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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/10/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1905/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 22 ottobre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
AM ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1905/2022 R.G. promossa da nata a [...] il [...], residente ivi alla via Caravaggio n. 3, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1
, C.F.: , elettivamente domiciliata ai presenti fini in Enna alla
[...] P.IVA_1
via A. Diaz n. 5, presso lo studio dell'avv. Fulvio Licari (C.F.: ) del Foro di CodiceFiscale_2
Enna, che la rappresenta e difende;
ricorrente
CONTRO
C
– in persona del Commissario, come Controparte_3
tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
, elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l Avvocatura provinciale P.IVA_2
dell' (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce e CP_3
F. LI;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
All'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 21.12.2022, parte ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro
del Tribunale di Enna, proponendo opposizione avverso:
l'Ordinanza – Ingiunzione n. OI-001005216 (doc. 1), notificata in data 23.11.2022, con la quale le è
intimato il pagamento della complessiva somma di € 10.006,60 ai seguenti titoli: “€ 10.000 a titolo
di sanzione amministrativa;
€ 6,60 a titolo di spese”, notificata in data 23.11.2022.
Deduceva l'opponente, l'infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per i motivi spiegati in ricorso. Eccepiva tra l'altro, la nullità delle ordinanze ingiunzione per violazione della procedura prevista dalla L.n. 689/1981 e segnatamente dei termini previsti all'art. 14 per notificazione della violazione.
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca di tale ordinanza in quanto infondata, ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giuridici.
Si costituiva l'INPS che rappresentava dapprima, di aver rettificato l'importo contenuto nell'ordinanza, di poi, di aver provveduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione.
Parte ricorrente insisteva in ricorso.
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.
******* E' cessata la materia del contendere.
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l'INPS provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza opposta ed i sottesi accertamenti.
Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell'Inps volta ad ottenere la compensazione integrale.
Ed invero, né i pretesi errori procedurali in cui è incorso l'ente previdenziale, né le eccezioni di merito
( intervenuto pagamento degli importi portati nell'ordinanza) sono stati contestati da quest'ultimo.
In particolare poi l'INPS ha rappresentato ed ammesso che “l'Ordinanza di Ingiunzione oggetto del
presente contenzioso è stata annullata, per notificazione dell'atto di accertamento avvenuta oltre il
termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 (oltre 90 gg dalla data di approvazione del rendiconto
generale INPS, come da PEI INPS.5580.27/01/2025.0001499 del Direttore Regionale e
Coordinatore Regionale Legale). Di conseguenza, è stato annullato anche il relativo atto di
accertamento”. ( cfr note del 23.05.2025).
Di qui la soccombenza virtuale dell'INPS.
Tuttavia, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensarle in ragione della metà.
Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l'INPS alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l'Inps al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 22.10.2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 22 ottobre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
AM ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1905/2022 R.G. promossa da nata a [...] il [...], residente ivi alla via Caravaggio n. 3, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1
, C.F.: , elettivamente domiciliata ai presenti fini in Enna alla
[...] P.IVA_1
via A. Diaz n. 5, presso lo studio dell'avv. Fulvio Licari (C.F.: ) del Foro di CodiceFiscale_2
Enna, che la rappresenta e difende;
ricorrente
CONTRO
C
– in persona del Commissario, come Controparte_3
tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
, elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l Avvocatura provinciale P.IVA_2
dell' (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce e CP_3
F. LI;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
All'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 21.12.2022, parte ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro
del Tribunale di Enna, proponendo opposizione avverso:
l'Ordinanza – Ingiunzione n. OI-001005216 (doc. 1), notificata in data 23.11.2022, con la quale le è
intimato il pagamento della complessiva somma di € 10.006,60 ai seguenti titoli: “€ 10.000 a titolo
di sanzione amministrativa;
€ 6,60 a titolo di spese”, notificata in data 23.11.2022.
Deduceva l'opponente, l'infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per i motivi spiegati in ricorso. Eccepiva tra l'altro, la nullità delle ordinanze ingiunzione per violazione della procedura prevista dalla L.n. 689/1981 e segnatamente dei termini previsti all'art. 14 per notificazione della violazione.
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca di tale ordinanza in quanto infondata, ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giuridici.
Si costituiva l'INPS che rappresentava dapprima, di aver rettificato l'importo contenuto nell'ordinanza, di poi, di aver provveduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione.
Parte ricorrente insisteva in ricorso.
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.
******* E' cessata la materia del contendere.
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l'INPS provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza opposta ed i sottesi accertamenti.
Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell'Inps volta ad ottenere la compensazione integrale.
Ed invero, né i pretesi errori procedurali in cui è incorso l'ente previdenziale, né le eccezioni di merito
( intervenuto pagamento degli importi portati nell'ordinanza) sono stati contestati da quest'ultimo.
In particolare poi l'INPS ha rappresentato ed ammesso che “l'Ordinanza di Ingiunzione oggetto del
presente contenzioso è stata annullata, per notificazione dell'atto di accertamento avvenuta oltre il
termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 (oltre 90 gg dalla data di approvazione del rendiconto
generale INPS, come da PEI INPS.5580.27/01/2025.0001499 del Direttore Regionale e
Coordinatore Regionale Legale). Di conseguenza, è stato annullato anche il relativo atto di
accertamento”. ( cfr note del 23.05.2025).
Di qui la soccombenza virtuale dell'INPS.
Tuttavia, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensarle in ragione della metà.
Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l'INPS alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l'Inps al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 22.10.2025.