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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 536/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 536/2022 tra
[...]
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 25 marzo 2025 sono comparsi:
Per per 'avv. Stefania Dimasi in sostituzione dell'avv. Bistolfi;
Parte_1 Parte_1
Per uale mandataria di e di l'avv. Alessandro Vielmi in Controparte_1 CP_2 Parte_2 CP_3 sostituzione dell'avv. Catavello;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Gli attori precisano come da foglio depositato il 24.3.2025; la convenuta precisa come da foglio depositato il 19.3.2025
Il giudice invita le parti a discutere la causa.
All'esito della discussione, le parti si riportano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle loro domande (ribadita, per gli attori, la tardività della notifica del decreto ingiuntivo impugnato e la nullità delle clausole b) e f) per violazione della normativa antitrust, profili contestati dalla convenuta).
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Alle ore 12.40 l'udienza viene sospesa. Alle ore 15.00 l'udienza viene ripresa e il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 536/2022 promossa da:
IM.
[...]
Parte_3 con l'avv. R. Bistolfi;
ATTORI contro quale mandataria di e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 con l'avv. G. Catavello;
CONVENUTA
Oggetto: contratto di leasing, nullità fideiussione
Conclusioni: come da verbale
Per gli attori: contrariis rejectis, riservata ogni più opportuna deduzione, produzione ovvero istanza, voglia l'Ill.mo designato giudice del Tribunale di Brescia: nel merito in via pregiudiziale, in accoglimento del primo motivo di opposizione, accertare e dichiarare l'inefficacia del provvedimento numero 2976/2021 Ing., numero 8483/2021 R.G., pubblicato in data
26.07.2021 dal Tribunale di Brescia, in quanto è stato notificato dalla e Controparte_4 Controparte_5 mandatarie della in data 01 dicembre 2021 e, pertanto, ben oltre il termine di 60 giorni Parte_4 previsto dall'art. 644 C.p.c.;
pagina 2 di 9 nel merito, in accoglimento del terzo motivo di opposizione, accertare e dichiarare la nullità delle clausole
B) e F) contenute nel contratto di fideiussione sottoscritto in data 13.09.2007 con l'allora Controparte_6
perché contrarie alla normativa anticoncorrenziale e, per l'effetto, escluso che la menzionata Società
[...] di Leasing, avrebbe egualmente concluso tale contratto, senza le tre clausole colpite dalla nullità, dichiarare in via principale la nullità ex art. 1419, primo comma, cod. civ. dell'intero contratto fideiussorio in esame, con conseguente liberazione del Conchiudente dalle obbligazioni assunte in forza del citato contratto fideiussorio ed in ogni caso, in via subordinata, dichiarare la nullità delle menzionate tre clausole per contrarietà alla normativa antitrust con ogni conseguenza che l'ordinamento vi correla;
sempre nel merito, in accoglimento del quarto motivo di opposizione, previa dichiarazione di nullità della clausola F) contenuta nel contratto di fideiussione sottoscritto in data 13.09.2007, di accertare e dichiarare la ed alla mandatarie della decaduta dalla possibilità di Controparte_4 Controparte_5 Parte_4 far valere le sue pretese nei confronti dell'odierno Opponente giusto il disposto dell'art. 1957 cod. civ.; sempre nel merito, in accoglimento del quinto motivo, accertare e dichiarare la nullità per violazione del disposto di cui agli art. 117 T.u.b., commi quarto ed ottavo, nonché del provvedimento della Banca d'Italia del 29/07/2009, ovvero buon ultimo per indeterminatezza ex art. 1346 cod. civ., contenuta nel contratto di locazione finanziaria numero 246279 stipulato in data 13.09.2007 e successivamente modificato con scrittura del 27.09.2016, dichiarando per l'effetto, che gli interessi corrispettivi dovuti dalla conchiudente debbono essere conteggiati al tasso sostitutivo ex art. 117 T.u.b., comma settimo, con Parte_1 conseguente compensazione delle somme indebitamente versate, maggiorate degli interessi legali moratori a decorrere da ogni singolo addebito e fino al saldo finale, con il capitale residuo ancora dovuto in esecuzione del contratto di locazione finanziaria azionato;
sempre nel merito, in accoglimento del sesto motivo, dichiarare la revoca del provvedimento monitorio numero 2976/2021 Ing., numero 8483/2021 R.G., pubblicato in data 26.07.2021 dal Tribunale di Brescia, in quanto per i motivi esposti, il credito azionato è infondato quanto meno nel quantum;
in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale, maggiorato del rimborso forfettario, degli accessori fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Per la convenuta: in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della fideiussione, la carenza di interesse e di legittimazione ad agire, la non accoglibilità e la sua infondatezza;
- nel merito, rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2976/2021 (R.G. 8483/2021), emesso il 24 luglio 2021 dal Tribunale di Brescia;
- nella denegata ipotesi di mancata conferma dell'ingiunzione opposta, accertare e dichiarare il diritto di nella sua qualità di mandataria di Parte_4
e al pagamento dell'importo di Euro Euro 86.107,33, ovvero quella Controparte_4 Controparte_5 pagina 3 di 9 diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali di mora Cont dalla data dell'estratto conto al soddisfo e, per l'effetto, condannare (P. I.V.A. , Parte_3 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t., e il signor (cod. fisc. Parte_1
), residente in [...] – Bareggio (MI), al pagamento C.F._1 dell'importo di Euro 86.107,33, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali di mora dall'estratto conto al soddisfo
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
Im. (“ ) – debitrice principale – e – fideiussore – hanno proposto opposizione Pt_3 Pt_1 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2967/2021 del 26.7.2021 con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto loro di pagare in solido la somma di € 86.107,33, somma dovuta in forza del contratto di leasing n. 246279 stipulato in data 13.9.2007 da e avente ad oggetto un bene immobile e risolto Pt_1 Controparte_6 in forza di clausola risolutiva espressa in data 16.5.2017.
A fondamento delle proprie pretese, gli opponenti hanno dedotto: a) l'inefficacia del decreto ingiuntivo per non essere stato notificato nel termine richiesto dall'art. 644 c.p.c.; b) la nullità della fideiussione sottoscritta da e, in subordine, delle sole clausole B) ed F), per contrarietà alla normativa antitrust di Parte_1 cui alla L.287/1990; d) la conseguente applicabilità dell'art. 1957 c.c. e la decadenza dal termine semestrale ivi previsto;
e) la nullità del contratto di leasing n. 246279 per violazione dell'art. 117, c. 4 e 8 TUB, violazione del provvedimento di Banca d'Italia del 29.7.2009 e / o per indeterminatezza ex art. 1346 c.c.; f)
l'infondatezza del credito ingiunto, perlomeno nel quantum.
***
Sulla notifica del decreto ingiuntivo opposto
Gli opponenti hanno dedotto l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, perché emesso in data 26.7.2021
e notificato alla debitrice principale solo in data 1.12.2021, oltre il termine di 60 giorni prescritto dall'art. 644 c.p.c.
Nel caso in esame, effettivamente, risulta che la notifica del provvedimento monitorio è stata effettuata oltre i 60 giorni prescritti. Da ciò consegue l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, la Cassazione ha altresì precisato che in caso di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, ove venga proposta opposizione, il ricorso per ingiunzione deve essere trattato alla stregua di una comune domanda giudiziale, sulla quale il giudice dell'opposizione non può esimersi dal giudicare nel merito. La notifica oltre il termine ex art. 644 c.p.c., infatti, denota la volontà del presunto creditore di avvalersi del provvedimento monitorio (cfr Cass. civ., sez. III, n. 3908/2016; Cass. civ., sez. II, n.
951/2013; Cass. civ., sez. I, n. 21050/2006).
pagina 4 di 9 Sulla nullità della fideiussione
Preliminarmente si osserva che l'opposta ha originariamente eccepito la “carenza di legittimazione ad agire” di cui non si applicherebbe la disciplina antitrust “perché non qualificabile come Parte_1 consumatore” (sul presupposto, inespresso, che l'impugnativa negoziale dei contratti a valle di un'intesa, a monte, illecita per violazione della normativa antitrust, sia riservata esclusivamente ai soggetti che a valle risentono negativamente in via riflessa degli effetti distorsivi della concorrenza e che sono “consumatori” finali esclusivamente se rientranti nella definizione della disciplina consumeristica).
Al riguardo è sufficiente evidenziare che, nel corso del giudizio, l'attrice ha precisato che la questione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, originariamente dedotta in giudizio come oggetto di domanda di accertamento in via principale, era da intendersi come proposta in via di eccezione.
Da tale precisazione discende che l'eccezione di “difetto di legittimazione ad agire” originariamente formulata deve ritenersi assorbita, a prescindere dalla fondatezza o meno della tesi sostenuta dall'opposta (e fermo il rilievo per cui la legittimazione ad agire sussiste per il solo fatto di aver proposto una determinata domanda).
Quanto all'eccezione di nullità della garanzia, si evidenzia che in data 13.9.2007 si è Parte_1 costituito fideiussore di per l'adempimento di “qualsiasi obbligazione dipendente dal contratto di Pt_1 leasing n. 246279 fino alla concorrenza di € 1.062.174,60”. Si tratta, dunque, di una fideiussione specifica, e non omnibus.
Con riferimento alla invalidità delle citate clausole, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU.
41994/2021) hanno affermato, come noto, che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nel caso in esame le clausole di cui alle lettere B) e F) della fideiussione riproducono il contenuto delle clausole di cui agli artt. 2 e 6 dello schema di “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus)” predisposto dall'ABI, che la Suprema Corte ha ritenuto affette da nullità in quanto frutto di un'intesa illecita per contrarietà con l'art. 2, c. 2 lett. a) della legge n. 287/1990.
Tuttavia, è necessario precisare che, come già accennato, la fideiussione oggetto di causa non è una fideiussione omnibus, bensì specifica, poiché prestata solo ed esclusivamente in relazione alle obbligazioni nascenti dal contratto di leasing n. 246279 concluso tra e . Pt_1 CP_6
pagina 5 di 9 Nonostante isolate pronunce di segno contrario, la giurisprudenza consolidata di legittimità afferma che i principi sanciti dalla sopra citata sentenza delle Sezioni Unite si applicano solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, e non anche alle fideiussioni specifiche.
Ne consegue che l'affermazione attorea di nullità non può ritenersi assistita dall'accertamento privilegiato di illegittimità effettuato da Banca d'Italia con il noto provvedimento 55/2005, riferito, per l'appunto, a uno schema di fideiussione omnibus. In altre parole, la coincidenza delle pattuizioni contenute in un contratto di fideiussione specifica con le clausole nulle dello schema di fideiussione omnibus ABI non è di per sé sufficiente a dimostrare l'illiceità delle stesse, difettando la prova che l'adozione nel regolamento contrattuale di clausole conformi al modello ABI sia stata la conseguenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte.
In definitiva, in assenza di allegazioni e prove circa la derivazione del contratto in esame da un'intesa anticoncorrenziale in violazione della normativa antitrust, il contratto non può essere ritenuto nullo.
Da ciò discende altresì la piena validità della clausola di cui alla lett. F) della fideiussione oggetto di causa e la non applicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c.
Sulla nullità del contratto di leasing
Gli opponenti hanno dedotto “la scarsa trasparenza di nella determinazione delle condizioni CP_6 economiche del contratto di leasing n. 246279 e, in particolare, del tasso interno di attualizzazione (cd tasso leasing)”. Più precisamente, nel regolamento negoziale sarebbe stato indicato erroneamente “un tasso leasing pari al T.a.n.”, mentre nelle operazioni di leasing si dovrebbe fare riferimento al T.I.R. (tasso interno di rendimento). Da ciò conseguirebbe l'applicazione dell'art. 117, c.7 TUB.
La censura non può essere accolta.
Anche a voler ritenere che il tasso leasing indicato sia errato, dall'analisi del contratto prodotto emerge l'esatta indicazione di voci quali il valore d'acquisto del bene (€ 550.000), l'importo della maxi-rata inziale (€
100.000), la durata della locazione finanziaria (180 mesi), il costo complessivo del finanziamento (€
720.145,50), il numero (179) e l'entità dei canoni (€ 3.464,50), il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di riscatto (€ 165.000), il tasso di indicizzazione (Euribor 3 mesi DIV / 360). In ragione dell'indicazione di questi dati nel contratto, l'utilizzatrice è stata posta nelle condizioni di conoscere sin dal principio quale sarebbe stato l'impatto economico dell'operazione sulle sue finanze, talché deve ritenersi che la censura attorea circa l'indeterminatezza del contratto è in ogni caso infondata.
A ben vedere, in realtà, la censura attorea è stata formulata solo formalmente in termini di
“indeterminatezza” del regolamento contrattuale;
ciò di cui si duole realmente l'attrice è come tasso leasing sia stato indicato il t.a.n. e non il t.i.r.
pagina 6 di 9 La circostanza, ad ogni modo, non comporterebbe l'applicazione della sanzione ex art. 117 comma 7 TUB, che è riservata alle ipotesi di inosservanza dell'art. 117 comma 4 TUB e alle ipotesi di nullità indicate nell'art. 117 comma 6 TUB.
Tali ipotesi, per l'appunto, non vengono in rilievo nella presente vicenda: non ai sensi del comma 4: gli elementi essenziali allo scopo richiesti ex art. 1346 c.c. e 117 comma 4 TUB sono tutti presenti, e il tasso in tesi difforme non ne importa indeterminatezza ma, in ipotesi, espressione incongrua;
non ai sensi del comma 6 TUB, che punisce la difformità delle condizioni indicate in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, ossia rispetto a quelle comunicate alla clientela a norma dell'art. 116 TUB, mentre quelle indicate in contratto non consta differiscano rispetto a condizioni più favorevoli della cui pubblicità non è neppure allegata notizia.
Non trova dunque applicazione la sanzione di nullità parziale con applicazione del tasso legale sostitutivo
(sia esso quello previsto dall'art. 117 co. 7 TUB per il caso di inosservanza dei commi 4 e 6 ovvero quello previsto dall'art. 1284 c.c.)” (così, sentenza n. 180/2021, in motivazione;
in argomento si veda anche la sentenza di questo tribunale n. 202/2021).
Sull'infondatezza del credito ingiunto
Gli opponenti, infine, hanno dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria, quantomeno nel quantum, dovendo il giudice tener conto di eventuali fatti modificativi ed estintivi del credito verificatisi dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo e fino alla decisione del giudizio di opposizione.
Nel caso in esame, l'attuale opposta ha dato piena prova del credito sia con riferimento all'an che al quantum dello stesso, producendo – già in sede monitoria – il contratto di leasing n. 246279 del 13.9.2007,
l'estratto conto del rapporto intercorrente con la debitrice principale, il contratto di fideiussione. Non risultano allegati fatto estintivi o modificativi del credito sopravvenuti.
In sintesi: il decreto ingiuntivo deve essere revocato in quanto notificato tardivamente e dunque inefficace;
nel merito, sussiste la pretesa creditoria dell'odierna opposta.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Le stesse vengono liquidate in favore dell'opposta, tenuto conto del valore della causa, dello scaglione applicabile (52.000,01 – 260.000,00), dei valori medi dei compensi previsti per ciascuna attività effettivamente espletata.
pagina 7 di 9
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione;
rigetta l'opposizione, condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, spese liquidate in € 7.015,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 25.03.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 8 di 9 Sentenza pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. previa lettura in assenza delle parti, rinunzianti a presenziare, e allegazione a verbale, chiuso alle ore 15.15.
Brescia, 25.3.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 536/2022 tra
[...]
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 25 marzo 2025 sono comparsi:
Per per 'avv. Stefania Dimasi in sostituzione dell'avv. Bistolfi;
Parte_1 Parte_1
Per uale mandataria di e di l'avv. Alessandro Vielmi in Controparte_1 CP_2 Parte_2 CP_3 sostituzione dell'avv. Catavello;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Gli attori precisano come da foglio depositato il 24.3.2025; la convenuta precisa come da foglio depositato il 19.3.2025
Il giudice invita le parti a discutere la causa.
All'esito della discussione, le parti si riportano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle loro domande (ribadita, per gli attori, la tardività della notifica del decreto ingiuntivo impugnato e la nullità delle clausole b) e f) per violazione della normativa antitrust, profili contestati dalla convenuta).
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Alle ore 12.40 l'udienza viene sospesa. Alle ore 15.00 l'udienza viene ripresa e il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 536/2022 promossa da:
IM.
[...]
Parte_3 con l'avv. R. Bistolfi;
ATTORI contro quale mandataria di e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 con l'avv. G. Catavello;
CONVENUTA
Oggetto: contratto di leasing, nullità fideiussione
Conclusioni: come da verbale
Per gli attori: contrariis rejectis, riservata ogni più opportuna deduzione, produzione ovvero istanza, voglia l'Ill.mo designato giudice del Tribunale di Brescia: nel merito in via pregiudiziale, in accoglimento del primo motivo di opposizione, accertare e dichiarare l'inefficacia del provvedimento numero 2976/2021 Ing., numero 8483/2021 R.G., pubblicato in data
26.07.2021 dal Tribunale di Brescia, in quanto è stato notificato dalla e Controparte_4 Controparte_5 mandatarie della in data 01 dicembre 2021 e, pertanto, ben oltre il termine di 60 giorni Parte_4 previsto dall'art. 644 C.p.c.;
pagina 2 di 9 nel merito, in accoglimento del terzo motivo di opposizione, accertare e dichiarare la nullità delle clausole
B) e F) contenute nel contratto di fideiussione sottoscritto in data 13.09.2007 con l'allora Controparte_6
perché contrarie alla normativa anticoncorrenziale e, per l'effetto, escluso che la menzionata Società
[...] di Leasing, avrebbe egualmente concluso tale contratto, senza le tre clausole colpite dalla nullità, dichiarare in via principale la nullità ex art. 1419, primo comma, cod. civ. dell'intero contratto fideiussorio in esame, con conseguente liberazione del Conchiudente dalle obbligazioni assunte in forza del citato contratto fideiussorio ed in ogni caso, in via subordinata, dichiarare la nullità delle menzionate tre clausole per contrarietà alla normativa antitrust con ogni conseguenza che l'ordinamento vi correla;
sempre nel merito, in accoglimento del quarto motivo di opposizione, previa dichiarazione di nullità della clausola F) contenuta nel contratto di fideiussione sottoscritto in data 13.09.2007, di accertare e dichiarare la ed alla mandatarie della decaduta dalla possibilità di Controparte_4 Controparte_5 Parte_4 far valere le sue pretese nei confronti dell'odierno Opponente giusto il disposto dell'art. 1957 cod. civ.; sempre nel merito, in accoglimento del quinto motivo, accertare e dichiarare la nullità per violazione del disposto di cui agli art. 117 T.u.b., commi quarto ed ottavo, nonché del provvedimento della Banca d'Italia del 29/07/2009, ovvero buon ultimo per indeterminatezza ex art. 1346 cod. civ., contenuta nel contratto di locazione finanziaria numero 246279 stipulato in data 13.09.2007 e successivamente modificato con scrittura del 27.09.2016, dichiarando per l'effetto, che gli interessi corrispettivi dovuti dalla conchiudente debbono essere conteggiati al tasso sostitutivo ex art. 117 T.u.b., comma settimo, con Parte_1 conseguente compensazione delle somme indebitamente versate, maggiorate degli interessi legali moratori a decorrere da ogni singolo addebito e fino al saldo finale, con il capitale residuo ancora dovuto in esecuzione del contratto di locazione finanziaria azionato;
sempre nel merito, in accoglimento del sesto motivo, dichiarare la revoca del provvedimento monitorio numero 2976/2021 Ing., numero 8483/2021 R.G., pubblicato in data 26.07.2021 dal Tribunale di Brescia, in quanto per i motivi esposti, il credito azionato è infondato quanto meno nel quantum;
in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale, maggiorato del rimborso forfettario, degli accessori fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Per la convenuta: in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della fideiussione, la carenza di interesse e di legittimazione ad agire, la non accoglibilità e la sua infondatezza;
- nel merito, rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2976/2021 (R.G. 8483/2021), emesso il 24 luglio 2021 dal Tribunale di Brescia;
- nella denegata ipotesi di mancata conferma dell'ingiunzione opposta, accertare e dichiarare il diritto di nella sua qualità di mandataria di Parte_4
e al pagamento dell'importo di Euro Euro 86.107,33, ovvero quella Controparte_4 Controparte_5 pagina 3 di 9 diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali di mora Cont dalla data dell'estratto conto al soddisfo e, per l'effetto, condannare (P. I.V.A. , Parte_3 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t., e il signor (cod. fisc. Parte_1
), residente in [...] – Bareggio (MI), al pagamento C.F._1 dell'importo di Euro 86.107,33, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali di mora dall'estratto conto al soddisfo
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CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
Im. (“ ) – debitrice principale – e – fideiussore – hanno proposto opposizione Pt_3 Pt_1 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2967/2021 del 26.7.2021 con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto loro di pagare in solido la somma di € 86.107,33, somma dovuta in forza del contratto di leasing n. 246279 stipulato in data 13.9.2007 da e avente ad oggetto un bene immobile e risolto Pt_1 Controparte_6 in forza di clausola risolutiva espressa in data 16.5.2017.
A fondamento delle proprie pretese, gli opponenti hanno dedotto: a) l'inefficacia del decreto ingiuntivo per non essere stato notificato nel termine richiesto dall'art. 644 c.p.c.; b) la nullità della fideiussione sottoscritta da e, in subordine, delle sole clausole B) ed F), per contrarietà alla normativa antitrust di Parte_1 cui alla L.287/1990; d) la conseguente applicabilità dell'art. 1957 c.c. e la decadenza dal termine semestrale ivi previsto;
e) la nullità del contratto di leasing n. 246279 per violazione dell'art. 117, c. 4 e 8 TUB, violazione del provvedimento di Banca d'Italia del 29.7.2009 e / o per indeterminatezza ex art. 1346 c.c.; f)
l'infondatezza del credito ingiunto, perlomeno nel quantum.
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Sulla notifica del decreto ingiuntivo opposto
Gli opponenti hanno dedotto l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, perché emesso in data 26.7.2021
e notificato alla debitrice principale solo in data 1.12.2021, oltre il termine di 60 giorni prescritto dall'art. 644 c.p.c.
Nel caso in esame, effettivamente, risulta che la notifica del provvedimento monitorio è stata effettuata oltre i 60 giorni prescritti. Da ciò consegue l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, la Cassazione ha altresì precisato che in caso di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, ove venga proposta opposizione, il ricorso per ingiunzione deve essere trattato alla stregua di una comune domanda giudiziale, sulla quale il giudice dell'opposizione non può esimersi dal giudicare nel merito. La notifica oltre il termine ex art. 644 c.p.c., infatti, denota la volontà del presunto creditore di avvalersi del provvedimento monitorio (cfr Cass. civ., sez. III, n. 3908/2016; Cass. civ., sez. II, n.
951/2013; Cass. civ., sez. I, n. 21050/2006).
pagina 4 di 9 Sulla nullità della fideiussione
Preliminarmente si osserva che l'opposta ha originariamente eccepito la “carenza di legittimazione ad agire” di cui non si applicherebbe la disciplina antitrust “perché non qualificabile come Parte_1 consumatore” (sul presupposto, inespresso, che l'impugnativa negoziale dei contratti a valle di un'intesa, a monte, illecita per violazione della normativa antitrust, sia riservata esclusivamente ai soggetti che a valle risentono negativamente in via riflessa degli effetti distorsivi della concorrenza e che sono “consumatori” finali esclusivamente se rientranti nella definizione della disciplina consumeristica).
Al riguardo è sufficiente evidenziare che, nel corso del giudizio, l'attrice ha precisato che la questione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, originariamente dedotta in giudizio come oggetto di domanda di accertamento in via principale, era da intendersi come proposta in via di eccezione.
Da tale precisazione discende che l'eccezione di “difetto di legittimazione ad agire” originariamente formulata deve ritenersi assorbita, a prescindere dalla fondatezza o meno della tesi sostenuta dall'opposta (e fermo il rilievo per cui la legittimazione ad agire sussiste per il solo fatto di aver proposto una determinata domanda).
Quanto all'eccezione di nullità della garanzia, si evidenzia che in data 13.9.2007 si è Parte_1 costituito fideiussore di per l'adempimento di “qualsiasi obbligazione dipendente dal contratto di Pt_1 leasing n. 246279 fino alla concorrenza di € 1.062.174,60”. Si tratta, dunque, di una fideiussione specifica, e non omnibus.
Con riferimento alla invalidità delle citate clausole, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU.
41994/2021) hanno affermato, come noto, che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nel caso in esame le clausole di cui alle lettere B) e F) della fideiussione riproducono il contenuto delle clausole di cui agli artt. 2 e 6 dello schema di “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus)” predisposto dall'ABI, che la Suprema Corte ha ritenuto affette da nullità in quanto frutto di un'intesa illecita per contrarietà con l'art. 2, c. 2 lett. a) della legge n. 287/1990.
Tuttavia, è necessario precisare che, come già accennato, la fideiussione oggetto di causa non è una fideiussione omnibus, bensì specifica, poiché prestata solo ed esclusivamente in relazione alle obbligazioni nascenti dal contratto di leasing n. 246279 concluso tra e . Pt_1 CP_6
pagina 5 di 9 Nonostante isolate pronunce di segno contrario, la giurisprudenza consolidata di legittimità afferma che i principi sanciti dalla sopra citata sentenza delle Sezioni Unite si applicano solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, e non anche alle fideiussioni specifiche.
Ne consegue che l'affermazione attorea di nullità non può ritenersi assistita dall'accertamento privilegiato di illegittimità effettuato da Banca d'Italia con il noto provvedimento 55/2005, riferito, per l'appunto, a uno schema di fideiussione omnibus. In altre parole, la coincidenza delle pattuizioni contenute in un contratto di fideiussione specifica con le clausole nulle dello schema di fideiussione omnibus ABI non è di per sé sufficiente a dimostrare l'illiceità delle stesse, difettando la prova che l'adozione nel regolamento contrattuale di clausole conformi al modello ABI sia stata la conseguenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte.
In definitiva, in assenza di allegazioni e prove circa la derivazione del contratto in esame da un'intesa anticoncorrenziale in violazione della normativa antitrust, il contratto non può essere ritenuto nullo.
Da ciò discende altresì la piena validità della clausola di cui alla lett. F) della fideiussione oggetto di causa e la non applicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c.
Sulla nullità del contratto di leasing
Gli opponenti hanno dedotto “la scarsa trasparenza di nella determinazione delle condizioni CP_6 economiche del contratto di leasing n. 246279 e, in particolare, del tasso interno di attualizzazione (cd tasso leasing)”. Più precisamente, nel regolamento negoziale sarebbe stato indicato erroneamente “un tasso leasing pari al T.a.n.”, mentre nelle operazioni di leasing si dovrebbe fare riferimento al T.I.R. (tasso interno di rendimento). Da ciò conseguirebbe l'applicazione dell'art. 117, c.7 TUB.
La censura non può essere accolta.
Anche a voler ritenere che il tasso leasing indicato sia errato, dall'analisi del contratto prodotto emerge l'esatta indicazione di voci quali il valore d'acquisto del bene (€ 550.000), l'importo della maxi-rata inziale (€
100.000), la durata della locazione finanziaria (180 mesi), il costo complessivo del finanziamento (€
720.145,50), il numero (179) e l'entità dei canoni (€ 3.464,50), il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di riscatto (€ 165.000), il tasso di indicizzazione (Euribor 3 mesi DIV / 360). In ragione dell'indicazione di questi dati nel contratto, l'utilizzatrice è stata posta nelle condizioni di conoscere sin dal principio quale sarebbe stato l'impatto economico dell'operazione sulle sue finanze, talché deve ritenersi che la censura attorea circa l'indeterminatezza del contratto è in ogni caso infondata.
A ben vedere, in realtà, la censura attorea è stata formulata solo formalmente in termini di
“indeterminatezza” del regolamento contrattuale;
ciò di cui si duole realmente l'attrice è come tasso leasing sia stato indicato il t.a.n. e non il t.i.r.
pagina 6 di 9 La circostanza, ad ogni modo, non comporterebbe l'applicazione della sanzione ex art. 117 comma 7 TUB, che è riservata alle ipotesi di inosservanza dell'art. 117 comma 4 TUB e alle ipotesi di nullità indicate nell'art. 117 comma 6 TUB.
Tali ipotesi, per l'appunto, non vengono in rilievo nella presente vicenda: non ai sensi del comma 4: gli elementi essenziali allo scopo richiesti ex art. 1346 c.c. e 117 comma 4 TUB sono tutti presenti, e il tasso in tesi difforme non ne importa indeterminatezza ma, in ipotesi, espressione incongrua;
non ai sensi del comma 6 TUB, che punisce la difformità delle condizioni indicate in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, ossia rispetto a quelle comunicate alla clientela a norma dell'art. 116 TUB, mentre quelle indicate in contratto non consta differiscano rispetto a condizioni più favorevoli della cui pubblicità non è neppure allegata notizia.
Non trova dunque applicazione la sanzione di nullità parziale con applicazione del tasso legale sostitutivo
(sia esso quello previsto dall'art. 117 co. 7 TUB per il caso di inosservanza dei commi 4 e 6 ovvero quello previsto dall'art. 1284 c.c.)” (così, sentenza n. 180/2021, in motivazione;
in argomento si veda anche la sentenza di questo tribunale n. 202/2021).
Sull'infondatezza del credito ingiunto
Gli opponenti, infine, hanno dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria, quantomeno nel quantum, dovendo il giudice tener conto di eventuali fatti modificativi ed estintivi del credito verificatisi dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo e fino alla decisione del giudizio di opposizione.
Nel caso in esame, l'attuale opposta ha dato piena prova del credito sia con riferimento all'an che al quantum dello stesso, producendo – già in sede monitoria – il contratto di leasing n. 246279 del 13.9.2007,
l'estratto conto del rapporto intercorrente con la debitrice principale, il contratto di fideiussione. Non risultano allegati fatto estintivi o modificativi del credito sopravvenuti.
In sintesi: il decreto ingiuntivo deve essere revocato in quanto notificato tardivamente e dunque inefficace;
nel merito, sussiste la pretesa creditoria dell'odierna opposta.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Le stesse vengono liquidate in favore dell'opposta, tenuto conto del valore della causa, dello scaglione applicabile (52.000,01 – 260.000,00), dei valori medi dei compensi previsti per ciascuna attività effettivamente espletata.
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P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione;
rigetta l'opposizione, condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, spese liquidate in € 7.015,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 25.03.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 8 di 9 Sentenza pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. previa lettura in assenza delle parti, rinunzianti a presenziare, e allegazione a verbale, chiuso alle ore 15.15.
Brescia, 25.3.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
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