TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/05/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1241/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Cagliari CodiceFiscale_1
presso lo studio degli avvocati Giuliana Murino, Teodoro Rodin, Giorgio
Rodin e Fabrizio Rodin, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in atti
Ricorrente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente,
rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas e Marina Olla, in virtù
di procura generale alle liti
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.4.2024 il signor Parte_1
ha convenuto in giudizio l' per richiedere la condanna del predetto CP_1
Istituto al pagamento della pensione di invalidità civile e dei relativi arretrati, a lui spettanti a decorrere dalla data della domanda
pagina 1 amministrativa, così come riconosciuto con decreto di omologa del
Tribunale di Cagliari.
A fondamento della domanda ha rilevato che, una volta ottenuto il decreto di omologa, in relazione al requisito per l'accesso alla prestazione avente natura reddituale, in un'ottica di leale collaborazione, aveva provveduto ad inviare all' il c.d. modello AP70 in data CP_1
27.11.2023.
Tuttavia, alla data di deposito del ricorso, era inutilmente decorso il termine di legge di 120 giorni previsto dalla legge per il pagamento della prestazione e degli arretrati, e ciò anche qualora tale termine venisse fatto decorrere dall'invio dell'AP70, come indicato dalle pronunce della
Suprema Corte.
2. L' si è costituito in giudizio, rilevando di aver proceduto alla CP_1
liquidazione della prestazione nell'aprile 2024, soggiungendo che la prestazione ed i relativi arretrati erano stati posti in pagamento con il cedolino di giugno 2024, con data valuta 1.6.2024.
L' ha quindi concluso chiedendo che venisse pronunciata la CP_1
cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
3. Con le note di trattazione scritta del 25.11.2024, parte ricorrente ha confermato la ricezione della prestazione e il pagamento degli arretrati,
osservando come fossero tuttavia avvenuti in data successiva al deposito del ricorso ed oltre i termini di legge.
Ha inoltre osservato, per quanto riguarda gli interessi legali, che nel modello TR150 allegato alla memoria di costituzione dell' era stata CP_1
indicata quale “data decorrenza interessi legali” il 16.6.2024.
Avuto conto che il modello AP70 era stato trasmesso il 27.11.2023,
così come documentato in atti, tenuto conto del termine di 120 giorni previsto dall'art. 445-bis c.p.c., la corretta data di decorrenza degli interessi legali avrebbe dovuto essere quella del 27.3.2024.
Parte ricorrente ha quindi richiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, fatto salvo il pagamento dei maggiori interessi,
pagina 2 con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
4. Con ordinanza del 28.11.2024 giudice ha invitato l' a chiarire CP_1
le ragioni per le quali era stata indicata la data del 16.6.2024 quale data di decorrenza degli interessi legali.
L' non ha tuttavia fornito i chiarimenti richiesti ed ha insistito CP_1
nelle proprie conclusioni.
********
5. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere per quanto riguarda la domanda avente ad oggetto la corresponsione della prestazione oggetto di causa, che il ricorrente pacificamente percepisce dal giugno 2024, oltre che per quanto riguarda la corresponsione degli arretrati, pagati con il cedolino di giugno 2024.
6. Riguardo agli interessi, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 445-bis, quinto comma, secondo periodo, c.p.c., “Il
decreto [di omologa], non impugnabile né modificabile, è notificato agli
enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti
gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle
relative prestazioni, entro 120 giorni”.
La disposizione sopra citata, secondo l'orientamento che qui si condivide, viene interpretata nel senso che la decorrenza del termine di
120 giorni previsto per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale ritardo nell'erogazione CP_1
della prestazione (Cass. civ., Sez. Lavoro, sentenza 2 agosto 2021, n.
22089).
pagina 3 A tal proposito si rileva che la liquidazione della prestazione oggetto di causa è in concreto subordinata alla previa verifica da parte dell' anche dei requisiti diversi da quello sanitario, mediante la CP_1
ricezione dell'autocertificazione, c.d. modello AP70, in assenza della quale non è possibile procedere alla quantificazione degli importi dovuti e al successivo accredito degli stessi.
Si ritiene ragionevole individuare la decorrenza del termine di 120
giorni per procedere al pagamento, anche in un'ottica di leale collaborazione tra parte privata e parte pubblica, a partire dall'invio del citato modello AP70, in assenza del quale non è possibile individuare l'importo da liquidare.
La soluzione interpretativa qui seguita, si precisa, è frutto di un consolidato orientamento del Tribunale in materia, recentemente confortato anche dalla giurisprudenza di legittimità (ci si riferisce alla sentenza sopra citata).
Nel caso di specie, si osserva che il predetto modello AP70 è stato inviato in data 27.11.2023, come risulta dalla stampa della PEC allegata dal ricorrente.
Entro il termine di legge di 120 giorni l' avrebbe dovuto CP_1
provvedere al pagamento della prestazione e degli arretrati.
Il predetto termine è andato a scadere in data 26.3.2024.
Il pagamento della prestazione e degli arretrati è tuttavia avvenuto,
come detto, nel giugno 2024.
Nel modello TR/150 allegato alla memoria di costituzione dell' CP_1
sono state indicate le seguenti date: quale “Data completezza” il
16.2.2024; quale “Dec. interessi legali” il 16.6.2024.
Non avendo l' risposto alla richiesta di chiarimenti, non si CP_1
comprende, effettivamente, perché sia stato considerato, quale dies a quo per la decorrenza del termine di 120 giorni, la “Data completezza” del
16.2.2024, in luogo di quella della ricezione del modello AP70
(27.11.2023), né sono stati addotti degli elementi dai quali desumere che,
pagina 4 dopo la ricezione del modello AP70, la documentazione inviata dal ricorrente fosse incompleta, e fosse pertanto necessario un supplemento istruttorio, tale da comportare lo slittamento del dies a quo al febbraio dell'anno successivo.
L' deve essere pertanto condannato al pagamento della somma CP_1
pari agli interessi legali, maturati sulla somma dovuta, nel periodo intercorso tra il 26.3.2024 e il 16.6.2024.
7. Deve procedersi al regolamento delle spese.
Come già osservato, nel caso di specie l' non ha provveduto al CP_1
pagamento della prestazione e degli arretrati entro il termine di legge di
120 giorni, e, per altro verso, è risultato soccombente in relazione al corretto calcolo degli interessi.
In considerazione di quanto osservato, le spese processuali devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto. CP_1
L' deve essere quindi condannato alla rifusione in favore della CP_1
parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00) in rapporto al valore della prestazione e degli arretrati (euro 13.147,29
liquidati nel giugno 2024), con liquidazione dei compensi ai valori minimi, in ragione della natura non complessa della controversia e dell'assai limitata attività processuale svolta.
Si dispone, inoltre, la liquidazione dei compensi, per come sopra indicati, nella misura maggiorata del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/2014, precisando che la predetta misura viene determinata in ragione della natura seriale della controversia e del limitato numero degli allegati da consultare.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
pagina 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla messa in pagamento della prestazione ed al pagamento degli arretrati;
2) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1
dell'ulteriore somma dovuta a titolo di interessi legali maturati sulla soma dovuta e non corrisposti, per il periodo dal 26.3.2024 al 16.6.2024;
3) condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle CP_1
spese processuali, che liquida in euro 2.831,85 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 30.5.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 6