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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/12/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2352/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Forlì Sezione Unica Civile - Famiglia Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2352/2022 promossa da:
(CF: ), nata a [...]/Svizzera (EE) il 21/05/1968 e Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. ES UC, elettivamente domiciliata presso il difensore RICORRENTE
contro
CF: ) nato a [...] in data [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Forlimpopoli, via Iris Versari n° 14, con il patrocinio dell'avv. Isabella MASOTTI elettivamente domiciliato presso il difensore RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI Parte ricorrente con documento depositato in data 5.09.2025 ha così concluso: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, per tutti i motivi esposti, PRONUNCIARE con sentenza parziale non definitiva lo status di separati dei coniugi (CF: ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), disponendo il prosieguo della causa RG 2352/22 per i provvedimenti definitivi riguardo C.F._2 alle domande di addebito e sul mantenimento del figlio, insistendo per l'accoglimento, in quella sede, delle proprie domande ed eccezioni come già formulate negli atti di causa - ovvero per come verranno aggiornate alle condizioni economiche del figlio, ormai maggiorenne. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”. Parte resistente con memoria depositata in data 22.09.2025 ha così concluso: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, per tutti i motivi esposti PRONUNCIARE con sentenza parziale non definitiva che pronunzi soltanto sullo status di separati, la separazione personale dei coniugi (CF ) e (CF Controparte_1 C.F._2 Parte_1
), disponendo proseguio della causa RG 2352/22 per i provvedimenti definitivi riguardo alle C.F._1 domande di addebito e sul mantenimento del figlio, ormai maggiorenne e rinunciata dalla sig.ra insistendo per Pt_1
l'accoglimento, in quella sede, delle proprie domande ed eccezioni come già formulate negli atti di causa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”. A verbale d'udienza del 23 settembre 2025 dinanzi al giudice, i procuratori delle parti hanno rinnovato istanza di pronuncia di sentenza non definitiva sul vincolo richiamando i fogli depositati telematicamente. Parte ricorrente ha precisato che rinunciava alla domanda di mantenimento del figlio in quanto divenuto economicamente autosufficiente;
non rinunciava invece alla richiesta di addebito;
insisteva sulla revoca dell'ordinanza di espunzione dei documenti riservandosi di comunicare più compiutamente dopo l'udienza del 29.9.2025 l'eventuale provvedimento di archiviazione che permetterà di chiedere al Tribunale la revoca dell'ordinanza diventando i documenti non più corpo di reato. Parte resistente ha contestato l'eccezione sulla possibile istanza di modifica di ordinanza poiché già presentata e in ogni caso ha rilevato che le motivazioni sottese all'ordinanza sono altre, ritenendola pertanto inammissibile. Si è riportata alle conclusioni contenute nel foglio di precisazione conclusioni depositato il 22.9.2025 non rinunciando nel merito alla domanda di addebito e alle conclusioni contenute nella memoria 709 c.p.c. Non ha concluso il PM intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 03.09.2022, ha chiesto la separazione giudiziale dal coniuge Parte_1
con addebito a carico di quest'ultimo, deducendo la violazione dei doveri coniugali Controparte_1 di cui all'art. 143 c.c., in particolare per infedeltà e condotte lesive della dignità personale. La ricorrente ha esposto che il matrimonio, contratto in data 08.09.1996 in regime di separazione dei beni, è divenuto intollerabile a seguito di reiterati tradimenti del marito, nonché di atteggiamenti offensivi e denigratori, anche di natura sessuale, tali da provocarle grave sofferenza psicologica. Ha inoltre riferito di essersi allontanata dalla casa coniugale nel marzo 2021, unitamente al figlio , nato il [...], e di aver Per_1 successivamente concordato con il coniuge, in data 15.11.2021, una scrittura privata per la regolamentazione provvisoria della separazione, con affidamento condiviso del figlio e mantenimento mensile di euro 250,00, chiedendo ora l'aumento a euro 350,00. Il convenuto costituitosi in giudizio con comparsa del 04.11.2022, ha Controparte_1 contestato integralmente le allegazioni avverse, negando ogni condotta violenta o infedele e deducendo, per contro, che la crisi coniugale fosse da ricondurre alla volontà della moglie di allontanarsi dalla vita familiare sin dal 2018/2019, per scelte ed esigenze personali. Ha sostenuto che la separazione di fatto risaliva a febbraio 2021 per scelta della ricorrente, la quale avrebbe abbandonato la casa coniugale e il figlio. Ha chiesto, pertanto, che l'addebito venga pronunciato a carico della ricorrente, deducendo la violazione dei doveri di fedeltà, assistenza e collaborazione, nonché l'atteggiamento conflittuale e denigratorio tenuto dalla stessa. Ha inoltre domandato il rigetto della richiesta di aumento del contributo al mantenimento del figlio, ritenendo congrua la somma di euro 250,00 pattuita nell'accordo del 15.11.2021. All'udienza del 23 settembre 2025, le parti precisavano le conclusioni per come già rassegnate in atti depositati il 5-09-2025 da parte ricorrente e il 22-9-2025 da parte resistente chiedendo la pronuncia di sentenza parziale. Il Giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
***** Ciò posto, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale avanzata in atti dalla ricorrente -e non opposta dal resistente- è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento e delle dichiarazioni dei coniugi e delle circostanze fattuali concretamente emerse tali da ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale. Elementi tutti dai quali si ricava in modo univoco il venir meno non reversibile, secondo ogni ragionevole previsione, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e deve essere pronunziata la separazione personale tra i coniugi. Quanto a tutte le ulteriori questioni controverse tra le parti, occorre rimettere la causa in istruttoria. Ogni statuizione sulle spese di lite va rimessa alla definizione del merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, decidendo con sentenza non definitiva nella causa promossa da nei confronti di con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
3.9.2022, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così dispone: 1. pronunzia la separazione personale di nata a [...]/Svizzera (EE) il Parte_1
21/05/1968 e nato a [...] in data [...] coniugati in data Controparte_1
08/09/1996 nel Comune di Bertinoro (FC); 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Bertinoro di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1996 Atto n. 27 parte
2 serie A);
3. dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le ulteriori questioni;
4. Spese al definitivo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato. Così nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
N.R.G. 2352/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ Sezione Unica CIVILE - Famiglia Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento civile di 1° grado iscritto al n° 2352/2022 R.G. promosso da
(CF: ), nata a [...]/Svizzera (EE) il 21/05/1968 e Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_2
ES UC, elettivamente domiciliata presso il difensore
- ricorrente nei confronti di ato a Forlì in data 08.10.1970 e residente a [...]
14, CF , con il patrocinio dell'avv. Isabella MASOTTI elettivamente domiciliato C.F._2 presso il difensore
- resistente letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza parziale emanata da questo Collegio in data 31.10.2025; rilevato che deve proseguire l'istruttoria del presente procedimento;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa davanti al G.I. dovendosi lo stesso pronunciare in ordine a tutte le istanze articolate in atti dalle parti e verificare il deposito dei documenti già richiesti e la completezza dell'istruttoria prima della rimessione al Collegio per la decisione di merito
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del G.I. dott.ssa Serena Chimichi e conferma l'udienza del 19.3.2026 ore 12,00 in presenza, revocando la trattazione scritta. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria Il Giudice dott.ssa serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Forlì Sezione Unica Civile - Famiglia Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2352/2022 promossa da:
(CF: ), nata a [...]/Svizzera (EE) il 21/05/1968 e Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. ES UC, elettivamente domiciliata presso il difensore RICORRENTE
contro
CF: ) nato a [...] in data [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Forlimpopoli, via Iris Versari n° 14, con il patrocinio dell'avv. Isabella MASOTTI elettivamente domiciliato presso il difensore RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI Parte ricorrente con documento depositato in data 5.09.2025 ha così concluso: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, per tutti i motivi esposti, PRONUNCIARE con sentenza parziale non definitiva lo status di separati dei coniugi (CF: ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), disponendo il prosieguo della causa RG 2352/22 per i provvedimenti definitivi riguardo C.F._2 alle domande di addebito e sul mantenimento del figlio, insistendo per l'accoglimento, in quella sede, delle proprie domande ed eccezioni come già formulate negli atti di causa - ovvero per come verranno aggiornate alle condizioni economiche del figlio, ormai maggiorenne. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”. Parte resistente con memoria depositata in data 22.09.2025 ha così concluso: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, per tutti i motivi esposti PRONUNCIARE con sentenza parziale non definitiva che pronunzi soltanto sullo status di separati, la separazione personale dei coniugi (CF ) e (CF Controparte_1 C.F._2 Parte_1
), disponendo proseguio della causa RG 2352/22 per i provvedimenti definitivi riguardo alle C.F._1 domande di addebito e sul mantenimento del figlio, ormai maggiorenne e rinunciata dalla sig.ra insistendo per Pt_1
l'accoglimento, in quella sede, delle proprie domande ed eccezioni come già formulate negli atti di causa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”. A verbale d'udienza del 23 settembre 2025 dinanzi al giudice, i procuratori delle parti hanno rinnovato istanza di pronuncia di sentenza non definitiva sul vincolo richiamando i fogli depositati telematicamente. Parte ricorrente ha precisato che rinunciava alla domanda di mantenimento del figlio in quanto divenuto economicamente autosufficiente;
non rinunciava invece alla richiesta di addebito;
insisteva sulla revoca dell'ordinanza di espunzione dei documenti riservandosi di comunicare più compiutamente dopo l'udienza del 29.9.2025 l'eventuale provvedimento di archiviazione che permetterà di chiedere al Tribunale la revoca dell'ordinanza diventando i documenti non più corpo di reato. Parte resistente ha contestato l'eccezione sulla possibile istanza di modifica di ordinanza poiché già presentata e in ogni caso ha rilevato che le motivazioni sottese all'ordinanza sono altre, ritenendola pertanto inammissibile. Si è riportata alle conclusioni contenute nel foglio di precisazione conclusioni depositato il 22.9.2025 non rinunciando nel merito alla domanda di addebito e alle conclusioni contenute nella memoria 709 c.p.c. Non ha concluso il PM intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 03.09.2022, ha chiesto la separazione giudiziale dal coniuge Parte_1
con addebito a carico di quest'ultimo, deducendo la violazione dei doveri coniugali Controparte_1 di cui all'art. 143 c.c., in particolare per infedeltà e condotte lesive della dignità personale. La ricorrente ha esposto che il matrimonio, contratto in data 08.09.1996 in regime di separazione dei beni, è divenuto intollerabile a seguito di reiterati tradimenti del marito, nonché di atteggiamenti offensivi e denigratori, anche di natura sessuale, tali da provocarle grave sofferenza psicologica. Ha inoltre riferito di essersi allontanata dalla casa coniugale nel marzo 2021, unitamente al figlio , nato il [...], e di aver Per_1 successivamente concordato con il coniuge, in data 15.11.2021, una scrittura privata per la regolamentazione provvisoria della separazione, con affidamento condiviso del figlio e mantenimento mensile di euro 250,00, chiedendo ora l'aumento a euro 350,00. Il convenuto costituitosi in giudizio con comparsa del 04.11.2022, ha Controparte_1 contestato integralmente le allegazioni avverse, negando ogni condotta violenta o infedele e deducendo, per contro, che la crisi coniugale fosse da ricondurre alla volontà della moglie di allontanarsi dalla vita familiare sin dal 2018/2019, per scelte ed esigenze personali. Ha sostenuto che la separazione di fatto risaliva a febbraio 2021 per scelta della ricorrente, la quale avrebbe abbandonato la casa coniugale e il figlio. Ha chiesto, pertanto, che l'addebito venga pronunciato a carico della ricorrente, deducendo la violazione dei doveri di fedeltà, assistenza e collaborazione, nonché l'atteggiamento conflittuale e denigratorio tenuto dalla stessa. Ha inoltre domandato il rigetto della richiesta di aumento del contributo al mantenimento del figlio, ritenendo congrua la somma di euro 250,00 pattuita nell'accordo del 15.11.2021. All'udienza del 23 settembre 2025, le parti precisavano le conclusioni per come già rassegnate in atti depositati il 5-09-2025 da parte ricorrente e il 22-9-2025 da parte resistente chiedendo la pronuncia di sentenza parziale. Il Giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
***** Ciò posto, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale avanzata in atti dalla ricorrente -e non opposta dal resistente- è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento e delle dichiarazioni dei coniugi e delle circostanze fattuali concretamente emerse tali da ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale. Elementi tutti dai quali si ricava in modo univoco il venir meno non reversibile, secondo ogni ragionevole previsione, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e deve essere pronunziata la separazione personale tra i coniugi. Quanto a tutte le ulteriori questioni controverse tra le parti, occorre rimettere la causa in istruttoria. Ogni statuizione sulle spese di lite va rimessa alla definizione del merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, decidendo con sentenza non definitiva nella causa promossa da nei confronti di con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
3.9.2022, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così dispone: 1. pronunzia la separazione personale di nata a [...]/Svizzera (EE) il Parte_1
21/05/1968 e nato a [...] in data [...] coniugati in data Controparte_1
08/09/1996 nel Comune di Bertinoro (FC); 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Bertinoro di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1996 Atto n. 27 parte
2 serie A);
3. dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le ulteriori questioni;
4. Spese al definitivo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato. Così nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
N.R.G. 2352/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ Sezione Unica CIVILE - Famiglia Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento civile di 1° grado iscritto al n° 2352/2022 R.G. promosso da
(CF: ), nata a [...]/Svizzera (EE) il 21/05/1968 e Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_2
ES UC, elettivamente domiciliata presso il difensore
- ricorrente nei confronti di ato a Forlì in data 08.10.1970 e residente a [...]
14, CF , con il patrocinio dell'avv. Isabella MASOTTI elettivamente domiciliato C.F._2 presso il difensore
- resistente letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza parziale emanata da questo Collegio in data 31.10.2025; rilevato che deve proseguire l'istruttoria del presente procedimento;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa davanti al G.I. dovendosi lo stesso pronunciare in ordine a tutte le istanze articolate in atti dalle parti e verificare il deposito dei documenti già richiesti e la completezza dell'istruttoria prima della rimessione al Collegio per la decisione di merito
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del G.I. dott.ssa Serena Chimichi e conferma l'udienza del 19.3.2026 ore 12,00 in presenza, revocando la trattazione scritta. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria Il Giudice dott.ssa serena Chimichi