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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 6830/2024
R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CARBONARO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Largo Primavera 14, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria CP_1
Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 31/03/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 3.5.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., con il quale il CTU dott. riconobbe una percentuale di riduzione della Per_2
capacità lavorativa nella misura del 100%, ma senza diritto alla chiesta indennità di accompagnamento, (cfr. produzione ricorrente), convenne in giudizio l' per sentir CP_1
accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per essere riconosciuta fin dalla presentazione della domanda amministrativa (11/08/2022), invalida con totale riduzione della capacità lavorativa (100%) con diritto alla pensione ed alla indennità di accompagnamento.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di CP_2
cui chiese il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è infondata.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che “Per tali infermità la perizianda ha diritto ad essere riconosciuta invalida civile al 76% (dall'epoca della presentazione della domanda), senza diritto all'indennità di accompagnamento” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni la domanda va respinta.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Palermo il 1/04/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, Dott.ssa Capuano Marta.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 6830/2024
R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CARBONARO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Largo Primavera 14, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria CP_1
Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 31/03/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 3.5.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., con il quale il CTU dott. riconobbe una percentuale di riduzione della Per_2
capacità lavorativa nella misura del 100%, ma senza diritto alla chiesta indennità di accompagnamento, (cfr. produzione ricorrente), convenne in giudizio l' per sentir CP_1
accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per essere riconosciuta fin dalla presentazione della domanda amministrativa (11/08/2022), invalida con totale riduzione della capacità lavorativa (100%) con diritto alla pensione ed alla indennità di accompagnamento.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di CP_2
cui chiese il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è infondata.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che “Per tali infermità la perizianda ha diritto ad essere riconosciuta invalida civile al 76% (dall'epoca della presentazione della domanda), senza diritto all'indennità di accompagnamento” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni la domanda va respinta.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Palermo il 1/04/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, Dott.ssa Capuano Marta.