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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/05/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 494/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 494/2022, avente ad oggetto: “LESIONE PERSONALE”;
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ed Parte_1 C.F._1 ivi residente, in Via Ferruccio n. 33, rappresentato e difeso, giusta procura in margine all'atto di citazione, dall' Avv. Rosario Macaluso (C.F. ), ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio, sito in Cefalù (PA), Via V. Brancati n. 2;
PARTE ATTRICE
CONTRO
1) in persona del l.r.p.t. (P.I. e C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, dall' Avv. Claudia Alletto (C.F.: e CodiceFiscale_3 dall'Avv. Maria Turco (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 loro studio, sito in Caltanissetta, Corso Umberto I n.7;
2) , in persona del l.r.p.t. (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale in Capo D'Orlando (ME), Via Consolare Antica n. 572/B – NON COSTITUITA;
PARTI CONVENUTE
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti in data 14.03.2022 e depositato in data 21.03.2022, agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 [...] in persona del l.r.p.t., e della Controparte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., domandando nei loro confronti il pagamento solidale della somma di €
[...]
259.423,53 (o somma maggiore/minore accertanda), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo (e con vittoria di spese e compensi di causa), a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale.
1.2. Parte attrice premetteva infatti che, in data 23.09.2019, alle ore 13:45 circa, mentre si trovava sull'autostrada A19 PA/CT al km 110 in territorio di Caltanissetta, intento ad espletare la propria attività lavorativa di rimozione della segnaletica stradale alle dipendenze della Controparte_3
[..
[...] era stato investito dal furgone targato DP 923 LT, di proprietà della stessa società, e
[...] condotto da che, procedendo in retromarcia, non si era avveduto della presenza Controparte_4 dell'attore sulla strada. Parte attrice veniva soccorsa e trasportata all'ospedale di Caltanissetta, dove venivano riscontrate diverse lesioni, come da documentazione sanitaria e consulenza di parte in atti.
1.3. Quindi, quantificava le voci di danno in complessivi € 470.865,65, distinti in:
a) danno biologico permanente: € 386.332,00;
b) danno biologico da inabilità temporanea: € 15.592,50;
c) aumento personalizzato, tenuto conto dell'entità delle lesioni sofferte e del loro impatto sulla vita dell'attore (che non avrebbe potuto più svolgere lavori pesanti e sarebbe stato costretto a limitare tutte le proprie attività fisiche): € 62.000,00;
d) spese mediche: € 1.861,15;
e) spese di trasporto e legali: € 5.080,00; affermando invece che le somme per danno patrimoniale sarebbero state corrisposte dall'INAIL.
1.4. Parte attrice rappresentava inoltre che, dopo costituzione in mora ed in via stragiudiziale, la compagnia di assicurazione odierna convenuta aveva provveduto al pagamento della somma di €
116.221,00, sulla scorta della valutazione di danno biologico operata dall'INAIL pari al 37% (in luogo di quella fatta dal medico fiduciario della stessa compagnia di assicurazioni al 47%), traendone che la stessa compagnia avrebbe dovuto rimborsare all'INAIL la somma di € 95.221,12. Per cui, trattenuta tale somma a titolo di acconto per il risarcimento del danno biologico patito, ed infruttuosamente esperita la negoziazione assistita verso le controparti, domandava in questa sede la somma sopra indicata al par. 1.1., quale residuo risarcibile.
2.1. Costituitasi in giudizio, parte convenuta anzitutto contestava l' an Controparte_1 debeatur, in quanto affermava non fosse stata provata la dinamica del sinistro per come narrata dall'attore, rilevando che non vi fosse riscontro con le dichiarazioni stragiudiziali rese dal conducente alla compagnia stessa. In relazione al quantum, evidenziava che, se da un lato correttamente parte attrice rilevava di avere ricevuto dalla compagnia assicurativa comparente la somma di € 116.221,00, dall'altro lato erroneamente era stata indicata la somma di € 95.221,12 quale importo da rimborsare all'INAIL, in quanto la somma effettivamente corrisposta da parte della compagnia assicurativa sarebbe ammontata ad € 165.000,00. Sempre con riferimento al quantum, si evidenziava che il danno patito dall'attore dovesse considerarsi interamente ristorato, tenuto conto delle somme che lo stesso aveva già ricevuto sia dalla stessa compagnia assicurativa sia dall'INAIL, e che allora, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno (anche alla luce dell'art. 1 comma 1126 L. 145/2018), eventuali ulteriori attribuzioni di somme avrebbero configurato un arricchimento per il danneggiato. Rilevava quindi la non debenza di tutte le voci di danno, oltre che per le superiori ragioni anche perché non sufficientemente provate. Eccepiva anche la non debenza del cumulo tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, ritenuto che i due rimedi rifonderebbero il medesimo danno proveniente dal ritardo.
2.2. Domandava, pertanto, il rigetto della domanda, o in subordine una riduzione del quantum. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. seppure regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
2 4. La causa veniva istruita mediante produzione documentale, esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione sulla pratica INAIL concernente il sinistro, prove testimoniali, e CTU medico-legale. Le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 12.02.2025. Quindi, con ordinanza del 13.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini difensivi ex art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 05.05.2025.
§§§
1. Preliminarmente (poiché formalmente non è stato ancora fatto in precedenza) si dichiara la contumacia della parte convenuta regolarmente citata e non Controparte_2 costituita.
2.1. Sempre in via preliminare, sul piano processuale, si ribadisce in questa sede quanto affermato nell'ordinanza del 27.01.2023 in ordine alla tardività di tutte le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. della compagnia assicurativa convenuta (ciò che può costituire oggetto di rilievo d'ufficio, trattandosi di assicurare l'osservanza dei termini perentori che disciplinano il processo, cfr. es. Cass. Civ. Sez. 1,
Sentenza n. 4376 del 07/04/2000 (Rv. 535421 - 01)).
2.2. Infatti, il verbale d'udienza del 13.09.2022 assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. con decorrenza differita dal 19.09.2022. Si ritiene che tale primo giorno, in quanto primo giorno di un termine con decorrenza differita, debba essere computato nel calcolo, in quanto anzitutto il verbale specifica “con decorrenza dal…” ed inoltre la ratio dell'art. 155 comma 1 c.p.c., per il quale “Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.”, è quella di escludere dal computo il giorno nel quale viene in essere il fatto generativo della decorrenza del termine, che di base opera il primo giorno, e che dunque non sarebbe pienamente sfruttabile per il compimento dell'atto processuale relativo. Nel nostro caso, si tratterebbe della ricezione della comunicazione (o in generale della avvenuta conoscenza, trattandosi di verbale d'udienza, ma in ogni caso risulta che il provvedimento è stato comunicato alle parti telematicamente il 14.09.2022), dell'assegnazione dei termini. Ma nel caso, come nella specie, di termine differito in avanti, le parti sono poste nelle condizioni di compiere i pertinenti atti nel pieno delle loro facoltà già il primo giorno indicato, che dunque, in quanto pienamente sfruttabile, si ritiene debba essere computato. Cfr. sul punto ad es. Trib.
Padova, Ord. 26.01.2017, ed in precedenza Trib. Como, Ord. 07.03.2011. E su queste basi anche le più recenti Trib. Patti, Sentenza n. 827 del 10.11.2021 e Trib. Latina, Sentenza n. 879 dell'08.04.2019 (che al loro interno traggono spunti interpretativi in tal senso anche da Cass. Civ. n. 17984/2012, nel senso che essa ha affermato ad esempio che, nel caso della vecchia sospensione feriale di 45 gg, ai fini dell'impugnazione di una sentenza emessa in corso di periodo feriale, si computa il giorno del 16 settembre). Ma altri spunti nello stesso senso si traggono anche arg. ex Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n.
3943 del 30/06/1982 (Rv. 421888 - 01) e Cass. Civ. SSUU, Sentenza n. 3668 del 28/03/1995 (Rv.
491465 - 01).
2.3. Pertanto, il primo termine scadeva il 18.10.2022 (con prima memoria depositata invece il
19.10.2022 alle 11:04), il secondo termine scadeva il 17.11.2022 (con seconda memoria depositata invece il 18.11.2022 alle 18:09), il terzo termine scadeva il 07.12.2022 (con terza memoria depositata invece il 09.12.2022 alle 18:00). Inoltre, nessuna di queste scadenze coincideva con giorni festivi o al sabato, per cui non si è avuta nessuna proroga ex lege.
3.1.1. Ciò detto in via preliminare, nella presente causa è dedotta in giudizio una vicenda di sinistro stradale che ha coinvolto un pedone ed un veicolo. Essa è dunque inquadrabile sotto l'art. 2054 c.c. (Circolazione di veicoli).
3 3.1.2. Nel caso di specie si afferma che il furgone che ha provocato il sinistro sia di proprietà della società e che, al momento del sinistro occorso, fosse condotto da Controparte_2
che svolgeva anch'egli la propria attività lavorativa per conto della società predetta. Controparte_4 Va puntualizzato al riguardo che il contraddittorio è integro, in quanto non v'è litisconsorzio necessario ma solo facoltativo verso il conducente del mezzo (cfr. quanto si trae es. da Cass. Civ. Sez.
3, Sentenza n. 10304 del 07/05/2007 (Rv. 596443 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27024 del
15/12/2011 (Rv. 620041 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24187 del 13/11/2014 (Rv. 633534
- 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 19327 del 03/08/2017 (Rv. 645488 - 01); Sez. 3 - , Ordinanza
n. 10687 del 20/04/2023 (Rv. 667392 - 01)).
3.1.3. Nel caso a mani, non si pone inoltre un problema di difetto di manutenzione o vizio di costruzione del veicolo (comma 4), in quanto si deduce una manovra non attenta del conducente del furgone, che a dire di parte attrice avrebbe effettuato una manovra in retromarcia senza avvedersi del pedone. Dunque, il dato normativo rilevante rimane ancorato ai commi 1 e 3 (essendo escluso anche il comma 2, in quanto non si ha a che fare con uno scontro tra veicoli).
3.2.1. Ora, il primo comma dell'art. 2054 c.c. (come avviene per le molte ipotesi speciali di responsabilità extracontrattuale contemplate negli articoli successivi al 2043 c.c.) postula uno schema più favorevole al danneggiato riguardo alla prova, nel senso che, ferme le prove in ordine al fatto illecito, al danno, al nesso di causalità, quantomeno in ordine all'elemento soggettivo dell'illecito (dolo o colpa) opera una presunzione, che può essere vinta dal danneggiante attraverso una prova contraria (c.d. prova liberatoria), nel caso di specie “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Tanto che parte della dottrina inquadra le suddette ipotesi come casi di c.d. responsabilità aggravata. Peraltro, l'interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata nel tempo tende ad essere alquanto rigorosa sotto quest'ultimo punto di vista, ammettendo che il conducente (o, per il caso che ci riguarda, il proprietario, in relazione al fatto del primo) possa esonerarsi da responsabilità purché dimostri la causa esterna, improvvisa ed esorbitante dalla normalità, che non consenta alcuna manovra atta ad evitare il danno (cfr. ad es. da ultimo Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 20137 del 13/07/2023 (Rv. 668149 - 01); ma in precedenza, tra le tante, Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022 (Rv. 664262 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2241 del
28/01/2019 (Rv. 652291 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017 (Rv. 643134
- 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 8663 del 04/04/2017 (Rv. 643838 - 01)). In questo senso avvicinandosi molto la responsabilità in esame alla c.d. responsabilità oggettiva, in quanto in effetti il tenore della prova liberatoria richiesto dalla giurisprudenza, più che operare in negativo rispetto all'elemento soggettivo del dolo o della colpa, finisce invece per operare a livello positivo in termini di nesso causale, nel senso di interrompere il nesso di causalità tra fatto e danno, e dunque di argomentare nel senso della mancanza di un altro tra gli elementi costitutivi dell'illecito civile extracontrattuale.
3.2.2. Con particolare riferimento all'ipotesi di sinistri stradali che coinvolgono un pedone, la giurisprudenza (in parte già sopra menzionata) ha affermato che “In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.” (cfr. le citate Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017 (Rv. 643134 - 01); cfr. anche le successive Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 8663 del 04/04/2017 (Rv. 643838 - 01); Cass. Civ. Sez.
3 - , Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022 (Rv. 664262 - 01)).
4 3.3.1. Infine, parte attrice conviene in giudizio l'assicuratore del danneggiante, sulla base del disposto dell'art. 144 comma 1 del Cod. Ass. Priv., per il quale “
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.”. Anzi tecnicamente si può dire che nei casi come questo è proprio l'assicuratore il convenuto dal quale l'attore si attende il maggior risultato, e rispetto al quale allora, secondo la previsione del comma 3, “
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.”.
3.3.2. Nel caso di specie, si allega infatti che il furgone di proprietà della Controparte_2 fosse assicurato dalla in forza di polizza
[...] Controparte_1 1/64436/230/118663750, e pertanto l'azione rivolta nei confronti di questa non pone alcun problema di difetto di legittimazione passiva.
4.1. Venendo ora agli esiti dell'istruttoria, preliminarmente risulta sufficientemente provato (e, a monte, non contestato dalla parte convenuta costituita):
a) che il furgone causa del sinistro (furgone targato DP 923 LT) fosse di proprietà della
[...]
e guidato dal collega dell'attore, e che il sinistro è avvenuto Controparte_2 Controparte_4 sulla A19 al KM 110, mentre l'attore era intento in operazioni di rimozione della segnaletica stradale verticale (cfr. le conferme dei capp.
1-2 da parte dei testimoni e , ai Testimone_1 Testimone_2 verbali del 31.05.2023 e 27.09.2023, da considerarsi testimoni attendibili, in quanto soggetti che erano presenti sui luoghi dei lavori in corso quali partecipanti all'attività, e che hanno ben risposto anche alle domande a chiarimento via via svolte dai difensori, non essendo emerse contraddizioni idonee a inficiare la veridicità delle loro dichiarazioni);
b) che il furgone in discorso era assicurato dalla in forza di polizza Controparte_1
1/64436/230/118663750 (cfr. la produzione documentale della polizza operata dalla stessa compagnia di assicurazioni convenuta, in allegato alla comparsa di risposta;
nonché tutta la vicenda del pagamento ad opera di quest'ultima di un importo in via stragiudiziale, che presuppone ovviamente tale rapporto, cfr. all. “39-40” e “41-66” alla citazione);
4.2. Sulla sussistenza e dinamica del sinistro, si deve fare riferimento sempre alle risposte e ai chiarimenti forniti dai predetti testimoni, in quanto essi hanno confermato che il signor
[...]
alla guida del furgone predetto, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate in citazione, CP_4 aveva investito in retromarcia l'attore. La narrazione è logica e credibile, in quanto i testi hanno infatti esaurientemente chiarito anche le posizioni reciproche, tra loro e rispetto alla parte attrice ed al furgone, nel corso della dinamica del sinistro, andando a descrivere pure le distanze e le attività svolte rispetto al traffico veicolare nello svolgimento dell'attività di segnalazione per svolgimento di lavori in corso. In particolare, è stato il teste ad avere visto nell'immediatezza il sinistro (“ADR: Tes_2 io ero messo di spalle, mi sono girato e ho visto il furgone che colpiva il Sig. . ADR: quando Parte_1 mi sono girato ho visto che era già stato colpito, che era già a terra ADR: quando mi sono girato lui era già sotto al furgone in posizione orizzontale.”), in quanto moviere più vicino (“io mi trovavo anche là circa ad una cinquantina metri, facevo la segnaletica anch'io (c'era l'altro testimone che è venuto eravamo assieme lui era più distante)”. Mentre, compatibilmente col narrato di questi, il teste (più distante: “mi trovavo a circa 200-300 metri da dove è avvenuto il fatto.”) ha riferito che Tes_1
“Il secondo moviere mi fa segnale di salire. Salgo, e quando arrivo trovo il che gli stavano Parte_1 spostando il furgone, perché gli era finito sotto, era stato impattato.”, dunque non avendo visto l'immediato impatto, ma avendo comunque visto l'attore ancora sotto al furgone. Quanto alla velocità del mezzo, compatibilmente con il tenore di una attività di quel tipo minuziosamente descritta, a chiarimento il teste ha affermato che “ADR: il furgone si spostava lentamente. ADR: andava Tes_2 alla velocità che serve per potersi spostare.” ossia l'ordinaria lenta velocità del furgone che accompagna gli operai sull'autostrada in corso di rimozione mezzi. Dovendosi ragionevolmente
5 ritenere allora che non è stata tanto la velocità a determinare il sinistro, quanto la manovra di retromarcia, che con ogni probabilità è stata operata senza la dovuta attenzione alla posizione del collega, che ha finito per investire.
4.3. Tale versione dei fatti risulta ulteriormente confermata dalla documentazione medica redatta dai sanitari dell'ospedale di Caltanissetta che hanno prestato le prime cure al Salvaggio (cfr. documentazione sanitaria in all. “79-98” alla citazione) e dalla valutazione operata dal CTU Dott. (su cui più diffusamente in immediato seguito), il quale con riferimento al nesso eziologico, ha Per_1 espresso un giudizio di compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate. In particolare, lo stesso nella propria relazione (cfr. deposito semplice del 09.06.2024, pag. 8) riferisce che (grassetto aggiunto) “Risultano rispettati i criteri medico-legali per il nesso di causalità tra le lesioni riportate e refertate dal P.S. dell'Ospedale S. Elia di Caltanissetta e l'incidente occorso al periziato. In particolare rispettato risulta essere il criterio eziologico e dell'efficienza qualitativa e quantitativa. Le lesioni sono state riportate battendo contro corpo duro, in parte per effetto diretto dell'urto con il veicolo investitore ed in parte per effetto della caduta a terra. Pure rispettato risulta essere il criterio cronologico. Dopo l'incidente il periziato è stato subito trasportato al P.S. dell'Ospedale S.Elia di Caltanissetta dove gli sono state prestate le prime cure.”.
4.4. Pertanto, alla luce dei riscontri sopra evidenziati, si ritiene raggiunta la prova del fatto illecito. Inoltre, vista la struttura dell'art. 2054 c.c., non essendo emersi elementi oggetto di prova liberatoria (né dell'aver il conducente fatto tutto il possibile per evitare il danno, anche alla luce della rigorosissima giurisprudenza sull'investimento del pedone, sopra riportata al par. 3.2.2.; né tantomeno, da parte del proprietario, che la circolazione era avvenuta contro la sua volontà, in quanto
è acclarato che il furgone veniva utilizzato per esigenze di servizio), esso è soggettivamente imputabile al proprietario del mezzo. Ancora, non sono emersi nemmeno elementi tali da ritenere la sussistenza (a monte, di una interruzione del nesso come da giurisprudenza precedentemente citata in relazione alla condotta del pedone, ma a valle anche) di un concorso del fatto colposo dell'attore, non risultando che lo stesso stesse compiendo alcuna azione imprudente o imperita. Pertanto, non ricorrono gli estremi per l'applicazione delle norme in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c.
5.1. Quanto al danno e al suo nesso causale col fatto, anzitutto per ciò che concerne il danno non patrimoniale, si è disposta CTU medico-legale, rispetto alle cui risultanze la correttezza metodologica, l'assenza di vizi logici, e la completezza dell'indagine già possono dirsi tali da consentire al giudice di considerare la relazione peritale idoneo ausilio alla decisione (cfr. depositi del 09.06.2024 e del 12.11.2024, su successivo richiamo).
5.2. La consulenza è ben strutturata secondo: un preliminare esame dei fatti (pp. 3-6); l'esame obiettivo (pp. 6-8); la diagnosi e discussione medico-legale e le conclusioni con risposta ai quesiti
(pp. 8-12); la risposta alle osservazioni delle parti (pp. 14-16). Valido ausilio risulta essere anche la relazione di chiarimento ed approfondimento, depositata in data 12.11.2024, in relazione a quesiti che si incentravano sulla quantificazione numerica delle spese mediche, con stima di quelle ritenute necessarie per il futuro, nonché in relazione all'oggettività delle conclusioni formulate.
5.3. In particolare, il CTU ha accertato che parte attrice, all'esito del sinistro, ha riportato “Esiti frattura pertrocanterica femore sinistra trattata con impianto di protesi d'anca biologica con residua lieve dismetria dell'arto inf.sx (ca 1,5 cm.) e limitazione funzionale ai gradi estremi, buoni esiti cicatriziali di ferita chirurgica alla coscia sx;
esiti algico-disfunzionali di frattura della IV vertebra lombare con avvallamento della limitante somatica e distacco parcellare del canto anteriore;
esiti algico disfunzionali ed anchilotici di frattura base metacarpo IV dito e frattura falange prossimale V dito di mano sx;
esiti di fratture multiple costali scomposte;
pregresso versamento pleurico ematico da lesione polmonare.” (cfr. pag. 8 consulenza).
6 5.4. In relazione ai quesiti concernenti la quantificazione percentuale di inabilità temporanee e/o permanenti, si legge: per le temporanee, che “2) Il periziato per le lesioni riportate ha una I.T.A. di
60 giorni, durante i quali è stato costretto per lo più a letto anche successivamente alla dimissione avvenuta il 30/10/19. Al periziato va inoltre riconosciuto un periodo di I.T.P. al 75% per ulteriori 60 giorni necessari al completamento dell'iter di guarigione clinica e durante il quale ha iniziato il trattamento FKT. Detto trattamento riabilitativo è stato infine completato entro un'ulteriore periodo di 120 giorni per i quali gli va riconosciuta ina I.T.P. al 50%.”; per le permanenti, che 3) Le lesioni riportate dal periziato hanno comportato un danno biologico da inabilità permanente pari al 40%
,tenuto conto delle percentuali previste dalle tabelle adottate dal Tribunale di Milano sulle macroinvalidtà e dai più comuni baremes medico-legali, ai quali è stato applicato un calcolo riduzionistico.” Segue una precisa e ragionata spiegazione dell'individuazione di tale dato percentuale, che si apprezza notevolmente proprio per l'analiticità, in relazione alla corrispondenza tra descrizione delle singole lesioni e percentuali ad esse correlate (alla cui lettura si rinvia, cfr. pag.
9).
5.5. Interrogato in ordine all'incidenza sulla capacità lavorativa (fermo restando, in modo preliminare, che l'attore non ha mai operato una domanda in sé di risarcimento danni patrimoniali per perdita della capacità lavorativa, ma ha soltanto richiesto che se ne tenesse conto ai fini di una personalizzazione in aumento del danno biologico, cfr. infra, par. 6.6.) il consulente ha rilevato che “4) Successivamente alla guarigione, avvenuta con postumi, il periziato è stato ritenuto idoneo alla mansione svolta, presso la stessa ditta e con la stessa mansione ma con limitazione per la movimentazione dei carichi e fino al giugno del 2023, epoca in cui ha cessato l'attività lavorativa. Per effetto delle lesioni subite, in particolare la frattura del femore, protesizzata e con gli esiti prima discussi, la frattura della IV vertebra lombare, fratture costali multiple e frattura mano sx, il periziato non può più svolgere attività lavorative pesanti che prevedano movimentazione dei carichi e stazione eretta prolungata.
Pertanto può svolgere l'attività lavorativa che in precedenza svolgeva ma con limitazioni, come già espresso dal medico competente incaricato dalla ditta presso la quale ha lavorato. 5) I postumi permanenti così come descritti hanno una incidenza sulla attività lavorativa generica pari al 37%. La stessa percentuale gli è stata già riconosciuta dall'INAIL.”.
5.6.1. Infine, con riferimento alle spese mediche documentate, il consulente riferisce che “le spese sostenute dal sig. , ritenute congrue e necessarie, relative a spese mediche per visite ed Parte_1 esami specialistici, terapie FKT, e farmaci (quelli per i quali è stato possibile risalire tramite codice apposto sugli scontrini prodotti) ammontano a 950 euro. Il sig. , così come indicato nella Parte_1 stessa risposta al quesito menzionato, dovrà effettuare ulteriori cicli di FKT a cadenza semestrale e per i prossimi tre anni per una spesa complessiva di euro 2.400 (400 euro a ciclo).”.
5.6.2. Chiarisce nella relazione di richiamo che è presente documentazione attinente a spese non sanitaria (€ 640,00 per trasferimento in ambulanza ed € 300,00 per CTP, per le quali si rimette al Giudice).
5.7. Molto puntuali ed approfondite le risposte alle osservazioni del CTP di parte attrice, a cui si ritiene di aderire pienamente (e rinviandosi alle medesime per il dettaglio, pp. 14-16), in ordine, rispettivamente: all'applicazione del calcolo riduzionistico (non applicato alle percentuali relative a frattura lombare e femorale), alla frattura alla scapola dx (di cui si argomenta l'assenza di postumi permanenti), alla stima al 12% per la frattura della quarta vertebra lombare, all'anchilosi del quinto dito della mano sx.
6.1. Ora, quanto al calcolo del danno non patrimoniale, poiché si ha a che fare con un danno biologico permanente di rilevante entità, esso deve essere liquidato in forza del sistema che prevede
7 normativamente la liquidazione equitativa del danno, di cui all'art. 1226 c.c., integrata dall'indicazione giurisprudenziale di riferirsi alle Tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, da ritenersi, nella loro versione del 2024, ancora quelle meglio congegnate.
6.2. Inoltre, sul piano della personalizzazione del danno, nell'ambito delle varie sfaccettature di cui si compone il danno non patrimoniale, si ricorda che ad es. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 21939 del 21/09/2017 (Rv. 645503 – 01) ha affermato che (grassetto aggiunto) “In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato
(in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative
e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore
o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione
"economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.”. (conformi Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 2788 del 31/01/2019 (Rv. 652664 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 28988 del 11/11/2019 (Rv. 655964 - 01) e Cass. Civ.
Sez. 6 Ordinanza n. 15084 del 31/05/2019; mentre per una più attenta disamina del delicato tema della personalizzazione, cfr. Cass. Civ. Sez. 3^ 25164 del 10/11/2020).
6.3. Si rammenta altresì, che in base all'insegnamento conseguente delle c.d. sentenze di San Martino Cass. Civ. SSUU Sentenze 11.11.2008 nn. da 26972 a 26975, quelle che tradizionalmente venivano individuate come diverse categorie di danno non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale) non possono invero qualificarsi come distinte categorie, ma semmai solo come denominazioni aventi valenza descrittiva, volte ad individuare varie sfaccettature e sfumature di un'unica macrocategoria di danno, ossia il danno non patrimoniale. Ciò al fine di evitare indebite duplicazioni risarcitorie, in relazione al rischio di illegittime doppie considerazioni di stessi elementi sotto voci diverse di danno.
Linea che ha poi dato il là all'evoluzione della prassi di elaborare tabelle in cui le componenti esorbitanti il danno biologico in senso stretto sono ormai tali da giustificare aumenti percentuali in termini di personalizzazione del danno, senza invece dare luogo a voci a sé stanti.
6.4. Vanno pertanto correttamente valorizzati, ai fini della personalizzazione, sia gli elementi tratti dalla documentazione sanitaria, o di cui alla pratica INAIL, o ancora analizzati in CTU in ordine al vulnus alla capacità lavorativa (su cui cfr. però ancora infra par. 6.6.), nonché gli elementi emersi dalle testimonianze relative a capitoli proprio attinenti al tema della sofferenza e del pregiudizio alla vita di relazione ed alle dinamiche di sviluppo della personalità, come riscontrati nel verbale del
31.05.2023. In quella sede, i testimoni e (rispettivamente: Testimone_3 Testimone_4 figlia ed amico dell'attore, ma della cui attendibilità non sono emersi elementi tali da elevare a sospetto) hanno evidenziato che il era una persona molto attiva, che svolgeva lavoretti edili Parte_1 in casa, che si dedicava alla campagna, alla raccolta delle verdure e all'orto. Dopo l'incidente ha dovuto abbandonare queste attività, il che ha comportato una sofferenza anche a livello umorale.
Inoltre, i testimoni hanno riferito che l'attore continua ad avere dolori, soprattutto durante i cambi di stagione, che lo costringono a ricorrere ai farmaci. In ordine alle predette testimonianze, si ritiene di
8 attribuirvi il giusto peso, tenuto conto: comunque del carattere circoscritto dei capitoli su cui sono stati sentiti;
del fatto che, quella di è in parte de relato actoris (“ADR: conosco i fatti perché Tes_4 siamo amici, uscivamo insieme per le campagne, ora ci vediamo molto più raramente, qualche volta davanti al bar, si parla, perché manteniamo un rapporto di amicizia, però quello che facevamo prima non lo facciamo più. ADR: so dei fatti di cui ai capitoli B) e C) perché ne parliamo, gli ho chiesto come stava e mi ha risposto. Inoltre sono andato a trovarlo a casa. ADR: a casa o stava seduto o stava sul divano, anzi le prime volte dopo l'incidente stava a letto.”).
6.5. Alla luce di ciò, occorre dunque considerare quanto segue.
6.5.1. Il sinistro è avvenuto il 23.09.2019, e all'epoca l'attore, nato il [...], aveva 55 anni compiuti.
6.5.2. Quanto all'invalidità permanente, essa è stata stimata al 40%. Pertanto, va considerato un punto valore € 6.204,45. Il quale però va aumentato del 50%, in quanto coerentemente con le tabelle milanesi, se l'invalidità permanente supera il 34%, va operato un aumento pari a tale percentuale (quindi di € 3.102,23). Giungendosi dunque ad un punto pari ad € (6.204,45 + 3.102,23) = € 9.306,68. Pertanto, si riconosce un valore di danno biologico in senso stretto di € 181.170,00, e di danno non patrimoniale di € 271.755,00. Rispetto al quale però, valorizzando opportunamente i dati documentali e tecnici relativi alla capacità lavorativa, nonché di cui alle testimonianze (che hanno evidenziato un profilo di lieve perdita di tratti del profilo esistenziale della persona, sì ritiene equo operare un ulteriore incremento, a titolo di personalizzazione, del 10% del danno biologico (ossia un aumento percentuale lievemente inferiore alla metà del massimo incrementabile sul danno biologico), Dunque, la somma va aumentata ad € (271.755,00 + 18.117,00) = € 289.872,00.
6.5.3. Per quanto concerne l'inabilità temporanea, anzitutto si ritiene di operare, sempre in relazione alle citate peculiarità emerse in sede di istruttoria, e tenuto conto che il punto base della I.T.T. è aumentabile fino al 50%, un aumento del 20%. Pertanto, il punto di I.T.T. è da considerarsi pari ad €
138,00 da cui, considerando i dati di cui alla consulenza (I.T.A. di 60 giorni e I.T.P. al 75% di 60 giorni, seguita da una I.T.P. al 50% di 120 giorni), si ricava una cifra di € (8.280,00 + 6.210,00 + 8.280,00) = € 22.770,00.
6.5.4. Pertanto, il totale complessivo liquidabile per invalidità permanente (con relative personalizzazioni) e le varie gradazioni di inabilità temporanea, e dunque in sostanza per il danno non patrimoniale, è di € (289.872,00 + 22.770,00) = € 312.642,00.
6.6. Come più volte cennato, in tale complesso (anche perché non v'è stata una domanda apposita per danni patrimoniali al riguardo) si ricomprende anche il danno da riduzione della capacità lavorativa generica, mentre non si possono riconoscere importi per riduzione della capacità lavorativa specifica.
6.6.1. Al riguardo, fermo restando che non è stata operata una domanda specifica sul punto, in ogni caso (ricordando quanto ha esposto il CTU e riportato sopra al par. 5.5.) l'attore ha continuato a svolgere la stessa attività lavorativa che svolgeva prima del sinistro mantenendo la propria mansione, seppure con una limitazione relativa alla movimentazione dei carichi, fino al 2023 (data in cui ha cessato l'attività lavorativa). Pertanto, si ritiene, di non potere considerare una autonoma voce di danno relativa alla capacità lavorativa specifica.
6.6.2. Sussiste invece una riduzione della capacità lavorativa generica, subita dall'attore, e rispetto alla quale però la giurisprudenza opera una ricomprensione di tale voce nel quantum già liquidabile in sede di danno non patrimoniale. Ciò in quanto si ritiene di aderire (e come in effetti sembra operare lo stesso attore, configurando l'elemento della capacità lavorativa solo ai fini di un aumento del danno
9 biologico) a quella giurisprudenza per la quale, come già in Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18161 del
25/08/2014 (Rv. 632223 - 01), e poi in Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 17931 del 04/07/2019 (Rv.
654562 – 01) “In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 25%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico.”. (successivamente, nello stesso senso, anche in un caso di riduzione del 50%, Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 12605 del 10/05/2023 (Rv. 667574 - 01), cfr. anche spunti in tal senso in Cass. Civ. Sez.
3 - , Ordinanza n. 35663 del 20/12/2023 (Rv. 669780 - 01)). E che dunque considera tale elemento come una componente del danno biologico, come tale già da considerarsi ricompreso e considerato dalla liquidazione operata sopra (e relativa personalizzazione).
7.1. Giunti a questo punto, e dati i superiori importi, ovviamente ed anzitutto (d'altronde, in conformità alla logica della stessa domanda, che chiede il relativo residuo) va decurtato l'importo di
€ 116.221,00 corrisposto da con effetto di adempimento parziale, che Controparte_1 si estende anche alla in forza della regola base della responsabilità Controparte_2 solidale di cui all'art. 1292 c.c. Pagamento incontestato tra le parti costituite (e rispetto al quale, come detto, già la stessa parte attrice riduce corrispondentemente la sua pretesa) e comunque provato (cfr. all. 39 e 40 all'atto di citazione, in cui si produce l'assegno del 09.08.2021, in calce alla comunicazione relativa della società di assicurazioni).
7.2. A parte questo, invece per gli importi liquidati dall'INAIL in relazione al suddetto infortunio, si pone un problema di c.d. compensatio lucri cum damno, attesa in particolare la funzionalizzazione risarcitoria della polizza infortuni stessa.
7.2.1. Al riguardo, va infatti ricordato quanto affermato dalla celebre Cass. Civ. SSUU Sentenza n.
12565 del 22/05/2018 (Rv. 648648 - 01) per la quale “Nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.” (cui poi, nello stesso senso, anche Cass. Civ. Sez. L - , Ordinanza n. 6269 del 04/03/2019 (Rv. 653182 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 14362 del 27/05/2019 (Rv.
654202 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9003 del 30/03/2023 (Rv. 667243 - 02)).
7.2.2. Si evidenzia altresì, ad es. riassuntivamente nella motivazione di Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8773 del 17/03/2022 (par. 1.4), che “quando, in conseguenza di un fatto illecito, la persona danneggiata ottenga anche un vantaggio patrimoniale, quest'ultimo va defalcato dal risarcimento allorchè ricorrano due ipotesi alternative:
a) o quando il medesimo soggetto sia tenuto sia al pagamento del risarcimento, sia al pagamento dell'ulteriore vantaggio economico a favore della vittima (Sez. U, Sentenza n. 584 del 11/01/2008, Rv. 600919 – 01);
b) oppure quando il vantaggio economico percepito dalla vittima abbia una funzione lato sensu risarcitoria, a condizione che la legge consenta a chi l'ha pagato di recuperarne l'importo dal responsabile (Sez. U, Sentenze n. 12564, 12565, 12566 e 12567 del 22/05/2018)”.
7.2.3. Si ravvisa allora nel caso di specie l'ipotesi indicata con la lettera b) seconda parte, visto che si ha sì alterità tra il soggetto tenuto al pagamento del risarcimento (le parti convenute) e quello tenuto
10 al pagamento dell'ulteriore vantaggio economico (INAIL), in forza del meccanismo previsto dall'art. 142 Cod. Ass. Priv. (in combinato disposto all'art. 1916 c.c.), che regola il c.d. diritto di surroga dell'assicuratore sociale, per cui (comma 1) “Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.” Ciò che integra perfettamente gli estremi del sopra citato recupero dell'importo da parte dell'ente previdenziale in danno del responsabile.
7.2.4. Per quanto concerne invece gli importi da porre in compensatio, esigenze di coerenza alla citata giurisprudenza impongono che siano detratte però solo quelle somme che per categoria siano corrispondenti alle voci di danno dedotte in giudizio (e non altre, in quanto solo per le prime si pone un problema di possibile duplicazione, ed ingiustificata locupletazione, delle poste). Preme solo rilevare al riguardo, rispetto alle difese della compagnia di assicurazione convenuta, che l'invocato l'art. 1 comma 1126 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (nella parte in cui, con riferimento ai criteri per il calcolo del c.d. danno differenziale rispetto a quello già ristorato dall'ente previdenziale, aveva modificato l'art. 10, commi 6, 7 e 8 e l'art. 11 del D.P.R. n. 1124/1965) ha avuto vita brevissima, in quanto già il successivo D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno
2019, n. 58, nel modificare l'art. 1, comma 1126, lettere a), b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art.
3-sexies, comma 1) che "All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere a), b), c), d), e) e f) sono abrogate;
le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018". Con la conseguenza che l'intervento novellistico invocato fu neutralizzato dal Legislatore nel giro di pochi mesi, con conseguente non spendibilità delle considerazioni su di esso fondate.
7.2.5. Per cui le somme riconosciute dall'INAIL che andranno detratte da quanto in questa sede quantificato non saranno quelle risultanti dall'intera documentazione di riferimento sul sinistro (in quanto comprensive anche di altre voci, che nulla rilevano rispetto alle voci di danno richieste o comunque rispetto alle quali v'è stato accoglimento in questa sede), bensì solo le seguenti:
a) per il danno biologico permanente (cfr. all. “valore rendita alla nota di Parte_1 deposito di parte convenuta del 15.02.2023, pag. 3), il valore capitale per danno biologico, pari ad €
91.558,65;
b) per l'indennità temporanea, (cfr. l'all. “doc. inail 2” allegato alla comparsa di risposta, pp. 1-4) l'importo pari ad € 18.763,57;
7.2.6. Si precisa che lo scomputo va effettuato anche se le somme riconosciute non siano ancora nella disponibilità del danneggiato, come traibile da Cass. Civ. Sez. L - , Sentenza n. 13819 del 31/05/2017
(Rv. 644529 - 01), richiamata dalla successiva, Cass. Civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23529 del 2021
(non massimata).
7.3. Per cui, dato l'importo di € 312.642,00 (di cui al precedente par. 6.5.4.) per danno non patrimoniale, occorrerà sottrarre l'importo già corrisposto dalla compagnia di assicurazione (€ 116.221,00, di cui al precedente par. 7.1.), nonché i suddetti importi (tratti dal precedente par. 7.2.5.) di € 91.558,65 ed € 18.763,57. Per cui si avrà un ammontare di € 86.098,78. L'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella e, pertanto (anche alla luce dell'insegnamento traibile da Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) la somma liquidata a titolo di danno dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d.
11 compensativi) dal momento del sinistro (23.09.2019) e fino all'odierna liquidazione (18.05.2025). Va respinta l'eccezione dell'assicuratore convenuto in ordine alla non cumulabilità tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Infatti, tali due istituti hanno funzioni differenti: la prima ha la funzione, nei debiti di valore, di attualizzare l'importo in relazione al costo della vita;
i secondi, invece (ed in ulteriore dettaglio, gli interessi compensativi, derivanti per il fatto illecito da un'estensione giurisprudenziale dell'art. 1282 c.c.), hanno la funzione di compensare l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocato dal ritardo con cui viene liquidato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12140 del 14/06/2016 (Rv. 640242 - 01) ed in precedenza anche Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n.
18243 del 17/09/2015 (Rv. 636751 - 01)). Sulla somma così liquidata, ormai divenuta credito di valuta, ex art. 1282 c.c. decorreranno ulteriormente interessi legali, maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
7.4. Sul profilo patrimoniale, spetta rimborso delle spese vive di natura medica, opportunamente documentate, pari ad € 950,00 conformemente a quanto quantificato dal CTU (cfr. pag. 1 integrazione consulenza), oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo. Spetta inoltre la somma di € 2.400,00, a titolo di spese mediche che si renderanno necessarie nel futuro per la continuazione della terapia FKT, oltre interessi legali, dalla presente liquidazione al soddisfo. Trattandosi di rimborsi per spese, passate e future, vale il principio nominalistico ex art. 1277 c.c. Si ritiene invece di non considerare (e dunque di rigettare) le altre voci di danno relative alle spese “di trasporto e legali” essendo state allegate in via del tutto generica dall'attore (al di là, dunque, delle relative produzioni documentali), e di cui comunque altresì non risulta provata anche la stretta necessità.
8.1. Sebbene non si abbia soccombenza reciproca (cfr. Cass. Civ. Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 (Rv. 666063 - 01); Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 13827 del 17/05/2024 (Rv. 671356 - 01)), l'accoglimento in misura ridotta della domanda, per effetto essenzialmente dell'accoglimento parziale dell'eccezione di compensatio, giustifica ex art. 92 comma 2 c.p.c. (integrato da C. Cost. 77/2018) la compensazione delle spese di lite per un terzo. Per il resto, esse seguono la soccombenza,
e si liquidano, secondo il criterio del decisum, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
8.2. Si ritiene invece di porre a carico solidale delle parti convenute le spese di CTU, in quanto la consulenza è stata funzionale ad un esito, sul punto, vittorioso per parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al
R.G.C.C. n. 494/2022 in epigrafe:
1) CONDANNA in solido, in accoglimento parziale della domanda attorea, le parti convenute
( in persona del l.r.p.t. e Controparte_1 Controparte_2 in persona del l.r.p.t.), al pagamento, in favore di parte attrice (
[...] Parte_1
), dei seguenti importi:
[...]
a) € 86.098,78, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (23.09.2019) e successivamente proporzionalmente rivalutata di anno in anno, fino alla data odierna (18.05.2025); ed oltre interessi legali maturandi sulla somma così determinata, dalla data dell'odierna liquidazione e fino al soddisfo;
b.1.) € 950,00, a titolo di spese mediche documentate, oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo;
b.2.) € 2.400,00, a titolo di spese mediche future, oltre interessi legali dalla presente liquidazione al soddisfo;
12 2) CONDANNA in solido le parti convenute ( in persona del Controparte_1
l.r.p.t. e in persona del l.r.p.t.), al pagamento, in favore Controparte_2 della parte attrice ( ), previa compensazione per un terzo, dei rimanenti due Parte_1 terzi delle spese processuali, che si liquidano (già al netto della compensazione parziale) in € 528,33 per spese vive ed € 6.111,30 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00, tutte le quattro fasi, valori medi ridotti del 35% in relazione alla relativa standardizzazione della causa e linearità della stessa), oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge ove dovute;
3) PONE a definitivo carico solidale delle parti convenute ( Controparte_1 in persona del l.r.p.t. e n persona del l.r.p.t.), le spese Controparte_2 di CTU.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 18.05.2025
Il Giudice
Dario Albergo
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 494/2022, avente ad oggetto: “LESIONE PERSONALE”;
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ed Parte_1 C.F._1 ivi residente, in Via Ferruccio n. 33, rappresentato e difeso, giusta procura in margine all'atto di citazione, dall' Avv. Rosario Macaluso (C.F. ), ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio, sito in Cefalù (PA), Via V. Brancati n. 2;
PARTE ATTRICE
CONTRO
1) in persona del l.r.p.t. (P.I. e C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, dall' Avv. Claudia Alletto (C.F.: e CodiceFiscale_3 dall'Avv. Maria Turco (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 loro studio, sito in Caltanissetta, Corso Umberto I n.7;
2) , in persona del l.r.p.t. (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale in Capo D'Orlando (ME), Via Consolare Antica n. 572/B – NON COSTITUITA;
PARTI CONVENUTE
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti in data 14.03.2022 e depositato in data 21.03.2022, agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 [...] in persona del l.r.p.t., e della Controparte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., domandando nei loro confronti il pagamento solidale della somma di €
[...]
259.423,53 (o somma maggiore/minore accertanda), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo (e con vittoria di spese e compensi di causa), a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale.
1.2. Parte attrice premetteva infatti che, in data 23.09.2019, alle ore 13:45 circa, mentre si trovava sull'autostrada A19 PA/CT al km 110 in territorio di Caltanissetta, intento ad espletare la propria attività lavorativa di rimozione della segnaletica stradale alle dipendenze della Controparte_3
[..
[...] era stato investito dal furgone targato DP 923 LT, di proprietà della stessa società, e
[...] condotto da che, procedendo in retromarcia, non si era avveduto della presenza Controparte_4 dell'attore sulla strada. Parte attrice veniva soccorsa e trasportata all'ospedale di Caltanissetta, dove venivano riscontrate diverse lesioni, come da documentazione sanitaria e consulenza di parte in atti.
1.3. Quindi, quantificava le voci di danno in complessivi € 470.865,65, distinti in:
a) danno biologico permanente: € 386.332,00;
b) danno biologico da inabilità temporanea: € 15.592,50;
c) aumento personalizzato, tenuto conto dell'entità delle lesioni sofferte e del loro impatto sulla vita dell'attore (che non avrebbe potuto più svolgere lavori pesanti e sarebbe stato costretto a limitare tutte le proprie attività fisiche): € 62.000,00;
d) spese mediche: € 1.861,15;
e) spese di trasporto e legali: € 5.080,00; affermando invece che le somme per danno patrimoniale sarebbero state corrisposte dall'INAIL.
1.4. Parte attrice rappresentava inoltre che, dopo costituzione in mora ed in via stragiudiziale, la compagnia di assicurazione odierna convenuta aveva provveduto al pagamento della somma di €
116.221,00, sulla scorta della valutazione di danno biologico operata dall'INAIL pari al 37% (in luogo di quella fatta dal medico fiduciario della stessa compagnia di assicurazioni al 47%), traendone che la stessa compagnia avrebbe dovuto rimborsare all'INAIL la somma di € 95.221,12. Per cui, trattenuta tale somma a titolo di acconto per il risarcimento del danno biologico patito, ed infruttuosamente esperita la negoziazione assistita verso le controparti, domandava in questa sede la somma sopra indicata al par. 1.1., quale residuo risarcibile.
2.1. Costituitasi in giudizio, parte convenuta anzitutto contestava l' an Controparte_1 debeatur, in quanto affermava non fosse stata provata la dinamica del sinistro per come narrata dall'attore, rilevando che non vi fosse riscontro con le dichiarazioni stragiudiziali rese dal conducente alla compagnia stessa. In relazione al quantum, evidenziava che, se da un lato correttamente parte attrice rilevava di avere ricevuto dalla compagnia assicurativa comparente la somma di € 116.221,00, dall'altro lato erroneamente era stata indicata la somma di € 95.221,12 quale importo da rimborsare all'INAIL, in quanto la somma effettivamente corrisposta da parte della compagnia assicurativa sarebbe ammontata ad € 165.000,00. Sempre con riferimento al quantum, si evidenziava che il danno patito dall'attore dovesse considerarsi interamente ristorato, tenuto conto delle somme che lo stesso aveva già ricevuto sia dalla stessa compagnia assicurativa sia dall'INAIL, e che allora, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno (anche alla luce dell'art. 1 comma 1126 L. 145/2018), eventuali ulteriori attribuzioni di somme avrebbero configurato un arricchimento per il danneggiato. Rilevava quindi la non debenza di tutte le voci di danno, oltre che per le superiori ragioni anche perché non sufficientemente provate. Eccepiva anche la non debenza del cumulo tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, ritenuto che i due rimedi rifonderebbero il medesimo danno proveniente dal ritardo.
2.2. Domandava, pertanto, il rigetto della domanda, o in subordine una riduzione del quantum. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. seppure regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
2 4. La causa veniva istruita mediante produzione documentale, esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione sulla pratica INAIL concernente il sinistro, prove testimoniali, e CTU medico-legale. Le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 12.02.2025. Quindi, con ordinanza del 13.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini difensivi ex art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 05.05.2025.
§§§
1. Preliminarmente (poiché formalmente non è stato ancora fatto in precedenza) si dichiara la contumacia della parte convenuta regolarmente citata e non Controparte_2 costituita.
2.1. Sempre in via preliminare, sul piano processuale, si ribadisce in questa sede quanto affermato nell'ordinanza del 27.01.2023 in ordine alla tardività di tutte le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. della compagnia assicurativa convenuta (ciò che può costituire oggetto di rilievo d'ufficio, trattandosi di assicurare l'osservanza dei termini perentori che disciplinano il processo, cfr. es. Cass. Civ. Sez. 1,
Sentenza n. 4376 del 07/04/2000 (Rv. 535421 - 01)).
2.2. Infatti, il verbale d'udienza del 13.09.2022 assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. con decorrenza differita dal 19.09.2022. Si ritiene che tale primo giorno, in quanto primo giorno di un termine con decorrenza differita, debba essere computato nel calcolo, in quanto anzitutto il verbale specifica “con decorrenza dal…” ed inoltre la ratio dell'art. 155 comma 1 c.p.c., per il quale “Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.”, è quella di escludere dal computo il giorno nel quale viene in essere il fatto generativo della decorrenza del termine, che di base opera il primo giorno, e che dunque non sarebbe pienamente sfruttabile per il compimento dell'atto processuale relativo. Nel nostro caso, si tratterebbe della ricezione della comunicazione (o in generale della avvenuta conoscenza, trattandosi di verbale d'udienza, ma in ogni caso risulta che il provvedimento è stato comunicato alle parti telematicamente il 14.09.2022), dell'assegnazione dei termini. Ma nel caso, come nella specie, di termine differito in avanti, le parti sono poste nelle condizioni di compiere i pertinenti atti nel pieno delle loro facoltà già il primo giorno indicato, che dunque, in quanto pienamente sfruttabile, si ritiene debba essere computato. Cfr. sul punto ad es. Trib.
Padova, Ord. 26.01.2017, ed in precedenza Trib. Como, Ord. 07.03.2011. E su queste basi anche le più recenti Trib. Patti, Sentenza n. 827 del 10.11.2021 e Trib. Latina, Sentenza n. 879 dell'08.04.2019 (che al loro interno traggono spunti interpretativi in tal senso anche da Cass. Civ. n. 17984/2012, nel senso che essa ha affermato ad esempio che, nel caso della vecchia sospensione feriale di 45 gg, ai fini dell'impugnazione di una sentenza emessa in corso di periodo feriale, si computa il giorno del 16 settembre). Ma altri spunti nello stesso senso si traggono anche arg. ex Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n.
3943 del 30/06/1982 (Rv. 421888 - 01) e Cass. Civ. SSUU, Sentenza n. 3668 del 28/03/1995 (Rv.
491465 - 01).
2.3. Pertanto, il primo termine scadeva il 18.10.2022 (con prima memoria depositata invece il
19.10.2022 alle 11:04), il secondo termine scadeva il 17.11.2022 (con seconda memoria depositata invece il 18.11.2022 alle 18:09), il terzo termine scadeva il 07.12.2022 (con terza memoria depositata invece il 09.12.2022 alle 18:00). Inoltre, nessuna di queste scadenze coincideva con giorni festivi o al sabato, per cui non si è avuta nessuna proroga ex lege.
3.1.1. Ciò detto in via preliminare, nella presente causa è dedotta in giudizio una vicenda di sinistro stradale che ha coinvolto un pedone ed un veicolo. Essa è dunque inquadrabile sotto l'art. 2054 c.c. (Circolazione di veicoli).
3 3.1.2. Nel caso di specie si afferma che il furgone che ha provocato il sinistro sia di proprietà della società e che, al momento del sinistro occorso, fosse condotto da Controparte_2
che svolgeva anch'egli la propria attività lavorativa per conto della società predetta. Controparte_4 Va puntualizzato al riguardo che il contraddittorio è integro, in quanto non v'è litisconsorzio necessario ma solo facoltativo verso il conducente del mezzo (cfr. quanto si trae es. da Cass. Civ. Sez.
3, Sentenza n. 10304 del 07/05/2007 (Rv. 596443 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27024 del
15/12/2011 (Rv. 620041 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24187 del 13/11/2014 (Rv. 633534
- 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 19327 del 03/08/2017 (Rv. 645488 - 01); Sez. 3 - , Ordinanza
n. 10687 del 20/04/2023 (Rv. 667392 - 01)).
3.1.3. Nel caso a mani, non si pone inoltre un problema di difetto di manutenzione o vizio di costruzione del veicolo (comma 4), in quanto si deduce una manovra non attenta del conducente del furgone, che a dire di parte attrice avrebbe effettuato una manovra in retromarcia senza avvedersi del pedone. Dunque, il dato normativo rilevante rimane ancorato ai commi 1 e 3 (essendo escluso anche il comma 2, in quanto non si ha a che fare con uno scontro tra veicoli).
3.2.1. Ora, il primo comma dell'art. 2054 c.c. (come avviene per le molte ipotesi speciali di responsabilità extracontrattuale contemplate negli articoli successivi al 2043 c.c.) postula uno schema più favorevole al danneggiato riguardo alla prova, nel senso che, ferme le prove in ordine al fatto illecito, al danno, al nesso di causalità, quantomeno in ordine all'elemento soggettivo dell'illecito (dolo o colpa) opera una presunzione, che può essere vinta dal danneggiante attraverso una prova contraria (c.d. prova liberatoria), nel caso di specie “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Tanto che parte della dottrina inquadra le suddette ipotesi come casi di c.d. responsabilità aggravata. Peraltro, l'interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata nel tempo tende ad essere alquanto rigorosa sotto quest'ultimo punto di vista, ammettendo che il conducente (o, per il caso che ci riguarda, il proprietario, in relazione al fatto del primo) possa esonerarsi da responsabilità purché dimostri la causa esterna, improvvisa ed esorbitante dalla normalità, che non consenta alcuna manovra atta ad evitare il danno (cfr. ad es. da ultimo Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 20137 del 13/07/2023 (Rv. 668149 - 01); ma in precedenza, tra le tante, Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022 (Rv. 664262 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2241 del
28/01/2019 (Rv. 652291 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017 (Rv. 643134
- 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 8663 del 04/04/2017 (Rv. 643838 - 01)). In questo senso avvicinandosi molto la responsabilità in esame alla c.d. responsabilità oggettiva, in quanto in effetti il tenore della prova liberatoria richiesto dalla giurisprudenza, più che operare in negativo rispetto all'elemento soggettivo del dolo o della colpa, finisce invece per operare a livello positivo in termini di nesso causale, nel senso di interrompere il nesso di causalità tra fatto e danno, e dunque di argomentare nel senso della mancanza di un altro tra gli elementi costitutivi dell'illecito civile extracontrattuale.
3.2.2. Con particolare riferimento all'ipotesi di sinistri stradali che coinvolgono un pedone, la giurisprudenza (in parte già sopra menzionata) ha affermato che “In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.” (cfr. le citate Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017 (Rv. 643134 - 01); cfr. anche le successive Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 8663 del 04/04/2017 (Rv. 643838 - 01); Cass. Civ. Sez.
3 - , Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022 (Rv. 664262 - 01)).
4 3.3.1. Infine, parte attrice conviene in giudizio l'assicuratore del danneggiante, sulla base del disposto dell'art. 144 comma 1 del Cod. Ass. Priv., per il quale “
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.”. Anzi tecnicamente si può dire che nei casi come questo è proprio l'assicuratore il convenuto dal quale l'attore si attende il maggior risultato, e rispetto al quale allora, secondo la previsione del comma 3, “
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.”.
3.3.2. Nel caso di specie, si allega infatti che il furgone di proprietà della Controparte_2 fosse assicurato dalla in forza di polizza
[...] Controparte_1 1/64436/230/118663750, e pertanto l'azione rivolta nei confronti di questa non pone alcun problema di difetto di legittimazione passiva.
4.1. Venendo ora agli esiti dell'istruttoria, preliminarmente risulta sufficientemente provato (e, a monte, non contestato dalla parte convenuta costituita):
a) che il furgone causa del sinistro (furgone targato DP 923 LT) fosse di proprietà della
[...]
e guidato dal collega dell'attore, e che il sinistro è avvenuto Controparte_2 Controparte_4 sulla A19 al KM 110, mentre l'attore era intento in operazioni di rimozione della segnaletica stradale verticale (cfr. le conferme dei capp.
1-2 da parte dei testimoni e , ai Testimone_1 Testimone_2 verbali del 31.05.2023 e 27.09.2023, da considerarsi testimoni attendibili, in quanto soggetti che erano presenti sui luoghi dei lavori in corso quali partecipanti all'attività, e che hanno ben risposto anche alle domande a chiarimento via via svolte dai difensori, non essendo emerse contraddizioni idonee a inficiare la veridicità delle loro dichiarazioni);
b) che il furgone in discorso era assicurato dalla in forza di polizza Controparte_1
1/64436/230/118663750 (cfr. la produzione documentale della polizza operata dalla stessa compagnia di assicurazioni convenuta, in allegato alla comparsa di risposta;
nonché tutta la vicenda del pagamento ad opera di quest'ultima di un importo in via stragiudiziale, che presuppone ovviamente tale rapporto, cfr. all. “39-40” e “41-66” alla citazione);
4.2. Sulla sussistenza e dinamica del sinistro, si deve fare riferimento sempre alle risposte e ai chiarimenti forniti dai predetti testimoni, in quanto essi hanno confermato che il signor
[...]
alla guida del furgone predetto, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate in citazione, CP_4 aveva investito in retromarcia l'attore. La narrazione è logica e credibile, in quanto i testi hanno infatti esaurientemente chiarito anche le posizioni reciproche, tra loro e rispetto alla parte attrice ed al furgone, nel corso della dinamica del sinistro, andando a descrivere pure le distanze e le attività svolte rispetto al traffico veicolare nello svolgimento dell'attività di segnalazione per svolgimento di lavori in corso. In particolare, è stato il teste ad avere visto nell'immediatezza il sinistro (“ADR: Tes_2 io ero messo di spalle, mi sono girato e ho visto il furgone che colpiva il Sig. . ADR: quando Parte_1 mi sono girato ho visto che era già stato colpito, che era già a terra ADR: quando mi sono girato lui era già sotto al furgone in posizione orizzontale.”), in quanto moviere più vicino (“io mi trovavo anche là circa ad una cinquantina metri, facevo la segnaletica anch'io (c'era l'altro testimone che è venuto eravamo assieme lui era più distante)”. Mentre, compatibilmente col narrato di questi, il teste (più distante: “mi trovavo a circa 200-300 metri da dove è avvenuto il fatto.”) ha riferito che Tes_1
“Il secondo moviere mi fa segnale di salire. Salgo, e quando arrivo trovo il che gli stavano Parte_1 spostando il furgone, perché gli era finito sotto, era stato impattato.”, dunque non avendo visto l'immediato impatto, ma avendo comunque visto l'attore ancora sotto al furgone. Quanto alla velocità del mezzo, compatibilmente con il tenore di una attività di quel tipo minuziosamente descritta, a chiarimento il teste ha affermato che “ADR: il furgone si spostava lentamente. ADR: andava Tes_2 alla velocità che serve per potersi spostare.” ossia l'ordinaria lenta velocità del furgone che accompagna gli operai sull'autostrada in corso di rimozione mezzi. Dovendosi ragionevolmente
5 ritenere allora che non è stata tanto la velocità a determinare il sinistro, quanto la manovra di retromarcia, che con ogni probabilità è stata operata senza la dovuta attenzione alla posizione del collega, che ha finito per investire.
4.3. Tale versione dei fatti risulta ulteriormente confermata dalla documentazione medica redatta dai sanitari dell'ospedale di Caltanissetta che hanno prestato le prime cure al Salvaggio (cfr. documentazione sanitaria in all. “79-98” alla citazione) e dalla valutazione operata dal CTU Dott. (su cui più diffusamente in immediato seguito), il quale con riferimento al nesso eziologico, ha Per_1 espresso un giudizio di compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate. In particolare, lo stesso nella propria relazione (cfr. deposito semplice del 09.06.2024, pag. 8) riferisce che (grassetto aggiunto) “Risultano rispettati i criteri medico-legali per il nesso di causalità tra le lesioni riportate e refertate dal P.S. dell'Ospedale S. Elia di Caltanissetta e l'incidente occorso al periziato. In particolare rispettato risulta essere il criterio eziologico e dell'efficienza qualitativa e quantitativa. Le lesioni sono state riportate battendo contro corpo duro, in parte per effetto diretto dell'urto con il veicolo investitore ed in parte per effetto della caduta a terra. Pure rispettato risulta essere il criterio cronologico. Dopo l'incidente il periziato è stato subito trasportato al P.S. dell'Ospedale S.Elia di Caltanissetta dove gli sono state prestate le prime cure.”.
4.4. Pertanto, alla luce dei riscontri sopra evidenziati, si ritiene raggiunta la prova del fatto illecito. Inoltre, vista la struttura dell'art. 2054 c.c., non essendo emersi elementi oggetto di prova liberatoria (né dell'aver il conducente fatto tutto il possibile per evitare il danno, anche alla luce della rigorosissima giurisprudenza sull'investimento del pedone, sopra riportata al par. 3.2.2.; né tantomeno, da parte del proprietario, che la circolazione era avvenuta contro la sua volontà, in quanto
è acclarato che il furgone veniva utilizzato per esigenze di servizio), esso è soggettivamente imputabile al proprietario del mezzo. Ancora, non sono emersi nemmeno elementi tali da ritenere la sussistenza (a monte, di una interruzione del nesso come da giurisprudenza precedentemente citata in relazione alla condotta del pedone, ma a valle anche) di un concorso del fatto colposo dell'attore, non risultando che lo stesso stesse compiendo alcuna azione imprudente o imperita. Pertanto, non ricorrono gli estremi per l'applicazione delle norme in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c.
5.1. Quanto al danno e al suo nesso causale col fatto, anzitutto per ciò che concerne il danno non patrimoniale, si è disposta CTU medico-legale, rispetto alle cui risultanze la correttezza metodologica, l'assenza di vizi logici, e la completezza dell'indagine già possono dirsi tali da consentire al giudice di considerare la relazione peritale idoneo ausilio alla decisione (cfr. depositi del 09.06.2024 e del 12.11.2024, su successivo richiamo).
5.2. La consulenza è ben strutturata secondo: un preliminare esame dei fatti (pp. 3-6); l'esame obiettivo (pp. 6-8); la diagnosi e discussione medico-legale e le conclusioni con risposta ai quesiti
(pp. 8-12); la risposta alle osservazioni delle parti (pp. 14-16). Valido ausilio risulta essere anche la relazione di chiarimento ed approfondimento, depositata in data 12.11.2024, in relazione a quesiti che si incentravano sulla quantificazione numerica delle spese mediche, con stima di quelle ritenute necessarie per il futuro, nonché in relazione all'oggettività delle conclusioni formulate.
5.3. In particolare, il CTU ha accertato che parte attrice, all'esito del sinistro, ha riportato “Esiti frattura pertrocanterica femore sinistra trattata con impianto di protesi d'anca biologica con residua lieve dismetria dell'arto inf.sx (ca 1,5 cm.) e limitazione funzionale ai gradi estremi, buoni esiti cicatriziali di ferita chirurgica alla coscia sx;
esiti algico-disfunzionali di frattura della IV vertebra lombare con avvallamento della limitante somatica e distacco parcellare del canto anteriore;
esiti algico disfunzionali ed anchilotici di frattura base metacarpo IV dito e frattura falange prossimale V dito di mano sx;
esiti di fratture multiple costali scomposte;
pregresso versamento pleurico ematico da lesione polmonare.” (cfr. pag. 8 consulenza).
6 5.4. In relazione ai quesiti concernenti la quantificazione percentuale di inabilità temporanee e/o permanenti, si legge: per le temporanee, che “2) Il periziato per le lesioni riportate ha una I.T.A. di
60 giorni, durante i quali è stato costretto per lo più a letto anche successivamente alla dimissione avvenuta il 30/10/19. Al periziato va inoltre riconosciuto un periodo di I.T.P. al 75% per ulteriori 60 giorni necessari al completamento dell'iter di guarigione clinica e durante il quale ha iniziato il trattamento FKT. Detto trattamento riabilitativo è stato infine completato entro un'ulteriore periodo di 120 giorni per i quali gli va riconosciuta ina I.T.P. al 50%.”; per le permanenti, che 3) Le lesioni riportate dal periziato hanno comportato un danno biologico da inabilità permanente pari al 40%
,tenuto conto delle percentuali previste dalle tabelle adottate dal Tribunale di Milano sulle macroinvalidtà e dai più comuni baremes medico-legali, ai quali è stato applicato un calcolo riduzionistico.” Segue una precisa e ragionata spiegazione dell'individuazione di tale dato percentuale, che si apprezza notevolmente proprio per l'analiticità, in relazione alla corrispondenza tra descrizione delle singole lesioni e percentuali ad esse correlate (alla cui lettura si rinvia, cfr. pag.
9).
5.5. Interrogato in ordine all'incidenza sulla capacità lavorativa (fermo restando, in modo preliminare, che l'attore non ha mai operato una domanda in sé di risarcimento danni patrimoniali per perdita della capacità lavorativa, ma ha soltanto richiesto che se ne tenesse conto ai fini di una personalizzazione in aumento del danno biologico, cfr. infra, par. 6.6.) il consulente ha rilevato che “4) Successivamente alla guarigione, avvenuta con postumi, il periziato è stato ritenuto idoneo alla mansione svolta, presso la stessa ditta e con la stessa mansione ma con limitazione per la movimentazione dei carichi e fino al giugno del 2023, epoca in cui ha cessato l'attività lavorativa. Per effetto delle lesioni subite, in particolare la frattura del femore, protesizzata e con gli esiti prima discussi, la frattura della IV vertebra lombare, fratture costali multiple e frattura mano sx, il periziato non può più svolgere attività lavorative pesanti che prevedano movimentazione dei carichi e stazione eretta prolungata.
Pertanto può svolgere l'attività lavorativa che in precedenza svolgeva ma con limitazioni, come già espresso dal medico competente incaricato dalla ditta presso la quale ha lavorato. 5) I postumi permanenti così come descritti hanno una incidenza sulla attività lavorativa generica pari al 37%. La stessa percentuale gli è stata già riconosciuta dall'INAIL.”.
5.6.1. Infine, con riferimento alle spese mediche documentate, il consulente riferisce che “le spese sostenute dal sig. , ritenute congrue e necessarie, relative a spese mediche per visite ed Parte_1 esami specialistici, terapie FKT, e farmaci (quelli per i quali è stato possibile risalire tramite codice apposto sugli scontrini prodotti) ammontano a 950 euro. Il sig. , così come indicato nella Parte_1 stessa risposta al quesito menzionato, dovrà effettuare ulteriori cicli di FKT a cadenza semestrale e per i prossimi tre anni per una spesa complessiva di euro 2.400 (400 euro a ciclo).”.
5.6.2. Chiarisce nella relazione di richiamo che è presente documentazione attinente a spese non sanitaria (€ 640,00 per trasferimento in ambulanza ed € 300,00 per CTP, per le quali si rimette al Giudice).
5.7. Molto puntuali ed approfondite le risposte alle osservazioni del CTP di parte attrice, a cui si ritiene di aderire pienamente (e rinviandosi alle medesime per il dettaglio, pp. 14-16), in ordine, rispettivamente: all'applicazione del calcolo riduzionistico (non applicato alle percentuali relative a frattura lombare e femorale), alla frattura alla scapola dx (di cui si argomenta l'assenza di postumi permanenti), alla stima al 12% per la frattura della quarta vertebra lombare, all'anchilosi del quinto dito della mano sx.
6.1. Ora, quanto al calcolo del danno non patrimoniale, poiché si ha a che fare con un danno biologico permanente di rilevante entità, esso deve essere liquidato in forza del sistema che prevede
7 normativamente la liquidazione equitativa del danno, di cui all'art. 1226 c.c., integrata dall'indicazione giurisprudenziale di riferirsi alle Tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, da ritenersi, nella loro versione del 2024, ancora quelle meglio congegnate.
6.2. Inoltre, sul piano della personalizzazione del danno, nell'ambito delle varie sfaccettature di cui si compone il danno non patrimoniale, si ricorda che ad es. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 21939 del 21/09/2017 (Rv. 645503 – 01) ha affermato che (grassetto aggiunto) “In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato
(in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative
e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore
o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione
"economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.”. (conformi Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 2788 del 31/01/2019 (Rv. 652664 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 28988 del 11/11/2019 (Rv. 655964 - 01) e Cass. Civ.
Sez. 6 Ordinanza n. 15084 del 31/05/2019; mentre per una più attenta disamina del delicato tema della personalizzazione, cfr. Cass. Civ. Sez. 3^ 25164 del 10/11/2020).
6.3. Si rammenta altresì, che in base all'insegnamento conseguente delle c.d. sentenze di San Martino Cass. Civ. SSUU Sentenze 11.11.2008 nn. da 26972 a 26975, quelle che tradizionalmente venivano individuate come diverse categorie di danno non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale) non possono invero qualificarsi come distinte categorie, ma semmai solo come denominazioni aventi valenza descrittiva, volte ad individuare varie sfaccettature e sfumature di un'unica macrocategoria di danno, ossia il danno non patrimoniale. Ciò al fine di evitare indebite duplicazioni risarcitorie, in relazione al rischio di illegittime doppie considerazioni di stessi elementi sotto voci diverse di danno.
Linea che ha poi dato il là all'evoluzione della prassi di elaborare tabelle in cui le componenti esorbitanti il danno biologico in senso stretto sono ormai tali da giustificare aumenti percentuali in termini di personalizzazione del danno, senza invece dare luogo a voci a sé stanti.
6.4. Vanno pertanto correttamente valorizzati, ai fini della personalizzazione, sia gli elementi tratti dalla documentazione sanitaria, o di cui alla pratica INAIL, o ancora analizzati in CTU in ordine al vulnus alla capacità lavorativa (su cui cfr. però ancora infra par. 6.6.), nonché gli elementi emersi dalle testimonianze relative a capitoli proprio attinenti al tema della sofferenza e del pregiudizio alla vita di relazione ed alle dinamiche di sviluppo della personalità, come riscontrati nel verbale del
31.05.2023. In quella sede, i testimoni e (rispettivamente: Testimone_3 Testimone_4 figlia ed amico dell'attore, ma della cui attendibilità non sono emersi elementi tali da elevare a sospetto) hanno evidenziato che il era una persona molto attiva, che svolgeva lavoretti edili Parte_1 in casa, che si dedicava alla campagna, alla raccolta delle verdure e all'orto. Dopo l'incidente ha dovuto abbandonare queste attività, il che ha comportato una sofferenza anche a livello umorale.
Inoltre, i testimoni hanno riferito che l'attore continua ad avere dolori, soprattutto durante i cambi di stagione, che lo costringono a ricorrere ai farmaci. In ordine alle predette testimonianze, si ritiene di
8 attribuirvi il giusto peso, tenuto conto: comunque del carattere circoscritto dei capitoli su cui sono stati sentiti;
del fatto che, quella di è in parte de relato actoris (“ADR: conosco i fatti perché Tes_4 siamo amici, uscivamo insieme per le campagne, ora ci vediamo molto più raramente, qualche volta davanti al bar, si parla, perché manteniamo un rapporto di amicizia, però quello che facevamo prima non lo facciamo più. ADR: so dei fatti di cui ai capitoli B) e C) perché ne parliamo, gli ho chiesto come stava e mi ha risposto. Inoltre sono andato a trovarlo a casa. ADR: a casa o stava seduto o stava sul divano, anzi le prime volte dopo l'incidente stava a letto.”).
6.5. Alla luce di ciò, occorre dunque considerare quanto segue.
6.5.1. Il sinistro è avvenuto il 23.09.2019, e all'epoca l'attore, nato il [...], aveva 55 anni compiuti.
6.5.2. Quanto all'invalidità permanente, essa è stata stimata al 40%. Pertanto, va considerato un punto valore € 6.204,45. Il quale però va aumentato del 50%, in quanto coerentemente con le tabelle milanesi, se l'invalidità permanente supera il 34%, va operato un aumento pari a tale percentuale (quindi di € 3.102,23). Giungendosi dunque ad un punto pari ad € (6.204,45 + 3.102,23) = € 9.306,68. Pertanto, si riconosce un valore di danno biologico in senso stretto di € 181.170,00, e di danno non patrimoniale di € 271.755,00. Rispetto al quale però, valorizzando opportunamente i dati documentali e tecnici relativi alla capacità lavorativa, nonché di cui alle testimonianze (che hanno evidenziato un profilo di lieve perdita di tratti del profilo esistenziale della persona, sì ritiene equo operare un ulteriore incremento, a titolo di personalizzazione, del 10% del danno biologico (ossia un aumento percentuale lievemente inferiore alla metà del massimo incrementabile sul danno biologico), Dunque, la somma va aumentata ad € (271.755,00 + 18.117,00) = € 289.872,00.
6.5.3. Per quanto concerne l'inabilità temporanea, anzitutto si ritiene di operare, sempre in relazione alle citate peculiarità emerse in sede di istruttoria, e tenuto conto che il punto base della I.T.T. è aumentabile fino al 50%, un aumento del 20%. Pertanto, il punto di I.T.T. è da considerarsi pari ad €
138,00 da cui, considerando i dati di cui alla consulenza (I.T.A. di 60 giorni e I.T.P. al 75% di 60 giorni, seguita da una I.T.P. al 50% di 120 giorni), si ricava una cifra di € (8.280,00 + 6.210,00 + 8.280,00) = € 22.770,00.
6.5.4. Pertanto, il totale complessivo liquidabile per invalidità permanente (con relative personalizzazioni) e le varie gradazioni di inabilità temporanea, e dunque in sostanza per il danno non patrimoniale, è di € (289.872,00 + 22.770,00) = € 312.642,00.
6.6. Come più volte cennato, in tale complesso (anche perché non v'è stata una domanda apposita per danni patrimoniali al riguardo) si ricomprende anche il danno da riduzione della capacità lavorativa generica, mentre non si possono riconoscere importi per riduzione della capacità lavorativa specifica.
6.6.1. Al riguardo, fermo restando che non è stata operata una domanda specifica sul punto, in ogni caso (ricordando quanto ha esposto il CTU e riportato sopra al par. 5.5.) l'attore ha continuato a svolgere la stessa attività lavorativa che svolgeva prima del sinistro mantenendo la propria mansione, seppure con una limitazione relativa alla movimentazione dei carichi, fino al 2023 (data in cui ha cessato l'attività lavorativa). Pertanto, si ritiene, di non potere considerare una autonoma voce di danno relativa alla capacità lavorativa specifica.
6.6.2. Sussiste invece una riduzione della capacità lavorativa generica, subita dall'attore, e rispetto alla quale però la giurisprudenza opera una ricomprensione di tale voce nel quantum già liquidabile in sede di danno non patrimoniale. Ciò in quanto si ritiene di aderire (e come in effetti sembra operare lo stesso attore, configurando l'elemento della capacità lavorativa solo ai fini di un aumento del danno
9 biologico) a quella giurisprudenza per la quale, come già in Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18161 del
25/08/2014 (Rv. 632223 - 01), e poi in Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 17931 del 04/07/2019 (Rv.
654562 – 01) “In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 25%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico.”. (successivamente, nello stesso senso, anche in un caso di riduzione del 50%, Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 12605 del 10/05/2023 (Rv. 667574 - 01), cfr. anche spunti in tal senso in Cass. Civ. Sez.
3 - , Ordinanza n. 35663 del 20/12/2023 (Rv. 669780 - 01)). E che dunque considera tale elemento come una componente del danno biologico, come tale già da considerarsi ricompreso e considerato dalla liquidazione operata sopra (e relativa personalizzazione).
7.1. Giunti a questo punto, e dati i superiori importi, ovviamente ed anzitutto (d'altronde, in conformità alla logica della stessa domanda, che chiede il relativo residuo) va decurtato l'importo di
€ 116.221,00 corrisposto da con effetto di adempimento parziale, che Controparte_1 si estende anche alla in forza della regola base della responsabilità Controparte_2 solidale di cui all'art. 1292 c.c. Pagamento incontestato tra le parti costituite (e rispetto al quale, come detto, già la stessa parte attrice riduce corrispondentemente la sua pretesa) e comunque provato (cfr. all. 39 e 40 all'atto di citazione, in cui si produce l'assegno del 09.08.2021, in calce alla comunicazione relativa della società di assicurazioni).
7.2. A parte questo, invece per gli importi liquidati dall'INAIL in relazione al suddetto infortunio, si pone un problema di c.d. compensatio lucri cum damno, attesa in particolare la funzionalizzazione risarcitoria della polizza infortuni stessa.
7.2.1. Al riguardo, va infatti ricordato quanto affermato dalla celebre Cass. Civ. SSUU Sentenza n.
12565 del 22/05/2018 (Rv. 648648 - 01) per la quale “Nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.” (cui poi, nello stesso senso, anche Cass. Civ. Sez. L - , Ordinanza n. 6269 del 04/03/2019 (Rv. 653182 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 14362 del 27/05/2019 (Rv.
654202 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9003 del 30/03/2023 (Rv. 667243 - 02)).
7.2.2. Si evidenzia altresì, ad es. riassuntivamente nella motivazione di Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8773 del 17/03/2022 (par. 1.4), che “quando, in conseguenza di un fatto illecito, la persona danneggiata ottenga anche un vantaggio patrimoniale, quest'ultimo va defalcato dal risarcimento allorchè ricorrano due ipotesi alternative:
a) o quando il medesimo soggetto sia tenuto sia al pagamento del risarcimento, sia al pagamento dell'ulteriore vantaggio economico a favore della vittima (Sez. U, Sentenza n. 584 del 11/01/2008, Rv. 600919 – 01);
b) oppure quando il vantaggio economico percepito dalla vittima abbia una funzione lato sensu risarcitoria, a condizione che la legge consenta a chi l'ha pagato di recuperarne l'importo dal responsabile (Sez. U, Sentenze n. 12564, 12565, 12566 e 12567 del 22/05/2018)”.
7.2.3. Si ravvisa allora nel caso di specie l'ipotesi indicata con la lettera b) seconda parte, visto che si ha sì alterità tra il soggetto tenuto al pagamento del risarcimento (le parti convenute) e quello tenuto
10 al pagamento dell'ulteriore vantaggio economico (INAIL), in forza del meccanismo previsto dall'art. 142 Cod. Ass. Priv. (in combinato disposto all'art. 1916 c.c.), che regola il c.d. diritto di surroga dell'assicuratore sociale, per cui (comma 1) “Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.” Ciò che integra perfettamente gli estremi del sopra citato recupero dell'importo da parte dell'ente previdenziale in danno del responsabile.
7.2.4. Per quanto concerne invece gli importi da porre in compensatio, esigenze di coerenza alla citata giurisprudenza impongono che siano detratte però solo quelle somme che per categoria siano corrispondenti alle voci di danno dedotte in giudizio (e non altre, in quanto solo per le prime si pone un problema di possibile duplicazione, ed ingiustificata locupletazione, delle poste). Preme solo rilevare al riguardo, rispetto alle difese della compagnia di assicurazione convenuta, che l'invocato l'art. 1 comma 1126 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (nella parte in cui, con riferimento ai criteri per il calcolo del c.d. danno differenziale rispetto a quello già ristorato dall'ente previdenziale, aveva modificato l'art. 10, commi 6, 7 e 8 e l'art. 11 del D.P.R. n. 1124/1965) ha avuto vita brevissima, in quanto già il successivo D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno
2019, n. 58, nel modificare l'art. 1, comma 1126, lettere a), b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art.
3-sexies, comma 1) che "All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere a), b), c), d), e) e f) sono abrogate;
le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018". Con la conseguenza che l'intervento novellistico invocato fu neutralizzato dal Legislatore nel giro di pochi mesi, con conseguente non spendibilità delle considerazioni su di esso fondate.
7.2.5. Per cui le somme riconosciute dall'INAIL che andranno detratte da quanto in questa sede quantificato non saranno quelle risultanti dall'intera documentazione di riferimento sul sinistro (in quanto comprensive anche di altre voci, che nulla rilevano rispetto alle voci di danno richieste o comunque rispetto alle quali v'è stato accoglimento in questa sede), bensì solo le seguenti:
a) per il danno biologico permanente (cfr. all. “valore rendita alla nota di Parte_1 deposito di parte convenuta del 15.02.2023, pag. 3), il valore capitale per danno biologico, pari ad €
91.558,65;
b) per l'indennità temporanea, (cfr. l'all. “doc. inail 2” allegato alla comparsa di risposta, pp. 1-4) l'importo pari ad € 18.763,57;
7.2.6. Si precisa che lo scomputo va effettuato anche se le somme riconosciute non siano ancora nella disponibilità del danneggiato, come traibile da Cass. Civ. Sez. L - , Sentenza n. 13819 del 31/05/2017
(Rv. 644529 - 01), richiamata dalla successiva, Cass. Civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23529 del 2021
(non massimata).
7.3. Per cui, dato l'importo di € 312.642,00 (di cui al precedente par. 6.5.4.) per danno non patrimoniale, occorrerà sottrarre l'importo già corrisposto dalla compagnia di assicurazione (€ 116.221,00, di cui al precedente par. 7.1.), nonché i suddetti importi (tratti dal precedente par. 7.2.5.) di € 91.558,65 ed € 18.763,57. Per cui si avrà un ammontare di € 86.098,78. L'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella e, pertanto (anche alla luce dell'insegnamento traibile da Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) la somma liquidata a titolo di danno dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d.
11 compensativi) dal momento del sinistro (23.09.2019) e fino all'odierna liquidazione (18.05.2025). Va respinta l'eccezione dell'assicuratore convenuto in ordine alla non cumulabilità tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Infatti, tali due istituti hanno funzioni differenti: la prima ha la funzione, nei debiti di valore, di attualizzare l'importo in relazione al costo della vita;
i secondi, invece (ed in ulteriore dettaglio, gli interessi compensativi, derivanti per il fatto illecito da un'estensione giurisprudenziale dell'art. 1282 c.c.), hanno la funzione di compensare l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocato dal ritardo con cui viene liquidato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12140 del 14/06/2016 (Rv. 640242 - 01) ed in precedenza anche Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n.
18243 del 17/09/2015 (Rv. 636751 - 01)). Sulla somma così liquidata, ormai divenuta credito di valuta, ex art. 1282 c.c. decorreranno ulteriormente interessi legali, maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
7.4. Sul profilo patrimoniale, spetta rimborso delle spese vive di natura medica, opportunamente documentate, pari ad € 950,00 conformemente a quanto quantificato dal CTU (cfr. pag. 1 integrazione consulenza), oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo. Spetta inoltre la somma di € 2.400,00, a titolo di spese mediche che si renderanno necessarie nel futuro per la continuazione della terapia FKT, oltre interessi legali, dalla presente liquidazione al soddisfo. Trattandosi di rimborsi per spese, passate e future, vale il principio nominalistico ex art. 1277 c.c. Si ritiene invece di non considerare (e dunque di rigettare) le altre voci di danno relative alle spese “di trasporto e legali” essendo state allegate in via del tutto generica dall'attore (al di là, dunque, delle relative produzioni documentali), e di cui comunque altresì non risulta provata anche la stretta necessità.
8.1. Sebbene non si abbia soccombenza reciproca (cfr. Cass. Civ. Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 (Rv. 666063 - 01); Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 13827 del 17/05/2024 (Rv. 671356 - 01)), l'accoglimento in misura ridotta della domanda, per effetto essenzialmente dell'accoglimento parziale dell'eccezione di compensatio, giustifica ex art. 92 comma 2 c.p.c. (integrato da C. Cost. 77/2018) la compensazione delle spese di lite per un terzo. Per il resto, esse seguono la soccombenza,
e si liquidano, secondo il criterio del decisum, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
8.2. Si ritiene invece di porre a carico solidale delle parti convenute le spese di CTU, in quanto la consulenza è stata funzionale ad un esito, sul punto, vittorioso per parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al
R.G.C.C. n. 494/2022 in epigrafe:
1) CONDANNA in solido, in accoglimento parziale della domanda attorea, le parti convenute
( in persona del l.r.p.t. e Controparte_1 Controparte_2 in persona del l.r.p.t.), al pagamento, in favore di parte attrice (
[...] Parte_1
), dei seguenti importi:
[...]
a) € 86.098,78, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (23.09.2019) e successivamente proporzionalmente rivalutata di anno in anno, fino alla data odierna (18.05.2025); ed oltre interessi legali maturandi sulla somma così determinata, dalla data dell'odierna liquidazione e fino al soddisfo;
b.1.) € 950,00, a titolo di spese mediche documentate, oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo;
b.2.) € 2.400,00, a titolo di spese mediche future, oltre interessi legali dalla presente liquidazione al soddisfo;
12 2) CONDANNA in solido le parti convenute ( in persona del Controparte_1
l.r.p.t. e in persona del l.r.p.t.), al pagamento, in favore Controparte_2 della parte attrice ( ), previa compensazione per un terzo, dei rimanenti due Parte_1 terzi delle spese processuali, che si liquidano (già al netto della compensazione parziale) in € 528,33 per spese vive ed € 6.111,30 per compensi (procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00, tutte le quattro fasi, valori medi ridotti del 35% in relazione alla relativa standardizzazione della causa e linearità della stessa), oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge ove dovute;
3) PONE a definitivo carico solidale delle parti convenute ( Controparte_1 in persona del l.r.p.t. e n persona del l.r.p.t.), le spese Controparte_2 di CTU.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 18.05.2025
Il Giudice
Dario Albergo
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