Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4776/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice, dott. Andra Francesco Fabbri, all'udienza cartolare del 30 gennaio 2025, , ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4776 dell'anno 2018 R.Gen.Aff.Cont., decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- Parte_1 P.IVA_1 tata e difesa, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv.to Marco Corradi, elettivamente domiciliata in Ercolano alla via Aveta n. 4 presso lo studio dell'Avv. Valerio Amato,
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._1 calce alla comparsa di costituzione risposta in appello, dall'avv. Mario Iuzzolino, presso il cui studio elet- tivamente domicilia in San Giorgio A Cremano (NA), A. Gramsci n. 38,
-APPELLATO -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 3756/2017 resa dal Giudice di Pace di Marigliano in materia di estinzione anticipata del contratto di finanziamento.
Conclusioni: come da conclusioni rese all'udienza del 30.01.2025.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione volto alla restituzione delle somme riguardanti le commissioni relative al costo del finanziamento non goduto a causa dell'estinzione anticipata dello stesso, conven- Controparte_1 ne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di al fine di chiederne la condanna Controparte_2 al pagamento delle somme indebitamente trattenute a titolo di commissioni e premio assicurativo non go- duto, dalla data di estinzione anticipata del contratto di mutuo e sino alla proposizione della domanda.
A supporto delle proprie pretese, l'attore sostenne di aver stipulato in data 18.03.2010 con la
[...]
il contratto di mutuo n. 00002628, assistito da cessione di quote della retribuzione/pensione, CP_2 per un capitale lordo di 24. 155,89 da rimborsare mediante n. 120 quote mensili. Ulteriormente, dedusse di aver estinto anticipatamente detto contratto, in corrispondenza della 49° rata, che, tuttavia, la società di provvedere al rimborso delle commissioni finanziarie nonché del premio assicurativo CP_3 per il periodo non goduto, per un complessivo importo di € 2.941,50. Ciò evidenziato, adì il Giudice di
Pace di Marigliano al fine di chiedere la condanna della alla restituzione delle Controparte_2 somme indebitamente trattenute a titolo di commissioni e premio assicurativo non goduto, ex art. 125 sexies T.U.B., valorizzando a tal riguardo la pronuncia “Lexitor” della Corte di Giustizia dell'Unione Eu- ropea.
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1.1 Resistette in giudizio la eccependo l'inapplicabilità dell'invocata pronuncia Controparte_2
“Lexitor” della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sostenendo che all'epoca della stipula del contrat- to di mutuo l'art. 125 sexies T.U.B. non era ancora in vigore.
1.2 Con sentenza n. 3756/2017 il Giudice di Pace di Marigliano, accolse la domanda di parte attrice e per l'effetto condannò la al pagamento in favore del della somma di € Parte_1 CP_1 2.941,50 a titolo di commissioni oltre interessi legali e spese di lite.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello la censurando la pro- Controparte_2 nuncia di prime cure, sul presupposto della inoperatività nel caso in esame del principio di diritto enu- cleabile dalla citata sentenza “Lexitor” della CGUE, considerata l'intervenuta novità apportata dalla con- versione in legge del c.d. Decreto Sostegni bis, ossia la legge n. 106 del 23 luglio 2021, entrata in vigore il successivo 24 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario, discipli- nante le estinzioni anticipate dei contratti di finanziamento rientranti nel comparto del credito al consumo, prevedendo, in particolare, il diritto dei consumatori “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito escluse le impo- ste”, ancora, ha eccepito il difetto proprio difetto di legittimazione passiva.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento del gravame, con integrale riforma della sentenza impugnata e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio e alla restituzione delle somme spontaneamente pagate in esecuzione della sentenza.
3. Si è costituito in giudizio che, contestate estensivamente le avverse difese, ha de- Controparte_1 dotto la correttezza logico giuridica della pronuncia di prime cure, concludendo, quindi, per il rigetto del gravame e contestuale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite in favore del procu- ratore antistatario.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata rinviata più volte per esigenze di ruolo per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., e, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti all'odierna udienza, giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In primis, va dato atto che l'appello è conforme ai requisiti previsti dall'art. 342 cpc in quanto l'appel- lante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata e per altro verso le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale.
2. Nel merito, l'appello è fondato, per i motivi di seguito esposti.
2.1 In particolare, giova rilevare che la soluzione del caso di specie richiede la ricostruzione della disci- plina dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea, nonché dei più recenti interventi legislativi in materia.
Al riguardo, l'art. 125 sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. del 1° set- tembre 1993, n. 385, c.d. T.U.B.), introdotto dall'art. 1 d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e rubricato “Rimbor- so anticipato”, stabiliva, al comma 1, che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La summenzionata disposizione ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e precisa- mente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad
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una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante du- rata del contratto”.
È opportuno precisare che la norma in esame si ricollega ad alcune disposizioni precedenti, ossia all'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, che sancisce che “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità delle disposi- zioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
La citata disposizione aveva trovato, altresì, riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009.
Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008,
a sua volta recepita dal citato d.lgs. n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies
T.U.B.
La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipo- logie di costi, ovvero quelli “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli “recurring”, che in- vece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. e non anche i primi, i quali mantenevano ferma la propria giustificazione causale e legittimavano la loro trattenuta da parte dell'intermediario finanziario nonostante la sopraggiun- ta estinzione del finanziamento.
L'orientamento riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (si cfr., ex multis, decisione del Collegio di coordinamento dell' n. CP_4 CP_4 6167/2014).
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, investita della que- stione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi.
Ed infatti, con la sentenza resa in data 11.9.2019, identificata con n. C-383/19, denominata “Lexitor”, la Corte di Giustizia, a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, ex art. 16 della citata Direttiva, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, chiariva che:
- la nozione di “costo totale del credito”, di cui all'art. 3, lett. g) della Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in re- lazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito;
- esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione “restante durata del contratto”, di cui all'art. 16, co. 1, della Direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione. Le diverse esegesi dell'art. 16 della Direttiva non consentono, dunque, di addi- venire ad un'interpretazione univoca, e pertanto è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata protezione del consumatore nella fase ese- cutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo svantaggio, sia del- la sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale.
Ed allora, alla luce delle evidenziate finalità della Direttiva, la tutela delle ragioni del consumatore risulte- rebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto i costi e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio.
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Di contro, l'inclusione tra i costi retrocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, co. 2, della Direttiva 2008/48, che prevede, infatti, il diritto ad un in- dennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo, che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
In conclusione, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (c.d., per brevità, C.G.U.E.) ha ritenuto che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Con- siglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (si cfr. Corte Giust., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor”, l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad ec- cezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzio- ne anticipata del finanziamento.
All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore, in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies, modificando l'art. 125 sexies T.U.B.
In particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata rifor- mulata la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato,
«ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti
i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte»; sono stati poi aggiunti un nuovo comma
2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito.
È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B.
Inoltre, con il comma 2 dell'art. 11 octies, è stata introdotta la disciplina secondo la quale «l'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settem- bre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sot- toscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di con- versione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
Ebbene, proprio in relazione alla nuova formulazione di cui all'art. 125 sexies TUB si è espressa recente- mente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022.
In particolare, la Consulta, valorizzando il disposto degli artt. artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ha rite- nuto parzialmente illegittimo l'art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n.
106 del 2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparen- za e di vigilanza della Banca d'Italia».
La norma in esame, per vero, limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies TUB ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125- sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
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La Consulta nella sentenza de qua specifica come “le norme secondarie della Banca d'Italia richiamate dall'art. 11 octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi “recurring”, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili. Ciò, evidentemente, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione pro- porzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri.
In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparen- za e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, tempo- rale e oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della nor- ma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia” (si cfr. C. Cost. n. 263/2022).
La Consulta, in particolare, per vagliare l'illegittimità costituzionale della norma citata ha analizzato pro- prio il significato che riveste il rispetto dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di giustizia
“Lexitor”, nel quadro dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468 e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017, n. 5381), hanno natura dichia- rativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
Deve, infatti, escludersi, che vada riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della senten- za “Lexitor”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E.
Invero, le sentenze interpretative della C.G.U.E. esplicano –come detto innanzi- i propri effetti in via re- troattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (si cfr. ex multis C.G.U.E. causa 61/79, Am- ministrazione delle Finanze dello Stato italiano
contro
Denkavit italiana srl;
causa 43/1975, Defrenne
contro
Sabena). Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui «nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avreb- be dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore» (si cfr. Cassazione civi- le sez. trib., 06.6.2019, n. 15348, in motivazione).
In definitiva, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima
Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia, per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
Poiché, dunque, la Corte di giustizia ritiene di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata Corte, non è consentita una modula- zione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
Gli Stati membri, dunque, da un lato, possono, nel dare attuazione a una direttiva, stabilire termini di pre- scrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'Unione, purché siano rispettati i prin- cipi di effettività e di equivalenza (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 12 dicembre 2013, in causa C-362/12, Test Claimants, punti 30-33 e 44-45; 6 ottobre 2009, in causa C-40/08, Asturcom Tele- comunicaciones, punto 41; 11 luglio 2002, in causa C-62/00, Marks & Spencer, punti 35 e 36; 17 aprile
1998, in causa C-228/96, , punti 19 e 20). Per_1
Da un altro lato, in presenza di un rinvio pregiudiziale che sollecita la Corte di giustizia a fornire un chia- rimento interpretativo, gli Stati membri possono far valere le ragioni a sostegno di una modulazione tem- porale degli effetti della pronuncia – ossia «la buona fede degli ambienti interessati» e il «rischio di gravi
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ripercussioni economiche» (Corte giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-
516/16, ETG, punti 89 e 91) – con lo stesso rinvio pregiudiziale o producendo osservazioni nel corso del relativo giudizio.
Chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza “Lexitor”, che è stata pronunciata dalla C.G.U.E. in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si comprende perché la Corte Costituzionale con la citata sentenza abbia proceduto ad una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dall'art 11 octies, comma 2, il quale, evidentemente, in violazione del- le norme di cui agli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., limitava la portata applicativa dei principi enucleabili dalla sentenza del Giudice di Lussemburgo.
2.2. Né può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalla di propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione della parte dei costi di rimborso comprensi- va delle spese che sono state corrisposte a terzi, in particolare dei costi di intermediazione.
Ebbene, secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, con- siste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto so- stanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, e prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Laddove, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (si cfr. Cass. civ., sez. III, 28.10.2015, n. 21925), di tal che non attiene alla legitti- mazione ad agire, bensì al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rappor- to sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione di fatto favorevo- le all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (in tema, si cfr. sent. Cass. civ., Sez. Un.,
09.02.2012, n. 1912; sent. Cass., sez. II, 27.6.2011, n. 14177; si cfr., altresì, ex plurimis, sent. Cass., sez.
II, 10.5.2010, n. 11284; sent. Cass., Sez. Un., 16.02.2016, n. 2951).
Pertanto, sulla base della prospettazione operata in primo grado dalla parte appellata, va esclusa la caren- za di legittimazione passiva dell'istituto di credito, in relazione alla domanda volta ad ottenere la restitu- zione delle commissioni di intermediazione.
Quanto, invece, alla titolarità passiva del suddetto rapporto controverso, non v'è ragione per escluderne la natura di costi “up front” rimborsabili. Trattasi infatti, nella sostanza, in difetto di adeguata prova contra- ria, di costi sostenuti per la stipula del contratto di finanziamento a beneficio dello stesso finanziatore, che si è avvalso di intermediari nella promozione e nella stipula dei contratti di finanziamento.
Il Tribunale ritiene infatti di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito che ritiene che nella nozione di “costo totale del credito”, contenuta nell'art. 125 sexies T.U.B., debba ritenersi inclusa anche la voce relativa al costo di intermediazione (si cfr. sentenza Tribunale Napoli, del 04.11.21, prodotta in allegato da parte ricorrente). Spetta, infatti, al finanziatore, professionalmente organizzato per la conclu- sione dei contratti di credito e per la gestione delle sopravvenienze, disciplinare il proprio rapporto con gli intermediari del credito a seguito della estinzione anticipata.
A ciò si aggiunga che il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore ri- spetto alla finanziaria, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla finanziaria, che provvede poi a versarli al mediatore (si cfr., su argomento analogo, attinente ai costi assicurativi non goduti dal cliente per effetto dell'estinzione anticipata, Tribunale Torino sez. III, 23.4.2021, in Redazione
Giuffrè 2021).
Infine, la sentenza di prime cure, nel liquidare la sorta oggetto di restituzione, non fa alcun riferimento alla clausola di cui all'art a2, né menziona la percentuale del 5% ivi indicata;
oltretutto deve osservarsi che la clausola in parola appare di contenuto oscuro e poco chiaro, come si sta per vedere.
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Infatti, prima della sentenza Lexitor, la giurisprudenza italiana riteneva (come riassunto nella decisione del collegio di coordinamento dell'ABF in data 11.12.2019 n. 26525, successivo alla sentenza Lexitor), che: "1) "nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e age- volmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattati- ve e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring rimborsabili pro quota); 2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra costi up-front e recurring anche in applicazione dell'art.1370 c.c.
e, più in particolare, dell'art.35 comma 2 d.lgs.n.206 del 2005 (codice del consumo) (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola prevale quella più favorevole al consumatore) l'intero im- porto di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'é noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la per- centuale di finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rap- porto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente".
Nel caso de quo, a fronte della richiamata disciplina applicabile, anche volendo ritenere rimborsabili al consumatore e, dunque, all'appellante, solo i costi recurring e non quelli up-front, tenendo altresì conto del principio per cui, laddove siano unitariamente considerate attività up-front e recurring, oppure siano indicate attività non chiaramente riconducibili all'una o all'altra categoria, l'opacità delle clausole compor- ta il trattamento più favorevole al consumatore.
Nel caso di specie la clausola di cui alla lett.a2 prevede: 5% del capitale lordo annuo mutuato a titolo di provvigione complessivamente spettante ai soggetti – ai quali il mutuatario discrezionalmente si è rivol- to- di cui l'intermediario mutuante si avvale per la promozione ed il collocamento, mediante offerta fuori sede, del presente finanziamento;
Non indica pertanto i soggetti che comunque sono avvinti da un lega- me di avvalimento con il finanziatore, il quale si serve degli stessi. Va, vieppiù, considerato che ai sensi dell'art 2 in parola sono costi che il mutuatario riconosce alla “cessionaria” cioè all'ente finanziatore (e non ad un terzo come sostiene parte appellante), onde l'eccezione è priva di pregio anche sotto questo profilo.
Le considerazioni sin qui svolte consentono di ritenere che meriti di essere riconosciuta la pretesa di rim- borso avanzata dalla parte appellata anche con riferimento alle commissioni di intermediazione.
Donde, l'appello va rigettato e la sentenza del Giudice di prime cure integralmente confermata.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
3. L'effettiva sussistenza di un contrasto giurisprudenziale e l'intervento della pronuncia della Corte Co- stituzionale in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla rimborsabilità di tutti i costi in caso di estinzione anticipata intercorsa prima del 25 luglio
2021) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado del giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, c.p.c.
4. Poiché l'appello è stato introdotto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato integralmente ri- gettato, sussistono, tuttavia, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. Parte_2 628/2019 emessa dal Giudice di Pace di Acerra, pubblicata in data 02.09.2019;
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2) compensa le spese del presente grado del giudizio;
Così deciso in Nola, il 30/1/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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