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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA Sezione controversie lavoro,previdenza e assistenza obbligatorie La Corte composta dai signori magistrati: dott. Giovanna Ciardi Presidente dott. Elisabetta Palumbo Consigliera dott. Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 7.3.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2390 dell'anno 2023 tra
Parte_1
Avv. Mattia Persiani
Appellante
E
Controparte_1
Controparte_2
[...]
Controparte_3
quali eredi di Persona_1
Avv. Sara D'Onofrio
Avv. Federico Commini
Appellati
Oggetto: riassunzione della causa in sede di rinvio a seguito dell'ordinanza della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione n. 18067/2023.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva il Tribunale di Roma per chiedere di accertare la Persona_1 sussistenza di un unitario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Part decorrente dal dicembre 1986 sul presupposto della illegittimità dei contratti stipulati dalle parti. Chiedeva altresì di ricostruire il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'attribuzione delle mansioni da ultimo espletate, nonché di accertare il suo diritto all'inquadramento come quadro o programmista regista di livello 1, classe A 2
Part (o in subordine B) e di condannare la al pagamento delle differenze di retribuzione con interessi e rivalutazione. A sostegno di tali domande il affermava di essere stato stabilmente CP_1 Part inserito nell'organizzazione della provvedendo al coordinamento e al controllo del lavoro delle singole redazioni dei programmi radiofonici, di aver svolto la propria attività pressoché esclusivamente nei locali aziendali utilizzando strumenti produttivi forniti dalla Part di essere stato obbligato al rispetto di un orario di lavoro preordinato quantomeno nella misura minima ordinaria e di essere rimasto costantemente e continuamente a Part disposizione della Rivendicava inoltre il suo all'inquadramento come programmista regista di livello 1, Classe A. Part La si costituiva contestando le domande del e deducendo che: i CP_1 rapporti intercorsi nel tempo avevano avuto sempre ad oggetto la fornitura di risultati e non la prestazione di un'attività; non c'era mai stato alcun assoggettamento a poteri direttivi, di controllo o disciplinari;
il compenso era sempre stato determinato sulla base dei risultati forniti e mai sulla base del tempo richiesto per l'esecuzione delle obbligazioni assunte. Con riguardo alla domanda avente ad oggetto l'inquadramento come Part programmista regista di livello 1, Classe A, la ne contestava l'ammissibilità e, nel merito, la fondatezza perché la disciplina contrattuale che prevede la qualifica richiesta, in quanto qualifica apicale, rimette alle valutazioni del Direttore generale non solo l'individuazione delle strutture nelle quali può essere prevista, ma anche la sua stessa attribuzione;
Il Tribunale di Roma respingeva il ricorso per la mancata allegazione di fatti dai quali era consentito desumere l'esistenza della subordinazione e, in ogni caso, accertava l'intervenuta decadenza dall'impugnazione dei termini apposti ai contratti di lavoro. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma, il proponeva appello al CP_1 Part quale la a resistito. La Corte di Appello di Roma ha accolto l'appello del e, CP_1 conseguentemente: Part a. ha dichiarato che dal 17 dicembre 1986 tra lui e la è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che è ancora in atto;
b. ha dichiarato il diritto del all'indennità risarcitoria di cui al CP_1 quinto comma dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2010; c. ha dichiarato il diritto del ad essere inquadrato come CP_1 programmista regista di livello 4 dal 17 dicembre 1986 al 16 dicembre 1989, di livello 3 dal 17 dicembre 1989 al 16 dicembre 1994, di livello 2 dal 17 dicembre 1994 al 26 settembre 1991 e di livello 1 dal 27 settembre 1999. Part Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma la ha proposito ricorso per cassazione formulando otto motivi di ricorso. Con i primi sei motivi erano denunciate violazioni di legge in relazione ai capi della sentenza impugnata con i quali: era stata accertata l'illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato;
era stato escluso che quei rapporti si fossero estinti per mutuo dissenso;
era stata accertata sia l'esistenza di una subordinazione sia l'esistenza di un unico rapporto di lavoro. Con il settimo e l'ottavo motivo di ricorso veniva, invece, denunciato che la sentenza impugnata aveva violato la legge e le disposizioni della contrattazione collettiva che disciplinano la classificazione del personale quando, nella ricostruzione della carriera del ha riconosciuto il passaggio dal terzo al secondo livello esclusivamente CP_1 3
sulla base dello svolgimento di mansioni di terzo livello per cinque anni senza, quindi, verificare se esistesse, o no, l'altro requisito previsto dalla contrattazione collettiva;
la Corte d'appello ha poi attribuito l'inquadramento nel primo livello a partire dal 27 settembre 1999 senza, però, verificare l'esistenza delle condizioni specificatamente richieste dalla contrattazione collettiva. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18067 del 2023 respingeva i primi sei Part motivi del ricorso della mentre il settimo e l'ottavo venivano accolti con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, chiamata ad uniformarsi a quanto statuito. Part La ha tempestivamente proposto ricorso in riassunzione, ex art. 396 c.p.c., per ottenere l'applicazione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18067 del 2023. Si sono costituiti gli eredi del per resistere alla domanda. CP_1 Part Con il primo motivo di ricorso la asserisce che il , nel ricorso CP_1 introduttivo del giudizio, non aveva allegato e a maggior ragione dimostrato che nel quinquennio 1989/1994 aveva in misura costante e rilevante realizzato, o concorso alla realizzazione, programmi più impegnativi per cui chiede di accertare l'insussistenza del diritto al passaggio automatico al livello 2 della qualifica di programmista regista con decorrenza dal 17 dicembre 1994. Con il secondo motivo di censura parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'attribuzione della qualifica di programmista regista di livello 1 con decorrenza dal 17 dicembre 1999. Secondo parte ricorrente l'accoglimento da parte della Suprema Corte del settimo e motivo del ricorso determinerebbe la consequenziale impossibilità di un passaggio automatico tra il livello 3 e il livello 1.
Resistono gli eredi del . CP_1
All'udienza del 7.3.2025 le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale, chiedendo l'estinzione del giudizio.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello. Le spese del grado restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
spese come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Roma, il 7.3.2025
La Consigliere est.
Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Giovanna Ciardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA Sezione controversie lavoro,previdenza e assistenza obbligatorie La Corte composta dai signori magistrati: dott. Giovanna Ciardi Presidente dott. Elisabetta Palumbo Consigliera dott. Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 7.3.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2390 dell'anno 2023 tra
Parte_1
Avv. Mattia Persiani
Appellante
E
Controparte_1
Controparte_2
[...]
Controparte_3
quali eredi di Persona_1
Avv. Sara D'Onofrio
Avv. Federico Commini
Appellati
Oggetto: riassunzione della causa in sede di rinvio a seguito dell'ordinanza della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione n. 18067/2023.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva il Tribunale di Roma per chiedere di accertare la Persona_1 sussistenza di un unitario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Part decorrente dal dicembre 1986 sul presupposto della illegittimità dei contratti stipulati dalle parti. Chiedeva altresì di ricostruire il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'attribuzione delle mansioni da ultimo espletate, nonché di accertare il suo diritto all'inquadramento come quadro o programmista regista di livello 1, classe A 2
Part (o in subordine B) e di condannare la al pagamento delle differenze di retribuzione con interessi e rivalutazione. A sostegno di tali domande il affermava di essere stato stabilmente CP_1 Part inserito nell'organizzazione della provvedendo al coordinamento e al controllo del lavoro delle singole redazioni dei programmi radiofonici, di aver svolto la propria attività pressoché esclusivamente nei locali aziendali utilizzando strumenti produttivi forniti dalla Part di essere stato obbligato al rispetto di un orario di lavoro preordinato quantomeno nella misura minima ordinaria e di essere rimasto costantemente e continuamente a Part disposizione della Rivendicava inoltre il suo all'inquadramento come programmista regista di livello 1, Classe A. Part La si costituiva contestando le domande del e deducendo che: i CP_1 rapporti intercorsi nel tempo avevano avuto sempre ad oggetto la fornitura di risultati e non la prestazione di un'attività; non c'era mai stato alcun assoggettamento a poteri direttivi, di controllo o disciplinari;
il compenso era sempre stato determinato sulla base dei risultati forniti e mai sulla base del tempo richiesto per l'esecuzione delle obbligazioni assunte. Con riguardo alla domanda avente ad oggetto l'inquadramento come Part programmista regista di livello 1, Classe A, la ne contestava l'ammissibilità e, nel merito, la fondatezza perché la disciplina contrattuale che prevede la qualifica richiesta, in quanto qualifica apicale, rimette alle valutazioni del Direttore generale non solo l'individuazione delle strutture nelle quali può essere prevista, ma anche la sua stessa attribuzione;
Il Tribunale di Roma respingeva il ricorso per la mancata allegazione di fatti dai quali era consentito desumere l'esistenza della subordinazione e, in ogni caso, accertava l'intervenuta decadenza dall'impugnazione dei termini apposti ai contratti di lavoro. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma, il proponeva appello al CP_1 Part quale la a resistito. La Corte di Appello di Roma ha accolto l'appello del e, CP_1 conseguentemente: Part a. ha dichiarato che dal 17 dicembre 1986 tra lui e la è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che è ancora in atto;
b. ha dichiarato il diritto del all'indennità risarcitoria di cui al CP_1 quinto comma dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2010; c. ha dichiarato il diritto del ad essere inquadrato come CP_1 programmista regista di livello 4 dal 17 dicembre 1986 al 16 dicembre 1989, di livello 3 dal 17 dicembre 1989 al 16 dicembre 1994, di livello 2 dal 17 dicembre 1994 al 26 settembre 1991 e di livello 1 dal 27 settembre 1999. Part Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma la ha proposito ricorso per cassazione formulando otto motivi di ricorso. Con i primi sei motivi erano denunciate violazioni di legge in relazione ai capi della sentenza impugnata con i quali: era stata accertata l'illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato;
era stato escluso che quei rapporti si fossero estinti per mutuo dissenso;
era stata accertata sia l'esistenza di una subordinazione sia l'esistenza di un unico rapporto di lavoro. Con il settimo e l'ottavo motivo di ricorso veniva, invece, denunciato che la sentenza impugnata aveva violato la legge e le disposizioni della contrattazione collettiva che disciplinano la classificazione del personale quando, nella ricostruzione della carriera del ha riconosciuto il passaggio dal terzo al secondo livello esclusivamente CP_1 3
sulla base dello svolgimento di mansioni di terzo livello per cinque anni senza, quindi, verificare se esistesse, o no, l'altro requisito previsto dalla contrattazione collettiva;
la Corte d'appello ha poi attribuito l'inquadramento nel primo livello a partire dal 27 settembre 1999 senza, però, verificare l'esistenza delle condizioni specificatamente richieste dalla contrattazione collettiva. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18067 del 2023 respingeva i primi sei Part motivi del ricorso della mentre il settimo e l'ottavo venivano accolti con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, chiamata ad uniformarsi a quanto statuito. Part La ha tempestivamente proposto ricorso in riassunzione, ex art. 396 c.p.c., per ottenere l'applicazione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18067 del 2023. Si sono costituiti gli eredi del per resistere alla domanda. CP_1 Part Con il primo motivo di ricorso la asserisce che il , nel ricorso CP_1 introduttivo del giudizio, non aveva allegato e a maggior ragione dimostrato che nel quinquennio 1989/1994 aveva in misura costante e rilevante realizzato, o concorso alla realizzazione, programmi più impegnativi per cui chiede di accertare l'insussistenza del diritto al passaggio automatico al livello 2 della qualifica di programmista regista con decorrenza dal 17 dicembre 1994. Con il secondo motivo di censura parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'attribuzione della qualifica di programmista regista di livello 1 con decorrenza dal 17 dicembre 1999. Secondo parte ricorrente l'accoglimento da parte della Suprema Corte del settimo e motivo del ricorso determinerebbe la consequenziale impossibilità di un passaggio automatico tra il livello 3 e il livello 1.
Resistono gli eredi del . CP_1
All'udienza del 7.3.2025 le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale, chiedendo l'estinzione del giudizio.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello. Le spese del grado restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
spese come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Roma, il 7.3.2025
La Consigliere est.
Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Giovanna Ciardi