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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 16/01/2026, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 485/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3315/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Andrea Parlato Prof. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Difensore_2 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cefalu' - C.so Ruggero N. 139 90015 Cefalu' PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 283/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
4 e pubblicata il 19/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1868 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni formulate in atti e Insiste nel pagamento delle spese e nella riforma della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In vista dell'odierna udienza il Comune ha ritirato in autotutela l'atto impugnato.
Il contribuente insiste per la liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il Collegio prende atto della cessazione della materia del contendere a seguito del ritiro dell'atto impugnato.
Non ricorrono i presupposti per la lite temeraria, sia perché il ricorso in primo grado era stato accolto, sia perché il Comune ha lealmente ritirato l'atto una volta che è stata chiarita la complessa vicenda sottostante.
Vanno, invece, liquidate le spese del doppio grado di giudizio in considerazione della soccombenza virtuale del Comune nei termini indicati in motivazione in applicazione dei minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo. Condanna il Comune di Cefalù al pagamento in favore di Difensore_2 delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 923,00 per il primo grado ed euro 991,00 per il secondo grado, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe.
Il Presidente
UI TR
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3315/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Andrea Parlato Prof. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Difensore_2 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cefalu' - C.so Ruggero N. 139 90015 Cefalu' PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 283/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
4 e pubblicata il 19/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1868 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni formulate in atti e Insiste nel pagamento delle spese e nella riforma della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In vista dell'odierna udienza il Comune ha ritirato in autotutela l'atto impugnato.
Il contribuente insiste per la liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il Collegio prende atto della cessazione della materia del contendere a seguito del ritiro dell'atto impugnato.
Non ricorrono i presupposti per la lite temeraria, sia perché il ricorso in primo grado era stato accolto, sia perché il Comune ha lealmente ritirato l'atto una volta che è stata chiarita la complessa vicenda sottostante.
Vanno, invece, liquidate le spese del doppio grado di giudizio in considerazione della soccombenza virtuale del Comune nei termini indicati in motivazione in applicazione dei minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo. Condanna il Comune di Cefalù al pagamento in favore di Difensore_2 delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 923,00 per il primo grado ed euro 991,00 per il secondo grado, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe.
Il Presidente
UI TR