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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Rel.
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 476/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINI MARISA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MANNARINO ANTONIO, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata in data 08/02/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 8 - considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che ha depositato entro il termine assegnato dichiarazione Parte_1
sottoscritta nella quale ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che non ha depositato entro il termine assegnato la suddetta Controparte_1
dichiarazione a causa di un infortunio all'avambraccio destro che non gli ha permesso di sottoscrivere tempestivamente la dichiarazione di rinuncia alla conciliazione;
- considerato che il predetto ha provveduto a tale adempimento in data 26/11/2024,
confermando la volontà di addivenire alla pronuncia di divorzio alle condizioni concordate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 20/03/2024 sentenza di separazione consensuale n. 115/2024, pubblicata in data 29/03/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 2 di 8 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, impegnandosi, sin da ora, a comunicarsi eventuali variazioni e prestandosi reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o carta di identità validi per l'espatrio a scopo turistico e/o professionale;
2. La figlia MA essendo maggiorenne potrà vedere il padre ogni qualvolta lo desideri mettendosi direttamente d'accordo con lui e ciò anche durante le festività
di Natale, Pasqua e nel periodo estivo.
3. In considerazione delle rispettive capacità economiche dei coniugi, nonché della decisione condivisa che siano la moglie e la figlia MA ad uscire dalla casa famigliare, essendo MA ancora economicamente non autosufficiente, i coniugi concordano che il padre contribuisca al mantenimento della stessa con la corresponsione della somma complessiva di euro 27.000,00 (diconosi ventisettemila euro) con le seguenti modalità:
a) Euro 10.000,00 (diconosi diecimila euro) verranno versati dal padre a MA,
con assegno circolare alla stessa intestato, al momento della sottoscrizione del presente ricorso e contestualmente ossia all'atto della riconsegna delle chiavi della casa famigliare da parte della mogli di cui si dirà meglio Parte_1
nel proseguo;
b) Euro 17.000,00 (diconosi diciasettemila euro) verranno versati dal padre a
MA, sempre con assegno circolare alla stessa intestato, contestualmente ossia all'atto del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che avverrà
con sottoscrizione da parte dei coniugi di atto di acquiescenza in cancelleria, a cui presenzierà anche la figlia stessa per il ritiro dell'assegno.
pagina 3 di 8 A garanzia dell'esatto e puntuale pagamento degli importi anzidetti e nei limiti delle modalità da erogarsi con l'avveramento delle condizioni concordate e nell'ammontare di euro 27.000,00 complessivi, presta garanzia personale fideiussoria il padre del sig. , ossia il sig. Controparte_1 Persona_1
nato a [...], il [...]
[...] CodiceFiscale_3
residente in [...]-A, che sottoscrive il presente ricorso per approvazione ed assunzione espressa dell'impegno di garanzia anzidetto, con beneficio di preventiva escussione.
4. I coniugi convengono che a fronte degli impegni assunti dal padre per il mantenimento della figlia e del contributo anzidetto di euro 27.000,00 che verrà
versato alla stessa, la sig.ra e la figlia MA (che attualmente Parte_1
vivono nella casa famigliare sita in EL EM (MO), Via XX Settembre
n. 1, di proprietà della famiglia del sig ) si trasferiscano presso Controparte_1
altra abitazione, a loro cura e spese, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso e alla consegna alla figlia MA dell'assegno circolare di euro
10.000,00 anzidetto, con riconsegna delle chiavi della abitazione famigliare ed immissione del sig. nel pieno ed esclusivo possesso e Controparte_1
godimento della casa famigliare. Si precisa sul punto per quanto occorrere possa che all'atto della riconsegna della abitazione famigliare la signor e Parte_1
dovranno essere state poste in grado di Parte_2 Controparte_1
potere prelevare/ritirare i propri effetti personali in parte ubicati nella cassaforte ed in garage di cui attualmente non hanno disponibilità e godimento in quanto non sono in possesso della combinazione della cassaforte e del telecomando per aprire il garage di cui ha l'uso esclusivo il sig. . A questo proposito si Controparte_1
pagina 4 di 8 concorda che il giorno prima fissato per il rilascio/riconsegna della abitazione i coniugi, alla presenza anche di MA, venga effettuato un sopralluogo presso l'abitazione e ciò al fine di dare modo a di aprire la cassaforte Controparte_1
ed il garage per potere permettere alla moglie e alla figlia di prelevare i propri effetti personali e verificare le buone condizioni dell'immobile in vista della sottoscrizione del verbale di riconsegna chiavi previsto per il giorno successivo.
Ove la figlia o la madre non siano riusciti a prelevare tutti i loro effetti personali si concorda che il telecomando del garage venga lasciato nella disponibilità della figlia MA con obbligo per quest'ultima di riconsegnarlo al padre non appena ultimato il trasloco entro breve termine.
5. La ex casa coniugale, di comune accordo tra i coniugi, verrà definitivamente pertanto assegnata al sig che ivi risiederà, unitamente a tutti gli Controparte_1
arredi e suppellettili che arredano e corredano la casa che rimarranno di sua esclusiva proprietà, eccezione fatta per i seguenti beni che la sig.r Parte_1
e la figlia MA preleveranno dalla ex casa famigliare al momento della consegna delle chiavi al sig : Controparte_1
- Tv Samsung MA;
- Mobiletto porta Tv bianco di MA;
- Piccolo mobile verticale posto nel bagno grande;
- Stendino;
- Tavolino con due sedie posto in balcone;
- Pouf (non di pertinenza del divano);
- Armadio abiti collocato nella stanza di MA
pagina 5 di 8 6. I coniugi e si danno reciprocamente atto in Parte_1 Controparte_1
questa sede di essere autosufficienti sotto un profilo economico/patrimoniale;
7. Con l'esatto e tempestivo adempimento di tutto quanto ivi previsto, per la cui realizzazione i coniugi s'impegnano, fin da ora, a prestarsi massima collaborazione,
gli stessi, come sopra identificati, si danno atto reciprocamente di aver previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dei confronti dell'altro per i titoli ivi dedotti né
per qualunque diverso ed ulteriore titolo.
In particolare, la sig.ra rinuncia sin da ora a richiedere somme di Parte_1
denaro al marito per i mantenimenti ordinari e straordinari non corrisposti da quest'ultimo dal mese di agosto scorso sino ad oggi per la figlia MA, così come qualunque altra somma a titolo di rimborso per spese sostenute da quest'ultima in questi mesi ( esempio utenze), e allo stesso modo il sig. Controparte_1
rinuncia sin da ora a richiedere alla moglie somme di denaro per spese da lui sostenute in questi mesi nell'interesse della moglie o della figlia ovvero le spese che dovessero essere a lui anche in futuro richieste connesse all'uso e/o al godimento della casa famigliare quali a titolo esemplificativo oneri condominiali,
utenze, auto in uso a MA ecc.
Le parti, inoltre, rinunciano a qualsiasi eventuale azione civile e penale.
8. Le spese legali per la redazione del presente ricorso e successive occorrende saranno compensate tra le parti nel senso che ciascuno di loro provvederà a versare quanto dovuto al proprio legale di fiducia”.
- rilevato che dall'unione è nata la figlia MA in data 05/09/2000, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
pagina 6 di 8 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in EL
EM (MO) il 04/03/2000 fra nata a [...] il Parte_1
08/08/1977 e nato a [...] Controparte_1
(MO) il 13/09/1971 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di EL EM (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2000 - Atto n.
1 - Parte II Serie A.
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione pagina 7 di 8 prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 27/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Rel.
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 476/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINI MARISA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MANNARINO ANTONIO, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata in data 08/02/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 8 - considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che ha depositato entro il termine assegnato dichiarazione Parte_1
sottoscritta nella quale ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che non ha depositato entro il termine assegnato la suddetta Controparte_1
dichiarazione a causa di un infortunio all'avambraccio destro che non gli ha permesso di sottoscrivere tempestivamente la dichiarazione di rinuncia alla conciliazione;
- considerato che il predetto ha provveduto a tale adempimento in data 26/11/2024,
confermando la volontà di addivenire alla pronuncia di divorzio alle condizioni concordate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 20/03/2024 sentenza di separazione consensuale n. 115/2024, pubblicata in data 29/03/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 2 di 8 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, impegnandosi, sin da ora, a comunicarsi eventuali variazioni e prestandosi reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o carta di identità validi per l'espatrio a scopo turistico e/o professionale;
2. La figlia MA essendo maggiorenne potrà vedere il padre ogni qualvolta lo desideri mettendosi direttamente d'accordo con lui e ciò anche durante le festività
di Natale, Pasqua e nel periodo estivo.
3. In considerazione delle rispettive capacità economiche dei coniugi, nonché della decisione condivisa che siano la moglie e la figlia MA ad uscire dalla casa famigliare, essendo MA ancora economicamente non autosufficiente, i coniugi concordano che il padre contribuisca al mantenimento della stessa con la corresponsione della somma complessiva di euro 27.000,00 (diconosi ventisettemila euro) con le seguenti modalità:
a) Euro 10.000,00 (diconosi diecimila euro) verranno versati dal padre a MA,
con assegno circolare alla stessa intestato, al momento della sottoscrizione del presente ricorso e contestualmente ossia all'atto della riconsegna delle chiavi della casa famigliare da parte della mogli di cui si dirà meglio Parte_1
nel proseguo;
b) Euro 17.000,00 (diconosi diciasettemila euro) verranno versati dal padre a
MA, sempre con assegno circolare alla stessa intestato, contestualmente ossia all'atto del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che avverrà
con sottoscrizione da parte dei coniugi di atto di acquiescenza in cancelleria, a cui presenzierà anche la figlia stessa per il ritiro dell'assegno.
pagina 3 di 8 A garanzia dell'esatto e puntuale pagamento degli importi anzidetti e nei limiti delle modalità da erogarsi con l'avveramento delle condizioni concordate e nell'ammontare di euro 27.000,00 complessivi, presta garanzia personale fideiussoria il padre del sig. , ossia il sig. Controparte_1 Persona_1
nato a [...], il [...]
[...] CodiceFiscale_3
residente in [...]-A, che sottoscrive il presente ricorso per approvazione ed assunzione espressa dell'impegno di garanzia anzidetto, con beneficio di preventiva escussione.
4. I coniugi convengono che a fronte degli impegni assunti dal padre per il mantenimento della figlia e del contributo anzidetto di euro 27.000,00 che verrà
versato alla stessa, la sig.ra e la figlia MA (che attualmente Parte_1
vivono nella casa famigliare sita in EL EM (MO), Via XX Settembre
n. 1, di proprietà della famiglia del sig ) si trasferiscano presso Controparte_1
altra abitazione, a loro cura e spese, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso e alla consegna alla figlia MA dell'assegno circolare di euro
10.000,00 anzidetto, con riconsegna delle chiavi della abitazione famigliare ed immissione del sig. nel pieno ed esclusivo possesso e Controparte_1
godimento della casa famigliare. Si precisa sul punto per quanto occorrere possa che all'atto della riconsegna della abitazione famigliare la signor e Parte_1
dovranno essere state poste in grado di Parte_2 Controparte_1
potere prelevare/ritirare i propri effetti personali in parte ubicati nella cassaforte ed in garage di cui attualmente non hanno disponibilità e godimento in quanto non sono in possesso della combinazione della cassaforte e del telecomando per aprire il garage di cui ha l'uso esclusivo il sig. . A questo proposito si Controparte_1
pagina 4 di 8 concorda che il giorno prima fissato per il rilascio/riconsegna della abitazione i coniugi, alla presenza anche di MA, venga effettuato un sopralluogo presso l'abitazione e ciò al fine di dare modo a di aprire la cassaforte Controparte_1
ed il garage per potere permettere alla moglie e alla figlia di prelevare i propri effetti personali e verificare le buone condizioni dell'immobile in vista della sottoscrizione del verbale di riconsegna chiavi previsto per il giorno successivo.
Ove la figlia o la madre non siano riusciti a prelevare tutti i loro effetti personali si concorda che il telecomando del garage venga lasciato nella disponibilità della figlia MA con obbligo per quest'ultima di riconsegnarlo al padre non appena ultimato il trasloco entro breve termine.
5. La ex casa coniugale, di comune accordo tra i coniugi, verrà definitivamente pertanto assegnata al sig che ivi risiederà, unitamente a tutti gli Controparte_1
arredi e suppellettili che arredano e corredano la casa che rimarranno di sua esclusiva proprietà, eccezione fatta per i seguenti beni che la sig.r Parte_1
e la figlia MA preleveranno dalla ex casa famigliare al momento della consegna delle chiavi al sig : Controparte_1
- Tv Samsung MA;
- Mobiletto porta Tv bianco di MA;
- Piccolo mobile verticale posto nel bagno grande;
- Stendino;
- Tavolino con due sedie posto in balcone;
- Pouf (non di pertinenza del divano);
- Armadio abiti collocato nella stanza di MA
pagina 5 di 8 6. I coniugi e si danno reciprocamente atto in Parte_1 Controparte_1
questa sede di essere autosufficienti sotto un profilo economico/patrimoniale;
7. Con l'esatto e tempestivo adempimento di tutto quanto ivi previsto, per la cui realizzazione i coniugi s'impegnano, fin da ora, a prestarsi massima collaborazione,
gli stessi, come sopra identificati, si danno atto reciprocamente di aver previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dei confronti dell'altro per i titoli ivi dedotti né
per qualunque diverso ed ulteriore titolo.
In particolare, la sig.ra rinuncia sin da ora a richiedere somme di Parte_1
denaro al marito per i mantenimenti ordinari e straordinari non corrisposti da quest'ultimo dal mese di agosto scorso sino ad oggi per la figlia MA, così come qualunque altra somma a titolo di rimborso per spese sostenute da quest'ultima in questi mesi ( esempio utenze), e allo stesso modo il sig. Controparte_1
rinuncia sin da ora a richiedere alla moglie somme di denaro per spese da lui sostenute in questi mesi nell'interesse della moglie o della figlia ovvero le spese che dovessero essere a lui anche in futuro richieste connesse all'uso e/o al godimento della casa famigliare quali a titolo esemplificativo oneri condominiali,
utenze, auto in uso a MA ecc.
Le parti, inoltre, rinunciano a qualsiasi eventuale azione civile e penale.
8. Le spese legali per la redazione del presente ricorso e successive occorrende saranno compensate tra le parti nel senso che ciascuno di loro provvederà a versare quanto dovuto al proprio legale di fiducia”.
- rilevato che dall'unione è nata la figlia MA in data 05/09/2000, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
pagina 6 di 8 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in EL
EM (MO) il 04/03/2000 fra nata a [...] il Parte_1
08/08/1977 e nato a [...] Controparte_1
(MO) il 13/09/1971 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di EL EM (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2000 - Atto n.
1 - Parte II Serie A.
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione pagina 7 di 8 prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 27/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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