Articolo 62 della Costituzione
Articolo 61Articolo 63
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1 gennaio 1948
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera puo' essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e' convocata di diritto anche l'altra.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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