Sentenza 3 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 30 aprile 2024
Improcedibile
Sentenza 27 marzo 2025
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FATTO E DIRITTO 1. Il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità del provvedimento adottato dal Comune di Lecce, che nel 2020 ha denegato la proroga della concessione demaniale marittima fino al 2033 in forza dell'allora vigente art. 1, comma 682, della l. n. 145 del 2018 richiesta dall'odierno appellato, Andrea Caretto, titolare di detta concessione, il quale esercita l'attività di stabilimento balneare in Lecce, località Spiaggiabella. 1.1. In prossimità della scadenza del titolo concessorio alla data del 31 dicembre 2020, l'interessato ha infatti proposto una istanza al Comune di Lecce al fine di conseguire la proroga fino al 31 dicembre 2033 ai sensi del già richiamato art. 1, …
Leggi di più… - 2. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 5 giugno 2024
FATTO E DIRITTO 1. Il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità del provvedimento adottato dal Comune di Lecce, che nel 2020 ha denegato la proroga della concessione demaniale marittima fino al 2033 in forza dell'allora vigente art. 1, comma 682, della l. n. 145 del 2018 richiesta dall'odierno appellato, Andrea Caretto, titolare di detta concessione, il quale esercita l'attività di stabilimento balneare in Lecce, località Spiaggiabella. 1.1. In prossimità della scadenza del titolo concessorio alla data del 31 dicembre 2020, l'interessato ha infatti proposto una istanza al Comune di Lecce al fine di conseguire la proroga fino al 31 dicembre 2033 ai sensi del già richiamato art. 1, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/03/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02584/2025REG.PROV.COLL.
N. 06356/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6356 del 2023, proposto da
BA HI di CH ES & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Damonte, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Moneglia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Arcobaleno s.a.s. di CC EL & C., BA Letizia S.n.c. di CU CA & C., BA OL di Pagliettini Davide, BA La Secca di AR IA & C. Snc, Cala Elte S.r.l., Motonautica Pagliettini di Pagliettini Pietro, Punta Rospo Polisportiva Diving, BA Monilia S.a.s. di EF e IM AR, Ditta Individuale Zappettini Nicola, Stabilimento Balneare William S.r.l., Bar il Volto con Spiaggia Libera Attrezzata di Chighine Rosalba, Oliver S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00019/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria del 24 gennaio 2025, con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al ricorso in appello;
Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 il consigliere Angela Rotondano e udito per la parte appellante l’avvocato Roberto Damonte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale amministrativo per la Liguria ha dichiarato improcedibile per sopravvenienza normativa (in particolare, con riferimento all’introduzione in pendenza di giudizio dell’art. 3 della legge n. 118 del 2022) il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla ditta BA HI di CH ES & C. (di seguito “BA HI” ) avverso gli atti assunti dall’Amministrazione appellata volti a limitare al 31 dicembre 2023 la durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo nel Comune di Moneglia.
2. Di tale sentenza, la ditta ricorrente, titolare di concessioni demaniali marittime ad uso turistico – ricreativo nel predetto Comune, ha domandato la riforma, deducendone l’erroneità alla stregua di quattro motivi di appello e riproponendo altresì ex art. 101 comma 2 c.p.a. le censure e le domande non esaminate e assorbite in primo grado.
2.1. Il Comune di Moneglia, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
2.2. In vista dell’udienza di merito, l’appellante ha depositato istanza di sospensione del giudizio ex artt. 79 cod. proc. amm. e 295 c.p.c. e, in subordine, istanza di rinvio della trattazione della causa.
2.3. Con ordinanza n. 3943 del 30 aprile 2024, la Sezione ha sospeso il giudizio fino alla definizione delle questioni pregiudiziali pendenti presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-598/22), proposte ai sensi dell’art. 267 del T.F.U.E. dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 8010 del 15 settembre del 2022 con riguardo all’interpretazione dell’art. 49 del Codice della Navigazione e alla disciplina ivi contenuta in tema di devoluzione alla scadenza della concessione delle opere site sull'area demaniale, in relazione al suo possibile contrasto con il diritto europeo.
2.4. In particolare, la Sezione - rilevato che il ricorso in appello proposto dall’impresa BA HI “ha un contenuto parzialmente sovrapponibile a quello di cui al ricorso n. 8915/2021” , nel quale era stata resa la citata ordinanza n. 8010/2022 di rinvio pregiudiziale (con riferimento ad un profilo dedotto, così come ritualmente riproposto in appello anche sotto l’aspetto del suo rilievo eurounitario, dalla BA HI nel presente giudizio, concernente, in particolare, la mancata previsione nei provvedimenti comunali impugnati del riconoscimento dell’indennizzo spettante al concessionario uscente per gli investimenti effettuati per l'esercizio dell’impresa balneare) - ha disposto, sussistendone i presupposti, la sospensione c.d. impropria del giudizio, ai sensi degli articoli 79 c.p.a. e 296 c.p.c., in attesa della pronuncia della Corte di giustizia, con riserva di ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese.
2.5. A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia dell’11 luglio 2024, che ha definito la causa C-598/22 e le questioni pregiudiziali sopra indicate, parte appellante ha presentato istanza di fissazione dell’udienza ex art. 80 cod. proc. amm.
2.6. In vista dell’udienza di discussione, la ditta BA HI ha depositato istanza per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse o della cessazione della materia del contendere.
2.7. All’udienza del 25 febbraio 2025, la causa è passata in decisione.
3. L’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
4. Come sopra esposto, con memoria depositata in atti parte appellante ha chiesto che sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse.
Di tale dichiarazione la Sezione deve prendere atto in omaggio al principio dispositivo del processo, applicabile anche al processo amministrativo.
5. L’art. 35 Cod. proc. amm. dispone che: «il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: b) inammissibile quando è carente l’interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito; c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione (…)» .
5.1. L’art. 84 (Rinuncia) al comma 4 prevede che: «Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse» .
5.2. Ed invero, in linea generale, osserva il Collegio che la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. (a differenza della cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, che può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite: cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687; Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317), si verifica, invece, quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6485; Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 9 luglio 2018, n. 4191; Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638).
Pertanto, l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse si differenzia nettamente dalla cessazione della materia del contendere per la diversa soddisfazione dell'interesse leso: la sopravvenuta carenza di interesse, infatti, opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, in rapporto al nuovo assetto di interessi venutosi a determinare con la Pubblica Amministrazione; al contrario, la cessazione della materia del contendere sussiste quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente e pienamente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica Amministrazione che, con successive determinazioni, interviene nel rapporto in contestazione (Cons. Stato, VI, 12 febbraio 2021, n. 1269).
6. Orbene, l’appellante nella memoria depositata il 24 gennaio 2025 per l’udienza di discussione, da un lato, ha dato atto, della normativa sopravvenuta in materia di efficacia delle concessioni demaniali marittime per l’esercizio delle attività turistico –ricreative (quale è quella precedentemente assentita alla stessa BA HI), dall’altro ha richiamato gli atti nelle more adottati dal Comune di Moneglia, evidenziando in particolare che è stata emanata la deliberazione della Giunta comunale n. 182 del 23 dicembre 2024 avente ad oggetto "Atto di indirizzo all'ufficio Demanio relativo alla regolamentazione delle CDM del Comune di Moneglia - Annullamento e sostituzione indirizzi di cui alla D.G.C. 194 del 23/12/2023" .
Invero, quanto evidenziato ha natura determinante sull’odierno gravame, comportando il venir meno dell’interesse alla decisione dell’appello in capo all’impresa BA HI in quanto l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo non sarebbe di nessuna utilità a seguito degli atti successivamente adottati dal Comune (e, segnatamente, della citata delibera giuntale n. 182 del 2024) che hanno superato i provvedimenti gravati.
7. A tanto consegue l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) cod. proc. amm. per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Nulla va statuito invece per le spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla sulle spese di giudizio, in assenza di costituzione dell’Amministrazione intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO