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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/11/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI OT
SENTENZA
pronunciata in data 6/11/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al n. 2705/2024 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'Avv.to Oberdan Capponi, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
Dr NZ AP resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 3.5.2024, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.3.2023, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. n. 630/2023 emesso 10.10.2023 dal Tribunale di Tivoli, oltre interessi legali.
Si è costituito in giudizio l' resistente, ha rappresentato e documentato di aver provveduto al CP_2 pagamento dell'intero importo spettante alla ricorrente e ha quindi chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.
Con note conclusionali per l'udienza odierna la parte ricorrente ha allegato e documentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso. La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente.
Il ricorso è stato depositato in data 3.5.2024 e soltanto in data 7.8.2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto. agli atti depositati in giudizio si evince che parte ricorrente ha ottenuto il decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 10.10.2023 che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 20.10.2023 alla sede zonale e ha notificato il decreto di omologa in data 11.10.2023 presso la sede provinciale.
La causa era quindi virtualmente fondata nel merito al momento della sua proposizione.
Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria in ragione della definizione del giudizio in prima udienza ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2705/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario
Tivoli, 6/11/2025
Il Giudice
BI OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI OT
SENTENZA
pronunciata in data 6/11/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al n. 2705/2024 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'Avv.to Oberdan Capponi, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
Dr NZ AP resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 3.5.2024, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.3.2023, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. n. 630/2023 emesso 10.10.2023 dal Tribunale di Tivoli, oltre interessi legali.
Si è costituito in giudizio l' resistente, ha rappresentato e documentato di aver provveduto al CP_2 pagamento dell'intero importo spettante alla ricorrente e ha quindi chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.
Con note conclusionali per l'udienza odierna la parte ricorrente ha allegato e documentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso. La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente.
Il ricorso è stato depositato in data 3.5.2024 e soltanto in data 7.8.2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto. agli atti depositati in giudizio si evince che parte ricorrente ha ottenuto il decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 10.10.2023 che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 20.10.2023 alla sede zonale e ha notificato il decreto di omologa in data 11.10.2023 presso la sede provinciale.
La causa era quindi virtualmente fondata nel merito al momento della sua proposizione.
Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria in ragione della definizione del giudizio in prima udienza ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2705/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario
Tivoli, 6/11/2025
Il Giudice
BI OT