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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10909/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10909/2022 R.G. promossa da
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Giuseppe Fabozzi Parte_1
- ricorrente contro
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
- resistente
Oggetto: azione di condanna al pagamento di ratei a seguito di decreto di omologa
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.8.2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- che all'esito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. recante r.g. 10984/2019 le veniva riconosciuta un'Invalidità Civile nella percentuale del 100% ex lege 118/71 con decorrenza dal
26.7.2017;
- che in data 25.10.2021 unitamente al decreto di omologa inviava AP/70 a mezzo Pec all' competente territorialmente;
CP_1
- che, nonostante i vari solleciti e il lungo lasso di tempo, l' non provvedeva al CP_1
pagamento di quanto riconosciutole con decorrenza dal 26.7.2017.
Tanto premesso, chiedeva di confermare il proprio diritto a beneficiare delle prestazioni (ratei maturati e non riscossi) di cui alla legge 118/71 (INVALIDITÀ CIVILE 100%), a decorrere dal
26.07.2017 e per effetto di ciò condannare l' a corrispondere e liquidare la prestazione de CP_1
1 qua fino all'effettivo soddisfo, così come da decreto di omologa del procedimento per ATP
n.R.G. 10984/2019; condannare l' , in persona del suo legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento dei compensi spettanti al procuratore per l'attività prestata, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , in persona del l.r.p.t. chiedendo a CP_1
vario titolo il rigetto del ricorso.
L' , premettendo che la ricorrente è titolare di pensione e di indennità speciale per ciechi CP_2
parziali, precisava che la domanda della ricorrente per ottenere la pensione di inabilità veniva rigettata con la seguente motivazione: “non riconosciuta la pluriminorazione dal cml” e che parte ricorrente era venuta a conoscenza di detto provvedimento in data 14/01/2022.
Nelle successive note, parte ricorrente contestava quanto dedotto dall' e faceva rilevare CP_1
altresì che il fascicolo in questione risultava essere sottoposto ad accertamenti da parte dell'Autorità penale di questo Tribunale.
Rinviata la causa per la decisione, e disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
In primo luogo, quanto alle circostanze dedotte dalla parte ricorrente nelle note scritte depositate per l'udienza, deve rilevarsi come le stesse non possano assumere rilievo nel presente giudizio in quanto trattasi di prestazione assistenziale finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate ex art. 38 Cost.
Venendo al merito, si osserva che, come dedotto dall' , la prestazione di cui gode la CP_2
ricorrente (pensione e di indennità speciale per ciechi parziali) risulta essere incumulabile con la pensione di inabilità laddove alla stessa non siano state riconosciute pluriminorazioni, ovvero la sussistenza di una patologia o minorazione diversa e ulteriore rispetto a quella posta a fondamento della prestazione già goduta.
Ciò in quanto la ratio sottesa all'incumulabilità delle prestazioni sta nel fatto che una stessa minorazione non può dare diritto a due indennità distinte che perseguono, però, il medesimo scopo (ovvero far fronte ad esigenze di assistenza derivate dalla minorazione).
Nel caso di specie, parte ricorrente, su cui gravava l'onere della prova, non ha fornito alcuna prova circa il riconoscimento della pluriminorazione ovvero della sussistenza di patologie ulteriori rispetto a quelle valutate ai fini del riconoscimento della prestazione già goduta né, peraltro, osserva il Tribunale, ha reso nota la propria intenzione di optare per la pensione di
CP_ inabilità in luogo della prestazione già riconosciuta ed erogata dall'
Per tali ragioni il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite sono irripetibili, vista la dichiarazione reddituale allegata al ricorso.
P.Q.M.
2 Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite, vista la dichiarazione in atti.
Aversa, 25.3.2025.
Si comunichi
IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Federica Izzo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10909/2022 R.G. promossa da
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Giuseppe Fabozzi Parte_1
- ricorrente contro
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
- resistente
Oggetto: azione di condanna al pagamento di ratei a seguito di decreto di omologa
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.8.2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- che all'esito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. recante r.g. 10984/2019 le veniva riconosciuta un'Invalidità Civile nella percentuale del 100% ex lege 118/71 con decorrenza dal
26.7.2017;
- che in data 25.10.2021 unitamente al decreto di omologa inviava AP/70 a mezzo Pec all' competente territorialmente;
CP_1
- che, nonostante i vari solleciti e il lungo lasso di tempo, l' non provvedeva al CP_1
pagamento di quanto riconosciutole con decorrenza dal 26.7.2017.
Tanto premesso, chiedeva di confermare il proprio diritto a beneficiare delle prestazioni (ratei maturati e non riscossi) di cui alla legge 118/71 (INVALIDITÀ CIVILE 100%), a decorrere dal
26.07.2017 e per effetto di ciò condannare l' a corrispondere e liquidare la prestazione de CP_1
1 qua fino all'effettivo soddisfo, così come da decreto di omologa del procedimento per ATP
n.R.G. 10984/2019; condannare l' , in persona del suo legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento dei compensi spettanti al procuratore per l'attività prestata, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , in persona del l.r.p.t. chiedendo a CP_1
vario titolo il rigetto del ricorso.
L' , premettendo che la ricorrente è titolare di pensione e di indennità speciale per ciechi CP_2
parziali, precisava che la domanda della ricorrente per ottenere la pensione di inabilità veniva rigettata con la seguente motivazione: “non riconosciuta la pluriminorazione dal cml” e che parte ricorrente era venuta a conoscenza di detto provvedimento in data 14/01/2022.
Nelle successive note, parte ricorrente contestava quanto dedotto dall' e faceva rilevare CP_1
altresì che il fascicolo in questione risultava essere sottoposto ad accertamenti da parte dell'Autorità penale di questo Tribunale.
Rinviata la causa per la decisione, e disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
In primo luogo, quanto alle circostanze dedotte dalla parte ricorrente nelle note scritte depositate per l'udienza, deve rilevarsi come le stesse non possano assumere rilievo nel presente giudizio in quanto trattasi di prestazione assistenziale finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate ex art. 38 Cost.
Venendo al merito, si osserva che, come dedotto dall' , la prestazione di cui gode la CP_2
ricorrente (pensione e di indennità speciale per ciechi parziali) risulta essere incumulabile con la pensione di inabilità laddove alla stessa non siano state riconosciute pluriminorazioni, ovvero la sussistenza di una patologia o minorazione diversa e ulteriore rispetto a quella posta a fondamento della prestazione già goduta.
Ciò in quanto la ratio sottesa all'incumulabilità delle prestazioni sta nel fatto che una stessa minorazione non può dare diritto a due indennità distinte che perseguono, però, il medesimo scopo (ovvero far fronte ad esigenze di assistenza derivate dalla minorazione).
Nel caso di specie, parte ricorrente, su cui gravava l'onere della prova, non ha fornito alcuna prova circa il riconoscimento della pluriminorazione ovvero della sussistenza di patologie ulteriori rispetto a quelle valutate ai fini del riconoscimento della prestazione già goduta né, peraltro, osserva il Tribunale, ha reso nota la propria intenzione di optare per la pensione di
CP_ inabilità in luogo della prestazione già riconosciuta ed erogata dall'
Per tali ragioni il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite sono irripetibili, vista la dichiarazione reddituale allegata al ricorso.
P.Q.M.
2 Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite, vista la dichiarazione in atti.
Aversa, 25.3.2025.
Si comunichi
IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Federica Izzo
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