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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2026/2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
E , IN QUALITÀ DI GENITORI DEL Parte_1 Parte_2
FIGLIO MINORE elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, Via Persona_1
Argentario, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Alberto Galloro (PEC:
che li rappresenta e difende giusta procura posta a margine Email_1 del ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) Email_2 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 08/11/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (il 12.03.2018), al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di frequenza (ex L. 289/90) al figlio minore, Per_2
; che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dalla parte ricorrente,
[...] dapprima col deposito del dissenso (il 15.10.2019) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine di ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere l'indennità di frequenza. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “voglia ordinare all' di esibire CP_1 in giudizio tutta la documentazione relativa alla fase degli accertamenti sanitari della vertenza e successivamente, previa consulenza tecnica medico-legale da disporsi ex officio, riconoscere e dichiarare che il ricorrente, avanti generalizzato e come rappresentato, si trova nelle condizioni previste dalla legge 11.10.1990 n. 289, art.
1. E ciò, occorrendo, previa revoca, di dichiarazione di nullità, inefficacia, comunque improduttività dei giuridici effetti dell'ATP espletato;
comunque, ed in accoglimento dei motivi di contestazione tutti avanti indicati, disattendendo le sue conclusioni.
Riconoscere e dichiarare, quindi, il diritto del figlio minore rappresentato all'indennità mensile di frequenza per come previsto dalla richiamata legislazione. Condannare, conseguentemente l'istituto nazionale della previdenza sociale, come legalmente rappresentato, alla liquidazione e corresponsione di detta indennità mensile di frequenza con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda in sede amministrativa, con gli interessi legali sui ratei scaduti punto con l'ulteriore condanna del resistente al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore virgola che ne fa richiesta con l'espressa dichiarazione di cui all'articolo 93 cpc.” Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della
C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il C.T.U. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del requisito sanitario legittimante il beneficio di cui alla L. n. 289/1990, come risultante dall'espletata CTU.
4. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio - è emerso che il minore sia: «affetto dalle seguenti infermità: 1) ritardo dello sviluppo psicomotorio, ADHD, disturbo del linguaggio e deficit di coordinazione motoria. A causa delle suddette infermità, possiamo affermare che lo stesso ha diritto all'indennità di frequenza. La decorrenza del beneficio è da far risalire alla data del
13/04/2017 data di presentazione della domanda. Revisione gennaio 2026».
5. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
6. Pertanto, ha diritto a ottenere l'indennità di frequenza, dal 13.04.2017. Persona_2
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenendo conto di entrambe le fasi del giudizio.
8. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente CP_ a carico dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- Accoglie il ricorso virgola e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di del Persona_2 requisito sanitario necessario per percepire l'indennità di frequenza ex legge 289/1990, con decorrenza dal 13/04/2017;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €1400, 00, oltre IVA CP_1
e CPA, in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate CP_1 con separato decreto.
Vibo Valentia, 12/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
E , IN QUALITÀ DI GENITORI DEL Parte_1 Parte_2
FIGLIO MINORE elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, Via Persona_1
Argentario, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Alberto Galloro (PEC:
che li rappresenta e difende giusta procura posta a margine Email_1 del ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) Email_2 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 08/11/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (il 12.03.2018), al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di frequenza (ex L. 289/90) al figlio minore, Per_2
; che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dalla parte ricorrente,
[...] dapprima col deposito del dissenso (il 15.10.2019) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine di ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere l'indennità di frequenza. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “voglia ordinare all' di esibire CP_1 in giudizio tutta la documentazione relativa alla fase degli accertamenti sanitari della vertenza e successivamente, previa consulenza tecnica medico-legale da disporsi ex officio, riconoscere e dichiarare che il ricorrente, avanti generalizzato e come rappresentato, si trova nelle condizioni previste dalla legge 11.10.1990 n. 289, art.
1. E ciò, occorrendo, previa revoca, di dichiarazione di nullità, inefficacia, comunque improduttività dei giuridici effetti dell'ATP espletato;
comunque, ed in accoglimento dei motivi di contestazione tutti avanti indicati, disattendendo le sue conclusioni.
Riconoscere e dichiarare, quindi, il diritto del figlio minore rappresentato all'indennità mensile di frequenza per come previsto dalla richiamata legislazione. Condannare, conseguentemente l'istituto nazionale della previdenza sociale, come legalmente rappresentato, alla liquidazione e corresponsione di detta indennità mensile di frequenza con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda in sede amministrativa, con gli interessi legali sui ratei scaduti punto con l'ulteriore condanna del resistente al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore virgola che ne fa richiesta con l'espressa dichiarazione di cui all'articolo 93 cpc.” Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della
C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il C.T.U. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del requisito sanitario legittimante il beneficio di cui alla L. n. 289/1990, come risultante dall'espletata CTU.
4. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio - è emerso che il minore sia: «affetto dalle seguenti infermità: 1) ritardo dello sviluppo psicomotorio, ADHD, disturbo del linguaggio e deficit di coordinazione motoria. A causa delle suddette infermità, possiamo affermare che lo stesso ha diritto all'indennità di frequenza. La decorrenza del beneficio è da far risalire alla data del
13/04/2017 data di presentazione della domanda. Revisione gennaio 2026».
5. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
6. Pertanto, ha diritto a ottenere l'indennità di frequenza, dal 13.04.2017. Persona_2
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenendo conto di entrambe le fasi del giudizio.
8. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente CP_ a carico dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- Accoglie il ricorso virgola e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di del Persona_2 requisito sanitario necessario per percepire l'indennità di frequenza ex legge 289/1990, con decorrenza dal 13/04/2017;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €1400, 00, oltre IVA CP_1
e CPA, in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate CP_1 con separato decreto.
Vibo Valentia, 12/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani