Versione
1 gennaio 1948
1 gennaio 1948
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera puo' essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e' convocata di diritto anche l'altra.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera puo' essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e' convocata di diritto anche l'altra.
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- 1. Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, in tema di disciplina della piattaforma per…Garante Privacy · 24 marzo 2022 · 76.61915
[…] Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, in tema di disciplina della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione - 24 marzo 2022 […] Lo schema di decreto, nello svolgimento delle predette attività – che, si ricorda, costituiscono esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite (cfr. Corte Cost., sentenza n. 69/1978) – contempla, invece, […] Premesso che l'utilizzo dell'ID ANPR non è ancora stato disciplinato dal decreto previsto dall'art. 62, comma 6-bis del CAD, si rileva, […]
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Giurisprudenza • 46
- 1. Corte Cost., sentenza 17/03/2021, n. 41Massima: Accolta, per violazione dell'art. 106, primo e secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. n. 69 del 2013, sono assorbite quelle relative alla violazione dell'art. 102, primo comma, Cost.Massima: Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. n. 69 del 2013, va preliminarmente affermato che sussistono le condizioni di ammissibilità delle questioni di costituzionalità sollevate da entrambe le ordinanze di rimessione sul piano della rilevanza. Indubbio è infatti che le disposizioni censurate condizionano la ritualità della costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., delle pronunce impugnate nei giudizia quibus, contestata dalle parti ricorrenti in entrambi i giudizi con distinto motivo di impugnazione. Anche la non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale è diffusamente e puntualmente argomentata nelle ordinanze di rimessione.Leggi di più...
- diffusa argomentazione dei rimettenti·
- deposito di atto denominato "intervento/opinioni"·
- assorbimento delle questioni riferite ad altro parametro.·
- omessa previsione·
- ammissibilità delle questioni.·
- thema decidendum·
- giudici onorari·
- inammissibilità dell'opinione.·
- illegittimità costituzionale in parte qua.·
- conferimento dello status di componenti dei collegi delle corti d'appello (c.d. giudici ausiliari)·
- contraddittorio davanti alla corte costituzionale·
- sussistenza·
- rilevanza e non manifesta infondatezza della questione incidentale·
- tardività del deposito·
- sua qualificazione quale opinione degli amici curiae