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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/11/2024, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott. Ugo Iannini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo 555 del 2024 V.G.;
letta la domanda con cui (c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario C.F._2
celebrato in Olbia il 10.5.1997, trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Olbia dell'anno 1997, atto n. 2, parte II, serie A, e nel Registro atti di matrimonio del Comune di Arzachena dell'anno 1998, atto n. 2, parte II, serie B, dal quale è nato il figlio , maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, alle seguenti
CONDIZIONI
il sig. continuerà a versare l'importo mensile di €. 200,00 fino alla concorrenza della somma Pt_1 di €. 25.000,00, in virtù degli accordi stabiliti nel decreto di omologa n. 9120 del 2017, dovuta a titolo di arretrati nel mantenimento della sig.ra e del figlio;
Pt_2 Per_1
la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento in proprio favore;
Pt_2
1 il sig. non corrisponderà alcunché a titolo di mantenimento per il figlio , maggiorenne Pt_1 Per_1
e autonomo economicamente e ad ogni modo per una capacità dello stesso di procurarsi una adeguata fonte di reddito;
spese compensate.
IL TRIBUNALE
sentiti i coniugi ed inutilmente esperito il tentativo di conciliazione;
verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e ritenuto che la comunione morale e materiale tra i coniugi sia cessata, come si desume dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che sia intervenuta riconciliazione;
preso atto del parere del Pubblico Ministero;
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Olbia il 10.5.1997 tra e , trascritto nel Registro atti di matrimonio Parte_1 Parte_2
del Comune di Olbia dell'anno 1997, atto n. 2, parte II, serie A, e nel Registro atti di matrimonio del
Comune di Arzachena dell'anno 1998, atto n. 2, parte II, serie B, alle condizioni sopra riportate;
ordina all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olbia ed all' Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Arzachena di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 6.11.2024.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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