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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/09/2025, n. 5409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5409 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 7004 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 14. 1. 2025, svoltasi secondo le modalità di svolgimento di cui all'art. 127 ter c. p. c. TRA
, CF e n. di iscrizione al registro delle imprese , non in Pt_1 P.IVA_1 proprio ma in nome e per conto di -, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p. t., CF e n. di iscrizione al registro delle imprese
, giusta mandato a rogito Notaio dott. (rep. n. P.IVA_2 Persona_1
43026, racc. n. 14241) in data 19. 6. 2015, in persona del suo procuratore Avv. giusta procura in data 16. 11. 2016, a rogito Notaio dott. Controparte_2
(rep. n. 51999, racc. n. 16213), rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
Silvia Gionfra (CF PEC: C.F._1
; fax: 0686328995), ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via di Santa Costanza n. 35, in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione in appello APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
“ (CF. ), appellata ed Controparte_3 P.IVA_3
appellante incidentale, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in
Monterotondo (RM) ed elett.te dom.ta in Roma, via di Priscilla n. 128, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Barretta ( fax 06.8781.3046, C.F._2
pec ), che la rappresenta e difende Email_2
giusta procura speciale rilasciata dalla signora nata a CP_4
Monterotondo il 2/3/1967 e res.te in Mentana (RM), nella sua qualità di r.g. n. 1 Presidente p.t. del Consiglio di amministrazione della società, allegata al presente atto
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Somministrazione - Appello avverso l'ordinanza nrg.
2633/2017 del Tribunale di Tivoli comunicata con PEC il 2.10.2019
CONCLUSIONI: All'udienza del 14. 1. 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza di cui in rubrica il Tribunale di Tivoli così decideva:
Condanna a pagare a società sportiva a r. l. Parte_2 CP_3
€ 65.000,00 oltre interessi come in parte motiva;
Regola le spese come in parte motiva.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato Parte_2
l'ordinanza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
Piaccia alla Corte d'appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata ordinanza e per l'effetto:
In via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via principale riformare totalmente l'ordinanza di primo grado e pertanto rigettare la domanda della in persona del Parte_3
legale rappresentante perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i giudizi.
Si costituiva l'appellata per rassegnare le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e non accettando questa deducente il contraddittorio sulle domande ed eccezioni nuove formulate dall'appellante in spregio all'art. 345 c.p.c.:
r.g. n. 2 1) preliminarmente, in via cautelare, respingere per i motivi illustrati nel par. III la richiesta di sospensiva ex art. 283 c.p.c. per difetto dei presupposti di legge;
2) nel merito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione ed argomentazione, disattese, respingere l'appello, siccome destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto a fronte delle incontrovertibili prove documentali offerte dalla , confermando per l'effetto CP_3
integralmente la statuizione di condanna dell di cui all'Ordinanza Rep. Pt_1
2237/2019;
3) in accoglimento dell'appello incidentale, condannare altresì l'appellante al risarcimento anche del danno non patrimoniale arrecato per l'illecita ed inavvertita interruzione del servizio idrico, così come in atti specificatamente allegato, argomentato e provato, da liquidarsi con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. nell'importo di € 30.000,00, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia;
il tutto con il favore delle spese di lite da liquidarsi ex DM 55/2014 e mm.ii.ss.”.
Con ordinanza in data 12. 2. 2020 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
In data 2. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 14. 1. 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
APPELLO PRINCIPALE (ACEA)
L'appello principale è fondato e deve essere accolto. ha dedotto due motivi di gravame. Pt_1
Con il primo ha lamentato la carenza di motivazione e l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.
Il Tribunale avrebbe errato affermando “che l'eccezione di inadempimento
è infondata”, laddove avrebbe dovuto affermare “che come emerge per tabulas r.g. n. 3 l'eccezione di inadempimento sollevata da è assolutamente CP_1
fondata”.
La , come dimostrato, aveva pagato la quinta rata di € 2.015,59 CP_3
del piano di rientro concessa da n. 000004511346 del 14. 12. CP_5
2015, scaduta il 15 4. 2016, in data 25/04/2016.
Al momento del distacco delle forniture non risultava pagata inoltre la sesta rata del citato piano di rientro, anch'essa di € 2.015,59, già scaduta in data
16/05/2016.
Tale circostanza emergerebbe dalla documentazione in atti, ed in particolare dall'estratto conto depositato (v. doc. n. 10 del fascicolo di primo grado), non valutati dal giudice di prime cure.
Il giudice di primo grado avrebbe dovuto quindi evidenziare che era evidente “il ritardo della ricorrente e quindi l'inadempimento della stessa e che invece alcuna censura poteva essere rivolta ad rilevando che Parte_2
proprio al punto quattro del piano rate depositato agli atti del giudizio di primo grado, richiesto dalla , e concesso da è espressamente CP_3 Parte_2
previsto che in caso di mancato, parziale o inesatto pagamento anche di una sola rata, procederà senza ulteriore avviso alla sospensione della CP_5
fornitura”, così evidenziando l'evidente ritardo dei pagamenti da parte della
. CP_3
L'appellante ha quindi lamentato l'erroneità della valutazione del Tribunale laddove ha ritenuto “provato il danno patrimoniale lamentato dalla ricorrente alla luce della documentazione prodotta (conciliazione e quietanze siglate con le conduttrici My Life srl, Ippolife ssd a r. l., Life Tennis Club a t. d.). Né d'altra parte la resistente ha specificatamente contestato la circostanza dell'aver la ricorrente rifuso tali danni lamentati dai terzi in conseguenza della sospensione dell'erogazione”.
Tale circostanza non corrisponderebbe al vero;
all'udienza del 09/04/2018 la difesa della aveva rappresentato di aver raggiunto in mediazione CP_3
r.g. n. 4 un accordo con le locatrici (quindi dopo la notifica del ricorso e dopo la prima udienza di comparizione), e sin dal verbale di udienza la difesa dell'odierna appellante si era opposta al deposito di tale documentazione, per lo più tardiva, ma tuttavia inopponibile nei confronti di che in alcun modo Parte_2
aveva partecipato a tale accordo.
La procedura di mediazione era stata chiusa con un verbale negativo depositato dalla difesa dell'appellata unitamente al ricorso introduttivo, e solo successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, e ben oltre la prima udienza di comparizione la aveva siglato un accordo con CP_3
alcune società locatrici per presunti danni lamentati dalla società locatarie del centro sportivo, società assolutamente estranee al presente giudizio e quantificati, senza fornire alcuna prova, in € 65.000 per soli due giorni di sospensione legittima della fornitura.
Il Tribunale avrebbe dovuto evidenziare che “in alcun modo la CP_3
avesse fornito la prova del danno patrimoniale lamentato in quanto un accordo con terzi non può supportare una richiesta di risarcitoria di pari importo nei confronti di terzo rispetto ai presunti rapporti in essere tra le CP_5
parti. è e rimane estranea ai rapporti in essere tra CP_5 CP_3
e le conduttrici che non sono parti del giudizio e con le quali la società
raggiungeva un accordo senza che le stesse avessero mai avanzato CP_3
pretese nei confronti di Né era stato provato di aver subito tali Parte_2
danni per la sospensione di due giorni della fornitura, sebbene la stessa fosse stata comunque operata legittimamente da . CP_5
Il Tribunale avrebbe quindi dovuto dichiarare “l'inopponibilità dell'accordo perché sebbene intervenuto tra le parti nell'ambito della loro autonomia privata, non è comunque valido nei confronti del terzo ”. Controparte_5
La si era limitata a dichiarare l'importo in questione era stato CP_3
corrisposto alle locatrici per presunti danni lamentati dalle stesse, ma non avrebbe fornito alcuna prova di tali dichiarati danni, sia nell'an che nel quantum.
r.g. n. 5 Con il secondo motivo è stata lamentata la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, l'erronea di interpretazione ed applicazione delle norme di legge.
Il Tribunale nell'ordinanza impugnata ha affermato erroneamente che “né la resistente ha sollevato eccezione ex art. 1227, comma due, c. c., rilevando come il danno costituito da tale rifusione sia riconducibile anche o solo alla condotta negligente della resistente, la quale non avrebbe indagato sull'effettiva esistenza dei danni patiti dai terzi e sulla loro riconducibilità all'inadempimento della resistente”.
Tale passaggio dell'ordinanza sarebbe contraddittorio ed erroneo perché
l'art. 1227, comma 2, c. c., prevede che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
resistente nel giudizio di primo grado, introdotto dalla CP_5
società , avrebbe dimostrato nel corso del giudizio che alcun CP_3
inadempimento le potesse essere attribuito;
al contrario, aveva CP_3
pagato in ritardo rispetto al piano rate concesso da ed il CP_5
Tribunale in base ad un'interpretazione errata dell'art. 1227 c. c., secondo comma, ha ritenuto che (resistente nel giudizio primo grado) CP_5
avrebbe dovuto rilevare come il danno costituito da tale rifusione fosse riconducibile anche e solo alla condotta negligente della resistente (ndr. ricorrente) la quale non avrebbe indagato sull'effettiva esistenza dei danni patiti di terzi e sulla loro riconducibilità all'inadempimento della resistente.
Tale motivazione sarebbe erronea e contraddittoria perché basata su un'illegittima inversione dell'onere della prova a carico di CP_5
Infatti, il Tribunale avrebbe dovuto evidenziare che “alla resistente Pt_2
non poteva essere opponibile un accordo stipulato con soggetti terzi
[...]
estranei al presente giudizio nel quale alcuna prova veniva fornita sull'effettiva esistenza dei danni patiti né sulla loro riconducibilità al presunto inadempimento di e che “un accordo di tale tipo non può supportare una CP_5
r.g. n. 6 richiesta risarcitoria nei confronti di che al contrario ha CP_5
dimostrato il ritardo/inadempimento della . Conseguentemente, CP_6
nel caso di specie sarebbe inapplicabile l'eccezione ex articolo 1227, 2 ° comma,
c. c., richiamata dal giudice di prime cure che avrebbe dovuto invece
“evidenziare l'impossibilità di di indagare sull'effettiva esistenza CP_5
dei danni patiti dai terzi. Né tuttavia la OM aveva dimostrato che i presunti danni lamentati fossero riconducibili alla condotta di CP_5
al contrario essendo emersa la totale correttezza e buona fede dell'odierna
[...]
appellante”.
Nel caso di specie vi sarebbe stata una falsa applicazione ed un'erronea interpretazione dell'art. 1227, comma 2, c. c., e non avendo la fornito CP_3
alcuna prova al riguardo, le sue richieste di risarcimento danni non avrebbero potuto trovare accoglimento in alcun modo.
I due motivi che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi sono fondati e devono essere accolti.
La Corte osserva che a prescindere dalla legittimità o meno della sospensione di energia disposta da deve rilevarsi un deficit probatorio in Pt_1
ordine ai danni patrimoniali lamentati dall'odierna parte appellata.
Infatti, la transazione è inopponibile al terzo (nel caso di specie Pt_1
appellante principale) in virtù del principio generale secondo cui la valenza probatoria degli accordi di mediazione riguarda esclusivamente i sottoscrittori;
quindi, poiché per l'appellante la transazione tra la controparte ed i terzi deve considerarsi quale res inter alios, rispetto alla stessa non può ritenersi applicabile il principio di non contestazione.
La giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 17261/25), al riguardo ha affermato che: “È, altresì, dirimente il rilievo che, secondo pacifico insegnamento, il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti, e non già ai documenti prodotti (Cass., sez. 3, 21/06/2016, n. 12748; Cass., sez. 3,
22/09/2017, n. 22055; Cass., sez. 6 -3, 11/02/2020, n. 3306; Cass., sez. 3,
r.g. n. 7 27/01/2022, n. 2439), che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità. Gli effetti della non contestazione si producono, quindi, con riferimento alle sole allegazioni assertive (che, in quanto non contestate, restano escluse dal thema probandum) e non alle prove assunte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice (con riferimento alla prova documentale, cfr. Cass., sez. 3, 21/06/2016, n. 12748; Cass., sez. L,
01/02/2019, n. 3126).
La Corte ritiene quindi di non dover condividere la decisione adottata dal
Tribunale, basata sulle circostanze in precedenza evidenziate, laddove la nel giudizio di primo grado avrebbe dovuto provare non tanto il fatto CP_3
dell'intervenuta transazione con terze parti, quanto l'effettivo esborso del denaro in adempimento della stessa, rispetto al quale non possono ritenersi sufficienti le quietanze, scritture privare unilaterali, prive di data certa e quindi inopponibili ai terzi.
Alla luce di quanto sinora esposto i due motivi di gravame devono ritenersi fondati e devono essere accolti.
Alla stregua di quanto sinora evidenziato l'appello principale proposto deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
APPELLO INCIDENTALE (OM)
L'appello incidentale è infondato e deve essere respinto.
La ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia della decisione del CP_3
Tribunale che ha respinto, ritenendola non provata, la richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale da essa formulata.
Secondo la OM la liquidazione del danno non patrimoniale, in assenza di parametri certi per la sua determinazione, dovrebbe essere effettuata dal giudicante con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., anche sulla base di presunzioni semplici, laddove queste presentino i caratteri della gravità, della r.g. n. 8 precisione e della concordanza (art. 2729 c.c.). Utilizzando il potere equitativo attribuitogli dall'ordinamento, essendo stati accertati sia l'illegittimità della sospensione del servizio idrico al centro sportivo di proprietà della , CP_3
sia il grave danno patrimoniale sofferto in conseguenza della stessa per i risarcimenti corrisposti alle società gerenti gli impianti sportivi, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere e liquidare anche il danno non patrimoniale senza ulteriore prova, ponendo a fondamento della decisione quelle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (i c.d. fatti notori ex art. 115, comma 2,
c.p.c.), assumendo quali parametri di riferimento i notevoli disagi arrecati all'utenza ed ai gestori del centro sportivo dall'omessa fornitura di acqua potabile per tre giorni consecutivi, quali ad esempio la difficoltà di attendere all'igiene personale dopo la pratica sportiva nonché alla manutenzione degli stessi impianti aperti al pubblico, l'impossibilità di usare nei medesimi acqua calda ed elettrodomestici, la necessità di procurarsi presso fornitori esterni l'acqua necessaria al fine di soddisfare le esigenze di vita basilari connesse all'esercizio della pratica sportiva;
tali disagi, ripercuotendosi sul diritto alla qualità della vita ed alla libera estrinsecazione della personalità, costituzionalmente garantito dall'art. 2 Cost. all'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, dovrebbero condurre al risarcimento del danno esistenziale.
Il Tribunale avrebbe dovuto risarcire alla anche il danno CP_3
non patrimoniale, che dipendeva eziologicamente, quale conseguenza diretta ed immediata, dall'illecita sospensione della fornitura de qua, essendo evidente che il caos generato dalla stessa riverberasse i suoi effetti negativi, oltre che sul piano patrimoniale, anche in termini di reputazione commerciale ed economica;
si tratta del c.d. danno all'immagine, “costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente, nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona r.g. n. 9 giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.”.
Premesso che l'accoglimento dell'appello principale incide evidentemente anche sulla sostanza delle deduzioni svolte in sede di appello incidentale, la
Corte ritiene di dover condividere la decisione sul punto adottata dal
Tribunale.
Infatti, “La liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale richiede l'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari e l'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e idonei a consentire il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato (v. Cass. ordinanza del 26 novembre 2024, n. 30487).
Sulla base di tale principio deve ritenersi che anche in ordine a tale tipo di danni la non abbia offerto al riguardo alcuna prova concreta, né CP_3
alcun elemento suscettibile di assurgere a parametro monetario attraverso il riferimento ad uno o più fattori oggettivi, che possano poi tradursi in elementi controllabili ed idonei a consentire il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello principale deve ritenersi fondato e deve essere accolto;
l'appello incidentale deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
r.g. n. 10 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_3
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso l'ordinanza nrg. 2633/2017 del Tribunale di Tivoli comunicata Pt_1
con PEC il 2.10.2019, così provvede:
A) In accoglimento dell'appello principale proposto ed in riforma dell'ordinanza impugnata respinge le domande proposte da
[...]
Parte_3
B) Respinge l'appello incidentale proposto;
C) Condanna a pagare in favore di parte Parte_3
appellante le spese processuali del doppio grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio, quanto al primo grado in complessivi € 14.200,00
oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali,
compresi quelli fiscali, e quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 14.400,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1
quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 11