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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/12/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all'udienza del giorno 16 dicembre
2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2673 / 2024 RCL promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GG LE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BA LA e dell'avv. PASETTO FEDERICO
( ) VIA UGO FOSCOLO N. 5 SAN BONIFACIO;
C.F._2
( PIAZZA ARSENALE, 5 37126 Controparte_2 C.F._3
VERONA
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. CONTI STEFANO e dell'avv. P.IVA_2
EO RE ( ) C.F._4
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
con il patrocinio dell'avv. PASETTO Controparte_4
RD
E
con il patrocinio dell'avv. EMANUELA Controparte_5
PASETTO
1
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 13 novembre 2024, parte ricorrente adisce il giudice del lavoro affinché sia accertata Parte_1
l'illiceità del contratto di appalto fra la sua formale datrice di lavoro e la committente e l'effettiva Controparte_3 Controparte_1
titolarità del rapporto di lavoro in capo a quest'ultima.
Parte ricorrente propone in via principale nei confronti della committente e in via subordinata nei confronti dell'appaltatrice le ulteriori seguenti domande: accertamento dell'illegittimità del licenziamento con conseguente domanda di reintegra e di risarcimento del danno, accertamento del diritto a differenze retributive per superiore inquadramento, lavoro supplementare, lavoro straordinario, consequenziali domande di condanna.
Il ricorrente, infine, chiede la condanna al risarcimento del danno per l'infortunio subito in data 4.10.2022 tanto nei confronti della committente, in via principale, quanto nei confronti dell'appaltatrice, in via subordinata ed in relazioni a tali domande le parti convenute hanno chiesto di essere manlevate dalle rispettive società di assicurazione, Controparte_4
(quale garante di e
[...] Controparte_1 Controparte_5
(quale garante di Cooperativa Vr Serice).
Con sentenza 112/2025 (in atti) è stata dichiarata la liquidazione giudiziale di ed il processo è stato riassunto nei confronti della CP_3
liquidazione giudiziale, formalizzando tutte le Controparte_6
domande suindicate.
La stessa ha eccepito l'improcedibilità delle domande proposte nei suoi confronti;
analoga eccezione ha svolto Controparte_5
2 La causa è matura per la decisione limitatamente ad alcune domande formalizzate nei confronti della cooperativa in liquidazione giudiziale, nei termini qui di seguito chiariti.
***
E' noto come il principio c.d. par condicio creditorum conduca nelle sue applicazioni normative ad accentrare ogni azione a tutela dei diritti di credito nell'ambito della procedura concorsuale, così da evitare una differenziazione nel trattamento dei creditori contraria ai criteri legali di cui al CCI (Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza).
Il principio generale, per quanto di interesse nella presente causa, subisce un contemperamento nel caso in cui ricorra una posizione soggettiva -non altrimenti tutelabile- e la cui cognizione è riservata al giudice del lavoro.
In particolare, l'ordine di reintegra (e a corollario, l'ordine di ricollocazione al lavoro del lavoratore in base al suo legittimo inquadramento) rappresentano un esito processuale verso il quale il lavoratore ha un interesse che non è tutelabile se non attraverso le specifiche disposizioni giuslavoristiche poste a presidio del carattere “reale” della tutela per il licenziamento illegittimo.
Ed è, infatti, principio risalente e consolidato quello secondo cui il diritto alla reintegra non rientra nell'ampia sfera di posizioni soggette alla vis attractiva (ex multis, Cass. 27796 del 28.10.2024, secondo cui “Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto
3 dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo”).
Con motivazione articolata ed esaustiva, il tema del diritto alla qualifica superiore e della permanenza della competenza del giudice del lavoro, è diffusamente sviluppato nella pronuncia 23418/2017, della quale per brevità espositiva è riportata qui di seguito la massima: “Ove il lavoratore abbia agito in giudizio per l'accertamento della propria qualifica nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile solo come mero strumento di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della “par condicio creditorum”.
I suesposti principi, integralmente condivisi, sono coerenti con la nuova disposizione di cui all'art. 189 CCI (Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza) che prevede la mera sospensione dei rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa e disciplina l'eventuale prosecuzione dell'attività aziendale anche attraverso il trasferimento d'azienda.
Pertanto, ferma restando la procedibilità della domanda di reintegra e di inquadramento al livello superiore, deve essere dichiarata l'improcedibilità
4 delle domande di accertamento e condanna proposte nei confronti di
. Nel consegue l'estromissione dell'assicurazione Controparte_3
chiamata in causa dalla cooperativa , atteso che la chiamata in CP_3
garanzia attiene unicamente al tema decidendum dell'infortunio.
Il ragione della reciproca soccombenza e della natura “in rito” della decisione sono interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande svolte in via subordinata nei confronti di
, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata: Controparte_3
1.Dichiara procedibili le domande di reintegra e di accertamento del diritto al livello superiore;
2.Dichiara improcedibile ogni altra domanda svolta in via subordinata nei confronti di Controparte_3
3.Estromette Controparte_5
3.Compensa le spese di lite.
Verona, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Cristina Angeletti
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all'udienza del giorno 16 dicembre
2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2673 / 2024 RCL promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GG LE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BA LA e dell'avv. PASETTO FEDERICO
( ) VIA UGO FOSCOLO N. 5 SAN BONIFACIO;
C.F._2
( PIAZZA ARSENALE, 5 37126 Controparte_2 C.F._3
VERONA
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. CONTI STEFANO e dell'avv. P.IVA_2
EO RE ( ) C.F._4
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
con il patrocinio dell'avv. PASETTO Controparte_4
RD
E
con il patrocinio dell'avv. EMANUELA Controparte_5
PASETTO
1
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 13 novembre 2024, parte ricorrente adisce il giudice del lavoro affinché sia accertata Parte_1
l'illiceità del contratto di appalto fra la sua formale datrice di lavoro e la committente e l'effettiva Controparte_3 Controparte_1
titolarità del rapporto di lavoro in capo a quest'ultima.
Parte ricorrente propone in via principale nei confronti della committente e in via subordinata nei confronti dell'appaltatrice le ulteriori seguenti domande: accertamento dell'illegittimità del licenziamento con conseguente domanda di reintegra e di risarcimento del danno, accertamento del diritto a differenze retributive per superiore inquadramento, lavoro supplementare, lavoro straordinario, consequenziali domande di condanna.
Il ricorrente, infine, chiede la condanna al risarcimento del danno per l'infortunio subito in data 4.10.2022 tanto nei confronti della committente, in via principale, quanto nei confronti dell'appaltatrice, in via subordinata ed in relazioni a tali domande le parti convenute hanno chiesto di essere manlevate dalle rispettive società di assicurazione, Controparte_4
(quale garante di e
[...] Controparte_1 Controparte_5
(quale garante di Cooperativa Vr Serice).
Con sentenza 112/2025 (in atti) è stata dichiarata la liquidazione giudiziale di ed il processo è stato riassunto nei confronti della CP_3
liquidazione giudiziale, formalizzando tutte le Controparte_6
domande suindicate.
La stessa ha eccepito l'improcedibilità delle domande proposte nei suoi confronti;
analoga eccezione ha svolto Controparte_5
2 La causa è matura per la decisione limitatamente ad alcune domande formalizzate nei confronti della cooperativa in liquidazione giudiziale, nei termini qui di seguito chiariti.
***
E' noto come il principio c.d. par condicio creditorum conduca nelle sue applicazioni normative ad accentrare ogni azione a tutela dei diritti di credito nell'ambito della procedura concorsuale, così da evitare una differenziazione nel trattamento dei creditori contraria ai criteri legali di cui al CCI (Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza).
Il principio generale, per quanto di interesse nella presente causa, subisce un contemperamento nel caso in cui ricorra una posizione soggettiva -non altrimenti tutelabile- e la cui cognizione è riservata al giudice del lavoro.
In particolare, l'ordine di reintegra (e a corollario, l'ordine di ricollocazione al lavoro del lavoratore in base al suo legittimo inquadramento) rappresentano un esito processuale verso il quale il lavoratore ha un interesse che non è tutelabile se non attraverso le specifiche disposizioni giuslavoristiche poste a presidio del carattere “reale” della tutela per il licenziamento illegittimo.
Ed è, infatti, principio risalente e consolidato quello secondo cui il diritto alla reintegra non rientra nell'ampia sfera di posizioni soggette alla vis attractiva (ex multis, Cass. 27796 del 28.10.2024, secondo cui “Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto
3 dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo”).
Con motivazione articolata ed esaustiva, il tema del diritto alla qualifica superiore e della permanenza della competenza del giudice del lavoro, è diffusamente sviluppato nella pronuncia 23418/2017, della quale per brevità espositiva è riportata qui di seguito la massima: “Ove il lavoratore abbia agito in giudizio per l'accertamento della propria qualifica nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile solo come mero strumento di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della “par condicio creditorum”.
I suesposti principi, integralmente condivisi, sono coerenti con la nuova disposizione di cui all'art. 189 CCI (Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza) che prevede la mera sospensione dei rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa e disciplina l'eventuale prosecuzione dell'attività aziendale anche attraverso il trasferimento d'azienda.
Pertanto, ferma restando la procedibilità della domanda di reintegra e di inquadramento al livello superiore, deve essere dichiarata l'improcedibilità
4 delle domande di accertamento e condanna proposte nei confronti di
. Nel consegue l'estromissione dell'assicurazione Controparte_3
chiamata in causa dalla cooperativa , atteso che la chiamata in CP_3
garanzia attiene unicamente al tema decidendum dell'infortunio.
Il ragione della reciproca soccombenza e della natura “in rito” della decisione sono interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande svolte in via subordinata nei confronti di
, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata: Controparte_3
1.Dichiara procedibili le domande di reintegra e di accertamento del diritto al livello superiore;
2.Dichiara improcedibile ogni altra domanda svolta in via subordinata nei confronti di Controparte_3
3.Estromette Controparte_5
3.Compensa le spese di lite.
Verona, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Cristina Angeletti
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