Ordinanza cautelare 21 marzo 2022
Sentenza 18 maggio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 18/05/2022, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/05/2022
N. 00792/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00240/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2022, proposto da
Salento MUservizi Group s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Surbo - Stazione Unica Appaltante, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
di: New MU CE s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Annarita Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione n. 92 del 09.02.2022 del Comune di Surbo, con cui i servizi cimiteriali sono stati affidati alla New MUservice s.r.l.s.;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, ivi compreso il Bando di Gara, il Disciplinare ed i relativi allegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di New MU CE s.r.l.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. S. Colucci per la parte ricorrente e avv. A. Marasco per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La ricorrente, Salento MUservizi Group s.r.l. (di seguito solo “Salento MUservizi”), col gravame in esame:
- a) impugna la determinazione n. 92 del 9 febbraio 2022 (all. 13 ricorso) del Comune di Surbo, con cui, in esito a gara per l’affidamento del servizio di gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Surbo per il tramite della Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione dei Comuni del Nord Salento, i predetti servizi sono stati affidati alla controinteressata New MU CE s.r.l.s. (di seguito solo “New MU CE”), la quale risultava prima classificata con punteggio complessivo di 81,25 (di cui 71,25 per l’offerta tecnica e 10 per quella economica), mentre la ricorrente si collocava seconda con punteggio complessivo 78,78 (di cui 70,25 per offerta tecnica e 8,53 per quella economica);
- b) chiede anche che venga dichiarata l’illegittimità del silenzio diniego serbato dal Comune sulla propria istanza di accesso agli atti di gara, con conseguente ordine al Comune di consentire l’accesso (v. pag. 19 ricorso).
2) Con riferimento all’istanza di accesso, alla quale si riferisce il primo motivo di ricorso, la ricorrente espone che:
- a) con pec del 14 gennaio 2022 (all. 7 e 7.1 ricorso) chiedeva alla CUC di accedere agli atti di gara, ivi compresa la documentazione amministrativa, tecnica ed economica della controinteressata (in quanto precedeva la predetta in graduatoria), e la CUC, con nota del 28 gennaio 2022 (all. 10 ricorso), rispondeva che gli atti di gara erano stati trasmessi al Comune di Surbo unitamente alla proposta di aggiudicazione e che, quindi, la richiesta andava rivolta al predetto Comune;
- b) quindi la ricorrente reiterava la propria richiesta di accesso al Comune in data 3 febbraio 2022 (all. 11 ricorso) e il Comune, con nota del 4 febbraio 2022 (all. 12 ricorso), consegnava gli atti di gara già pubblici (cioè la determina di indizione gara, la determina di nomina commissione e i verbali di gara), differendo invece l’accesso alla restante documentazione (cioè quella dei concorrenti che precedevano in graduatoria la ricorrente) all’esito dell’adottanda aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016;
- c) veniva quindi adottata l’aggiudicazione, con atto n. 92 del 9 febbraio 2022;
- d) essendo rimasto silente il Comune, si sarebbe formato il silenzio-diniego, di cui la ricorrente chiede l’annullamento, con conseguente ordine di esibizione al Comune dei documenti richiesti, all’uopo precisando di avere diritto “ all’accesso pieno all’offerta tecnica ” della controinteressata (pag. 5 ricorso).
3) Con riferimento alla determina di aggiudicazione, la ricorrente propone i restanti motivi di ricorso, deducendo quanto segue:
- a) il disciplinare di gara (v. all.2bis e all. 14 ricorso) prevedeva il punteggio massimo di 90 punti su 100 totali da poter attribuire all’offerta tecnica, distinguendo 5 voci;
- b) tuttavia, nel prevedere il range di coefficienti attribuibili, da un minimo di 0 a un massimo di 1 per ogni commissario (v. § 18.2 disciplinare, in all. 2bis ricorso), il disciplinare di gara non ha previsto una tabella nella quale indicare i sotto-parametri di valutazione ai quali ogni commissario avrebbe dovuto attenersi nella graduazione del giudizio da 0 a 1;
- c) quindi i coefficienti espressi nei verbali di gara sono arbitrari;
- d) l’assenza dei sotto-criteri non solo inficia la validità del disciplinare di gara, ma rende del tutto inattendibile l’operato della P.A.;
- d.1) nella valutazione della voce “A”, la ricorrente ha ottenuto 15 punti e l’aggiudicataria 17 punti, nonostante il fatto che Salento MUservizi avesse formulato un’offerta caratterizzata da una maggiore capacità organizzativa (come dedotto alle pagg. 9-10 ricorso);
- d.2) nella valutazione della voce “B”, la ricorrente ha ottenuto 10 punti e l’aggiudicataria 11,25, nonostante la ricorrente avesse avanzato un’offerta ben più articolata rispetto a quella della controinteressata (v. pagg. 10-12 ricorso);
- d.3) nella valutazione della voce “C”, la ricorrente ha ottenuto 21,25 punti e l’aggiudicataria 22,50, nonostante la ricorrente avesse offerto precise indicazioni sugli interventi da effettuare (v. pagg. 12-14 ricorso);
- d.4) nella valutazione della voce “D”, la ricorrente ha ottenuto punti 17 e la controinteressata 15 e, per le ragioni tecniche indicate a pagg. 14-15 ricorso, deduce che avrebbe dovuto ottenere un maggior punteggio;
- d.5) parimenti, nella valutazione della voce “E”, la ricorrente deduce che l’attribuzione di un solo punto in più rispetto alla controinteressata è irragionevole (mentre il divario avrebbe dovuto essere maggiore), per le ragioni di cui a pagg. 15-17 ricorso;
- e) non è stata nemmeno verificata la realizzabilità, da parte della controinteressata, dei servizi accessori, quali la manutenzione del verde e dei locali cimiteriali, per i quali New MU CE non è in possesso dei requisiti a ciò necessari.
4) Si è costituita in giudizio la controinteressata New MU CE, la quale - nella memoria difensiva del 14 marzo 2022 - ha dedotto quanto segue:
- a) la domanda di accesso è inammissibile per carenza di interesse, in quanto il Comune di Surbo ha regolarmente consentito l’accesso alla documentazione della prima classificata, peraltro in forma integrale (nonostante l’opposizione da parte dell’aggiudicataria all’ostensione dell’offerta tecnica), tanto è vero che la ricorrente ha potuto compiutamente formulare le proprie doglianze proprio sull’offerta tecnica dell’aggiudicataria alla quale ha avuto accesso;
- b) la domanda di accesso è comunque infondata, in quanto la P.A. non avrebbe potuto ostendere gli atti prima dell’aggiudicazione;
- c) la domanda impugnatoria è infondata perché, con la stessa, si pretende, in primo luogo, di sindacare la discrezionalità della P.A.;
- d) i 5 criteri sono sufficientemente specifici, come si evince agevolmente anche dall’esame dell’Allegato 1 (doc. 14 della produzione del ricorrente), che dettaglia in maniera ancora più analitica, rispetto alla tabella di cui alla pagina 10/14 del disciplinare, i criteri di valutazione;
- e) New MU CE è iscritta alla Camera di Commercio anche per la manutenzione del verde, come risulta dall’oggetto sociale riportato nella visura camerale, e, nel caso di specie, la cd. manutenzione del verde si risolve nella cura di un’aiuola;
- f) oggetto dell’appalto è anche l’attività accessoria della manutenzione del verde e dei locali cimiteriali, ma il disciplinare di gara non ha richiesto uno specifico Codice Ateco di iscrizione alla Camera di Commercio, avendo invece previsto la stazione appaltante che “ Per la sorveglianza e la direzione dei lavori di cura del verde, qualora non sia presente nell’organico aziendale, l’appaltatore dovrà valersi di professionisti di adeguata qualificazione” (cfr. Relazione tecnico illustrativa a base di gara, pag. 5 di doc. 1 memoria difensiva controinteressata cit).
5) In esito alla camera di consiglio del 16 marzo 2022, questa Sezione rendeva ordinanza n. 128 del 21 marzo 2022, con cui rigettava la domanda di tutela cautelare, fissava l’udienza pubblica del 10 maggio 2022 e rinviava al merito la definizione delle spese di quella fase.
6) La controinteressata, nella memoria del 22 aprile 2022, ha eccepito l’inammissibilità del gravame per omessa notifica dello stesso alla CUC.
7) All’udienza pubblica del 10 maggio 2022 – nel corso della quale la difesa della controinteressata ha, altresì, eccepito la tardività della memoria depositata da parte ricorrente il 6 maggio 2022 - la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Va preliminarmente disposto lo stralcio della memoria depositata da parte ricorrente il 6 maggio 2022 in quanto tardiva.
9) Con riferimento alla domanda di accesso agli atti, va rilevato che essa è infondata in quanto la ricorrente ha chiesto di conoscere l’offerta tecnica della controinteressata (v. pag. 5 ricorso), che le è invece stata ostesa, tanto da essere stata allegata al ricorso introduttivo, nel quale, infatti, sono state formulate censure avverso gli aspetti tecnici oggetto di valutazione, precisando – in aggiunta e, comunque, a fini di completezza - che l’asserito ritardo del Comune nel concedere l’accesso non si presta in alcun modo a costituire, di per sé, indice di illegittimità dell’aggiudicazione gravata.
10) Con riferimento alla domanda impugnatoria, si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata (per omessa notifica alla CUC) in quanto l’impugnazione è infondata per le ragioni che seguono.
11) Negli atti di gara non è semplicemente prevista una forbice di valori da 0 a 1, ma anche un’analitica descrizione delle singole 5 voci. Infatti dall’allegato 1 al disciplinare, espressamente denominato “ Criteri di valutazione-documentazione offerta tecnica – requisiti ” (v. all. 14 ricorso), risulta quanto segue:
- a) per la voce A (20 punti), “ Pianificazione e organizzazione gestionale: Struttura organizzativa del personale e delle procedure nonché delle attrezzature, dei mezzi ecc. per lo svolgimento del servizio ”, si indica la “Valutazione dell’efficienza della proposta del modello gestionale nonché della pianificazione e dell’organizzazione del personale effettivamente utilizzato, delle attrezzature, dei mezzi, e di quanto necessario per la esecuzione dei servizi. In particolare si dovrà esplicitare: - il modello organizzativo del personale con specifica del personale impiegato e delle sue specifiche qualifiche; - la modalità di gestione delle strutture e dei servizi in occasione di periodi significativi; - la capacità di assicurare il turn over degli operatori; - le metodologie volte a garantire una gestione autonoma ed efficiente dei servizi” .
- b) per la voce B (15 punti), “ Strumentazione disponibile e modalità di comunicazione e interfaccia con il committente e con l’utenza anche in virtù dei previsti programmi gestionali ”, si fa riferimento alla “ esplicazione dei programmi, delle attività da svolgere e svolte, le modalità di verifica e controllo, anche di tipo remoto, delle presenze ”;
- c) per la voce C (25 punti), “ Gestione e manutenzione del verde e sue componenti impiantistiche ”, si precisa che “ Verranno valutate qualificanti le proposte relativamente alla gestione del verde nel suo aspetto complessivo per il suo miglioramento qualitativo e manutentivo in particolare: - alla sostituzione e alla implementazione delle piante; - alle attività e/o opere collaterali proposte per garantirne l’attecchimento e lo sviluppo; - alla gestione per il miglioramento delle fioriere, dei tappeti erbosi; - al programma delle potature e loro modalità di esecuzione; - impiantistica irrigua. Dovrà essere presentato un cronoprogramma con il quale saranno valutate positivamente la tempestività e la stagionalità di quanto proposto ”;
- d) per la voce D (20 punti), “ Programmazione e gestione della manutenzione degli arredi esterni e manutenzione del complesso cimiteriale ”, si precisa che “ verranno valutate le proposte relative al miglioramento qualitativo, sia funzionale che estetico, dell’arredo urbano in particolare per quanto riguarda panchine, bacheche, cestini porta rifiuti, rastrelliere porta oggetti, segnaletica di indirizzamento ecc. Interventi di manutenzione ordinaria degli immobili costituenti il complesso cimiteriale ed in particolare impianto elettrico, idrico-fognario, tinteggiatura interna ed esterna, manutenzione degli infissi in genere etc. Dovrà essere presentato un cronoprogramma con il quale saranno valutate positivamente la tempestività e la stagionalità di quanto proposto ”;
- e) per la voce E (10 punti), “ Miglioramento prestazionale del progetto posto a base di gara relativamente ai criteri ambientali minimi ”, si precisa che “ verranno valutate qualificanti le proposte per il miglioramento del progetto posto a base di gara relativamente ai criteri ambientali minimi, come ad esempio: l’utilizzo di mezzi, attrezzature ecc a basso impatto ambientale (ad es veicoli elettrici), l’uso di prodotti per la pulizia ecologici in quantità > 71%, l’uso di prodotti ammendanti e piante > 71%. Possesso di certificazione UNI EN ISO 140001 (processo qualità ambientale), certificazione ISO 14001 in corso di validità ”.
12) Ebbene, la determinazione della forbice di coefficienti da 0 a 1 e la suddetta analitica descrizione delle voci integra sufficientemente la predeterminazione dei criteri a cui si è attenuta la P.A. nella valutazione delle offerte, sicché le censure della ricorrente non sono in grado di smentire, in termini di inattendibilità e non di mera opinabilità, l’operato della Commissione.
13) Inoltre, con riferimento alla manutenzione ordinaria dei locali cimiteriali e del verde il disciplinare di gara non ha richiesto uno specifico Codice Ateco di iscrizione alla Camera di Commercio e la controinteressata reca in oggetto sociale (v. all. 15 ricorso) “ costruzione e ristrutturazione edifici ” e “ giardinaggio, sistemazione verde pubblico, potatura ” ecc. Inoltre, per quanto riguarda la cura del verde, la stazione appaltante ha previsto che “ Per la sorveglianza e la direzione dei lavori di cura del verde, qualora non sia presente nell’organico aziendale, l’appaltatore dovrà valersi di professionisti di adeguata qualificazione” (cfr. Relazione tecnico illustrativa a base di gara, pag. 5 doc. 1 cit. memoria difensiva controinteressata).
14) In conclusione, il ricorso va respinto.
15) Le spese di lite, comprensive di quelle della fase cautelare, vanno così regolamentate:
- si condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controinteressata, delle spese di lite nella misura di cui in dispositivo;
- nulla si dispone sulle spese di lite nei confronti del Comune, perché non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- a) dispone lo stralcio della memoria depositata da parte ricorrente il 6 maggio 2022;
- b) respinge il ricorso;
- c) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controinteressata, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge;
- d) nulla spese nei confronti del Comune di Surbo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO