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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 12860/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice Stefano Calabria Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12860/2024, vertente tra
Parte_1
nata il [...] a [...]
e
Parte_2
nata il 25 gennaio 1953 a Roma con il patrocinio dell'avv. Camilla Galeota
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro Parte_1 Parte_2
separazione personale rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato
1 in data 7 dicembre 1996 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (classe 1993). Per_1
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025 le parti hanno formulato le seguenti conclusioni in ordine alla loro separazione:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, attraverso sentenza
parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco
rispetto;
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 7
dicembre 1996 a Bagnoregio (Viterbo) e trascritto nel registro dello stato
civile del Comune Bagnoregio (Viterbo), atto n. 5 parte I, ordinando al
competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo
dei documenti validi per l'espatrio.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra il sig. Pt_1
non può che rivelarsi intollerabile;
deve quindi essere pronunciata la Pt_2
separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti in ordine al rilascio dei documenti validi per l'espatrio devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge. 2 La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 24 settembre Parte_1
1960 a Roma, e nato il [...] a [...], i quali hanno Parte_2
celebrato matrimonio in Bagnoregio in data 7 dicembre 1996;
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Bagnoregio (Viterbo) al n. 5, Parte 1, Anno 1996;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Bagnoregio per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 5 ottobre 2025
Il Giudice estensore Stefano Calabria
Il Presidente Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice Stefano Calabria Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12860/2024, vertente tra
Parte_1
nata il [...] a [...]
e
Parte_2
nata il 25 gennaio 1953 a Roma con il patrocinio dell'avv. Camilla Galeota
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro Parte_1 Parte_2
separazione personale rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato
1 in data 7 dicembre 1996 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (classe 1993). Per_1
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025 le parti hanno formulato le seguenti conclusioni in ordine alla loro separazione:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, attraverso sentenza
parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco
rispetto;
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 7
dicembre 1996 a Bagnoregio (Viterbo) e trascritto nel registro dello stato
civile del Comune Bagnoregio (Viterbo), atto n. 5 parte I, ordinando al
competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo
dei documenti validi per l'espatrio.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra il sig. Pt_1
non può che rivelarsi intollerabile;
deve quindi essere pronunciata la Pt_2
separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti in ordine al rilascio dei documenti validi per l'espatrio devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge. 2 La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 24 settembre Parte_1
1960 a Roma, e nato il [...] a [...], i quali hanno Parte_2
celebrato matrimonio in Bagnoregio in data 7 dicembre 1996;
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Bagnoregio (Viterbo) al n. 5, Parte 1, Anno 1996;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Bagnoregio per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 5 ottobre 2025
Il Giudice estensore Stefano Calabria
Il Presidente Marta Ienzi
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