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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/12/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2585/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. MA RR, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2585/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], Codice Fiscale: Parte_1 [...]
, residente in [...], nella C/da Fossarunza n. 337, elettivamente domiciliato in C.F._1
Marsala, nella via Nazionale n. 1163, presso lo studio dell'avv. Giacomo Pipitone, che lo rappresenta e difende (PEC): Email_1
- attore opponente -
E
(P. Iva Gruppo , C.f. ), in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della
Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea
Ornati e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, La Spezia, p.e.c.
- Email_2 Email_3
- convenuta opposta - avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento/contratto di finanziamento_
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: - accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare la nullità e/
l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 618/2022, emesso dal Giudice del Tribunale di Marsala, in data
1 17.10.2022, per le statuizioni sopra passate in rassegna e/o con qualsiasi altra argomentazione, dichiarandolo privo di tutti gli effetti giuridici;
- ritenere e dichiarare infondata la pretesa monitoria così come avanzata per sopravvenuta prescrizione;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio comprensivi di rimborso spese forfettarie, ed accessori di legge, da distrarre a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario ex art. 93, comma 1 c.p.c.
Convenuta: […] In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 618/2022 del 17/10/2022 RG n. 1730/2022 emesso dal
Tribunale di Marsala. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig.
[...]
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o Parte_1 Controparte_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
"svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione";
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
2 ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,
OSSERVA
1) Con atto di citazione datato 13.12.2022 e notificato a mezzo pec il 16.12.2022, l'attore conveniva in giudizio promuovendo opposizione al Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 618/2022 del 17.10.2022, R.G. 1730/2022, emesso dal Tribunale di Marsala e con cui era stato ingiunto all'attuale opponente di pagare la somma di € 19.006,94, per sorte, oltre gli interessi al saggio legale sulla sola sorte capitale dalla domanda sino all'effettivo pagamento, nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate ai sensi del DM 55/2014, nella misura: € 540,00 per onorari di avvocato ed € 145,50 per spese, oltre spese generali, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.
A tal fine, preliminarmente, effettuava il disconoscimento formale ex art. 214 c.p.c., della firma apposta nel contratto “richiesta di finanziamento” N. 616837 della DUCATO allegato dalla ingiungente in quanto non apposta dall'attore opponente medesimo e, segnatamente, le Controparte_1 quattro firme in inchiostro nero apposte nella prima pagina del contratto “Richiesta di finanziamento”
N. 616837 della DUCATO del 10.02.1999, oggetto di produzione documentale di controparte in quanto firma apposta da soggetto terzo. Controparte_1
Inoltre, eccepiva l'inammissibilità della pretesa creditoria per prescrizione dell'azione creditoria nei confronti del . Parte_1
E dunque, premettendo che la ai sensi di un contratto di cessione di crediti Controparte_1 sottoscritto il 16 gennaio 2017, si rendeva cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari acquistati da Banca Ifis spa e precedentemente acquistati mediante contratti di
3 cessione , esponeva che il contratto di finanziamento era stato stipulato il 10 Parte_2 febbraio 1999 e che la controparte non aveva fatto pervenire all'indirizzo dell'odierno opponente alcun atto interruttivo della prescrizione decennale, in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo era stato instaurato tardivamente nel mese di agosto 2022.
E che l'unico atto con cui la avrebbe diffidato ad adempiere il Controparte_1 Parte_1
era una lettera datata 11.05.2017, oggetto di produzione di controparte, mancante della
[...] prova sull'avvenuta ricezione da parte del Pt_1
Inoltre, eccepiva l'infondatezza delle pretese creditorie di controparte e nullità del contratto di finanziamento per violazione delle norme di trasparenza.
Quanto detto, posto che dal contratto di finanziamento non si aveva modo di individuare una voce indicante l'ammontare esatto della somma finanziata.
Ed ancora, che nel contratto, nella parte di liquidazione operazioni di finanziamento, risultava firmatario un soggetto diverso “ditta DADO VINCENZO” da quello che aveva stipulato il finanziamento.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per la nullità del contratto su cui si fonda il credito vantato dalla e concludeva come innanzi riportato. Controparte_1
2) Costituendosi con comparsa responsiva la convenuta opposta/ingiungente Controparte_1 obiettava che, a seguito del contratto di cessione intercorso tra la società cedente e il Controparte_1 credito vantato nei confronti dell'odierna controparte processuale è stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
E dunque, che, in ipotesi di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione, come appunto nella fattispecie in esame, la società cessionaria, quale subentra nelle sole posizioni di Controparte_1 credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto è unicamente l'altro contraente, ovvero la società erogatrice del finanziamento.
E che non ricadono sul cessionario gli aspetti inerenti alla essenza del contratto poiché afferenti alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere all'istituto di credito cedente, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito e che si appalesa un difetto di legittimazione dell'odierna società convenuta in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare
4 presunte patologie del rapporto contrattuale. Quindi, che era divenuta mera titolare di Controparte_1 un diritto di credito vantato nei confronti dell'odierno debitore, peraltro, senza alcun accollo degli eventuali debiti dipendenti dall'esercizio del relativo diritto.
Quanto alla prescrizione del credito oggi vantato dalla società obiettava poi che il Controparte_1 termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo o, in caso di rapporto di durata, quale un conto corrente od una carta di credito, dalla chiusura del rapporto.
Dunque, che la durata del piano di rimborso finanziario era pattuita in nr. 60 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il Marzo 99 ed ultima entro il mese di Febbraio 2004.
La prescrizione veniva interrotta nel 2008 e nel 2014, nonché nel 2022 con la notifica del decreto ingiuntivo.
Contestava il disconoscimento della firma, chiedendo disporsi la verificazione ai sensi dell'art. 216
C.p.c. e ss., anche attraverso il ricorso al procedimento di cui all'art. 219 C.p.c., nonché l'ammissione di CTU grafologica, affinché venisse effettuata la verificazione della firma apposta dal sul Pt_1 documento disconosciuto.
Contestava altresì la dedotta violazione del principio di buona fede e trasparenza rappresentando che la fattispecie in esame è regolamentata dall'art. 58 T.U.B., ai sensi del quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione, dal momento che dalla data della pubblicazione, avvenuta nel caso in esame il
18 febbraio 2017, la cessione si intendeva comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie.
E che con lettera raccomandata a/r l'odierna creditrice, oltre a comunicare l'avvenuta Controparte_1 cessione del credito de quo, sollecitava il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione, mentre l'opponente non curava il ritiro della predetta missiva.
Chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo e precisava le conclusioni come in precedenza indicato.
3) Così instaurato il contraddittorio, veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, ritenuta che sussistessero indizi valutabili in questa sede in ordine alla pregressa erogazione del finanziamento né contestata detta erogazione.
5 Disposto l'espletamento del tentativo di mediazione, con successivo provvedimento del 17 gennaio
2024, -rilevato che con antecedente ordinanza resa all'udienza del 19 aprile 2023, le parti erano rimesse in mediazione, specificando che a mente del nuovo art.
5-bis L. n. 28/2010 in caso di opposizione a d.i. spetta a colui che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo proporre la mediazione;
e che parte attrice – opponente ha poi provveduto ad attivarsi promuovendo la mediazione avanti un organismo adito, mentre parte convenuta sebbene regolarmente convocata dall'ente di mediazione, non sé comparsa presentata all'incontro di mediazione senza giustificato moti-vo e senza addurre alcun legittimo impedimento (vd. verbale del 26/5/2023 prodotto in atti); rilevato che all'udienza del 19 luglio 2023 il procuratore/difensore di parte convenuta ha chiesto la rimessione in termini al fine di potere esperire l'obbligatoria mediazione riservandosi di produrre documentazione giustificativa al fine di ottenere la chiesta rimessione in termini, e che detta documentazione non è stata in seguito allegata; ritenuto che, tuttavia, la mancata partecipazione/adesione al tentativo di mediazione evidenzia un atteggiamento comunque ostativo all'espletamento e al buon esito di esso;
ritenuto di dover aderire e richiamare gli orientamenti ormai pacifici e consolidati sulla questione sollevata d'ufficio e dunque sulla tematica anzidetta da considerarsi pregiudiziale/preliminare rispetto ad ogni altra;
e che, invero, la mancata partecipazione effettiva alla mediazione senza giustificato motivo non può, però, comportare l'improcedibilità della domanda giudiziale, ma può essere valutata dal giudice quale argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art.116, 2 comma, c.p.c; alla mancata partecipazione può essere equiparata anche l'ipotesi in cui le parti partecipino al primo incontro, ma una o entrambe si rifiutino senza alcuna motivazione di entrare in mediazione, determinando un adempimento solo formale e quindi, in pratica, uno svuota-to di contenuto dell'obbligo sancito dall' art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010; fermo il principio che nessuno può essere costretto a conciliare né a mediare, il comportamento palesemente preconcetto ed ostativo, che causa o protrae un processo, deve essere sanzionato;
sicché, in tal caso, la parte costituita che non ha partecipato senza giusti-ficato motivo alla mediazione, può essere condannata non solo alla rifusione delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato;
e che l'art. 7, comma 1, lett. p) del Decreto 10.10.2022 n. 149, ha intro-dotto l'art. 12 bis D.lgs
28/2010, che disciplina ulteriormente il procedimento di mediazione, e dunque detta nuova norma
6 prevede delle conseguenze processuali e delle sanzioni più severe per la parte che non si presenta alla mediazione;
in particolare, disponendo che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione può essere considerata dal giudice come un argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;
e dunque, se una parte decide di non partecipare alla media-zione senza un giustificato motivo, il giudice può ritenere questa decisione come un'indicazione della volontà della parte di non cercare una soluzione alternativa alla controversia e potrebbe influire sul giudizio successivo e sulla decisione del giudice;
ancora, quando la mediazione costituisce una condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
considerato che
questa sanzione ha lo scopo di incentivare la partecipazione alla mediazione, poiché la mancata partecipazione potrebbe comportare un notevole dispendio economico, sottolineando che questa sanzione verrà applicata solo se la mediazione costituisce una condizione di procedibilità. in particolare, la norma prevede, inoltre, che il giudice, se richiesto, possa condannare la parte soccombente, che non ha partecipato alla mediazione, al pagamento in favore della controparte di una somma, equitativamente determinata, in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione (sanzione prevista solo nei casi in cui la mediazione costituisce una condizione di procedibilità e solo se richiesta dalla parte); ed è previsto che il giudice trasmetta copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti nonché copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente;
ritenuta la radicale evidente assenza di un giustificato motivo della mancata partecipazione di parte convenuta opposta al procedimento di mediazione, e ritenuto, tuttavia, in ordine alla questione inerente la procedibilità, che le norme che stabiliscono l'improcedibilità, costituendo de-roga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso non estensivo e, anzi, devono essere interpretate in senso restrittivo dovendo limitarsene l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato;
7 e che l'improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità, ragion per cui l'improcedibilità non può operare in difetto di espressa previsione legislativa che, nel caso di specie, manca;
ed infatti, l'ipotesi di mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione è disciplinata da una norma specifica a mente del richiamato Dlgs 28/10 che prevede, come conseguenza dell'assenza delle par-ti, l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la rilevanza di tale comportamento ex art. 116 c.p.c.; per contro, nulla viene riportato in ordine all'improcedibilità dell'azione, venivano poi concessi i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c.;
Inoltre, con successiva ordinanza dell'11 aprile 2024,
-ritenuto che il disconoscimento di scrittura privata non autenticata pur non richiedendo l'utilizzo di formule particolari dev'essere effettuato in modo inequivoco, preciso e circostanziato, non essendo sufficienti dichiarazioni di stile e generiche e che, nel caso di specie, parte attrice ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c. nella memoria ex art. 183 co. 6° c.p.c. n. 1 la sottoscrizione apposta nel contratto
“richiesta di finanziamento” N. 616837 della DUCATO allegato dalla in quanto CP_1 non apposta dal e dunque disconoscendo formalmente e specificamente le Parte_1 quattro firme in inchiostro nero che risultano apposte nella prima pagina del Contratto “Richiesta di finanziamento” N. 616837 della DUCATO del 10.02.1999, oggetto di produzione documentale di
rappresentando di non avere mai appo-sto alcuna firma sul contratto “richiesta di CP_1 finanziamento”;
-rilevato che parte convenuta ha proposto rituale istanza di verificazione ai sensi degli artt. 216 segg. c.p.c. volta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata;
-considerato che, pertanto, risulta evidente la volontà di parte convenuta di richiedere la verificazione anzidetta e che al fine di espletare tale verificazione è necessario procedere a ctu, al fine di verificare l'autenticità della firma posta da Parte_1
-considerato che, pertanto, risulta evidente la volontà di parte convenuta di richiedere la verificazione anzidetta e che al fine di porre in essere tale verificazione è necessario procedere a ctu, al fine di verificare l'autenticità della firma posta da e dovendosi disporre, Parte_1 ai sensi dell'art. 217, 1° comma c.p.c., le cautele opportune per la custodia del documento, una volta depositato da parte convenuta op-posta che all'udienza odierna mediante il proprio
8 difensore/procuratore ha rappresentato di riservarsi il deposito, mandando alla cancelleria di custodire l'originale del documento in questione in cassaforte fino all'udienza di cui infra e ammettendo, ex art. 217, 2° comma c.p.c., quali ulteriori scritture di comparazione:
1) la procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione, 2) copia del verbale negativo di negoziazione assistita del 26 maggio 2023; 3) copia documento d'identità, eventuali altre scritture recanti la sottoscrizione dell'opponente attore prodotte su accordo delle parti (in tal caso, anche se non preventivamente indicate dal Giudice); dovendosi poi, invitare, parte attrice a scrivere sotto dettatura, alla presenza del ctu, ai sensi dell'art. 219 c.p.c.; visti gli artt. 216 e segg. c.p.c., si disponeva procedersi a ctu sul seguente quesito, ai sensi dell'art. 217, 1° comma c.p.c.: il CTU, tenuto conto degli atti e dei documenti di causa, compiuti gli opportuni accertamenti, e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, co. 1°, c.p.c., e con autorizzazione a consultare gli originali delle scritture di comparazione ammesse, anche nei luoghi dove si trovano;
accerti se la sottoscrizione a nome di apposta sul documento denominato Parte_1
Contratto “Richiesta di finanziamento” N. 616837 della DUCATO del 10.02.1999, oggetto di produzione documentale di prodotto da parte convenuta in via telematica sia o Controparte_1 meno autentica, ossia sia stata o meno apposta da . Parte_1
Il CTU dia conto nella sua relazione delle osservazioni dei consulenti di parte, commentando brevemente le memorie tecniche, tempestivamente depositate davanti a lui;
alleghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate;
invita parte attrice
a scrivere sotto detta-tura alla presenza del CTU, ai sensi dell'art. 219 Parte_1
c.p.c.;
e nominando quale ctu il dott. avv. Sergio Governale.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, rigettata la richiesta avanzata da parte attrice di rinnovazione della ctu, la causa era dapprima avviata alla fase decisoria, per poi formulare una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. a cui, successivamente, parte opponente non aderiva.
La causa era così in seguito assunta in decisione sulle precisate conclusioni delle parti.
4) Delineato nei punti essenziali, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, ritiene il
Giudicante che la spiegata opposizione si riveli infondata e vada rigettata, per i motivi che si vengono ad esporre, e con le precisazioni che seguono,
Occorrendo esaminare, in primo luogo, le questioni principali del giudizio.
9 -4.1) Va, intanto detto che, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009).
Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Difatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 21/12/1992 (Rv.
480077); Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005 (Rv. 581372) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con
10 il ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999 (Rv. 526626); Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 19595 del 2013).
E' rinvenibile in atti, alla stregua della compulsazione delle carte processuali, la documentazione a sostegno della pretesa creditoria, e della prospettazione della convenuta, già allegata in sede monitoria tra cui il contratto n. 000000616837 (richiesta di finanziamento) sottoscritto dall'odierno opponente, l'estratto sulla Gazzetta Ufficiale in ordine all'Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto
Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), lettera di comunicazione della cessione, lista dei crediti ceduti, e oltre a richiesta di pagamento del credito inviata all'odierno attore a mezzo racc. a.r. ricevuta il 18.2.2014.
Dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n.
22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006).
Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo n. 618/2022 sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta.
Ciò posto, va evidenziato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ. Sez. Un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo
11 principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
4.2) Orbene, venendo al punto nodale della vicenda di cui ci si occupa, l'opposizione alla pretesa creditoria mossa dall'opponente si fonda, principalmente, sul disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto 'richiesta di finanziamento'.
Proprio tale ultimo documento del 10.2.1999 correlato con la patente dell'opponente costituisce in ogni caso un indizio della sottoscrizione non essendovi, di contro, alcuna prova di cause estintive dell'obbligazione restitutoria.
E d'altra parte, la banca, ha altresì prodotto, oltre alla copia del contratto stipulato tra le parti, una indicazione attestanti gli importi dovuti per capitale e interessi, e dunque, il credito residuo della banca.
Va peraltro precisato, in adesione ad un orientamento della giurisprudenza di merito, che in materia di contratti bancari, l'art. 50 TUB che consente alla banca che agisce in via monitoria per contratti di conto corrente ed accessorie aperture di credito di avvalersi dell'estratto conto certificato da un dirigente che ne dichiari la conformità alle scritture contabili, non si applica anche in caso di crediti scaturenti da contratti di finanziamento, per i quali non è prevista l'emissione di estratti conto periodici.
In tal caso per ottenere il decreto ingiuntivo bisogna produrre solamente il contratto insieme a un conteggio in cui siano evidenziati l'importo erogato ed il debito residuo (come avvenuto nella fattispecie).
Mette conto, in ogni caso, rilevate che è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, da un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (cfr. Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533), è onere del creditore quello di provare il titolo su cui il credito si fonda (e non anche l'inesistenza delle cause di invalidità o inefficacia della pretesa).
-Orbene, nel presente giudizio, vagliate le risultanze istruttorie, la convenuta in ossequio all'onere probatorio che alla medesima incombeva quale attrice in senso sostanziale, ha posto a fondamento
12 della sua pretesa creditoria la documentazione già prodotta nel procedimento monitorio in precedenza richiamata.
Per converso, nessuna decisiva prova (men che mai documentale) a sostegno dell'avvenuta estinzione dei crediti anzidetti è stata allegata da parte opponente. E tale rilievo assume pregnante importanza non essendo stato fornito alcun elemento a sostegno di quanto dedotto dalla parte che ne aveva il relativo onere (ossia l'attrice opponente) e avuto riguardo agli ulteriori profili sollevati (in realtà soltanto brevemente accennati) da detta parte attrice opponente circa il calcolo degli interessi.
4.3) Per quanto attiene alla sollevata prescrizione del credito, deve ricondursi la vicenda ad un'ipotesi di azione di prescrizione in caso di mutuo/finanziamento, in armonia agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, va considerato che la rateizzazione dell'unico debito derivante da mutuo (o finanziamento) in più versamenti periodici di un determinato importo non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori. Con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione coinciderebbe con la chiusura del mutuo a seguito del pagamento dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento.
Dunque, per il diritto di credito della banca, la prescrizione ex art. 2935 c.c. decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata di rimborso.
In considerazione della unitarietà dell'obbligazione di restituzione del capitale mutuato, seppure a mezzo di rimborso rateale, è da escludere che al contratto di mutuo sia applicabile l'art. 2948 n. 4 c.c. che prevede la prescrizione quinquennale.
Al contratto di mutuo (o finanziamento), al pari del contratto di conto corrente, rimane pertanto applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., vd. Cass., 30 agosto 2011,
Sez. III, n. 17798.
Quindi, nel contratto di mutuo, il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo.
Nel caso in esame, come emerge dall'esame del contratto di finanziamento – ancorché sul punto non di agevole lettura - ed eccepito da parte convenuta opposta, che la durata (del piano di rimborso finanziario) era stata pattuita in nr. 60 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il marzo 99 ed ultima entro il mese di febbraio 2004 (vd. al punto 1.1 della richiesta di finanziamento con l'indicazione della decorrenza dalla data di avvenuta erogazione e la scadenza della prima rata decorsi 30 giorni da detta erogazione).
13 Inoltre, risulta inconfutabilmente l'avvenuta interruzione decennale mediante la missiva datata
4.2.2014 di Richiesta di pagamento del credito derivante dal contratto/i 616837 per l'importo di €
19.006,94 alla data odierna, oltre a spese ed interessi, maturati e ricevuta in data 18.2.2014.
Alla stregua di siffatte considerazioni, l'eccezione di parte attrice opponente appare effettivamente infondata e va disattesa, come dedotto dalla convenuta opposta.
4.4) Infine, la convenuta opposta ha provato l'avvenuta cessione pro soluto del credito Controparte_1 vantato alla stregua della documentazione ritualmente prodotta (pubblicazione sulla G.U. del
18.2.2017), la comunicazione della cessione anzidetta, e la nuova titolarità alla stessa.
Sotto questo profilo, giova evidenziare che la cessione di credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto a prescindere dal fatto che gli sia notificata. A tal proposito, occorre richiamare l'art. 1264 c.c. secondo cui: “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”.
La giurisprudenza sul punto è concorde nel ritenere che la comunicazione della cessione del credito possa essere effettuata in forma libera: “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsiasi atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio”, Cass. 20143/2005, Trib. Imperia, sent. n. 341/2019 pubbl. il 15.5.2019.
Dunque, la notificazione della cessione è un atto a forma libera e, come tale, può essere effettuata anche nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo (ex pluribus Cass. 28.1.2014, n. 1770, Cass.
30.7.2004, n. 14610).
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela, ai sensi dell'art. 1264
c.c., vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento, Cass. 13.7.2011, n. 15364; Cass. 20.10.2004, n. 20548; Cass.
2.2.2001, n. 1510.
Quanto alla cessione del credito avvenuta all'esito di una operazione di cartolarizzazione disposta ai sensi dell'art. 4 L. 130/1999 e dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs.
1.9.1993 n. 385, con pubblicazione sulla G.U. – foglio delle inserzioni, va rammentato che le predette disposizioni predispongono un meccanismo semplificativo del trasferimento di plurimi crediti (“in blocco”), prevedendo, in deroga
14 all'art. 1264 c.c., l'efficacia ex lege della cessione nei confronti dei debitori ceduti dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il che esclude la necessità della notifica e/o dell'accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti.
Tale è l'opinione della giurisprudenza che ha puntualizzato che “la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti, Cass. 13954 del 16.6.2006, nonché “la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica della cessione, altrimenti prevista in via generale dall'art. 1264 c.c. e in tal modo perfeziona non tanto il contratto di cessione (perfezionatosi nelle forme previste nel contratto), ma il procedimento di "cessione in blocco" e di "cartolarizzazione" dei crediti, dispensando il creditore cessionario dall'eseguire l'annotazione della cessione a margine dell'iscrizione ipotecaria ex art. 2843 c.c., Cassazione civile, sez. III, 25 Settembre 2018, n. 22548.
E peraltro, e in merito alla notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., va pure precisato che questa, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (cfr. Cass. Civ. sez.
III, 5.11.2009, n. 23463; cfr. anche Cass. Civ. sez. III, 13.7.2011, n. 15364).
Inoltre, la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.1.2014, n.
1770.
4.5) Le questioni suddette vanno poi necessariamente correlate a quella relativa al dedotto disconoscimento e proprio di essa deve farsi carico il giudicante.
L'argomento di parte opponente è stato palesemente smentito nel contesto giudiziale.
15 Assume quindi decisivo rilievo proprio l'autenticità della sottoscrizione del finanziamento nel raffronto con le altre risultanze allegate dalla convenuta opposta (in precedenza rassegnate) che assumono, nella reciproca connessione tra esse, pregnante valore di prova.
E ritiene sul punto il giudice di dover espressamente richiamare le chiare argomentazioni espresse dal ctu nel corso della trattazione –istruzione quale ragione di fatto della decisione e fare proprie le conclusioni addotte dal consulente d'ufficio, tenuto conto dei quesiti posti.
-Quanto alle condizioni per l'adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente, appare evidente l'ammissibilità dei quesiti formulati (essendo stato rispettato il divieto di deferire all'ausiliario accertamenti merito alla qualificazione giuridica di fatti ovvero alla conformità al diritto di comportamenti); sussiste la specificità dell'oggetto dell'indagine tecnica compiuta e la correttezza dell'accertamento tecnico sia con riferimento alla completezza degli accertamenti strumentali sia con riferimento alla intrinseca coerenza ed alla adeguatezza delle argomentazioni rispetto alle nozioni correnti e condivise della scienza di riferimento;
è stata effettuata una discussione critica da parte dell'ausiliario delle osservazioni e deduzioni delle parti e dei loro consulenti mediante indicazione di argomentate, e scientificamente controllabili, ragioni di dissenso.
-Avendo in proposito la Suprema Corte ben chiarito che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, mentre le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass.
2.2.15 n. 1815 e 9.1.09 n. 282).
Gli apporti conseguiti e di cui agli accertamenti espletati dal ctu - confortati dalle risultanze documentali - introdotto elementi innegabilmente chiarificatori ed è da ritenersi, inoltre, e conclusivamente, assorbita ogni altra valutazione sulle questioni e tematiche dedotte, stante l'esaustività degli accertamenti condotti.
Il ctu dott. Sergio Governale ha rilevato in ordine al confronto fra scritture comparative e in verifica, la valutazione delle somiglianze e delle differenze che:
L'analisi longitudinale delle scritture conferma che l'impronta grafica personale del sig. Pt_1 si è mantenuta nel tempo coerente a se stessa, pur nella sua variabilità grafica, ovvero ha mantenuto una costanza che mostra, con l'andare degli anni, la stessa modalità esecutiva e produttiva della
16 firma. Le firme autografe presentano infatti la stessa “immagine anticipatrice” e riproducono lo stesso movimento, soprattutto nel concepire alcuni gruppi letterali. Nelle firme autografe sono evidenti alcuni gesti tipici, i cosiddetti “gesti fuggitivi”, i quali rappresentano le peculiarità insopprimibili e incontrollabili del grafismo personale, poiché espressione di elementi personalizzanti e individualizzanti che sfuggono al controllo cosciente ed intenzionale dello scrivente.
Dalla disamina confrontale delle mediazioni grafiche sono emerse molteplici e qualitative convergenze, in relazione agli aspetti dinamici, morfologici, coesivi e strutturali, pressori oltre alle particolarità ideo-esecutive delle singole soluzioni di disegno. […]
Il punto chiave della grafologia morettiana usata nel presente elaborato, come enunciato nel capitolo 3. Metodologia di lavoro, è la particolare attenzione al movimento;
vale a dire al percepire, considerare, vedere la grafia non da un punto di vista calligrafico, cioè formale, ma come una sintesi comportamentale psicodinamica in azione, in movimento appunto.
Con l'applicazione del metodo grafologico e grafonomico, applicato nel presente elaborato, si prendono in considerazione elementi unici ed individualizzanti della scrittura quali: la pressione, che comprende un insieme di indici grafici la cui base comune è rappresentata dalla dinamica neurovegetativa, collegata e rispondente alle sollecitazioni della vitalità dell'individuo e alle sue caratteristiche modalità di espressione;
il gesto grafico, che è la sintesi dinamica dei segni grafologici presenti nella scrittura, proprio ed esclusivo di ciascun individuo. La sua identificazione viene ottenuta per mezzo del processo di combinazione dei segni.
Quello che connota l'individualità della scrittura è il “gesto grafico”, il modo cioè di muovere la mano nella progressione della scrittura ed è evidente che quel movimento è condizionato dal contesto dei segni in cui si genera, da quelli che precedono o seguono;
il gesto fuggitivo, ovvero quei particolarismi della scrittura che sfuggono al controllo cosciente dell'individuo e precisa in forma estremamente coerente la struttura globale;
il suo studio è diretto ad osservare la concordanza o meno tra esso e il gesto grafico sostanziale e mira ad individuare le caratteristiche proprie dei gesti fuggitivi.
Le firme in corsivo poste a confronto ci forniscono alcuni dati segnaletici di gesto-tipo, poiché si ripropongono in modo pressoché pedissequo;
costituendo, quindi, abitudine grafica della mano del sig. . Parte_1
Conclusioni e risposta al quesito
17 Lo studio delle quattro firme in verifica, osservate da documento in originale, ha consentito
l'individuazione di notevoli affinità sia stilistiche che sostanziali fra le firme sottoposte ad analisi.
Nello studio dei caratteri particolari di una scrittura, la firma assume importanza rilevante, in quanto estrinsecazione di moti interiori e rivelazione di una indiscutibile individualità. Dal confronto dei fenomeni grafici è possibile valutare la concordanza gestuale delle scritture sottoposte a confronto, essendo i segni grafici in esame afferenti ad un medesimo cliché stilistico molto personalizzato. Pertanto, le similitudini rilevate di carattere sostanziale possono considerarsi elementi coincidenti che ne attribuiscono la paternità al sig. . Dal quadro Parte_1 grafico che è emerso, dunque dalle analisi e dalle comparazioni eseguite, si ritiene che l'enorme accostamento gestuale sia davvero inequivocabile. […] si conclude affermando che le quattro firme sottoposte ad accertamento, apposte su finanziamento n°616837 della Ducato del 10/02/1999, indicate nel presente lavoro con V1-V2-V3-V4, siano state rilasciate dalla mano del sig.
[...]
e che pertanto si debbano ritenere tutte autografe. Risaltano in particolare, nelle Parte_1 scritture confrontate, la concordanza delle varietà di soluzioni espressive impiegate nella modalità di rappresentazione di diversi engrammi. Tale giudizio è stato espresso valutando i dati empirici rilevati e posti a confronto tenendo in considerazione le analogie segnitiche sostanziali, nonché le caratteristiche di dettaglio che accomunano le scritture.
-Le superiori osservazioni in fatto ed in diritto sull'accertata esistenza del credito non possono che portare al rigetto della presente opposizione, atteso che, a fronte del credito processualmente emerso in favore dell'attrice opposta, e di elementi probatori a sostegno dell'assunto della parte creditrice aventi un grado di conferma logica superiore all'altra ipotesi, nessuna piena e inconfutabile eccezione è alla stessa pretesa creditoria opponibile;
Il Giudice, pertanto, non può far altro che rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo per cui
è causa, che merita conferma.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo
5) Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali, per il principio della soccombenza, parte attrice opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta, nella misura come infra liquidata, facendo applicazione dei parametri di cui al
DM 55/2014 (D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U n. 236 dell'8/10/2022 e in vigore dal
23 ottobre 2022), e avuto riguardo al valore della causa e con il compenso (€ 5.077,00 per compensi di procuratore) calcolato ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
18 Alla stregua delle considerazioni in precedenza svolte, infine, ritiene il giudicante che le spese della ctu vadano infine poste, ad esclusivo carico di parte attrice opponente come da separato provvedimento.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
MA RR, definitivamente pronunciando nella causa n. 2585/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-rigetta l'opposizione proposta da parte attrice opponente;
-conferma, conseguentemente, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo 618/2022 D.I. emesso dal
Tribunale di Marsala in data 17.10.2022 nell'ambito del procedimento portante il n. 1730/2022 RG;
-condanna l'attore opponente a rifondere, in favore della convenuta Parte_1 opposta in persona del legale rapp.te pro tempore, le spese di lite che liquida in € Controparte_1
5.077,00 per compensi di procuratore, quantificati ex DM n.55/2014, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
-pone le spese della ctu a carico dell'attore opponente.
Così deciso in Marsala, il 15 dicembre 2025.
Il Giudice dott. MA RR
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice MA RR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. MA RR, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2585/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], Codice Fiscale: Parte_1 [...]
, residente in [...], nella C/da Fossarunza n. 337, elettivamente domiciliato in C.F._1
Marsala, nella via Nazionale n. 1163, presso lo studio dell'avv. Giacomo Pipitone, che lo rappresenta e difende (PEC): Email_1
- attore opponente -
E
(P. Iva Gruppo , C.f. ), in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della
Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea
Ornati e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, La Spezia, p.e.c.
- Email_2 Email_3
- convenuta opposta - avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento/contratto di finanziamento_
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: - accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare la nullità e/
l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 618/2022, emesso dal Giudice del Tribunale di Marsala, in data
1 17.10.2022, per le statuizioni sopra passate in rassegna e/o con qualsiasi altra argomentazione, dichiarandolo privo di tutti gli effetti giuridici;
- ritenere e dichiarare infondata la pretesa monitoria così come avanzata per sopravvenuta prescrizione;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio comprensivi di rimborso spese forfettarie, ed accessori di legge, da distrarre a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario ex art. 93, comma 1 c.p.c.
Convenuta: […] In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 618/2022 del 17/10/2022 RG n. 1730/2022 emesso dal
Tribunale di Marsala. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig.
[...]
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o Parte_1 Controparte_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
"svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione";
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
2 ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,
OSSERVA
1) Con atto di citazione datato 13.12.2022 e notificato a mezzo pec il 16.12.2022, l'attore conveniva in giudizio promuovendo opposizione al Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 618/2022 del 17.10.2022, R.G. 1730/2022, emesso dal Tribunale di Marsala e con cui era stato ingiunto all'attuale opponente di pagare la somma di € 19.006,94, per sorte, oltre gli interessi al saggio legale sulla sola sorte capitale dalla domanda sino all'effettivo pagamento, nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate ai sensi del DM 55/2014, nella misura: € 540,00 per onorari di avvocato ed € 145,50 per spese, oltre spese generali, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.
A tal fine, preliminarmente, effettuava il disconoscimento formale ex art. 214 c.p.c., della firma apposta nel contratto “richiesta di finanziamento” N. 616837 della DUCATO allegato dalla ingiungente in quanto non apposta dall'attore opponente medesimo e, segnatamente, le Controparte_1 quattro firme in inchiostro nero apposte nella prima pagina del contratto “Richiesta di finanziamento”
N. 616837 della DUCATO del 10.02.1999, oggetto di produzione documentale di controparte in quanto firma apposta da soggetto terzo. Controparte_1
Inoltre, eccepiva l'inammissibilità della pretesa creditoria per prescrizione dell'azione creditoria nei confronti del . Parte_1
E dunque, premettendo che la ai sensi di un contratto di cessione di crediti Controparte_1 sottoscritto il 16 gennaio 2017, si rendeva cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari acquistati da Banca Ifis spa e precedentemente acquistati mediante contratti di
3 cessione , esponeva che il contratto di finanziamento era stato stipulato il 10 Parte_2 febbraio 1999 e che la controparte non aveva fatto pervenire all'indirizzo dell'odierno opponente alcun atto interruttivo della prescrizione decennale, in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo era stato instaurato tardivamente nel mese di agosto 2022.
E che l'unico atto con cui la avrebbe diffidato ad adempiere il Controparte_1 Parte_1
era una lettera datata 11.05.2017, oggetto di produzione di controparte, mancante della
[...] prova sull'avvenuta ricezione da parte del Pt_1
Inoltre, eccepiva l'infondatezza delle pretese creditorie di controparte e nullità del contratto di finanziamento per violazione delle norme di trasparenza.
Quanto detto, posto che dal contratto di finanziamento non si aveva modo di individuare una voce indicante l'ammontare esatto della somma finanziata.
Ed ancora, che nel contratto, nella parte di liquidazione operazioni di finanziamento, risultava firmatario un soggetto diverso “ditta DADO VINCENZO” da quello che aveva stipulato il finanziamento.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per la nullità del contratto su cui si fonda il credito vantato dalla e concludeva come innanzi riportato. Controparte_1
2) Costituendosi con comparsa responsiva la convenuta opposta/ingiungente Controparte_1 obiettava che, a seguito del contratto di cessione intercorso tra la società cedente e il Controparte_1 credito vantato nei confronti dell'odierna controparte processuale è stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
E dunque, che, in ipotesi di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione, come appunto nella fattispecie in esame, la società cessionaria, quale subentra nelle sole posizioni di Controparte_1 credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto è unicamente l'altro contraente, ovvero la società erogatrice del finanziamento.
E che non ricadono sul cessionario gli aspetti inerenti alla essenza del contratto poiché afferenti alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere all'istituto di credito cedente, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito e che si appalesa un difetto di legittimazione dell'odierna società convenuta in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare
4 presunte patologie del rapporto contrattuale. Quindi, che era divenuta mera titolare di Controparte_1 un diritto di credito vantato nei confronti dell'odierno debitore, peraltro, senza alcun accollo degli eventuali debiti dipendenti dall'esercizio del relativo diritto.
Quanto alla prescrizione del credito oggi vantato dalla società obiettava poi che il Controparte_1 termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo o, in caso di rapporto di durata, quale un conto corrente od una carta di credito, dalla chiusura del rapporto.
Dunque, che la durata del piano di rimborso finanziario era pattuita in nr. 60 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il Marzo 99 ed ultima entro il mese di Febbraio 2004.
La prescrizione veniva interrotta nel 2008 e nel 2014, nonché nel 2022 con la notifica del decreto ingiuntivo.
Contestava il disconoscimento della firma, chiedendo disporsi la verificazione ai sensi dell'art. 216
C.p.c. e ss., anche attraverso il ricorso al procedimento di cui all'art. 219 C.p.c., nonché l'ammissione di CTU grafologica, affinché venisse effettuata la verificazione della firma apposta dal sul Pt_1 documento disconosciuto.
Contestava altresì la dedotta violazione del principio di buona fede e trasparenza rappresentando che la fattispecie in esame è regolamentata dall'art. 58 T.U.B., ai sensi del quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione, dal momento che dalla data della pubblicazione, avvenuta nel caso in esame il
18 febbraio 2017, la cessione si intendeva comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie.
E che con lettera raccomandata a/r l'odierna creditrice, oltre a comunicare l'avvenuta Controparte_1 cessione del credito de quo, sollecitava il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione, mentre l'opponente non curava il ritiro della predetta missiva.
Chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo e precisava le conclusioni come in precedenza indicato.
3) Così instaurato il contraddittorio, veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, ritenuta che sussistessero indizi valutabili in questa sede in ordine alla pregressa erogazione del finanziamento né contestata detta erogazione.
5 Disposto l'espletamento del tentativo di mediazione, con successivo provvedimento del 17 gennaio
2024, -rilevato che con antecedente ordinanza resa all'udienza del 19 aprile 2023, le parti erano rimesse in mediazione, specificando che a mente del nuovo art.
5-bis L. n. 28/2010 in caso di opposizione a d.i. spetta a colui che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo proporre la mediazione;
e che parte attrice – opponente ha poi provveduto ad attivarsi promuovendo la mediazione avanti un organismo adito, mentre parte convenuta sebbene regolarmente convocata dall'ente di mediazione, non sé comparsa presentata all'incontro di mediazione senza giustificato moti-vo e senza addurre alcun legittimo impedimento (vd. verbale del 26/5/2023 prodotto in atti); rilevato che all'udienza del 19 luglio 2023 il procuratore/difensore di parte convenuta ha chiesto la rimessione in termini al fine di potere esperire l'obbligatoria mediazione riservandosi di produrre documentazione giustificativa al fine di ottenere la chiesta rimessione in termini, e che detta documentazione non è stata in seguito allegata; ritenuto che, tuttavia, la mancata partecipazione/adesione al tentativo di mediazione evidenzia un atteggiamento comunque ostativo all'espletamento e al buon esito di esso;
ritenuto di dover aderire e richiamare gli orientamenti ormai pacifici e consolidati sulla questione sollevata d'ufficio e dunque sulla tematica anzidetta da considerarsi pregiudiziale/preliminare rispetto ad ogni altra;
e che, invero, la mancata partecipazione effettiva alla mediazione senza giustificato motivo non può, però, comportare l'improcedibilità della domanda giudiziale, ma può essere valutata dal giudice quale argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art.116, 2 comma, c.p.c; alla mancata partecipazione può essere equiparata anche l'ipotesi in cui le parti partecipino al primo incontro, ma una o entrambe si rifiutino senza alcuna motivazione di entrare in mediazione, determinando un adempimento solo formale e quindi, in pratica, uno svuota-to di contenuto dell'obbligo sancito dall' art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010; fermo il principio che nessuno può essere costretto a conciliare né a mediare, il comportamento palesemente preconcetto ed ostativo, che causa o protrae un processo, deve essere sanzionato;
sicché, in tal caso, la parte costituita che non ha partecipato senza giusti-ficato motivo alla mediazione, può essere condannata non solo alla rifusione delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato;
e che l'art. 7, comma 1, lett. p) del Decreto 10.10.2022 n. 149, ha intro-dotto l'art. 12 bis D.lgs
28/2010, che disciplina ulteriormente il procedimento di mediazione, e dunque detta nuova norma
6 prevede delle conseguenze processuali e delle sanzioni più severe per la parte che non si presenta alla mediazione;
in particolare, disponendo che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione può essere considerata dal giudice come un argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;
e dunque, se una parte decide di non partecipare alla media-zione senza un giustificato motivo, il giudice può ritenere questa decisione come un'indicazione della volontà della parte di non cercare una soluzione alternativa alla controversia e potrebbe influire sul giudizio successivo e sulla decisione del giudice;
ancora, quando la mediazione costituisce una condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
considerato che
questa sanzione ha lo scopo di incentivare la partecipazione alla mediazione, poiché la mancata partecipazione potrebbe comportare un notevole dispendio economico, sottolineando che questa sanzione verrà applicata solo se la mediazione costituisce una condizione di procedibilità. in particolare, la norma prevede, inoltre, che il giudice, se richiesto, possa condannare la parte soccombente, che non ha partecipato alla mediazione, al pagamento in favore della controparte di una somma, equitativamente determinata, in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione (sanzione prevista solo nei casi in cui la mediazione costituisce una condizione di procedibilità e solo se richiesta dalla parte); ed è previsto che il giudice trasmetta copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti nonché copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente;
ritenuta la radicale evidente assenza di un giustificato motivo della mancata partecipazione di parte convenuta opposta al procedimento di mediazione, e ritenuto, tuttavia, in ordine alla questione inerente la procedibilità, che le norme che stabiliscono l'improcedibilità, costituendo de-roga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso non estensivo e, anzi, devono essere interpretate in senso restrittivo dovendo limitarsene l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato;
7 e che l'improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità, ragion per cui l'improcedibilità non può operare in difetto di espressa previsione legislativa che, nel caso di specie, manca;
ed infatti, l'ipotesi di mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione è disciplinata da una norma specifica a mente del richiamato Dlgs 28/10 che prevede, come conseguenza dell'assenza delle par-ti, l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la rilevanza di tale comportamento ex art. 116 c.p.c.; per contro, nulla viene riportato in ordine all'improcedibilità dell'azione, venivano poi concessi i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c.;
Inoltre, con successiva ordinanza dell'11 aprile 2024,
-ritenuto che il disconoscimento di scrittura privata non autenticata pur non richiedendo l'utilizzo di formule particolari dev'essere effettuato in modo inequivoco, preciso e circostanziato, non essendo sufficienti dichiarazioni di stile e generiche e che, nel caso di specie, parte attrice ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c. nella memoria ex art. 183 co. 6° c.p.c. n. 1 la sottoscrizione apposta nel contratto
“richiesta di finanziamento” N. 616837 della DUCATO allegato dalla in quanto CP_1 non apposta dal e dunque disconoscendo formalmente e specificamente le Parte_1 quattro firme in inchiostro nero che risultano apposte nella prima pagina del Contratto “Richiesta di finanziamento” N. 616837 della DUCATO del 10.02.1999, oggetto di produzione documentale di
rappresentando di non avere mai appo-sto alcuna firma sul contratto “richiesta di CP_1 finanziamento”;
-rilevato che parte convenuta ha proposto rituale istanza di verificazione ai sensi degli artt. 216 segg. c.p.c. volta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata;
-considerato che, pertanto, risulta evidente la volontà di parte convenuta di richiedere la verificazione anzidetta e che al fine di espletare tale verificazione è necessario procedere a ctu, al fine di verificare l'autenticità della firma posta da Parte_1
-considerato che, pertanto, risulta evidente la volontà di parte convenuta di richiedere la verificazione anzidetta e che al fine di porre in essere tale verificazione è necessario procedere a ctu, al fine di verificare l'autenticità della firma posta da e dovendosi disporre, Parte_1 ai sensi dell'art. 217, 1° comma c.p.c., le cautele opportune per la custodia del documento, una volta depositato da parte convenuta op-posta che all'udienza odierna mediante il proprio
8 difensore/procuratore ha rappresentato di riservarsi il deposito, mandando alla cancelleria di custodire l'originale del documento in questione in cassaforte fino all'udienza di cui infra e ammettendo, ex art. 217, 2° comma c.p.c., quali ulteriori scritture di comparazione:
1) la procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione, 2) copia del verbale negativo di negoziazione assistita del 26 maggio 2023; 3) copia documento d'identità, eventuali altre scritture recanti la sottoscrizione dell'opponente attore prodotte su accordo delle parti (in tal caso, anche se non preventivamente indicate dal Giudice); dovendosi poi, invitare, parte attrice a scrivere sotto dettatura, alla presenza del ctu, ai sensi dell'art. 219 c.p.c.; visti gli artt. 216 e segg. c.p.c., si disponeva procedersi a ctu sul seguente quesito, ai sensi dell'art. 217, 1° comma c.p.c.: il CTU, tenuto conto degli atti e dei documenti di causa, compiuti gli opportuni accertamenti, e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, co. 1°, c.p.c., e con autorizzazione a consultare gli originali delle scritture di comparazione ammesse, anche nei luoghi dove si trovano;
accerti se la sottoscrizione a nome di apposta sul documento denominato Parte_1
Contratto “Richiesta di finanziamento” N. 616837 della DUCATO del 10.02.1999, oggetto di produzione documentale di prodotto da parte convenuta in via telematica sia o Controparte_1 meno autentica, ossia sia stata o meno apposta da . Parte_1
Il CTU dia conto nella sua relazione delle osservazioni dei consulenti di parte, commentando brevemente le memorie tecniche, tempestivamente depositate davanti a lui;
alleghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate;
invita parte attrice
a scrivere sotto detta-tura alla presenza del CTU, ai sensi dell'art. 219 Parte_1
c.p.c.;
e nominando quale ctu il dott. avv. Sergio Governale.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, rigettata la richiesta avanzata da parte attrice di rinnovazione della ctu, la causa era dapprima avviata alla fase decisoria, per poi formulare una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. a cui, successivamente, parte opponente non aderiva.
La causa era così in seguito assunta in decisione sulle precisate conclusioni delle parti.
4) Delineato nei punti essenziali, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, ritiene il
Giudicante che la spiegata opposizione si riveli infondata e vada rigettata, per i motivi che si vengono ad esporre, e con le precisazioni che seguono,
Occorrendo esaminare, in primo luogo, le questioni principali del giudizio.
9 -4.1) Va, intanto detto che, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009).
Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Difatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 21/12/1992 (Rv.
480077); Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005 (Rv. 581372) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con
10 il ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999 (Rv. 526626); Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 19595 del 2013).
E' rinvenibile in atti, alla stregua della compulsazione delle carte processuali, la documentazione a sostegno della pretesa creditoria, e della prospettazione della convenuta, già allegata in sede monitoria tra cui il contratto n. 000000616837 (richiesta di finanziamento) sottoscritto dall'odierno opponente, l'estratto sulla Gazzetta Ufficiale in ordine all'Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto
Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"), lettera di comunicazione della cessione, lista dei crediti ceduti, e oltre a richiesta di pagamento del credito inviata all'odierno attore a mezzo racc. a.r. ricevuta il 18.2.2014.
Dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n.
22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006).
Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo n. 618/2022 sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta.
Ciò posto, va evidenziato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ. Sez. Un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo
11 principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
4.2) Orbene, venendo al punto nodale della vicenda di cui ci si occupa, l'opposizione alla pretesa creditoria mossa dall'opponente si fonda, principalmente, sul disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto 'richiesta di finanziamento'.
Proprio tale ultimo documento del 10.2.1999 correlato con la patente dell'opponente costituisce in ogni caso un indizio della sottoscrizione non essendovi, di contro, alcuna prova di cause estintive dell'obbligazione restitutoria.
E d'altra parte, la banca, ha altresì prodotto, oltre alla copia del contratto stipulato tra le parti, una indicazione attestanti gli importi dovuti per capitale e interessi, e dunque, il credito residuo della banca.
Va peraltro precisato, in adesione ad un orientamento della giurisprudenza di merito, che in materia di contratti bancari, l'art. 50 TUB che consente alla banca che agisce in via monitoria per contratti di conto corrente ed accessorie aperture di credito di avvalersi dell'estratto conto certificato da un dirigente che ne dichiari la conformità alle scritture contabili, non si applica anche in caso di crediti scaturenti da contratti di finanziamento, per i quali non è prevista l'emissione di estratti conto periodici.
In tal caso per ottenere il decreto ingiuntivo bisogna produrre solamente il contratto insieme a un conteggio in cui siano evidenziati l'importo erogato ed il debito residuo (come avvenuto nella fattispecie).
Mette conto, in ogni caso, rilevate che è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, da un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (cfr. Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533), è onere del creditore quello di provare il titolo su cui il credito si fonda (e non anche l'inesistenza delle cause di invalidità o inefficacia della pretesa).
-Orbene, nel presente giudizio, vagliate le risultanze istruttorie, la convenuta in ossequio all'onere probatorio che alla medesima incombeva quale attrice in senso sostanziale, ha posto a fondamento
12 della sua pretesa creditoria la documentazione già prodotta nel procedimento monitorio in precedenza richiamata.
Per converso, nessuna decisiva prova (men che mai documentale) a sostegno dell'avvenuta estinzione dei crediti anzidetti è stata allegata da parte opponente. E tale rilievo assume pregnante importanza non essendo stato fornito alcun elemento a sostegno di quanto dedotto dalla parte che ne aveva il relativo onere (ossia l'attrice opponente) e avuto riguardo agli ulteriori profili sollevati (in realtà soltanto brevemente accennati) da detta parte attrice opponente circa il calcolo degli interessi.
4.3) Per quanto attiene alla sollevata prescrizione del credito, deve ricondursi la vicenda ad un'ipotesi di azione di prescrizione in caso di mutuo/finanziamento, in armonia agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, va considerato che la rateizzazione dell'unico debito derivante da mutuo (o finanziamento) in più versamenti periodici di un determinato importo non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori. Con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione coinciderebbe con la chiusura del mutuo a seguito del pagamento dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento.
Dunque, per il diritto di credito della banca, la prescrizione ex art. 2935 c.c. decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata di rimborso.
In considerazione della unitarietà dell'obbligazione di restituzione del capitale mutuato, seppure a mezzo di rimborso rateale, è da escludere che al contratto di mutuo sia applicabile l'art. 2948 n. 4 c.c. che prevede la prescrizione quinquennale.
Al contratto di mutuo (o finanziamento), al pari del contratto di conto corrente, rimane pertanto applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., vd. Cass., 30 agosto 2011,
Sez. III, n. 17798.
Quindi, nel contratto di mutuo, il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo.
Nel caso in esame, come emerge dall'esame del contratto di finanziamento – ancorché sul punto non di agevole lettura - ed eccepito da parte convenuta opposta, che la durata (del piano di rimborso finanziario) era stata pattuita in nr. 60 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il marzo 99 ed ultima entro il mese di febbraio 2004 (vd. al punto 1.1 della richiesta di finanziamento con l'indicazione della decorrenza dalla data di avvenuta erogazione e la scadenza della prima rata decorsi 30 giorni da detta erogazione).
13 Inoltre, risulta inconfutabilmente l'avvenuta interruzione decennale mediante la missiva datata
4.2.2014 di Richiesta di pagamento del credito derivante dal contratto/i 616837 per l'importo di €
19.006,94 alla data odierna, oltre a spese ed interessi, maturati e ricevuta in data 18.2.2014.
Alla stregua di siffatte considerazioni, l'eccezione di parte attrice opponente appare effettivamente infondata e va disattesa, come dedotto dalla convenuta opposta.
4.4) Infine, la convenuta opposta ha provato l'avvenuta cessione pro soluto del credito Controparte_1 vantato alla stregua della documentazione ritualmente prodotta (pubblicazione sulla G.U. del
18.2.2017), la comunicazione della cessione anzidetta, e la nuova titolarità alla stessa.
Sotto questo profilo, giova evidenziare che la cessione di credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto a prescindere dal fatto che gli sia notificata. A tal proposito, occorre richiamare l'art. 1264 c.c. secondo cui: “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”.
La giurisprudenza sul punto è concorde nel ritenere che la comunicazione della cessione del credito possa essere effettuata in forma libera: “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsiasi atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio”, Cass. 20143/2005, Trib. Imperia, sent. n. 341/2019 pubbl. il 15.5.2019.
Dunque, la notificazione della cessione è un atto a forma libera e, come tale, può essere effettuata anche nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo (ex pluribus Cass. 28.1.2014, n. 1770, Cass.
30.7.2004, n. 14610).
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela, ai sensi dell'art. 1264
c.c., vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento, Cass. 13.7.2011, n. 15364; Cass. 20.10.2004, n. 20548; Cass.
2.2.2001, n. 1510.
Quanto alla cessione del credito avvenuta all'esito di una operazione di cartolarizzazione disposta ai sensi dell'art. 4 L. 130/1999 e dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs.
1.9.1993 n. 385, con pubblicazione sulla G.U. – foglio delle inserzioni, va rammentato che le predette disposizioni predispongono un meccanismo semplificativo del trasferimento di plurimi crediti (“in blocco”), prevedendo, in deroga
14 all'art. 1264 c.c., l'efficacia ex lege della cessione nei confronti dei debitori ceduti dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il che esclude la necessità della notifica e/o dell'accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti.
Tale è l'opinione della giurisprudenza che ha puntualizzato che “la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti, Cass. 13954 del 16.6.2006, nonché “la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica della cessione, altrimenti prevista in via generale dall'art. 1264 c.c. e in tal modo perfeziona non tanto il contratto di cessione (perfezionatosi nelle forme previste nel contratto), ma il procedimento di "cessione in blocco" e di "cartolarizzazione" dei crediti, dispensando il creditore cessionario dall'eseguire l'annotazione della cessione a margine dell'iscrizione ipotecaria ex art. 2843 c.c., Cassazione civile, sez. III, 25 Settembre 2018, n. 22548.
E peraltro, e in merito alla notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., va pure precisato che questa, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (cfr. Cass. Civ. sez.
III, 5.11.2009, n. 23463; cfr. anche Cass. Civ. sez. III, 13.7.2011, n. 15364).
Inoltre, la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.1.2014, n.
1770.
4.5) Le questioni suddette vanno poi necessariamente correlate a quella relativa al dedotto disconoscimento e proprio di essa deve farsi carico il giudicante.
L'argomento di parte opponente è stato palesemente smentito nel contesto giudiziale.
15 Assume quindi decisivo rilievo proprio l'autenticità della sottoscrizione del finanziamento nel raffronto con le altre risultanze allegate dalla convenuta opposta (in precedenza rassegnate) che assumono, nella reciproca connessione tra esse, pregnante valore di prova.
E ritiene sul punto il giudice di dover espressamente richiamare le chiare argomentazioni espresse dal ctu nel corso della trattazione –istruzione quale ragione di fatto della decisione e fare proprie le conclusioni addotte dal consulente d'ufficio, tenuto conto dei quesiti posti.
-Quanto alle condizioni per l'adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente, appare evidente l'ammissibilità dei quesiti formulati (essendo stato rispettato il divieto di deferire all'ausiliario accertamenti merito alla qualificazione giuridica di fatti ovvero alla conformità al diritto di comportamenti); sussiste la specificità dell'oggetto dell'indagine tecnica compiuta e la correttezza dell'accertamento tecnico sia con riferimento alla completezza degli accertamenti strumentali sia con riferimento alla intrinseca coerenza ed alla adeguatezza delle argomentazioni rispetto alle nozioni correnti e condivise della scienza di riferimento;
è stata effettuata una discussione critica da parte dell'ausiliario delle osservazioni e deduzioni delle parti e dei loro consulenti mediante indicazione di argomentate, e scientificamente controllabili, ragioni di dissenso.
-Avendo in proposito la Suprema Corte ben chiarito che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, mentre le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass.
2.2.15 n. 1815 e 9.1.09 n. 282).
Gli apporti conseguiti e di cui agli accertamenti espletati dal ctu - confortati dalle risultanze documentali - introdotto elementi innegabilmente chiarificatori ed è da ritenersi, inoltre, e conclusivamente, assorbita ogni altra valutazione sulle questioni e tematiche dedotte, stante l'esaustività degli accertamenti condotti.
Il ctu dott. Sergio Governale ha rilevato in ordine al confronto fra scritture comparative e in verifica, la valutazione delle somiglianze e delle differenze che:
L'analisi longitudinale delle scritture conferma che l'impronta grafica personale del sig. Pt_1 si è mantenuta nel tempo coerente a se stessa, pur nella sua variabilità grafica, ovvero ha mantenuto una costanza che mostra, con l'andare degli anni, la stessa modalità esecutiva e produttiva della
16 firma. Le firme autografe presentano infatti la stessa “immagine anticipatrice” e riproducono lo stesso movimento, soprattutto nel concepire alcuni gruppi letterali. Nelle firme autografe sono evidenti alcuni gesti tipici, i cosiddetti “gesti fuggitivi”, i quali rappresentano le peculiarità insopprimibili e incontrollabili del grafismo personale, poiché espressione di elementi personalizzanti e individualizzanti che sfuggono al controllo cosciente ed intenzionale dello scrivente.
Dalla disamina confrontale delle mediazioni grafiche sono emerse molteplici e qualitative convergenze, in relazione agli aspetti dinamici, morfologici, coesivi e strutturali, pressori oltre alle particolarità ideo-esecutive delle singole soluzioni di disegno. […]
Il punto chiave della grafologia morettiana usata nel presente elaborato, come enunciato nel capitolo 3. Metodologia di lavoro, è la particolare attenzione al movimento;
vale a dire al percepire, considerare, vedere la grafia non da un punto di vista calligrafico, cioè formale, ma come una sintesi comportamentale psicodinamica in azione, in movimento appunto.
Con l'applicazione del metodo grafologico e grafonomico, applicato nel presente elaborato, si prendono in considerazione elementi unici ed individualizzanti della scrittura quali: la pressione, che comprende un insieme di indici grafici la cui base comune è rappresentata dalla dinamica neurovegetativa, collegata e rispondente alle sollecitazioni della vitalità dell'individuo e alle sue caratteristiche modalità di espressione;
il gesto grafico, che è la sintesi dinamica dei segni grafologici presenti nella scrittura, proprio ed esclusivo di ciascun individuo. La sua identificazione viene ottenuta per mezzo del processo di combinazione dei segni.
Quello che connota l'individualità della scrittura è il “gesto grafico”, il modo cioè di muovere la mano nella progressione della scrittura ed è evidente che quel movimento è condizionato dal contesto dei segni in cui si genera, da quelli che precedono o seguono;
il gesto fuggitivo, ovvero quei particolarismi della scrittura che sfuggono al controllo cosciente dell'individuo e precisa in forma estremamente coerente la struttura globale;
il suo studio è diretto ad osservare la concordanza o meno tra esso e il gesto grafico sostanziale e mira ad individuare le caratteristiche proprie dei gesti fuggitivi.
Le firme in corsivo poste a confronto ci forniscono alcuni dati segnaletici di gesto-tipo, poiché si ripropongono in modo pressoché pedissequo;
costituendo, quindi, abitudine grafica della mano del sig. . Parte_1
Conclusioni e risposta al quesito
17 Lo studio delle quattro firme in verifica, osservate da documento in originale, ha consentito
l'individuazione di notevoli affinità sia stilistiche che sostanziali fra le firme sottoposte ad analisi.
Nello studio dei caratteri particolari di una scrittura, la firma assume importanza rilevante, in quanto estrinsecazione di moti interiori e rivelazione di una indiscutibile individualità. Dal confronto dei fenomeni grafici è possibile valutare la concordanza gestuale delle scritture sottoposte a confronto, essendo i segni grafici in esame afferenti ad un medesimo cliché stilistico molto personalizzato. Pertanto, le similitudini rilevate di carattere sostanziale possono considerarsi elementi coincidenti che ne attribuiscono la paternità al sig. . Dal quadro Parte_1 grafico che è emerso, dunque dalle analisi e dalle comparazioni eseguite, si ritiene che l'enorme accostamento gestuale sia davvero inequivocabile. […] si conclude affermando che le quattro firme sottoposte ad accertamento, apposte su finanziamento n°616837 della Ducato del 10/02/1999, indicate nel presente lavoro con V1-V2-V3-V4, siano state rilasciate dalla mano del sig.
[...]
e che pertanto si debbano ritenere tutte autografe. Risaltano in particolare, nelle Parte_1 scritture confrontate, la concordanza delle varietà di soluzioni espressive impiegate nella modalità di rappresentazione di diversi engrammi. Tale giudizio è stato espresso valutando i dati empirici rilevati e posti a confronto tenendo in considerazione le analogie segnitiche sostanziali, nonché le caratteristiche di dettaglio che accomunano le scritture.
-Le superiori osservazioni in fatto ed in diritto sull'accertata esistenza del credito non possono che portare al rigetto della presente opposizione, atteso che, a fronte del credito processualmente emerso in favore dell'attrice opposta, e di elementi probatori a sostegno dell'assunto della parte creditrice aventi un grado di conferma logica superiore all'altra ipotesi, nessuna piena e inconfutabile eccezione è alla stessa pretesa creditoria opponibile;
Il Giudice, pertanto, non può far altro che rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo per cui
è causa, che merita conferma.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo
5) Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali, per il principio della soccombenza, parte attrice opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta, nella misura come infra liquidata, facendo applicazione dei parametri di cui al
DM 55/2014 (D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U n. 236 dell'8/10/2022 e in vigore dal
23 ottobre 2022), e avuto riguardo al valore della causa e con il compenso (€ 5.077,00 per compensi di procuratore) calcolato ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
18 Alla stregua delle considerazioni in precedenza svolte, infine, ritiene il giudicante che le spese della ctu vadano infine poste, ad esclusivo carico di parte attrice opponente come da separato provvedimento.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
MA RR, definitivamente pronunciando nella causa n. 2585/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-rigetta l'opposizione proposta da parte attrice opponente;
-conferma, conseguentemente, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo 618/2022 D.I. emesso dal
Tribunale di Marsala in data 17.10.2022 nell'ambito del procedimento portante il n. 1730/2022 RG;
-condanna l'attore opponente a rifondere, in favore della convenuta Parte_1 opposta in persona del legale rapp.te pro tempore, le spese di lite che liquida in € Controparte_1
5.077,00 per compensi di procuratore, quantificati ex DM n.55/2014, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
-pone le spese della ctu a carico dell'attore opponente.
Così deciso in Marsala, il 15 dicembre 2025.
Il Giudice dott. MA RR
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice MA RR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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