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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/09/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Seconda Sezione Civile in composizione monocratica e in persona del Giudice Dott. Luca Mercuri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Registro Generale Affari Contenziosi col numero 6128 dell'anno 2019, vertente
TRA
- (C.F. ), con il prof. avv. Gianpaolo Parte_1 C.F._1
Impagnatiello (pec: Email_1
ATTRICE
E
1) G.&P. Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), non costituito contumace
[...] P.IVA_1
2) (C.F. , in proprio e quale titolare Controparte_3 C.F._2 della omonima ditta individuale (C.F. , con gli avv.ti NO Di EO e P.IVA_2
AZ AN (pec: Email_2
3) (C.F. ), con l'avv. Giuseppe Parte_2 C.F._3
Salerno (pec: Email_3
4) arch. (C.F. ) e arch. Pt_3 Pt_4 C.F._4 Pt_5 Per_1
(C.F. ), entrambi difesi dall'avv. Ruggiero Bollino (pec: C.F._5
Email_4
5) (C.F. , con l'avv. EOnardo Parte_6 C.F._6
Brescia (pec: Email_5
6) ing. RUGGIERO (C.F. , con l'avv. CP_4 C.F._7
Filippo Argento (pec: Email_6
CONVENUTI
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI - C.F. ), con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3, CP_5 P.IVA_3 con l'Avv. Luigi Emanuele Michele Cavallo (pec:
Email_7
CHIAMATA IN CAUSA
§§§
Oggetto: contratti e obbligazioni varie – risarcimento del danno
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha vocato in giudizio i su Parte_1 indicati convenuti al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare tutti i convenuti, ognuno nella qualità sopra descritta, in via concorrente e solidale, responsabili delle condotte gravemente negligenti, imprudenti e imperite meglio descritte in narrativa, poste in essere in violazione degli obblighi legali
e contrattuali assunti nei confronti della committente sig.ra ; Parte_1
2) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, ciascuno nella rispettiva qualità e in via concorrente e solidale, per la causazione dei danni analiticamente descritti nella narrativa che precede (segnatamente nei paragrafi 28 e 29);
3) per l'effetto condannare in solido i signori , in proprio e nella Controparte_3 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, l'ing. , l'arch. Parte_2 CP_6
l'arch. , il dott. e l'ing. ,
[...] CP_7 Parte_6 Controparte_8 al pagamento della complessiva somma di euro 870.076,26 s. e. & o., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa anche secondo equità, con interessi e rivalutazione dal dì dell'evento al soddisfo;
4) condannare in solido i signori , in proprio e nella qualità di titolare Controparte_3 dell'omonima ditta individuale, l'ing. , l'arch. l'arch. Parte_2 CP_6
, il dott. e l'ing. al pagamento CP_7 Parte_6 Controparte_8 della complessiva somma, da determinarsi in corso di causa anche da parte del Giudice adito a mezzo di apposita CTU e/o in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale - biologico, morale e per lesione dei diritti costituzionalmente garantiti - subito dalla sig.ra ; Parte_1
5) accertare e dichiarare che tutti i danni che dovessero manifestarsi, sopravvenire ovvero aggravarsi successivamente alla proposizione della presente domanda
2 giudiziale, in riferimento alle causali sopra indicate, costituiscono conseguenza diretta dei fatti per cui è causa e sono imputabili ai convenuti in via concorrente e solidale, secondo le rispettive responsabilità;
6) condannare i convenuti, in via concorrente e solidale tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite.”
Si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti salvo il Controparte_9 titolare dell'impresa individuale G.& P. , già
[...] Controparte_2 dichiarato contumace.
I convenuti predetti, eccependo preliminarmente sotto diversi profili la prescrizione e/o decadenza del diritto fatto valere dall'attrice, hanno chiesto in ogni caso l'integrale rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese e onorari di giudizio, con distrazione nel caso dei difensori EOnardo Brescia ed NO Di Parte_6
EO e AZ AN ( ), dichiaratisi antistatari. Controparte_3
Alcuni dei convenuti hanno chiesto la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
Il convenuto ha chiesto e ottenuto autorizzazione alla chiamata in Parte_6 causa della compagnia di assicurazione che copriva la propria RC professionale al momento dei fatti, al fine di essere manlevato comunque da qualsiasi pagamento dovesse risultare dovuto all'esito del giudizio.
La causa è stata istruita con prove orali, documentali e attraverso CTU tecnica.
Svolta l'istruttoria il procedimento è stato rinviato da ultimo per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 24.04.2025, all'esito della quale, con provvedimento del 23.05.2025 è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate le dette memorie, la causa è ora decisa.
§§§
Va premesso che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valori oggi costituzionalizzati, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte
3 le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (v. Cass. 08.05.2014, n. 9931, secondo cui: “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”; tale principio è stato poi applicato diffusamente dalla giurisprudenza di merito ad esempio da Trib. Reggio Emilia
27.05.2015 e 29.11.2012, Trib. Belluno 30.12.2013, Trib. Piacenza 16.02.2011).
Nel caso di specie è emersa infatti la palese infondatezza nel merito e in fatto delle domande spiegate da parte attrice: non occorre quindi la trattazione delle preliminari eccezioni dei convenuti relative alla prescrizione o alla decadenza relativamente al credito vantato dall'attrice, né le eccezioni e argomentazioni afferenti alle diverse posizioni processuali delle parti convenute.
§§§
L'azione spiegata, afferente al risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni negoziali gravanti sui convenuti, in forza dei contratti di appalto, subappalto e professionali che hanno legato gli stessi all'attrice si è basata sui seguenti presupposti fattuali:
1) nel corso dell'anno 2005, volendo procedere alla demolizione e ricostruzione della palazzina di proprietà, ubicata in Trinitapoli (BT), Via Marsala nn. 20-26, l'attrice chiese e ottenne dal detto Comune il permesso di costruire n. 42/2005;
2) al fine di realizzare quanto sopra, l'attrice, per la cura degli aspetti tecnico- amministrativi progettuali ed esecutivi, incaricò diversi professionisti, affidando:
- l'incarico di progettazione architettonica, direzione dei lavori architettonici, coordinamento e alta sorveglianza dei lavori agli architetti e;
CP_6 CP_7
- all'ing. i calcoli statici, la direzione dei lavori per i lavori strutturali e Parte_2
l'incarico di coordinatore e responsabile della sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva;
- l'incarico relativo alle indagini geognostiche e geotecniche al dott. Parte_6
;
[...]
- l'incarico, infine, di collaudatore all'ing. Persona_2
- l'esecuzione dei lavori all'impresa edile individuale , Controparte_10 la quale si è poi avvalsa, in subappalto, dell'impresa individuale per Controparte_3
4 l'esecuzione in particolare degli scavi delle fondamenta del nuovo edificio, una volta terminata la demolizione del vecchio fabbricato;
3) eseguiti i lavori di demolizione e avviati i lavori di scavo si sono manifestati, da un lato, l'imprevisto rinvenimento di acqua di falda a quota molto più elevata di quella attesa, anche sulla base della relazione geologica e, dall'altro e conseguentemente,
l'esigenza di intervenire con urgenza al fine di evitare danni alle fondamenta scoperte delle costruzioni limitrofe con conseguente rischio di cedimento strutturale delle medesime costruzioni;
4) in mancanza del consenso della committente, l'ing. progettista Parte_2 strutturale e direttore dei lavori strutturali, elaborò un progetto in variante, d'accordo anche con i progettisti architettonici, prevedente la realizzazione:
- di un piano di posa delle fondazioni alla quota di – 2,72 m dal piano stradale, anziché
a – 3,25 m come originariamente previsto, evitando così di intercettare l'acqua di falda, previa coibentazione sottostante;
- della fondazione a platea, di spessore pari a 0,50 m, anziché del reticolo a travi rovesce, d'altezza pari a 1,00 m;
- di muri in cemento armato di contenimento, anziché di semplici pilastri, al fine di sorreggere anche le costruzioni confinanti;
- l'eliminazione di un pilastro centrale previsto nel progetto a suo tempo depositato;
il tutto in difformità al progetto presentato al Comune di Trinitapoli, oltre che ai competenti uffici del genio civile, al fine del rilascio del permesso di costruire n.
42/2005;
5) il nuovo progetto fu realizzato dall'impresa appaltatrice su indicazione dei progettisti stante l'urgenza di evitare danni alle costruzioni limitrofe, in presenza dell'imprevisto affioramento dell'acqua a quota di molto inferiore ai 10 m. previsti;
6) l'attrice agisce quindi nei confronti di tutti i professionisti e delle imprese edili coinvolte nell'esecuzione dei lavori, ciascuno per quanto di ragione, deducendo:
- l'erroneità degli elaborati geologici e geotecnici per non avere il professionista evidenziato correttamente la quota di falda sottostante, in relazione alla successiva progettazione delle fondazioni e quindi della struttura;
- l'erroneità del progetto strutturale sulla base del quale fu rilasciato il permesso di costruire n. 42/05, nonché l'autonoma successiva progettazione della viariante, eseguita senza il consenso della committenza e senza i necessari permessi delle autorità
5 competenti e, soprattutto, quelle preposte alla verifica della conformità strutturale dell'edificio, realizzato peraltro in zona sismica 2;
- l'erroneità del progetto architettonico e l'assenso dei progettisti e DDLL architettonici alle modifiche elaborate dal progettista strutturale, con l'elaborazione delle conseguenti varianti architettoniche;
- il mancato collaudo parziale da parte del professionista incaricato appunto dalla committenza del collaudo delle strutture;
- l'esecuzione delle opere di fondazione e di contenimento secondo il nuovo progetto strutturale da parte della ditta appaltatrice, anche a mezzo del subappaltatore incaricato dalla stessa;
7) conseguentemente la domanda di risarcimento formulata nel presente giudizio attiene al rimborso integrale di tutte le somme necessarie all'integrale rifacimento della progettazione e realizzazione delle opere ab initio, nonché di tutti gli oneri riflessi inerenti alle spese legali e per tecnici occorse nei vari giudizi avviati dalle parti, gli oneri di custodia del cantiere e le spese per la sistemazione alternativa dell'attrice nel lungo tempo intercorso fino alla detta realizzazione, nonché per il ritardo nell'esecuzione del nuovo edificio, per un valore complessivo di € 870.076,26, oltre al danno non patrimoniale asseritamente connesso alle gravi e prolungate inadempienze dei convenuti fonte di forte e prolungato stress per l'attrice.
Non si tratta dunque dei semplici maggiori costi eventualmente occorsi per la realizzazione della nuova palazzina, ma dell'integrale risarcimento di tutti i costi necessari alla sua realizzazione, oltre che quelli imputabili al ritarso nella realizzazione, tutti imputati ai soggetti convenuti.
Nei suddetti termini le domande sono sicuramente infondate in fatto, prima ancora che in diritto.
Come emerso sia dalla CTU svolta nella prodromica procedura di ATP, sempre avviata dall'attrice, che nella CTU svolta nel presente giudizio, non sono emersi gli inadempimenti dedotti dall'attrice in capo a nessuno dei soggetti coinvolti.
Al contrario, dal punto di vista degli interessi delle parti nei vari rapporti dedotti in giudizio (appalto, subappalto e professionali), è emerso in sede di CTU (sia in ATP che nel presente giudizio) il tentativo riuscito dei professionisti e dell'impresa appaltatrice
(esclusa a monte qualsiasi responsabilità della subappaltatrice responsabile dei soli lavori di scavo e del trasporto terra) di tutelare al meglio gli interessi della committenza,
6 a fronte dell'emergere di una imprevista presenza di acqua di falda a quota più alta di quella attesa sulla base anche della relazione geologica, verosimilmente a causa di piogge copiose nel periodo di realizzazione dell'opera di demolizione e ricostruzione dell'edificio dell'attrice, che peraltro lo stesso geologo aveva indicato comunque come possibili.
Emerge altresì l'ingiustificata mancanza di collaborazione della committenza rispetto alla presentazione della variante resasi necessaria a far fronte, non solo all'emergere del fatto nuovo della presenza dell'acqua a quota più alta, ma anche alla conseguente necessità di immediata tutela delle costruzioni limitrofe da fenomeni di scorrimento delle fondazioni e quindi di danni srtutturali.
Proprio l'urgenza di intervenire ha indotto il progettista delle strutture alla modifica innanzitutto della quota delle fondazioni, alla modifica quindi del tipo di fondazione, peraltro di altezza ridotta (e quindi comunque con recupero parziale delle altezze del locale interrato e quindi dell'intero edificio), nonché alla realizzazione di opere di contenimento perimetrali, in luogo di semplici pilastri, che hanno in effetti evitato qualsiasi danno strutturale alle costruzioni limitrofe.
A riprova dell'efficacia delle soluzioni tecniche adottate, le suddette opere sono state fatte proprie da ultimo, come migliore soluzione tecnica ed economica per la committenza, dal progettista successivamente incaricato del completamento dell'opera,
l'Ing. , il quale, come emerge dagli elaborati tecnici redatti dallo Persona_3 stesso (e che stavolta recano la firma di , che ne ha quindi condiviso le Parte_1 scelte), ha riconosciuto, da un lato, la necessità delle varianti in ragione dell'innalzamento della falda acquifera dovuta a piogge di portata eccezionale e, dall'altro, la bontà della soluzione strutturale adottata e, nella sostanza, anche delle varianti architetoniche adottate dai precedenti professionisti.
Sulla base del progetto dell'Ing. il Comune di Trinitapoli ebbe Persona_3 poi ad assentire la variante richiesta ai lavori già nell'immediatezza della sospensione del cantiere (imposta peraltro dall'atrice medesima): la decisione di non portare a compimento le opere e, dunque, il lungo ritardo nell'esecuzione dei lavori va integralmente attribuita alla volontà della committenza.
Solo a seguito dell'esito negativo delle due CTU, peraltro, l'attrice ha tentato di privare di credibilità entrambe le relazioni, anche mettendo in dubbio, senza riuscirvi,
7 l'imparzialità dei professionisti incaricati, con un'ostinazione nel contenzioso degna di miglior causa.
Al di là della tardività delle dette deduzioni e delle correlate produzioni documentali che andavano senz'altro poste in essere al momento dell'individuazione dei professionisti e non, rispettivamente, dopo anni dal compimento della procedura di ATP e dopo mesi dalla conclusione dell'incarico svolto nel presente giudizio, le circostanze allegate non sono decisive al fine di comprovare la parzialità dei professionisti medesimi, laddove alle critiche di merito i CCTTUU hanno risposto puntualmente in entrambe le procedure.
Dal complesso delle dette CCTTUU (stante l'avvenuta acquisizione di quella svolta nella procedura di ATP n. 3887/2009) è risultato un quadro coerente e logicamente uniforme, che non vi è motivo di contestare.
Va peraltro rilevato che, benché il CTU nel presente giudizio sia stato anche onerato del calcolo dei danni asseritamente subiti dalle vicine costruzioni dei coniugi CP_11
e , il detto accertamento non fa parte in
[...] Controparte_12 realtà del thema decidendum del presente giudizio, così come delimitato dall'attrice, non trovandosi in realtà negli atti di parte domanda specifica dell'attrice medesima inerente al risarcimento dei detti danni, come da conclusioni confermate sino alla comparsa conclusionale.
Ciò precisato, più analiticamente, il CTU incaricato nel presente giudizio ha innanzitutto fatto proprie le conclusioni raggiunte dal tecnico in merito alla Per_4 consistenza delle opere realizzate. Infatti:
- l'analisi approfondita già svolta da parte dell'Ing. (iscritto Persona_5 all'Ordine degli Ingegneri di Barletta-Andria-Trani), nominato con provvedimento del
10.09.2009 CTU nel procedimento di ATP n. 3887/2009 (già promosso da Pt_1
contro i medesimi professionisti qui chiamati) ha incluso, in data 26.10.2010, i
[...] rilievi sclerometrici delle strutture, che hanno consentito, in prossimità degli eventi di causa, di accertare l'idoneità e omogeneità del getto di calcestruzzo, la resistenza a compressione del calcestruzzo, l'indice di durezza superficiale locale e la verifica di
“assenza di zone degradate di scarsa qualità o che richiedono approfondimenti mediante prove distruttive”, come previsto dalle Norme UNI EN 12504-2 (Prove sul calcestruzzo nelle strutture – Prove non distruttive – Determinazione dell'indice sclerometrico);
8 - le stesse prove sono state poste a base della nuova perizia e per stessa ammisione del
CTU qui nominato, le conclusioni alle quali è giunto l'Ing. avrebbero Persona_5 potuto rappresentare già nell'anno 2010 una base di accordo tra le parti;
- nel corso delle operazioni peritali svolte, la struttura realizzata era in buone condizioni, non evidenziava segni di dissesti longitudinali o trasversali, la superficie del calcestruzzo si presentava compatta ed uniforme;
- non era ipotizzabile, dunque, la demolizione di quanto realizzato, in quanto, la costruzione delle murature di contenimento al piano seminterrato, opportunamente realizzata, ha consentito di evitare danni alle proprietà limitrofe;
- aveva già prodotto all'UTC di Trinitapoli il progetto di variante a firma Parte_1 dell'Ing. potendo già allora dare attuazione all'iter Persona_3 amministrativo a seguito dell'approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di
Trinitapoli della "Variante in corso d'opera al P.di C. n. 42/2005 per la Demolizione e
Ricostruzione di edificio residenziale unifamiliare via Marsala 20,22,24,26”.
Tale base di conoscenza ha consentito di non effettuare, come richiesto dall'attrice, a distanza di tanto tempo, ulteriori prove distruttive delle opere realizzate.
Sulla base anche dei detti accertamenti e degli utleriori posti in essere dal CTU Dr. Ing. lo stesso ha potuto affermare (ma analoghe conclusioni erano già Persona_6 state oggetto della relazione del CTU , nominato nel procedimento di Persona_5
ATP n. 3887/2009 RG il cui fascicolo è stato acqusito nel presente giudizio):
1) il corretto operato del geologo dr. , in quanto la possibile Parte_6 intercettazione della falda a quota superiore rispetto a quella (- 10.00 m) prevista dall'idrogeologia dei luoghi, era stata evidenziata dal geologo nella sua “Relazione geologica e caratterizzazione geotecnica”.
Il detto tecnico ha quindi suggerito al calcolatore della struttura la corretta tipologia per le fondazioni.
In defintiva: “Le considerazioni conclusive del geologo dott. Parte_6 conferiscono al sito le caratteristiche di edificabilità e ne individuano anche la capacità portante. La Relazione Geologica e Caratterizzazione geotecnica riscontrata negli Atti di Causa a firma del dott. è un elaborato professionale valido, Parte_6 apprezzabile per la completezza degli elaborati di verifica, delle prove strumentali, delle indicazioni ai tecnici progettisti e del rigore tecnico scientifico. Non si ravvisano nella prestazione del Dott. atti omissivi e/o errati”. Parte_6
9 In defintiva, la possibile intercettazione di falde acquifere a quota più elevata del consueto fu segnalata come possibile, nonostante la maggiore probabilità di presenza a quota più bassa.
2) il corretto operato anche del progettista strutturale e DL strutturale, Ing. T_
, sia nell'individuazione della soluzione necessaria all'ottenimento del permesso
[...] di costruire n. 42/05, sia nell'intervento di “somma urgenza” svolto succesivamente al fine di evitare danni sia alla committenza che alle costruzioni limitrofe, una volta effettivamente realizzatasi l'ipotesi della presenza di acqua a – 3,50 m. dal piano di calpestio.
Infatti, “la professionalità dell'Ing. , nell'attività di DDLL, è stata Parte_2 condizionata dalla mancanza di collaborazione della Committenza, che non ha condiviso le decisioni del Direttore dei Lavori in merito alle modifiche proposte in
Variante, allo scopo di risolvere la problematica della presenza dell'acqua, a quota diversa da quella prevista” (pag. 27 della relazione).
3) il corretto operato anche dei progettisti architettonici, architetti e CP_6
, i quali pure hanno fornito, prima, gli elaborati necessari a ottenere il CP_7 permesso di costruire e poi hanno progettato una nuova soluzione architettonica, compatibile con la riprogettata struttura;
peraltro l'art.
4 - direzione dei lavori - del contratto di appalto ridimensiona il ruolo degli architetti nell'ambito delle funzioni della
“direzione dei lavori”: infatti, la committente ha inteso affidare i compiti di
“responsabilità del controllo e della sorveglianza” all'Ing. ; Parte_2
4) ugualmente, come emerge dagli atti acquisiti, l'attività di collaudatore da parte dell'Ing. non ha avuto neppure inizio. Infatti, in data 01.07.2005 Persona_2 la committente conferì all'Ing. (All. 3P alla CTU), Parte_1 CP_8
l'incarico di svolgere il compito di collaudatore delle strutture in C.A. per l'erigendo edificio, come da progetto presentato al comune competente. Tuttavia, in sede di conferimento dell'incarico, la committente e l'Ing. concordarono CP_8
l'effettuazione del solo collaudo finale: non essendo la struttura completata all'epoca dell'incarico il collaudatore non ha potuto svolgere l'attività demandata per motivi non addebitabili alla sua condotta, essendo estraneo peraltro agli accadimenti che hanno interessato il cantiere edile. Risultano pertanto ingiustificati gli apprezzamenti di negligenza professionale espressi dalla committente nella raccomandata del 20.10.2014, con cui fu revocato l'incarico al medesimo professionista;
10 5) quanto all'impresa costruttrice, sebbene il CTU individui, in linea teorica correttamente, la responsabilità finale di aver eseguito i lavori sulla base di un progetto non depositato presso i competenti uffici del genio civile, vale comunque anche per l'impresa la “scriminante” di aver operato nello specifico interesse della committenza, sia con la realizzazione di opere tecnicamente utili data la situazione riscontrata, che, soprattutto, necessitate al fine di evitare danni alle proprietà limitrofe.
Da altro angolo visuale, la mancata effettuazione del carotaggio una volta realizzata la demolizione del fabbricato esistente, al fine di individuare la presenza dell'acqua a quota superiore a quella prevista, prima di procedere allo scavo di fondazione, non può considersi eziologicamente causa degli abnormi danni qui lamentati dall'attrice.
La causa della lunga sospensione dei lavori va addebitata esclusivamente al rifiuto della committenza di collaborare con i professionisti incaricati, poi revocati o costretti alle dimissioni, al fine di individuare una soluzione all'imprevista e pericolosa presenza dell'acqua a quota superiore a quella programmata.
La committenza, infatti, ha rifiutato la soluzione immediatamente e diligentemente proposta dallo strutturista incaricato e dai progettisti architettonici, ma al contempo
“non ha fornito una proposta alternativa” (pag. 33 della relazione), laddove si era verificata invece la necessità di un intervento di urgenza a tutela anche delle proprietà finitime e costringendo quindi professionisti e impresa ad agire autonomamente, evitando così in definitiva effettivi e gravissimi danni agli edifici confinanti e, quindi, anche alla committenza.
Quest'ultima è venuta meno invece al dovere di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione dei contratti, stipulati sia con i professionisti che con l'impresa esecutrice dei lavori, impedendo la presentazione immediata della variante che avrebbe consentito la rapida soluzione dell'imprevista presenza dell'acqua a quota più alta, imponendo invece ai medesimi di agire in autonomia e con rischio personale pur di evitare i gravi rischi emersi, a tutto viantaggio della committenza medesima.
Nel presente giudizio peraltro, lo si ricorda, non si fa mai questione di maggiori oneri imposti dalle diverse soluzioni progettuali che eventualmente avrebbero impedito, dal lato della committenza, di porre in essere le nuove soluzioni progettuali necessitate, ma si chiede di porre a carico dei professionisti e della ditta incaricata tutti i costi necessari alla nuova costruzione, peraltro per somme che appaiono prima facie esagerate nella loro quantificazione.
11 In definitiva, sono risultate palesemente infondate in fatto e in diritto le richieste di parte attorea, così come formulate nel presente giudizio.
§§§
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 ss.mm.ii., tenuto conto che la presente controversia, in relazione alla somma domandata, rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000,00; le spese vanno riconosciute, quanto ai convenuti, al punto medio e, quanto alla terza chiamata, le cui spese vanno poste a carico dell'attrice che ne ha determinato la chiamata in giudizio, al punto minimo stante l'attività effettivamente svolta nel processo.
Nulla sulle spese va disposto per quanto riguarda il convenuto fallimento non costituitosi e quindi dichiarato contumace.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice.
Non si rinvengono gli estremi per l'ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c.: nonostante un atteggiamento apertamente litigioso dell'attrice, non si individuano gli estremi del dolo o della colpa grave nell'introduzione del giudizio, stante comunque la particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dei Parte_1 convenuti su indicati, così provvede:
1) respinge in toto le domande attoree;
2) condanna alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di Parte_1 lite, che si liquidano, quanto ai convenuti costituiti, in € 29.193,00 ciascuno, per onorari, oltre rimb.forf. s.g. (15%) e oltre a IVA e CPA se e come dovuti per legge, da distrarsi, quanto alle parti e in favore dei difensori Parte_6 Controparte_3 dichiaratisi antistatari;
3) condanna altresì alla rifusione in favore della Parte_1 CP_5 delle spese di lite, che si liquidano in € 14.598,00 per onorari, oltre rimb.forf. s.g. (15%)
e oltre a IVA e CPA se e come dovuti per legge;
4) nulla sulle spese quanto al fallimento non costituitosi;
Controparte_2
12 5) le spese della ctu espletata, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico della parte attrice.
Si comunichi.
Così deciso lì 16/09/2025
Il Giudice
Dott. Luca Mercuri
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