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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/03/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 6606/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
2517/2020 resa pubblica in data 21.05.2020, avente a oggetto risarcimento del danno da circolazione stradale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: e residente in Parte_1 C.F._1
EA (Na) alla Via Passanti Scafati, n. 12, elettivamente domiciliata in OM (Na), alla
Via Monsignor Luigi Di Liegro n. 1, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cozzolino (C.F.:
) e dell'Avv. Davide Zito (C.F.: ), dai quali è C.F._2 C.F._3 rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato allegato all'atto di appello (per le comunicazioni: fax n. 081-5379534; indirizzi di P.E.C. e Email_1
Email_2
Appellante
E
, nato a [...] il [...] (CF: ) e residente Controparte_1 C.F._4
in OM (Na) alla Via G. Mazzini n.84, elettivamente domiciliato in Poggiomarino (Na), alla
Via G. Brodolini, n.10, presso lo studio dell'Avv. Maria Speranza Battaglia (c.f.
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla C.F._5
comparsa di costituzione (per le comunicazioni fax n. 0818652424; indirizzo PEC
e-mail: Email_3 Email_4
Appellato
NONCHE'
, nella qualità di impresa designata per la Campania dal Fondo Generale Controparte_2
IM DE ST (P.Iva ), in persona del suo legale rappresentante p.t. P.IVA_1
1 Appellata contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 09.10.2023 le parti costituite hanno reso le seguenti conclusioni:
Parte appellante: in via preliminare, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito poiché infondato in fatto e in diritto e si riporta, integralmente, a tutti i propri scritti difensivi, sia all'atto di appello e sia a quanto verbalizzato alla udienza del 24/05/2021, del
28/03/2022 e del 07/02/2023, insistono nella richiesta di riforma DE impugnata sentenza, così come proposta e chiedono rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Parte appellata: si riporta alla propria comparsa di costituzione e di risposta impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito dalle controparti nei propri atti e scritti difensivi, si riporta comparsa di costituzione e di risposta, nonché ai verbali di causa e agli altri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento. L'avv.to Battaglia insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via preliminare 1)Dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi del combinato disposto ex artt 342- 348 bis e 348 ter c.p.c.; 2)Dichiarare la nullità dell'atto di appello per tutti i motivi indicati nell'epigrafe DE presente comparsa che ivi abbiansi per integralmente riprodotti;
Nel merito 3)rigettare l'appello perché infondato in punto di fatto e di diritto e per l'effetto, confermare la sentenza n. 2517/2020 del Giudice di Pace di Torre
Annunziata dott.ssa Cesarano;
4)In via subordinata nella malaugurata ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede che l'On.le Giudicante applichi nella determinazione delle spese di lite di primo grado i minimi previsti dalle tariffe forensi;
5) Condannare l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
L'avv.to Battaglia chiede assegnarsi la causa in decisone con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con atto di citazione notificato in data 02.08.2017, evocava in giudizio Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata e , nella Parte_1 Controparte_3
qualità di FGVS, per sentire accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva DE convenuta nella produzione del sinistro verificatosi in data 14.01.2016 alle ore 12.15 in Pt_1
EA, allorché la vettura Fiat Ulisse tg AW389VP di proprietà dell'attore, mentre percorreva la via Passanti, giunta all'altezza del locale “Sali e Tabacchi”, improvvisamente veniva tamponata da tergo dal veicolo Smart tgDW503ZA in proprietà di , sprovvista di copertura Parte_1
assicurativa, che procedendo nello stesso senso e nella stessa fila, non rispettava la dovuta distanza;
l'impatto avveniva tra la parte posteriore del veicolo Fiat Ulysse e la parte anteriore del
2 veicolo Smart ed il veicolo dell'attore riportava ingenti danni al portello posteriore, paraurti posteriore, parafango posteriore, per la cui riparazione veniva preventiva la somma di euro
2761,94. Chiedeva quindi condannarsi, in solido o alternativamente, i convenuti al pagamento DE somma suddetta, oltre interessi dal fatto al soddisfo, nonché rivalutazione monetaria e sosta tecnica;
con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
1.2- Costituitasi in giudizio nella qualità di impresa designata dal fondo di Controparte_2
garanzia vittime DE strada, resisteva alla domanda eccependo la carenza di legittimazione passiva DE convenuta, la improponibilità, inammissibilità e improcedibilità DE domanda e, nel merito, in via subordinata, chiedeva riconoscersi la corresponsabilità dell'attore nella produzione dell'evento, e nell'ipotesi di accoglimento DE domanda chiedeva ridursi la pretesa risarcitoria in quanto eccessiva e non provata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
1.3- All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione dei testi di entrambe le parti in causa e nell'espletamento DE CTU), con sentenza n.2517/2020 resa pubblica in data 21.05.2020, il Giudice di Pace di Torre Annunziata, ritenuta la domanda ammissibile e proponibile, la rigettava nel merito poiché non provata per avere i testi fornito versioni discordanti, e compensava tra le parti le spese di lite, escluse le spese di ctu che poneva definitivamente a carico dell'attore.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 17.12.2020 a mezzo p.e.c. nei confronti di e di per l'udienza del 21.05.2020, Controparte_4 Controparte_1 Parte_1
proponeva rituale e tempestivo appello, per i motivi di seguito esaminati, chiedendo al tribunale, in parziale riforma DE impugnata sentenza, di condannare le parti appellate al pagamento delle spese, diritti ed onorari del primo grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari, con vittoria di spese di lite del secondo grado di giudizio, da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
2.2- Costituitasi (tardivamente) in giudizio con comparsa depositata in data 20.05.2021,
eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione Controparte_1 dell'art. 342 e 348bis cpc nonché la nullità dello stesso atto di appello ex artt. 163 e 164 cpc 1) per omessa indicazione dei dati anagrafici del , del codice fiscale e DE Controparte_1
partita iva di , 2) per aver indicato quale data di prima udienza il 20.05.2020 Controparte_4
e non il 20.05.2021, 3) per non aver indicato il decreto ministeriale relativo alle tariffe forensi in base al quale l'appellante chiedeva la condanna degli appellati al pagamento DE somma di euro
1205,00, e per non aver specificato il valore DE domanda. Nel merito, in via principale chiedeva rigettarsi il proposto gravame perché infondato in fatto e di diritto e per l'effetto, confermare la sentenza gravata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
in subordine e nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, chiedeva determinarsi le spese di lite del doppio grado di giudizio
3 applicando i minimi previsti dalle tariffe forensi, con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
2.3- Dichiarata la contumacia di , non costituitasi benché ritualmente Controparte_5
evocata in giudizio con atto notificato a mezzo pec in data 17.12.2020, acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza in data 26.1.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termin ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal
2.2.2024.
3.1- Preliminarmente va disattesa, poiché infondata, l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato in ragione DE ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione va invero verificata alla luce DE novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del D.L.
83/2012 convertito (con modifiche) in L. 134/2012 e che ha condotto alla riscrittura dell'art. 342
c.p.c., valevole per gli appelli introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore DE legge di conversione del decreto- legge, e cioè dal 11.09.2012. Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. è il seguente: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato.
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e DE loro rilevanza ai fini DE decisione”.
Ebbene, la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 16.11.2017), intervenuta a comporre i contrastanti indirizzi interpretativi manifestatisi dopo l'entrata in vigore del nuovo testo DE norma in rassegna, ha enucleato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati DE sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione DE permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire forme particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Tutto ciò premesso, risulta evidente che l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame non si è limitato a protestare una generica “ingiustizia” DE decisione impugnata, ma – come meglio si vedrà nel prosieguo - riflette sul piano formale, in conformità alle riferite indicazioni DE S.C.,
4 le prescrizioni DE già menzionata norma, formulando nel merito specifici motivi di censura al decisum del primo giudice, tutti adeguatamente enunciati ed argomentati.
L'impugnazione in rassegna, pertanto, non può ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c. né per difetto di specificità dei motivi.
Il mancato rilievo DE inammissibilità dell'appello nei termini previsti dal codice di rito dà conto DE infondatezza dell'eccezione ex art. 348 bis cpc.
3.2- Sempre in via preliminare va poi disattesa poiché infondata l'eccezione di nullità dell'atto di appello per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c..
Al riguardo è invero sufficiente considerare, per un verso, che la mancanza del codice fiscale e DE partita iva degli appellati ovvero l'erroneità di cui all'art. 163 c.p.c. possono determinare la nullità sostanziale DE citazione solo quando, in conseguenza di esse, si verifichi una situazione di incertezza assoluta sull'identità delle parti (sicché sia impossibile individuare i soggetti del processo) ovvero, con riferimento alla errata indicazione dell'anno dell'udienza sulla data effettiva dell'udienza, incertezza nella fattispecie non ravvisabile;
per altro verso, che in ogni caso,
“La costituzione del convenuto sana i vizi DE citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma” (art. 164, terzo comma, c.p.c.).
Quanto poi alla mancata indicazione nell'atto di appello del d.m. applicato ai fini DE quantificazione del compenso richiesto e del valore DE domanda, trattasi di omissioni irrilevanti ai fini DE individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni DE domanda, chiaramente esplicitate nell'atto di appello (rigetto totale DE domanda attorea e ingiustificata mancata applicazione del principio DE soccombenza nella regolamentazione delle spese processuali disposta con la sentenza di primo grado), per di più relative a dati previsti dalla legge
(d.m. ratione temporis applicabile) o agevolmente desumibili dagli atti di causa (valore DE controversia).
Nel caso di specie, quindi, nessuna incertezza assoluta sul contenuto essenziale DE citazione si
è verificata tant'è che l'appellata, come già detto, si è regolarmente costituita in giudizio spiegando compiutamente le proprie difese e in tal modo sanando, comunque, i vizi DE citazione dalla stessa denunciati.
4.1 – Nel merito, con la proposta impugnazione si duole DE compensazione delle Parte_1
spese del giudizio disposta dal giudice di pace in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. stante l'integrale rigetto DE domanda attorea.
In particolare, l'appellante evidenzia che il primo giudice ha ritenuto di compensare le spese del giudizio in ragione DE “peculiarità DE fattispecie”, argomentazione assolutamente generica ed aspecifica, che non consente neanche di risalire alle eventuali gravi ed eccezionali ragioni che,
5 in base al disposto dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. avrebbero giustificato l'operata deroga al principio DE soccombenza.
Assume inoltre l'appellante che simili ragioni, in ogni caso, non sono ravvisabili nella concreta fattispecie, posto che la controversia in oggetto non presenta specifici elementi di complessità o di criticità avendo ad oggetto una domanda di risarcimento danni da sinistro stradale in cui parte attrice non è riuscita a provare il nesso causale tra la condotta del convenuto ed il danno subito.
2.6- L'appello è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Secondo il disposto dell'art. 91 cpc “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa …”.
Il principio generale di soccombenza può essere derogato, ma solo nelle ipotesi di cui all'art. 92 cpc, primo comma, secondo cui “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha ca usato all'altra parte” ; e secondo comma, come riformulato, rispetto alla precedente previsione, dall'art. 13 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni con la legge
10 novembre 2014, n. 162, secondo cui “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità DE questione trattata o mutamento DE giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” e quale risultante dopo l'intervento DE Corte Costituzionale (sent. n. 77 del 19.4.2018) che ha dichiarato l'incostituzionalità di detto comma, nel testo come dianzi modificato, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Alla luce del richiamato dettato normativo, quindi, la possibilità per il giudice di prevedere la compensazione delle spese di lite non è più rimessa ad una valutazione discrezionale ma piuttosto alla verifica DE sussistenza di presupposti tassativi ben precisi, quali appunto “l'assoluta novità DE questione trattata” ed il “mutamento DE giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ovvero di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella fattispecie in rassegna il giudice di pace, nonostante il rigetto integrale DE domanda attorea poiché non provata nel suo fondamento (e, alla luce delle argomentazioni svolte in sentenza, alla assoluta mancanza di prova del danno asseritamente prodotto dal sinistro, fa riscontro anche la palesata insufficienza DE prova riguardo all'accadimento stesso del sinistro ossia del tamponamento dedotto in giudizio dall'attore), ha disposto la compensazione integrale
6 tra le parti delle spese di giudizio in ragione DE ritenuta “peculiarità DE fattispecie”. La valutazione che precede risulta tuttavia sfornita di qualsivoglia supporto argomentativo in grado di ricondurla nell'alveo delle ulteriori “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che sole possono giustificare, in ipotesi di soccombenza, la disposta compensazione e a giudizio del tribunale non
è comunque condivisibile, alla luce delle riferite risultanze di causa, e pertanto non può essere confermata, anche solo parzialmente, integrando o correggendo una motivazione di fatto inesistente.
In conclusione, quindi, considerata l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, in accoglimento del gravame la statuizione di compensazione delle spese suddette contenuta nella sentenza impugnata va certamente riformata. Per l'effetto, attesa la totale soccombenza dell'attore nel giudizio di primo grado, lo stesso va condannato al rimborso delle spese di lite nei confronti DE convenuta , spese che, vanno liquidate di ufficio, in Parte_1
difetto di specifica nota, come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al d.m. 55/2014, ratione temporis applicabile, e, dunque, avuto riguardo al valore DE controversia (euro 2761,00), alla modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto dedotte e risolte in giudizio, alla pertinenza dell'attività difensiva svolta, in misura corrispondente al compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento (da euro 1.100,01 a euro 5.200,00), oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge se dovute.
3.- Le spese del presente grado di giudizio regolate come in dispositivo, seguono a loro volta la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore DE causa, alla semplicità delle questioni giuridiche e di fatto dedotte in giudizio ed oggetto delle difese di svolte, ma anche all'attività effettivamente svolta (carente DE fase istruttoria), con riduzione del 50% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, oltre il 15% sul compenso per rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute.
Spese irripetibili nei confronti DE spa-FGVS, appellata contumace. Controparte_3
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2517/2020 resa pubblica in data 21.05.2020, proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t., così provvede: Controparte_6
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma DE impugnata sentenza, condanna CP_1
al pagamento, in favore di , delle spese e competenze del primo grado di
[...] Parte_1
giudizio che liquida in complessivi euro 1205,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso
7 forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, se dovute, con distrazione in favore degli avvocati Francesco Cozzolino e Davide Zito, procuratori di dichiaratosi Parte_1
antistatari;
2) Condanna al pagamento, in favore di delle spese per il Controparte_1 Parte_1
presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 184,00 per spese ed euro 851,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute, con distrazione in favore degli avvocati Francesco Cozzolino e Davide Zito, procuratori costituiti di , dichiaratisi antistatari;
spese irripetibili nei confronti DE Parte_1 [...]
, appellato contumace. Controparte_6
Così deciso in Torre Annunzia il 12 marzo 2025..
Il Giudice unico
Dott.ssa Marianna Lopiano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 6606/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
2517/2020 resa pubblica in data 21.05.2020, avente a oggetto risarcimento del danno da circolazione stradale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: e residente in Parte_1 C.F._1
EA (Na) alla Via Passanti Scafati, n. 12, elettivamente domiciliata in OM (Na), alla
Via Monsignor Luigi Di Liegro n. 1, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cozzolino (C.F.:
) e dell'Avv. Davide Zito (C.F.: ), dai quali è C.F._2 C.F._3 rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato allegato all'atto di appello (per le comunicazioni: fax n. 081-5379534; indirizzi di P.E.C. e Email_1
Email_2
Appellante
E
, nato a [...] il [...] (CF: ) e residente Controparte_1 C.F._4
in OM (Na) alla Via G. Mazzini n.84, elettivamente domiciliato in Poggiomarino (Na), alla
Via G. Brodolini, n.10, presso lo studio dell'Avv. Maria Speranza Battaglia (c.f.
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla C.F._5
comparsa di costituzione (per le comunicazioni fax n. 0818652424; indirizzo PEC
e-mail: Email_3 Email_4
Appellato
NONCHE'
, nella qualità di impresa designata per la Campania dal Fondo Generale Controparte_2
IM DE ST (P.Iva ), in persona del suo legale rappresentante p.t. P.IVA_1
1 Appellata contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 09.10.2023 le parti costituite hanno reso le seguenti conclusioni:
Parte appellante: in via preliminare, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito poiché infondato in fatto e in diritto e si riporta, integralmente, a tutti i propri scritti difensivi, sia all'atto di appello e sia a quanto verbalizzato alla udienza del 24/05/2021, del
28/03/2022 e del 07/02/2023, insistono nella richiesta di riforma DE impugnata sentenza, così come proposta e chiedono rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Parte appellata: si riporta alla propria comparsa di costituzione e di risposta impugna e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito dalle controparti nei propri atti e scritti difensivi, si riporta comparsa di costituzione e di risposta, nonché ai verbali di causa e agli altri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento. L'avv.to Battaglia insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via preliminare 1)Dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi del combinato disposto ex artt 342- 348 bis e 348 ter c.p.c.; 2)Dichiarare la nullità dell'atto di appello per tutti i motivi indicati nell'epigrafe DE presente comparsa che ivi abbiansi per integralmente riprodotti;
Nel merito 3)rigettare l'appello perché infondato in punto di fatto e di diritto e per l'effetto, confermare la sentenza n. 2517/2020 del Giudice di Pace di Torre
Annunziata dott.ssa Cesarano;
4)In via subordinata nella malaugurata ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede che l'On.le Giudicante applichi nella determinazione delle spese di lite di primo grado i minimi previsti dalle tariffe forensi;
5) Condannare l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
L'avv.to Battaglia chiede assegnarsi la causa in decisone con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con atto di citazione notificato in data 02.08.2017, evocava in giudizio Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata e , nella Parte_1 Controparte_3
qualità di FGVS, per sentire accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva DE convenuta nella produzione del sinistro verificatosi in data 14.01.2016 alle ore 12.15 in Pt_1
EA, allorché la vettura Fiat Ulisse tg AW389VP di proprietà dell'attore, mentre percorreva la via Passanti, giunta all'altezza del locale “Sali e Tabacchi”, improvvisamente veniva tamponata da tergo dal veicolo Smart tgDW503ZA in proprietà di , sprovvista di copertura Parte_1
assicurativa, che procedendo nello stesso senso e nella stessa fila, non rispettava la dovuta distanza;
l'impatto avveniva tra la parte posteriore del veicolo Fiat Ulysse e la parte anteriore del
2 veicolo Smart ed il veicolo dell'attore riportava ingenti danni al portello posteriore, paraurti posteriore, parafango posteriore, per la cui riparazione veniva preventiva la somma di euro
2761,94. Chiedeva quindi condannarsi, in solido o alternativamente, i convenuti al pagamento DE somma suddetta, oltre interessi dal fatto al soddisfo, nonché rivalutazione monetaria e sosta tecnica;
con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
1.2- Costituitasi in giudizio nella qualità di impresa designata dal fondo di Controparte_2
garanzia vittime DE strada, resisteva alla domanda eccependo la carenza di legittimazione passiva DE convenuta, la improponibilità, inammissibilità e improcedibilità DE domanda e, nel merito, in via subordinata, chiedeva riconoscersi la corresponsabilità dell'attore nella produzione dell'evento, e nell'ipotesi di accoglimento DE domanda chiedeva ridursi la pretesa risarcitoria in quanto eccessiva e non provata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
1.3- All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione dei testi di entrambe le parti in causa e nell'espletamento DE CTU), con sentenza n.2517/2020 resa pubblica in data 21.05.2020, il Giudice di Pace di Torre Annunziata, ritenuta la domanda ammissibile e proponibile, la rigettava nel merito poiché non provata per avere i testi fornito versioni discordanti, e compensava tra le parti le spese di lite, escluse le spese di ctu che poneva definitivamente a carico dell'attore.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 17.12.2020 a mezzo p.e.c. nei confronti di e di per l'udienza del 21.05.2020, Controparte_4 Controparte_1 Parte_1
proponeva rituale e tempestivo appello, per i motivi di seguito esaminati, chiedendo al tribunale, in parziale riforma DE impugnata sentenza, di condannare le parti appellate al pagamento delle spese, diritti ed onorari del primo grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari, con vittoria di spese di lite del secondo grado di giudizio, da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
2.2- Costituitasi (tardivamente) in giudizio con comparsa depositata in data 20.05.2021,
eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione Controparte_1 dell'art. 342 e 348bis cpc nonché la nullità dello stesso atto di appello ex artt. 163 e 164 cpc 1) per omessa indicazione dei dati anagrafici del , del codice fiscale e DE Controparte_1
partita iva di , 2) per aver indicato quale data di prima udienza il 20.05.2020 Controparte_4
e non il 20.05.2021, 3) per non aver indicato il decreto ministeriale relativo alle tariffe forensi in base al quale l'appellante chiedeva la condanna degli appellati al pagamento DE somma di euro
1205,00, e per non aver specificato il valore DE domanda. Nel merito, in via principale chiedeva rigettarsi il proposto gravame perché infondato in fatto e di diritto e per l'effetto, confermare la sentenza gravata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
in subordine e nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, chiedeva determinarsi le spese di lite del doppio grado di giudizio
3 applicando i minimi previsti dalle tariffe forensi, con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
2.3- Dichiarata la contumacia di , non costituitasi benché ritualmente Controparte_5
evocata in giudizio con atto notificato a mezzo pec in data 17.12.2020, acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza in data 26.1.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termin ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal
2.2.2024.
3.1- Preliminarmente va disattesa, poiché infondata, l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato in ragione DE ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione va invero verificata alla luce DE novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del D.L.
83/2012 convertito (con modifiche) in L. 134/2012 e che ha condotto alla riscrittura dell'art. 342
c.p.c., valevole per gli appelli introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore DE legge di conversione del decreto- legge, e cioè dal 11.09.2012. Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. è il seguente: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato.
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e DE loro rilevanza ai fini DE decisione”.
Ebbene, la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 16.11.2017), intervenuta a comporre i contrastanti indirizzi interpretativi manifestatisi dopo l'entrata in vigore del nuovo testo DE norma in rassegna, ha enucleato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati DE sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione DE permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire forme particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Tutto ciò premesso, risulta evidente che l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame non si è limitato a protestare una generica “ingiustizia” DE decisione impugnata, ma – come meglio si vedrà nel prosieguo - riflette sul piano formale, in conformità alle riferite indicazioni DE S.C.,
4 le prescrizioni DE già menzionata norma, formulando nel merito specifici motivi di censura al decisum del primo giudice, tutti adeguatamente enunciati ed argomentati.
L'impugnazione in rassegna, pertanto, non può ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c. né per difetto di specificità dei motivi.
Il mancato rilievo DE inammissibilità dell'appello nei termini previsti dal codice di rito dà conto DE infondatezza dell'eccezione ex art. 348 bis cpc.
3.2- Sempre in via preliminare va poi disattesa poiché infondata l'eccezione di nullità dell'atto di appello per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c..
Al riguardo è invero sufficiente considerare, per un verso, che la mancanza del codice fiscale e DE partita iva degli appellati ovvero l'erroneità di cui all'art. 163 c.p.c. possono determinare la nullità sostanziale DE citazione solo quando, in conseguenza di esse, si verifichi una situazione di incertezza assoluta sull'identità delle parti (sicché sia impossibile individuare i soggetti del processo) ovvero, con riferimento alla errata indicazione dell'anno dell'udienza sulla data effettiva dell'udienza, incertezza nella fattispecie non ravvisabile;
per altro verso, che in ogni caso,
“La costituzione del convenuto sana i vizi DE citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma” (art. 164, terzo comma, c.p.c.).
Quanto poi alla mancata indicazione nell'atto di appello del d.m. applicato ai fini DE quantificazione del compenso richiesto e del valore DE domanda, trattasi di omissioni irrilevanti ai fini DE individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni DE domanda, chiaramente esplicitate nell'atto di appello (rigetto totale DE domanda attorea e ingiustificata mancata applicazione del principio DE soccombenza nella regolamentazione delle spese processuali disposta con la sentenza di primo grado), per di più relative a dati previsti dalla legge
(d.m. ratione temporis applicabile) o agevolmente desumibili dagli atti di causa (valore DE controversia).
Nel caso di specie, quindi, nessuna incertezza assoluta sul contenuto essenziale DE citazione si
è verificata tant'è che l'appellata, come già detto, si è regolarmente costituita in giudizio spiegando compiutamente le proprie difese e in tal modo sanando, comunque, i vizi DE citazione dalla stessa denunciati.
4.1 – Nel merito, con la proposta impugnazione si duole DE compensazione delle Parte_1
spese del giudizio disposta dal giudice di pace in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. stante l'integrale rigetto DE domanda attorea.
In particolare, l'appellante evidenzia che il primo giudice ha ritenuto di compensare le spese del giudizio in ragione DE “peculiarità DE fattispecie”, argomentazione assolutamente generica ed aspecifica, che non consente neanche di risalire alle eventuali gravi ed eccezionali ragioni che,
5 in base al disposto dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. avrebbero giustificato l'operata deroga al principio DE soccombenza.
Assume inoltre l'appellante che simili ragioni, in ogni caso, non sono ravvisabili nella concreta fattispecie, posto che la controversia in oggetto non presenta specifici elementi di complessità o di criticità avendo ad oggetto una domanda di risarcimento danni da sinistro stradale in cui parte attrice non è riuscita a provare il nesso causale tra la condotta del convenuto ed il danno subito.
2.6- L'appello è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Secondo il disposto dell'art. 91 cpc “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa …”.
Il principio generale di soccombenza può essere derogato, ma solo nelle ipotesi di cui all'art. 92 cpc, primo comma, secondo cui “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha ca usato all'altra parte” ; e secondo comma, come riformulato, rispetto alla precedente previsione, dall'art. 13 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni con la legge
10 novembre 2014, n. 162, secondo cui “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità DE questione trattata o mutamento DE giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” e quale risultante dopo l'intervento DE Corte Costituzionale (sent. n. 77 del 19.4.2018) che ha dichiarato l'incostituzionalità di detto comma, nel testo come dianzi modificato, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Alla luce del richiamato dettato normativo, quindi, la possibilità per il giudice di prevedere la compensazione delle spese di lite non è più rimessa ad una valutazione discrezionale ma piuttosto alla verifica DE sussistenza di presupposti tassativi ben precisi, quali appunto “l'assoluta novità DE questione trattata” ed il “mutamento DE giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ovvero di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella fattispecie in rassegna il giudice di pace, nonostante il rigetto integrale DE domanda attorea poiché non provata nel suo fondamento (e, alla luce delle argomentazioni svolte in sentenza, alla assoluta mancanza di prova del danno asseritamente prodotto dal sinistro, fa riscontro anche la palesata insufficienza DE prova riguardo all'accadimento stesso del sinistro ossia del tamponamento dedotto in giudizio dall'attore), ha disposto la compensazione integrale
6 tra le parti delle spese di giudizio in ragione DE ritenuta “peculiarità DE fattispecie”. La valutazione che precede risulta tuttavia sfornita di qualsivoglia supporto argomentativo in grado di ricondurla nell'alveo delle ulteriori “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che sole possono giustificare, in ipotesi di soccombenza, la disposta compensazione e a giudizio del tribunale non
è comunque condivisibile, alla luce delle riferite risultanze di causa, e pertanto non può essere confermata, anche solo parzialmente, integrando o correggendo una motivazione di fatto inesistente.
In conclusione, quindi, considerata l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, in accoglimento del gravame la statuizione di compensazione delle spese suddette contenuta nella sentenza impugnata va certamente riformata. Per l'effetto, attesa la totale soccombenza dell'attore nel giudizio di primo grado, lo stesso va condannato al rimborso delle spese di lite nei confronti DE convenuta , spese che, vanno liquidate di ufficio, in Parte_1
difetto di specifica nota, come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al d.m. 55/2014, ratione temporis applicabile, e, dunque, avuto riguardo al valore DE controversia (euro 2761,00), alla modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto dedotte e risolte in giudizio, alla pertinenza dell'attività difensiva svolta, in misura corrispondente al compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento (da euro 1.100,01 a euro 5.200,00), oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge se dovute.
3.- Le spese del presente grado di giudizio regolate come in dispositivo, seguono a loro volta la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore DE causa, alla semplicità delle questioni giuridiche e di fatto dedotte in giudizio ed oggetto delle difese di svolte, ma anche all'attività effettivamente svolta (carente DE fase istruttoria), con riduzione del 50% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, oltre il 15% sul compenso per rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute.
Spese irripetibili nei confronti DE spa-FGVS, appellata contumace. Controparte_3
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2517/2020 resa pubblica in data 21.05.2020, proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t., così provvede: Controparte_6
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma DE impugnata sentenza, condanna CP_1
al pagamento, in favore di , delle spese e competenze del primo grado di
[...] Parte_1
giudizio che liquida in complessivi euro 1205,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso
7 forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, se dovute, con distrazione in favore degli avvocati Francesco Cozzolino e Davide Zito, procuratori di dichiaratosi Parte_1
antistatari;
2) Condanna al pagamento, in favore di delle spese per il Controparte_1 Parte_1
presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 184,00 per spese ed euro 851,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute, con distrazione in favore degli avvocati Francesco Cozzolino e Davide Zito, procuratori costituiti di , dichiaratisi antistatari;
spese irripetibili nei confronti DE Parte_1 [...]
, appellato contumace. Controparte_6
Così deciso in Torre Annunzia il 12 marzo 2025..
Il Giudice unico
Dott.ssa Marianna Lopiano
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