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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
UR NI, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 92/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Basilicata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SANZIONE AMM.VA n. 11071/2024 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 17/2/2025 la società Ricorrente_1 impugnava l'atto di irrogazione e intimazione di pagamento della sanzione amministrativa prot. n.11071/2024 notificato a mezzo PEC il 22/11/2024 relativo alla comunicazione di regolarizzazione di pagamento del contributo unificato tributario notificata il 24/11/2021 concernente il ricorso per cassazione iscritto al n.14528/2015 R.G. Eccepiva la nullità dell'atto di irrogazione della sanzione amministrativa per vizio di notifica, l'errata individuazione del soggetto destinatario della notifica, nonché l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art.7 commi 1, 3 e
3 bis D.Lgs. 472/1997 per manifesta sproporzione della sanzione. Eccepiva altresì la violazione degli artt.4 comma 1 lettera b) e 5 D.Lgs. 87/2024, nonché dell'art.3 commi 2 e 3 D.Lgs. 472/1997, oltre che degli artt.
3 e 117 Cost. e 7 CEDU e art.49 Carta Diritti Fondamentali U.E.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze depositando nel fascicolo di parte le controdeduzioni, ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva del Ministero medesimo – Dipartimento della Giustizia Tributaria, precisando che nell'ambito dei procedimenti trattati dinanzi alla Corte Suprema di
Cassazione l'attività di controllo e verifica del pagamento del contributo unificato è di esclusiva competenza degli uffici preposti presso il citato Organo di Giustizia, mentre l'attività di riscossione compete agli Uffici di
Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso in considerazione del fatto che la pretesa azionata si è cristallizzata a seguito della mancata impugnazione dell'invito al pagamento del contributo unificato, notificato il 24/11/2021, che è atto autonomamente impugnabile. Nelle controdeduzioni il Ministero ha contestato tutte le altre argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva e, comunque, nel merito, il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
All'odierna udienza il procedimento veniva discusso e riservato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per vizio di notifica. Parte ricorrente evidenzia come dalla stessa PEC di notifica l'atto è stato erroneamente notificato al generico indirizzo PEC Email_3, laddove invece doveva essere notificato presso l'indirizzo della società contribuente ovvero alla PEC Email_4. In virtù di tanto l'atto impugnato, secondo parte ricorrente, sarebbe gravato da vizi di nullità derivante dalla nullità / inesistenza della sua notifica.
All'uopo è utile richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui sia il vizio di nullità della notifica che quello di inesistenza della stessa sono irrilevanti, ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, perché comunque impugnato nei termini di legge. Tale principio è stato ribadito dalla Sezione
Tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n.16610 del 7 agosto 2015.
Osserva la Corte che, in tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Cass. Civ. Sez. V n. 8374 del
24/04/2015; conformi Cass. Civ. Sez. V n. 654 del 15/01/2014; Cass. Civ. Sez. V n.2272 del 31/01/2011;
Cass. Civ. Sez. 5 ord. n.21071 del 24/08/2018; Cass. Civ. Sez. III ord. n.26310 del 29/09/2021).
Le richiamate numerose sentenze, emanate in diverse annualità, confermano che il principio espresso costituisce oramai orientamento di legittimità consolidato, secondo cui la validità dell'atto tributario dipende dall'esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d'imposta e non dalla ritualità della sua notificazione.
Come già detto la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo tributario, “cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, ad esempio per essere stato impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo” (cfr. Cass. 5057, 9036 e 9358, tutte del 2015).
Più precisamente nella sentenza n.5057/2015, si legge che il raggiungimento dello scopo, consentendo la piena conoscenza dell'atto, “realizza il nucleo forte di tutela dell'esercizio del diritto di difesa cui sono parametrare tutte le garanzie offerte dall'ordinamento… senza dar rilievo ad aspetti puramente formali che ostacolino la pronuncia sostanziale di giustizia alla quale tende l'ordinamento”.
Pertanto, in coerenza con l'approccio “sostanzialistico” sposato dai giudici di nomofilachia, in caso di raggiungimento dello scopo, eventuali vizi della notifica, sia che si tratti di nullità che di inesistenza, sono sanati dalla tempestività della relativa impugnazione.
La regola della sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, normativamente prevista in relazione agli atti processuali, è costantemente considerata applicabile anche ai vizi della notifica degli atti “sostanziali”, compresi gli atti tributari (cfr. Cass. 416, 1301, 2197, 8674 e 14536, tutte del 2015).
Nel caso di specie, come si evince dalla lettura del ricorso introduttivo, parte ricorrente è comunque venuta in possesso dell'atto di irrogazione e intimazione al pagamento della sanzione amministrativa, che ha impugnato nei termini di legge e ha depositato come doc. 4 nel fascicolo di parte. Ciò ha consentito a parte ricorrente di proporre un'impugnazione argomentata, con conseguente espletamento del pieno diritto di difesa.
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia
e delle Finanze proprio per le considerazioni esposte nelle controdeduzioni. Infatti, a dire dello stesso resistente, l'ente impositore è da individuarsi nella Corte di Cassazione, cui compete direttamente la gestione del contributo unificato, mentre la procedura di riscossione compete agli uffici di segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria. Infatti, l'atto impugnato è stato emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, legittimato passivamente a stare in giudizio.
Chiarito ciò, deve accogliersi l'eccezione sollevata da parte resistente secondo cui la mancata impugnazione dell'invito al pagamento rende definitiva la pretesa tributaria. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21538/2022, ha ribadito l'orientamento secondo il quale “L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 D.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento”.
Risulta pacifico in atti che parte ricorrente non ha impugnato l'invito al pagamento del contributo unificato il
24/11/2021, anche perché a pag.3 del ricorso ha specificato di aver ricevuto l'invito a versare la somma di
€ 3372,00 che, per mera svista, la società contribuente non ha versato. In conseguenza di tanto la pretesa azionata si è cristallizzata a seguito di mancata impugnazione dell'atto presupposto e cioè dell'invito al pagamento del contributo dovuto.
Anche la censura relativa alla sproporzionalità della sanzione applicata è priva di fondamento. Infatti, in caso di mancato o insufficiente pagamento del Contributo Unificato l'art.71 D.P.R. 131/1986, nel testo previgente a quello attuale, prevedeva l'applicazione della sanzione dal 100% al 200%. A far data dall'1 Settembre
2024, sempre ai sensi del citato art.71 (così come modificato dal D.Lgs. 87/2024), tale sanzione è abbattuta al 70%.
Nel caso di specie, essendo la violazione accertata il 16/9/2021, coincidente con il deposito della sentenza n.25021/2021 della Suprema Corte, non è possibile applicare la sanzione del 70%, che è stata introdotta dopo ben tre anni, come sopra specificato.
Le spese vengono compensate stante la peculiarità della materia relativa all'applicabilità delle sanzioni ed alle modifiche legislative intervenute, nonché per il rigetto reciproco di alcune eccezioni processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
UR NI, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 92/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Basilicata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SANZIONE AMM.VA n. 11071/2024 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 17/2/2025 la società Ricorrente_1 impugnava l'atto di irrogazione e intimazione di pagamento della sanzione amministrativa prot. n.11071/2024 notificato a mezzo PEC il 22/11/2024 relativo alla comunicazione di regolarizzazione di pagamento del contributo unificato tributario notificata il 24/11/2021 concernente il ricorso per cassazione iscritto al n.14528/2015 R.G. Eccepiva la nullità dell'atto di irrogazione della sanzione amministrativa per vizio di notifica, l'errata individuazione del soggetto destinatario della notifica, nonché l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art.7 commi 1, 3 e
3 bis D.Lgs. 472/1997 per manifesta sproporzione della sanzione. Eccepiva altresì la violazione degli artt.4 comma 1 lettera b) e 5 D.Lgs. 87/2024, nonché dell'art.3 commi 2 e 3 D.Lgs. 472/1997, oltre che degli artt.
3 e 117 Cost. e 7 CEDU e art.49 Carta Diritti Fondamentali U.E.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze depositando nel fascicolo di parte le controdeduzioni, ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva del Ministero medesimo – Dipartimento della Giustizia Tributaria, precisando che nell'ambito dei procedimenti trattati dinanzi alla Corte Suprema di
Cassazione l'attività di controllo e verifica del pagamento del contributo unificato è di esclusiva competenza degli uffici preposti presso il citato Organo di Giustizia, mentre l'attività di riscossione compete agli Uffici di
Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso in considerazione del fatto che la pretesa azionata si è cristallizzata a seguito della mancata impugnazione dell'invito al pagamento del contributo unificato, notificato il 24/11/2021, che è atto autonomamente impugnabile. Nelle controdeduzioni il Ministero ha contestato tutte le altre argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva e, comunque, nel merito, il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
All'odierna udienza il procedimento veniva discusso e riservato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per vizio di notifica. Parte ricorrente evidenzia come dalla stessa PEC di notifica l'atto è stato erroneamente notificato al generico indirizzo PEC Email_3, laddove invece doveva essere notificato presso l'indirizzo della società contribuente ovvero alla PEC Email_4. In virtù di tanto l'atto impugnato, secondo parte ricorrente, sarebbe gravato da vizi di nullità derivante dalla nullità / inesistenza della sua notifica.
All'uopo è utile richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui sia il vizio di nullità della notifica che quello di inesistenza della stessa sono irrilevanti, ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, perché comunque impugnato nei termini di legge. Tale principio è stato ribadito dalla Sezione
Tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n.16610 del 7 agosto 2015.
Osserva la Corte che, in tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Cass. Civ. Sez. V n. 8374 del
24/04/2015; conformi Cass. Civ. Sez. V n. 654 del 15/01/2014; Cass. Civ. Sez. V n.2272 del 31/01/2011;
Cass. Civ. Sez. 5 ord. n.21071 del 24/08/2018; Cass. Civ. Sez. III ord. n.26310 del 29/09/2021).
Le richiamate numerose sentenze, emanate in diverse annualità, confermano che il principio espresso costituisce oramai orientamento di legittimità consolidato, secondo cui la validità dell'atto tributario dipende dall'esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d'imposta e non dalla ritualità della sua notificazione.
Come già detto la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo tributario, “cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, ad esempio per essere stato impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo” (cfr. Cass. 5057, 9036 e 9358, tutte del 2015).
Più precisamente nella sentenza n.5057/2015, si legge che il raggiungimento dello scopo, consentendo la piena conoscenza dell'atto, “realizza il nucleo forte di tutela dell'esercizio del diritto di difesa cui sono parametrare tutte le garanzie offerte dall'ordinamento… senza dar rilievo ad aspetti puramente formali che ostacolino la pronuncia sostanziale di giustizia alla quale tende l'ordinamento”.
Pertanto, in coerenza con l'approccio “sostanzialistico” sposato dai giudici di nomofilachia, in caso di raggiungimento dello scopo, eventuali vizi della notifica, sia che si tratti di nullità che di inesistenza, sono sanati dalla tempestività della relativa impugnazione.
La regola della sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, normativamente prevista in relazione agli atti processuali, è costantemente considerata applicabile anche ai vizi della notifica degli atti “sostanziali”, compresi gli atti tributari (cfr. Cass. 416, 1301, 2197, 8674 e 14536, tutte del 2015).
Nel caso di specie, come si evince dalla lettura del ricorso introduttivo, parte ricorrente è comunque venuta in possesso dell'atto di irrogazione e intimazione al pagamento della sanzione amministrativa, che ha impugnato nei termini di legge e ha depositato come doc. 4 nel fascicolo di parte. Ciò ha consentito a parte ricorrente di proporre un'impugnazione argomentata, con conseguente espletamento del pieno diritto di difesa.
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia
e delle Finanze proprio per le considerazioni esposte nelle controdeduzioni. Infatti, a dire dello stesso resistente, l'ente impositore è da individuarsi nella Corte di Cassazione, cui compete direttamente la gestione del contributo unificato, mentre la procedura di riscossione compete agli uffici di segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria. Infatti, l'atto impugnato è stato emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, legittimato passivamente a stare in giudizio.
Chiarito ciò, deve accogliersi l'eccezione sollevata da parte resistente secondo cui la mancata impugnazione dell'invito al pagamento rende definitiva la pretesa tributaria. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21538/2022, ha ribadito l'orientamento secondo il quale “L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 D.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento”.
Risulta pacifico in atti che parte ricorrente non ha impugnato l'invito al pagamento del contributo unificato il
24/11/2021, anche perché a pag.3 del ricorso ha specificato di aver ricevuto l'invito a versare la somma di
€ 3372,00 che, per mera svista, la società contribuente non ha versato. In conseguenza di tanto la pretesa azionata si è cristallizzata a seguito di mancata impugnazione dell'atto presupposto e cioè dell'invito al pagamento del contributo dovuto.
Anche la censura relativa alla sproporzionalità della sanzione applicata è priva di fondamento. Infatti, in caso di mancato o insufficiente pagamento del Contributo Unificato l'art.71 D.P.R. 131/1986, nel testo previgente a quello attuale, prevedeva l'applicazione della sanzione dal 100% al 200%. A far data dall'1 Settembre
2024, sempre ai sensi del citato art.71 (così come modificato dal D.Lgs. 87/2024), tale sanzione è abbattuta al 70%.
Nel caso di specie, essendo la violazione accertata il 16/9/2021, coincidente con il deposito della sentenza n.25021/2021 della Suprema Corte, non è possibile applicare la sanzione del 70%, che è stata introdotta dopo ben tre anni, come sopra specificato.
Le spese vengono compensate stante la peculiarità della materia relativa all'applicabilità delle sanzioni ed alle modifiche legislative intervenute, nonché per il rigetto reciproco di alcune eccezioni processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.