Art. 1. Articolo unico
Il decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 672 , recante misure urgenti per il personale precario delle utilita' sanitarie locali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, le parole "31 dicembre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1984";
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Gli incarichi conferiti dalle unita' sanitarie locali, con decorrenza successiva al 31 maggio 1984 e in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati fino all'espletamento dei relativi pubblici concorsi e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
al comma 2, dopo le parole "policlinici universitari", e' aggiunta la seguente: "statali"
Il decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 672 , recante misure urgenti per il personale precario delle utilita' sanitarie locali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, le parole "31 dicembre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1984";
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Gli incarichi conferiti dalle unita' sanitarie locali, con decorrenza successiva al 31 maggio 1984 e in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati fino all'espletamento dei relativi pubblici concorsi e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
al comma 2, dopo le parole "policlinici universitari", e' aggiunta la seguente: "statali"