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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 375/2018 Reg. Gen. e vertente
TRA
-
[...]
Parte_1
, C.F.: ,
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in via dei Mille, 65, is. 221, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale Pt_1
dello Stato di che lo rappresenta e difende per legge;
Pt_1 – appellante –
E
- , nata a [...] il sei maggio 1977, Controparte_1
C.F. , nella qualità di legale rappresentante pro tempore di C.F._1
con sede in Paternò, Controparte_2
P.IVA: , rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta P.IVA_2
procura in atti, dagli Avv.ti Barbara Fucile e Annalaura Muscolino, presso il cui studio, sito in via Piemonte n. 30, è elettivamente domiciliata;
Pt_1
– appellata –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza del 13 ottobre 2017, il Giudice di Pace di accogliendo Pt_1
l'opposizione proposta dalla società , così come Controparte_2
rappresentata, annullava l'ordinanza ingiunzione n. 12/2017 emessa dalla Parte_1
di
[...] Pt_1
In particolare, il primo Giudice accoglieva il primo motivo di opposizione formulato da parte ricorrente, ritenendo spirato il termine per la notifica del verbale di contestazione, prodromico all'adozione dell'ordinanza ingiunzione de qua, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981. Il di Parte_1 Pt_1
proponeva appello, esponendo i motivi di gravame. Pt_1
Si costituiva , nella qualità, che replicava e chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'appello.
All'udienza del 9 maggio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge
29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 56.
Posto che l'ordinanza ingiunzione in questione era stata emessa anche nei confronti di , obbligato in solido con l'odierna appellata, costei, Controparte_3
nelle memorie difensive da ultimo depositate, eccepiva che il Giudice di Pace,
nell'opposizione alla predetta ordinanza ingiunzione proposta dal aveva CP_3
pronunciato sentenza n. 2730/2017, passata in giudicato, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, proprio in considerazione dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 12/2017 con la sentenza oggetto della presente impugnazione.
L'eccezione è infondata perché, per le sentenze che dichiarano la cessazione della materia del contendere, il passaggio in giudicato riguarda solo la sopravvenuta mancanza di interesse processuale delle parti, ma non anche la pretesa sostanziale oggetto della controversia. Sul punto, la condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione si è, in tal senso, pronunciata, stabilendo che “La pronuncia che dichiara la cessazione della
materia del contendere ha carattere meramente processuale ed è inidonea a
costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio” (Cass.
1695/2018).
Ne consegue che non può ritenersi formato il giudicato sull'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa, atteso che è pendente il presente giudizio di appello avente ad oggetto proprio la legittimità dell'ordinanza ingiunzione in questione.
Nel merito, l'appello è fondato.
Coi primi due motivi, che devono essere vagliati congiuntamente per connessione, l'amministrazione censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che il dies a quo per la decorrenza del termine di novanta giorni per la notifica del verbale di contestazione, ex art. 14 l. 689/1981,
dovesse decorrere dal 18 ottobre 2016, data in cui l'amministrazione resistente era venuta a conoscenza della qualità di , quale rappresentante legale Controparte_1
della società Controparte_2
Pertanto, il Giudice di Pace, dopo aver accertato che il verbale di contestazione
è stato notificato alla ricorrente in data 20 gennaio 2017 (dies ad quem), ha considerato spirato il termine di novanta giorni previsto ex lege. L'amministrazione appellante, per converso, sostiene che il verbale di contestazione della sanzione amministrativa è stato notificato nei termini di legge.
Infatti, secondo il Ministero, il dies a quo deve intendersi il 24 ottobre 2016,
data in cui la P.A. ha avuto effettiva conoscenza della qualità della titolare del CP_1
lido, per come desumibile dagli scritti difensivi prodotti da Controparte_4
della presente anche lui, insieme al al momento della redazione del CP_1 CP_3
verbale di accertamento dell'undici settembre 2016- ricevuti dalla Parte_1
in data 24 ottobre 2016. La data del 18 ottobre 2016 non può essere, invece,
[...]
utilmente considerata perché corrisponde alla data di spedizione e non di ricezione della memoria difensiva dello . CP_4
I motivi sono fondati.
Ai sensi dell'art. 14, co. 1, l. 689/1981, la violazione amministrativa può essere contestata immediatamente al trasgressore e alla persona obbligata in solido, quando ciò sia possibile.
La contestazione della sanzione ammnistrativa può essere effettuata anche in un secondo momento mediante la successiva notificazione della stessa, con la quale si comunicano in maniera formale e qualificata gli estremi della violazione all'interessato.
Infatti, il comma 2 dell'art. 14, l. 689/1981 statuisce che “Se non è avvenuta la
contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma
precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli
residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Nel caso di specie, l'amministrazione appellante, trovandosi, peraltro, nella impossibilità materiale di contestare immediatamente la sanzione amministrativa ai presenti, i quali si erano rifiutati di firmare il processo verbale di accertamento e di contestazione, ha proceduto a notificare la sanzione amministrativa nei termini di cui all'art. 14, co. 2, l. 689/1981.
Sul punto, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che, ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981, il termine di 90 giorni decorre dal momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso,
comprendendo, quindi, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l'analisi, l'elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti. Il dies a quo,
dunque, coincide con il momento dell'acquisizione di tutti i dati e riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento inteso nella sua globalità, secondo un criterio di ragionevolezza delle verifiche espletate,
adeguatamente esplicate nel verbale unico. L'accertamento, pertanto, non si sostanzia nella generica e approssimativa percezione del fatto nella sua materialità ma si realizza con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso e della congrua determinazione della pena pecuniaria (Cass.
3115/2004 e Cass. 18347/2003). Nel caso di specie, deve ritenersi che il dies a quo sia quello del 24 ottobre
2016 e non quello del 18 ottobre 2016, erroneamente individuato dal Giudice di Pace.
Infatti, in data 18 ottobre 2016, il FF ha soltanto redatto i propri scritti difensivi.
In data 24 ottobre 2016, invece, come si evince dalla ordinanza ingiunzione e da altri documenti prodotti in atti (nota del 30 dicembre 2016 della Parte_1
), nonchè da quanto ammesso dall'appellata (che, comunque, mai ha contestato
[...]
specificamente che la ricezione si avvenuta in tale data, se non nelle ultime memorie difensive), l'amministrazione ha ricevuto e protocollato gli scritti difensivi del dai quali emerge la titolarità del lido in capo ad . CP_4 Controparte_1
In particolare, la stessa parte appellata, sia nelle note difensive trasmesse alla
Capitaneria e ricevute in data 17 febbraio 2017 (doc. 3 del fascicolo di primo grado della appellata) che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nel fare riferimento alle note difensive trasmesse dal , non contesta la data del 24 CP_4
ottobre 2016, indicata nell'ordinanza ingiunzione.
Neppure nella comparsa di costituzione nell'odierno giudizio parte appellata contesta quella data, anzi richiama altri scritti difensivi (quelli prodotti dal CP_3
pervenuti alla (il 20 ottobre 2016) “prima di quelli del ”, Parte_1 CP_4
evidentemente, quindi, prodotti dopo, appunto in data 24 ottobre 2016, per come risulta dagli atti della appellante, divenendo, pertanto, irrilevante, a tal fine, la mancata produzione da parte di quest'ultima di tali scritti difensivi. Pertanto, gli accertamenti condotti dall'amministrazione appellante nei confronti dei trasgressori possono ritenersi conclusi in data 24 ottobre 2016, atteso che in suddetta data la pubblica amministrazione ha acquisito tutti i dati e i riferimenti di carattere soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento nella sua globalità.
Non è fondata la replica, sul punto, dell'appellata che ritiene che gli accertamenti condotti dall'amministrazione resistente dovevano ritenersi conclusi in data 20 ottobre 2016, da individuarsi, quindi, come termine a quo. In tale data, infatti,
secondo la la ha ricevuto gli scritti difensivi di CP_1 Parte_1 CP_3
-che produce, per la prima volta, in questo grado-, attraverso i quali
[...]
l'amministrazione aveva già avuto conoscenza, prima ancora della ricezione degli scritti del , della qualità di . CP_4 Controparte_1
Innanzitutto, deve premettersi che gli scritti difensivi di Controparte_3
sono stati prodotti tardivamente dalla in questo giudizio, in violazione dell'art. CP_1
345 c.p.c.
Ma, anche prescindendo da tale nuova produzione documentale, deve ribadirsi che gli accertamenti condotti dall'amministrazione devono ritenersi conclusi nel momento in cui all'amministrazione irrogatrice della sanzione amministrativa sono pervenuti gli scritti difensivi di tutte le persone presenti sui luoghi al momento dell'accertamento, culminato col verbale di contestazione, non solo del CP_3 quindi, ma anche del , perché entrambi gli scritti difensivi di costoro CP_4
dovevano ritenersi utili ai fini delle conseguenti valutazioni della amministrazione.
In definitiva, posto che gli scritti difensivi del FF sono pervenuti alla
Capitaneria successivamente a quelli del e, precisamente, in data Pt_1 CP_3
24 ottobre 2016, da questa data devono ritenersi conclusi gli accertamenti dell'infrazione.
Per quanto riguarda il dies ad quem, questo coincide con il 20 gennaio 2017,
giorno in cui la ha ricevuto la notifica del verbale di contestazione, anche CP_1
perché l'eventuale accertamento di un termine precedente -comunque non dimostrato dalla parte appellante- sarebbe inconducente.
In particolare, l'amministrazione appellante non ha dimostrato che il verbale di contestazione fosse stato spedito in data 30 dicembre 2016 perché, in calce alla copia del processo verbale, prodotto in atti, vi è soltanto il timbro di autenticazione della suddetta copia all'originale, che riporta la data del 30 dicembre 2016, che non costituisce, però, la data di spedizione del suddetto verbale.
Per quanto detto, deve ritenersi rispettato il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14, l. 689/1981.
Accertata, dunque, la tempestività della contestazione dell'infrazione, è
necessario vagliare nel merito la legittimità dell'ordinanza ingiunzione, impugnata con ricorso nel giudizio di primo grado da . Controparte_1 Più esattamente, in data 11 settembre 2016, i verbalizzanti della Parte_1
di effettuavano gli accertamenti presso lo stabilimento balneare Lime,
[...] Pt_1
in Santa Teresa, dai quali emergeva che il bagnino della struttura era sprovvisto di binocolo, pinne, megafono, che vi era un pattino senza scalmi né remi in posizione da risultare inservibile nei pressi della torretta, che mancavano il rullo da da200 mt.,
nonché la cartellonistica per gavitelli e la segnalazione del limite di acque sicure.
Per questi motivi
, i verbalizzanti contestavano al trasgressore, con verbale di accertamento e contestazione, la violazione degli artt. 4, 7 e 8 dell'ordinanza balneare del 24 maggio 2016, sanzionata dall'art. 1164, co. 1, Codice della navigazione.
Successivamente, la di atteso il mancato Parte_1 Pt_1
pagamento della sanzione amministrativa irrogata, procedeva ad emettere l'ordinanza ingiunzione de qua.
Ebbene, le norme contestate dall'amministrazione sono quelle previste dall'ordinanza balneare n. 34/2016, che regolamentano la balneazione in acque sicure, la disciplina del servizio di salvataggio e individuano delle particolari disposizioni per gli stabilimenti balneari.
L'accertata violazione di queste disposizioni normative ha determinato l'applicazione da parte dell'amministrazione accertante della sanzione amministrativa prevista dall'art. 1164, co. 1, Codice della navigazione, secondo cui “Chiunque non
osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento
legalmente dato all'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il
fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con
l'ammenda fino a lire duemila”.
Ciò chiarito, deve evidenziarsi che quanto appurato dai verbalizzanti e riportato nel verbale di contestazione e, poi, nell'ordinanza ingiunzione impugnata fa piena prova fino a querela di falso.
Infatti, il processo verbale di accertamento e contestazione redatto da pubblici ufficiali gode della così detta efficacia fidefaciente ai sensi dell'art. 2700 c.c.,
secondo cui l'atto pubblico fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Da ciò deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova delle sole circostanze di fatto non attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è
suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà; è riservato al giudizio di querela di falso, invece, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà di accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (cfr. Cass. Sez. Un., 17355/2009). Ne discende, quindi, che gli odierni appellati avrebbero dovuto proporre querela di falso avverso il suddetto verbale di contestazione per confutarne il contenuto.
Pertanto, sulla scorta di quanto accertato dalla , è stata Parte_1
correttamente applicata la sanzione amministrativa alla odierna appellata, anche mediante il puntuale ed esatto richiamo alle disposizioni regolamentari violate.
Conseguentemente, sono assolutamente inconducenti tutte le osservazioni e deduzioni formulate dalla appellata, mentre è del tutto superflua la prova testimoniale richiesta dalla stessa -che, pertanto, deve essere rigettata-, atteso che la sussistenza dell'illecito amministrativo è stata dimostrata attraverso le risultanze del processo verbale che, come già precisato, fa piena prova fino a querela di falso dell'accertamento compiuto dai verbalizzanti.
Sono anche irrilevanti le prospettazioni della appellata concernenti il comportamento del e del durante l'accertamento, in CP_4 CP_3
considerazione della accertata responsabilità della stessa, nella sua qualità.
Per queste ragioni, l'appello deve essere accolto.
Vista la particolarità della vicenda e delle questioni trattate, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
, così come
[...] Parte_1
rappresentato, nei confronti di , nella qualità di legale Controparte_1
rappresentante pro tempore di ed in Controparte_2
riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di in data 13 ottobre Pt_1
2017, rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 12/2017 proposta dalla nella qualità. CP_1
Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Messina, 26 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Valentina Mondello, Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo, presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.