Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/03/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3353/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3353/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza con scadenza in data 4.10.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 27.12.2024, e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. LAURA GIOSA (C.F.: , giusta C.F._2
procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via XXV Aprile n. 20 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
12.5.1967, residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MAURIZIO SPERA (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza C.F._4
alla via Nazario Sauro n. 102 presso lo studio del difensore, pec:
.salerno.it.; Email_2 CP_2
-RESISTENTE -
1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza il 3 e il 4 ottobre 2024; per il Pubblico Ministero come risultante in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge Parte_1
, addebitandola a quest'ultimo, con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio concordatario in AN (MT) il 15.10.2011, rappresentando che dall'unione coniugale non erano nati figli e che la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, era sita in San IR VO (PZ) al vico III° di via Solferino n. 8.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che la fine del rapporto coniugale era da attribuirsi ai comportamenti del resistente «il quale nel corso del tempo si era dimostrato sempre più insofferente e aggressivo nei suoi confronti, utilizzando spesso e senza alcuna giustificazione espressioni offensive ed atteggiamenti umilianti e denigratori, non di rado rivolgendo la propria irascibilità anche sulle suppellettili e gli arredi di casa, e talvolta proprio sulla moglie, causandole un continuo stato d'ansia e di depressione oltre che l'affievolimento progressivo ed irreversibile dell'affectio coniugalis, nonché ogni ragionevole fiducia […]di poter continuare in un rapporto stabile e costruttivo con il proprio consorte».
A tal proposito, la ricorrente ha rappresentato che nell'agosto 2021, a seguito dell'intensificarsi degli atteggiamenti aggressivi fisici e verbali tenuti dal marito nei suoi riguardi, aveva lasciato la casa coniugale per trasferirsi presso l'abitazione dei suoi genitori, sita in AN (MT) alla via Manzoni, provvedendo a dare comunicazione del suo spostamento di domicilio e dei motivi a esso sottesi ai Carabinieri di AN.
Per gli stessi motivi per cui aveva lasciato la casa coniugale, aveva presentato istanza di ammonimento presso la Questura di Potenza nei confronti del marito. Nonostante ciò, nel novembre 2021 aveva dovuto nuovamente richiedere l'intervento dei
Carabinieri della Stazione di San IR VO per le manifestazioni d'ira che il coniuge aveva assunto anche nei confronti di sua madre, con la quale coabitava nella casa coniugale.
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La ricorrente, inoltre, ha esposto di aver inoltrato al resistente invito alla procedura di negoziazione assistita, senza l'esito sperato atteso che il marito «aveva avuto modo di precisare che non avrebbe mai lasciato la casa coniugale e di aspettarsi da lei il mantenimento oltre che il trasferimento del locale garage da lui utilizzato quale “associazione no profit”, nel quale tuttavia tutte le sere si recava con amici del paese per bere e giocare rincasando a notte inoltrata».
Per l'effetto, l'istante ha domandato all'intestato Tribunale di:
«1) Preliminarmente disporre ex art. 736 bis c.p.c. l'allontanamento del sig.
dalla casa coniugale e da tutti i luoghi frequentati dalla Controparte_1 ricorrente per le antescritte condotte lesive dell'integrità fisica e morale;
2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con addebito al marito, per tutto quanto su esposto;
[...]
3) Autorizzare i coniugi a vivere separati, ed a fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno, senza alcuna particolare formalità, anche all'estero;
4) Disporre che il Baldassare lasci immediatamente l'attuale casa CP_1
coniugale, ed ogni sua pertinenza sita in San IR VO (PZ) al Vico III° di via
Solferino n. 8 affinché resti nell'esclusivo godimento e disponibilità della moglie, esclusiva proprietaria del predetto immobile;
5) Riconoscere l'esclusiva responsabilità del nella cessazione del rapporto CP_1
coniugale per quanto dedotto ed allegato, e, se del caso, disporre un risarcimento da liquidarsi in via equitativa in favore della ricorrente».
II Con ordinanza del 28.3.2022 il Giudice delegato alle funzioni presidenziali, avendo preliminarmente dato atto che non era stato possibile esperire il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale poiché il resistente non era comparso, che dall'unione coniugale non erano nati figli, che la casa familiare risultava di esclusiva proprietà della ricorrente e che non poteva essere accolta l'istanza avanzata da quest'ultima ai sensi dell'art. 736 bis c.p.c. in quanto proposta congiuntamente al ricorso per separazione personale anziché prima dell'instaurazione del giudizio, nonché per la mancanza di elementi sufficienti all'adozione del provvedimento richiesto, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale attesa l'assenza di prole, ha conferito incarico ai
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Servizi sociali territorialmente competenti affinché monitorassero il nucleo familiare e ha nominato il Giudice istruttore, fissando l'udienza del 15.6.2022 per il prosieguo del giudizio e assegnando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
III In data 5.9.2022 la difesa della ricorrente ha depositato la memoria integrativa, con la quale ha ribadito le deduzioni e le domande di cui al ricorso introduttivo.
Alla prima udienza innanzi all'Istruttore del 14.9.2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.1.2023.
All'udienza da ultimo indicata, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto che non era stato concesso termine alla ricorrente per notificare l'ordinanza presidenziale al resistente non comparso in udienza ai sensi dell'art. 709 c.p.c., è stata revocata l'ordinanza resa a verbale all'udienza del 14.9.2022, è stato assegnato termine alla ricorrente sino al 28.2.2023 per notificare al resistente la suddetta ordinanza unitamente al ricorso introduttivo e al verbale d'udienza, e termine sino all'11.4.2023 a quest'ultimo per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., fissando nuova prima udienza innanzi all'Istruttore per il dì 21.4.2023.
Il 21.4.2023 il resistente si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta, nella quale ha chiesto pronunciarsi la separazione personale con addebito alla ricorrente. A base delle dette domande, il resistente ha sostenuto di aver subìto la scelta di convolare a nozze della moglie, che -tenuto conto dell'età che aveva all'epoca del matrimonio (43 anni)- voleva realizzare al più presto il suo desiderio di maternità, e di aver patito le continue vessazioni e umiliazioni poste in essere dalla moglie nei suoi confronti.
All'udienza del 15.11.2023, non avendo le parti chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dì 4.10.2024.
All'udienza da ultimo indicata, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 27.12.2024.
IV Sulla domanda di separazione personale.
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Preliminarmente, si osserva che per effetto delle conclusioni così come precisate dalle parti questo Tribunale non risulta più investito della domanda, originariamente formulata dalla ricorrente, relativa al rilascio della casa coniugale e di ogni sua pertinenza.
Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta posto che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis e l'assoluta indisponibilità delle parti alla riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
V Sulle domande di addebito e sulla domanda risarcitoria per illecito endofamiliare avanzata dalla ricorrente.
Con riguardo alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, occorre premettere che:
-ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili a uno dei coniugi o a entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis Cass., civ., sez. I, 18.11.2013, n. 25843);
-deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.8.2014, n. 18074);
-grava, in conformità ai princìpi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass., civ., sez. VI – 1, ord., 28.5.2019, n. 14591; Cass. civ. sez. VI – 1, ord., 19.2.2018, n. 3923).
Ciò posto, si osserva che alla base della domanda di addebito formulata dalla ricorrente è stato posto l'aver il marito assunto atteggiamenti offensivi e aggressivi nei confronti della moglie, i quali si sarebbero intensificati nell'ultimo periodo di convivenza matrimoniale, al punto che la ricorrente era stata costretta ad allontanarsi
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dalla casa coniugale e a trasferirsi presso l'abitazione dei suoi genitori;
nonché l'aver il marito abbandonato la casa coniugale senza alcuna motivazione e/o spiegazione.
Le deduzioni poste a fondamento della domanda di addebito in disamina e relative agli atteggiamenti offensivi e aggressivi del marito sono rimaste prive di supporto probatorio.
La documentazione depositata in allegato al ricorso introduttivo, concretizzandosi nella mera istanza di ammonimento presentata dalla ricorrente al
Questore di Potenza e relativo verbale di ricezione dei Carabinieri della Stazione di
Tricarico in atti, non è in alcun modo idonea a provare i fatti di aggressività che il marito avrebbe compiuto ai danni della moglie. Né idoneo ai detti fini è l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. depositato in allegato alla memoria integrativa, dal quale emerge che nei confronti del resistente sia stato formulato il seguente capo di imputazione:
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Invero, in atti non vi è altra documentazione di rilievo penale ulteriore rispetto al detto avviso ex art. 415 bis c.p.p., dunque, non vi sono prove atipiche utilizzabile nel giudizio civile ai fini che ci occupano.
Per quanto concerne l'abbandono della casa coniugale da parte del resistente, quale ulteriore circostanza posta a fondamento del chiesto addebito, si osserva che non
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è idonea all'accoglimento della domanda in esame la dichiarazione scritta a firma della ricorrente depositata nel fascicolo telematico il 7.3.2022, che rappresenta (per autodichiarazione della moglie) che il resistente ha abbandonato la casa coniugale in tempo antecedente all'emissione dell'ordinanza presidenziale. Anche assumendo che quanto auto-dichiarato dalla moglie corrisponda al vero, non vi è dubbio che nel caso di specie, alla luce delle deduzioni effettuate dalla stessa ricorrente, l'abbandono della casa coniugale da parte del marito sarebbe intervenuto in un momento in cui l'intollerabilità della convivenza si era già verificata, atteso che -quantomeno- già vi era stato l'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale, come da quest'ultima rappresentato in ricorso, tanto che già era stato incardinato il presente giudizio (cfr. Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 15.1.2020, n. 648).
Pertanto, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve essere rigettata.
Passando a esaminare la domanda di addebito formulata dal resistente, occorre precisare quanto segue.
Con provvedimento del 25.1.2023, atteso che con l'ordinanza presidenziale del
28.3.2022 non era stato concesso termine alla ricorrente per notificare al resistente non comparso in udienza il detto provvedimento, come previsto dall'art. 709, comma 1,
c.p.c., è stato assegnato al resistente termine sino all'11.4.2023, ovvero sino a dieci giorni antecedenti la data dell'udienza di trattazione della causa dinanzi al Giudice istruttore (fissata per il dì 21.4.2023), per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt.
166 e 167, commi 1 e 2, c.p.c. Il resistente, invece di costituirsi nell'assegnato termine, si è costituito in giudizio il 21.4.2023, ossia il giorno della prima nuova udienza innanzi all'Istruttore.
Ne discende che la domanda di addebito formulata dal resistente è stata proposta tardivamente in quanto formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata il
21.4.2023, allorquando era già spirato il termine decadenziale di dieci giorni antecedenti alla data di udienza -assegnato nella sopra citata ordinanza- per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, commi 1 e 2, c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Invero, nell'ordinanza del 25.1.2023 il resistente è stato avvertito che la costituzione oltre il termine di dieci giorni antecedenti alla data di udienza avrebbe implicato le decadenze di cui all'art. 167, commi 1 e 2, c.p.c.
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Il detto termine, attesa l'applicabilità al caso di specie degli artt. 706 e ss. c.p.c. ratione temporis (oggi abrogati per l'introduzione nel codice di rito del Titolo IV bis -
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie - artt. 473 bis e ss. c.p.c.), era l'ultimo momento utile per la tempestiva costituzione in giudizio del coniuge resistente/convenuto, atteso che la costituzione oltre il suddetto termine, come accaduto concretamente, comporta la decadenza dal potere di compiere le attività difensive previste dall'art. 167 c.p.c.: eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio, domande riconvenzionali, chiamata in causa di terzo.
Ne discende che la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dal resistente nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.4.2023 deve esser dichiarata inammissibile.
Da ultimo, la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, che in ogni caso non avrebbe potuto in alcun modo trovare -nel merito- accoglimento atteso l'esito della domanda di addebito formulata in via principale, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di connessione. Ciò in quanto è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 8.9.2014, n. 18870).
VI Sulle spese di lite.
La reciproca soccombenza -ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.- giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3353 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra e , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
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(C.F.: ), nato a [...] il [...], i CP_1 C.F._3
quali hanno contratto matrimonio in AN (MT) il 15.10.2011;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di AN in provincia di Matera (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto N. 14, P. II, S. A);
3) rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
4) dichiara inammissibile la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dal resistente;
5) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno da illecito endofamiliare avanzata dalla ricorrente;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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