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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa OT AR Presidente estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1282/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Massimo Moretti (C.F.: , pec: C.F._2
elettivamente domiciliata nel suo studio Email_1 in Piazza Mazzini, n. 21, Belluno (BL).
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avvocati AN LI (C.F.: pec: C.F._3
e EA IR (C.F.: Email_2
, pec: C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliato presso in via del Controparte_2
Brennero, 139, Trento (TN).
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno,
19 giugno 2024, n. 246
1 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: NEL MERITO In via principale: accertata e dichiarata la responsabilità in capo al
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, per tutti i danni CP_1 patiti dal sig. , dovuti alle infiltrazioni d'acqua Parte_1 verificatesi sull'immobile di sua proprietà sito in , loc. CP_1
Castellavazzo Via XX settembre n. 55, nel periodo compreso tra fine settembre 2020 e fine gennaio 2021, causate dalla perdita nella conduttura della rete pubblica fognaria, condannare il medesimo al risarcimento di tutti i predetti danni – patrimoniali e non CP_1 patrimoniali – come determinati dal CTU nell'importo complessivo di
€ 7.663,85, ovvero di altra diversa che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre che al rimborso delle spese legali di assistenza anche nella fase stragiudiziale, pari ad € 1.065,16 (già doc. 13 di parte attrice) e delle spese per l'assistenza tecnica del
CTP, pari ad € 2.562,00 (già docc. 24 e 25 di parte attrice), con rivalutazione ed interessi legali sulle predette somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo. IN OGNI CASO: con integrale rifusione dei compensi e delle spese di lite, oltre agli accessori come per legge dovuti, inerenti sia al giudizio di primo grado che al presente grado d'appello, oltre alla rifusione delle spese per l'assistenza tecnica e di
CTU; ed inoltre con condanna di parte convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 del D.L. 132 del 2014 e 96 c. 3
c.p.c., stante la mancata adesione alla domanda di negoziazione assistita. In via istruttoria: si rinnovano le richieste di assumere l'interpello e la prova testimoniale sulle seguenti circostanze, così come già capitolate nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 di parte attrice: 1. “Vero che in data 02.10.2020 il Sindaco del Comune di veniva contattato telefonicamente dal sig. , CP_1 Parte_1 il quale denunciava e lamentava che da qualche giorno – e più precisamente dal 27.09.2020 – in concomitanza con le precipitazioni
2 in corso in quei giorni, il pavimento del piano terra della sua abitazione, sita in Comune di , frazione Codissago, Via XX CP_1
Settembre n. 55 risultava infradiciato;
2. “Vero che il Sindaco del
Comune di , nella circostanza di cui al capitolo che CP_1 precede, riferiva al sig. che avrebbe provveduto ad Parte_1 inviare il giorno stesso (ovvero il 02.10.2020) presso la sua abitazione un tecnico comunale per un sopralluogo”; 3. “Vero che il
Sindaco del Comune di inviava presso l'abitazione del sig. CP_1
il sig. operatore comunale, il quale ivi si Parte_1 Persona_1 recava in data 02.10.2020”; 4. “Vero che il Sindaco del Comune di
, in data 05.10.2020 e 07.10.2020, veniva contattato via CP_1 whatsapp dal sig. , figlio del sig. , il quale gli Parte_2 Pt_1 rappresentava che il problema delle infiltrazioni d'acqua lamentato dal sig. continuava a manifestarsi incessantemente, e Parte_1 gli inviava anche un video che documentava la fuoriuscita d'acqua dal pavimento”; 5. “Vero che il doc. 14 di parte attrice che Le si AM riproduce lo scambio di messaggi whatsapp intercorso tra il Sindaco del Comune di ed il sig. in CP_1 Parte_2 data 05.10.2020 e in data 07.10.2020”; 6. “Vero che il sig. Pt_1
, a fine gennaio 2021, si recava in Comune dal Sindaco per
[...] riferirgli che il problema delle infiltrazione d'acqua era stato risolto e chiedeva che il Comune provvedesse al risarcimento dei danni subiti”; 7. “Vero che il Sindaco del Comune di nella CP_1 circostanza di cui al capitolo che precede, riferiva al sig. Parte_1 che si sarebbe interessato personalmente delle richieste risarcitorie dallo stesso avanzate”; 8. “Vero che la sig.ra in data Testimone_1
03.10.2020 veniva contattata tramite Messenger dal sig. Pt_2
, figlio del sig. , il quale le chiedeva di risolvere
[...] Parte_1 il problema delle infiltrazioni d'acqua che stavano avvenendo all'interno dell'abitazione del sig. ”; 9. “Vero che la Parte_1 sig.ra , nella circostanza di cui al capitolo che precede, Testimone_1
3 riferiva al sig. che avrebbe provveduto ad inviare dei Parte_2 tecnici per effettuare una video ispezione finalizzata all'individuazione del danno”; 10. “Vero che il doc. 15 di parte attrice che Le si AM riproduce lo scambio di messaggi Messenger intercorso tra la sig.ra ed il sig. in data Testimone_1 Parte_2
03.10.2020”; 11. “Vero che il sig. in data 02.10.2020 Persona_1 su incarico del Comune di si recava presso l'abitazione CP_1 del sig. sita in Comune di per effettuare un Parte_1 CP_1 sopralluogo”; 12. “Vero che nel corso del sopralluogo di cui al capitolo che precede il sig. esaminava l'interno Persona_1 dell'abitazione del sig. , accertando che il pavimento del Parte_1 piano terra era infradiciato d'acqua e che la stessa fuoriusciva continuamente, e che tale situazione è rappresentata nelle immagini fotografiche che Le si AMno (all. 5 della relazione peritale del p.e. già doc. 4 di parte attrice); 13. “Vero che il sig. Per_2 Per_1
ritornava presso l'abitazione del sig. ,
[...] Parte_1 accompagnato dal sig. , una settimana dopo il sopralluogo Tes_2 del 02.10.2020 per effettuare una video ispezione della condotta fognaria delle acque pubbliche interrata lungo il viottolo attiguo l'edificio del sig. ”; 14. “Vero che il sig. Pt_1 CP_3 interveniva per conto della presso l'abitazione del sig. CP_4 Pt_1
sita in Comune di nel mese di novembre 2020,
[...] CP_1 posto che il proprietario lamentava un problema di infiltrazioni d'acqua all'interno del piano terra della sua casa ed in quella circostanza il predetto sig. effettuava un sopralluogo”; 15. CP_3
“Vero che il sig. dopo il primo sopralluogo di cui al CP_3 capitolo che precede, effettuava un secondo accesso presso l'abitazione del sig. ed eseguiva una video ispezione Parte_1 del tratto di condotta fognaria delle acque pubbliche interrata lungo il viottolo attiguo l'edificio del sig. ed un terzo accesso a Pt_1 distanza di una settimana nel corso del quale faceva scaricare lungo
4 la predetta conduttura un quantitativo d'acqua ad alta pressione”;
16. “Vero che il sig. in data 18.01.2021 effettuava un CP_3 quarto accesso presso la proprietà del sig. ed in quella Parte_1 circostanza veniva rovesciato all'interno del tombino posto a monte rispetto all'abitazione del predetto sig. un quantitativo Pt_1
d'acqua contenente un additivo colorato che consentiva di accertarne l'eventuale fuoriuscita dalla tubazione”; 17. “Vero che i file video che
Le si AMno (docc. 16 e 17 di parte attrice), riproducono alcune fasi delle operazioni svolte in data 18.01.2021 di cui al capitolo che precede”; 18. “Vero che il sig. durante CP_3 le operazioni svolte in data 18.01.2021, riscontrava che l'acqua contenente l'additivo colorato, che era stata inserita all'interno del tombino posto a monte rispetto l'abitazione del sig. , iniziava Pt_1
a fuoriuscire dal pavimento del piano terra del sig. ”; 19. “Vero Pt_1 che il sig. in data 20-21-22.01.2021 si recava CP_3 nuovamente presso l'abitazione del sig. per riparare la Parte_1 tubatura fognaria, mediante l'inserimento all'interno della stessa di una calza termoindurente”; 20. “Vero che il geom. Controparte_5 veniva incaricato dal sig. di redigere e formalizzare la Parte_1 pratica edilizia CILA avente ad oggetto “Interventi di risanamento e protezione dalle infiltrazioni presso un edificio residenziale esistente sito in frazione Codissago” comprensivi di operazioni di scavo e indagini in sottosuolo come da elaborato tecnico descrittivo che Le si AM unitamente alla relativa protocollazione (all. 4 della relazione peritale del p.e. già doc. 4 di parte attrice, e doc. Per_2
18)”; 21. “Vero che il sig. , a seguito della Parte_1 presentazione della CILA di cui al capitolo che precede e dell'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche n.
62/2020 del 13.11.2020 emessa dal Comune di , come da CP_1 doc. 19 che Le si AM, affidava alla ditta FA IO & C.
s.a.s. i lavori di scavo, come raffigurati nelle immagini fotografiche
5 che Le si AMno (doc. 20)”; 22. “Vero che il geom. CP_5 durante la predisposizione della pratica edilizia di cui al capitolo n.
20, accedeva all'interno dell'abitazione del sig. , Parte_1 avvedendosi che il pavimento del piano terra presentava infradiciamenti e che tale situazione è rappresentata dalle immagini fotografiche che Le si AMno (all. 5 della relazione peritale del p.e. già doc. 4 di parte attrice)”; 23. “Vero che il geom. Per_2
redigeva in data 08.03.2021 il computo metrico che Le si CP_5 AM (doc. 10 di parte attrice) nel quale venivano elencate le opere edili dallo stesso indicate per il risanamento degli ambienti interni del piano terra dell'abitazione del sig. ”; 24. Parte_1
“Vero che il fenomeno delle infiltrazioni d'acqua al piano terra dell'abitazione del sig. si manifestava in occasione di Parte_1 precipitazioni piovose dal 27 settembre 2020 e si protraeva fino al
22 gennaio 2021”; 25. “Vero che i 2 file video e l'immagine fotografica che Le si AMno rappresentano alcune fasi di raccolta d'acqua compiuta nel periodo tra il 27 settembre 2020 ced il 22 gennaio 2021 all'interno dell'abitazione del sig. Parte_1
(docc. da 21 a 23 di parte attrice); 26. “Vero che durante e dopo gli infradiciamenti al pianoterra dell'abitazione del sig. si Parte_1 verificavano fenomeni di imbibimento di tratti delle pareti e dei battiscopa, oltre a rigonfiamenti delle porte, efflorescenze e distacchi localizzati di pitture murarie;
27. “Vero che, dopo le infiltrazioni d'acqua verificatesi nell'abitazione del signor tra il 27 Pt_1 settembre 2020 ed il 22 gennaio 2021, tre porte del piano terra, che prima di tali fatti non presentavano difetti, sono risultate ammalorate”; 28. “Vero che le opere di risanamento degli ambienti di cui al piano terra dell'edificio del sig. , come indicate nel Pt_1 computo metrico che Le si AM (doc. 10 di parte attrice), sono state eseguite direttamente da quest'ultimo”; 29. “Vero che il documento che Le si AM (doc. 9 di parte attrice) rappresenta
6 la fattura che il sig. ha pagato alla ditta FA IO Parte_1
& C. s.a.s. per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla
CILA richiesta dal geom. "; 30. Vero che in data 15.12.2021 il CP_5 sig. acquistava una nuova lavatrice, come da Parte_1 documento che Le si AM (doc. 11 di parte attrice) e che quella dallo stesso regolarmente utilizzata fino a quel momento era risultata marcita nella sua parte inferiore e si era rotta appena era stata spostata ai fini dell'esecuzione di lavori di manutenzione sulla parete ad essa retrostante”. Si indicano quali testi in relazione ai i capitoli di prova rubricati: l'arch. , responsabile Testimone_1 dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di
, limitatamente ai capitoli di prova da 8 a 10. il sig. CP_1 Per_1
, operatore del , limitatamente ai capitoli
[...] Controparte_1 di prova da 11 a 13. il sig. , operatore della , CP_3 CP_4 limitatamente ai capitoli di prova da 14 a 19. il geom. CP_5
, limitatamente ai capitoli di prova da 14 a 30.il sig.
[...] Pt_2
, sui capitoli di prova da 1 a 30. la sig.ra , sui
[...] Parte_3 capitoli di prova da 1 a 30. L'interpello del Sindaco pro tempore del
è limitato ai capitoli di prova da 1 a 7. Controparte_1
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: in via principale: confermare integralmente la sentenza n. 246/2024 emessa
Tribunale di Belluno in data 5.6.2024 e pubblicata il 19.6.2024; sempre in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge con distrazione delle spese di lite in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove come richieste nella memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. e precisamente per l'interrogatorio formale
7 dell'attore sui capitoli di prova nn. 1 e 2 e per la prova per testi su tutti i capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”: 1) di seguito al sopralluogo del 18.01.2021 gli addetti della hanno riparato il danno alla Parte_4 tubatura fognaria contraddistinta in verde entro il cerchio blu di cui al doc. 2 del fascicolo di parte convenuta che si mostra al teste, mediante l'inserimento all'interno della condotta di una calza termoindurente, al fine di garantire l'integrità della struttura;
2) di seguito all'intervento da parte della Parte_4 di cui al capitolo che precede si sono verificati ulteriori episodi
[...] di infiltrazione d'acqua all'interno dell'immobile proprietà del sig.
; 3) responsabile della manutenzione ordinaria e Parte_1 straordinaria della rete fognaria del Comune è la CP_1 [...] come attesta l'art. 42 di cui al doc. 1 Parte_4 del fascicolo di parte convenuta che si mostra al teste;
4) responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria del Comune è il Comune di come CP_1 CP_1 attesta l'art. 42 di cui al doc. 1 del fascicolo di parte convenuta che si mostra al teste;
5) in data 3.11.2021 ha inviato al sig. Pt_1
la missiva di cui a pag. 33 del doc. 4 del fascicolo di parte
[...] attrice che si mostra al teste ove si fa riferimento alla “cartografica” inviata alla per consentire alla Parte_4 la presa in carico della rete idrica Parte_4
e fognaria del Comune di;
6) la cartografica di cui al CP_1 capitolo precedente è il doc. 2 del fascicolo di parte convenuta che si mostra al teste;
7) nella cartografica di cui al doc. 2 del fascicolo di parte convenuta che si mostra al teste il tratto in verde all'interno del cerchio blu è la tubazione fognaria oggetto di intervento di riparazione da parte della per Parte_4 effetto della segnalazione del sig. ; 8) della Parte_1 manutenzione ordinaria e straordinaria della tubazione fognaria di
8 cui al capitolo che precede è tenuta la Parte_4 ai sensi dell'art. 42 di cui al doc. 1 che si mostra al teste. Si
[...] indicano quali testi: il dott. in qualità di Testimone_3 rappresentante legale della con Parte_4 sede Legale e amministrativa in Belluno, Via Tiziano Vecellio n.
27/29; l perito in qualità di responsabile dell'Area Testimone_4
Edilizia Privata – Urbanistica del Comune di c/o CP_1 CP_1
[... ongarone (BL), Via Roma n. 60. Sempre in via istruttoria si insiste affinché Codesta Ill.ma Corte ordini, ai sensi e per egli effetti dell'art. 210 c.p.c. al sig. l'esibizione dell'eventuale Parte_1 documentazione attestante l'indennizzo (in via esemplificativa: l'atto di quietanza), relativo al medesimo danno per cui qui è causa, corrisposto in suo favore da Compagnie assicurative in forza di polizze aventi ad oggetto l'immobile di sua proprietà.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 10-8-2022 conveniva in Parte_1 giudizio il avanti il Tribunale di Belluno Controparte_1 chiedendo accertarsi la responsabilità, ex artt. 2051 e 2043 c.c., dell'Ente, quale proprietario della rete fognaria, dei danni subiti a seguito di svariati allagamenti e chiedendo condannare il al CP_1 risarcimento di detti danni, quantificati in euro 11.412,95 per danni patrimoniali ed euro 1.500,00 per danni non patrimoniali, oltre a quelli conseguenti alla mancata adesione alla domanda di negoziazione assistita. Esponeva che il 27 settembre del 2020, rientrato dalle ferie, trovò allagato il piano terra della sua abitazione di via XX Settembre n. 55, in e che il fenomeno continuò CP_1
a ripetersi in occasione di successivi eventi piovosi. Poiché l'immobile confina su due lati con il suolo pubblico, si rivolse al Parte_1
Comune di , che si attivò, effettuando un sopralluogo nella CP_1
9 conduttura interrata del vicoletto adiacente l'abitazione, senza peraltro rilevare anomalie. chiese a un tecnico di fiducia di Pt_1 eseguire un'indagine nella tubatura interrata e, riscontrata una perdita d'acqua dal fondo della tubazione, segnalò la circostanza a
BIM GSP S.p.A., ente gestore del servizio idrico e della rete fognaria.
dopo vari sopralluoghi, il 18.1.2021 individuò il punto di CP_4 rottura e riparò la tubatura, risolvendo definitivamente il problema delle infiltrazioni nell'abitazione. Le infiltrazioni avevano provocato al piano terra dell'abitazione dell'appellante l'ammaloramento dell'intonaco fino a un'altezza di 70 cm e l'imbibimento di parti lignee delle porte, battiscopa e mobilio. inviò una diffida per il Pt_1 risarcimento dei danni subiti sia al , che a BIM Controparte_1
GSP S.p.a. Il negò di essersi occupato della Controparte_1 manutenzione della rete fognaria ed idrica dopo l'istituzione del servizio idrico integrato (doc. 5 fascicolo di primo grado di parte appellante). BIM GSP S.p.a., tramite la propria assicurazione, negò
a sua volta che quel tratto rientrasse nell'area di sua competenza
(cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado di parte appellante).
2. Il si costituiva deducendo sia la Controparte_1 mancanza del nesso di causalità tra il bene ed il danno sia negando la propria responsabilità, in quanto la manutenzione della rete fognaria rientrava nella competenza di Parte_4
[...]
3. Con sentenza n. 246/2024 il Tribunale di Belluno ha rigettato la domanda di risarcimento, ponendo le spese di CTU e di lite a carico del soccombente. Il Tribunale ha evidenziato che l'attore aveva chiesto l'intervento di BIM GSP S.p.a. per porre rimedio alle infiltrazioni, e detta società aveva anche risolto il problema. Il primo
Giudice ha ritenuto che la responsabilità dei danni non potesse ricadere ex art. 2051 c.c. sul , in quanto dall'1 Controparte_1 gennaio 2004 l' del quale Controparte_6
10 faceva parte anche il aveva demandato Controparte_1
l'intera gestione e manutenzione del servizio idrico integrato a BIM
GSP S.p.A., sicché la custodia della rete fognaria ricadeva su BIM
GSP S.p.A. Non sussisteva una responsabilità del nemmeno CP_1 ex art. 2043 c.c., non risultando provata una condotta colposa dell'ente pubblico.
4. Avverso questa sentenza ha proposto appello Parte_1 affidato a due motivi.
Il si è costituito chiedendo rigettarsi il Controparte_1 gravame.
5. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 10 settembre 2025, e, all'esito della sostituzione del , trasferito ad altro ufficio, e di Pt_5 Pt_6 riassegnazione come da provvedimenti del 4 e 5 settembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
6. L'appellante lamenta:
i) con il primo motivo l'erronea ricostruzione dei fatti, per avere il
Tribunale erroneamente valorizzato solo la circostanza relativa alla richiesta di intervento di BIM GSP S.p.a. ed alla successiva riparazione della tubatura da parte della società, obliterando di considerare che egli si era rivolto al e che il si era CP_1 CP_1 attivato, pur se inutilmente;
ad avviso dell'appellante, invece,
l'intervento del conferma che l' aveva la custodia CP_1 CP_7 dell'impianto;
ii) con il secondo motivo l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., per avere il Tribunale erroneamente demandato al C.T.U. il compito di accertare se vi fosse stato o meno trasferimento di funzioni di custodia al gestore;
deduce l'assenza di documentazione comprovante non solo il passaggio di funzioni dal Comune all'ente
, ma anche il contenuto delle eventuali funzioni trasferite;
CP_4 ad avviso dell'appellante non era stato provato il trasferimento di
11 funzioni dal a BIM GSP S.p.a. né che un eventuale CP_1 trasferimento di funzioni avesse determinato anche il trasferimento dell'obbligo di custodia;
osserva l'inconferenza del precedente di legittimità citato dal Tribunale perché concernente una fattispecie in cui la convenzione stipulata tra il ed il gestore prevedeva CP_1 espressamente una clausola di manleva dell'ente pubblico proprietario per la responsabilità per il servizio idrico, mentre nel caso in esame non era stata allegata né provata l'esistenza di una tale clausola;
ripropone, infine, le istanze istruttorie formulate in primo grado, ove ritenute rilevanti ai fini del decidere.
7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.
7.1. Premesso che le censure non sono dirette ad impugnare la statuizione del Tribunale che ha escluso la responsabilità ex art.2043
c.c. del e che, dunque, detta questione non rientra nel CP_1 devoluto, osserva il Collegio che, per costante giurisprudenza di legittimità, la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e quindi una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere che a terzi possano derivare danni dal contatto con la cosa. In particolare, la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Per la configurabilità della responsabilità è infatti sufficiente avere la disponibilità anche solo di fatto della cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento. Può considerarsi custode non soltanto il proprietario ma anche il semplice
12 possessore o il detentore qualificato di un bene e chi ha il potere di controllo e di vigilanza sul bene stesso (cfr. tra le tante Cass.
12796/2024; Cass. 11152/2023).
In sintesi, dunque, è necessario che il custode eserciti un effettivo potere sulla cosa, abbia la disponibilità di essa e l'effettiva possibilità di controllarne la situazione.
7.2. Nel caso in esame, il Tribunale, esaminata la documentazione in atti relativa all'affidamento in gestione del servizio idrico integrato alla Bim G.S.P. s.p.a., ha escluso la sussistenza del rapporto di custodia da parte del sul rilievo che detto rapporto era da CP_1 riconoscersi in via esclusiva in capo alla suddetta società Bim G.S.P.,
a cui era stato conferito l'esclusivo potere di controllo e gestione della rete idrica. Detta conclusione è condivisa da questa Corte e, come già evidenziato, si trae univocamente dalla documentazione prodotta in primo grado dal CP_1
Occorre precisare che la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado è servita ad accertare il nesso causale tra gli allagamenti e la rottura della tubatura e a quantificare i danni.
Inoltre il C.T.U. ha effettuato una ricognizione dei provvedimenti e degli atti di conferimento al gestore della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e il Tribunale, all'esito dell'esame dei documenti, ha utilizzato detta ricognizione per individuare gli elementi di rilievo e fondare il proprio convincimento. Invece, certamente, non competeva all'ausiliario la qualificazione giuridica della fattispecie e l'interpretazione dei provvedimenti in atti, che, infatti, si ribadisce, il primo Giudice ha effettuato, correttamente a giudizio del Collegio.
7.3. In base ai provvedimenti ed atti di causa risulta che la L.R.
n. 17 del 2012, ai fini della organizzazione del servizio idrico CP_6 integrato, ha individuato gli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O. ”
[...]
”, per quanto ora interessa) e istituito i Consigli di Bacino CP_6
13 (Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunese” per quanto ora di interesse), quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, nonché ha previsto la possibilità da parte dei Consigli di bacino di affidare il servizio medesimo ad un gestore Parte_4 per quanto ora di interesse). Con la delibera
[...]
27.06.2003, n. 40 dell'Assemblea dell' Controparte_8 comportante l'affidamento della gestione del
[...] servizio idrico integrato al gestore unico Parte_4
(cfr. verbale n. 40 della seduta in data 27 giugno
[...]
2003) è stato approvato lo schema di convenzione (All. E), dal quale risulta anche la partecipazione del , e vi è stata Controparte_1 la sottoscrizione della convenzione tra il Consiglio di Bacino “Dolomiti
Bellunesi” e BIM G.S.P. S.p.a.. Con la delibera n. 48 del 22 dicembre
2003 cui è stata confermata la scelta di affidare il servizio a BIM
G.S.P. S.p.A. ed è stato alla durata di trenta anni l'affidamento del servizio, ferma la decorrenza dal 1° gennaio 2004.
Nello specifico l'art. 42 del Regolamento d'utenza del servizio idrico integrato del Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi” ha previsto che
“Il Gestore si impegna a garantire i migliori standard di gestione della rete fognaria, con l'accurata manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture fognarie gestite, dal punto di scarico alla depurazione, per evitare dispersioni, sversamenti, rigurgiti e/o allagamenti, nell'ambiente, in aree pubbliche o presso utenze private, secondo gli obiettivi tecnici stabiliti dall'Autorità di regolazione” (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Da quanto esposto emerge che, dal momento dell'attivazione dell'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, competeva esclusivamente a BIM G.S.P. S.p.A. la gestione della rete fognaria, nonché, di conseguenza, la custodia, da intendersi come esercizio effettivo di potere sulla “cosa” ed effettiva
14 possibilità di controllarne la situazione, mentre per converso non è affatto previsto il mantenimento quantomeno di parte dell'attività di manutenzione in capo al , che, anzi neppure è Controparte_1 stato il soggetto giuridico che ha conferito l'affidamento a BIM G.S.P.
s.p.a. ( come si è visto il suddetto conferimento è avvenuto ad opera del Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi”).
D'altronde lo stesso appellante adduce che la riparazione della tubatura fognaria fu eseguita da BIM G.S.P. S.p.a. e solo a quest'ultima, infatti, competeva porre rimedio a quella rottura e, prima ancora, competeva attivarsi per prevenirla.
7.4. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, non può desumersi l'esistenza del rapporto di custodia da parte del CP_1 unicamente in base al fatto che suo personale eseguì un sopralluogo, su richiesta del , il quale sostiene che per l'ente comunale che Pt_1 gestisce un servizio pubblico non è possibile “spogliarsi totalmente e definitivamente di ogni responsabilità a esso inerente, permanendo comunque in capo ad esso un ineludibile dovere di vigilanza”.
L'assunto non si attaglia al caso di specie, in quanto, come puntualizzato dalla Cassazione (cfr. Cass. 18325/2018) la qualità di custode è fattuale e coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa un potere di fatto, il che non è nella specie. Si ribadisce che la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria era stata affidata a un terzo dall'ente pubblico, e anzi, come si è visto, neppure dal ma dal Consiglio di Bacino “Dolomiti Controparte_1
Bellunesi”. Per quanto è stato ricostruito tramite la C.T.U., la perdita d'acqua è stata causata dalla carente manutenzione di un tratto di tubatura, la cui disponibilità di fatto non era in capo al CP_1
, che dunque non aveva l'effettiva possibilità di controllo
[...] della situazione fognaria e di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo, ma solo eventualmente, come in concreto avvenuto all'esito del citato sopralluogo, di segnalare
15 l'evento al gestore affinché intervenisse sia per accertarne la causa, sia per eliminarne gli effetti lesivi (e non è affatto addotto dallo che il sopralluogo dei tecnici comunali e la successiva Pt_1 riparazione del gestore fossero stati intempestivi rispetto alla sua richiesta – cfr. le allegazioni di cui ai capitoli di prova nn. 2,3 e 14 dell'odierno appellante).
Lo , che peraltro non ripropone in appello l'azione ex art. 2043 Pt_1
c.c., neppure imputa al di aver scelto, per lo svolgimento CP_1 del servizio, un soggetto privo della necessaria competenza, né allega che fossero emerse particolari circostanze idonee a dimostrare l'inidoneità del gestore conosciuta o conoscibile dall'Ente pubblico.
In questo contesto, di nessun rilievo ai fini del decidere è la dedotta mancata prova di una clausola di manleva dell'ente proprietario nei confronti del gestore del servizio idrico, in difetto dei requisiti ex art.2051 c.c. in capo al ossia una volta Controparte_1 esclusa ogni sua responsabilità a tale titolo per quanto si è detto.
Infine, non vi è una specifica censura dell'appellante concernente l'erronea mancata ammissione di mezzi di prova tale da consentire una diversa ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della decisione, e ad ogni buon conto la causa risulta sufficientemente istruita in base alle risultanze documentali e di quelle accertate mediante la C.T.U.
8. In conclusione, l'appello deve essere integralmente respinto. La mancata adesione del all'invito a stipulare una Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita non determina, di conseguenza, una sua responsabilità processuale ex artt. 4 d.l. n.
132 del 2014 e 96 c.p.c. per aver resistito con colpa grave alla domanda di risarcimento.
Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza di . Considerando le tre fasi Parte_1 svolte (senza fase istruttoria, non espletata), il compenso è determinabile nella somma di euro 3.966,00 per compensi, nel
16 rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro
1.911,00) dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro
26.000,00. I difensori della parte appellata hanno chiesto la distrazione delle spese.
9. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Belluno 19 CP_1 giugno 2024 n. 246, così provvede:
1. rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento, in favore della parte Parte_1 appellata delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, liquidate nella somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
3. dispone la distrazione delle spese in favore dei difensori avv.ti
AN LI e EA IR;
4. è obbligato a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre
2025
La Presidente est.
OT AR
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa OT AR Presidente estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1282/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Massimo Moretti (C.F.: , pec: C.F._2
elettivamente domiciliata nel suo studio Email_1 in Piazza Mazzini, n. 21, Belluno (BL).
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avvocati AN LI (C.F.: pec: C.F._3
e EA IR (C.F.: Email_2
, pec: C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliato presso in via del Controparte_2
Brennero, 139, Trento (TN).
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno,
19 giugno 2024, n. 246
1 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: NEL MERITO In via principale: accertata e dichiarata la responsabilità in capo al
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, per tutti i danni CP_1 patiti dal sig. , dovuti alle infiltrazioni d'acqua Parte_1 verificatesi sull'immobile di sua proprietà sito in , loc. CP_1
Castellavazzo Via XX settembre n. 55, nel periodo compreso tra fine settembre 2020 e fine gennaio 2021, causate dalla perdita nella conduttura della rete pubblica fognaria, condannare il medesimo al risarcimento di tutti i predetti danni – patrimoniali e non CP_1 patrimoniali – come determinati dal CTU nell'importo complessivo di
€ 7.663,85, ovvero di altra diversa che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre che al rimborso delle spese legali di assistenza anche nella fase stragiudiziale, pari ad € 1.065,16 (già doc. 13 di parte attrice) e delle spese per l'assistenza tecnica del
CTP, pari ad € 2.562,00 (già docc. 24 e 25 di parte attrice), con rivalutazione ed interessi legali sulle predette somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo. IN OGNI CASO: con integrale rifusione dei compensi e delle spese di lite, oltre agli accessori come per legge dovuti, inerenti sia al giudizio di primo grado che al presente grado d'appello, oltre alla rifusione delle spese per l'assistenza tecnica e di
CTU; ed inoltre con condanna di parte convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 del D.L. 132 del 2014 e 96 c. 3
c.p.c., stante la mancata adesione alla domanda di negoziazione assistita. In via istruttoria: si rinnovano le richieste di assumere l'interpello e la prova testimoniale sulle seguenti circostanze, così come già capitolate nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 di parte attrice: 1. “Vero che in data 02.10.2020 il Sindaco del Comune di veniva contattato telefonicamente dal sig. , CP_1 Parte_1 il quale denunciava e lamentava che da qualche giorno – e più precisamente dal 27.09.2020 – in concomitanza con le precipitazioni
2 in corso in quei giorni, il pavimento del piano terra della sua abitazione, sita in Comune di , frazione Codissago, Via XX CP_1
Settembre n. 55 risultava infradiciato;
2. “Vero che il Sindaco del
Comune di , nella circostanza di cui al capitolo che CP_1 precede, riferiva al sig. che avrebbe provveduto ad Parte_1 inviare il giorno stesso (ovvero il 02.10.2020) presso la sua abitazione un tecnico comunale per un sopralluogo”; 3. “Vero che il
Sindaco del Comune di inviava presso l'abitazione del sig. CP_1
il sig. operatore comunale, il quale ivi si Parte_1 Persona_1 recava in data 02.10.2020”; 4. “Vero che il Sindaco del Comune di
, in data 05.10.2020 e 07.10.2020, veniva contattato via CP_1 whatsapp dal sig. , figlio del sig. , il quale gli Parte_2 Pt_1 rappresentava che il problema delle infiltrazioni d'acqua lamentato dal sig. continuava a manifestarsi incessantemente, e Parte_1 gli inviava anche un video che documentava la fuoriuscita d'acqua dal pavimento”; 5. “Vero che il doc. 14 di parte attrice che Le si AM riproduce lo scambio di messaggi whatsapp intercorso tra il Sindaco del Comune di ed il sig. in CP_1 Parte_2 data 05.10.2020 e in data 07.10.2020”; 6. “Vero che il sig. Pt_1
, a fine gennaio 2021, si recava in Comune dal Sindaco per
[...] riferirgli che il problema delle infiltrazione d'acqua era stato risolto e chiedeva che il Comune provvedesse al risarcimento dei danni subiti”; 7. “Vero che il Sindaco del Comune di nella CP_1 circostanza di cui al capitolo che precede, riferiva al sig. Parte_1 che si sarebbe interessato personalmente delle richieste risarcitorie dallo stesso avanzate”; 8. “Vero che la sig.ra in data Testimone_1
03.10.2020 veniva contattata tramite Messenger dal sig. Pt_2
, figlio del sig. , il quale le chiedeva di risolvere
[...] Parte_1 il problema delle infiltrazioni d'acqua che stavano avvenendo all'interno dell'abitazione del sig. ”; 9. “Vero che la Parte_1 sig.ra , nella circostanza di cui al capitolo che precede, Testimone_1
3 riferiva al sig. che avrebbe provveduto ad inviare dei Parte_2 tecnici per effettuare una video ispezione finalizzata all'individuazione del danno”; 10. “Vero che il doc. 15 di parte attrice che Le si AM riproduce lo scambio di messaggi Messenger intercorso tra la sig.ra ed il sig. in data Testimone_1 Parte_2
03.10.2020”; 11. “Vero che il sig. in data 02.10.2020 Persona_1 su incarico del Comune di si recava presso l'abitazione CP_1 del sig. sita in Comune di per effettuare un Parte_1 CP_1 sopralluogo”; 12. “Vero che nel corso del sopralluogo di cui al capitolo che precede il sig. esaminava l'interno Persona_1 dell'abitazione del sig. , accertando che il pavimento del Parte_1 piano terra era infradiciato d'acqua e che la stessa fuoriusciva continuamente, e che tale situazione è rappresentata nelle immagini fotografiche che Le si AMno (all. 5 della relazione peritale del p.e. già doc. 4 di parte attrice); 13. “Vero che il sig. Per_2 Per_1
ritornava presso l'abitazione del sig. ,
[...] Parte_1 accompagnato dal sig. , una settimana dopo il sopralluogo Tes_2 del 02.10.2020 per effettuare una video ispezione della condotta fognaria delle acque pubbliche interrata lungo il viottolo attiguo l'edificio del sig. ”; 14. “Vero che il sig. Pt_1 CP_3 interveniva per conto della presso l'abitazione del sig. CP_4 Pt_1
sita in Comune di nel mese di novembre 2020,
[...] CP_1 posto che il proprietario lamentava un problema di infiltrazioni d'acqua all'interno del piano terra della sua casa ed in quella circostanza il predetto sig. effettuava un sopralluogo”; 15. CP_3
“Vero che il sig. dopo il primo sopralluogo di cui al CP_3 capitolo che precede, effettuava un secondo accesso presso l'abitazione del sig. ed eseguiva una video ispezione Parte_1 del tratto di condotta fognaria delle acque pubbliche interrata lungo il viottolo attiguo l'edificio del sig. ed un terzo accesso a Pt_1 distanza di una settimana nel corso del quale faceva scaricare lungo
4 la predetta conduttura un quantitativo d'acqua ad alta pressione”;
16. “Vero che il sig. in data 18.01.2021 effettuava un CP_3 quarto accesso presso la proprietà del sig. ed in quella Parte_1 circostanza veniva rovesciato all'interno del tombino posto a monte rispetto all'abitazione del predetto sig. un quantitativo Pt_1
d'acqua contenente un additivo colorato che consentiva di accertarne l'eventuale fuoriuscita dalla tubazione”; 17. “Vero che i file video che
Le si AMno (docc. 16 e 17 di parte attrice), riproducono alcune fasi delle operazioni svolte in data 18.01.2021 di cui al capitolo che precede”; 18. “Vero che il sig. durante CP_3 le operazioni svolte in data 18.01.2021, riscontrava che l'acqua contenente l'additivo colorato, che era stata inserita all'interno del tombino posto a monte rispetto l'abitazione del sig. , iniziava Pt_1
a fuoriuscire dal pavimento del piano terra del sig. ”; 19. “Vero Pt_1 che il sig. in data 20-21-22.01.2021 si recava CP_3 nuovamente presso l'abitazione del sig. per riparare la Parte_1 tubatura fognaria, mediante l'inserimento all'interno della stessa di una calza termoindurente”; 20. “Vero che il geom. Controparte_5 veniva incaricato dal sig. di redigere e formalizzare la Parte_1 pratica edilizia CILA avente ad oggetto “Interventi di risanamento e protezione dalle infiltrazioni presso un edificio residenziale esistente sito in frazione Codissago” comprensivi di operazioni di scavo e indagini in sottosuolo come da elaborato tecnico descrittivo che Le si AM unitamente alla relativa protocollazione (all. 4 della relazione peritale del p.e. già doc. 4 di parte attrice, e doc. Per_2
18)”; 21. “Vero che il sig. , a seguito della Parte_1 presentazione della CILA di cui al capitolo che precede e dell'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche n.
62/2020 del 13.11.2020 emessa dal Comune di , come da CP_1 doc. 19 che Le si AM, affidava alla ditta FA IO & C.
s.a.s. i lavori di scavo, come raffigurati nelle immagini fotografiche
5 che Le si AMno (doc. 20)”; 22. “Vero che il geom. CP_5 durante la predisposizione della pratica edilizia di cui al capitolo n.
20, accedeva all'interno dell'abitazione del sig. , Parte_1 avvedendosi che il pavimento del piano terra presentava infradiciamenti e che tale situazione è rappresentata dalle immagini fotografiche che Le si AMno (all. 5 della relazione peritale del p.e. già doc. 4 di parte attrice)”; 23. “Vero che il geom. Per_2
redigeva in data 08.03.2021 il computo metrico che Le si CP_5 AM (doc. 10 di parte attrice) nel quale venivano elencate le opere edili dallo stesso indicate per il risanamento degli ambienti interni del piano terra dell'abitazione del sig. ”; 24. Parte_1
“Vero che il fenomeno delle infiltrazioni d'acqua al piano terra dell'abitazione del sig. si manifestava in occasione di Parte_1 precipitazioni piovose dal 27 settembre 2020 e si protraeva fino al
22 gennaio 2021”; 25. “Vero che i 2 file video e l'immagine fotografica che Le si AMno rappresentano alcune fasi di raccolta d'acqua compiuta nel periodo tra il 27 settembre 2020 ced il 22 gennaio 2021 all'interno dell'abitazione del sig. Parte_1
(docc. da 21 a 23 di parte attrice); 26. “Vero che durante e dopo gli infradiciamenti al pianoterra dell'abitazione del sig. si Parte_1 verificavano fenomeni di imbibimento di tratti delle pareti e dei battiscopa, oltre a rigonfiamenti delle porte, efflorescenze e distacchi localizzati di pitture murarie;
27. “Vero che, dopo le infiltrazioni d'acqua verificatesi nell'abitazione del signor tra il 27 Pt_1 settembre 2020 ed il 22 gennaio 2021, tre porte del piano terra, che prima di tali fatti non presentavano difetti, sono risultate ammalorate”; 28. “Vero che le opere di risanamento degli ambienti di cui al piano terra dell'edificio del sig. , come indicate nel Pt_1 computo metrico che Le si AM (doc. 10 di parte attrice), sono state eseguite direttamente da quest'ultimo”; 29. “Vero che il documento che Le si AM (doc. 9 di parte attrice) rappresenta
6 la fattura che il sig. ha pagato alla ditta FA IO Parte_1
& C. s.a.s. per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla
CILA richiesta dal geom. "; 30. Vero che in data 15.12.2021 il CP_5 sig. acquistava una nuova lavatrice, come da Parte_1 documento che Le si AM (doc. 11 di parte attrice) e che quella dallo stesso regolarmente utilizzata fino a quel momento era risultata marcita nella sua parte inferiore e si era rotta appena era stata spostata ai fini dell'esecuzione di lavori di manutenzione sulla parete ad essa retrostante”. Si indicano quali testi in relazione ai i capitoli di prova rubricati: l'arch. , responsabile Testimone_1 dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di
, limitatamente ai capitoli di prova da 8 a 10. il sig. CP_1 Per_1
, operatore del , limitatamente ai capitoli
[...] Controparte_1 di prova da 11 a 13. il sig. , operatore della , CP_3 CP_4 limitatamente ai capitoli di prova da 14 a 19. il geom. CP_5
, limitatamente ai capitoli di prova da 14 a 30.il sig.
[...] Pt_2
, sui capitoli di prova da 1 a 30. la sig.ra , sui
[...] Parte_3 capitoli di prova da 1 a 30. L'interpello del Sindaco pro tempore del
è limitato ai capitoli di prova da 1 a 7. Controparte_1
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: in via principale: confermare integralmente la sentenza n. 246/2024 emessa
Tribunale di Belluno in data 5.6.2024 e pubblicata il 19.6.2024; sempre in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge con distrazione delle spese di lite in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove come richieste nella memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. e precisamente per l'interrogatorio formale
7 dell'attore sui capitoli di prova nn. 1 e 2 e per la prova per testi su tutti i capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”: 1) di seguito al sopralluogo del 18.01.2021 gli addetti della hanno riparato il danno alla Parte_4 tubatura fognaria contraddistinta in verde entro il cerchio blu di cui al doc. 2 del fascicolo di parte convenuta che si mostra al teste, mediante l'inserimento all'interno della condotta di una calza termoindurente, al fine di garantire l'integrità della struttura;
2) di seguito all'intervento da parte della Parte_4 di cui al capitolo che precede si sono verificati ulteriori episodi
[...] di infiltrazione d'acqua all'interno dell'immobile proprietà del sig.
; 3) responsabile della manutenzione ordinaria e Parte_1 straordinaria della rete fognaria del Comune è la CP_1 [...] come attesta l'art. 42 di cui al doc. 1 Parte_4 del fascicolo di parte convenuta che si mostra al teste;
4) responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria del Comune è il Comune di come CP_1 CP_1 attesta l'art. 42 di cui al doc. 1 del fascicolo di parte convenuta che si mostra al teste;
5) in data 3.11.2021 ha inviato al sig. Pt_1
la missiva di cui a pag. 33 del doc. 4 del fascicolo di parte
[...] attrice che si mostra al teste ove si fa riferimento alla “cartografica” inviata alla per consentire alla Parte_4 la presa in carico della rete idrica Parte_4
e fognaria del Comune di;
6) la cartografica di cui al CP_1 capitolo precedente è il doc. 2 del fascicolo di parte convenuta che si mostra al teste;
7) nella cartografica di cui al doc. 2 del fascicolo di parte convenuta che si mostra al teste il tratto in verde all'interno del cerchio blu è la tubazione fognaria oggetto di intervento di riparazione da parte della per Parte_4 effetto della segnalazione del sig. ; 8) della Parte_1 manutenzione ordinaria e straordinaria della tubazione fognaria di
8 cui al capitolo che precede è tenuta la Parte_4 ai sensi dell'art. 42 di cui al doc. 1 che si mostra al teste. Si
[...] indicano quali testi: il dott. in qualità di Testimone_3 rappresentante legale della con Parte_4 sede Legale e amministrativa in Belluno, Via Tiziano Vecellio n.
27/29; l perito in qualità di responsabile dell'Area Testimone_4
Edilizia Privata – Urbanistica del Comune di c/o CP_1 CP_1
[... ongarone (BL), Via Roma n. 60. Sempre in via istruttoria si insiste affinché Codesta Ill.ma Corte ordini, ai sensi e per egli effetti dell'art. 210 c.p.c. al sig. l'esibizione dell'eventuale Parte_1 documentazione attestante l'indennizzo (in via esemplificativa: l'atto di quietanza), relativo al medesimo danno per cui qui è causa, corrisposto in suo favore da Compagnie assicurative in forza di polizze aventi ad oggetto l'immobile di sua proprietà.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 10-8-2022 conveniva in Parte_1 giudizio il avanti il Tribunale di Belluno Controparte_1 chiedendo accertarsi la responsabilità, ex artt. 2051 e 2043 c.c., dell'Ente, quale proprietario della rete fognaria, dei danni subiti a seguito di svariati allagamenti e chiedendo condannare il al CP_1 risarcimento di detti danni, quantificati in euro 11.412,95 per danni patrimoniali ed euro 1.500,00 per danni non patrimoniali, oltre a quelli conseguenti alla mancata adesione alla domanda di negoziazione assistita. Esponeva che il 27 settembre del 2020, rientrato dalle ferie, trovò allagato il piano terra della sua abitazione di via XX Settembre n. 55, in e che il fenomeno continuò CP_1
a ripetersi in occasione di successivi eventi piovosi. Poiché l'immobile confina su due lati con il suolo pubblico, si rivolse al Parte_1
Comune di , che si attivò, effettuando un sopralluogo nella CP_1
9 conduttura interrata del vicoletto adiacente l'abitazione, senza peraltro rilevare anomalie. chiese a un tecnico di fiducia di Pt_1 eseguire un'indagine nella tubatura interrata e, riscontrata una perdita d'acqua dal fondo della tubazione, segnalò la circostanza a
BIM GSP S.p.A., ente gestore del servizio idrico e della rete fognaria.
dopo vari sopralluoghi, il 18.1.2021 individuò il punto di CP_4 rottura e riparò la tubatura, risolvendo definitivamente il problema delle infiltrazioni nell'abitazione. Le infiltrazioni avevano provocato al piano terra dell'abitazione dell'appellante l'ammaloramento dell'intonaco fino a un'altezza di 70 cm e l'imbibimento di parti lignee delle porte, battiscopa e mobilio. inviò una diffida per il Pt_1 risarcimento dei danni subiti sia al , che a BIM Controparte_1
GSP S.p.a. Il negò di essersi occupato della Controparte_1 manutenzione della rete fognaria ed idrica dopo l'istituzione del servizio idrico integrato (doc. 5 fascicolo di primo grado di parte appellante). BIM GSP S.p.a., tramite la propria assicurazione, negò
a sua volta che quel tratto rientrasse nell'area di sua competenza
(cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado di parte appellante).
2. Il si costituiva deducendo sia la Controparte_1 mancanza del nesso di causalità tra il bene ed il danno sia negando la propria responsabilità, in quanto la manutenzione della rete fognaria rientrava nella competenza di Parte_4
[...]
3. Con sentenza n. 246/2024 il Tribunale di Belluno ha rigettato la domanda di risarcimento, ponendo le spese di CTU e di lite a carico del soccombente. Il Tribunale ha evidenziato che l'attore aveva chiesto l'intervento di BIM GSP S.p.a. per porre rimedio alle infiltrazioni, e detta società aveva anche risolto il problema. Il primo
Giudice ha ritenuto che la responsabilità dei danni non potesse ricadere ex art. 2051 c.c. sul , in quanto dall'1 Controparte_1 gennaio 2004 l' del quale Controparte_6
10 faceva parte anche il aveva demandato Controparte_1
l'intera gestione e manutenzione del servizio idrico integrato a BIM
GSP S.p.A., sicché la custodia della rete fognaria ricadeva su BIM
GSP S.p.A. Non sussisteva una responsabilità del nemmeno CP_1 ex art. 2043 c.c., non risultando provata una condotta colposa dell'ente pubblico.
4. Avverso questa sentenza ha proposto appello Parte_1 affidato a due motivi.
Il si è costituito chiedendo rigettarsi il Controparte_1 gravame.
5. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 10 settembre 2025, e, all'esito della sostituzione del , trasferito ad altro ufficio, e di Pt_5 Pt_6 riassegnazione come da provvedimenti del 4 e 5 settembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
6. L'appellante lamenta:
i) con il primo motivo l'erronea ricostruzione dei fatti, per avere il
Tribunale erroneamente valorizzato solo la circostanza relativa alla richiesta di intervento di BIM GSP S.p.a. ed alla successiva riparazione della tubatura da parte della società, obliterando di considerare che egli si era rivolto al e che il si era CP_1 CP_1 attivato, pur se inutilmente;
ad avviso dell'appellante, invece,
l'intervento del conferma che l' aveva la custodia CP_1 CP_7 dell'impianto;
ii) con il secondo motivo l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., per avere il Tribunale erroneamente demandato al C.T.U. il compito di accertare se vi fosse stato o meno trasferimento di funzioni di custodia al gestore;
deduce l'assenza di documentazione comprovante non solo il passaggio di funzioni dal Comune all'ente
, ma anche il contenuto delle eventuali funzioni trasferite;
CP_4 ad avviso dell'appellante non era stato provato il trasferimento di
11 funzioni dal a BIM GSP S.p.a. né che un eventuale CP_1 trasferimento di funzioni avesse determinato anche il trasferimento dell'obbligo di custodia;
osserva l'inconferenza del precedente di legittimità citato dal Tribunale perché concernente una fattispecie in cui la convenzione stipulata tra il ed il gestore prevedeva CP_1 espressamente una clausola di manleva dell'ente pubblico proprietario per la responsabilità per il servizio idrico, mentre nel caso in esame non era stata allegata né provata l'esistenza di una tale clausola;
ripropone, infine, le istanze istruttorie formulate in primo grado, ove ritenute rilevanti ai fini del decidere.
7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.
7.1. Premesso che le censure non sono dirette ad impugnare la statuizione del Tribunale che ha escluso la responsabilità ex art.2043
c.c. del e che, dunque, detta questione non rientra nel CP_1 devoluto, osserva il Collegio che, per costante giurisprudenza di legittimità, la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e quindi una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere che a terzi possano derivare danni dal contatto con la cosa. In particolare, la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Per la configurabilità della responsabilità è infatti sufficiente avere la disponibilità anche solo di fatto della cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento. Può considerarsi custode non soltanto il proprietario ma anche il semplice
12 possessore o il detentore qualificato di un bene e chi ha il potere di controllo e di vigilanza sul bene stesso (cfr. tra le tante Cass.
12796/2024; Cass. 11152/2023).
In sintesi, dunque, è necessario che il custode eserciti un effettivo potere sulla cosa, abbia la disponibilità di essa e l'effettiva possibilità di controllarne la situazione.
7.2. Nel caso in esame, il Tribunale, esaminata la documentazione in atti relativa all'affidamento in gestione del servizio idrico integrato alla Bim G.S.P. s.p.a., ha escluso la sussistenza del rapporto di custodia da parte del sul rilievo che detto rapporto era da CP_1 riconoscersi in via esclusiva in capo alla suddetta società Bim G.S.P.,
a cui era stato conferito l'esclusivo potere di controllo e gestione della rete idrica. Detta conclusione è condivisa da questa Corte e, come già evidenziato, si trae univocamente dalla documentazione prodotta in primo grado dal CP_1
Occorre precisare che la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado è servita ad accertare il nesso causale tra gli allagamenti e la rottura della tubatura e a quantificare i danni.
Inoltre il C.T.U. ha effettuato una ricognizione dei provvedimenti e degli atti di conferimento al gestore della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e il Tribunale, all'esito dell'esame dei documenti, ha utilizzato detta ricognizione per individuare gli elementi di rilievo e fondare il proprio convincimento. Invece, certamente, non competeva all'ausiliario la qualificazione giuridica della fattispecie e l'interpretazione dei provvedimenti in atti, che, infatti, si ribadisce, il primo Giudice ha effettuato, correttamente a giudizio del Collegio.
7.3. In base ai provvedimenti ed atti di causa risulta che la L.R.
n. 17 del 2012, ai fini della organizzazione del servizio idrico CP_6 integrato, ha individuato gli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O. ”
[...]
”, per quanto ora interessa) e istituito i Consigli di Bacino CP_6
13 (Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunese” per quanto ora di interesse), quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, nonché ha previsto la possibilità da parte dei Consigli di bacino di affidare il servizio medesimo ad un gestore Parte_4 per quanto ora di interesse). Con la delibera
[...]
27.06.2003, n. 40 dell'Assemblea dell' Controparte_8 comportante l'affidamento della gestione del
[...] servizio idrico integrato al gestore unico Parte_4
(cfr. verbale n. 40 della seduta in data 27 giugno
[...]
2003) è stato approvato lo schema di convenzione (All. E), dal quale risulta anche la partecipazione del , e vi è stata Controparte_1 la sottoscrizione della convenzione tra il Consiglio di Bacino “Dolomiti
Bellunesi” e BIM G.S.P. S.p.a.. Con la delibera n. 48 del 22 dicembre
2003 cui è stata confermata la scelta di affidare il servizio a BIM
G.S.P. S.p.A. ed è stato alla durata di trenta anni l'affidamento del servizio, ferma la decorrenza dal 1° gennaio 2004.
Nello specifico l'art. 42 del Regolamento d'utenza del servizio idrico integrato del Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi” ha previsto che
“Il Gestore si impegna a garantire i migliori standard di gestione della rete fognaria, con l'accurata manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture fognarie gestite, dal punto di scarico alla depurazione, per evitare dispersioni, sversamenti, rigurgiti e/o allagamenti, nell'ambiente, in aree pubbliche o presso utenze private, secondo gli obiettivi tecnici stabiliti dall'Autorità di regolazione” (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Da quanto esposto emerge che, dal momento dell'attivazione dell'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, competeva esclusivamente a BIM G.S.P. S.p.A. la gestione della rete fognaria, nonché, di conseguenza, la custodia, da intendersi come esercizio effettivo di potere sulla “cosa” ed effettiva
14 possibilità di controllarne la situazione, mentre per converso non è affatto previsto il mantenimento quantomeno di parte dell'attività di manutenzione in capo al , che, anzi neppure è Controparte_1 stato il soggetto giuridico che ha conferito l'affidamento a BIM G.S.P.
s.p.a. ( come si è visto il suddetto conferimento è avvenuto ad opera del Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi”).
D'altronde lo stesso appellante adduce che la riparazione della tubatura fognaria fu eseguita da BIM G.S.P. S.p.a. e solo a quest'ultima, infatti, competeva porre rimedio a quella rottura e, prima ancora, competeva attivarsi per prevenirla.
7.4. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, non può desumersi l'esistenza del rapporto di custodia da parte del CP_1 unicamente in base al fatto che suo personale eseguì un sopralluogo, su richiesta del , il quale sostiene che per l'ente comunale che Pt_1 gestisce un servizio pubblico non è possibile “spogliarsi totalmente e definitivamente di ogni responsabilità a esso inerente, permanendo comunque in capo ad esso un ineludibile dovere di vigilanza”.
L'assunto non si attaglia al caso di specie, in quanto, come puntualizzato dalla Cassazione (cfr. Cass. 18325/2018) la qualità di custode è fattuale e coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa un potere di fatto, il che non è nella specie. Si ribadisce che la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria era stata affidata a un terzo dall'ente pubblico, e anzi, come si è visto, neppure dal ma dal Consiglio di Bacino “Dolomiti Controparte_1
Bellunesi”. Per quanto è stato ricostruito tramite la C.T.U., la perdita d'acqua è stata causata dalla carente manutenzione di un tratto di tubatura, la cui disponibilità di fatto non era in capo al CP_1
, che dunque non aveva l'effettiva possibilità di controllo
[...] della situazione fognaria e di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo, ma solo eventualmente, come in concreto avvenuto all'esito del citato sopralluogo, di segnalare
15 l'evento al gestore affinché intervenisse sia per accertarne la causa, sia per eliminarne gli effetti lesivi (e non è affatto addotto dallo che il sopralluogo dei tecnici comunali e la successiva Pt_1 riparazione del gestore fossero stati intempestivi rispetto alla sua richiesta – cfr. le allegazioni di cui ai capitoli di prova nn. 2,3 e 14 dell'odierno appellante).
Lo , che peraltro non ripropone in appello l'azione ex art. 2043 Pt_1
c.c., neppure imputa al di aver scelto, per lo svolgimento CP_1 del servizio, un soggetto privo della necessaria competenza, né allega che fossero emerse particolari circostanze idonee a dimostrare l'inidoneità del gestore conosciuta o conoscibile dall'Ente pubblico.
In questo contesto, di nessun rilievo ai fini del decidere è la dedotta mancata prova di una clausola di manleva dell'ente proprietario nei confronti del gestore del servizio idrico, in difetto dei requisiti ex art.2051 c.c. in capo al ossia una volta Controparte_1 esclusa ogni sua responsabilità a tale titolo per quanto si è detto.
Infine, non vi è una specifica censura dell'appellante concernente l'erronea mancata ammissione di mezzi di prova tale da consentire una diversa ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della decisione, e ad ogni buon conto la causa risulta sufficientemente istruita in base alle risultanze documentali e di quelle accertate mediante la C.T.U.
8. In conclusione, l'appello deve essere integralmente respinto. La mancata adesione del all'invito a stipulare una Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita non determina, di conseguenza, una sua responsabilità processuale ex artt. 4 d.l. n.
132 del 2014 e 96 c.p.c. per aver resistito con colpa grave alla domanda di risarcimento.
Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza di . Considerando le tre fasi Parte_1 svolte (senza fase istruttoria, non espletata), il compenso è determinabile nella somma di euro 3.966,00 per compensi, nel
16 rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro
1.911,00) dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro
26.000,00. I difensori della parte appellata hanno chiesto la distrazione delle spese.
9. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Belluno 19 CP_1 giugno 2024 n. 246, così provvede:
1. rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento, in favore della parte Parte_1 appellata delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, liquidate nella somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
3. dispone la distrazione delle spese in favore dei difensori avv.ti
AN LI e EA IR;
4. è obbligato a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre
2025
La Presidente est.
OT AR
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