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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
MOTTES MADDALENA, Relatore
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 369/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore 3 CF Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420240006040884006 REGISTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il patrocinio di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
L'Ufficio conclude per il rinvio del ricorso, subordinatamente alla definizione dell'appello R.G.A. n. 176/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
Con ricorso ritualmente depositato telematicamente in data 21.06.2025 Ricorrente_1 intende impugnare cartella di pagamento n. 124 2024 0006040884 006, per euro 76.241,32 notificata in data 25.03.2025 e relativa al ruolo n. 2024/000223 per omesso versamento imposta di registro, sanzioni e interesse 2020 chiedendone l'annullamento con condanna al pagamento delle spese di lite per i seguenti motivi:
1. Applicazione dell'art. 1306 comma 2, il quale stabilisce che in caso di sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido "Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore (...)": il sign. Ricorrente_1 intende avvalersi della sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Vicenza n. 370/2024 che ha annullato la pretesa impositiva per la quale egli risulta obbligato in solido con i Signori Nominativo_1 e Nominativo_2;
2. Illegittimità ed infondatezza del ruolo e della cartella di pagamento. L'iscrizione a ruolo è avvenuta, come cita la cartella di pagamento, a seguito di contenzioso. Nel caso di sentenza favorevole al contribuente che annulla integralmente l'atto impositivo non vi può essere alcuna riscossione, nemmeno a titolo provvisorio.
Violazione dell'art. 56 DPR 131/1986 e dell'art. 68 D.lgs. 546/1992.
3. - Difetto di motivazione della cartella. Violazione dei principi generali statuiti dalla L. n. 241/90, dell'art. 7 dello Statuto dei contribuenti oltrechè degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
RESISTENTE
Con deposito telematico di data 15.07.2025 si costituisce in giudizio AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE, con atto di controdeduzioni con il quale conclude chiedendo: "Nel merito
1) Dichiarare il difetto di legittimazione di Agenzia delle entrate- Riscossione con riferimento alle eccezioni che non sono di competenza dell'Ente esattore;
2) in ogni caso, rigettare il ricorso;
3) Con vittoria di spese e competenze professionali."
RESISTENTE 2
AGENZIA DELLE ENTRATE VICENZA si costituisce in giudizio in data 22.07.2025 e conclude chiedendo :
"Per quanto innanzi esposto, si chiede a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di dichiarare, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva dello scrivente Ufficio e, in subordine,
l'infondatezza del ricorso per la parte di interesse di questo Ufficio, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, come da nota spese che sarà prodotta in seguito." UDIENZA
L'odierna udienza si svolge come da verbale in atti e il Collegio trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il Collegio, letto il ricorso e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico, lette le controdeduzioni e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico, viste le norme di riferimento e valutata la giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.
La doglianza attiene al difetto di motivazione della cartella impugnata non trova alcun fondamento, in quanto la cartella contiene tutti gli elementi necessari per permettere al destinatario di conoscere gli elementi fondanti (cfr. Cassazione nn. 26499/2016, 26831/2014). Non si ravvisa la violazione dei principi generali statuiti dalla L. 241/90, dell'art. 7 dello Statuto dei contribuenti oltreché degli artt. 3 e 24 della Costituzione come sostenuto dal ricorrente in quanto i principi contenuti proprio nelle norme invocate unitamente a quelli contenuti agli artt. 97 e 111 Costituzione, art. 156 cpc e 21 octies comma 2 sono informati ai principi di conservazione degli atti tramite il principio del raggiungimento dello scopo. Un tanto è avvenuto nel caso in esame, dove il contribuente, trattandosi di cartella emessa a seguito di notifica dell'atto di liquidazione è a conoscenza dei dati;
quanto agli interessi legali sulle somme dovute, ne viene indicato l'importo in maniera chiara e separata, rispetto alle altre voci addebitate alla contribuente, ciò che consente a quest'ultima di verificare agevolmente se gli interessi siano stati applicati nella misura prevista dalla legge (art. 1, comma
165, della legge n. 296 del 2006).
Parimenti privo di fondamento appare il rilievo di cui al n. 1 del ricorso in quanto ai sensi dell'art. 1306, comma 2 c.c. in quanto se è vero che " .. ( la sentenza) gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore (...)" ciò può valere solo se la sentenza è definitiva. Si riporta il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, condividendone il contenuto espresso dalla Corte di Cassazione: "In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobligato destinatario di un atto impositivo di avvalersi della sentenza favorevole emessa in un giudizio promosso da altro coobligato, secondo la regola generale stabilità dall'art. 1306 cod. civ., presuppone che detta decisione sia divenuta definitiva. " ( cfr.
Sentenza n. 9577 del 19/04/2013).
Nel caso odierno, la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Vicenza n. 370/2024 che ha annullato la pretesa impositiva per la quale l'odierno ricorrente Ricorrente_1 risulta obbligato in solido è ancora sub judice in quanto impugnata dall'Amministrazione e pendente presso il secondo grado della Regionale Veneto. Parte resistente indica il n. di r.g. della pendenza in appello.
La parte ricorrente impugna oggi la cartella di pagamento emessa a seguito della definitività della liquidazione atti giudiziari n. 2020/001/SC/000001491 con cui veniva liquidata l'imposta di registro relativa alla sentenza civile emessa dal Tribunale di Vicenza n. 1491/2020 (la causa civile si svolgeva avanti al Tribunale ordinario aveva per oggetto la domanda, promossa dagli attori - figli del deceduto Nominativo_1 -nei confronti di Ricorrente 1 e altri, volta a ripetere l'indebito pagamento della somma di euro 1.879.251,47) che statuiva la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 1.911.803,71 a titolo di capitale ed interessi, con la richiesta di pagamento dell'importo di euro 57.354,00 secondo il disposto di cui all'art. 8, co. 1, lett. b) della Tariffa parte prima allegata al dpr n. 131/1986 e, dunque, applicando l'imposta proporzionale con aliquota del 3% della base imponibile individuata nella sentenza di condanna. Risulta che con distinti ricorsi i soli coobbligati in solido - gli attori - invece impugnavano l'avviso di liquidazione e ottenevano ragione dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza che statuiva l'aèèlicabilità dell'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. e) della Tariffa Parte Prima DPR 131/1986.
Anche l'ultimo argomento di doglianza, attinente la violazione dell'art. 56 dpr 131/1986 e dell'art. 68 d.lgs.
546/1992 in quanto in ipotesi di sentenza favorevole al contribuente che annulla integralmente l'atto impositivo non vi può essere alcuna riscossione, nemmeno a titolo provvisorio appare privo di consistenza. La giurisprudenza è orientata in modo ormai consolidato nel ritenere che quando è pendente un giudizio per uno dei coobligati, la riscossione non è bloccata automaticamente se nei confronti di cui si procede l'atto è defintivo. (cfr. Ordinanza n. 3204/18 e 36713/22).
Del resto, in caso di tassazione degli atti giudiziari, il provvedimento notificato al contribuente si presenta come strumento di riscossione dell'imposta dovuta sull'atto giudiziario trasmesso per la tassazione e, in tal caso, come indicato dallo stesso l'art. 56 del D.P.R. 131/1986 la riscossione non è sospesa dalla presentazione del ricorso.
Non si ritiene di poter concedere la sospensione del presente procedimento in attesa della definitività della sentenza in ordine all'avviso di liquidazione, ex art. 39 decreto legislativo 546/92 e 295 c.p.c. non essendo i soggetti coinvolti nel procedimento gli stessi, in quanto l'odierno ricorrente non è parte nel procedimento pendente in Corte di Giustizia di secondo grado: "l'esplicita condizione della “dipendenza" in tutto od in parte della soluzione della causa da sospendere dalla decisione dell'altra causa. Tale dipendenza esige la coincidenza dei soggetti partecipanti ai due procedimenti, quale requisito indispensabile perché la definizione dell'uno possa assumere valore vincolante per la definizione dell'altro, secondo i principi generali che presiedono l'autorità del giudicato sostanziale (v. Cass. 26 maggio 1999 n. 5083, 21 genaio 200 n. 661, 19 febbraio 2000 n. 1907, 24 maggio 2000 n. 6792)" (Cass. 22 giugno 2001, n. 8567; conforme: Cass. 10 marzo
2006, n. 5366).
Il Collegio ritiene esistano ragioni valide per superare il principio legale della soccombenza alle spese di lite di cui all'art. 15 decreto legislativo 546/92 che si ravvisano nella natura della decisione e la presenza di un giudicato che seppur non definitivo e influente nel presente giudizio, come detto, è di diverso avviso in riferimento al merito. La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza―1° sezione-definitivamente pronunciando, ritenendo assorbite le altre domande, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
P.Q.M.
"respinge il ricorso. Compensa le spese di lite fra le parti."
Così deciso in Vicenza il 13.02.2026.
PRESIDENTE
CE OR
RELATORE/ ESTENSORE
(Maddalena Mottes)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
MOTTES MADDALENA, Relatore
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 369/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore 3 CF Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420240006040884006 REGISTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il patrocinio di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
L'Ufficio conclude per il rinvio del ricorso, subordinatamente alla definizione dell'appello R.G.A. n. 176/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
Con ricorso ritualmente depositato telematicamente in data 21.06.2025 Ricorrente_1 intende impugnare cartella di pagamento n. 124 2024 0006040884 006, per euro 76.241,32 notificata in data 25.03.2025 e relativa al ruolo n. 2024/000223 per omesso versamento imposta di registro, sanzioni e interesse 2020 chiedendone l'annullamento con condanna al pagamento delle spese di lite per i seguenti motivi:
1. Applicazione dell'art. 1306 comma 2, il quale stabilisce che in caso di sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido "Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore (...)": il sign. Ricorrente_1 intende avvalersi della sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Vicenza n. 370/2024 che ha annullato la pretesa impositiva per la quale egli risulta obbligato in solido con i Signori Nominativo_1 e Nominativo_2;
2. Illegittimità ed infondatezza del ruolo e della cartella di pagamento. L'iscrizione a ruolo è avvenuta, come cita la cartella di pagamento, a seguito di contenzioso. Nel caso di sentenza favorevole al contribuente che annulla integralmente l'atto impositivo non vi può essere alcuna riscossione, nemmeno a titolo provvisorio.
Violazione dell'art. 56 DPR 131/1986 e dell'art. 68 D.lgs. 546/1992.
3. - Difetto di motivazione della cartella. Violazione dei principi generali statuiti dalla L. n. 241/90, dell'art. 7 dello Statuto dei contribuenti oltrechè degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
RESISTENTE
Con deposito telematico di data 15.07.2025 si costituisce in giudizio AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE, con atto di controdeduzioni con il quale conclude chiedendo: "Nel merito
1) Dichiarare il difetto di legittimazione di Agenzia delle entrate- Riscossione con riferimento alle eccezioni che non sono di competenza dell'Ente esattore;
2) in ogni caso, rigettare il ricorso;
3) Con vittoria di spese e competenze professionali."
RESISTENTE 2
AGENZIA DELLE ENTRATE VICENZA si costituisce in giudizio in data 22.07.2025 e conclude chiedendo :
"Per quanto innanzi esposto, si chiede a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di dichiarare, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva dello scrivente Ufficio e, in subordine,
l'infondatezza del ricorso per la parte di interesse di questo Ufficio, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, come da nota spese che sarà prodotta in seguito." UDIENZA
L'odierna udienza si svolge come da verbale in atti e il Collegio trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il Collegio, letto il ricorso e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico, lette le controdeduzioni e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico, viste le norme di riferimento e valutata la giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.
La doglianza attiene al difetto di motivazione della cartella impugnata non trova alcun fondamento, in quanto la cartella contiene tutti gli elementi necessari per permettere al destinatario di conoscere gli elementi fondanti (cfr. Cassazione nn. 26499/2016, 26831/2014). Non si ravvisa la violazione dei principi generali statuiti dalla L. 241/90, dell'art. 7 dello Statuto dei contribuenti oltreché degli artt. 3 e 24 della Costituzione come sostenuto dal ricorrente in quanto i principi contenuti proprio nelle norme invocate unitamente a quelli contenuti agli artt. 97 e 111 Costituzione, art. 156 cpc e 21 octies comma 2 sono informati ai principi di conservazione degli atti tramite il principio del raggiungimento dello scopo. Un tanto è avvenuto nel caso in esame, dove il contribuente, trattandosi di cartella emessa a seguito di notifica dell'atto di liquidazione è a conoscenza dei dati;
quanto agli interessi legali sulle somme dovute, ne viene indicato l'importo in maniera chiara e separata, rispetto alle altre voci addebitate alla contribuente, ciò che consente a quest'ultima di verificare agevolmente se gli interessi siano stati applicati nella misura prevista dalla legge (art. 1, comma
165, della legge n. 296 del 2006).
Parimenti privo di fondamento appare il rilievo di cui al n. 1 del ricorso in quanto ai sensi dell'art. 1306, comma 2 c.c. in quanto se è vero che " .. ( la sentenza) gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore (...)" ciò può valere solo se la sentenza è definitiva. Si riporta il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, condividendone il contenuto espresso dalla Corte di Cassazione: "In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobligato destinatario di un atto impositivo di avvalersi della sentenza favorevole emessa in un giudizio promosso da altro coobligato, secondo la regola generale stabilità dall'art. 1306 cod. civ., presuppone che detta decisione sia divenuta definitiva. " ( cfr.
Sentenza n. 9577 del 19/04/2013).
Nel caso odierno, la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Vicenza n. 370/2024 che ha annullato la pretesa impositiva per la quale l'odierno ricorrente Ricorrente_1 risulta obbligato in solido è ancora sub judice in quanto impugnata dall'Amministrazione e pendente presso il secondo grado della Regionale Veneto. Parte resistente indica il n. di r.g. della pendenza in appello.
La parte ricorrente impugna oggi la cartella di pagamento emessa a seguito della definitività della liquidazione atti giudiziari n. 2020/001/SC/000001491 con cui veniva liquidata l'imposta di registro relativa alla sentenza civile emessa dal Tribunale di Vicenza n. 1491/2020 (la causa civile si svolgeva avanti al Tribunale ordinario aveva per oggetto la domanda, promossa dagli attori - figli del deceduto Nominativo_1 -nei confronti di Ricorrente 1 e altri, volta a ripetere l'indebito pagamento della somma di euro 1.879.251,47) che statuiva la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 1.911.803,71 a titolo di capitale ed interessi, con la richiesta di pagamento dell'importo di euro 57.354,00 secondo il disposto di cui all'art. 8, co. 1, lett. b) della Tariffa parte prima allegata al dpr n. 131/1986 e, dunque, applicando l'imposta proporzionale con aliquota del 3% della base imponibile individuata nella sentenza di condanna. Risulta che con distinti ricorsi i soli coobbligati in solido - gli attori - invece impugnavano l'avviso di liquidazione e ottenevano ragione dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza che statuiva l'aèèlicabilità dell'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. e) della Tariffa Parte Prima DPR 131/1986.
Anche l'ultimo argomento di doglianza, attinente la violazione dell'art. 56 dpr 131/1986 e dell'art. 68 d.lgs.
546/1992 in quanto in ipotesi di sentenza favorevole al contribuente che annulla integralmente l'atto impositivo non vi può essere alcuna riscossione, nemmeno a titolo provvisorio appare privo di consistenza. La giurisprudenza è orientata in modo ormai consolidato nel ritenere che quando è pendente un giudizio per uno dei coobligati, la riscossione non è bloccata automaticamente se nei confronti di cui si procede l'atto è defintivo. (cfr. Ordinanza n. 3204/18 e 36713/22).
Del resto, in caso di tassazione degli atti giudiziari, il provvedimento notificato al contribuente si presenta come strumento di riscossione dell'imposta dovuta sull'atto giudiziario trasmesso per la tassazione e, in tal caso, come indicato dallo stesso l'art. 56 del D.P.R. 131/1986 la riscossione non è sospesa dalla presentazione del ricorso.
Non si ritiene di poter concedere la sospensione del presente procedimento in attesa della definitività della sentenza in ordine all'avviso di liquidazione, ex art. 39 decreto legislativo 546/92 e 295 c.p.c. non essendo i soggetti coinvolti nel procedimento gli stessi, in quanto l'odierno ricorrente non è parte nel procedimento pendente in Corte di Giustizia di secondo grado: "l'esplicita condizione della “dipendenza" in tutto od in parte della soluzione della causa da sospendere dalla decisione dell'altra causa. Tale dipendenza esige la coincidenza dei soggetti partecipanti ai due procedimenti, quale requisito indispensabile perché la definizione dell'uno possa assumere valore vincolante per la definizione dell'altro, secondo i principi generali che presiedono l'autorità del giudicato sostanziale (v. Cass. 26 maggio 1999 n. 5083, 21 genaio 200 n. 661, 19 febbraio 2000 n. 1907, 24 maggio 2000 n. 6792)" (Cass. 22 giugno 2001, n. 8567; conforme: Cass. 10 marzo
2006, n. 5366).
Il Collegio ritiene esistano ragioni valide per superare il principio legale della soccombenza alle spese di lite di cui all'art. 15 decreto legislativo 546/92 che si ravvisano nella natura della decisione e la presenza di un giudicato che seppur non definitivo e influente nel presente giudizio, come detto, è di diverso avviso in riferimento al merito. La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza―1° sezione-definitivamente pronunciando, ritenendo assorbite le altre domande, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
P.Q.M.
"respinge il ricorso. Compensa le spese di lite fra le parti."
Così deciso in Vicenza il 13.02.2026.
PRESIDENTE
CE OR
RELATORE/ ESTENSORE
(Maddalena Mottes)