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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 68/2022 R.G.Lav.
Sentenza n° ______
* * * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati : dott. Vincenzo PUPILELLA - presidente dott. Margiolina MASTRONARDI - consigliere relatore dott. Rita Pasqualina CURCI - consigliere ha pronunciato, dando lettura del dispositivo all'udienza collegiale del 22/11/2024, la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE iscritta al N. 68 R.G. Lav.- anno 2022 avente ad oggetto: pensione di reversibilità
p r o m o s s a d a
, proseguita da e , in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di , rappresentati e difesi dall'avv. Pierluigi Giordano ed elettivamente Parte_1
domiciliati come in atti appellanti
nei confronti di
rappresentato e Controparte_1
1 difeso dagli avvocati U. Nucciarone ed A. Testa, elettivamente domiciliato in Campobasso Via
Zurlo N°11 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da verbale.
MOTIVAZIONE
1.Il giudizio di primo grado.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Campobasso, espletata C.T.U., rigettava la domanda proposta da volta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto alla Parte_1 pensione di reversibilità della madre deceduta l'11/1/2018, quale Persona_1
figlio maggiorenne inabile.
Il ricorrente contestava il rigetto da parte dell' della domanda amministrativa ed affermava CP_1
di versare nello stato di totale inabilità alla data del decesso della madre. Instava, pertanto, per la declaratoria del proprio diritto alla pensione di reversibilità dalla data della domanda amministrativa (4/3/2019) con conseguente condanna dell' alla erogazione della CP_1
prestazione, oltre accessori, da tale data nonché al pagamento delle spese di lite. Costituitosi ritualmente in giudizio, l' evidenziava l'infondatezza dello stesso per mancanza dei requisiti CP_1 di legge. In particolare, l' sottolineava l'insussistenza sia del requisito della “vivenza a CP_1 carico” e sia del requisito sanitario. Quanto a quest'ultimo, l'Istituto ne deduceva l'insussistenza, non essendo risultato il inabile a qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso della Pt_1 madre (11/1/2018). Successivamente veniva nominato CTU il quale, all'esito delle operazioni peritali, concludeva per la non inabilita' del ricorrente alla data del decesso della madre.
Con sentenza n. 229/21 il Tribunale adito, sulla base della acquisita CTU, rilevava l'insussistenza del requisito sanitario per il diritto alla prestazione e, quindi, rigettava la domanda.
2.L'appello e le difese dell'appellato.
Con ricorso in appello depositato il 27/5/2022, il soccombente, denunciando l'erroneità dell'impugnata sentenza in quanto basata su di un'erronea CTU, ne chiedeva la riforma previo rinnovo delle operazioni peritali.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio, contrastava il proposto appello chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 25/11/2022 veniva disposta CTU. A seguito di rinuncia del nominato CTU veniva incaricato altro professionista che a sua volta rinunciava. Veniva, pertanto, con ordinanza in data 17/2/2023, nominato altro consulente che espletava l'incarico depositando elaborato tecnico.
2 L' nelle note scritte depositate il 14/9/2023 rilevava l'invalidità della CTU perché fondata CP_1
su documentazione non ritualmente acquisita agli atti di causa.
A seguito delle note scritte depositate dalle parti, con ordinanza in data 12/1/2024 venivano chiesti chiarimenti al CTU che, con successiva nota comunicava la propria sopravvenuta incompatibilità in quanto dipendente dall'1/11/2023. CP_1
Veniva pertanto disposto il rinnovo delle operazioni peritali e, successivamente alla rinuncia espressa dal nominato CTU, si incaricava altro consulente nella persona del dott. , il quale Per_2
in data 2/6/2024 depositava in atti il proprio elaborato tecnico.
All'odierna udienza la causa era decisa come da dispositivo in atti di cui veniva data lettura.
3. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e va quindi respinto.
Invero il C.T.U. dott. nominato nel corso del presente giudizio, dopo esauriente, Per_2
documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici, cui ci si riporta pertanto integralmente, attesa anche la qualifica professionale del consulente ed il suo disinteresse all'esito del giudizio, è pervenuto, sulla base del sereno ed obiettivo esame clinico e della documentazione sanitaria agli atti, dettagliatamente indicata nell'elaborato peritale in data
12/5/2024, depositato in data 2/6/2024, alla conclusione medico legale, peraltro non contrastata da validi elementi di argomentazione acquisiti al processo ivi comprese le osservazioni critiche del consulente di parte appellante, cui ha compiutamente risposto con elaborato in data 2/6/2024, con cui ha confermato le conclusioni espresse in quello del 12/5/2024, che “l'esame della documentazione in atti pertinente all'epoca del decesso della madre del ricorrente Sig.
[...]
, di anni 60 all'epoca del decesso della madre mi hanno permesso di accertare Parte_1
che egli è stato affetto da: "Epatosteatosi esotossica, disfunzione diastolica ventricolo sinistro, insufficienza valvolare sistolica e tricuspidale di grado lieve, aterosclerosi polidistrettuale, esofagite di grado A, gastrite cronica con contaminazione da HP, duodenite cronica, BPCO, insufficienza venosa superficiale arto inferiore destro, spondiloartrosi lombare, esiti di fratture costanti a sinistra. Il quadro clinico menomativo permette di riconoscere il ricorrente:
- Le patologie da cui era affetto il ricorrente alla data dell'exitus del dante causa Sig.ra
[...]
deceduta a Campobasso il 11.01.2018, non erano tali da rendere il Sig. Persona_1
assolutamente e permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi Parte_1
attività lavorativa e quindi, non meritevole del riconoscimento della pensione di reversibilità ai superstiti, come previsto dalla normativa vigente in materia.”
Come dianzi accennato il consulente, nel rispondere compiutamente alle osservazioni critiche
3 del CT di parte appellante, ha ribadito siffatto giudizio precisando : “Alla luce di quanto sopra si conferma il giudizio medico legale espresso nella bozza trasmessa alle parti: le patologie di cui era affetto il Sig. alla data dell'exitus della dante causa Sig.ra Parte_1 [...]
deceduta a Campobasso il 11.01.2018 non fossero tali da rendere il Sig. Persona_1
assolutamente e permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa Pt_1
e quindi non meritevole del riconoscimento della pensione di reversibilità ai superstiti. (cfr.
l'elaborato in data 2/6/2024 in atti)
Di qui l'infondatezza del proposto gravame.
4. Nulla va disposto in ordine alle spese del grado, sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
5. Vanno infine poste definitivamente a carico dell' le spese relative alle CTU espletate nel CP_1
presente grado, come già liquidate con il decreto di questa Corte in data 26/3/2024 in favore del dott. e liquidando in favore del dott. a titolo di compenso per la espletata Persona_3 Persona_4 consulenza tecnica complessivi €290,00, oltre accessori di legge.
p.q.m.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di
Campobasso in data 14/12/2021 e con ricorso qui depositato il 27/5/2022 da e proseguito da e in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
di Parte_1
nei confronti di CP_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede :
-rigetta l'appello e conferma la impugnata sentenza;
-nulla per le spese relative al presente grado;
-pone definitivamente a carico dell' le spese relative alle CTU espletate nel presente grado, CP_1
come già liquidate con il decreto di questa Corte in data 26/3/2024 in favore del dott.
[...]
e liquidando in favore del dott. a titolo di compenso per la espletata Per_3 Persona_4 consulenza tecnica complessivi €290,00, oltre accessori di legge.
Campobasso, 22/11/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Margiolina Mastronardi Dott. Vincenzo Pupilella
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