Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 10 luglio 2025
Ordinanza presidenziale 17 settembre 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 7394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7394 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07394/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10228/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10228 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Santarelli e Elisabetta Castelnovo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del verbale della Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di Notaio, indetto con D.D. del 13 dicembre 2022, -OMISSIS- del 21/2/2024, nella parte in cui il ricorrente è stato dichiarato inidoneo ex art. 11 c. VII D.Lgs 166/2006, e dell’allegata scheda di valutazione dell’elaborato del ricorrente relativo all’atto inter vivos di diritto civile, denominata allegato A al verbale -OMISSIS- (numero identificativo busta: -OMISSIS-);
- nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso ivi compreso, ove occorra, l’elenco dei candidati ammessi alle prove orali, pubblicato in data 3 luglio 2024, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti presentati il 14 luglio 2025:
- del Decreto del 15 maggio 2025 di Ministero della Giustizia di approvazione della graduatoria vincitori concorso 400 posti di notaio indetto con D.D.13 dicembre 2022, pubblicato mediate avviso in data 16 maggio 2025 sul sito del Ministero Giustizia unitamente alla graduatoria vincitori, nonché del Decreto 12 giugno 2025 di nomina e assegnazione sedi concorso a 400 posti di notaio indetto con D.D. 13 dicembre 2022 nell'ambito dei quali il ricorrente risulta escluso, unitamente ad ogni altro provvedimento anche non conosciuto ed ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguenziale;
- ed ancora del verbale della Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di Notaio, indetto con D.D. del 13 dicembre 2022, -OMISSIS- del 21 febbraio 2024, nella parte in cui il ricorrente è stato dichiarato inidoneo ex art. 11 c. VII D.Lgs 166/2006, e dell’allegata scheda di valutazione dell’elaborato del ricorrente relativo all’atto inter vivos di diritto civile, denominata allegato A al verbale -OMISSIS- (numero identificativo busta: 1 -OMISSIS-);
-di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso ivi compreso, ove occorra, l’elenco dei candidati ammessi alle prove orali, pubblicato in data 3 luglio 2024, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. LB GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. – L’odierno ricorrente ha partecipato al concorso per esami a 400 posti di notaio, indetto dal Ministero della Giustizia con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022, sostenendo le prove scritte.
Egli non è stato ammesso a sostenere la prova orale, in quanto la commissione esaminatrice ha ritenuto che nel suo elaborato inter vivos di diritto civile fossero presenti una causa di nullità, due profili di grave insufficienza e tre profili di insufficienza.
La commissione esaminatrice ha, così, proceduto alla correzione solamente del primo elaborato, dichiarando poi il candidato non idoneo, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi in forza della previsione di cui all’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166 del 2006.
2. – Il ricorrente ha impugnato l’esito concorsuale, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006 e per eccesso di potere.
Il ricorrente ha dedotto, in particolare, che tutti e cinque i giudizi espressi dalla commissione siano inficiati da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà, travisamento dei fatti e siano frutto di una superficiale lettura dell’elaborato, oltre che del testo della traccia d’esame.
3. – Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia per chiedere il rigetto del ricorso.
4. – Con ordinanza n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2024 è stata rigettata l’istanza di tutela cautelare.
5. – Con ordinanza n. -OMISSIS-del 10 luglio 2025, il Collegio ha evidenziato alle parti che nelle more del giudizio era intervenuto il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria definitiva dei vincitori del predetto concorso, che non era stato ancora impugnato dal ricorrente, con conseguente possibile configurazione di un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso principale.
6. – Con successivo atto di motivi aggiunti, notificato in data 11 luglio 2025, il ricorrente ha impugnato per invalidità derivata la graduatoria finale dei vincitori del concorso.
7. – La trattazione della causa è stata rinviata dall’udienza pubblica del 19 dicembre 2025 all’udienza dell’11 marzo 2026 per rispettare i termini di costituzione dei controinteressati a cui i motivi aggiunti erano stati notificati a mezzo di pubblici proclami.
A quest’ultima udienza, la controversia è stata discussa e trattenuta in decisione.
8. – Il ricorso e i motivi aggiunti, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.
9. – Preliminarmente, giova evidenziare che la disciplina del concorso notarile è dettata dal d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166.
Le tre prove scritte del concorso hanno ad oggetto un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale e l’altro di diritto civile.
In aggiunta alla redazione dell’atto, il candidato deve separatamente esporre i principi attinenti agli istituti giuridici relativi alla traccia assegnata.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del predetto decreto legislativo, la Commissione procede alla lettura degli elaborati di ciascun candidato e, successivamente, esprime un giudizio complessivo di idoneità per l’ammissione alla prova orale: tale giudizio viene, dunque, formulato, di regola, ultimata la lettura di tutti e tre gli elaborati.
Il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto minimo di trentacinque punti (su cinquanta) a ciascuna delle tre prove scritte.
Il medesimo art. 11, al comma 7, prevede tuttavia che nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, la Commissione dichiari non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.
La presenza di cause di nullità e di “gravi insufficienze” (c.d. “errori ostativi”) nei primi due elaborati di un candidato preclude, dunque, l’ulteriore corso della correzione degli elaborati dello stesso, in quanto indici di gravi lacune nella preparazione del candidato.
L’art. 11, comma 7, citato ha così enucleato, all’interno della più ampia categoria dell’insufficienza, una categoria speciale, contraddistinta da lacune di tale rilievo da risultare insanabili – “nullità o gravi insufficienze” – al punto da rendere superfluo il procedere oltre nella correzione degli altri elaborati ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 18 maggio 2023, n. 4962).
Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato dalla Commissione con ricorso a formulazioni standard . Ciò al fine di semplificarne e snellirne il lavoro, di rendere omogenea l’applicazione dei criteri prestabiliti e di semplificare la verifica, “ ab externo ”, dell’osservanza dei criteri che la Commissione si è data.
10. – Ciò premesso, il primo errore c.d. “ostativo”, rinvenuto dalla commissione nell’elaborato del ricorrente, consiste in una causa di nullità dell’atto inter vivos di diritto civile per “ mancata dichiarazione resa di pugno dal sordomuto, in quanto solo prevista dal candidato, ma non scritta di pugno dal medesimo ”.
10.1. – Il ricorrente sostiene, al contrario, che nel testo dell’elaborato la dichiarazione scritta di pugno dal sordomuto sia stata effettivamente resa e non solo prevista, in quanto sono stati indicati dei puntini di sospensione ed è stato poi spiegato tra parentesi cosa gli stessi significassero nel pieno rispetto, pertanto, del disposto di cui all’art. 57 della Legge Notarile.
10.2. – La prospettazione del ricorrente non può essere condivisa, in quanto i punti di sospensione non sono equivalenti ad una vera e propria dichiarazione, per quanto il candidato poi riferisca in termini generali quale sia il contenuto della dichiarazione che avrebbe dovuto essere resa al posto dei punti stessi.
Nella finzione concorsuale il candidato deve redigere gli atti negli stessi termini in cui li redigerebbe un notaio nella realtà.
Nel caso di specie, quindi, la dichiarazione autografa del sordomuto è effettivamente assente nell’elaborato e ciò rende ragionevole il rilievo di nullità sollevato dalla commissione.
11. – Il secondo errore “ostativo”, rinvenuto dalla commissione, consiste in un profilo di grave insufficienza per incompletezza dell’atto, determinato dalla “ mancata previsione della garanzia inerente alla servitù costituita in sede di divisione sul fondo assegnato a IM, senza dar seguito ad una specifica richiesta della traccia, pur in presenza di un quadro fattuale e giuridico da cui risultava che, essendo la servitù posteriore all’ipoteca iscritta contro IM, l’acquirente del fondo dominante correva il rischio di perdere il diritto a seguito dell’espropriazione del fondo servente da parte del creditore ipotecario (art. 2812 c.c.) ”.
11.1. – Il ricorrente ritiene che il rilievo della commissione sia irragionevole, posto che alcuna garanzia circa la servitù costituita in sede di divisione doveva essere data al compratore, il quale era certo sia della sua venuta ad esistenza per mezzo dell’edificazione del fabbricato sia della sua opponibilità al creditore ipotecario antecedente alla divisione.
11.2. – La soluzione concreta offerta dal ricorrente, pur argomentata nella parte motiva dell’atto, contrasta con l’esplicita richiesta della traccia.
La traccia prevedeva, infatti, sul punto:
- che due fratelli IM e EC avevano ricevuto in donazione dai genitori, per quote indivise, la proprietà di due fabbricati;
- che IM aveva costituito ipoteca volontaria sulla propria quota indivisa;
- che IM e EC avevano poi diviso i beni oggetto di comunione, assegnandosi la proprietà esclusiva di un fabbricato ciascuno;
- che in sede di divisione era stata costituita una servitù di passaggio, a favore del bene assegnato a EC e a carico del bene assegnato a IM;
- che EC aveva intenzione di alienare a ON il bene a lui assegnato;
- che ON intendeva acquistare purché, inter alia , fosse “ garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo oggetto della presente vendita ”.
La traccia chiedeva, dunque, al candidato di porsi il problema del possibile conflitto tra l’ipoteca e la servitù sul bene oggetto di vendita e di individuare una soluzione che evitasse il rischio dell’espropriazione del fondo servente.
In tal senso, il candidato avrebbe dovuto individuare qualche soluzione idonea a soddisfare l’esplicita richiesta della traccia (ad es. procurando la liberazione dell’immobile dall’ipoteca entro un certo termine, ovvero ampliando i diritti che già spettano al compratore in base alla disciplina legale).
Nell’elaborato del ricorrente tale ipotetica soluzione non è prevista e, dunque, è corretto il rilievo della commissione di non aver dato seguito ad una specifica richiesta della traccia.
11.3. – Non sono fondate nemmeno le contestazioni del ricorrente in merito al terzo errore “ostativo”, rinvenuto dalla commissione nel fatto che “ la ricaduta o meno nella comunione legale del bene assegnato a EC nella divisione è fatta dipendere da una misura determinata del conguaglio versato da EC, misura non indicata dalla traccia e, in aggiunta, individuata con riferimento alla disciplina fiscale, irrilevante ai fini della soluzione del quesito posto dalla traccia ”.
La contestazione formulata dalla commissione all’elaborato non riguarda propriamente la soluzione interpretativa sposata dal ricorrente (che egli ritiene essere la più prudente, nonché confortata dalla giurisprudenza), bensì si appunta sugli argomenti posti dal ricorrente a sostegno della soluzione prescelta.
Argomenti che, attenendo alla misura concreta del conguaglio e alla disciplina fiscale, sono ritenuti dalla commissione – non irragionevolmente – non conferenti per la soluzione del quesito interpretativo e comunque estranei alla traccia.
12. – La presenza di questi tre errori “ostativi” nell’elaborato inter vivos di diritto civile del ricorrente è idonea a rendere lo stesso gravemente insufficiente ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 166 del 2006 e, dunque, a giustificare il complessivo giudizio negativo formulato dalla Commissione rispetto all’ammissione alla prova orale del ricorrente.
Non residua, quindi, un interesse concreto all’esame dei restanti profili di censura, atteso che – quand’anche questi si dimostrassero fondati – non potrebbero comunque consentire una rivalutazione degli elaborati che conduca all’ammissione della prova orale.
13. – In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
14. – La peculiarità della controversia integra la presenza di adeguato presupposto ai fini della compensazione fra le parti delle spese di lite.
15. – Sussistono le condizioni per confermare l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato disposto dalla competente commissione, i cui importi saranno liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE OL, Presidente
Matthias Viggiano, IM Referendario
LB GO, IM Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LB GO | BE OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.