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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32921/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32921/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ROMANO MICHELINO GIUSEPPE e dell'avv. C.F._2
ROMANO PIETRO ( elettivamente domiciliato in VIA DEI MARTIRI N. 3 C.F._3
20017 RHO presso il difensore avv. ROMANO MICHELINO GIUSEPPE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTINELLI Controparte_1 C.F._4
ALBERTO elettivamente domiciliato in VIA MARCELLO MALPIGHI, 4 20129 MILANO presso il difensore avv. BOTTINELLI ALBERTO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI
I procuratori degli attori, ribadita l'eccezione in ordine alla mancata produzione dell'originale della procura rilasciata dalla convenuta al proprio difensore, preso atto delle risultanze dell'espletata CTU, dichiarano di rinunciare alle domande proposte nei confronti della Signora e chiedono la CP_1
dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
In via subordinata chiedono che in caso di condanna alle spese, le stesse siano liquidate nel minimo previsto dalle tabelle de DM 147/2022.
PER LA CONVENUTA
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria del caso e di legge, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
i Rigettare le domande formulate dagli attori nei confronti della convenuta, in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti.
pagina 1 di 7 ii Condannare gli attori alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite sulla base dei parametri forensi, oltre ad € 1.728,68 pari al 50% delle spese di CTU anticipate dalla convenuta, come da fatture che si producono unitamente ai relativi ordini di bonifico (doc. 006 doc. 007), oltre ad
€ 2.200,00 per le competenze del CTP, come da fatture che si producono unitamente ai relativi ordini di bonifico (doc. 008, doc. 009).
Motivazione
e convenivano in giudizio assumendo di essere gli Parte_1 Parte_2 Controparte_1
eredi legittimi della signora (deceduta in Milano in data 13.12.2018) ed Persona_1
impugnavano per falso il testamento olografo del 4 luglio 2015, pubblicato in data 28 gennaio 2019, mediante il quale aveva nominato quale sua unica erede Persona_1 Controparte_1
In particolare assumevano che il suddetto testamento fosse nullo in quanto apocrifo e che fosse stato scritto dalla convenuta, per cui chiedevano anche di dichiarare la indegna a succedere ex art. CP_1
463 n 6 c.c. e conseguentemente escluderla dalla successione anche con riferimento alle disposizioni contenute in un altro testamento successivo (testamento del 8/5/2018 pubblicato in data 22/2/2019) di cui gli stessi attori hanno chiesto, in un'altra causa, l'annullamento per incapacità della testatrice (causa
R.G. 41653/2021).
Chiedevano conseguentemente di attribuire i beni della defunta a Persona_2 Pt_1
e in parti uguali quali eredi legittimi e di condannare la convenuta
[...] Parte_2 CP_1
a restituire a e in parti uguali i frutti dei beni ereditari della
[...] Parte_1 Parte_3
defunta nel frattempo percepiti. Persona_2
Chiedevano anche di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano a norma dell'art. 331 cpp;
di ammettere CTU al fine di accertare, sia la falsità del testamento, sia l'autore del falso, previa acquisizione del saggio grafico della convenuta e di condannare la convenuta CP_1
al pagamento di tutte le spese del giudizio. si costituiva in giudizio contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande degli attori. In particolare deduceva che gli attori avevano fondato la loro domanda esclusivamente sul parere grafotecnico pro veritate, redatto dal dott. senza dedurre e Persona_3
provare alcun fatto, anche solo presuntivo, a sostegno della non autenticità del testamento datato 4 luglio 2015, di cui gli stessi attori si erano accorti due anni dopo l'introduzione del giudizio avente ad oggetto la domanda di annullamento del medesimo testamento per incapacità della testatrice (R.G.
41653/2021).
La causa veniva istruita documentalmente e mediante c.t.u. grafologica.
pagina 2 di 7 Espletata la c.t.u., all'udienza fissata per il suo esame, il legale degli attori eccepiva la “nullità della costituzione dell'avv. Bottinelli e di tutte le attività difensive espletate dal predetto ivi compresa la nomina del c.t.p. essendo il difensore privo di valida procura come dichiarato dallo stesso all'udienza del 18 aprile 2024.”; il legale della convenuta “sulla procura alle liti fa presente di aver deposito telematicamente in atti la procura alle liti con la costituzione in giudizio e che all'udienza del
18.4.2024 ha contestato l'utilizzo della procura depositata telematicamente quale scrittura di comparazione in quanto copia e non originale e di aver eccepito l'inutilità del deposito dell'originale in quanto la parte poteva rendere il saggio grafico.
L'avv. Bottinelli precisa di essere in possesso dell'originale della procura alle liti e l'avv. Romano ne prende atto.”.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza di precisazione delle conclusioni la parte attrice modificava le domande e concludeva come segue: I procuratori degli attori, ribadita l'eccezione in ordine alla mancata produzione dell'originale della procura rilasciata dalla convenuta al proprio difensore, preso atto delle risultanze dell'espletata CTU, dichiarano di rinunciare alle domande proposte nei confronti della Signora
e chiedono la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione CP_1
delle spese.
In via subordinata chiedono che in caso di condanna alle spese, le stesse siano liquidate nel minimo previsto dalle tabelle de DM 147/2022.
La convenuta concludeva come segue: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria del caso e di legge, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
iii Rigettare le domande formulate dagli attori nei confronti della convenuta, in quanto
inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti. iv Condannare gli attori alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite sulla base dei parametri forensi, oltre ad € 1.728,68 pari al 50% delle spese di CTU anticipate dalla convenuta, come da fatture che si producono unitamente ai relativi ordini di bonifico (doc. 006 doc. 007), oltre ad
€ 2.200,00 per le competenze del CTP, come da fatture che si producono unitamente ai relativi ordini di bonifico (doc. 008, doc. 009).
L'eccezione degli attori di nullità della procura alle liti della convenuta per la “mancata produzione dell'originale” è infondata, considerato che la procura alle liti della convenuta risulta sottoscritta dalla parte con firma autenticata dal difensore, su un foglio separato ed inserito nella busta telematica che pagina 3 di 7 contiene la costituzione – al pari della procura alle liti dell'attore -, pertanto è da ritenere valida Pt_1
(cfr. Cass. 19.1.2024 n 2077).
La contestazione di nullità sollevata dal legale dell'attore all'udienza successiva al deposito della c.t.u., come sopra riportata, fa riferimento alla dichiarazione resa all'udienza del 18 aprile 2024 nella quale i procuratori delle parti hanno discusso sulle scritture di comparazione ed il legale della convenuta ha chiarito di aver contestato “l'utilizzo della procura depositata telematicamente quale scrittura di comparazione in quanto copia e non originale e di aver eccepito l'inutilità del deposito dell'originale in quanto la parte poteva rendere il saggio grafico” precisando comunque “di essere in possesso dell'originale della procura alle liti” e “l'avv. Romano ne prende atto.” (verbale del 30.10.2024).
La riproposizione dell'eccezione di nullità della procura alle liti della convenuta con la precisazione delle conclusioni degli attori e contestualmente alla rinuncia alle domande è dunque infondata e se finalizzata a contestare la c.t.u. appare anche inutile ed assorbita dal riconoscimento degli attori delle risultanze della c.t.u..
All'udienza di precisazione delle conclusioni gli attori hanno, infatti, preso atto delle risultanze della c.t.u. e dichiarato di rinunciare alle domande proposte nei confronti della convenuta, chiedendo di dichiarare la “cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.”.
La rinuncia degli attori alle domande proposte nei confronti della convenuta mira ad ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere e ad evitare la condanna alla rifusione delle spese processuali che, nel caso della cessazione della materia del contendere, vanno regolate sulla base della soccombenza virtuale (mentre, nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, l'art. 306 c.p.c. – oltre a richiedere l'accettazione della rinuncia da parte della convenuta -, prevede che le spese processuali siano a carico del rinunciante, salvo un diverso accordo).
Occorre quindi valutare se la rinuncia degli attori alle domande proposte dalla convenuta comporta la cessazione della materia del contendere per la rinuncia alla “pretesa sostanziale” dell'azione proposta.
Innanzitutto deve rilevarsi che la rinuncia alle domande degli attori ha quale presupposto il riconoscimento da parte degli attori delle risultanze della c.t.u. (“preso atto delle risultanze dell'espletata CTU”), che ha accertato, senza incertezze, che il testamento impugnato è autografo ed è stato vergato interamente a mano dalla de cuius (conclusioni “Il testamento olografo di
[...]
datato 4.7.2015, pubblicato il 28.01.2019 dal Notaio dott.ssa Persona_2 Persona_4
rep. n 30301 racc. n. 13771, è autografo ed è stato vergato interamente a mano dalla de
[...] cuius”).
Gli attori hanno quindi riconosciuto nelle conclusioni la validità del testamento olografo di
[...]
datato 4.7.2015, pubblicato il 28.01.2019 dal Notaio dott.ssa Persona_2
pagina 4 di 7 rep. n 30301 racc. n. 13771, e tale riconoscimento, unito alla rinuncia alle Persona_4
domande, comporta non solo l'estinzione dell'azione di impugnazione del testamento ma anche delle altre azioni esercitate in questo giudizio dagli attori, essendo conseguenziali all'accertamento della falsità del testamento.
Si verte infatti in un caso di rinuncia all'azione per “…incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima.
Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere …”. Cass. Sez. 2
Ordinanza n.19845 del 23/07/2019.
Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere.
Al fine di regolare le spese di lite, occorre valutare la soccombenza virtuale che, nella specie, è ravvisabile senza dubbio a carico degli attori.
Infatti, le risultanze della c.t.u. sono fatte proprie dal Giudicante, atteso il logico procedimento seguito dal perito, che ha esaminato la scheda testamentaria, avvalendosi delle scritture di comparazione di provenienza certa del de cuius, per essere scritture autenticate da un pubblico ufficiale (carta d'identità del 10.5.2007; cartellini d'identità 10.5.2007 e del 19.9.2017, atto di compravendita del 18.5.2010) ed il testamento olografo dell'8.5.2018 pubblicato in data 22/2/2019 che le parti hanno riconosciuto essere autografo. In particolare la c.t.u. ha motivato in modo chiaro ed esauriente la conclusione cui è giunta, che è fondata sull'esame dei documenti comparativi forniti, escludendo che il documento in verifica sia inficiato da artificio imitativo.
Gli altri elementi addotti dagli attori a sostegno della apocrifia del testamento de quo, sono del tutto opinabili ed inconcludenti anche solo a livello indiziario.
In particolare gli attori hanno sostenuto che la condotta – da loro definita “singolare” - tenuta dalla convenuta, consistente nel non aver impugnato il secondo testamento del 2018 nonostante sia a lei meno favorevole, dimostra non solo la consapevolezza della convenuta della falsità del testamento del
2015, ma anche l'accordo concluso tra la predetta e i beneficiari del secondo testamento, i quali
“probabilmente” e “almeno alcuni” erano a conoscenza della falsità del primo testamento.
Quanto suesposto non integra la prova presuntiva di cui all'art. 2729 cod. civ., che ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, in quanto nel caso in esame la condotta della convenuta non ha alcun aspetto di “singolarità”, non è univoca (ben potendo dimostrare anche la volontà della convenuta di rispettare le ultime volontà della de cuius anche se a lei pagina 5 di 7 meno favorevoli) e nessuna regola di esperienza consente di desumere il fatto “ignoto”, ossia la falsità del testamento, partendo dalla condotta della convenuta suindicata.
Considerato, infine, che l'onere di provare la mancanza di autografia del testamento olografo oggetto del giudizio, grava sulla parte attrice, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (“La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in materia di accertamento negativo” Cass. S.U. sentenza n 12307 del
16.06.2015), deve concludersi per la totale infondatezza della domanda degli attori di falsità del testamento, che non hanno assolto all'onere della prova gravante sugli stessi.
Deve pertanto ritenersi valido il testamento olografo di atato Persona_2
4.7.2015, pubblicato il 28.01.2019 dal Notaio dott.ssa rep. n 30301 racc. n. Persona_4
13771 e di conseguenza tutte le domande proposte dagli attori sono infondate, in quanto aventi quale presupposto la falsità del testamento.
Gli attori sono dunque totalmente soccombenti e devono essere condannati alla rifusione delle spese processuali a favore della convenuta, che si liquidano come da dispositivo ex D.M. 147/22, considerato che la causa è di valore indeterminabile di media complessità - stante il numero di domande proposte dagli attori - e con l'applicazione del compenso medio per le fasi processuali di studio, introduttiva ed istruttoria e del compenso minimo per la fase decisoria stante la decisione con discussione orale.
Le spese della c.t.u., liquidate con decreto del 21.10.2024, sono da porre per intero a carico degli attori, che sono quindi tenuti a rifondere alla convenuta la somma di € 1.728,68 anticipata dalla predetta in via provvisoria, oltre alle spese del c.t.p. pari a € 2.200,00.
Le spese del c.t.p. della convenuta seguono infatti la soccombenza degli attori, avendo natura di difesa tecnica, e sono da ritenere giustificate e non eccessive essendo inferiori a quelle liquidate per la c.t.u..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'estinzione dell'azione esercitata dagli attori e la cessazione della materia del contendere;
2) condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in complessive € 9.071,00 per compenso, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
3)pone in via definitiva a totale carico degli attori le spese della c.t.u. liquidate con decreto del
21.10.2024, e condanna gli attori, in solido, a rifondere alla convenuta la somma di € 1.728,68 anticipata per la c.t.u. nonché la somma di € 2.200,00 per la c.t.p..
Milano, 14 febbraio 2025
pagina 6 di 7 La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32921/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ROMANO MICHELINO GIUSEPPE e dell'avv. C.F._2
ROMANO PIETRO ( elettivamente domiciliato in VIA DEI MARTIRI N. 3 C.F._3
20017 RHO presso il difensore avv. ROMANO MICHELINO GIUSEPPE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTINELLI Controparte_1 C.F._4
ALBERTO elettivamente domiciliato in VIA MARCELLO MALPIGHI, 4 20129 MILANO presso il difensore avv. BOTTINELLI ALBERTO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI
I procuratori degli attori, ribadita l'eccezione in ordine alla mancata produzione dell'originale della procura rilasciata dalla convenuta al proprio difensore, preso atto delle risultanze dell'espletata CTU, dichiarano di rinunciare alle domande proposte nei confronti della Signora e chiedono la CP_1
dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
In via subordinata chiedono che in caso di condanna alle spese, le stesse siano liquidate nel minimo previsto dalle tabelle de DM 147/2022.
PER LA CONVENUTA
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria del caso e di legge, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
i Rigettare le domande formulate dagli attori nei confronti della convenuta, in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti.
pagina 1 di 7 ii Condannare gli attori alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite sulla base dei parametri forensi, oltre ad € 1.728,68 pari al 50% delle spese di CTU anticipate dalla convenuta, come da fatture che si producono unitamente ai relativi ordini di bonifico (doc. 006 doc. 007), oltre ad
€ 2.200,00 per le competenze del CTP, come da fatture che si producono unitamente ai relativi ordini di bonifico (doc. 008, doc. 009).
Motivazione
e convenivano in giudizio assumendo di essere gli Parte_1 Parte_2 Controparte_1
eredi legittimi della signora (deceduta in Milano in data 13.12.2018) ed Persona_1
impugnavano per falso il testamento olografo del 4 luglio 2015, pubblicato in data 28 gennaio 2019, mediante il quale aveva nominato quale sua unica erede Persona_1 Controparte_1
In particolare assumevano che il suddetto testamento fosse nullo in quanto apocrifo e che fosse stato scritto dalla convenuta, per cui chiedevano anche di dichiarare la indegna a succedere ex art. CP_1
463 n 6 c.c. e conseguentemente escluderla dalla successione anche con riferimento alle disposizioni contenute in un altro testamento successivo (testamento del 8/5/2018 pubblicato in data 22/2/2019) di cui gli stessi attori hanno chiesto, in un'altra causa, l'annullamento per incapacità della testatrice (causa
R.G. 41653/2021).
Chiedevano conseguentemente di attribuire i beni della defunta a Persona_2 Pt_1
e in parti uguali quali eredi legittimi e di condannare la convenuta
[...] Parte_2 CP_1
a restituire a e in parti uguali i frutti dei beni ereditari della
[...] Parte_1 Parte_3
defunta nel frattempo percepiti. Persona_2
Chiedevano anche di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano a norma dell'art. 331 cpp;
di ammettere CTU al fine di accertare, sia la falsità del testamento, sia l'autore del falso, previa acquisizione del saggio grafico della convenuta e di condannare la convenuta CP_1
al pagamento di tutte le spese del giudizio. si costituiva in giudizio contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande degli attori. In particolare deduceva che gli attori avevano fondato la loro domanda esclusivamente sul parere grafotecnico pro veritate, redatto dal dott. senza dedurre e Persona_3
provare alcun fatto, anche solo presuntivo, a sostegno della non autenticità del testamento datato 4 luglio 2015, di cui gli stessi attori si erano accorti due anni dopo l'introduzione del giudizio avente ad oggetto la domanda di annullamento del medesimo testamento per incapacità della testatrice (R.G.
41653/2021).
La causa veniva istruita documentalmente e mediante c.t.u. grafologica.
pagina 2 di 7 Espletata la c.t.u., all'udienza fissata per il suo esame, il legale degli attori eccepiva la “nullità della costituzione dell'avv. Bottinelli e di tutte le attività difensive espletate dal predetto ivi compresa la nomina del c.t.p. essendo il difensore privo di valida procura come dichiarato dallo stesso all'udienza del 18 aprile 2024.”; il legale della convenuta “sulla procura alle liti fa presente di aver deposito telematicamente in atti la procura alle liti con la costituzione in giudizio e che all'udienza del
18.4.2024 ha contestato l'utilizzo della procura depositata telematicamente quale scrittura di comparazione in quanto copia e non originale e di aver eccepito l'inutilità del deposito dell'originale in quanto la parte poteva rendere il saggio grafico.
L'avv. Bottinelli precisa di essere in possesso dell'originale della procura alle liti e l'avv. Romano ne prende atto.”.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza di precisazione delle conclusioni la parte attrice modificava le domande e concludeva come segue: I procuratori degli attori, ribadita l'eccezione in ordine alla mancata produzione dell'originale della procura rilasciata dalla convenuta al proprio difensore, preso atto delle risultanze dell'espletata CTU, dichiarano di rinunciare alle domande proposte nei confronti della Signora
e chiedono la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione CP_1
delle spese.
In via subordinata chiedono che in caso di condanna alle spese, le stesse siano liquidate nel minimo previsto dalle tabelle de DM 147/2022.
La convenuta concludeva come segue: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria del caso e di legge, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
iii Rigettare le domande formulate dagli attori nei confronti della convenuta, in quanto
inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti. iv Condannare gli attori alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite sulla base dei parametri forensi, oltre ad € 1.728,68 pari al 50% delle spese di CTU anticipate dalla convenuta, come da fatture che si producono unitamente ai relativi ordini di bonifico (doc. 006 doc. 007), oltre ad
€ 2.200,00 per le competenze del CTP, come da fatture che si producono unitamente ai relativi ordini di bonifico (doc. 008, doc. 009).
L'eccezione degli attori di nullità della procura alle liti della convenuta per la “mancata produzione dell'originale” è infondata, considerato che la procura alle liti della convenuta risulta sottoscritta dalla parte con firma autenticata dal difensore, su un foglio separato ed inserito nella busta telematica che pagina 3 di 7 contiene la costituzione – al pari della procura alle liti dell'attore -, pertanto è da ritenere valida Pt_1
(cfr. Cass. 19.1.2024 n 2077).
La contestazione di nullità sollevata dal legale dell'attore all'udienza successiva al deposito della c.t.u., come sopra riportata, fa riferimento alla dichiarazione resa all'udienza del 18 aprile 2024 nella quale i procuratori delle parti hanno discusso sulle scritture di comparazione ed il legale della convenuta ha chiarito di aver contestato “l'utilizzo della procura depositata telematicamente quale scrittura di comparazione in quanto copia e non originale e di aver eccepito l'inutilità del deposito dell'originale in quanto la parte poteva rendere il saggio grafico” precisando comunque “di essere in possesso dell'originale della procura alle liti” e “l'avv. Romano ne prende atto.” (verbale del 30.10.2024).
La riproposizione dell'eccezione di nullità della procura alle liti della convenuta con la precisazione delle conclusioni degli attori e contestualmente alla rinuncia alle domande è dunque infondata e se finalizzata a contestare la c.t.u. appare anche inutile ed assorbita dal riconoscimento degli attori delle risultanze della c.t.u..
All'udienza di precisazione delle conclusioni gli attori hanno, infatti, preso atto delle risultanze della c.t.u. e dichiarato di rinunciare alle domande proposte nei confronti della convenuta, chiedendo di dichiarare la “cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.”.
La rinuncia degli attori alle domande proposte nei confronti della convenuta mira ad ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere e ad evitare la condanna alla rifusione delle spese processuali che, nel caso della cessazione della materia del contendere, vanno regolate sulla base della soccombenza virtuale (mentre, nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, l'art. 306 c.p.c. – oltre a richiedere l'accettazione della rinuncia da parte della convenuta -, prevede che le spese processuali siano a carico del rinunciante, salvo un diverso accordo).
Occorre quindi valutare se la rinuncia degli attori alle domande proposte dalla convenuta comporta la cessazione della materia del contendere per la rinuncia alla “pretesa sostanziale” dell'azione proposta.
Innanzitutto deve rilevarsi che la rinuncia alle domande degli attori ha quale presupposto il riconoscimento da parte degli attori delle risultanze della c.t.u. (“preso atto delle risultanze dell'espletata CTU”), che ha accertato, senza incertezze, che il testamento impugnato è autografo ed è stato vergato interamente a mano dalla de cuius (conclusioni “Il testamento olografo di
[...]
datato 4.7.2015, pubblicato il 28.01.2019 dal Notaio dott.ssa Persona_2 Persona_4
rep. n 30301 racc. n. 13771, è autografo ed è stato vergato interamente a mano dalla de
[...] cuius”).
Gli attori hanno quindi riconosciuto nelle conclusioni la validità del testamento olografo di
[...]
datato 4.7.2015, pubblicato il 28.01.2019 dal Notaio dott.ssa Persona_2
pagina 4 di 7 rep. n 30301 racc. n. 13771, e tale riconoscimento, unito alla rinuncia alle Persona_4
domande, comporta non solo l'estinzione dell'azione di impugnazione del testamento ma anche delle altre azioni esercitate in questo giudizio dagli attori, essendo conseguenziali all'accertamento della falsità del testamento.
Si verte infatti in un caso di rinuncia all'azione per “…incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima.
Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere …”. Cass. Sez. 2
Ordinanza n.19845 del 23/07/2019.
Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere.
Al fine di regolare le spese di lite, occorre valutare la soccombenza virtuale che, nella specie, è ravvisabile senza dubbio a carico degli attori.
Infatti, le risultanze della c.t.u. sono fatte proprie dal Giudicante, atteso il logico procedimento seguito dal perito, che ha esaminato la scheda testamentaria, avvalendosi delle scritture di comparazione di provenienza certa del de cuius, per essere scritture autenticate da un pubblico ufficiale (carta d'identità del 10.5.2007; cartellini d'identità 10.5.2007 e del 19.9.2017, atto di compravendita del 18.5.2010) ed il testamento olografo dell'8.5.2018 pubblicato in data 22/2/2019 che le parti hanno riconosciuto essere autografo. In particolare la c.t.u. ha motivato in modo chiaro ed esauriente la conclusione cui è giunta, che è fondata sull'esame dei documenti comparativi forniti, escludendo che il documento in verifica sia inficiato da artificio imitativo.
Gli altri elementi addotti dagli attori a sostegno della apocrifia del testamento de quo, sono del tutto opinabili ed inconcludenti anche solo a livello indiziario.
In particolare gli attori hanno sostenuto che la condotta – da loro definita “singolare” - tenuta dalla convenuta, consistente nel non aver impugnato il secondo testamento del 2018 nonostante sia a lei meno favorevole, dimostra non solo la consapevolezza della convenuta della falsità del testamento del
2015, ma anche l'accordo concluso tra la predetta e i beneficiari del secondo testamento, i quali
“probabilmente” e “almeno alcuni” erano a conoscenza della falsità del primo testamento.
Quanto suesposto non integra la prova presuntiva di cui all'art. 2729 cod. civ., che ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, in quanto nel caso in esame la condotta della convenuta non ha alcun aspetto di “singolarità”, non è univoca (ben potendo dimostrare anche la volontà della convenuta di rispettare le ultime volontà della de cuius anche se a lei pagina 5 di 7 meno favorevoli) e nessuna regola di esperienza consente di desumere il fatto “ignoto”, ossia la falsità del testamento, partendo dalla condotta della convenuta suindicata.
Considerato, infine, che l'onere di provare la mancanza di autografia del testamento olografo oggetto del giudizio, grava sulla parte attrice, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (“La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in materia di accertamento negativo” Cass. S.U. sentenza n 12307 del
16.06.2015), deve concludersi per la totale infondatezza della domanda degli attori di falsità del testamento, che non hanno assolto all'onere della prova gravante sugli stessi.
Deve pertanto ritenersi valido il testamento olografo di atato Persona_2
4.7.2015, pubblicato il 28.01.2019 dal Notaio dott.ssa rep. n 30301 racc. n. Persona_4
13771 e di conseguenza tutte le domande proposte dagli attori sono infondate, in quanto aventi quale presupposto la falsità del testamento.
Gli attori sono dunque totalmente soccombenti e devono essere condannati alla rifusione delle spese processuali a favore della convenuta, che si liquidano come da dispositivo ex D.M. 147/22, considerato che la causa è di valore indeterminabile di media complessità - stante il numero di domande proposte dagli attori - e con l'applicazione del compenso medio per le fasi processuali di studio, introduttiva ed istruttoria e del compenso minimo per la fase decisoria stante la decisione con discussione orale.
Le spese della c.t.u., liquidate con decreto del 21.10.2024, sono da porre per intero a carico degli attori, che sono quindi tenuti a rifondere alla convenuta la somma di € 1.728,68 anticipata dalla predetta in via provvisoria, oltre alle spese del c.t.p. pari a € 2.200,00.
Le spese del c.t.p. della convenuta seguono infatti la soccombenza degli attori, avendo natura di difesa tecnica, e sono da ritenere giustificate e non eccessive essendo inferiori a quelle liquidate per la c.t.u..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'estinzione dell'azione esercitata dagli attori e la cessazione della materia del contendere;
2) condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in complessive € 9.071,00 per compenso, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
3)pone in via definitiva a totale carico degli attori le spese della c.t.u. liquidate con decreto del
21.10.2024, e condanna gli attori, in solido, a rifondere alla convenuta la somma di € 1.728,68 anticipata per la c.t.u. nonché la somma di € 2.200,00 per la c.t.p..
Milano, 14 febbraio 2025
pagina 6 di 7 La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
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