Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3358/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Sossio Pellecchia Presidente dott.ssa Teresa Cianciulli Giudice dott.ssa Valeria Villani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3358/2017 R.G., avente ad oggetto: querela di falso in via principale, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il 23 Parte_1 CodiceFiscale_1 aprile 1963 e residente in Avella (AV), alla via Cardinale Bartolomeo D'Avanzo n.
56, rappresentata e difesa, giusta procure poste, rispettivamente, in calce all'atto di citazione ed alla comparsa di risposta di nuovo difensore depositata in data
03.12.2018, dall'Avv. Domenico Biancardi (C.F. ) e CodiceFiscale_2 dall'Avv. Modestino Prisco (C.F. ), con i quali è CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata in Avella (AV), alla via F. De Sanctis n. 23, presso lo studio dell'Avv. Modestino Prisco;
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, al viale Europa n. 190, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti rilasciata dinanzi al dott.
(Repertorio n. 54368 – Raccolta n.15494) e posta in calce alla Controparte_2 comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 03 gennaio 2022, dall'Avv. Francesco Bartolomeo (C.F. , con il quale è CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata in Salerno, alla via San Nicola da Pastena n. 3, presso la
sede di;
Controparte_3
- CONVENUTA -
NONCHÉ
(C.F. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede domicilia ope legis in Napoli, alla via A. Diaz n. 11;
– CONVENUTA –
E
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, riservata alla decisione del Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto querela di Parte_1 falso avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata postale attestante la notifica dell'avviso di accertamento n. TFK010102169/2015 ed ha chiesto di
“accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità di quanto dichiarato nella ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. 26662706709-9” nonché di “dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile le suddette ricevute di notificazione postale”, con l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento di legge ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c. e con condanna delle convenute al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice, da liquidarsi in separato giudizio. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
2. A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto:
A) che, in data 05 ottobre 2016, le è stato notificato, a mezzo del servizio postale, il preavviso di fermo amministrativo n. 01280201600005184000, relativo al proprio ciclomotore targato DE03618; R.G. n. 3358/2017
B) che il preavviso di fermo amministrativo è fondato su due presunti omessi pagamenti richiesti con riferimento a due atti impositivi e, segnatamente, la cartella di pagamento n. 01220140010923183000 asseritamente notificata in data
18 settembre 2015, relativa ad una contravvenzione al Codice della Strada commessa nel 2013 e sanzionata dal per € 143,75 e Controparte_5
l'avviso di accertamento n. TFK010102169/2015, asseritamente notificato in data
02 ottobre 2015, relativo a presunte maggiori imposte IRPEF ed addizionali, oltre sanzioni ed interessi, dovute per l'anno 2010 per € 31.555,21;
C) che il preavviso di fermo è stato opposto innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Avellino, ove è stata eccepita l'inesistenza dei debiti per omessa notifica degli atti presupposti;
D) Che l' , nel costituirsi innanzi Controparte_6 alla Commissione Tributaria, ha fatto rilevare la regolarità della notifica a mezzo del servizio postale, essendo la consegna stata effettuata a mani della domestica in data 02 ottobre 2015;
E) che la Commissione Tributaria di Avellino, dopo aver sospeso con provvedimento del 21 marzo 2017 l'esecutività del fermo e degli atti presupposti, ha poi rigettato il ricorso, in quanto la contestazione della notificazione degli atti presupposti avrebbe dovuto costituire oggetto di proposizione di querela di falso;
F) che la raccomandata A/R è stata ricevuta da una domestica in data 02 ottobre
2015, priva di identificazione e, tuttavia, l'attrice non ha mai avuto una domestica e neppure persone autorizzate a ricevere atti in sua assenza, ad eccezione del coniuge;
Persona_1
G) che non risultano neppure i dati anagrafici della presunta domestica, la cui firma è peraltro indecifrabile.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 dicembre 2017, eccependo la nullità dell'atto di citazione per Controparte_1 esser indeterminato l'oggetto della domanda, in quanto l'attrice ha omesso di precisare il documento oggetto della querela di falso e di indicare il numero dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, con conseguente necessità di ordinare l'integrazione della domanda, onde consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Nel merito, ha poi fatto rilevare che le dichiarazioni rese dalla incaricata alla ricezione degli atti in ordine alla sua qualità di ricevente la notifica rendono la R.G. n. 3358/2017
stessa perfettamente valida ed esonerano da ogni Controparte_1 responsabilità, salvo ne venga dimostrata la collusione e la mala fede da parte del dipendente che ha recapitato l'atto accertando.
La convenuta ha, inoltre, eccepito il proprio “difetto di legittimazione passiva” con riguardo alla doglianza di parte attrice avente ad oggetto la difformità tra la sottoscrizione apposta e le dichiarazioni rese in ordine alla qualifica della persona ricevente l'atto, in quanto l'accertamento della falsità della sottoscrizione ricade esclusivamente in capo all' . Controparte_4 ha, pertanto, concluso chiedendo “1) in via preliminare di Controparte_1 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di 2) Controparte_1 di dichiarare la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. con conseguente richiesta di integrazione dell'atto ai sensi dell'art. 164 comma 5
c.p.c.; 3) con vittoria di spese, diritti e onorari di procedura”.
4. Si è costituta, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 novembre 2017, , chiedendo Controparte_6
“in via preliminare la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva e in via subordinata il rigetto dell'avversa domanda in quanto nulla e/o infondata in fatto e/o in diritto”.
In particolare, la convenuta ha fatto rilevare che alcuna responsabilità le può essere imputata in relazione alla falsità ideologica dell'avviso di ricevimento n.
922/15, relativo alla raccomandata n. 766627067099, avente ad oggetto l'avviso di accertamento di cui è causa, non rientrando l'attività materiale della spedizione nelle sue competenze;
che, essendo la domanda attorea atta ad ottenere la dichiarazione della falsità e della non autenticità della sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento, unica legittimata passiva deve ritenersi Controparte_7 ed il messo notificatore, quale autore materiale del procedimento di notifica;
[...] che la querela di falso ex art. 221 c.p.c. è affetta da nullità, in quanto incombe sulla parte attrice provare l'assenza all'epoca dei fatti di collaboratrici domestiche;
che tale fatto è stato, al contrario, smentito dalla circostanza che la notifica di un differente atto è stata effettuata nei confronti dell'attrice in data 08.06.2015 con le stesse modalità ed alla stessa consegnataria, come risulta dall'avviso di ricevimento n. 611, relativo alla raccomandata n. 766400483557.
5. Il Giudice, disposta la comunicazione al PM sede, all'udienza del 19 marzo 2018 ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. VI, cod. proc. civ. ed, istruita la causa con R.G. n. 3358/2017
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed escussione testimoniale, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 225 c.p.c., previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
6. Ciò posto, passando ad esaminare la res controversa, va premesso che il legislatore ha previsto, accanto ad un giudizio incidentale, anche un giudizio autonomo di querela di falso, così manifestando la volontà di costruire la certezza in ordine ai documenti come un bene autonomo, che prescinde dal suo collegamento con un processo attualmente pendente e, quindi, con la efficacia probatoria ricavabile dalla scrittura.
In ogni caso, la querela di falso, tanto se proposta in via principale che in via incidentale, ha lo scopo di privare una scrittura privata riconosciuta o un atto pubblico della sua intrinseca idoneità a far fede, vale a dire a servire come prova di atti o di rapporti (cfr. Cass. 20.06.2000 n. 8362).
Chiarita la natura del procedimento di querela di falso, trattasi, nel caso di specie, di querela di falso proposta in via principale.
Orbene, il Collegio ritiene che la domanda attorea possa esser decisa facendo applicazione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale la domanda può esser decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante
Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del
2012; l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ., Sez. Un. n. 9936 del 2014).
7. Ed, invero, nel caso di specie, la querela proposta in via principale da Pt_1
è inammissibile sulla scorta dei motivi di seguito illustrati.
[...]
L'attrice ha inteso incardinare il presente giudizio al fine di sentir Parte_1 accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità di quanto dichiarato nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 766627067099, indirizzata a in Avella, alla via Cardinale D'Avanzo n. 54 e ricevuta da persona Parte_1 addetta alla casa in data 02 ottobre 2015. R.G. n. 3358/2017
In particolare, l'attrice ha sostenuto, in primo luogo, la falsità dell'attestazione, contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 766627067099, in ordine alla circostanza per cui il consegnatario dell'atto era una domestica della propria abitazione priva di identificazione e, tuttavia, l'attrice non ha mai avuto alle proprie dipendenze una domestica e neppure persone autorizzate a ricevere atti in sua assenza, ad eccezione del coniuge . Persona_1
Sul punto, il Collegio evidenzia che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale l'efficacia probatoria privilegiata –fino a querela di falso- che l'art. 2700 c.c. riconosce all'atto pubblico copre soltanto i seguenti fatti: la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale dichiari avvenuti in sua presenza.
Dunque, nell'ipotesi di notificazione di atti a mezzo del servizio postale, le attestazioni apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente che provvede al recapito del plico fanno fede fino a querela di falso in ordine all'indicazione di un determinato luogo, dimora o domicilio del notificando e della persona che riceve l'atto (cfr. Cass. 22.5.05 n. 8500).
Tale efficacia probatoria privilegiata non si estende anche al contenuto sostanziale di dette dichiarazioni e, pertanto, non copre la veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dal consegnatario dell'atto circa le qualità o le condizioni personali o i rapporti intercorrenti con il destinatario della notificazione stessa, quale è
l'eventuale rapporto di lavoro e/o la situazione di convivenza (cfr. Cass. S.U.
1993/6635; Cass. 2011/10569).
Per tale ragione l'interessato, al fine di contestare l'eventuale mancanza di tali qualità o rapporti, pur dichiarati dal consegnatario dell'atto e riportati nella relata di notifica, non è tenuto a proporre la querela di falso, ma può utilizzare qualsiasi idoneo mezzo di prova (Cfr. Cass. 2000/8799).
Analoghe affermazioni relativamente ai limiti della pubblica fede al solo contenuto estrinseco dell'atto sono ribadite dalla costante giurisprudenza (Cfr. Cass.
12386/2006; Cass. 10702/2005; Cass. 4865/1998; Cass. 672/1998; Cass.
10219/1996) che ammette la parte a dimostrare, con ogni mezzo di prova, la non conformità al vero del contenuto ideologico del documento (C. 6959/1999).
Pertanto, dall'applicazione al caso in esame dei principi di diritto sopra enunciati, discende quale diretta conseguenza l'inammissibilità della querela di falso in R.G. n. 3358/2017
quanto l'oggetto della stessa attiene ad elementi intrinseci della dichiarazione, quale l'identità del consegnatario, non valutabile dal pubblico ufficiale.
L'attrice ben avrebbe potuto provare con ogni mezzo di prova Parte_1 idoneo a tal fine quanto contestato con la querela di falso in esame.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la querela di falso deve essere dichiarata inammissibile, vertendo sulla verità intrinseca delle dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario, non coperta da efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700
c.c..
8. Tale declaratoria di inammissibilità rende, da un lato, superflua ogni valutazione in ordine alla prova testimoniale assunta nel corso del giudizio (in cui l'unico teste attoreo, , escusso all'udienza del 18 ottobre 2021 ed interrogato sul Testimone_1 capo n. 2 della memoria n. 2 ex art. 183, co. VI, c.p.c., ha riferito di non essere a conoscenza della circostanza se presso l'abitazione dell'attrice vi fosse qualcuno che prestava attività domestica e di nulla sapere circa le modalità di consegna della posta presso l'abitazione dell'attrice) e, dall'altro, comporta il rigetto per infondatezza della domanda di condanna generica delle parti convenute al risarcimento dei danni subiti e subendi.
9. Alla declaratoria di inammissibilità della domanda devono seguire, poi, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., ulteriori due pronunce accessorie, per effetto della quali va disposto che il Cancelliere faccia menzione della sentenza sull'originale o sulla copia del documento e che la parte querelante sia condannata ad una pena pecuniaria non inferiore a due euro e non superiore a venti euro.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'attrice , ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in Parte_1 dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. N. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa) e tenuto conto delle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, con applicazione dei valori minimi, in ragione della non particolare complessità della controversia e della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: R.G. n. 3358/2017
-dichiara inammissibile la querela di falso proposta in via principale dall'attrice con riferimento all'avviso di ricevimento della raccomandata postale Parte_1
n. 76662706709-9;
- rigetta la domanda attorea di condanna generica al risarcimento dei danni;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in € Controparte_4
3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'attrice al pagamento della pena pecuniaria di € 10,00; Parte_1
- dispone che, a cura della Cancelleria, sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale ovvero sulla copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 76662706709-9 ex art. 226 c.p.c..
Così deciso in data 17 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Villani dott. Sossio Pellecchia