ass. Priv. subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza del sinistro stradale, al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni a partire dal momento in cui il danneggiato abbia presentato all'impresa di assicurazione di un'istanza di risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
“avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'art. 148”.
6 L'art. 148, in particolare, prevede che la richiesta di risarcimento 1) deve contenere:
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro;
2) deve essere accompagnata: dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite;
da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo n.209 del 2005, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
Nel caso in esame vi è la pedissequa osservanza di quanto statuito dalla norma.
Risulta altresì superata l'eccezione sollevata da parte convenuta sull'inefficacia probatoria della documentazione ex adverso esibito e/o depositata in mera copia fotostatica.
La giurisprudenza, invero, afferma il principio secondo il quale la copia fotostatica, introdotta nel processo, costituisce una prova a tutti gli effetti, se non viene espressamente ed univocamente contestata dalla parte contro cui è prodotta la sua conformità all'originale.
Più precisamente: "la copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la sua conformità all'originale non viene contestata dalla parte contro cui è prodotta" (Cass.n.8108/2003).
Peraltro, come affermato sempre dal supremo Consesso, "in tema, di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni"» (Cass.nn.16557/2019 e 4912/2017).
Nel caso in questione, atteso che nessuna contestazione specifica è stata effettuata
7 dalla convenuta PA RA , la documentazione prodotta deve ritenersi pienamente utilizzabile.
Priva di previo giuridico è, altresì, la dedotta infondatezza della domanda attorea perché carente di prova concernente la scopertura assicurativa del veicolo investitore.
Invero, dalla documentazione depositata e dalle risultanze processuali (accertamento effettuato presso la Consap) è risultata la legittimazione delle parti nel presente giudizio, così come la sussistenza dei presupposti per la proposizione della domanda nei confronti della convenuta PA di Ass.ni nella suindicata qualità ai sensi dell'art. 283 C.d.A.
Tale norma afferma il principio secondo cui: “Il Controparte_10
, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla
[...]
circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione.”
La domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti, nelle dichiarazioni rese dai testi escussi e nella espletata CTU.
Nel dettaglio, il teste presente al momento del sinistro e della cui Parte_2
attendibilità non vi è specifica ragione di dubitare, all'udienza del 16.11.2021, nel confermare la dinamica descritta in citazione, così ha riferito:
Tanto so in quanto in detta circostanza io mi trovavo all'incrocio di via Fusaro, nei pressi dell'esercizio commerciale del gommista ivi ubicato, in quanto aspettavo che mi venisse sostituito il pneumatico della miaautovettura, una Fiat Panda di colore grigio;
stavo fumando una sigaretta quando ho visto una signora, di circa 54 - 55 anni che stava attraversando la strada, dall'altro lato del marciapiede rispetto a dove mi trovavo io, a circa 7-8 metri da me;
non so se la signora stava attraversando sulle strisce pedonali, quando sopraggiungeva un furgone Peugeot, dalla mia sinistra di colore marroncino o grigio, che viaggiava a circa 50-60 km orari proveniente da via Fusaro, che svoltava verso sinistra per immettersi nella strada che porta verso il
8 ristorante il Gabbiano, ma di cui non ricordo il nome che ha investito la sig.ra che stava attraversando la strada e si trovava al momento dell'impatto più o meno al centro della prima corsia rispetto al marciapiede da cui era scesa, prima che arrivasse al primo spartitraffico…Non so chi sia il proprietario del furgone ma sullo stesso vi era la scritta villa Aragonese…Posso dire che il furgone ha impattato la signora con il lato destro anteriore mentre la signora è stata colpita sul suo lato sinistro. A seguito dell'impatto, la signora, per non cadere, si è aggrappata al furgone, ossia allo specchietto laterale destro, che continuava a camminare, quando poi il furgone si è fermato, dopo aver trascinato un pò la signora, questa è caduta sul lato destro del furgone, credo;
mi sono portato nei pressi della signora ed è arrivata altra gente, tra cui una dott.ssa che era uscita da uno studio ubicato nei pressi, io poi sono andato via, dopo circa 10 minuti dall'impatto, per cui non so se è sopraggiunta
l'ambulanza. Di mia spontanea volontà ho lasciato i miei recapiti forse proprio alla dott.ssa ma non ne sono sicuro… Dopo l'impatto il conducente del furgone, credo fosse un signore di mezza età, ma non ricordo bene, scese dal furgone e si dispiaceva per la signora, ma non ricordo cosa diceva, però dall'espressione della faccia sembrava dispiaciuto. Posso dire che diceva di non chiamare la polizia o i carabinieri, quando è sceso si è messo le mani in volto perché era dispiaciuto dell'accaduto”.
Il teste escusso alla medesima udienza così dichiarava: “Posso Controparte_9
dire che uno dei titolari di , sig. è un mio conoscente in Controparte_1 CP_2
quanto era un ex calciatore che io fotografavo quando lui era giocatore ed io svolgevo la professione di fotografo. Fui chiamato da mio fratello per accompagnarlo presso la villa ma non so se fu contattato da uno dei titolari della villa o si recò di sua iniziativa: giunti sul posto incontrammo tre persone che erano lì, dei tre conoscevo solo il quale mi chiese cosa si poteva fare, io risposi CP_2
che occorreva prima verificare l'entità del danno e poi cercare di sistemare la situazione nel migliore dei modi;
mio fratello disse che avrebbe seguito l'iter giuridico. Della dinamica dell'incidente e delle rispettive responsabilità non ne
9 abbiamo parlato”.
Il teste escusso all'udienza dell'11.07.2023 così Testimone_1
dichiarava:“Conosco i fatti di causa perché mi trovavo al Fusaro presso il gommista ed aspettavo un amico perché dovevo cambiare una ruota all'auto. La signora veniva dal Fusaro per andare verso Cuma ed era sul marciapiede dal lato destro. La
Signora all'altezza della strada che conduce allo attraversava per Parte_3
andare verso il marciapiede opposto. Lì non ci sono strisce pedonali. Giunta in prossimità del cordolo che divide le due corsie, veniva investita da un furgoncino proveniente da Cuma, che effettuava una svolta a sinistra per immettersi sulla strada che porta allo Mi sono avvicinato anche con altre persone alla signora. Parte_3
Si è avvicinata anche un'infermiera o una dottoressa che le prestava soccorso. Il camioncino la urtava sul lato sinistro e lei lamentava dolore alla gamba sinistra, aveva anche sangue sul capo. la signora attraversava camminando diritto per andare verso l'altro marciapiede. La strada è abitata ed è a doppio senso di marcia. Nonso dire se sia urbana o extraurbana ma è una zona abitata. In quella zona è meno abitata. In mezzo alle due corsie di Via Cornelia dei Gracchi c'è un cordolo.
Confermo che non vi sono strisce pedonali. La signora è stata investita sul lato sinistro ed è caduta davanti il furgoncino mettendo le mani sul cofano. Non ricordo quale parte del furgoncino colpiva la signora. E' arrivata l'ambulanza ed ho dato i miei dati alla dottoressa poi sono andata via”.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice si presentano pienamente conformi a quanto indicato dalla nell'atto introduttivo limitandosi, infatti, ad ampliare e a Pt_1
specificare in modo più dettagliato le circostanze già rappresentate dall'attrice, fornendo ulteriori informazioni che arricchiscono e completano il quadro delineato in citazione, senza tuttavia discostarsi dai punti fondamentali già enunciati.
Tali testimonianze, non alterando la sostanza delle allegazioni iniziali, si pongono in continuità con esse, chiarendone meglio alcuni aspetti ed offrendo una più approfondita comprensione dei fatti oggetto del presente procedimento.
I testimoni hanno, infatti, confermato che il veicolo investitore era un furgone, così
10 come indicato dall'attrice . È stata altresì confermata la posizione della Parte_1
danneggiata al momento del sinistro, la quale si trovava quasi giunta al cordolo spartitraffico, in procinto di completare l'attraversamento della carreggiata. Le deposizioni hanno inoltre evidenziato che il punto d'urto ha interessato il lato sinistro del corpo della stessa, circostanza perfettamente compatibile con la dinamica dei fatti così come prospettata nell'atto di citazione. Parimenti, risulta confermata la provenienza del veicolo di parte convenuta da Via Cuma/via Fusaro. Relativamente al teste sebbene lo stesso non abbia fornito una descrizione della dinamica CP_9
del sinistro, dalla sua deposizione emergono elementi sufficienti a far ritenere configurabile la responsabilità, nella produzione del sinistro de quo, in capo alla società . Controparte_1
In punto di diritto giova rammentare l'art. 190 del Codice della Strada che sancisce il principio secondo cui: “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”.
In nessuna delle tre altre tre strade Via Fusaro, Via Cuma e Via Cornelia dei Gracchi esistevano, al momento del sinistro, attraversamenti pedonali, né distanti al punto di attraversamento, per cui l'unico modo per l'odierna attrice per attraversare la strada era quello da lei effettuato e cioè dal marciapiedi al primo cordolo spartitraffico, dal primo al secondo cordolo spartitraffico ed infine da questo al marciapiedi opposto.
Lo stesso articolo, al suo quinto comma, così recita: “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”.
Nel caso che ci occupa l'attrice si accingeva ad attraversare la strada con la massima cautela,con unatteggiamento di prudenza, scrupolosità e avvedutezza in quanto non si prefigurava alcun veicolo in arrivo. La vettura di proprietà di Controparte_1
giungendo da via Cuma, invero, si immetteva in modo del tutto imprevisto e
11 repentinonella corsia con una manovra rapida impossibile da prevedere.
A corroborare quanto sino ad ora esposto giova prendere in considerazione anche le risultanze della espletata CTU, la quale fornisce elementi di valutazione decisivi in merito alla sussistenza del nesso causale tra il sinistro e i danni riportati da Pt_1
.
[...]
Il dott. nelle proprie conclusioni così afferma: “Le lesioni riportate Persona_4
dal periziato sono sicuramente da imputarsi alla dinamica dell'incidente del 06
.04.2018 allorquando alle ore 10.00 circa mentre era intenta ad attraversare la strada via Cuma -Fusaro in Bacoli, veniva investita da un furgone. L'impatto avvenne sull 'emilato sinistro della perizianda con arrotamento del piede sinistro che rimase schiacciato sotto la ruota del furgone, procurandole lesioni”.
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. dott. Per_4
in ordine alla sussistenza dei postumi invalidanti in base alla documentazione
[...]
sanitaria esibita, alla indagine anamnestica e all'esame obiettivo praticati sul soggetto periziato, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione in atti.
Tali lesioni, secondo il CTU, hanno determinato postumi invalidanti permanenti che sono da quantificarsi nella misura del 7% (sette per cento) ed, inoltre, una ITT per giorni 40 (quaranta); una ITP al 75% per giorni 20 (venti); una ITP al 50 % per giorni
30 (trenta); una ITP al 25% per giorni 50 (cinquanta).
Quanto alla valutazione in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed
12 omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (60 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata dell' inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU ( che in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità stabilizzata nella misura del 7 %, pari al valore della invalidità permanente), nonché del D.M. 16.07.24 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024 il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di €
19.297,81 IVA compresa, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici
ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 9.449,32 per danno biologico;
€2.209,60 per i
40 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 828,60 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75 %; € 828,60 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; € 690,50 per i 50 giorni di invalidità parziale al 25%; € 4.668,41 a titolo di danno morale.
Risultano documentate spese mediche pari ad € 622,78.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attrice, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in
13 quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Relativamente alla richiesta di risarcimento del “danno da casalinga” con una recente pronuncia la Cassazione, confermando il suo costante orientamento, ha ribadito il principio secondo cui : “il soggetto che svolge attività lavorativa domestica, pur non percependo reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, con la conseguenza che la riduzione della sua capacità lavorativa configura un danno patrimoniale risarcibile, autonomo rispetto al danno biologico, in presenza della allegazione, prima ancora che della prova seppur anche presuntiva, del carattere se non sistematico, perlomeno continuativo, dello svolgimento di tale attività a suo stesso favore oltre che in adempimento dei doveri di solidarietà familiare” (v. Cass., 19/03/2009, n. 6658; Cass., 18/07/2023, n. 20922)“.
Nel caso di specie, il CTU ha accertato che le lesioni riportate dalla attrice non hanno inciso sulla capacità di lavoro specifica di casalinga (cfr. pag. 6 relazione peritale) .
Pertanto, nulla potrà essere risarcito a titolo di danno patrimoniale.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M.
14 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e condanna la Parte_1
e la in persona dei legali Controparte_11 Controparte_7
rapp.ti p.t., in solido tra loro, al risarcimento dei danni che liquida nella misura complessiva di € 19.297,81 IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna la e la in solido fra CP_6 Controparte_1 Controparte_7
loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 237,00 per spese ed euro €
2.540,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge,con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari Avv.to Egidio Melillo e Avv.
Gianluca Melillo.
- pone le spese di CTU , come da decreto di liquidazione in atti, a carico dei convenuti in solido fra loro.
Così deciso, in Napoli il 14.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
15 16