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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/12/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5612/2024 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 03/12/2025 davanti al Giudice dott. RI AS sono comparsi: per l'avv. PI RG;
Parte_1 per l'avv. Manuel Macchioni in sostituzione dell'avv. VELLECA Controparte_1
FELICE;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, e discutono oralmente la causa. L'avv.
TE, in particolare, si oppone alla produzione degli atti di cessione del credito effettuata da parte convenuta con la memoria ex art. 171-ter n. 3, in quanto tardiva e inconferente perché le cessioni fanno riferimento all'anno del 2024 e pertanto sono successive alla delibera impugnata;
oltretutto, all'epoca l'amministratore era in regime di prorogatio e quindi poteva porre in essere solo atti di ordinaria amministrazione. L'avv. Macchioni impugna e contesta e si riporta a quanto precisato negli scritti difensivi. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito, in assenza delle parti, pronuncia dandone lettura ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5612 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
RG PI, AB GG e GI GG;
- Attrice - contro in Anzio, via della Fonderia n. 1/bis (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. FELICE VELLECA e dall'avv. GIOVANNI PIPOLA;
- Convenuto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha impugnato le delibere di cui ai punti 1, 2 e 4 dell'ordine del Parte_1 giorno assunte il 5 luglio 2024 dall'assemblea del supercondominio convenuto, lamentando pagina 1 di 3 (i) la mancata indicazione, nel verbale, dei nominativi, delle quote millesimali e della ripartizione dei condomini favorevoli, contrari, astenuti e assenti;
(ii) il mancato raggiungimento del quorum deliberativo in ordine alla costituzione o annullamento di un
«fondo morosi» e l'incompetenza dell'assemblea, convocata in modalità ordinaria anziché
«straordinaria/plenaria»; (iii) irregolarità contabile in relazione al compenso di amministrazione;
(iv) convocazione tardiva e incompleta dell'assemblea, mancato aggiornamento dei rendiconti mancata esibizione della documentazione richiesta;
(v) irregolarità contabili e violazione dei principi di veridicità e chiarezza nei rendiconti.
Il supercondominio ha contestato la fondatezza della domanda, della quale ha CP_1 chiesto il rigetto.
2. Per giurisprudenza consolidata «In tema di delibere di assemblee condominiali, è annullabile ex art. 1137 cod. civ. la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote» (Cass. Sez. U., 07/03/2005, n. 4806), a meno che il verbale non riporti altre indicazioni che consentano di stabilire con certezza quanti e quali condòmini hanno espresso voto favorevole o meno, come accade, ad esempio, nel caso in cui il verbale, pur non indicando nominalmente i condòmini che hanno votato a favore, contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali (v. Cass. Sez. 2, 20/12/2021, n. 40827).
Nella specie, il verbale contiene l'individuazione del nome dei condòmini presenti personalmente o per delega e dei relativi millesimi, ma in relazione alle singole delibere si limita ad indicare il totale dei millesimi contrari (243,13) e di quelli favorevoli (405,39), senza chiarire chi abbia votato in un senso e chi in un altro e senza fornire alcun altro elemento da cui desumere le informazioni che la giurisprudenza di legittimità ritiene necessarie per la validità della delibera. Solo con riguardo alla delibera avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto 2023 (punto 2 dell'o.d.g.) si fa riferimento ai «rappresentanti che hanno delegato il sig. con millesimi 78,35 e i rappresentanti presenti», al Parte_2 fine di precisare che questi pur avendo approvato il rendiconto si riservano di verificare eventuali errori contabili;
ma anche tale indicazione è insufficiente, dal momento che non risulta chi altro abbia approvato la delibera oltre ai condòmini così individuati, portatori di
78,35 millesimi a fronte dei 405,39 che hanno espresso voto favorevole.
Le delibere impugnate devono quindi essere annullate.
3. Le spese - comprese quelle relative alla mediazione, limitatamente alle fasi di attivazione e negoziazione – seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i pagina 2 di 3 parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra 52.000 e
260.000 €, dovendo essere preso in considerazione, a tale scopo, l'importo del rendiconto,
e non quello delle spese dovute dall'attrice in base allo stato di ripartizione (Cass. Sez. 2,
21/03/2022, n. 9068). Non possono viceversa essere liquidate le spese di mediazione obbligatoria, in quanto queste
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) annulla le delibere assunte dall'assemblea del supercondominio Zodiaco il 5 luglio 2024 ai punti 1, 2 e 4 dell'ordine del giorno;
2) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese del procedimento che liquida per la mediazione in 1.512 € per compenso di avvocato e per il giudizio in € 545 per spese e € 7.052 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Il Giudice
RI AS
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 03/12/2025 davanti al Giudice dott. RI AS sono comparsi: per l'avv. PI RG;
Parte_1 per l'avv. Manuel Macchioni in sostituzione dell'avv. VELLECA Controparte_1
FELICE;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, e discutono oralmente la causa. L'avv.
TE, in particolare, si oppone alla produzione degli atti di cessione del credito effettuata da parte convenuta con la memoria ex art. 171-ter n. 3, in quanto tardiva e inconferente perché le cessioni fanno riferimento all'anno del 2024 e pertanto sono successive alla delibera impugnata;
oltretutto, all'epoca l'amministratore era in regime di prorogatio e quindi poteva porre in essere solo atti di ordinaria amministrazione. L'avv. Macchioni impugna e contesta e si riporta a quanto precisato negli scritti difensivi. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito, in assenza delle parti, pronuncia dandone lettura ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5612 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
RG PI, AB GG e GI GG;
- Attrice - contro in Anzio, via della Fonderia n. 1/bis (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. FELICE VELLECA e dall'avv. GIOVANNI PIPOLA;
- Convenuto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha impugnato le delibere di cui ai punti 1, 2 e 4 dell'ordine del Parte_1 giorno assunte il 5 luglio 2024 dall'assemblea del supercondominio convenuto, lamentando pagina 1 di 3 (i) la mancata indicazione, nel verbale, dei nominativi, delle quote millesimali e della ripartizione dei condomini favorevoli, contrari, astenuti e assenti;
(ii) il mancato raggiungimento del quorum deliberativo in ordine alla costituzione o annullamento di un
«fondo morosi» e l'incompetenza dell'assemblea, convocata in modalità ordinaria anziché
«straordinaria/plenaria»; (iii) irregolarità contabile in relazione al compenso di amministrazione;
(iv) convocazione tardiva e incompleta dell'assemblea, mancato aggiornamento dei rendiconti mancata esibizione della documentazione richiesta;
(v) irregolarità contabili e violazione dei principi di veridicità e chiarezza nei rendiconti.
Il supercondominio ha contestato la fondatezza della domanda, della quale ha CP_1 chiesto il rigetto.
2. Per giurisprudenza consolidata «In tema di delibere di assemblee condominiali, è annullabile ex art. 1137 cod. civ. la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote» (Cass. Sez. U., 07/03/2005, n. 4806), a meno che il verbale non riporti altre indicazioni che consentano di stabilire con certezza quanti e quali condòmini hanno espresso voto favorevole o meno, come accade, ad esempio, nel caso in cui il verbale, pur non indicando nominalmente i condòmini che hanno votato a favore, contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali (v. Cass. Sez. 2, 20/12/2021, n. 40827).
Nella specie, il verbale contiene l'individuazione del nome dei condòmini presenti personalmente o per delega e dei relativi millesimi, ma in relazione alle singole delibere si limita ad indicare il totale dei millesimi contrari (243,13) e di quelli favorevoli (405,39), senza chiarire chi abbia votato in un senso e chi in un altro e senza fornire alcun altro elemento da cui desumere le informazioni che la giurisprudenza di legittimità ritiene necessarie per la validità della delibera. Solo con riguardo alla delibera avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto 2023 (punto 2 dell'o.d.g.) si fa riferimento ai «rappresentanti che hanno delegato il sig. con millesimi 78,35 e i rappresentanti presenti», al Parte_2 fine di precisare che questi pur avendo approvato il rendiconto si riservano di verificare eventuali errori contabili;
ma anche tale indicazione è insufficiente, dal momento che non risulta chi altro abbia approvato la delibera oltre ai condòmini così individuati, portatori di
78,35 millesimi a fronte dei 405,39 che hanno espresso voto favorevole.
Le delibere impugnate devono quindi essere annullate.
3. Le spese - comprese quelle relative alla mediazione, limitatamente alle fasi di attivazione e negoziazione – seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i pagina 2 di 3 parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra 52.000 e
260.000 €, dovendo essere preso in considerazione, a tale scopo, l'importo del rendiconto,
e non quello delle spese dovute dall'attrice in base allo stato di ripartizione (Cass. Sez. 2,
21/03/2022, n. 9068). Non possono viceversa essere liquidate le spese di mediazione obbligatoria, in quanto queste
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) annulla le delibere assunte dall'assemblea del supercondominio Zodiaco il 5 luglio 2024 ai punti 1, 2 e 4 dell'ordine del giorno;
2) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese del procedimento che liquida per la mediazione in 1.512 € per compenso di avvocato e per il giudizio in € 545 per spese e € 7.052 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Il Giudice
RI AS
pagina 3 di 3