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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 05/06/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 451/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Giulia Sani, all'udienza dell'8.4.2025, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 451/2021 R.G.Lav., promossa da
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Armando Valeri del Foro di Sulmona, presso il cui studio, sito in Sulmona (AQ) alla Via Lamaccio n. 1, è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Buzzelli del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'Azienda in Castel di Sangro (AQ) alla Via Porta Napoli, 46 come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.11.2021 , dopo aver premesso: Parte_1 Cont
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente a far data dal 01.01.1995, con profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista, ed inquadramento nella categoria D3 del CCNL Comparto Sanità 1998-2001;
- di essere stato incaricato, con delibera n. 2161 del 31.12.2010, della Posizione Organizzativa di
“Responsabile delle Funzioni Fisioterapiche del Servizio Fisioterapico Ospedaliero”, con conseguente previsione di un'indennità di posizione di € 238,36 mensili, incarico poi prorogato sino al 30.6.2014;
- di aver tuttavia continuato, sino all'attualità, a svolgere mansioni di responsabile del servizio fisioterapico nell'ambito della U.O di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Sulmona e di Castel di
Sangro con assunzione di elevata responsabilità (provvedendo, tra le altre cose, ad organizzare i turni di lavoro, a ricevere richieste di ferie/permessi ed a programmare i piani ferie relativamente agli addetti al servizio di fisioterapia), anche in assenza di un formale provvedimento di rinnovo.
1 Pertanto, sulla scorta della sussistenza dei presupposti per vedersi riconosciuto il diritto a percepire l'intero trattamento economico (anche accessorio) corrispondente alle mansioni di fatto espletate, in applicazione dei principi giurisprudenziali estendibili per analogia alla nuova figura di “incarichi di organizzazione” (che ha sostituito nel CCNL attualmente vigente quella delle “posizioni organizzative”), ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare che l'odierno ricorrente ha svolto mansioni riconducibili all'incarico di organizzazione/posizione organizzativa, assumendone le relative responsabilità, e ciò quantomeno nell'ultimo quinquennio, e per l'effetto condannare l' resistente, in persona del legale CP_2 rappresentante pro – tempore, al pagamento del relativo trattamento economico accessorio in favore del ricorrente per una somma complessiva pari ad € 15.493,40 ovvero quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, maggiorata comunque ed in ogni caso dagli interessi e della rivalutazione come per Legge, spettante al Sig. a fronte dello svolgimento delle indicate Pt_1 mansioni nonché dell'assunzione della correlata responsabilità. Comunque ed in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con memoria difensiva del 13.4.2022 si è costituita in giudizio la Controparte_3
chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
[...]
In particolare, parte resistente ha eccepito:
-l'insussistenza in seno all'azienda convenuta di alcun incarico di posizione organizzativa o di funzione dal 30.6.2014 in poi (in quanto alcuna P.O., senz'altro non obbligatoria per l'ente, è stata più concretamente confermata o istituita dopo tale data), nonché l'assenza in favore dell' di Pt_1 alcuna deliberazione e formale conferimento (attesa la natura costitutiva di tale atto, pacificamente inesistente), di assegnazioni di obiettivi con contestuale assunzione di responsabilità e di una relazione annuale dettagliata sull'attività svolta utile ai fini della valutazione in ordine alla eventuale revoca;
-l'inidoneità delle mansioni descritte nel ricorso ad integrare l'alta professionalità, esperienza ed autonomia gestionale – né l'assunzione di responsabilità – caratterizzanti una posizione organizzativa, per essere la firma del ricorrente sui piani ferie sempre accompagnata da quella del
Direttore dell'UOC e per non essere il medesimo tenuto a presentare la citata relazione annuale;
-la prescrizione quinquennale delle somme richieste ex art. 2948 n. 4 c.c.
La causa, istruita in via documentale e mediante prova per testi, è stata discussa oralmente e decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza dell'8.4.2025.
*
La domanda non può trovare accoglimento in quanto infondata per le ragioni che seguono.
Cont Parte ricorrente, assunto a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta con la qualifica di fisioterapista cat. D livello 5, ha chiesto il riconoscimento – previo accertamento dell'effettivo svolgimento delle mansioni connesse alla posizione organizzativa di Responsabilità del servizio fisioterapico nella U.O di Ortopedia e Traumatologia dei presidi ospedalieri di Sulmona e di Castel di Sangro (P.O. formalmente attribuitagli con delibera del Direttore Generale n. 2161 del 31.12.2010
e revocata con delibera del Direttore Generale n. 2024 del 18.11.2014) anche nel periodo successivo al 2014 e sino all'attualità – del relativo trattamento economico accessorio per € 15.493,40.
Cont La ha resistito eccependo, oltre alla prescrizione, la insussistenza di alcuna P.O. riferibile al ricorrente, in mancanza di un formale provvedimento di conferimento dell'incarico (contenente
2 altresì gli obiettivi al medesimo attribuiti), di un'assunzione di responsabilità tipica dell'istituto, di una autonomia operativa nonché dello svolgimento di funzioni caratterizzate da elevata complessità.
In punto di diritto, giova premettere l'istituto della posizione organizzativa trova la propria originaria disciplina negli artt. 20 e 21 del CCNL Comparto Sanità 1998-2001 stipulato il 7.4.1999, che recitano:
“Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni 1. Le aziende ed enti, sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, istituiranno posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità.
2. Le posizioni organizzative, a titolo esemplificativo, possono riguardare settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, quali ad esempio i processi assistenziali, oppure lo svolgimento di: attività di staff e/o studio;
di ricerca;
ispettive di vigilanza e controllo;
di coordinamento di attività didattica.
3. La graduazione delle funzioni è definita da ciascuna azienda o ente in base a criteri adottati per valutare le posizioni organizzative individuate. Nella graduazione delle funzioni le aziende ed enti tengono conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa : a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;
b) grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati;
c) complessità delle competenze attribuite;
d) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite;
e) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali” (art. 20), “Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca - indennità di funzione 1. Le aziende o enti formulano in via preventiva i criteri generali per conferire al personale indicato nel comma 2 gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite.
2. Per il conferimento degli incarichi le aziende o enti tengono conto
- rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D nonché - limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale - nella categoria C per tipologie di particolare rilievo professionale coerenti con l'assetto organizzativo dell'azienda o ente.
3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato e, in relazione ad essi, è corrisposta l'indennità di funzione prevista dall'art. 36, da attribuire per la durata dell'incarico. Al finanziamento dell'indennità si provvede con il fondo previsto dall'art. 39.
4. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di funzione è soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza non inferiore all'anno. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
5. A tal fine le aziende e gli enti determinano in via preventiva i criteri che informano i predetti sistemi di valutazione da gestire attraverso i servizi di controllo interno o nuclei di valutazione.
6. In caso di eventuale valutazione negativa, gli organismi di cui al comma 5, prima della definitiva formalizzazione, acquisiscono in contraddittorio le considerazioni del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia.
7. L'esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei dipendenti interessati. Di esso si tiene conto nell'affidamento di altri incarichi.
8. La revoca dell'incarico comporta la perdita dell'indennità di funzione da parte del dipendente titolare.
In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito ai sensi dell'art. 35
3 ed ove spettante quello dell'art. 36, comma 3; 9. Il personale della categoria C cui sia stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con le modalità del comma 3 e lo abbia svolto per un periodo di sei mesi - prorogabile ad un anno - con valutazione positiva, in presenza di posto vacante del medesimo profilo nella dotazione organica della categoria D, partecipa alla selezione interna dell'art 16 sulla base di un colloquio con precedenza nel passaggio. In tal caso le aziende ed enti valutano, in rapporto ai costi, la opportunità della riconversione nella categoria D del corrispondente posto della categoria C.” (art. 21).
In seno al CCNL Comparto Sanità 2016-2018 del 11.10.2018 l'istituto è stato sostituito da quello degli incarichi di funzione, distinti a loro volta in incarichi di organizzazione o incarichi professionali, disciplinati agli artt. 14 e seguenti: in particolare, per quel che qui maggiormente rileva, l'art. 14 ne definisce la nozione (“Sono istituiti, nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, i seguenti incarichi di funzione: Incarico di organizzazione;
Incarico professionale. Gli specifici contenuti e requisiti dei suddetti incarichi in relazione ai diversi ruoli di appartenenza sono quelli descritti negli articoli seguenti. Gli incarichi richiedono anche lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza. Le ed Enti provvederanno CP_2
a definire il sistema degli incarichi in conformità a quanto previsto nel presente CCNL”), l'art. 15 ne descrive in contenuto e i requisiti (“Per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior gli incarichi di funzione sono declinati secondo i criteri e i requisiti definiti nei commi seguenti. L'incarico di organizzazione comporta
l'assunzione di specifiche responsabilità nella gestione dei processi assistenziali e formativi connessi all'esercizio della funzione sanitaria e sociosanitaria. L'incarico di organizzazione va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente […]”) mentre l'art. 18 ne regola l'istituzione (“Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione - Le
e gli Enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle CP_2 leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di cui ai precedenti articoli nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato “Condizioni di lavoro e incarichi”. Le Aziende e gli Enti provvedono alla graduazione degli incarichi di funzione e individuano l'importo della relativa indennità entro il valore minimo e massimo previsti nel successivo art. 20, comma 3
(Trattamento economico accessorio degli incarichi). Nella graduazione degli incarichi si dovrà, in ogni caso, tenere conto della dimensione organizzativa di riferimento, del livello di autonomia e responsabilità della posizione, del tipo di specializzazione richiesta, della complessità ed implementazione delle competenze, della valenza strategica rispetto agli obiettivi dell'Azienda o Ente
[…]”).
Dal raffronto tra le normative richiamate emergono piuttosto chiaramente i tratti comuni dei due istituti in esame, compendiabili nei seguenti tratti: facoltatività per l'azienda pubblica di istituire P.O. ovvero I.d'O. in ragione di una valutazione relativa alle proprie esigenze di servizio;
istituzione formale, mediante atto (o delibera) di conferimento dell'incarico; assunzione di elevata responsabilità da parte dei soggetti incaricati e svolgimento ad opera dei medesimi di funzioni di particolare complessità.
Tanto premesso dall'esame delle difese delle parti e della documentazione prodotta è pacifico che:
- sia stato titolare di una posizione organizzativa dal 3.1.2011 al 31.10.2013; Parte_1
4 Cont
- che tale P.O. sia stata revocata e mai più istituita dalla resistente (come alcuna altra P.O. in senso lato) a decorrere dall'anno 2014;
- che, parimenti (per quel che maggiormente rileva ai fini del decidere, stante che il ricorrente ha chiesto riconoscersi il diritto all'indennità da P.O. in riferimento all'ultimo quinquennio), alcun incarico di organizzazione è stato istituito dall'azienda convenuta in applicazione del CCNL 2016-
2018 (secondo una scelta discrezionale peraltro pienamente legittima, in ragione di quanto appena sopra rilevato).
Orbene, su un piano prettamente formalistico ed invero assorbente, risulta agevole rilevare come difetti in radice nel periodo per cui è causa (2016-2021) il presupposto essenziale affinché possa venire ad esistenza lo stesso incarico di funzione (ossia, secondo la disciplina collettiva previgente, la posizione organizzativa): la previa istituzione del medesimo da parte della PA datrice di lavoro.
In questi stessi termini, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte precisato come la
"condizione imprescindibile perché il diritto possa venire ad esistenza è l'istituzione delle posizioni stesse, da effettuare all'esito delle procedure previste dalle parti collettive" (Cass., n. 8141/2018) atteso che "l'istituzione rientra nell'attività organizzativa dell'amministrazione la quale deve tenere conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all'affermazione di un obbligo indiscriminato" (ex multis Cass.
n. 11198/2015 e successive conformi, quale Cass. ord. n. 17332/2022.
A ben vedere è anche la stessa giurisprudenza richiamata da pag. 3 del ricorso a confermare Pt_1 tale principio: laddove sancisce che “ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa” la Cassazione espressamente subordina l'indagine sull'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una P.O. alla sua previa istituzione, carente nella fattispecie che occupa in quanto espressamente revocata con Delibera del Direttore Generale n.
2024 del 18.11.2014.
Ebbene – giova ribadirlo - nel periodo oggetto di causa, tale preventiva istituzione non è riscontrabile, né il ricorrente ne ha fornito prova contraria.
Tanto chiarito, non sfugge tuttavia al Tribunale che la prima pronuncia sopra richiamata – invocata dallo stesso - ha comunque aggiunto che "ove il dipendente venga chiamato a svolgere le Pt_1 mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa", ragion per cui questo Giudice ritiene in ogni caso opportuno, per completezza di indagine, trascurare la carenza del dato formale ed esaminare le risultanze secondo un approccio sostanzialistico.
Ebbene, anche sotto questo diverso profilo, non è egualmente possibile addivenire a conclusioni idonee a fondare l'accoglimento della domanda.
5 Pur lamentando infatti il ricorrente di aver continuato “anche in assenza di un formale provvedimento di rinnovo, a svolgere mansioni di responsabile del servizio fisioterapico nell'ambito della U.O di
Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Sulmona e di Castel di Sangro” (cfr. pag. 2 ricorso), si osserva anzitutto che non è dato sapere quale fosse lo specifico contenuto di tali mansioni originariamente attribuitegli in quanto titolare di P.O., non risultando le stesse dai documenti in atti: è evidente che la loro specificazione avrebbe consentito quanto meno di apprezzare ed applicare il parametro illo tempore adottato dalla stessa azienda datrice nella perimetrazione dell'istituto in esame.
Alla luce di tale mancanza e stante altresì l'assenza di un incarico formale, deve allora effettuarsi in maniera ancor più rigorosa l'indagine sulla riconducibilità delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente (così come accertate in istruttoria) rispetto ai caratteri tipici delle P.O. (ovvero incarichi d'organizzazione), andando ad accertare se le stesse si connotino per una elevata autonomia della prestazione e l'assunzione di una elevata responsabilità (cfr. Cass. Sez. L., 30/03/2015, n. 6367, Rv.
635092 – 01 “In tema di lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico”).
Tale operazione restituisce comunque un esito negativo.
Non può non rilevarsi infatti come per quanto attiene alle mansioni svolte presso il presidio ospedaliero di Castel di Sangro, l'istruttoria svolta consente senza dubbio di escludere in capo ad anto lo svolgimento di funzioni in autonomia quanto l'assunzione di responsabilità. Pt_1
Sul punto, il teste ha espressamente affermato che, quanto all'organizzazione del servizio e Tes_1 delle ferie, lui e l'odierno ricorrente si sono sempre organizzati tra loro, aggiungendo che “E' la caposala che svolge funzioni di controllo e vigilanza sul nostro operato e in ogni caso c'è il dott. he è il nostro responsabile”, con la conseguenza che una certa autonomia e una assunzione Per_1 di responsabilità può configurarsi, al più, rispetto a tali ultime figure e non certo a coloro che vi erano subordinati.
Per quanto attiene al presidio ospedaliero di Sulmona, deve anzitutto osservarsi come dall'esame della documentazione versata in atti relativa ai piani ferie predisposti dal ricorrente si denoti una discrasia, nel senso che l'allegato sub. 5 del ricorso contiene i prospetti ferie per gli stessi periodi di Cont quelli prodotti dalla nell'allegato sub. 10 ma recanti, nel primo caso, la sola sottoscrizione del ricorrente e, nell'altro documento, una pluralità di controfirme (in primis quella del Direttore U.O.C.
Ortopedia e Traumatologia nonché del Direttore Sanitario del Dipartimento Chirurgico (cfr. doc. all. Cont 10 comparsa : in mancanza di specifica contestazione sull'avversa produzione, deve quindi Cont evincersi che la documentazione da porre a fondamento della decisione sia quella prodotta dalla in quanto non solo più completa ma anche ufficiale (come comprovato dal numero di protocollo ivi apposto).
Ancora, il ricorrente ha prodotto i moduli di richiesta ferie/permessi/congedi presentati dagli operatori sanitari del reparto di Fisioterapia e da lui ricevuti con timbro e firma: senonché anche in questo caso, analogamente a quanto appena rilevato, non può farsi a meno di notare che trattasi di moduli privi della controfirma (pur prevista) del Dirigente e di numero di protocollo.
Da quanto esposto può affermarsi che l'effettiva assunzione della responsabilità relativa all'attività di gestione del personale non è affatto configurabile in capo al ricorrente, quanto piuttosto in capo al
Dirigente che vi ha sempre apposto la propria controfirma, assumendosene la responsabilità ed
6 esercitando il relativo potere in autonomia;
diversamente, tali caratteri non si ravvisano nell'attività compiuta da l quale si è limitato a ricevere le richieste di permessi, ad apporvi timbro e firma, Pt_1
a redigere piani ferie in conformità e a sottoporre il tutto all'approvazione finale di altro soggetto sovraordinato, quale appunto il Dirigente.
Tale conclusione è confortata anche dagli esiti dell'istruttoria orale: il teste nel confermare Tes_2 che il ricorrente redige i piani ferie e l'orario di servizio di tutti i fisioterapisti, ha chiarito che Pt_1 si occupa dell'accettazione, delle ferie, firmandole con il timbro del Reparto e poi inviate al ns. Coordinatore Medico Dott. con il quale lo stesso si rapporta” e ancora “I periodi sono Per_1 concordati insieme con noi lavoratori. Il programma redatto da viene poi consegnato al Pt_1
Coordinatore Medico Dott. l quale lo visiona e lo sottoscrive se ritiene che il programma Per_1 sia consono alle esigenze lavorative”; ad ulteriore conferma della assenza di autonomia nello svolgimento di tali mansioni, il teste ha dichiarato: iene avvisato dell'assenza per malattia. Pt_1
Così pure per I permessi che vanno concordati con il Coordinatore Medico in quanto on ha Pt_1 il potere di disporre l'uscita anticipata. Quanto alle ferie sì, è vero ma sempre con la precisazione che il nulla osta finale è del Medico Coordinatore”.
In questo stesso senso la teste , confermando che i occupa non solo del Piano Ferie Tes_3 Pt_1 ma anche dei turni mensili”, ha descritto l'attività svolta dal ricorrente in termini di “coordinamento”
e specificato che egli riceve le richieste ferie/permessi/malattia presentate dai dipendenti del servizio fisioterapico “di comune accordo con il Direttore di Ortopedia che attualmente è il Dott.
[...]
Per_2
Inoltre, neppure risulta in atti che l'attività svolta da nel P.O. di Sulmona presenti gli altri Pt_1 caratteri tipici della posizione organizzativa, quale la complessità della mansione (invero, alla luce di quanto riferito dai testi escussi, limitata ad una raccolta e sintesi delle varie richieste degli operatori sanitari del Servizio di Fisioterapia), o l'obbligo di rendere periodicamente conto del proprio operato al Dirigente (circostanza, invero, neppure allegata, che fa per l'effetto perdere di pregnanza la deposizione dei testi laddove hanno affermato che rovvede a “vigilare sul corretto operato Pt_1 dei dipendenti del servizio fisioterapico”, non potendosi apprezzare modalità, contenuto ed effetti di tale vigilanza) o, ancora, la valutazione dell'attività svolta da parte dell'Organismo a ciò preposto, onde verificarne la adeguatezza rispetto agli obiettivi assegnati (obiettivi dei quali per quanto già detto cui rimane comunque arduo ipotizzare la sussistenza, in difetto – come visto - di una delibera di conferimento dell'incarico di organizzazione e di una idonea specificazione del concreto contenuto del medesimo).
Pertanto, accertato che le mansioni svolte da non presentano i requisiti di autonomia Parte_1
e assunzione di responsabilità tipici della posizione organizzativa (o di incarichi di funzione), la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022 previsti per cause di lavoro (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) dal valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000, scaglione individuato sulla base del petitum.
***
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
Cont
- Condanna alla rifusione, in favore della N. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Parte_1 delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.388,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg.
Così deciso in Sulmona, all'udienza dell'8.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Sani
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Giulia Sani, all'udienza dell'8.4.2025, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 451/2021 R.G.Lav., promossa da
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Armando Valeri del Foro di Sulmona, presso il cui studio, sito in Sulmona (AQ) alla Via Lamaccio n. 1, è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Buzzelli del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'Azienda in Castel di Sangro (AQ) alla Via Porta Napoli, 46 come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.11.2021 , dopo aver premesso: Parte_1 Cont
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente a far data dal 01.01.1995, con profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista, ed inquadramento nella categoria D3 del CCNL Comparto Sanità 1998-2001;
- di essere stato incaricato, con delibera n. 2161 del 31.12.2010, della Posizione Organizzativa di
“Responsabile delle Funzioni Fisioterapiche del Servizio Fisioterapico Ospedaliero”, con conseguente previsione di un'indennità di posizione di € 238,36 mensili, incarico poi prorogato sino al 30.6.2014;
- di aver tuttavia continuato, sino all'attualità, a svolgere mansioni di responsabile del servizio fisioterapico nell'ambito della U.O di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Sulmona e di Castel di
Sangro con assunzione di elevata responsabilità (provvedendo, tra le altre cose, ad organizzare i turni di lavoro, a ricevere richieste di ferie/permessi ed a programmare i piani ferie relativamente agli addetti al servizio di fisioterapia), anche in assenza di un formale provvedimento di rinnovo.
1 Pertanto, sulla scorta della sussistenza dei presupposti per vedersi riconosciuto il diritto a percepire l'intero trattamento economico (anche accessorio) corrispondente alle mansioni di fatto espletate, in applicazione dei principi giurisprudenziali estendibili per analogia alla nuova figura di “incarichi di organizzazione” (che ha sostituito nel CCNL attualmente vigente quella delle “posizioni organizzative”), ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare che l'odierno ricorrente ha svolto mansioni riconducibili all'incarico di organizzazione/posizione organizzativa, assumendone le relative responsabilità, e ciò quantomeno nell'ultimo quinquennio, e per l'effetto condannare l' resistente, in persona del legale CP_2 rappresentante pro – tempore, al pagamento del relativo trattamento economico accessorio in favore del ricorrente per una somma complessiva pari ad € 15.493,40 ovvero quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, maggiorata comunque ed in ogni caso dagli interessi e della rivalutazione come per Legge, spettante al Sig. a fronte dello svolgimento delle indicate Pt_1 mansioni nonché dell'assunzione della correlata responsabilità. Comunque ed in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con memoria difensiva del 13.4.2022 si è costituita in giudizio la Controparte_3
chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
[...]
In particolare, parte resistente ha eccepito:
-l'insussistenza in seno all'azienda convenuta di alcun incarico di posizione organizzativa o di funzione dal 30.6.2014 in poi (in quanto alcuna P.O., senz'altro non obbligatoria per l'ente, è stata più concretamente confermata o istituita dopo tale data), nonché l'assenza in favore dell' di Pt_1 alcuna deliberazione e formale conferimento (attesa la natura costitutiva di tale atto, pacificamente inesistente), di assegnazioni di obiettivi con contestuale assunzione di responsabilità e di una relazione annuale dettagliata sull'attività svolta utile ai fini della valutazione in ordine alla eventuale revoca;
-l'inidoneità delle mansioni descritte nel ricorso ad integrare l'alta professionalità, esperienza ed autonomia gestionale – né l'assunzione di responsabilità – caratterizzanti una posizione organizzativa, per essere la firma del ricorrente sui piani ferie sempre accompagnata da quella del
Direttore dell'UOC e per non essere il medesimo tenuto a presentare la citata relazione annuale;
-la prescrizione quinquennale delle somme richieste ex art. 2948 n. 4 c.c.
La causa, istruita in via documentale e mediante prova per testi, è stata discussa oralmente e decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza dell'8.4.2025.
*
La domanda non può trovare accoglimento in quanto infondata per le ragioni che seguono.
Cont Parte ricorrente, assunto a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta con la qualifica di fisioterapista cat. D livello 5, ha chiesto il riconoscimento – previo accertamento dell'effettivo svolgimento delle mansioni connesse alla posizione organizzativa di Responsabilità del servizio fisioterapico nella U.O di Ortopedia e Traumatologia dei presidi ospedalieri di Sulmona e di Castel di Sangro (P.O. formalmente attribuitagli con delibera del Direttore Generale n. 2161 del 31.12.2010
e revocata con delibera del Direttore Generale n. 2024 del 18.11.2014) anche nel periodo successivo al 2014 e sino all'attualità – del relativo trattamento economico accessorio per € 15.493,40.
Cont La ha resistito eccependo, oltre alla prescrizione, la insussistenza di alcuna P.O. riferibile al ricorrente, in mancanza di un formale provvedimento di conferimento dell'incarico (contenente
2 altresì gli obiettivi al medesimo attribuiti), di un'assunzione di responsabilità tipica dell'istituto, di una autonomia operativa nonché dello svolgimento di funzioni caratterizzate da elevata complessità.
In punto di diritto, giova premettere l'istituto della posizione organizzativa trova la propria originaria disciplina negli artt. 20 e 21 del CCNL Comparto Sanità 1998-2001 stipulato il 7.4.1999, che recitano:
“Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni 1. Le aziende ed enti, sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, istituiranno posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità.
2. Le posizioni organizzative, a titolo esemplificativo, possono riguardare settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, quali ad esempio i processi assistenziali, oppure lo svolgimento di: attività di staff e/o studio;
di ricerca;
ispettive di vigilanza e controllo;
di coordinamento di attività didattica.
3. La graduazione delle funzioni è definita da ciascuna azienda o ente in base a criteri adottati per valutare le posizioni organizzative individuate. Nella graduazione delle funzioni le aziende ed enti tengono conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa : a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;
b) grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati;
c) complessità delle competenze attribuite;
d) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite;
e) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali” (art. 20), “Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca - indennità di funzione 1. Le aziende o enti formulano in via preventiva i criteri generali per conferire al personale indicato nel comma 2 gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite.
2. Per il conferimento degli incarichi le aziende o enti tengono conto
- rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D nonché - limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale - nella categoria C per tipologie di particolare rilievo professionale coerenti con l'assetto organizzativo dell'azienda o ente.
3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato e, in relazione ad essi, è corrisposta l'indennità di funzione prevista dall'art. 36, da attribuire per la durata dell'incarico. Al finanziamento dell'indennità si provvede con il fondo previsto dall'art. 39.
4. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di funzione è soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza non inferiore all'anno. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
5. A tal fine le aziende e gli enti determinano in via preventiva i criteri che informano i predetti sistemi di valutazione da gestire attraverso i servizi di controllo interno o nuclei di valutazione.
6. In caso di eventuale valutazione negativa, gli organismi di cui al comma 5, prima della definitiva formalizzazione, acquisiscono in contraddittorio le considerazioni del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia.
7. L'esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei dipendenti interessati. Di esso si tiene conto nell'affidamento di altri incarichi.
8. La revoca dell'incarico comporta la perdita dell'indennità di funzione da parte del dipendente titolare.
In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito ai sensi dell'art. 35
3 ed ove spettante quello dell'art. 36, comma 3; 9. Il personale della categoria C cui sia stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con le modalità del comma 3 e lo abbia svolto per un periodo di sei mesi - prorogabile ad un anno - con valutazione positiva, in presenza di posto vacante del medesimo profilo nella dotazione organica della categoria D, partecipa alla selezione interna dell'art 16 sulla base di un colloquio con precedenza nel passaggio. In tal caso le aziende ed enti valutano, in rapporto ai costi, la opportunità della riconversione nella categoria D del corrispondente posto della categoria C.” (art. 21).
In seno al CCNL Comparto Sanità 2016-2018 del 11.10.2018 l'istituto è stato sostituito da quello degli incarichi di funzione, distinti a loro volta in incarichi di organizzazione o incarichi professionali, disciplinati agli artt. 14 e seguenti: in particolare, per quel che qui maggiormente rileva, l'art. 14 ne definisce la nozione (“Sono istituiti, nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, i seguenti incarichi di funzione: Incarico di organizzazione;
Incarico professionale. Gli specifici contenuti e requisiti dei suddetti incarichi in relazione ai diversi ruoli di appartenenza sono quelli descritti negli articoli seguenti. Gli incarichi richiedono anche lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza. Le ed Enti provvederanno CP_2
a definire il sistema degli incarichi in conformità a quanto previsto nel presente CCNL”), l'art. 15 ne descrive in contenuto e i requisiti (“Per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior gli incarichi di funzione sono declinati secondo i criteri e i requisiti definiti nei commi seguenti. L'incarico di organizzazione comporta
l'assunzione di specifiche responsabilità nella gestione dei processi assistenziali e formativi connessi all'esercizio della funzione sanitaria e sociosanitaria. L'incarico di organizzazione va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente […]”) mentre l'art. 18 ne regola l'istituzione (“Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione - Le
e gli Enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle CP_2 leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di cui ai precedenti articoli nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato “Condizioni di lavoro e incarichi”. Le Aziende e gli Enti provvedono alla graduazione degli incarichi di funzione e individuano l'importo della relativa indennità entro il valore minimo e massimo previsti nel successivo art. 20, comma 3
(Trattamento economico accessorio degli incarichi). Nella graduazione degli incarichi si dovrà, in ogni caso, tenere conto della dimensione organizzativa di riferimento, del livello di autonomia e responsabilità della posizione, del tipo di specializzazione richiesta, della complessità ed implementazione delle competenze, della valenza strategica rispetto agli obiettivi dell'Azienda o Ente
[…]”).
Dal raffronto tra le normative richiamate emergono piuttosto chiaramente i tratti comuni dei due istituti in esame, compendiabili nei seguenti tratti: facoltatività per l'azienda pubblica di istituire P.O. ovvero I.d'O. in ragione di una valutazione relativa alle proprie esigenze di servizio;
istituzione formale, mediante atto (o delibera) di conferimento dell'incarico; assunzione di elevata responsabilità da parte dei soggetti incaricati e svolgimento ad opera dei medesimi di funzioni di particolare complessità.
Tanto premesso dall'esame delle difese delle parti e della documentazione prodotta è pacifico che:
- sia stato titolare di una posizione organizzativa dal 3.1.2011 al 31.10.2013; Parte_1
4 Cont
- che tale P.O. sia stata revocata e mai più istituita dalla resistente (come alcuna altra P.O. in senso lato) a decorrere dall'anno 2014;
- che, parimenti (per quel che maggiormente rileva ai fini del decidere, stante che il ricorrente ha chiesto riconoscersi il diritto all'indennità da P.O. in riferimento all'ultimo quinquennio), alcun incarico di organizzazione è stato istituito dall'azienda convenuta in applicazione del CCNL 2016-
2018 (secondo una scelta discrezionale peraltro pienamente legittima, in ragione di quanto appena sopra rilevato).
Orbene, su un piano prettamente formalistico ed invero assorbente, risulta agevole rilevare come difetti in radice nel periodo per cui è causa (2016-2021) il presupposto essenziale affinché possa venire ad esistenza lo stesso incarico di funzione (ossia, secondo la disciplina collettiva previgente, la posizione organizzativa): la previa istituzione del medesimo da parte della PA datrice di lavoro.
In questi stessi termini, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte precisato come la
"condizione imprescindibile perché il diritto possa venire ad esistenza è l'istituzione delle posizioni stesse, da effettuare all'esito delle procedure previste dalle parti collettive" (Cass., n. 8141/2018) atteso che "l'istituzione rientra nell'attività organizzativa dell'amministrazione la quale deve tenere conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all'affermazione di un obbligo indiscriminato" (ex multis Cass.
n. 11198/2015 e successive conformi, quale Cass. ord. n. 17332/2022.
A ben vedere è anche la stessa giurisprudenza richiamata da pag. 3 del ricorso a confermare Pt_1 tale principio: laddove sancisce che “ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa” la Cassazione espressamente subordina l'indagine sull'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una P.O. alla sua previa istituzione, carente nella fattispecie che occupa in quanto espressamente revocata con Delibera del Direttore Generale n.
2024 del 18.11.2014.
Ebbene – giova ribadirlo - nel periodo oggetto di causa, tale preventiva istituzione non è riscontrabile, né il ricorrente ne ha fornito prova contraria.
Tanto chiarito, non sfugge tuttavia al Tribunale che la prima pronuncia sopra richiamata – invocata dallo stesso - ha comunque aggiunto che "ove il dipendente venga chiamato a svolgere le Pt_1 mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa", ragion per cui questo Giudice ritiene in ogni caso opportuno, per completezza di indagine, trascurare la carenza del dato formale ed esaminare le risultanze secondo un approccio sostanzialistico.
Ebbene, anche sotto questo diverso profilo, non è egualmente possibile addivenire a conclusioni idonee a fondare l'accoglimento della domanda.
5 Pur lamentando infatti il ricorrente di aver continuato “anche in assenza di un formale provvedimento di rinnovo, a svolgere mansioni di responsabile del servizio fisioterapico nell'ambito della U.O di
Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Sulmona e di Castel di Sangro” (cfr. pag. 2 ricorso), si osserva anzitutto che non è dato sapere quale fosse lo specifico contenuto di tali mansioni originariamente attribuitegli in quanto titolare di P.O., non risultando le stesse dai documenti in atti: è evidente che la loro specificazione avrebbe consentito quanto meno di apprezzare ed applicare il parametro illo tempore adottato dalla stessa azienda datrice nella perimetrazione dell'istituto in esame.
Alla luce di tale mancanza e stante altresì l'assenza di un incarico formale, deve allora effettuarsi in maniera ancor più rigorosa l'indagine sulla riconducibilità delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente (così come accertate in istruttoria) rispetto ai caratteri tipici delle P.O. (ovvero incarichi d'organizzazione), andando ad accertare se le stesse si connotino per una elevata autonomia della prestazione e l'assunzione di una elevata responsabilità (cfr. Cass. Sez. L., 30/03/2015, n. 6367, Rv.
635092 – 01 “In tema di lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico”).
Tale operazione restituisce comunque un esito negativo.
Non può non rilevarsi infatti come per quanto attiene alle mansioni svolte presso il presidio ospedaliero di Castel di Sangro, l'istruttoria svolta consente senza dubbio di escludere in capo ad anto lo svolgimento di funzioni in autonomia quanto l'assunzione di responsabilità. Pt_1
Sul punto, il teste ha espressamente affermato che, quanto all'organizzazione del servizio e Tes_1 delle ferie, lui e l'odierno ricorrente si sono sempre organizzati tra loro, aggiungendo che “E' la caposala che svolge funzioni di controllo e vigilanza sul nostro operato e in ogni caso c'è il dott. he è il nostro responsabile”, con la conseguenza che una certa autonomia e una assunzione Per_1 di responsabilità può configurarsi, al più, rispetto a tali ultime figure e non certo a coloro che vi erano subordinati.
Per quanto attiene al presidio ospedaliero di Sulmona, deve anzitutto osservarsi come dall'esame della documentazione versata in atti relativa ai piani ferie predisposti dal ricorrente si denoti una discrasia, nel senso che l'allegato sub. 5 del ricorso contiene i prospetti ferie per gli stessi periodi di Cont quelli prodotti dalla nell'allegato sub. 10 ma recanti, nel primo caso, la sola sottoscrizione del ricorrente e, nell'altro documento, una pluralità di controfirme (in primis quella del Direttore U.O.C.
Ortopedia e Traumatologia nonché del Direttore Sanitario del Dipartimento Chirurgico (cfr. doc. all. Cont 10 comparsa : in mancanza di specifica contestazione sull'avversa produzione, deve quindi Cont evincersi che la documentazione da porre a fondamento della decisione sia quella prodotta dalla in quanto non solo più completa ma anche ufficiale (come comprovato dal numero di protocollo ivi apposto).
Ancora, il ricorrente ha prodotto i moduli di richiesta ferie/permessi/congedi presentati dagli operatori sanitari del reparto di Fisioterapia e da lui ricevuti con timbro e firma: senonché anche in questo caso, analogamente a quanto appena rilevato, non può farsi a meno di notare che trattasi di moduli privi della controfirma (pur prevista) del Dirigente e di numero di protocollo.
Da quanto esposto può affermarsi che l'effettiva assunzione della responsabilità relativa all'attività di gestione del personale non è affatto configurabile in capo al ricorrente, quanto piuttosto in capo al
Dirigente che vi ha sempre apposto la propria controfirma, assumendosene la responsabilità ed
6 esercitando il relativo potere in autonomia;
diversamente, tali caratteri non si ravvisano nell'attività compiuta da l quale si è limitato a ricevere le richieste di permessi, ad apporvi timbro e firma, Pt_1
a redigere piani ferie in conformità e a sottoporre il tutto all'approvazione finale di altro soggetto sovraordinato, quale appunto il Dirigente.
Tale conclusione è confortata anche dagli esiti dell'istruttoria orale: il teste nel confermare Tes_2 che il ricorrente redige i piani ferie e l'orario di servizio di tutti i fisioterapisti, ha chiarito che Pt_1 si occupa dell'accettazione, delle ferie, firmandole con il timbro del Reparto e poi inviate al ns. Coordinatore Medico Dott. con il quale lo stesso si rapporta” e ancora “I periodi sono Per_1 concordati insieme con noi lavoratori. Il programma redatto da viene poi consegnato al Pt_1
Coordinatore Medico Dott. l quale lo visiona e lo sottoscrive se ritiene che il programma Per_1 sia consono alle esigenze lavorative”; ad ulteriore conferma della assenza di autonomia nello svolgimento di tali mansioni, il teste ha dichiarato: iene avvisato dell'assenza per malattia. Pt_1
Così pure per I permessi che vanno concordati con il Coordinatore Medico in quanto on ha Pt_1 il potere di disporre l'uscita anticipata. Quanto alle ferie sì, è vero ma sempre con la precisazione che il nulla osta finale è del Medico Coordinatore”.
In questo stesso senso la teste , confermando che i occupa non solo del Piano Ferie Tes_3 Pt_1 ma anche dei turni mensili”, ha descritto l'attività svolta dal ricorrente in termini di “coordinamento”
e specificato che egli riceve le richieste ferie/permessi/malattia presentate dai dipendenti del servizio fisioterapico “di comune accordo con il Direttore di Ortopedia che attualmente è il Dott.
[...]
Per_2
Inoltre, neppure risulta in atti che l'attività svolta da nel P.O. di Sulmona presenti gli altri Pt_1 caratteri tipici della posizione organizzativa, quale la complessità della mansione (invero, alla luce di quanto riferito dai testi escussi, limitata ad una raccolta e sintesi delle varie richieste degli operatori sanitari del Servizio di Fisioterapia), o l'obbligo di rendere periodicamente conto del proprio operato al Dirigente (circostanza, invero, neppure allegata, che fa per l'effetto perdere di pregnanza la deposizione dei testi laddove hanno affermato che rovvede a “vigilare sul corretto operato Pt_1 dei dipendenti del servizio fisioterapico”, non potendosi apprezzare modalità, contenuto ed effetti di tale vigilanza) o, ancora, la valutazione dell'attività svolta da parte dell'Organismo a ciò preposto, onde verificarne la adeguatezza rispetto agli obiettivi assegnati (obiettivi dei quali per quanto già detto cui rimane comunque arduo ipotizzare la sussistenza, in difetto – come visto - di una delibera di conferimento dell'incarico di organizzazione e di una idonea specificazione del concreto contenuto del medesimo).
Pertanto, accertato che le mansioni svolte da non presentano i requisiti di autonomia Parte_1
e assunzione di responsabilità tipici della posizione organizzativa (o di incarichi di funzione), la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022 previsti per cause di lavoro (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) dal valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000, scaglione individuato sulla base del petitum.
***
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
Cont
- Condanna alla rifusione, in favore della N. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Parte_1 delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.388,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg.
Così deciso in Sulmona, all'udienza dell'8.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Sani
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